SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
19 dicembre 2024 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Politica di asilo – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Direttiva 2001/55/CE – Articoli 4 e 7 – Invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe – Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 – Articolo 2, paragrafo 3 – Facoltà di uno Stato membro di applicare la protezione temporanea agli sfollati non contemplati da detta decisione – Momento in cui uno Stato membro che ha concesso la protezione temporanea a tali persone può porre termine alla protezione medesima – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 6 – Decisione di rimpatrio – Momento in cui uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio – Soggiorno irregolare»
Nelle cause riunite C‑244/24 e C‑290/24 [Kaduna] ( i ),
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam, Paesi Bassi) (C‑244/24), e dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) (C‑290/24), con decisioni del 29 marzo 2024 e del 25 aprile 2024, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 4 aprile 2024 e il 25 aprile 2024, nei procedimenti tra
P (C‑244/24),
AI,
ZY,
BG (C‑290/24)
contro
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos (relatore), I. Jarukaitis, S. Rodin, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias e M. Gavalec, presidenti di sezione, E. Regan, J. Passer, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,
avvocato generale: J. Richard de la Tour
cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 3 settembre 2024,
considerate le osservazioni presentate
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per P, da C.E. van Diepen, advocate; |
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per AI, da P. Krämer-Ograjensek, advocate; |
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per ZY, da R.H.T. van Boxmeer, advocaat; |
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per BG, da T.E. van Houwelingen-Boer, advocaat; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, A. Hanje e J. Langer, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea da A. Baeckelmans, F. Blanc-Simonetti, M. Debieuvre e A. Katsimerou, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale presentate all’udienza del 22 ottobre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione:
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2 |
Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie sorte tra P (C‑244/24) nonché AI, ZY e BG (C‑290/24), cittadini di paesi terzi, da un lato, e lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato per la Giustizia e la Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato»), dall’altro, in merito alla cessazione della protezione temporanea concessa a tali cittadini e alla legittimità delle decisioni di rimpatrio adottate nei loro confronti. |
Il contesto normativo
Diritto dell’Unione
Disposizioni relative alla protezione temporanea
– La direttiva 2001/55
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3 |
I considerando 2, 8 e 13 della direttiva 2001/55 così recitano:
(...)
(...)
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4 |
L’articolo 1 della direttiva medesima così dispone: «La presente direttiva ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel paese d’origine e di promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi». |
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5 |
Il successivo articolo 2 prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, s’intende per:
(...)
(...)». |
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6 |
Ai sensi del successivo articolo 3, paragrafo 1: «La protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione [relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)], come integrata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967]». |
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7 |
A termini del successivo articolo 4: «1. Fatto salvo l’articolo 6, la durata della protezione temporanea è pari ad un anno. Qualora non cessi in base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), la protezione può essere prorogata automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno. 2. Qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta di prorogare detta protezione temporanea di un anno». |
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8 |
Ai sensi del successivo articolo 5: «1. L’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio una proposta in tal senso. (...) 3. La decisione del Consiglio determina, per gli sfollati a cui si riferisce, l’applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. La decisione contiene almeno i seguenti elementi:
(...) 4. La decisione del Consiglio si fonda:
(...)». |
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9 |
A termini del successivo articolo 6: «1. La protezione temporanea cessa:
2. La decisione del Consiglio si fonda sull’accertamento che la situazione nel paese d’origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea, nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento. Essa viene comunicata al Parlamento europeo». |
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10 |
Il successivo articolo 7 così recita: «1. Gli Stati membri possono ammettere alla protezione temporanea prevista nella presente direttiva ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle a cui si applica la decisione del Consiglio prevista all’articolo 5, qualora siano sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d’origine. Essi ne informano immediatamente il Consiglio e la Commissione. 2. Le disposizioni degli articoli 24, 25 e 26 non si applicano qualora ci si avvalga della possibilità di cui al paragrafo 1, ad eccezione del sostegno strutturale previsto nel Fondo europeo per i rifugiati istituito dalla decisione 2000/596/CE [del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce un Fondo europeo per i rifugiati (GU 2000, L 252, pag. 12)], alle condizioni stabilite nella stessa». |
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11 |
Il capitolo III della direttiva 2001/55, intitolato «Obblighi incombenti agli Stati membri nei confronti dei titolari della protezione temporanea», contiene gli articoli da 8 a 16 della direttiva. |
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12 |
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva così dispone: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone che godono della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante l’intero periodo della stessa. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine». |
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13 |
Nel capitolo IV della direttiva 2001/55, intitolato «Accesso alla procedura in materia d’asilo nel contesto della protezione temporanea», figurano gli articoli da 17 a 19 della menzionata direttiva. |
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14 |
L’articolo 17 della direttiva così recita: «1. Le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda d’asilo. 2. L’esame di qualsiasi domanda d’asilo non vagliata prima della fine del periodo di protezione temporanea è portato a termine dopo la fine del periodo suddetto». |
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15 |
Il capitolo V della direttiva medesima, intitolato «Rimpatrio e provvedimenti successivi alla protezione temporanea», contiene gli articoli da 20 a 23. |
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16 |
A termini di detto articolo 20: «Terminata la protezione temporanea, si applica la normativa vigente in materia di protezione e di stranieri negli Stati membri, fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23». |
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17 |
Ai sensi del successivo articolo 21: «1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine. Gli Stati membri provvedono affinché disposizioni che disciplinano il rimpatrio volontario delle persone che godono della protezione temporanea garantiscano un rimpatrio nel rispetto della dignità umana. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rimpatrio sia adottata con piena cognizione di causa. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di visite esplorative. 2. Fino a quando la protezione temporanea non sia giunta a termine, gli Stati membri esaminano con predisposizione favorevole, in base alle circostanze nel paese d’origine, le domande di ritorno nello Stato membro ospitante di persone che hanno goduto della protezione temporanea e che abbiano esercitato il diritto al rimpatrio volontario. 3. Al termine della protezione temporanea gli Stati membri possono disporre la proroga, a titolo individuale, degli obblighi previsti dal capo III della presente direttiva riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Tale proroga ha effetto sino alla data del rimpatrio». |
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18 |
Il successivo articolo 22 prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il rimpatrio forzato delle persone la cui protezione temporanea è giunta a termine e che non possono beneficiare dell’ammissione si svolga nel rispetto della dignità umana. 2. Per quanto riguarda i casi di rimpatrio forzato, gli Stati membri esaminano le impellenti ragioni umanitarie che possono rendere impossibile o non ragionevole il rimpatrio in casi concreti». |
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19 |
A termini del successivo articolo 23: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle condizioni di soggiorno delle persone che hanno fruito di una protezione temporanea e per le quali, dato il loro stato di salute, non ci si può ragionevolmente attendere che siano in condizioni di viaggiare; ad esempio, nel caso in cui l’interruzione del trattamento causerebbe loro gravi ripercussioni negative. Dette persone, fintantoché tale situazione perdura, non sono espulse. 2. Gli Stati membri possono consentire alle famiglie con minori che frequentano la scuola in uno Stato membro di beneficiare di condizioni di soggiorno che consentano ai minori in questione di portare a termine il periodo scolastico in corso». |
– La decisione di esecuzione 2022/382
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20 |
I considerando 7, da 11 a 14 e 21 della decisione di esecuzione 2022/382 così recitano:
(...)
(...)
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21 |
L’articolo 1 di detta decisione di esecuzione così recita: «È accertata l’esistenza di un afflusso massiccio nell’Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l’Ucraina a seguito di un conflitto armato». |
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22 |
L’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, della decisione medesima prevede quanto segue: «1. La presente decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso[,] a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:
2. Gli Stati membri applicano la presente decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. 3. A norma dell’articolo 7 della direttiva [2001/55], gli Stati membri possono applicare la presente decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine». |
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23 |
Ai sensi del suo articolo 4, la decisione di esecuzione 2022/382 è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 4 marzo 2022. |
– La decisione di esecuzione 2023/2409
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24 |
I considerando 3 e 7 della decisione di esecuzione 2023/2409 così recitano:
(...)
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25 |
L’articolo 1 di detta decisione di esecuzione così dispone: «La protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall’Ucraina di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione [2022/382] è prorogata di un anno fino al 4 marzo 2025». |
– La decisione di esecuzione (UE) 2024/1836
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26 |
L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2024/1836) così dispone: «La protezione temporanea concessa alle persone sfollate dall’Ucraina di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione [2022/382] è prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2026». |
Altre disposizioni pertinenti
– Direttiva 2008/115
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27 |
A termini dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115: «La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare». |
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28 |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima: «La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dall’acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo». |
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29 |
Il successivo articolo 5 così dispone: «Nell’applicazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono nella debita considerazione:
e rispettano il principio di non-refoulement». |
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30 |
Il successivo articolo 6 così recita: «1. Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5. (...) 6. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri decidano di porre fine al soggiorno regolare e dispongano contestualmente il rimpatrio e/o l’allontanamento e/o il divieto d’ingresso in un’unica decisione o atto amministrativo o giudiziario in conformità della legislazione nazionale, fatte salve le garanzie procedurali previste dal capo III e da altre pertinenti disposizioni del diritto comunitario e nazionale». |
– La direttiva 2013/32/UE
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31 |
L’articolo 2 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60) prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per: (...)
