SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

8 maggio 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 2106 e 2202 – Integratore alimentare in forma liquida»

Nella causa C‑252/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), con decisione del 28 febbraio 2024, pervenuta in cancelleria il 9 aprile 2024, nel procedimento

Prisum Healthcare SRL

contro

Autoritatea Vamală Română,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Condinanzi (relatore) e R. Frendo, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Prisum Healthcare SRL, da I.A. Hrisafi-Josan e M. Petcu, avocați;

per il governo rumeno, da E. Gane, L. Ghiţă e A. Wellman, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da A. Demeneix e T. Isacu de Groot, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci doganali 2106 e 2202 della nomenclatura combinata, contenute nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022 (GU 2022, L 282, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Prisum Healthcare SRL e l’Autoritatea Vamală Română (Autorità doganale rumena) in merito alla classificazione doganale di un integratore alimentare denominato «Feroglobin liquid plus».

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

Il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1503, pag. 4, n. 25910 (1988)], nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: l’«OMD»), e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).

4

L’OMD approva, alle condizioni stabilite all’articolo 8 di detta Convenzione, le note esplicative e i pareri di classificazione adottati dal comitato del SA, istituito all’articolo 6 di tale convenzione.

5

Il capitolo 21 del SA è intitolato «Preparazioni alimentari diverse» e comprende la voce 2106, avente come titolo «Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove».

6

Il capitolo 22 del SA è intitolato «Bevande, liquidi alcolici ed aceti» e contiene la voce 2202, avente come titolo «Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi e legumi della voce 2009».

7

Le note esplicative relative alla voce 2106 del SA sono formulate nei termini seguenti:

«(...)

Sono, in particolare, classificate in questa voce:

(...)

16)

Le preparazioni indicate spesso sotto il nome di “integratori alimentari”, costituite o a base di uno o più minerali, vitamine, aminoacidi, concentrati, estratti, isolati o forme simili di sostanze presenti negli alimenti, o di versioni sintetiche di tali sostanze presentate come complemento al regime alimentare normale. Esse comprendono questi prodotti, anche se contengono edulcoranti, coloranti, aromi, sostanze odorifere, agenti di supporto, riempitivi, stabilizzanti o altri ausili tecnici. Questi prodotti sono sovente confezionati in imballaggi su cui viene indicato che mantengono il corpo in buona salute o benessere generale, migliorano le prestazioni atletiche, prevengono possibili carenze nutrizionali o correggono livelli subottimali di nutrimenti.

Queste preparazioni non contengono una quantità sufficiente di ingredienti attivi per avere un effetto terapeutico o profilattico contro malattie o affezioni diverse dalle carenze nutrizionali interessate. Le altre preparazioni contenenti una quantità sufficiente di ingredienti attivi per avere un effetto terapeutico o profilattico contro una malattia o affezione specifica sono escluse (voci 30.03 o 30.04)».

8

Ai sensi delle note esplicative del SA relative alla voce 2202 di tale sistema:

«A)

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti.

In questo gruppo sono classificate in particolare:

1)

Le acque minerali (naturali o artificiali) addizionate di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti.

2)

Le bevande come la gassosa, la cola, le bevande all’arancia o al limone, consistenti in acque potabili ordinarie, anche zuccherate o altrimenti edulcorate, aromatizzate con succhi o essenze di frutta o di estratti composti, con aggiunta, a volte, d’acido tartarico e d’acido citrico e spesso gassate per mezzo di anidride carbonica. Sono presentate il più delle volte in bottiglie o in altri recipienti ermeticamente chiusi.

(...)

C)

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 2009.

In questo gruppo sono classificati in particolare:

1)

I nettari di tamarindo resi atti al consumo come bibite, con aggiunta di acqua, zucchero o altri dolcificanti e per stacciatura.

2)

Alcuni prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande, come, per esempio, le bevande a base di latte e di cacao.

