SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
1o agosto 2025° ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98 – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi – Normativa nazionale che fa ricorso alla nomenclatura combinata per delimitare la categoria dei beni soggetti ad un’aliquota ridotta – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Nomenclatura combinata – Voci doganali – Voce 4902 – Portata – Nozione di “pubblicazioni periodiche stampate” – Quaderni contenenti giochi di sudoku numerici e pubblicati periodicamente – Assenza di un testo composto principalmente da caratteri alfabetici»
Nella causa C‑375/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE dal Finanzgericht Berlin‑Brandenburg (Tribunale tributario di Berlino-Brandeburgo, Germania), con decisione del 18 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2024, nel procedimento
Keesing Deutschland GmbH,
contro
Finanzamt für Körperschaften II,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e M. Condinanzi, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Keesing Deutschland GmbH, da C. Höink, Rechtsanwalt; |
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per il governo tedesco, da J. Möller e N. Scheffel, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da M. Björkland, A. Demeneix e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della voce doganale 4902 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018 (GU 2018, L 273, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»), nonché dei principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale. |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Keesing Deutschland GmbH e il Finanzamt für Körperschaften II (Ufficio tributario per le persone giuridiche II, Germania) (in prosieguo: il «Finanzamt») in merito alla determinazione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare alla fornitura di quaderni contenenti giochi di sudoku numerici. |
Contesto normativo
Diritto internazionale
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3 |
Il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)] e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1) (in prosieguo: la «convenzione sul SA»). Le note esplicative del SA sono elaborate nell’ambito dell’OMD conformemente alle disposizioni di tale convenzione. |
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4 |
Ai sensi dell’articolo 2 della convenzione sul SA, l’allegato di tale convenzione, nel quale è contenuto il SA, fa parte integrante di detta convenzione e ogni riferimento alla stessa si applica anche a questo allegato. |
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In forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima convenzione, ogni parte contraente si impegna, tra l’altro, a far sì che le sue nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA, in primo luogo, utilizzando tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici; in secondo luogo, applicando le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci senza modificarne la portata, e, in terzo luogo, seguendo l’ordine di numerazione del SA. |
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6 |
La formula finale della convenzione sul SA precisa che i testi in lingua francese e inglese di tale convenzione fanno ugualmente fede. |
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Le considerazioni generali contenute nelle note esplicative relative al capitolo 49 del SA sono formulate come segue: «Salvo qualche rara eccezione riportata qui di seguito, questo capitolo comprende tutti i prodotti la cui ragion d’essere è determinata dalla parte stampata (testo o illustrazioni). (...) Nel testo di questo Capitolo, il termine stampato si riferisce non soltanto ai sistemi di stampa a mano (per esempio, incisioni e stampe tirate a mano, diverse dagli esemplari originali), ma anche ai diversi sistemi di stampa meccanica (tipografia, offset, litografia, rotocalco, ecc.), nonché alla fotografia per tiratura diretta, alla fotocopia, alla termocopia, alla dattilografia o alla riproduzione con procedimento comandato da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione (si veda la Nota 2 di questo Capitolo). Non si tiene conto della natura dei caratteri impiegati: alfabeti e sistemi di numerazione di qualsiasi specie, segni stenografici, segni dell’alfabeto Morse o codici convenzionali simili, caratteri Braille, notazioni e simboli di musica, né della presenza di illustrazioni o di schizzi. Il termine stampato non si riferisce, però, alle impressioni e alle illustrazioni ottenute con processo cosiddetto “indiennage”. (...)». |