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32 |
L’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva medesima così recita: «Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se: (...)
(...)». |
– Il regolamento (UE) 2016/399
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33 |
L’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2016, L 77, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018 (GU 2018, L 236, pag. 1), stabilisce le condizioni di ingresso nel territorio dell’Unione dei cittadini di paesi terzi per un soggiorno previsto non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Gli obblighi incombenti ai cittadini di taluni paesi terzi comprendono quello di essere in possesso di un visto valido. |
– Regolamento (UE) 2018/1860
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34 |
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2018, L 312, pag. 1), prevede quanto segue: «Gli Stati membri inseriscono nel [Sistema d’informazione Schengen (SIS)] le segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio allo scopo di verificare l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio e di essere di ausilio nell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio. A seguito dell’emissione di una decisione di rimpatrio, è immediatamente inserita una segnalazione di rimpatrio nel SIS». |
Diritto dei Paesi Bassi
La legge sugli stranieri del 2000
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35 |
L’articolo 8 della Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [legge recante revisione generale della legge sugli stranieri (legge sugli stranieri del 2000)] del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495), nel testo applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «Legge sugli stranieri del 2000»), così dispone: «Un cittadino straniero può risiedere legalmente nei Paesi Bassi unicamente: (...)
(...)
(...)». |
Il decreto sugli stranieri del 2000
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36 |
L’articolo 3.1a, paragrafo 1, del Besluit tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) [decreto di attuazione della legge sugli stranieri del 2000 (decreto sugli stranieri del 2000)] del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 497), nel testo applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «Decreto sugli stranieri del 2000»), dispone quanto segue: «La presentazione di una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per motivi di asilo ha come effetto che l’allontanamento non avrà luogo finché rimarrà in vigore una decisione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva [2001/55], se lo straniero:
(...)
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Il regolamento sugli stranieri del 2000 e i regolamenti del 2022 e 2023
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37 |
L’articolo 3.9a del Voorschrift Vreemdelingen 2000 (regolamento sugli stranieri del 2000) elenca i gruppi di stranieri di cui all’articolo 3.1a, paragrafo 1, lettera e), del Decreto sugli stranieri del 2000 |
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38 |
L’articolo 3.9a è stato inserito nel Regolamento sugli stranieri del 2000, con effetto retroattivo, dall’articolo 1 del Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid nummer 4123685, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000, in verband met het aanpassen van de doelgroep ontheemden uit Oekraïne, waaraan tijdelijke bescherming wordt verleend [Regolamento del Segretario di Stato per la Giustizia e la Sicurezza n. 4123685, recante modifica del Regolamento sugli stranieri del 2000 riguardo al gruppo di persone sfollate dall’Ucraina cui è concessa una protezione temporanea], del 17 agosto 2022 (Stcrt. 2022, n. 22623; in prosieguo: il «Regolamento del 2022»), che prevede un duplice testo del suddetto articolo 3.9a, il primo vigente nel periodo dal 4 marzo 2022 al 18 luglio 2022, il secondo vigente a decorrere dal 19 luglio 2022. |
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39 |
Nel testo in vigore nel periodo compreso tra il 4 marzo 2022 e il 18 luglio 2022, l’articolo 3.9a, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sugli stranieri del 2000, così disponeva: «Sono considerati stranieri ai sensi dell’articolo 3.1a, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera e) del decreto [del 2000 sugli stranieri] gli stranieri: (...)
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40 |
Nel testo in vigore dal 19 luglio 2022, l’articolo 3.9a, paragrafo 1, del Regolamento sugli stranieri del 2000 così recita: «Sono considerati stranieri ai sensi dell’articolo 3.1a, paragrafo 1, frase introduttiva e lettera e) del decreto [del 2000 sugli stranieri] gli stranieri: (…)
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41 |
L’articolo 2 del Regolamento del 2022 istituisce un regime transitorio, stabilendo quanto segue: «L’articolo 3.9a, paragrafo 1, initio e lettera c) [del Regolamento sugli stranieri del 2000], nella sua versione in vigore sino al 19 luglio 2022, continua ad applicarsi sino al 4 marzo 2023 agli stranieri:
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42 |
Tale regime transitorio è stato prorogato dall’articolo 2 del Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, nummer 4507236, in verband met de verlenging van de duur van tijdelijke bescherming aan een groep ontheemden uit Oekraïne (Regolamento del Segretario di Stato per la Giustizia e la Sicurezza, n. 4507236, recante proroga del periodo di protezione temporanea per un gruppo di persone sfollate dall’Ucraina), del 1o marzo 2023 (Stcrt. 2023, n. 7194; in prosieguo: il «Regolamento del 2023»), a termini del quale: «L’articolo 3.9a, paragrafo 1, initio e lettera c), del Regolamento sugli stranieri del 2000, nella sua versione in vigore fino al 19 luglio 2022, continua ad applicarsi sino al 4 settembre 2023 agli stranieri:
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Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
Causa C‑244/24
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43 |
P è un cittadino nigeriano titolare di un diritto di soggiorno temporaneo in Ucraina fino al 31 gennaio 2023. Successivamente all’invasione del territorio ucraino da parte delle forze armate russe, si rifugiava nei Paesi Bassi venendo iscritto nel registro della popolazione dello Stato membro medesimo il 1o giugno 2022. All’epoca, le autorità dei Paesi Bassi riconoscevano il beneficio della protezione temporanea, ai sensi della direttiva 2001/55, in particolare ai cittadini di paesi terzi che si trovavano in una situazione come quella di P, senza procedere alla valutazione della loro possibilità di fare ritorno nel paese d’origine. Il Segretario di Stato concedeva, quindi, a P tale protezione. |
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44 |
Il 9 agosto 2022, P presentava domanda di asilo. Con decisione del 24 agosto 2023, il Segretario di Stato decideva di abbandonare l’esame della sua domanda. Avverso tale decisione non veniva proposto alcun ricorso. |
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45 |
In pari data, il 24 agosto 2023, il Segretario di Stato poneva fine alla protezione temporanea di P a decorrere dal 4 settembre 2023. Tale decisione veniva successivamente revocata, in quanto, con sentenza del 17 gennaio 2024, il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) aveva dichiarato che le autorità dei Paesi Bassi non potevano porre termine, già dal 4 settembre 2023, alla protezione temporanea di cittadini di paesi terzi in una situazione come quella di P e che la protezione temporanea concessa a questi cittadini sarebbe cessata de iure il 4 marzo 2024, circostanza che il Segretario di Stato comunicava a P con lettera del 24 gennaio 2024. |
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46 |
Il 7 febbraio 2024 il Segretario di Stato adottava una decisione di rimpatrio nei confronti di P, in base al rilievo che il suo soggiorno regolare nel territorio del Regno dei Paesi Bassi sarebbe cessato de iure il 4 marzo 2024. Detta decisione ordinava a P di lasciare il territorio dell’Unione europea entro quattro settimane a decorrere da tale data. |
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47 |
P ricorreva quindi dinanzi al Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede ad Amsterdam, Paesi Bassi), che è il giudice del rinvio nella causa C‑244/24, contestando la legittimità della decisione di rimpatrio. A sostegno del proprio ricorso, egli deduceva, segnatamente, che la decisione era non solo prematura, bensì parimenti illegittima, in quanto la protezione temporanea avrebbe dovuto essergli concessa, ai sensi del diritto dell’Unione, sino al 4 marzo 2025, in virtù della proroga della protezione temporanea disposta dalla decisione di esecuzione 2023/2409. Inoltre, egli affermava di non essere stato sentito anteriormente all’adozione della decisione di rimpatrio, in particolare riguardo alla compatibilità della medesima con gli articoli 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. |
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48 |
In limine, il giudice del rinvio rileva, anzitutto, che, ai sensi della normativa dei Paesi Bassi di trasposizione della direttiva 2001/55, la persona sfollata è tenuta a presentare domanda di asilo per ottenere il diritto di soggiorno nei Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 8, lettere f) o h), della Legge sugli stranieri del 2000. Il giudice medesimo sottolinea, inoltre, che l’articolo 3.1a, paragrafo 1, del Decreto sugli stranieri del 2000 ha trasposto l’articolo 7 della direttiva 2001/55, in base al quale gli Stati membri possono estendere il beneficio della protezione temporanea (in prosieguo: la «protezione temporanea facoltativa») ad altre persone. |
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49 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, con lettera indirizzata al presidente della Tweede Kamer der Staten-Generaal (Seconda Camera del Parlamento, Paesi Bassi) il 30 marzo 2022, il Segretario di Stato aveva manifestato l’intendimento di applicare l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382, estendendo il beneficio della protezione temporanea agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina valido al 23 febbraio 2022, senza esigere l’accertamento dell’impossibilità per le persone medesime di far ritorno nel proprio paese o regione di origine in condizioni sicure e stabili. Tuttavia, con lettera del 18 luglio 2022, il Segretario di Stato ha espresso il proprio intendimento di abolire tale protezione temporanea facoltativa a decorrere dal 19 luglio 2022, prevedendo peraltro un regime transitorio per coloro che ne avevano beneficiato fino a quel momento. A parere del Segretario di Stato, l’abolizione era giustificata dall’esistenza di possibili abusi e movimenti secondari verso i Paesi Bassi. |
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50 |
Il giudice del rinvio precisa che, in data 17 agosto 2022, con il Regolamento del 2022, il Segretario di Stato ha inserito l’articolo 3.9a nel Regolamento sugli stranieri del 2000, prevedendo, da un lato, che la protezione temporanea facoltativa non sarebbe stata più concessa a decorrere dal 19 luglio 2022 e, dall’altro, che per le persone le quali, a tale data, avevano già ottenuto la protezione temporanea facoltativa, questa sarebbe cessata il 4 marzo 2023. |