Sono esclusi da questa voce:

a)

Lo yogurt allo stato liquido e gli altri latti e creme fermentati o acidificati, addizionati di cacao, frutta o sostanze aromatizzanti (voce 04.03).

b)

Gli sciroppi di zuccheri della voce 17.02 e gli sciroppi di zuccheri aromatizzati della voce 21.06.

c)

I succhi di frutta o di ortaggi, anche se usati direttamente come bevande (voce 20.09).

d)

I medicamenti delle voci 30.03 o 30.04».

Diritto dell’Unione

NC

9

Come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la NC disciplina la classificazione doganale delle merci importate nell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, tale nomenclatura riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l’ottava cifra costituiscono suddivisioni proprie della NC.

10

La prima parte della NC contiene un insieme di disposizioni preliminari. In tale parte, al titolo I, intitolato «Regole generali», il punto A di tale titolo, vertente sulle regole generali per l’interpretazione della NC, così dispone:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole:

1.

I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

6.

La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

11

La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», comprende una sezione IV dedicata ai «Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceto; tabacco e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, non contenenti o contenenti nicotina, destinati all’inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all’assunzione di nicotina nel corpo umano». Tale sezione contiene i capitoli 21 e 22 della NC, intitolati rispettivamente «Preparazioni alimentari diverse» e «Bevande, liquidi alcolici ed aceti».

12

Ai sensi della nota complementare 5 del capitolo 21 della NC:

«Altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove».

13

Tale capitolo 21 contiene, in particolare, la voce e le sottovoci seguenti:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

1

2

3

4

(...)

 

 

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

(...)

 

 

 

2106 90

– altre:

 

 

(...)

 

 

 

2106 90 98

– – – altre:

9 (...)

14

Il capitolo 22 della NC comprende la voce 2202 di tale nomenclatura e le sue sottovoci, formulate come segue:

Codice NC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi convenzionali (%)

Unità supplementare

1

2

3

4

(...)

 

 

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi e legumi della voce 2009:

 

 

(...)

 

 

 

2202 99

– – altre:

(...)

 

 

(...)

 

 

 

2202 99 19

– – – – altre:

(...)

9,6

1

(...)

 

 

 

15

Ai fini del procedimento principale sono pertinenti le note esplicative della NC redatte dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento n. 2658/87 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 marzo 2019 (GU 2019, C 119, pag. 1; in prosieguo: le «note esplicative della NC»).

16

La parte introduttiva delle note esplicative della NC relative al capitolo 21 di tale nomenclatura è intitolata «Considerazioni generali» ed è così formulata:

«La classificazione dei “complementi alimentari” (di cui al punto 16 della nota esplicativa del SA relativa alla voce 2106), in particolare delle altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, va considerata anche alla luce dei criteri stabiliti nella [sentenza del 17 dicembre 2009, Swiss Caps (da C‑410/08 a C‑412/08, EU:C:2009:794)]».

17

Ai sensi delle considerazioni generali contenute nella parte introduttiva delle note esplicative della NC relative al capitolo 22 di quest’ultima:

«(...)

Sono comprese in questo capitolo – purché non si tratti di medicinali – le preparazioni toniche che possano essere consumate direttamente come bevande, anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiai). Tutte le preparazioni toniche non alcoliche che devono essere diluite prima del consumo come bevande sono escluse dal capitolo 22 e rientrano, generalmente, nella voce 2106».

18

Per quanto riguarda la voce 2202 della NC, le note esplicative della NC indicano quanto segue:

«(...)

Le bevande non alcoliche della presente voce sono liquidi direttamente idonei al consumo umano tramite ingestione e destinati a questo uso, indipendentemente dalla quantità assorbita o dagli scopi particolari cui possono servire diversi tipi di liquidi consumati, purché essi non rientrino in un’altra voce più specifica. Fattori puramente soggettivi e variabili come il modo di consumare tali bevande o lo scopo per cui se ne fa uso, ad esempio per placare la sete o per ottenere un effetto benefico per la salute, non sono rilevanti ai fini della loro classificazione ([v. sentenza del 26 marzo 1981, Dr Ritter (114/80, EU:C:1981:79)]) (...)».