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La nota esplicativa relativa alla voce 4902 del SA ha il seguente tenore: «Il carattere distintivo dei prodotti compresi in questa voce risiede nel fatto che essi sono pubblicati in serie continua, con uno stesso titolo e a intervalli regolari, con ciascun esemplare datato (anche con la semplice indicazione di un periodo dell’anno, per esempio, primavera 1966) e generalmente numerato. Essi possono essere costituiti da semplici fogli sciolti oppure essere legati alla rustica, ma se sono incartonati o rilegati essi rientrano nella voce 49.01. Le collezioni presentate raccolte in una stessa copertina, anche se semplicemente legate alla rustica, rientrano nella voce 49.01. Queste pubblicazioni provviste, il più delle volte, di testi stampati, possono essere anche largamente illustrate o costituite, principalmente, da incisioni e contenere della pubblicità. (...)». |
Diritto dell’Unione
La NC
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9 |
Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC, elaborata dalla Commissione europea, disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea. |
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10 |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie a detta nomenclatura. |
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11 |
Ai termini dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento, la Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della NC e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. |
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12 |
Dal fascicolo a disposizione della Corte emerge che la versione della NC applicabile nel procedimento principale è quella risultante dal regolamento di esecuzione n. 2018/1602. |
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13 |
Le regole generali per l’interpretazione della NC, contenute nell’allegato I, prima parte, titolo I, sezione A, di tale regolamento di esecuzione, prevedono quanto segue: «La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:
(...)». |
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14 |
La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene una sezione X, intitolata «Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti); carta e sue applicazioni», in cui è ricompreso il capitolo 49, intitolato «Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani». |
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La tabella dei dazi di tale capitolo 49, nella versione applicabile al procedimento principale, conteneva le seguenti voci:
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Direttiva 2006/112/CE
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L’articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva 2018/1713 del Consiglio, del 6 novembre 2018 (GU 2018, L 286, pag. 20) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), dispone quanto segue: «1. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. 2. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III. Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, a eccezione di quelli che rientrano nell’allegato III, punto 6). 3. Quando applicano le aliquote ridotte previste al paragrafo 1 alle categorie relative a beni, gli Stati membri possono far ricorso alla [NC] per delimitare con precisione la categoria in questione». |
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Il punto 6 dell’allegato III della direttiva IVA è così formulato: «fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale». |
Diritto tedesco
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L’articolo 12, paragrafo 2 dell’Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UStG»), prevede quanto segue: «L’imposta è ridotta al 7% per le operazioni seguenti:
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L’allegato 2 dell’UStG è così formulato:
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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Nel corso del 2019, la Keesing Deutschland ha commercializzato quaderni di giochi dal titolo «Sudoku-Varianten Spezial». Si tratta di prodotti stampati in carta legati alla rustica, ciascuno dei quali comprendente un centinaio di pagine tenute insieme da un punto metallico. Ciascun quaderno contiene una prefazione, indicazioni legali, una spiegazione delle regole del sudoku, 88 giochi di sudoku - nei quali alcuni numeri della serie da 1 a 9 sono già inseriti in una griglia, mentre gli altri numeri devono esservi inseriti in un ordine preciso -, le soluzioni corrispondenti e una pubblicità, stampata sull’ultima pagina. Sulla copertina figurano il numero del fascicolo, il riferimento alla periodicità della pubblicazione, cioè ogni otto settimane, e la data di uscita di ciascun quaderno di giochi. |
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Nella sua dichiarazione del fatturato, la Keesing Deutschland ha applicato agli importi generati dalla vendita dei quaderni di cui trattasi l’aliquota IVA ridotta del 7%, prevista all’articolo 12, paragrafo 2, punto 1, dell’UStG, in combinato disposto con il punto 49, lettera b), dell’allegato 2 di tale legge, ritenendo che detti quaderni fossero ricompresi nella voce 4902 della NC. |
