SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

3 aprile 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46, paragrafo 3 – Necessità di un esame completo ed ex nunc – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Portata dei poteri del giudice di primo grado – Normativa nazionale che non prevede il potere di ordinare una visita medica del richiedente protezione internazionale»

Nella causa C‑283/24 [Barouk] ( i ),

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, Cipro), con decisione del 29 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 23 aprile 2024, nel procedimento

B. F.

contro

Kypriaki Dimokratia,

LA CORTE (Quinta Sezione)

composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer e B. Smulders (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo cipriota, da F. Sotiriou e E. Symeonidou, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Debieuvre e A. Katsimerou, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 nonché con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9) e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra B. F. e la Kypriaki Dimokratia (Repubblica di Cipro), rappresentata dall’Ypiresia Asylou (autorità cipriota per l’asilo, Cipro) (in prosieguo: l’«Autorità per l’asilo»), in merito alla decisione di quest’ultima di respingere la domanda di protezione internazionale di B. F. e di ordinarne il rimpatrio nel suo paese d’origine.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2011/95

3

L’articolo 4 della direttiva 2011/95 così recita:

«1.   Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

(...)

3.   L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

(...)

c)

della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

(...)».

Direttiva 2013/32

4

I considerando 18, 50 e 60 della direttiva 2013/32 sono così formulati:

«(18)

È nell’interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo.

(...)

(50)

È un principio fondamentale del diritto dell’Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale, al rifiuto di riaprire l’esame di una domanda che sia stato sospeso e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

(...)

(60)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta. In particolare, la presente direttiva intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana nonché promuovere l’applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza».

5

Ai sensi dell’articolo 2, lettera f), di tale direttiva:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

f)

“autorità accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado al riguardo».

6

L’articolo 18 della medesima direttiva, intitolato «Visita medica», così dispone:

«1.   Qualora sia ritenuto pertinente dall’autorità accertante per la valutazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE, gli Stati membri dispongono, previo consenso del richiedente, una visita medica del richiedente concernente i segni che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che il richiedente disponga tale visita medica.

La visita medica di cui al primo comma è effettuata da professionisti del settore medico qualificati e l’esito è sottoposto quanto prima all’autorità accertante. Gli Stati membri possono designare professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita medica. Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

La visita medica effettuata conformemente a tale paragrafo è pagata con fondi pubblici.

2.   Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri informano i richiedenti che possono disporre, su propria iniziativa e a loro spese, una visita medica concernente i segni che potrebbero indicare le persecuzioni e i gravi danni subiti.

3.   L’autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2 congiuntamente agli altri elementi della domanda».

7

L’articolo 46 della direttiva 2013/32, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)

la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)

di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

(...)

(...)

3.   Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

4.   Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. (...)

(...)».

Diritto cipriota

8

L’articolo 15 della Peri Prosfygon Nomos (legge sui rifugiati), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa ai rifugiati»), intitolato «Visita medica e psicologica del richiedente», così dispone:

«(1)   Se il funzionario competente [dell’Autorità per l’asilo] lo ritiene opportuno ai fini dell’esame della domanda (...) e previo consenso del richiedente, un medico e/o psicologo procede ad una visita del richiedente concernente:

a)

segni di persecuzioni o di gravi danni subiti in passato; nonché

b)

sintomi e segni di tortura o altri atti gravi di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale.

(2)   La visita medica di cui al paragrafo 1 è effettuata con fondi pubblici da professionisti del settore medico qualificati e i suoi esiti sono comunicati quanto prima all’[Autorità per l’asilo].

(3)   Il rifiuto del richiedente di sottoporsi a una visita medica e/o psicologica non osta a che il capo [dell’Autorità per l’asilo] si pronunci mediante decisione sulla domanda.

(4)   Gli esiti delle visite mediche e/o psicologiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1 o 8 sono valutati dal capo [dell’Autorità per l’asilo] congiuntamente agli altri elementi della domanda.

(5)   Qualora vi siano segni di gravi danni, l’agente competente [dell’Autorità per l’asilo] conduce il colloquio con il richiedente, previa concertazione e in collaborazione con il medico competente.

(...)