19

Per quanto riguarda la sottovoce 22029919 della NC, le note esplicative della NC precisano quanto segue:

«In questa sottovoce sono comprese preparazioni toniche quali quelle descritte nelle note esplicative al presente capitolo, “Considerazioni generali”, secondo paragrafo. Dette bevande analcoliche, spesso definite come complementi alimentari, possono essere a base di estratti di piante (tra cui erbe aromatiche) e possono contenere sali minerali e/o vitamine aggiunti. In linea di massima, dette preparazioni dovrebbero coadiuvare al mantenimento della salute e del benessere generale e per tale motivo differiscono dalle acque aromatizzate o edulcorate e dalle altre bevande analcoliche elencate nella sottovoce 22021000, alle quali si fa [riferimento] nelle note esplicative del SA, voce 2202, lettera A».

Direttiva 2002/46/CE

20

L’articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU 2002, L 183, pag. 51), dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

a)

“integratori alimentari”: i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari;

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

21

La Prisum Healthcare distribuisce un integratore alimentare in forma liquida, denominato «Feroglobin liquid plus», commercializzato in flaconi di plastica da 200 millilitri (ml), contenente ferro sotto forma di solfato ferroso, un complesso di vitamine, sali minerali, estratti vegetali, estratti naturali di frutta, altre sostanze nutritive, miele, zucchero e sciroppo di glucosio (in prosieguo: il «prodotto di cui trattasi»). La Prisum Healthcare consiglia l’assunzione di due cucchiai al giorno del prodotto di cui trattasi e indica che esso è destinato alla formazione dell’emoglobina e dei globuli rossi contribuendo, in tal modo, al mantenimento dell’equilibrio della salute, del benessere generale dell’organismo e del normale funzionamento del sistema immunitario.

22

Nel marzo 2023 la Prisum Healthcare ha chiesto all’autorità doganale rumena il rilascio di un’informazione tariffaria vincolante per la classificazione del prodotto di cui trattasi nella voce 2106 della NC, in particolare nella sottovoce 21069098.

23

Il 7 luglio 2023 tale autorità ha emesso una decisione relativa all’informazione tariffaria vincolante in cui ha affermato che, ai fini della sua classificazione tariffaria, il prodotto in questione doveva essere considerato una bevanda tonica in bottiglia, ai sensi della voce 2202 della NC.

24

La Prisum Healthcare ha presentato un reclamo avverso tale decisione.

25

Il 6 settembre 2023 l’autorità doganale rumena ha respinto tale reclamo e ha rifiutato di classificare il prodotto di cui trattasi nella voce 2106 della NC. Tale autorità ha infatti ritenuto che la NC non contenesse voci specifiche per i prodotti commercializzati come integratori alimentari e che da tale nomenclatura non risultasse neppure che gli integratori alimentari dovessero essere obbligatoriamente classificati nella voce 2106 di quest’ultima, indipendentemente dalle loro caratteristiche. Riferendosi in particolare alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, detta autorità ha affermato che occorreva classificare nella voce 2106 della NC solo i prodotti che non potevano essere classificati in altre voci specifiche. Orbene, integratori alimentari, come il prodotto di cui trattasi, potrebbero essere classificati in diverse voci della NC. Per tali ragioni, l’autorità doganale rumena ha ritenuto che il prodotto di cui trattasi fosse una preparazione in forma liquida, destinata ad essere consumata allo stato puro, cosicché occorreva classificarlo nella voce 2202 della NC.

26

La Prisum Healthcare ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Curtea de Apel Bucureşti (Corte d’appello di Bucarest, Romania), giudice del rinvio.

27

Dinanzi al giudice del rinvio le parti controvertono, in sostanza, sulla questione se i prodotti in forma liquida, commercializzati come integratori alimentari, debbano essere classificati in una voce doganale diversa dalla voce 2106, tenuto conto del fatto che la NC non contiene voci specifiche per i prodotti commercializzati come integratori alimentari, indipendentemente dalla loro forma (liquida, solida, capsule, ecc.).