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51 |
Il Regolamento del 2023 ha prorogato tale regime transitorio sino al 4 settembre 2023. La proroga era giustificata dal fatto che, prevedibilmente, una parte non trascurabile di dette persone avrebbe avviato una procedura di asilo, con il rischio di una carenza di posti di accoglienza. |
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52 |
Nella sentenza del 17 gennaio 2024, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha tuttavia rilevato che particolarmente dagli articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55 emerge che il regime transitorio a favore delle persone già beneficiarie della protezione temporanea facoltativa doveva proseguire sino al 4 marzo 2024. A parere del giudice medesimo, uno Stato membro, una volta che abbia concesso la protezione temporanea facoltativa, non potrebbe revocarla durante il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, salvo il caso in cui il Consiglio decida, nel corso del periodo medesimo, di porre anticipatamente fine alla protezione temporanea, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva de qua. Per contro, i beneficiari della protezione temporanea facoltativa concessa dallo Stato membro stesso sarebbero interessati dalla proroga della protezione temporanea decisa dal Consiglio, in base all’articolo 4, paragrafo 2, della menzionata direttiva, unicamente nel caso in cui detto Stato membro concedesse nuovamente, alla data di adozione di tale decisione, la protezione temporanea facoltativa al gruppo di beneficiari in questione. Orbene, nella specie, il Segretario di Stato ha deciso, in data 19 luglio 2022, ossia anteriormente alla data in cui il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2023/2409, di non concedere più la protezione temporanea agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina. |
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53 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui la decisione di rimpatrio oggetto del procedimento principale sarebbe prematura, il giudice del rinvio rileva che dall’articolo 2, paragrafo 1, e dall’articolo 6, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2008/115 sembra emergere che, finché un cittadino di un paese terzo non soggiorni irregolarmente, non possa essere adottata alcuna decisione di rimpatrio nei suoi confronti. |
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54 |
Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, che, nella sentenza del 17 gennaio 2024, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha dichiarato che spettava al Segretario di Stato stabilire in quale forma informare i beneficiari della protezione temporanea facoltativa che il loro diritto di soggiorno sarebbe cessato il 4 marzo 2024. Al fine di garantire loro tutela giurisdizionale, tali persone hanno ricevuto una comunicazione che le informava in merito alle successive fasi del procedimento. È stato, infine, deciso di adottare tutte le decisioni di rimpatrio nei loro confronti il 7 e il 23 febbraio 2024, in modo da consentire loro di essere informati il prima possibile delle conseguenze derivanti dalla cessazione del loro soggiorno regolare. A parere del giudice del rinvio, tale modus procedendi avrebbe anche consentito alle autorità dei Paesi Bassi di procedere più agevolmente all’allontanamento delle persone medesime nel più breve tempo possibile. Inoltre, dalla stessa decisione di rimpatrio emerge chiaramente che essa non produce effetti prima della cessazione del soggiorno regolare, ove detta decisione indica chiaramente che il soggiorno di P nei Paesi Bassi sarebbe divenuto irregolare solo a decorrere dal 5 marzo 2024 e che il termine per il rimpatrio volontario sarebbe iniziato a decorrere nei suoi confronti solo da tale data in poi. Il giudice medesimo precisa, tuttavia, che il termine di impugnazione della decisione in questione decorre dalla data della sua adozione. |
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55 |
Il giudice del rinvio si chiede quindi se il Segretario di Stato potesse adottare una decisione di rimpatrio nei confronti del ricorrente nel procedimento principale sin dal 7 febbraio 2024, sebbene, a tale data, questi soggiornasse pur sempre regolarmente nel territorio del Regno dei Paesi Bassi. |
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56 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo alla pretesa illegittimità della decisione di rimpatrio oggetto del procedimento principale, il giudice del rinvio dubita che la protezione temporanea concessa al ricorrente nel procedimento principale, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2001/55, sia cessata ipso iure il 4 marzo 2024, come risulta dalla sentenza del Raad van State (Consiglio di Stato) del 17 gennaio 2024. |
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57 |
Il giudice del rinvio sottolinea, in primo luogo, che, in caso di competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati membri in una determinata area, come nel caso dell’asilo e dell’immigrazione, gli Stati membri non possono più esercitare la loro competenza una volta che l’Unione abbia esercitato la propria. |
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58 |
Essendosi il Regno dei Paesi Bassi avvalso della facoltà riconosciutagli dall’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382, concedendo una protezione temporanea facoltativa a talune persone, queste ultime ricadrebbero pienamente nella sfera di applicazione della direttiva 2001/55, in virtù dell’articolo 7 della stessa. A parere del giudice del rinvio, la protezione temporanea facoltativa così concessa da uno Stato membro deve rispettare, in particolare, gli articoli 4 e 6 della menzionata direttiva, che disciplinano, in termini vincolanti e tassativi, la durata e le possibilità di porre fine alla protezione temporanea. |
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59 |
Conseguentemente, la protezione temporanea facoltativa potrebbe cessare solo al raggiungimento della durata massima della protezione temporanea o nel momento in cui il Consiglio decida di porre anticipatamente fine a tale protezione. Il legislatore dell’Unione avrebbe, infatti, esercitato la propria competenza, riguardo alla durata della protezione temporanea e alle modalità di cessazione della stessa, per tutti i beneficiari della direttiva 2001/55. |
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60 |
In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che la decisione di esecuzione 2023/2409 non distingua tra i diversi gruppi di beneficiari della protezione temporanea, rilevando, inoltre, che nella proposta che ha condotto a tale decisione di esecuzione viene precisato che la direttiva 2001/55 deve garantire l’applicazione delle stesse norme e di un complesso armonizzato di diritti in tutta l’Unione alle persone che vi sono ospitate alla data della proroga della protezione temporanea, il che sarebbe confermato anche dal settimo considerando della stessa decisione di esecuzione. |
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61 |
In terzo luogo, a parere del giudice del rinvio, il fatto che tale proroga sia decisa dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/55, non autorizza la conclusione che gli Stati membri dovrebbero procedere, in tale occasione, ad una nuova valutazione delle categorie di beneficiari della protezione, considerato che la situazione dei beneficiari della protezione temporanea facoltativa non è cambiata più di quella delle persone direttamente interessate dalla direttiva medesima. |
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62 |
Di conseguenza, il giudice del rinvio ritiene che vi siano motivi sufficienti per considerare che le persone che, ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2001/55, ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva stessa, rientrino parimenti nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione 2023/2409, con conseguente riconoscimento del diritto alla protezione temporanea, prevista da tale direttiva, sino al 4 marzo 2025. |
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63 |
Ciò premesso, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Tribunale dell’Aia, sede di Amsterdam) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Causa C‑290/24
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64 |
AI, ZY e BG sono cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina valido al 24 febbraio 2022. Dopo aver lasciato l’Ucraina a seguito dell’invasione del territorio di tale paese da parte delle forze armate russe, essi si iscrivevano nel registro della popolazione dei Paesi Bassi, presentando domanda di asilo nel periodo in cui le autorità dei Paesi Bassi concedevano protezione temporanea ai cittadini di Paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina senza procedere alla valutazione se essi fossero in grado di far ritorno nel proprio paese o nella loro regione di origine in condizioni sicure e stabili. Il Segretario di Stato concedeva, quindi, a detti cittadini protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55. |
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65 |
Con tre decisioni in data 7 febbraio 2024, il Segretario di Stato ordinava ad AI, ZY e BG di lasciare il territorio dell’Unione entro quattro settimane a decorrere dal 4 marzo 2024. |
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66 |
Con sentenze del 19 marzo 2024 e del 27 marzo 2024, i ricorsi presentati da AI e BG contro le decisioni che li riguardavano venivano accolti e le decisioni medesime venivano annullate. Il Segretario di Stato ha quindi impugnato le sentenze dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato), che è il giudice del rinvio nella causa C‑290/24. |
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67 |
Con sentenza del 27 marzo 2024, il ricorso proposto da ZY contro la decisione che lo riguardava veniva respinto in quanto infondato. Avverso tale sentenza ZY ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio. |
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68 |
A parere del giudice del rinvio, si deve ritenere che le decisioni del Segretario di Stato del 7 febbraio 2024, menzionate supra al punto 65, costituiscano decisioni di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115. |
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69 |
Il giudice medesimo rileva, peraltro, che la soluzione delle controversie sottoposte al suo esame implica la determinazione della data di cessazione della protezione temporanea facoltativa concessa dalle autorità dei Paesi Bassi. |
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70 |
A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea, in primo luogo, che la legislazione dei Paesi Bassi di trasposizione della direttiva 2001/55 prevede che la protezione temporanea sia concessa sulla base della Legge sugli stranieri del 2000 e sulla base di una domanda di asilo presentata dall’interessato, laddove il termine per decidere su tale domanda è sospeso per tutta la durata della protezione temporanea. |
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71 |