(8)   Quando non è effettuata alcuna visita medica e/o psicologica ai sensi del paragrafo 1, l’[Autorità per l’asilo] informa i richiedenti che essi possono disporre, su propria iniziativa e a loro spese, una visita medica e/o psicologica concernente i segni di persecuzioni o di danni gravi che abbiano subito in passato».

9

Ai sensi dell’articolo 7 del Peri tis Litourgias Dioikitikou Dikastiriou Diethnous Prostasias Diadikastikoi Kanonismoi tou 2019 (regolamento di procedura del 2019 relativo al funzionamento del Tribunale amministrativo per la protezione internazionale), nella versione applicabile al procedimento principale:

«Il [Tribunale amministrativo per la protezione internazionale] può disciplinare la procedura e, se del caso, fornire istruzioni per quanto riguarda la raccolta di testimonianze scritte o orali o di altri elementi di prova, i colloqui con il richiedente asilo o protezione internazionale e altre procedure, conformemente alla legge (...) relativa ai rifugiati nonché agli orientamenti dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), come ritenuto opportuno ed equo dal Tribunale stesso nelle circostanze della fattispecie».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Il 4 settembre 2018 B. F., cittadino libanese, ha presentato una domanda di protezione internazionale a Cipro.

11

A sostegno della sua domanda egli ha affermato, in particolare, di essere stato vittima di torture da parte dei servizi segreti e militari del Libano in ragione, tra l’altro, del suo attivismo politico e della sua partecipazione all’ala militare di un partito politico libanese, e che continuava ad essere oggetto di minacce e tentativi di assassinio, cosicché era convinto che, in caso di ritorno in Libano, sarebbe stato arrestato all’aeroporto in tale paese e condannato a una pena detentiva o alla pena di morte.

12

Con decisione del 7 febbraio 2022 l’Autorità per l’asilo ha rifiutato di riconoscergli lo status di rifugiato, a causa dell’assenza di fondato timore di persecuzione o di rischio di subire gravi danni in caso di ritorno in Libano. Al riguardo, detta autorità ha ritenuto che le dichiarazioni rilasciate da B. F. nel corso di vari colloqui fossero incoerenti, contraddittorie e imprecise.

13

Investito di un ricorso proposto da B. F. avverso tale decisione, il Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunale amministrativo per la protezione internazionale, Cipro), giudice del rinvio, afferma altresì di essere giunto alla conclusione secondo cui le asserzioni di B. F. relative alla persecuzione politica, religiosa e razziale che avrebbe asseritamente subito da parte dei servizi segreti libanesi, tra l’altro in quanto membro di un partito politico libanese, erano prive di coerenza, logica e plausibilità.

14

Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, in sede di esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, occorre prendere in considerazione la vulnerabilità del richiedente, dal momento che essa può incidere, in particolare, sulla coerenza delle sue dichiarazioni rese a sostegno della sua domanda di protezione internazionale e, pertanto, sulla valutazione della sua credibilità.

15

Orbene, l’Autorità per l’asilo avrebbe omesso di procedere a una visita medica o psicologica dell’interessato concernente segni di persecuzione o di danni gravi che quest’ultimo afferma di aver subito in passato, o su sintomi e indizi di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica.

16

Pertanto, in assenza di una visita medica dell’interessato, il giudice del rinvio ritiene di non essere in grado di valutare l’attendibilità del richiedente, che sarebbe tuttavia parte integrante dell’esame completo ed ex nunc della domanda di protezione internazionale che deve essere effettuato dal giudice di primo grado a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32.

17

Orbene, il giudice del rinvio afferma di non disporre, in forza del diritto nazionale, del potere di ordinare una siffatta visita medica, il che sarebbe confermato da una recente giurisprudenza dell’Anotato Dikastirio Kyprou (Corte suprema di Cipro), secondo la quale l’Autorità per l’asilo è l’unica competente, in forza del diritto nazionale, a ordinare al richiedente asilo di sottoporsi a visite mediche. Il giudice del rinvio potrebbe quindi meramente porre questioni a tale autorità in merito alle ragioni per le quali non sono state effettuate siffatte visite e, se del caso, annullare la decisione contestata qualora ritenga che sia stato violato l’articolo 15 della legge relativa ai rifugiati.