28

La Prisum Healthcare fa valere, in sostanza, che, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche specifiche e nonostante la sua forma liquida, il prodotto di cui trattasi è un integratore alimentare ai sensi della direttiva 2002/46 e avrebbe quindi dovuto essere classificato nella voce 2106 della NC, e più precisamente nella sottovoce 21069098 di quest’ultima. Peraltro, motivando la propria decisione alla luce della forma liquida di tale prodotto, l’autorità doganale rumena non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 17 dicembre 2009, Swiss Caps (da C‑410/08 a C‑412/08, EU:C:2009:794).

29

Per contro, secondo l’autorità doganale rumena, dalla sentenza del 26 marzo 1981, Dr Ritter (114/80, EU:C:1981:79), risulta che tutte le merci presentate in forma liquida, come nel caso del prodotto di cui trattasi, devono necessariamente essere classificate nella voce 2202 della NC, che comprende le «bevande non alcoliche» e le «bevande o preparazioni toniche», indipendentemente dalla loro etichettatura come integratori alimentari.

30

Il giudice del rinvio dubita che la giurisprudenza derivante da tale sentenza sia applicabile alla controversia di cui è investito. Infatti, detta sentenza sarebbe stata pronunciata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2658/87 e avrebbe riguardato una bevanda tonica e non già un integratore alimentare. Inoltre, da un lato, il comitato del SA avrebbe deciso di classificare nella voce 2106 di tale sistema un prodotto che presenta caratteristiche analoghe a quelle del prodotto di cui trattasi e, dall’altro, dalla sentenza del 17 dicembre 2009, Swiss Caps (da C‑410/08 a C‑412/08, EU:C:2009:794) risulterebbe che un integratore alimentare in forma di capsule dovrebbe essere classificato nella voce 2106 della NC.

31

Alla luce di tali considerazioni, la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che:

la preparazione alimentare in forma liquida contenente ferro (quale solfato ferroso), un complesso vitaminico, sali minerali, estratti vegetali, estratti naturali di frutta, altre sostanze nutritive, miele, zucchero e sciroppo di glucosio, che viene consumata come tale in dosi di 2 cucchiai al giorno, commercializzata in flaconi di plastica di 200 ml, destinata a un uso specifico nella formazione dell’emoglobina e dei globuli rossi e avente funzione di complemento alimentare che contribuisce all’equilibrio della salute, al benessere generale dell’organismo e al funzionamento normale del sistema immunitario, rientra nella voce 2202 della [NC] in quanto la sua forma liquida ha per effetto di escluderla dalla classificazione nella voce 2106».

Sulla questione pregiudiziale

32

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la NC debba essere interpretata nel senso che una preparazione alimentare in forma liquida contenente ferro sotto forma di solfato ferroso, un complesso vitaminico, sali minerali, estratti vegetali, estratti naturali di frutta, altre sostanze nutritive, miele, zucchero e sciroppo di glucosio, che viene consumata come tale in dosi di 2 cucchiai al giorno, commercializzata in flaconi di plastica di 200 ml, destinata a un uso specifico nella formazione dell’emoglobina e dei globuli rossi e avente funzione di integratore alimentare che contribuisce all’equilibrio della salute, al benessere generale dell’organismo e al funzionamento normale del sistema immunitario, rientra nella voce 2106 o nella voce 2202 di detta nomenclatura.

33

Al fine di rispondere alla questione sollevata, occorre ricordare, in via preliminare, che, quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (sentenza del 20 ottobre 2022, MikrotīklsC‑542/21, EU:C:2022:814, punto 21 e giurisprudenza citata).

34

Occorre altresì ricordare che, conformemente alla regola generale 1 per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli corrispondenti. La destinazione del prodotto di cui trattasi può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a tale prodotto, e deve essere valutata in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls,C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 22 e giurisprudenza citata).

35

Inoltre, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, nonostante il fatto che le note esplicative del SA e della NC non siano vincolanti, esse costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e, in quanto tali, forniscono un valido orientamento per la sua interpretazione (sentenza del 20 ottobre 2022, Mikrotīkls,C‑542/21, EU:C:2022:814, punto 23 e giurisprudenza citata).