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Il Finanzamt ha negato l’applicazione della suindicata aliquota IVA, ritenendo che fosse applicabile l’aliquota ordinaria, in quanto i quaderni di gioco di cui al procedimento principale dovevano essere classificati sotto la voce 4911 della NC, non contenendo un «testo qualificato» e non rientrando, di conseguenza, nella nozione di «Druckschrift» («scritto stampato»), utilizzata nella versione in lingua tedesca della voce 4902 della NC. |
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La Keesing Deutschland ha quindi presentato ricorso avverso la decisione del Finanzamt dinanzi al Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Tribunale tributario di Berlino-Brandeburgo, Germania), giudice del rinvio, sostenendo che tali quaderni dovevano essere classificati nella voce 4902 della NC. A suo avviso, la nozione di «periodische Druckschriften» («scritti stampati periodici»), utilizzata nella versione in lingua tedesca della voce 4902 della NC, non implica necessariamente la presenza di sequenze di lettere. Dalle versioni in lingua inglese e francese di tale voce si evincerebbe che, affinché le merci interessate possano essere classificate sotto tale voce, sarebbe necessaria solo la presenza di un prodotto stampato pubblicato ad intervalli regolari. La versione in lingua tedesca della stessa voce, che richiederebbe l’esistenza di una Schrift (scrittura), conterrebbe un errore di traduzione. Inoltre, i quaderni di giochi di cui al procedimento principale includerebbero grafici contenenti un sistema composto da diversi numeri. Orbene, anche le scritture in numeri dovrebbero essere ugualmente considerate una Schrift (scrittura), dato che impiegano, come le sequenze di lettere, un sistema di segni grafici utilizzati ai fini della comunicazione umana. |
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24 |
Il giudice del rinvio osserva che il legislatore tedesco si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 98, paragrafo 3, della direttiva IVA, di fare ricorso alla NC per delimitare con precisione le categorie di beni alle quali gli Stati membri applicano le aliquote IVA ridotte, e quindi di applicare un’aliquota IVA del 7%, in particolare, alle cessioni di periodischen Druckschriften (scritti stampati periodici), rientranti nella voce 4902 della NC. Secondo la giurisprudenza nazionale, la questione dell’applicazione dell’aliquota ridotta alla cessione di talune categorie di beni dipenderebbe quindi unicamente dalla classificazione di tali beni nelle voci o sottovoci della NC. |
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25 |
Tale giudice ritiene che i quaderni di gioco di cui al procedimento principale soddisfino le condizioni enunciate nella nota esplicativa relativa alla voce 4902 del SA, in particolare il requisito della periodicità. Pertanto, l’unica questione decisiva per la soluzione della controversia di cui tale giudice è investito sarebbe se, ai fini della classificazione di beni in tale voce, sia richiesto che gli scritti stampati periodici, ai sensi dell’allegato 2 dell’UStG, contengano essenzialmente un testo costituito da sequenze di lettere. |
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26 |
Il giudice del rinvio ritiene che la risposta a tale quesito debba essere negativa. Al riguardo, esso precisa che il termine Druckschrift, utilizzato nella versione in lingua tedesca della voce 4902 della NC, significa «opera scritta stampata». L’elemento Schrift, che designerebbe «un insieme di segni grafici che formano un sistema chiuso che consente di fissare e leggere la lingua parlata» o «un sistema di segni grafici che consente di rappresentare in modo leggibile un testo parlato, scritto o stampato», ricomprenderebbe non solo le lettere, ma anche i numeri. |
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27 |
Tale interpretazione sarebbe corroborata, da un lato, dalle versioni in lingua inglese e francese della voce 4902 della NC, le quali non conterrebbero alcuna indicazione rispetto ad eventuali requisiti tipografici per l’opera scritta coperta da tale voce, e, dall’altro, dall’obiettivo perseguito dall’allegato III della direttiva IVA, che è quello di ridurre il costo di taluni beni considerati indispensabili, in particolare i libri, i giornali e i periodici, i quali promuoverebbero la cultura dei cittadini dell’Unione grazie alla lettura, per agevolare l’accesso del consumatore finale a tali beni. Quaderni di gioco, come quelli di cui al procedimento principale, dovrebbero rientrare in tale obiettivo in quanto, in particolare, favorirebbero lo sviluppo della capacità di concentrazione, stimolerebbero pazienza e perseveranza e potrebbero essere utilizzati come esercizio di vocabolario nell’insegnamento delle lingue straniere o, eventualmente, della musica. |
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28 |