18

Detto giudice si chiede pertanto se dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 possa trarre il potere di ordinare una visita medica, dal momento che tale disposizione, letta alla luce del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta, gli impone di effettuare un «esame completo ed ex nunc» della domanda di protezione internazionale.

19

Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se, nell’ipotesi in cui dovesse considerare necessaria una visita medica ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, possa ritenersi che, tenuto conto dell’effetto diretto dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, come sancito dalla giurisprudenza della Corte, esso disponga del potere di ordinare esso stesso una siffatta visita o, quanto meno, del potere di ordinare all’autorità accertante di procedere a una visita medica e di comunicargliene gli esiti.

20

Inoltre, ove si ammettesse che i mezzi di cui dispone per procedere all’esame previsto all’articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, il giudice del rinvio chiede se, qualora la normativa nazionale applicabile non soddisfi i requisiti derivanti dal principio di effettività, esso possa esigere dall’autorità accertante, attivando il meccanismo di cui all’articolo 18 della direttiva 2013/32, di procedere a una visita medica dell’interessato e di comunicargli l’esito della stessa.

21

Il giudice del rinvio si chiede infine se, tenuto conto altresì della necessità di procedere a un esame rapido delle domande di asilo, le garanzie previste all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 e all’articolo 47 della Carta risultino soddisfatte qualora, nel caso in cui durante l’esame giudiziario di una domanda di asilo si ponga una questione di ordine medico, il giudice nazionale non disponga del potere di ordinare una visita medica quando ritenga che una siffatta visita sia necessaria, ma possa annullare una decisione adottata dall’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale, per la ragione che detta autorità non ha sottoposto il richiedente protezione internazionale a visita medica.

22

Alla luce di quanto precede, il Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunale amministrativo per la protezione internazionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1)

Se l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva [2013/32], interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta e in combinato disposto con l’obbligo di valutazione individuale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), [della direttiva 2011/95], con l’obbligo di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2011/95] e con l’obbligo di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che, in assenza di un’espressa disposizione nazionale che preveda il potere del giudice nazionale (...) di sottoporre il [richiedente asilo] a visite mediche, tale giudice possa trarre il diritto di emettere un’ordinanza per sottoporre [tale richiedente] a visite mediche direttamente da dett[o articolo 46], qualora ciò sia ritenuto necessario per un esame completo ed ex nunc [della] domanda di protezione internazionale.

(2)

Se l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva [2013/32], interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta e in combinato disposto con l’obbligo di valutazione individuale di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), [della direttiva 2011/95], con l’obbligo di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2011/95]e con l’obbligo di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che, in assenza di un’espressa disposizione nazionale che preveda il potere del giudice nazionale (...) di sottoporre il [richiedente asilo] a visite mediche e, per estensione, in assenza di un’espressa disposizione di legge relativa a un meccanismo di rinvio quanto alle visite mediche di cui il giudice nazionale disponga direttamente dal medesimo articolo, il giudice abbia il potere di adire l’autorità accertante (che è sempre una parte del procedimento dinanzi ad esso) affinché questa possa, per analogia, attivare il meccanismo di cui all’articolo 18 della direttiva [2013/32] fornendo al giudice nazionale l’esito della visita medica del [richiedente].

(3)

Se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva [2013/32], interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le modalità di svolgimento di un esame completo ed ex nunc di una domanda di protezione internazionale sono lasciate all’autonomia procedurale degli Stati membri. In caso di risposta affermativa, se l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva [2013/32], interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta e in combinato disposto con l’obbligo di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [2011/95] e con l’obbligo di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che, in assenza di un’espressa disposizione nazionale che preveda il potere del giudice nazionale di sottoporre il [richiedente asilo] a visite mediche e, per estensione, in assenza di un’espressa disposizione di legge relativa a un meccanismo di rinvio a visite mediche di cui disponga il giudice nazionale, il giudice abbia il potere di adire l’autorità accertante (che è sempre una parte del procedimento dinanzi ad esso) affinché questa possa, per analogia, attivare il meccanismo di cui all’articolo 18 della direttiva [2013/32] fornendo al giudice nazionale l’esito della visita medica del [richiedente], quando quest’ultimo ritiene che le misure nazionali non soddisfino il principio di efficacia.