36

A tal proposito, la formulazione della voce 2106 della NC riguarda le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove». La nota complementare 5 del capitolo 21 della NC precisa che la voce in questione comprende, tra l’altro, altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere usate come integratori alimentari, se non nominate o comprese altrove.

37

Di conseguenza, se una preparazione alimentare rientra nella voce 2202 della NC, essa è, per ciò stesso, esclusa dalla voce 2106 della NC.

38

Occorre quindi verificare se una preparazione alimentare in forma liquida possa rientrare nella voce 2202 di tale nomenclatura.

39

Stando alla sua formulazione, quest’ultima voce comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, nonché altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta, di frutta a guscio o di ortaggi e legumi.

40

Per quanto riguarda, in primo luogo, il termine «bevanda», che non è definito né nella NC, né nel SA, né nelle note esplicative, rispettivamente, della NC e del SA, la Corte ha già dichiarato, ai punti 8 e 9 della sentenza del 26 marzo 1981, Dr Ritter (114/80, EU:C:1981:79), in sostanza, che tale termine doveva essere inteso come una nozione generica, che designa tutti i liquidi destinati al consumo umano, purché non rientrino in una diversa classificazione specifica, di modo che detto termine riguarda qualsiasi liquido idoneo al consumo umano e destinato a tale uso, indipendentemente dalla quantità assorbita o dalle finalità particolari cui possono servire diversi tipi di liquidi consumati o dalle materie prime utilizzate.

41

A questo proposito, sebbene tale sentenza sia stata pronunciata prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2658/87 e riguardi l’interpretazione delle voci 2106 e 2202 della tariffa doganale comune precedentemente in vigore, essa rimane pienamente pertinente nel caso di specie, dato che le disposizioni rilevanti delle voci doganali di cui trattasi e le disposizioni che ne disciplinano l’interpretazione non hanno subito modifiche.

42

In secondo luogo, dalle considerazioni generali contenute nella parte introduttiva delle note esplicative relative al capitolo 22 della NC risulta che le preparazioni toniche che possono essere consumate allo stato puro come bevande sono comprese in tale capitolo, «anche se sono assorbite in piccole quantità (in particolare a cucchiai)». Per contro, le preparazioni toniche non alcoliche «che devono essere diluite prima del consumo come bevande» rientrano generalmente nella voce 2106 della NC.

43

Facendo riferimento alla sentenza del 26 marzo 1981, Dr Ritter (114/80, EU:C:1981:79), la nota esplicativa della voce 2202 della NC precisa che le bevande non alcoliche rientranti in tale voce sono liquidi destinati al consumo umano, idonei a tale uso allo stato puro in qualità di bevande, indipendentemente dalla quantità assorbita o dagli scopi particolari cui possono servire diversi tipi di liquidi consumati, purché tali bevande non rientrino in un’altra voce più specifica della NC. Viene altresì precisato che fattori puramente soggettivi e variabili come il modo di consumare tali bevande o lo scopo per cui se ne fa uso, ad esempio per placare la sete o per ottenere un effetto benefico per la salute, non sono rilevanti ai fini della loro classificazione.

44

Inoltre, come indicano le note esplicative della NC relative alla sottovoce 22029919 di quest’ultima, le bevande analcoliche, spesso definite «complementi alimentari», presentate come coadiuvanti al mantenimento della salute e del benessere generale, che possono essere a base di estratti di piante, tra cui le erbe aromatiche, e possono contenere sali minerali e/o vitamine aggiunti, devono in linea di principio essere classificate in tale sottovoce della NC.

45

In terzo luogo, come osservato dai governi rumeno e polacco nonché dalla Commissione, non si può dedurre dalla sentenza del 17 dicembre 2009, Swiss Caps (da C‑410/08 a C‑412/08, EU:C:2009:794) che qualsiasi preparazione alimentare considerata come integratore alimentare debba essere classificata nella voce 2106 della NC. Infatti, in tale sentenza, la Corte si è limitata a dichiarare, senza escludere che un integratore alimentare in forma liquida possa essere classificato nella voce 2202 di tale nomenclatura, che integratori alimentari sotto forma di capsule dovevano essere classificati nella voce 2106 della NC.