In secondo luogo, il giudice medesimo rileva che la decisione di porre fine alla protezione temporanea facoltativa è stata giustificata dal Segretario di Stato sulla base di possibili abusi, dell’esistenza di movimenti secondari verso i Paesi Bassi e del fatto che i beneficiari di tale protezione sarebbero in grado, nella maggior parte dei casi, di fare ritorno nel proprio paese d’origine in condizioni sicure e stabili. |
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72 |
In terzo luogo, il giudice medesimo ricorda di aver dichiarato, nella propria sentenza del 17 gennaio 2024, per le ragioni esposte supra al punto 52, che il Segretario di Stato non poteva revocare, già dal 4 settembre 2023, la protezione temporanea facoltativa a coloro cui essa era già stata concessa, ma che tale protezione sarebbe cessata ipso iure il 4 marzo 2024, data in cui la protezione temporanea concessa dal Consiglio sarebbe terminata, in assenza della decisione di esecuzione 2023/2409. |
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73 |
A tal proposito, il giudice del rinvio rileva che i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4 della direttiva 2001/55 si riferiscono a fattispecie differenti, in quanto il paragrafo 1 prevede la durata iniziale della protezione temporanea e la sua proroga automatica, laddove il paragrafo 2 riguarda una fattispecie nuova, in cui il Consiglio valuta nuovamente se vi siano ancora motivi per mantenere la protezione temporanea. |
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74 |
Considerato che uno Stato membro deve poter porre fine all’applicazione facoltativa di una disposizione del diritto dell’Unione, il giudice medesimo ritiene che la proroga della protezione temporanea, risultante da una decisione del Consiglio adottata sul fondamento del menzionato articolo 4, paragrafo 2, come la decisione di esecuzione 2023/2409, si applichi ai beneficiari della protezione temporanea facoltativa solo nel caso in cui, alla data di adozione di tale decisione, lo Stato membro interessato continuava ad avvalersi della facoltà offerta dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 e dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382. Orbene, ciò non è avvenuto nel caso del Regno dei Paesi Bassi. |
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75 |
In quarto luogo, il giudice del rinvio rileva che, pur a fronte della propria sentenza del 17 gennaio 2024, nei Paesi Bassi sussistono ancora divergenze di giurisprudenza in merito all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/55, nel caso in cui uno Stato membro ponga fine alla protezione temporanea facoltativa concessa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. A tal proposito, il giudice medesimo ritiene importante, al fine di ristabilire l’unitarietà del diritto, la risposta della Corte alla terza questione pregiudiziale posta dal giudice a quo nella causa C‑244/24. Orbene, la risposta alle prime due questioni sollevate in tale causa potrebbe rendere superfluo l’esame della terza questione. |
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76 |
Ciò premesso, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Procedimento dinanzi alla Corte
Riunione delle cause C‑244/24 e C‑290/24
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77 |
Con decisione del presidente della Corte del 7 maggio 2024, le cause C‑244/24 e C‑290/24 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento e della sentenza. |
Sulle domande di applicazione della procedura accelerata
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78 |
I giudici del rinvio hanno chiesto che le presenti domande di pronuncia pregiudiziale siano assoggettate al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. |
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79 |
Con ordinanza del presidente della Corte del 12 giugno 2024, Kaduna (C‑244/24 e C‑290/24, EU:C:2024:491), tali domande sono state accolte. |
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla terza questione nella causa C‑244/24 e sulle questioni nella causa C‑290/24
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80 |
Con la terza questione nella causa C‑244/24 e le due questioni nella causa C‑290/24, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, alla Corte se gli articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro che abbia concesso la protezione temporanea a categorie di persone diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382, privi le categorie di persone medesime del beneficio della protezione temporanea nel corso della durata di quest’ultima stabilita dal Consiglio in base all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva stessa. |
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81 |
Come risulta dal suo articolo 1, la direttiva 2001/55 ha lo scopo di istituire norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono ritornare nel proprio paese d’origine e di promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi. Come emerge dall’articolo 2, lettera a), della direttiva medesima, l’attuazione di questa protezione mira, in particolare, a evitare che il sistema di concessione del beneficio della protezione internazionale sia intasato dalla presentazione simultanea e massiccia di domande volte all’ottenimento dello status di rifugiato, nell’interesse sia degli sfollati stessi sia di altre persone che chiedano protezione internazionale. |
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82 |
Tale meccanismo di protezione temporanea e immediata, che costituisce una manifestazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri nell’attuazione della politica di asilo, di cui all’articolo 80 TFUE, riveste tuttavia, come sottolineato nei considerando 2 e 13 e nell’articolo 2, lettera a), della direttiva medesima, natura eccezionale e deve essere riservato ai casi di afflusso massiccio di sfollati (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punto 93). Tale meccanismo conferisce peraltro ai suoi beneficiari diritti più limitati rispetto a quelli derivanti dalla concessione di una protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95 (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C‑643/15 e C‑647/15, EU:C:2017:631, punto 257). |
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83 |
Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55, l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale decisione si basa, in particolare, sull’esame della situazione e della portata dei movimenti degli sfollati nonché sulla valutazione dell’opportunità di istituire la protezione temporanea, tenendo conto della possibilità di attuare aiuti urgenti e interventi sul posto o dell’insufficienza di tali misure. La decisione del Consiglio fa scattare l’attuazione della protezione temporanea in tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2001/55 nei confronti dei gruppi specifici di persone indicati nella decisione medesima, a decorrere dalla data fissata da quest’ultima (in prosieguo: la «protezione temporanea obbligatoria»). |
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84 |
Il 4 marzo 2022, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 5 della direttiva 2001/55, la decisione di esecuzione 2022/382, che dichiara l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina. L’entrata in vigore di tale decisione di esecuzione, avvenuta in pari data, ha fatto scattare, a decorrere da tale data, la protezione temporanea obbligatoria per le categorie di persone individuate all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione medesima, nonché per le categorie di persone di cui al successivo paragrafo 2 dello stesso articolo 2, salvo il caso in cui gli Stati membri non abbiano concesso a queste ultime una protezione adeguata in base alla loro normativa nazionale. |
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85 |
Più in particolare, dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2022/382 risulta che essa si applica a tre categorie di persone sfollate dall’Ucraina il 24 febbraio 2022 o successivamente a tale data, a seguito dell’invasione militare russa, ossia, in primo luogo, ai cittadini ucraini residenti in Ucraina anteriormente a tale data, in secondo luogo, agli apolidi e ai cittadini di Paesi terzi diversi dall’Ucraina beneficiari di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima di tale data e, in terzo luogo, ai familiari delle persone appartenenti alle prime due categorie. |
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86 |
Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo 2, gli Stati membri applicano la decisione medesima o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido, rilasciato conformemente al diritto ucraino, e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. |
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87 |
Orbene, dalle decisioni di rinvio emerge che i cittadini di Paesi terzi di cui trattasi nei procedimenti principali non rientrano in nessuna delle categorie di persone di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382. Infatti, essi non sono né cittadini ucraini, né beneficiari di protezione internazionale o di protezione equivalente in Ucraina, né familiari di detti cittadini o di detti beneficiari. Inoltre, disponevano unicamente di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina. |
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88 |
Occorre, tuttavia, sottolineare che, a termini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, gli Stati membri possono concedere la protezione temporanea a qualsiasi categoria di persone non menzionata nella decisione del Consiglio di attuazione di tale protezione, sempreché tali persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d’origine. L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 ribadisce questa facoltà concessa agli Stati membri, sottolineando che, ai sensi del menzionato articolo 7, essi possono applicare la decisione di esecuzione ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o nella loro regione di origine. |
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89 |
Come risulta supra dai punti da 37 a 42, 49 e 50, le autorità dei Paesi Bassi intendevano, in un primo momento, esercitare tale facoltà estendendo il beneficio della protezione temporanea a una categoria di cittadini di paesi terzi e di apolidi che non rientrava pienamente nell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382, vale a dire tutti i titolari di un permesso di soggiorno ucraino, anche temporaneo, valido al 23 febbraio 2022 e che abbiano verosimilmente lasciato l’Ucraina successivamente al 26 novembre 2021, senza procedere alla valutazione se fossero in grado di ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. |
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90 |
Tuttavia, le autorità medesime hanno successivamente deciso, ai sensi dell’articolo 3.9a, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sugli stranieri del 2000, nel testo in vigore dal 19 luglio 2022, di limitare tale protezione a una categoria di persone più ristretta, ossia ai titolari di un permesso di soggiorno permanente ucraino valido al 23 febbraio 2022 e riguardo ai quali, da un lato, possa verosimilmente ritenersi che abbiano lasciato l’Ucraina successivamente al 26 novembre 2021 e, dall’altro, non sia stato dimostrato che abbiano fatto ritorno nel proprio paese d’origine successivamente al 23 febbraio 2022. |