(4)

Se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva [2013/32], in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, nei casi in cui sia accertata la mancanza di meccanismi adeguati per effettuare l’esame individuale, completo ed ex nunc previsto dall’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva [2013/32], le garanzie previste da tali articoli sono soddisfatte laddove il giudice nazionale è competente ad annullare la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale».

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le sue quattro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che, al fine di soddisfare il requisito di un esame completo ed ex nunc previsto dal citato articolo 46, paragrafo 3, un giudice nazionale di primo grado, investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale, debba disporre del potere di ordinare una visita medica del richiedente protezione internazionale, qualora ritenga che il ricorso a tale visita sia necessario o pertinente ai fini della valutazione di detta domanda, o se sia sufficiente che tale giudice disponga del potere di annullare una decisione siffatta, per il motivo che tale autorità non ha sottoposto il richiedente stesso ad una visita medica, e di rinviare la causa a detta autorità affinché quest’ultima ordini, successivamente, detta visita nell’ambito di un nuovo procedimento.

24

Conformemente al suo titolo, l’articolo 46 della direttiva 2013/32 riguarda il diritto a un ricorso effettivo dei richiedenti protezione internazionale. Al suo paragrafo 1, detto articolo 46 riconosce a tali richiedenti un siffatto diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso le decisioni relative alla loro domanda. Il paragrafo 3 del citato articolo 46 definisce la portata di tale diritto, precisando che gli Stati membri vincolati dalla direttiva in parola devono assicurare che il giudice dinanzi al quale è contestata la decisione relativa alla domanda di protezione internazionale proceda all’«esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva [2011/95]».

25

Occorre, inoltre, ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che le caratteristiche del ricorso previsto all’articolo 46 della direttiva 2013/32 devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Ebbene, tale articolo della Carta è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale. La conclusione non può, pertanto, essere diversa con riguardo all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva stessa, letto alla luce del citato articolo della Carta (sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 86 e giurisprudenza citata).

26

In tale ottica, per quanto riguarda la portata del diritto a un ricorso effettivo, quale definita nel citato articolo 46, paragrafo 3, la Corte ha dichiarato che l’espressione «assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto», contenuta in tale disposizione, deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri sono tenuti, in forza della medesima, ad adattare il loro diritto nazionale in modo che il trattamento dei ricorsi di cui a tale disposizione comporti un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere ad una valutazione aggiornata del caso di specie (sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 87 e giurisprudenza citata).

27

A tale riguardo, la locuzione «ex nunc» evidenzia l’obbligo del giudice di procedere a una valutazione che tenga conto, se del caso, dei nuovi elementi intervenuti dopo l’adozione della decisione oggetto dell’impugnazione. Una valutazione di questo tipo consente, infatti, di esaminare la domanda di protezione internazionale in maniera esaustiva, senza che sia necessario rinviare il fascicolo all’autorità accertante. Di conseguenza, il potere di cui dispone il giudice di prendere in considerazione nuovi elementi sui quali detta autorità non si è pronunciata rientra nella finalità della direttiva 2013/32, che mira in particolare, come risulta, segnatamente, dal suo considerando 18, a che le domande di protezione internazionale siano trattate «quanto prima possibile (...), fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo» (sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punti 7888 nonché giurisprudenza citata).

28

L’aggettivo «completo» di cui all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva stessa conferma, dal canto suo, che il giudice è tenuto a esaminare sia gli elementi di cui l’autorità accertante ha tenuto o avrebbe dovuto tenere conto, sia quelli che sono intervenuti dopo l’adozione della decisione da parte della medesima (sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, punto 89 e giurisprudenza citata).

29

Nel caso di specie il giudice del rinvio sottolinea, in primo luogo, di non disporre esso stesso del potere, in base al diritto nazionale applicabile, di sottoporre il richiedente protezione internazionale a una visita medica o di ordinare all’autorità accertante tale visita, benché a suo avviso, nel caso di specie, una siffatta visita sia necessaria ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, mentre l’Autorità per l’asilo, che è «l’autorità accertante», ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32, dispone, dal canto suo, di un siffatto potere in conformità all’articolo 15 della legge relativa ai rifugiati, mirante a trasporre l’articolo 18 della direttiva stessa.