Inoltre, l’espressione «provviste, il più delle volte, di testi stampati», utilizzata nella nota esplicativa relativa alla voce 4902 del SA, suggerirebbe che la presenza di un testo non sia necessariamente una caratteristica essenziale dei prodotti stampati da classificare sotto tale voce. In aggiunta, il fatto che tale nota esplicativa includa nella suddetta voce anche gli scritti stampati «largamente illustrat[i]» o contenenti pubblicità consentirebbe di trattare allo stesso modo tali scritti e i periodici stampati contenenti principalmente numeri. |
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29 |
Nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che i quaderni di gioco sottoposti al suo esame non debbano essere classificati nella voce 4902 della NC, il giudice del rinvio si chiede se i principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale impongano di applicare a detti quaderni, comunque, l’aliquota IVA del 7% prevista all’articolo 12, paragrafo 2, punto 1, dell’UStG, in combinato disposto con il punto 49, lettera b), dell’allegato 2 di tale legge. |
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30 |
In tale contesto, il Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Tribunale tributario di Berlino-Brandeburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la voce doganale 4902 della NC debba essere interpretata nel senso che rientrano in tale voce merci descritte come quaderni di carta legati alla rustica contenenti principalmente giochi di sudoku stampati, nei quali taluni numeri della serie da 1 a 9 sono già inseriti in una griglia, mentre gli altri numeri devono esservi inseriti in un ordine preciso, e che vengono pubblicate ogni otto settimane. |
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In via preliminare, deve ricordarsi che, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 3, della direttiva IVA, quando applicano le aliquote ridotte alle categorie relative a cessioni di beni, gli Stati membri possono far ricorso alla NC per delimitare con precisione la categoria in questione. Tuttavia, il ricorso alla NC non è che uno dei vari modi di delimitare con precisione la categoria di cui trattasi (sentenza del 22 aprile 2021, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C‑703/19, EU:C:2021:314, punto 39 e giurisprudenza citata). |
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33 |
Pertanto, a condizione che le operazioni alle quali si applica l’aliquota ridotta rientrino in una delle categorie di cui all’allegato III della direttiva IVA e che il principio di neutralità fiscale sia rispettato, il legislatore nazionale è libero, quando delimita, nel suo diritto interno, le categorie alle quali intende applicare tale aliquota ridotta, di classificare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi incluse nelle categorie di cui all’allegato III della direttiva IVA secondo il metodo che ritiene più adeguato (sentenza del 22 aprile 2021, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C‑703/19, EU:C:2021:314, punto 40). |
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34 |
Ne consegue che, nonostante il fatto che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2658/87, la NC riprenda la nomenclatura del SA e che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, le parti contraenti di quest’ultima, tra le quali figura l’Unione, si impegnino a far sì che le loro nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA e a non modificare la portata delle voci di quest’ultimo, gli Stati membri restano, in linea di principio, liberi di delimitare le cessioni di beni alle quali si applicano le aliquote ridotte con riferimento a categorie che non coincidono necessariamente con le voci o le sottovoci della NC, quando fanno ricorso a quest’ultima ai fini dell’applicazione dell’articolo 98, paragrafo 3, della direttiva IVA, purché siano rispettate le condizioni ricordate al punto precedente della presente sentenza. |
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35 |
Nel caso di specie, tuttavia, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che, per quanto riguarda la fornitura di periodische Druckschriften («scritti stampati periodici»), il legislatore tedesco ha attuato la facoltà prevista dall’articolo 98 della direttiva IVA facendo riferimento unicamente alla voce 4902 della NC. |
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36 |
Dal momento che la qualificazione delle operazioni imponibili secondo le categorie di cui all’allegato III della direttiva IVA è un presupposto indispensabile per verificare l’applicabilità di un’aliquota IVA ridotta, spetta alla Corte definire i criteri utili a tale valutazione, la quale compete al giudice nazionale (sentenza del 22 aprile 2021, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C‑703/19, EU:C:2021:314, punto 46). |
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37 |
Al riguardo occorre ricordare che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui attuazione gli permetterà di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Infatti, la qualificazione, ai fini della loro classificazione doganale, delle merci considerate è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenze del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 26, nonché dell’8 maggio 2025, Prisum Healthcare, C‑252/24, EU:C:2025:339, punto 33). |