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91 |
Per quanto attiene alle persone, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, prive di tale permesso di soggiorno permanente ucraino, ma alle quali era già stata concessa una protezione temporanea facoltativa prima del 19 luglio 2022, è stato istituito un regime transitorio in base al quale, per le persone medesime, tale protezione sarebbe cessata il 4 marzo 2023. Questo regime transitorio è stato prorogato sino al 4 settembre 2023 dal Regolamento del 2023. Inoltre, come risulta supra, dai punti 45, 52 e 72, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha statuito, nella sentenza del 17 gennaio 2024, che il Segretario di Stato non poteva revocare, già dal 4 settembre 2023, la protezione temporanea facoltativa a persone alle quali tale protezione era già stata riconosciuta, ma che tale protezione sarebbe cessata ipso iure il 4 marzo 2024, data in cui la protezione temporanea obbligatoria sarebbe cessata in assenza della decisione di esecuzione 2023/2409. |
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92 |
Al fine di fornire una risposta utile ai giudici del rinvio, occorre pertanto determinare, in primo luogo, se a tale categoria di persone potesse essere concesso il beneficio della protezione temporanea facoltativa in base all’articolo 7 della direttiva 2001/55, prima di esaminare se, in forza di tale direttiva, in combinato disposto con le decisioni di esecuzione 2022/382 e 2023/2409, le autorità dei Paesi Bassi potessero legittimamente revocare tale protezione, sebbene la protezione temporanea obbligatoria attuata dalla decisione di esecuzione 2022/382 non fosse cessata. |
Sulle persone ammesse al beneficio della protezione temporanea facoltativa
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93 |
In primo luogo, come ricordato al precedente punto 88, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 autorizza gli Stati membri a estendere il beneficio della protezione temporanea prevista dalla direttiva stessa a categorie di persone diverse da quelle designate dal Consiglio, a condizione che tali persone siano state sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o dalla medesima regione di origine. |
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94 |
Ne consegue che uno Stato membro che si sia avvalso della facoltà offerta da tale disposizione attua il diritto dell’Unione, ragion per cui non può concedere la protezione temporanea facoltativa a persone che non siano sfollate per gli stessi motivi e dallo stesso paese o regione di origine delle persone beneficiarie della protezione temporanea obbligatoria. Tale rilievo non impedisce tuttavia agli Stati membri di concedere un diritto di soggiorno unicamente sulla base del proprio diritto nazionale, in particolare per motivi umanitari, a categorie di persone che esulerebbero dalla sfera di applicazione di tale disposizione (v., per analogia, sentenze del 9 novembre 2010, B e D, C‑57/09 e C‑101/09, EU:C:2010:661, punti da 116 a 118, nonché del 12 settembre 2024, Changu, C‑352/23, EU:C:2024:748, punto 48). |
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95 |
In secondo luogo, dall’articolo 3.9a, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sugli stranieri del 2000, nel testo in vigore tra il 4 marzo 2022 e il 18 luglio 2022, risulta che le autorità dei Paesi Bassi hanno concesso il beneficio della protezione temporanea a tutti i titolari di un permesso di soggiorno ucraino, anche temporaneo, valido al 23 febbraio 2022 che abbiano verosimilmente lasciato l’Ucraina successivamente al 26 novembre 2021, ossia 90 giorni prima della data di inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe, come indicato nella decisione di esecuzione 2022/382. Inoltre, tale disposizione non imponeva di verificare se tali persone fossero in grado di ritornare in condizioni sicure e stabili nel loro paese o regione di origine. Occorre quindi esaminare se le autorità dei Paesi Bassi fossero autorizzate, ai sensi del diritto dell’Unione, a concedere la protezione temporanea a tutte queste persone. |
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96 |
A tal riguardo, dall’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2022/382 risulta, anzitutto, che tale decisione si applica alle categorie di persone, elencate nella disposizione medesima, sfollate dall’Ucraina il 24 febbraio 2022 o successivamente, a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe iniziata in tale data. Ne consegue che il motivo dell’applicazione della protezione temporanea obbligatoria, individuato dal Consiglio nella stessa decisione di esecuzione, è l’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate russe iniziata il 24 febbraio 2022. |
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97 |
Dagli atti sottoposti alla Corte risulta che il termine di 90 giorni, menzionato al precedente punto 95, è stato stabilito dalle autorità dei Paesi Bassi al fine di corrispondere alla durata del soggiorno nel territorio dell’Unione cui possono accedere i cittadini di paesi terzi o gli apolidi alle condizioni previste dall’articolo 6 del regolamento 2016/399, come modificato dal regolamento 2018/1240. |
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98 |
Orbene, cittadini di paesi terzi o apolidi che, a causa della durata molto limitata del loro diritto di soggiorno nel territorio dell’Unione, sarebbero stati chiamati a fare ritorno in Ucraina poco tempo dopo l’inizio dell’invasione di tale paese terzo da parte delle forze armate russe, possono essere assimilati, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2001/55 e dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382, alle persone sfollate a seguito dell’invasione stessa. |
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99 |
Tale interpretazione risulta, del resto, avvalorata dal considerando 14 della decisione di esecuzione 2022/382, che incoraggia gli Stati membri a considerare la possibilità di estendere la protezione temporanea alle persone che sono fuggite dall’Ucraina poco prima del 24 febbraio 2022, quando le tensioni erano in aumento, o che si sono trovate nel territorio dell’Unione poco prima di tale data e che non possono fare ritorno in Ucraina a causa del conflitto armato. |
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100 |
Dall’altro lato, nemmeno la condizione, prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, secondo cui i beneficiari della protezione temporanea facoltativa devono essere sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o dalla medesima regione d’origine dei beneficiari della protezione temporanea obbligatoria, è stata disattesa dalla decisione delle autorità dei Paesi Bassi di concedere inizialmente tale protezione temporanea facoltativa agli apolidi e ai cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina, indipendentemente dalla questione se potessero fare ritorno nel loro paese o regione di origine in condizioni sicure e stabili. A quest’ultimo proposito, si deve osservare che, sebbene l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 menzioni espressamente, tra i potenziali beneficiari della protezione temporanea facoltativa, gli apolidi e i cittadini di Paesi terzi che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non sono in grado di fare ritorno nel loro paese o nella loro regione d’origine in condizioni sicure e stabili, va necessariamente rilevato che tale categoria è menzionata dall’articolo 2, paragrafo 3, solo a titolo esemplificativo. |
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101 |
Ne consegue che l’articolo 7 della direttiva 2001/55 e l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 devono essere interpretati nel senso che consentono a uno Stato membro di concedere la protezione temporanea facoltativa a cittadini di paesi terzi o ad apolidi in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo in Ucraina valido al 23 febbraio 2022 e che abbiano verosimilmente lasciato tale paese successivamente al 26 novembre 2021, senza procedere alla valutazione se siano in grado di ritornare in condizioni sicure e stabili nel loro paese o nella loro regione di origine. |
Sulla durata della protezione temporanea facoltativa
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102 |
In limine, si deve, in primo luogo, sottolineare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, la durata iniziale della protezione temporanea obbligatoria è, in linea di principio, di un anno e che, al termine di tale periodo di un anno, la protezione temporanea obbligatoria può essere automaticamente prorogata di sei mesi in sei mesi per una durata massima di un anno. |
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103 |
Dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima emerge peraltro che, qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea obbligatoria oltre il periodo di due anni di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo 4, il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di prorogare la protezione temporanea per un periodo di un anno. |
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104 |
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55, il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di porre fine alla protezione temporanea obbligatoria. Come risulta dallo stesso articolo 6, tale decisione del Consiglio deve essere adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e deve basarsi sull’accertamento che la situazione nel paese d’origine consente un rimpatrio sicuro e stabile delle persone che hanno beneficiato della protezione temporanea, nel rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché degli obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento. |
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105 |
In secondo luogo, considerato che la decisione di esecuzione 2022/382 è entrata in vigore, ai sensi del suo articolo 4, il 4 marzo 2022, la protezione temporanea obbligatoria è stata inizialmente applicata per una durata iniziale di un anno fino al 4 marzo 2023, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva medesima. In base a quest’ultima disposizione, la protezione è stata automaticamente prorogata per due periodi successivi di sei mesi, inizialmente sino al 4 settembre 2023 e, successivamente, sino al 4 marzo 2024. Infine, in applicazione del paragrafo 2 dello stesso articolo 4, la protezione è stata prorogata dal Consiglio in due riprese, per un periodo di un anno ciascuno, inizialmente sino al 4 marzo 2025, in virtù dell’articolo 1 della decisione di esecuzione 2023/2409, e successivamente sino al 4 marzo 2026 in base all’articolo 1 della decisione di esecuzione 2024/1836. |
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106 |