30

In secondo luogo, detto giudice sottolinea che, in forza del diritto nazionale applicabile, esso dispone per contro del potere di annullare una decisione dell’Autorità per l’asilo che nega la concessione di protezione internazionale ove ritenga che, date le peculiarità del caso di specie, quest’ultima avrebbe dovuto ordinare una visita medica del richiedente protezione internazionale a norma del citato articolo 15 e che un siffatto annullamento consenta a detta autorità di adottare in seguito, nell’ambito di un nuovo procedimento amministrativo, una decisione che tenga conto degli esiti di una visita siffatta.

31

Alla luce della giurisprudenza richiamata ai punti da 25 a 28 della presente sentenza si deve constatare, in primo luogo, che non è conforme al requisito di un esame completo ed ex nunc, previsto all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, una normativa nazionale che non consente ad un giudice di primo grado di ordinare, previo consenso del richiedente, una visita medica, qualora quest’ultimo ritenga che una visita siffatta risulti necessaria o pertinente per valutare la fondatezza della domanda di protezione internazionale.

32

Invero, il fatto di non consentire, in tali circostanze, a un siffatto giudice di ordinare una visita medica del richiedente protezione internazionale risulta contrario all’obbligo posto a carico degli Stati membri, a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, di adattare il loro diritto nazionale in modo tale che il trattamento dei ricorsi in questione comporti un esame, da parte del giudice, di tutti gli elementi di fatto e di diritto che gli consentano di procedere ad una valutazione aggiornata del caso di specie, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 26 della presente sentenza.

33

Orbene, data l’impossibilità, per il giudice competente, di procurarsi informazioni in merito allo stato di salute del richiedente protezione internazionale ai fini dell’esame della sua domanda di protezione internazionale, tale esame non potrà tener conto di tutti gli elementi di fatto che consentirebbero al giudice stesso di procedere ad una valutazione aggiornata del caso di specie. In particolare, la visita medica del richiedente può consentire di verificare se taluni indizi di problemi di salute, che detto richiedente eventualmente presenti, possano spiegarsi con persecuzioni o gravi danni che egli abbia subito in passato, segnatamente nel suo paese d’origine, e debbano, per tale ragione, essere presi in considerazione per valutare le reali esigenze di protezione internazionale del richiedente stesso [v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2023, International Protection Appeals Tribunal e a. (Attentato in Pakistan), C‑756/21, EU:C:2023:523, punto 61].

34

In secondo luogo, è giocoforza constatare che una normativa nazionale che si limita a prevedere la facoltà, per il giudice di primo grado, di annullare la decisione dell’autorità accertante che respinge la domanda di protezione internazionale, con la motivazione che quest’ultima avrebbe dovuto sottoporre il richiedente a una visita medica, non soddisfa il requisito di un esame completo ed ex nunc, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, e ciò benché tale facoltà consenta, di conseguenza, un nuovo esame della domanda stessa da parte di detta autorità alla luce degli esiti della visita medica del richiedente protezione internazionale.

35

È sufficiente infatti rilevare che una siffatta normativa nazionale, in quanto implica che spetta alla citata autorità adottare una nuova decisione tenendo conto degli esiti di una visita medica, non garantisce il rispetto del principio derivante dalla giurisprudenza della Corte menzionata al punto 27 della presente sentenza, secondo cui spetta al giudice stesso garantire che la domanda di protezione internazionale sia trattata in maniera esaustiva, senza che sia necessario rinviare il fascicolo all’autorità accertante, e compromette pertanto l’obiettivo della celerità della procedura di trattamento delle domande di protezione internazionale, cui mira la direttiva 2013/32 e la cui importanza è stata evidenziata dalla Corte in quella stessa giurisprudenza.

36

In terzo luogo, occorre rilevare che l’unica disposizione della direttiva 2013/32 che introduce norme in materia di visita medica è l’articolo 18 della stessa. Tuttavia, come risulta dalla formulazione stessa di tale articolo 18 e, in particolare, dal suo paragrafo 1, le disposizioni ivi previste si applicano, in quanto tali, solo nell’ambito della valutazione di una domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità accertante e non invece nell’ambito di un ricorso giurisdizionale proposto avverso una decisione adottata da una siffatta autorità.