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38 |
Ciò precisato, occorre sottolineare che, conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. |
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39 |
Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezioni o di capitoli (sentenze del 10 dicembre 1975, Vandertaelen e Maes, 53/75, EU:C:1975:173, punto 9, nonché del 28 novembre 2024, BG Technik, C‑129/23 e C‑567/23, EU:C:2024:995, punto 39). |
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40 |
Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA e della NC non siano vincolanti, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, forniscono un valido orientamento per la sua interpretazione (sentenze del 15 febbraio 1977, Dittmeyer, 69/76 e 70/76, EU:C:1977:25, punto 4, nonché dell’8 maggio 2025, Prisum Healthcare, C‑252/24, EU:C:2025:339, punto 35). |
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41 |
Quanto alla formulazione della voce 4902 della NC, deve rilevarsi che vi sono divergenze tra le varie versioni linguistiche di tale voce, in particolare tra le versioni in lingua tedesca, francese e inglese della stessa. |
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42 |
Infatti, la versione in lingua francese di detta voce prevede che quest’ultima comprenda i «journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité» (giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità), mentre la versione in lingua inglese della stessa voce riguarda i newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material (giornali, riviste e periodici, anche illustrati o contenenti materiale pubblicitario). La versione in lingua tedesca della voce 4902 della NC si riferisce, a sua volta, alle Zeitungen und andere periodische Druckschriften, auch mit Bildern oder Werbung enthaltend (giornali e altri scritti stampati periodici, compresi quelli contenenti immagini o pubblicità). |
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43 |
In proposito, occorre ricordare che, in caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione, questa deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14, e del 30 aprile 2025, Celní jednatelství Zelinka, C‑330/24, EU:C:2025:296, punto 19). |
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44 |
Inoltre, l’esigenza che un atto dell’Unione sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme rende necessaria una sua interpretazione basata sulla reale volontà del suo autore e sullo scopo da questi perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le sue versioni linguistiche (sentenze del 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, EU:C:1969:57, punti 2 e 3, nonché del 18 gennaio 2024, Regionalna direktsia Avtomobilna administratsia Pleven,C‑227/2002, EU:C:2024:57, punto 43). |
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45 |
Per quanto riguarda la finalità della NC, come rilevato al punto 34 della presente sentenza, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2658/87, la NC riprende la nomenclatura del SA. |
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46 |
Orbene, come è stato parimenti sottolineato al suddetto punto 34, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione sul SA, le parti contraenti di quest’ultima, tra le quali figura l’Unione, si impegnano a far sì che le loro nomenclature tariffarie e statistiche siano conformi al SA e a non modificare la portata delle voci di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, Vogel Import Export, C‑62/20, EU:C:2021:288, punto 53). |
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47 |
Occorre quindi fare riferimento, in primo luogo, alle versioni in lingua francese e inglese della voce 4902 della NC, le quali corrispondono rispettivamente alle versioni in lingua francese e inglese della voce 4902 del SA, in quanto la NC è stata redatta sulla base del SA di cui solo i testi in lingua francese e inglese fanno fede, in forza della formula finale della convenzione sul SA (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 1997, Knubben Spedition, C‑143/96, EU:C:1997:597, punto 15). |
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48 |
Al riguardo, sotto un primo profilo, dalla formulazione della voce 4902 della NC, nelle sue versioni in lingua francese e inglese, risulta che in tale voce rientrano, in particolare, le pubblicazioni periodiche stampate. |
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49 |
Tale interpretazione è confermata dalla nota esplicativa relativa alla voce 4902 del SA, la quale precisa, da un lato, che «[il] carattere distintivo dei prodotti compresi in questa voce risiede nel fatto che essi sono pubblicati in serie continua, con uno stesso titolo e a intervalli regolari, con ciascun esemplare datato (...) e generalmente numerato» e, dall’altra, che le pubblicazioni periodiche rientranti in detta voce sono «provviste, il più delle volte, di testi stampati [e] possono essere anche largamente illustrate o costituite, principalmente, da incisioni e contenere della pubblicità». |