In terzo luogo, come rilevato supra al punto 91, per quanto attiene alle persone, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, alle quali la protezione temporanea facoltativa era stata concessa sulla base del regime dei Paesi Bassi applicabile tra il 4 marzo 2022 e il 18 luglio 2022, ma che non soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 3.9a, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento sugli stranieri del 2000, nel testo in vigore a decorrere dal 19 luglio 2022, è stato istituito un regime transitorio. Tale regime transitorio prevedeva, in un primo momento, che per queste persone la protezione temporanea facoltativa già concessa cessasse il 4 marzo 2023, data coincidente con la durata iniziale di applicazione della decisione di esecuzione 2022/382. In un secondo momento, il regime transitorio è stato prorogato sino al 4 settembre 2023, data in cui sarebbe dovuta scadere la prima proroga automatica di tale decisione. Con sentenza del 17 gennaio 2024, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha tuttavia dichiarato che il Segretario di Stato non poteva revocare la protezione temporanea facoltativa a dette persone già a decorrere da quest’ultima data, ma che tale protezione sarebbe terminata ipso iure il 4 marzo 2024, ossia alla data ultima risultante dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, data alla quale la protezione temporanea sarebbe cessata in assenza di una decisione adottata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima. |
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107 |
La protezione temporanea facoltativa concessa dalle autorità dei Paesi Bassi ai cittadini di paesi terzi, come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, ha quindi cessato di produrre effetti prima della cessazione della protezione temporanea obbligatoria. |
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108 |
Ferme restando tali considerazioni preliminari, occorre acclarare se gli articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55 impongano che il beneficio della protezione temporanea facoltativa concessa dalle autorità dei Paesi Bassi a detti cittadini di paesi terzi perduri per tutto il tempo in cui la protezione temporanea obbligatoria attuata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 5 della direttiva medesima continua a produrre i propri effetti o, quanto meno, sino al termine della proroga automatica della durata iniziale della protezione temporanea obbligatoria di cui al menzionato articolo 4, paragrafo 1. |
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109 |
In primo luogo, occorre sottolineare che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, come emerge dal suo tenore, lascia alla discrezionalità di ciascuno Stato membro la decisione di attuare la protezione temporanea facoltativa, per i motivi che esso ritenga opportuni, ivi compresi i motivi umanitari, caritativi o organizzativi. Inoltre, come risulta dai precedenti punti da 93 a 101, tale disposizione lascia un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri nel determinare le categorie di persone che possono beneficiare di tale protezione, a condizione che dette persone siano sfollate per le stesse ragioni e dal medesimo paese o dalla medesima regione di origine. |
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110 |
In assenza di ulteriori precisazioni al riguardo, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 lascia gli Stati membri ugualmente liberi di fissare la data a decorrere dalla quale intendono concedere il beneficio della protezione temporanea facoltativa, purché tale data sia collocata tra la data di entrata in vigore della protezione temporanea obbligatoria e quella in cui essa cessa di produrre effetti. |
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111 |
In secondo luogo, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi da 118 a 122 delle proprie conclusioni, gli Stati membri mantengono il controllo sulla durata della protezione temporanea facoltativa che intendono concedere, sempreché tale durata sia ricompresa nell’arco temporale di attuazione del meccanismo di protezione temporanea definito a livello dell’Unione. Infatti, considerato che la protezione temporanea concessa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 non discende da un obbligo previsto dal diritto dell’Unione, ma da una decisione autonoma di uno Stato membro di ampliare la cerchia dei beneficiari della protezione stessa, lo Stato membro medesimo deve anche poter revocare tale protezione in autonomia. |
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112 |
Tale rilievo non è messo in discussione dal fatto che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55 precisa che gli Stati membri possono concedere a categorie di persone diverse da quelle indicate nella decisione del Consiglio la protezione temporanea «prevista dalla presente direttiva». Infatti, tale precisazione, contenuta nell’articolo 7, è unicamente volta a garantire che, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2 dell’articolo medesimo, i diritti attribuiti ai beneficiari della protezione temporanea obbligatoria ai sensi dei capi III e IV della direttiva stessa siano riconosciuti anche ai beneficiari della protezione temporanea facoltativa sino alla cessazione di quest’ultima da parte dello Stato membro che l’ha concessa. |
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113 |
In terzo luogo, l’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, esposta supra ai punti da 109 a 112, è avvalorata sia dall’obiettivo perseguito da tale articolo, consistente nell’incoraggiare gli Stati membri ad ampliare le categorie di sfollati che possono beneficiare della protezione temporanea, sia dall’obiettivo più generale della direttiva stessa, consistente, come rammentato supra al punto 81, nell’evitare l’intasamento del sistema di concessione della protezione internazionale. Avvalendosi della facoltà prevista da tale articolo, anche se per categorie limitate di sfollati o per un periodo più breve di quello della protezione temporanea obbligatoria, lo Stato membro interessato favorisce la realizzazione di tali obiettivi. |
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114 |
Tuttavia, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 127 delle proprie conclusioni, vietare a uno Stato membro di revocare, per motivi ad esso specifici, il beneficio della protezione temporanea facoltativa prima della fine della protezione temporanea obbligatoria fissata a livello dell’Unione produrrebbe l’effetto di scoraggiare gli Stati membri dall’avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 7 della direttiva 2001/55, vanificando, in tal modo, gli obiettivi perseguiti dall’articolo e dalla direttiva medesimi. |
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115 |
Ne consegue che, in virtù dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2001/55, gli Stati membri possono decidere liberamente di porre fine alla protezione temporanea facoltativa che hanno concesso prima della fine della protezione temporanea obbligatoria fissata a livello dell’Unione. Essi non sono pertanto obbligati ad allineare la durata di tale protezione temporanea facoltativa alla durata iniziale della protezione temporanea obbligatoria o della sua proroga automatica, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stessa, o a quella eventualmente risultante dalla sua proroga facoltativa, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 4. |
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116 |
Le disparità che possono derivare dal fatto che ogni Stato membro è quindi libero di fissare la durata della protezione temporanea facoltativa che esso intenda concedere ad altre categorie di sfollati sono perfettamente compatibili con la natura e la finalità dell’articolo 7 della direttiva 2001/55. Infatti, come emerge dai precedenti punti da 109 a 115, tale articolo è stato concepito dal legislatore dell’Unione quale disposizione facoltativa la cui attuazione lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri, di modo che le disparità nelle norme nazionali di attuazione di tale facoltà sono una naturale conseguenza della scelta così operata dal legislatore medesimo (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato), C‑519/18, EU:C:2019:1070, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata]. |
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117 |
In quarto luogo, se è pur vero che, con l’adozione della direttiva 2001/55, il legislatore dell’Unione ha esercitato la competenza conferitagli dall’articolo 63, punto 2, lettere a) e b), CE [ora articolo 78, paragrafo 2, lettera c), TFUE], che è una competenza concorrente, come confermato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), TFUE, resta il fatto che, con l’articolo 7 di tale direttiva, il legislatore stesso ha espressamente lasciato agli Stati membri la facoltà di designare o meno le persone che, oltre a quelle indicate dal Consiglio, possono beneficiare dei diritti risultanti dalla direttiva medesima. |
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118 |
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 132 delle proprie conclusioni, l’esistenza stessa di una tale facoltà offerta da detto legislatore agli Stati membri permette anche di escludere l’argomento secondo cui, in un’area di competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri, questi ultimi perdano la loro competenza ad agire una volta che l’Unione abbia esercitato la propria. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dai cittadini di paesi terzi di cui trattasi nei procedimenti principali, l’adozione della direttiva 2001/55 non ha avuto l’effetto di privare gli Stati membri della possibilità di limitare il periodo durante il quale essi intendano concedere a talune categorie di cittadini di paesi terzi e di apolidi il beneficio della protezione temporanea facoltativa. |
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119 |
In quinto luogo, è altrettanto irrilevante la circostanza che, ai sensi dell’articolo 1 della decisione di esecuzione 2023/2409, la proroga della protezione temporanea prevista dalla stessa decisione di esecuzione riguardi tutti gli sfollati provenienti dall’Ucraina ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382, ivi incluse, quindi, le persone beneficiarie di una protezione temporanea facoltativa, di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 2. |
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120 |
L’articolo 1 di tale decisione di esecuzione si limita, infatti, ad attuare la direttiva 2001/55, ragion per cui non può entrare in conflitto con l’obiettivo perseguito dall’articolo 7 della direttiva stessa né alterarne il contenuto normativo (v., per analogia, sentenza del 28 febbraio 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, punti 49 e 50). Ne consegue che il menzionato articolo 1 non è atto a limitare il margine discrezionale riconosciuto agli Stati membri dal menzionato articolo 7. |
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121 |
L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2022/382 si applica, pertanto, ai beneficiari della protezione temporanea facoltativa solo a condizione che lo Stato membro interessato non abbia posto fine a tale protezione, e la proroga della protezione temporanea prevista dall’articolo 1 della decisione di esecuzione 2023/2409 è vincolante per gli Stati membri solo riguardo ai beneficiari della protezione temporanea obbligatoria. |
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122 |