37

Orbene, come risulta da costante giurisprudenza della Corte, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale, stabilire le modalità processuali attinenti ad un esame siffatto, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto del richiedente protezione internazionale ad un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 (principio di effettività) [v., per analogia, sentenza del 19 marzo 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, punto 63 e giurisprudenza citata].

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A quest’ultimo riguardo, da un lato, la visita medica deve poter essere disposta, in ogni caso, dal giudice interessato allorché esistano indizi concreti in ordine al fatto che i problemi di salute del richiedente protezione internazionale possono derivare da un evento traumatico avvenuto, segnatamente, nel suo paese d’origine e, in generale, allorché, secondo la valutazione di tale giudice, il ricorso a una siffatta visita risulti necessario o pertinente per valutare le reali esigenze di protezione internazionale di detto richiedente. Inoltre, le modalità di ricorso a una visita medica devono essere conformi ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della dignità umana e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantiti rispettivamente dall’articolo 1 e dall’articolo 7 di quest’ultima [v., in tal senso, sentenze del 25 gennaio 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, punto 35, e del 29 giugno 2023, International Protection Appeals Tribunal e a. (Attentato in Pakistan), C‑756/21, EU:C:2023:523, punto 61].

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D’altro lato, si deve precisare che non è necessario che il giudice che ha disposto la visita medica del richiedente interessato possa egli stesso rivolgersi a un professionista del settore medico qualificato, affinché quest’ultimo proceda ad effettuare detta visita e gli trasmetta gli esiti, essendo altresì possibile che tale giudice ingiunga all’autorità accertante di adottare le misure necessarie per sottoporre detto richiedente alla visita medica disposta e di trasmettergli gli esiti della stessa entro un breve termine. Infatti, nell’uno o nell’altro caso, il giudice sarebbe in grado di procurarsi gli elementi che considera pertinenti o necessari per procedere ad una valutazione aggiornata del caso di specie, rispettando nel contempo l’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 2013/32, come ricordato al punto 27 della presente sentenza.

40

In quarto luogo, se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale deve quindi essere considerata non conforme al requisito di un esame completo ed ex nunc previsto all’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, in quanto non prevede la facoltà per il giudice di ordinare una visita medica del richiedente protezione internazionale, occorre ricordare che il giudice del rinvio è tenuto ad interpretare, quanto più possibile, tale normativa in conformità a detto requisito (v., segnatamente, sentenza del 20 dicembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C‑664/15, EU:C:2017:987, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

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Tuttavia, qualora una siffatta interpretazione conforme dovesse risultare impossibile, la Corte ha già sottolineato la necessità che il giudice competente, al fine di applicare il diritto dell’Unione, disapplichi le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia di norme dell’Unione dotate di un effetto diretto, come l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, punto 73 e giurisprudenza citata).

42

Si deve pertanto considerare che dall’effetto diretto di cui sono dotati tanto l’articolo 47 della Carta, quanto l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32 discende che, al fine di garantire al richiedente protezione internazionale una tutela giurisdizionale effettiva, ai sensi di detto articolo 47, e conformemente al principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, il giudice nazionale investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale deve poter ordinare una visita medica del richiedente stesso, qualora una siffatta visita sia necessaria ai fini della valutazione della domanda di cui trattasi.

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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che, affinché risulti soddisfatto il requisito di un esame completo ed ex nunc previsto da detto articolo 46, paragrafo 3, un giudice nazionale di primo grado, investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale, deve disporre del potere di ordinare una visita medica del richiedente protezione internazionale qualora ritenga che il ricorso a tale visita sia necessario o pertinente ai fini della valutazione della domanda stessa.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE,

 

dev’essere interpretato nel senso che:

 

affinché risulti soddisfatto il requisito di un esame completo ed ex nunc previsto da detto articolo 46, paragrafo 3, un giudice nazionale di primo grado, investito di un ricorso avverso una decisione dell’autorità accertante che respinge una domanda di protezione internazionale, deve disporre del potere di ordinare una visita medica del richiedente protezione internazionale qualora ritenga che il ricorso a tale visita sia necessario o pertinente ai fini della valutazione della domanda stessa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.