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50 |
Sotto un secondo profilo, nulla nel testo della voce 4902 della NC, nelle sue versioni in lingua francese e inglese, suggerisce che debbano essere classificate in tale voce solo le pubblicazioni periodiche contenenti principalmente degli scritti e ancor meno che detta voce includa solo le pubblicazioni periodiche contenenti principalmente un testo. |
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51 |
Al contrario, come rilevato, in sostanza, dal giudice del rinvio, l’uso dell’espressione «il più delle volte» nella parte della nota esplicativa relativa alla voce 4902 del SA citata in secondo luogo al punto 49 della presente sentenza induce a ritenere che le pubblicazioni periodiche contenenti principalmente testo stampato ricadano, certo, sotto tale voce, ma che questa ricomprenda anche pubblicazioni periodiche aventi un contenuto diverso dal testo. |
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52 |
Sotto un terzo profilo, come osservato dalla Commissione, dalle considerazioni generali contenute nelle note esplicative relative al capitolo 49 del SA emerge che, nel testo di tale capitolo, il termine «stampato» non ha una portata diversa in funzione della «natura dei caratteri impiegati: alfabeti e sistemi di numerazione di qualsiasi specie, segni stenografici, segni dell’alfabeto Morse o codici convenzionali simili, caratteri Braille, notazioni e simboli di musica, né [in funzione] della presenza di illustrazioni o di schizzi». |
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53 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esame comparativo delle versioni del testo della voce 4902 della NC in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, occorre rilevare che tale esame rivela che la versione in lingua tedesca della disposizione in parola è l’unica a riferirsi ai «scritti stampati» (Druckschriften). A titolo di esempio, vanno citate le versioni di tale voce in lingua spagnola, ceca, greca, inglese, francese, olandese, finlandese e svedese, che impiegano rispettivamente i termini «publicaciones periódicas, impresos», «periodika», «περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες», «periodicals», «publications périodiques imprimées», «tijdschriften», «aikakauslehdet» e «tidskrifter». |
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54 |
Dalle considerazioni esposte ai punti da 48 a 53 della presente sentenza risulta che devono essere classificate nella voce 4902 della NC, in particolare, le pubblicazioni periodiche stampate senza che esse debbano necessariamente contenere principalmente testo. |
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55 |
Nel caso di specie, purché le merci di cui al procedimento principale costituiscano pubblicazioni periodiche stampate, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, deve ritenersi che esse possano rientrare nella voce 4902 della NC. |
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Inoltre, poiché le caratteristiche di tali merci corrispondono a quelle della definizione contenuta nella voce di cui trattasi, la circostanza, invocata dal governo tedesco, che dette merci non siano specificamente indicate quali esempi dalle voci da 4901 a 4910 della NC né dalle note esplicative del SA non può costituire un ostacolo alla loro classificazione nella voce 4902 della NC. |
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Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la voce doganale 4902 della NC deve essere interpretata nel senso che rientrano in tale voce merci descritte come quaderni di carta legati alla rustica contenenti principalmente giochi di sudoku stampati, nei quali taluni numeri della serie da 1 a 9 sono già inseriti in una griglia, mentre gli altri numeri devono esservi inseriti in un ordine preciso, e che sono pubblicati ogni otto settimane. |
Sulla seconda questione
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Dalla decisione di rinvio emerge che la seconda questione viene sollevata solo in caso di risposta negativa alla prima. Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: |
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La voce doganale 4902 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, |
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dev’essere interpretata nel senso che: |
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rientrano in tale voce merci descritte come quaderni di carta legati alla rustica contenenti principalmente giochi di sudoku stampati, nei quali taluni numeri della serie da 1 a 9 sono già inseriti in una griglia, mentre gli altri numeri devono esservi inseriti in un ordine preciso, e che sono pubblicati ogni otto settimane. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.