Il fatto che l’articolo 1 della decisione di esecuzione 2023/2409 faccia riferimento a tutte le persone di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione 2022/382, senza escludere quelle di cui al paragrafo 3 di quest’ultimo articolo, deve essere pertanto inteso nel senso che i beneficiari della protezione temporanea facoltativa concessa da uno Stato membro godono, in linea di principio, di tutti i diritti derivanti dalla direttiva 2001/55 fino al 4 marzo 2025, sempreché lo Stato membro medesimo si astenga dal porre anticipatamente fine a tale protezione. |
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123 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il diritto dell’Unione autorizza, in linea di principio, uno Stato membro a revocare il beneficio della protezione temporanea facoltativa, da esso concessa, ad una data anteriore a quella in cui la protezione temporanea obbligatoria cessa di produrre effetti. |
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124 |
Tuttavia, si deve rammentare che gli Stati membri, laddove si avvalgano della facoltà loro riconosciuta dall’articolo 7 della direttiva 2001/55, attuano il diritto dell’Unione, anche nel caso in cui decidano di revocare la protezione temporanea facoltativa già precedentemente concessa a determinati cittadini di paesi terzi o apolidi. Ne consegue che una tale decisione di revoca non può pregiudicare né gli obiettivi né l’effetto utile di detta direttiva e deve rispettare, segnatamente, i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali figurano i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto [v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2019,Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ricongiungimento familiare – Sorella del rifugiato), C‑519/18, EU:C:2019:1070, punti 62 e 64, e del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms, C‑443/21, EU:C:2022:899, punto 38]. |
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125 |
A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, la salvaguardia degli obiettivi e dell’effetto utile della direttiva 2001/55, dall’articolo 2, lettera a), della medesima risulta che il meccanismo di protezione temporanea è diretto, inter alia, a garantire il corretto funzionamento del sistema di protezione internazionale in seno agli Stati membri. |
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126 |
L’articolo 3 di tale direttiva precisa, peraltro, che la protezione temporanea non pregiudica il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, richiamata supra al punto 6, mentre l’articolo 17 della direttiva medesima prevede che le persone che godono della protezione temporanea devono poter essere in grado di presentare in qualsiasi momento una domanda di asilo e che l’esame delle domande non vagliate prima della fine del periodo di protezione temporanea deve essere portato a termine successivamente. |
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127 |
La direttiva 2001/55 è quindi volta, in particolare, a preservare l’effettiva possibilità per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, che godono di una protezione temporanea, di ottenere la protezione internazionale in esito ad un adeguato esame della loro situazione individuale, garantendo loro al tempo stesso, nell’immediato, una protezione di minore ampiezza, come ricordato supra al punto 82. |
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128 |
Sarebbe pertanto in contrasto con tale obiettivo e con l’effetto utile della direttiva 2001/55 che l’esame della domanda di protezione internazionale che tali cittadini di paesi terzi e apolidi abbiano eventualmente presentato e che non sia stata ancora decisa non venisse completato, nel rigoroso rispetto dei requisiti risultanti dalla direttiva 2013/32, dopo la fine della protezione temporanea facoltativa. |
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129 |
Inoltre, una volta cessata la protezione temporanea facoltativa, a tali cittadini di paesi terzi e apolidi non può essere impedito di esercitare in modo effettivo il loro diritto di presentare domanda di protezione internazionale, che costituisce una tappa essenziale della procedura di riconoscimento di tale protezione [v., in tal senso, sentenza 17 dicembre 2020, Commissione/Ungheria (Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, punto 99]. |
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130 |
A tal riguardo, la mera circostanza che un beneficiario di protezione temporanea non abbia risposto affermativamente alla richiesta delle autorità dello Stato membro interessato volta ad accertare se questi volesse che l’esame della propria domanda di protezione internazionale fosse proseguito non può produrre la conseguenza che qualsiasi domanda di protezione internazionale dal medesimo successivamente presentata venga qualificata come domanda reiterata, ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, suscettibile di essere considerata inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera d), della direttiva stessa. In particolare, tale mancata risposta non può essere assimilata a un ritiro esplicito della domanda, ai sensi dell’articolo 2, lettera q), della menzionata direttiva. |
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131 |
Per quanto attiene, in secondo luogo, al principio della tutela del legittimo affidamento, invocato dalla Commissione, si deve ricordare che il diritto di avvalersi di tale principio si estende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa nazionale abbia fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essa gli avrebbe fornito. Tuttavia, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo dell’Unione e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione, che sia in contrasto con quest’ultimo, non può ingenerare, in capo a un individuo, un legittimo affidamento a beneficiare di un trattamento contrario al diritto dell’Unione. Una prassi di uno Stato membro non conforme alla normativa dell’Unione non può, infatti, dar luogo ad un legittimo affidamento in capo a un soggetto dell’ordinamento che benefici dalla situazione così creatasi (v., in tal senso, sentenze del 14 giugno 2012, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, C‑606/10, EU:C:2012:348, punto 81, nonché del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms, C‑443/21, EU:C:2022:899, punti da 39 a 41, e la giurisprudenza ivi citata). |
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132 |
Inoltre, secondo consolidata giurisprudenza, i singoli non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, Kapniki A. Michailidis, C‑99/22, EU:C:2023:382, punto 29, e la giurisprudenza ivi citata). |
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133 |
Nella specie, come rilevato ai precedenti punti 104 e 111, risulta, da un lato, dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/55 che il Consiglio può porre fine in qualsiasi momento alla protezione temporanea obbligatoria e, dall’altro, dal successivo articolo 7 che gli Stati membri non possono protrarre la protezione temporanea facoltativa da essi eventualmente istituita oltre la data di cessazione della protezione temporanea obbligatoria. Ne consegue che, nella specie, le autorità dei Paesi Bassi non avrebbero potuto fornire ai beneficiari della protezione temporanea facoltativa precise assicurazioni, conformi al diritto dell’Unione, in merito alla durata minima di tale protezione, se non quella che le autorità medesime si sarebbero impegnate a non far cessare la protezione temporanea facoltativa prima della cessazione degli effetti della protezione temporanea obbligatoria. |
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134 |
Tuttavia, dagli atti di cui dispone la Corte non risulta che le autorità dei Paesi Bassi abbiano fornito ai cittadini di paesi terzi di cui trattasi nei procedimenti principali un’assicurazione di tal genere, circostanza che spetta, tuttavia, ai giudici del rinvio verificare. |
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135 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, gli articoli 4 e 7 della direttiva 2001/55 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, il quale abbia concesso la protezione temporanea a categorie di persone diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione di esecuzione 2022/382, privi tali categorie di persone del beneficio della protezione temporanea nel corso della durata della medesima, decisa dal Consiglio ai sensi all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva stessa. Tale Stato membro può revocare il beneficio della protezione temporanea da esso concessa a dette categorie di persone ad una data precedente a quella in cui la protezione temporanea decisa dal Consiglio cessa di produrre effetti, a condizione, segnatamente, che lo Stato membro medesimo non pregiudichi né gli obiettivi né l’effetto utile della direttiva 2001/55 e che rispetti i principi generali del diritto dell’Unione. |
Sulla prima e sulla seconda questione nella causa C‑244/24
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136 |
Con le prime due questioni pregiudiziali, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio nella causa C‑244/24 chiede, sostanzialmente, alla Corte se l’articolo 6 della direttiva 2008/115 debba essere interpretato nel senso che osta a che un cittadino di un paese terzo, regolarmente soggiornante nel territorio di uno Stato membro per effetto della facoltà da quest’ultimo esercitata di concedergli protezione temporanea facoltativa, sia oggetto di una decisione di rimpatrio adottata prima della fine di tale protezione, qualora risulti che la protezione stessa cesserà di produrre effetti in una data imminente e gli effetti della decisione medesima siano sospesi fino a tale data. |
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137 |
In primo luogo, si deve ricordare che la direttiva 2008/115, a termini del suo articolo 2, paragrafo 1, si applica a qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare. Ne consegue che l’ambito di applicazione di tale direttiva è definito con riferimento alla sola situazione di soggiorno irregolare in cui si trova il cittadino di un paese terzo, indipendentemente dai motivi all’origine di tale situazione o dalle misure che possono essere adottate nei confronti del medesimo (sentenza del 17 ottobre 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, punti 31 e 32 e la giurisprudenza ivi citata). |
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138 |
Di conseguenza, uno Stato membro può adottare una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2008/115, solo nei confronti di un cittadino di un paese terzo che soggiorni irregolarmente sul suo territorio [v., in tal senso, sentenze del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, punti 37, 38 e 59, e 9 novembre 2023, Odbor azylové a migrační politiky MV (Ambito di applicazione della direttiva rimpatri), C‑257/22, EU:C:2023:852, punto 39]. |
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139 |