46

In quarto luogo, la circostanza che il prodotto di cui trattasi sia commercializzato come «integratore alimentare» ai sensi della direttiva 2002/46 non osta alla classificazione di tale prodotto nella voce 2202 della NC, tenuto conto degli obiettivi fondamentalmente diversi di detta direttiva e della NC (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2016, LEK,C‑700/15, EU:C:2016:959, punti da 34 a 37).

47

In quinto e ultimo luogo, per quanto riguarda il parere di classificazione 2106.90/43, adottato dal comitato del SA nel corso della sua settantunesima sessione tenutasi nel marzo 2023, menzionata dalla Prisum Healthcare nelle sue osservazioni scritte, che ha classificato un prodotto con caratteristiche analoghe a quelle del prodotto di cui trattasi nella voce 2106 del SA, occorre ricordare, al pari dei governi rumeno e polacco e della Commissione, che, alla luce della sentenza del 26 marzo 1981, Dr Ritter (114/80, EU:C:1981:79), l’Unione aveva formulato una domanda di riesame di tale parere di classificazione. Tuttavia, poiché il comitato del SA ha respinto tale domanda, la Commissione, con comunicazione scritta del 15 dicembre 2023, ha informato il segretario generale dell’OMD che, a causa di tale sentenza, essa non sarebbe stata in grado di applicare detto parere di classificazione.

48

In ogni caso, la Corte ha già dichiarato che, sebbene i pareri del SA costituiscano indizi che contribuiscono in modo rilevante all’interpretazione della portata delle diverse voci della NC, essi non sono giuridicamente vincolanti e non devono essere presi in considerazione nell’ipotesi in cui la loro interpretazione risulti inconciliabile con i termini della voce della NC di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza del 19 gennaio 2005, SmithKline Beecham,C‑206/03, EU:C:2005:31, punti da 24 a 28 e giurisprudenza citata).

49

Ne consegue che preparazioni alimentari in forma liquida, quando tale forma consente loro di essere destinate al consumo umano come bevande, indipendentemente dalla quantità assorbita o dallo scopo particolare cui possono servire, possono essere classificate nella voce 2202 della NC, purché non rientrino in un’altra voce più specifica di quest’ultima. Infatti, si deve ritenere che la forma liquida in cui si presentano siffatte preparazioni alimentari costituisca una caratteristica oggettiva che le esclude dalla classificazione nella voce 2106 della NC.

50

Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la NC deve essere interpretata nel senso che una preparazione alimentare in forma liquida contenente ferro sotto forma di solfato ferroso, un complesso vitaminico, sali minerali, estratti vegetali, estratti naturali di frutta, altre sostanze nutritive, miele, zucchero e sciroppo di glucosio, che viene consumata come tale in dosi di 2 cucchiai al giorno, commercializzata in flaconi di plastica di 200 ml, destinata a un uso specifico nella formazione dell’emoglobina e dei globuli rossi e avente funzione di integratore alimentare che contribuisce all’equilibrio della salute, al benessere generale dell’organismo e al funzionamento normale del sistema immunitario, rientra nella voce 2202 di detta nomenclatura.

Sulle spese

51

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione, del 20 settembre 2022,

 

dev’essere interpretata nel senso che:

 

una preparazione alimentare in forma liquida contenente ferro sotto forma di solfato ferroso, un complesso vitaminico, sali minerali, estratti vegetali, estratti naturali di frutta, altre sostanze nutritive, miele, zucchero e sciroppo di glucosio, che viene consumata come tale in dosi di 2 cucchiai al giorno, commercializzata in flaconi di plastica di 200 millilitri, destinata a un uso specifico nella formazione dell’emoglobina e dei globuli rossi e avente funzione di integratore alimentare che contribuisce all’equilibrio della salute, al benessere generale dell’organismo e al funzionamento normale del sistema immunitario, rientra nella voce 2202 di detta nomenclatura.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale : il rumeno.