Causa C‑271/24 P

Igor Shuvalov

contro

Consiglio dell’Unione europea

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 marzo 2025

«Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inclusione del nome del ricorrente – Sostegno ad azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato di organizzazioni internazionali in Ucraina»

  1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale e identificazione sufficiente dell’errore di diritto censurato – Ricevibilità

    [Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

    (v. punti 33, 36)

  2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento degli elementi di prova – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    (v. punti 34, 35, 43, 44)

  3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Insussistenza

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/260, 2022/1529 e 2023/571]

    (v. punti 38‑42, 46, 47, 63)

  4. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

    (Artt. 256 e 296 TFUE)

    (v. punti 45, 56)

  5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

    [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/260, 2022/1529 e 2023/571]

    (v. punti 55, 57, 58)

  6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto alla libertà di espressione – Insussistenza – Violazione – Insussistenza

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 11; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/260, 2022/1529 e 2023/571]

    (v. punti 64, 65)

  7. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/265, (PESC) 2022/1530 e (PESC) 2023/572; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/260, 2022/1529 e 2023/571]

    (v. punti 74‑85)

  8. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità

    (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    (v. punto 91)

V. il testo della decisione.