L’articolo 6, paragrafo 6, di tale direttiva autorizza, al massimo, a decidere in merito alla fine del soggiorno regolare e, al tempo stesso, in merito al rimpatrio nell’ambito di uno stesso atto di natura amministrativa, ove tale possibilità di cumulo delle due decisioni consente agli Stati membri di garantire la concomitanza, se non il raggruppamento, dei procedimenti amministrativi da cui siano scaturite le decisioni medesime e i relativi procedimenti d’impugnazione, nonché di superare le difficoltà pratiche inerenti alla notificazione delle decisioni di rimpatrio (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, punto 49). |
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140 |
Ne consegue che la direttiva 2008/115 osta a che uno Stato membro adotti una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo che soggiorni regolarmente nel suo territorio. |
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141 |
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 151 delle proprie conclusioni, la circostanza che l’autorità nazionale competente specifichi espressamente, nella decisione di rimpatrio, che quest’ultima non è produttiva di effetti finché il soggiorno dell’interessato rimanga regolare non rimette in discussione tale conclusione. |
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142 |
Infatti, da un lato, dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2018/1860 emerge che qualsiasi decisione di rimpatrio deve essere oggetto, non appena adottata, di una segnalazione nel SIS da parte dello Stato membro interessato, al fine di «verificare l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio e di essere di ausilio nell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio», anche quando tale decisione non ha effetto immediato. Orbene, in quest’ultima ipotesi, al momento dell’effettuazione della segnalazione, la persona interessata soggiorna ancora regolarmente nel territorio di tale Stato membro e può disporre del diritto di recarsi in altri Stati membri. |
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143 |
Dall’altro altro, tale decisione di rimpatrio anticipata verrebbe presa dall’autorità nazionale competente senza che essa possa tenere conto di qualsiasi mutamento di circostanze che possa verificarsi tra l’adozione della decisione stessa e la fine del soggiorno regolare dell’interessato e che possa incidere significativamente sulla valutazione della situazione della persona medesima riguardo alla direttiva 2008/115, in particolare all’articolo 5 della stessa. |
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144 |
Infine, si deve precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, l’adozione di una decisione di rimpatrio in violazione del requisito sostanziale ricordato al precedente punto 140 non equivale alla violazione di un obbligo procedurale, come il diritto ad essere sentiti, oggetto della causa che ha dato origine alla sentenza del 10 settembre 2013, G. e R. (C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533). La violazione di un requisito sostanziale del genere deve quindi essere sanzionata, senza che sia necessario valutare se l’autorità competente avrebbe potuto decidere diversamente se non avesse commesso l’irregolarità. |
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145 |
In secondo luogo, dall’articolo 8 della direttiva 2001/55, in combinato disposto con il precedente articolo 2, lettera g), risulta, da una parte, che lo Stato membro interessato deve rilasciare alle persone che godono della protezione temporanea un titolo di soggiorno che consenta loro di risiedere nel territorio dello Stato membro medesimo. |
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146 |
Dall’altra, come esposto supra al punto 112, i beneficiari della protezione temporanea facoltativa attuata da uno Stato membro devono godere, ai sensi dell’articolo 7 della menzionata direttiva, di tutti i diritti da questa riconosciuti alle persone che godono della protezione temporanea obbligatoria. Tale Stato membro è pertanto tenuto a concedere ai beneficiari della protezione temporanea facoltativa un titolo di soggiorno che consenta loro di risiedere sul suo territorio fintantoché tale protezione non venga revocata. |
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147 |
Ne consegue che dette persone, finché continuano a beneficiare della protezione temporanea facoltativa, soggiornano regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato e non possono, quindi, essere oggetto di una decisione di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115. |
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148 |
Tale conclusione non è in contrasto con le disposizioni della direttiva 2001/55 specificamente riguardanti il rimpatrio. |
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149 |
In tal senso, l’articolo 20 di detta direttiva prevede che, terminata la protezione temporanea, si applica il diritto comune in materia di protezione e di stranieri negli Stati membri «fatti salvi gli articoli 21, 22 e 23» della direttiva stessa. Orbene, tali articoli non incidono sul principio secondo cui una decisione di rimpatrio, ai sensi della direttiva 2008/115, che impone all’interessato di lasciare il territorio dell’Unione, può essere adottata solo nei confronti di un cittadino di un paese terzo o di un apolide il cui soggiorno sia irregolare. |
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150 |
In ogni caso, va sottolineato che, in virtù del suo articolo 4, paragrafo 2, la direttiva 2008/115 trova applicazione, lasciando impregiudicate le disposizioni previste dall’acquis comunitario in materia di immigrazione e asilo, ivi incluse le disposizioni della direttiva 2001/55, laddove tali disposizioni risultino più favorevoli al cittadino di un paese terzo. Orbene, ciò non avverrebbe nel caso di una disposizione che autorizzi gli Stati membri ad adottare le decisioni di rimpatrio anticipatamente. |
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151 |
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, nulla induce a ritenere che l’adozione anticipata di un provvedimento di rimpatrio garantirebbe una migliore tutela giurisdizionale alle persone interessate. Ciò è tanto più vero in quanto, come risulta dalla decisione di rinvio nella causa C‑244/24, il termine di impugnazione di tale decisione inizia a decorrere dalla data della sua adozione e non dalla data in cui essa comincia a produrre effetti. |
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152 |
In terzo e ultimo luogo, è ben vero, come sottolineato dal governo dei Paesi Bassi, che alla scadenza della protezione temporanea facoltativa le autorità nazionali competenti ad adottare le decisioni di rimpatrio potrebbero trovarsi di fronte a un gran numero di situazioni individuali da esaminare simultaneamente, il che rischierebbe di essere causa di disorganizzazione nel funzionamento delle autorità medesime. Tuttavia, tale rischio non è di per sé sufficiente a consentire una deroga al principio rammentato supra al punto 147. |
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153 |
Anzitutto, infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire difficoltà di ordine interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione (v. sentenza dell’8 giugno 2023, UFC – Que choisir e CLCV, C‑407/21 EU:C:2023:449, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata). |
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154 |
Peraltro, il soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato di tutte le persone che hanno beneficiato della protezione temporanea facoltativa non diventa automaticamente irregolare a decorrere dalla data di cessazione di tale protezione. Infatti, alcune di queste persone possono, in particolare, aver presentato una domanda di protezione internazionale e disporre, in linea di principio, a tal titolo, del diritto di restare nel territorio dello Stato membro interessato, diritto che si oppone all’adozione di una decisione di rimpatrio nei loro confronti, quantomeno fintantoché non sia stata adottata una decisione sulla loro domanda [v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2021, Commissione/Ungheria (Configurazione come reato del sostegno ai richiedenti asilo), C‑821/19, EU:C:2021:930, punto 137]. |
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155 |
Se è pur vero, poi, che il cittadino di un paese terzo o l’apolide ha il diritto di manifestare, prima dell’adozione di una decisione di rimpatrio che lo riguarda, il proprio punto di vista sulla regolarità del suo soggiorno, sull’eventuale applicabilità dell’articolo 5 e dell’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2008/115 nonché sulle modalità del suo rimpatrio, lo Stato membro interessato può sentire tale persona in un momento in cui essa non soggiorni ancora irregolarmente sul suo territorio, purché non sia messa in discussione la possibilità per la persona medesima di presentare le proprie osservazioni in modo utile ed efficace (v., in tal senso, sentenze del 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, punti da 69 a 71, e dell’11 dicembre 2014, Boudjlida, C‑249/13, EU:C:2014:2431, punto 68). |
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156 |
Infine, sebbene la direttiva 2008/115 sia volta ad istituire un’efficace politica di allontanamento e di rimpatrio, cosicché l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare deve costituire, in linea di principio, una priorità per gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2013, G. e R., C‑383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 43), resta il fatto che gli Stati membri devono parimenti garantire il rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali loro incombenti in forza del diritto dell’Unione, affinché i cittadini medesimi siano rimpatriati in modo umano e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità [v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto di ingresso in Ungheria), C‑528/21, EU:C:2023:341, punto 72]. |
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157 |
In altre parole, nel caso in cui le autorità di uno Stato membro responsabili dell’adozione delle decisioni di rimpatrio si trovino di fronte a un numero molto elevato di casi individuali da esaminare simultaneamente, a causa della scadenza della protezione temporanea facoltativa concessa da detto Stato membro, la direttiva 2008/115 osta unicamente a che le autorità medesime rinviino l’adozione delle decisioni di rimpatrio da adottare nei confronti dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, che soggiornino irregolarmente nel territorio dello Stato membro stesso per effetto della scadenza della protezione temporanea facoltativa di cui godevano, oltre un termine ragionevole, in considerazione di tale situazione. |
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158 |
Dalle suesposte considerazioni risulta che l’articolo 6 della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che un cittadino di un paese terzo, regolarmente soggiornante nel territorio di uno Stato membro per effetto della facoltà da quest’ultimo esercitata di concedergli la protezione temporanea facoltativa, sia oggetto di una decisione di rimpatrio adottata prima della fine di tale protezione, anche qualora risulti che la protezione stessa cesserà di produrre effetti ad una data imminente e gli effetti della decisione medesima sono sospesi fino a tale data. |
Sulle spese
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159 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.