Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
13 marzo 2025 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo7, paragrafo 1 – Principio di equivalenza – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese collegate al contratto a carico del consumatore – Azione di nullità – Termine di prescrizione dell’azione diretta alla restituzione delle somme indebitamente pagate – Azioni dirette, rispettivamente, a far accertare la nullità di una clausola contrattuale e a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento soggette a termini di prescrizione diversi »
Nella causa C‑230/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia n. 8 de La Coruña (Tribunale di primo grado n. 8 di La Coruña, Spagna), con decisione del 12 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2024, nel procedimento
MF
contro
Banco Santander SA,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Condinanzi e R. Frendo (relatrice), giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Banco Santander SA, da G. Fernández-Bravo, C. García Vega e J. Rodríguez Cárcamo, abogados;
– per il governo spagnolo, da A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da I. Galindo Martín e P. Kienapfel, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio di equivalenza, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra MF, consumatrice, e il Banco Santander SA in merito a una domanda diretta a far dichiarare la nullità di una clausola di un contratto di mutuo, a causa del suo carattere abusivo.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, (...)».
4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede:
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
Diritto spagnolo
Legge generale per la tutela dei consumatori e degli utenti.
5 Il Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (regio decreto legislativo 1/2007 recante approvazione del testo rifuso della legge generale per la tutela dei consumatori e degli utenti e altre leggi complementari) del 16 novembre 2007 (BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181), ha promulgato la rifusione di questa legge, che è stata modificata dalla legge 5/2019 (in prosieguo: la «legge generale per la tutela dei consumatori e degli utenti»).
6 L’articolo 82, intitolato «Nozione di clausole abusive», così dispone:
«1. Si considerano clausole abusive tutte le clausole non oggetto di negoziato individuale e tutte le pratiche non autorizzate espressamente che, in contrasto con il requisito della buona fede, determinino a danno del consumatore e dell’utente uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
(...)
3. Il carattere abusivo di una clausola è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e alla luce di tutte le circostanze attinenti alla sua conclusione, nonché di tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipenda.
(...)».
7 Ai sensi dell’articolo 83 del regio decreto legislativo 1/2007, rubricato «Nullità delle clausole abusive e sussistenza del contratto»:
«Le clausole abusive sono nulle di diritto e si considerano non apposte. A tal fine, il giudice, dopo aver sentito le parti, dichiara la nullità delle clausole abusive inserite nel contratto, il quale, tuttavia, resterà vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza tali clausole.
(...)».
Codice civile
8 L’articolo 6, paragrafo 3, del Código Civil (codice civile) è formulato come segue:
«Gli atti contrari a una norma imperativa o a una norma di divieto sono nulli di diritto, salvo che esse sanzionino diversamente la loro violazione».
9 L’articolo 1303 del codice civile prevede quanto segue:
«In caso di dichiarazione di nullità di un’obbligazione, i contraenti devono reciprocamente restituirsi ciò che ha costituito l’oggetto del contratto, con i relativi frutti, nonché il prezzo, inclusi gli interessi (...)».
10 Alla data della firma del contratto di mutuo ipotecario oggetto del procedimento principale, l’articolo 1964 di tale codice disponeva quanto segue:
«L’azione ipotecaria si prescrive in venti anni e le azioni personali non soggette a un termine particolare di prescrizione si prescrivono in quindici anni».
11 Nel corso dell’esecuzione del contratto, tale articolo 1964 è stato modificato dalla Ley 42/2015 de reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (legge 42/2015 di riforma della legge 1/2000 recante il codice di procedura civile) del 5 ottobre 2015 (BOE n. 239, del 6 ottobre 2015, pag. 90240). A seguito di tale modifica, detta disposizione così recita:
«1. L’azione ipotecaria si prescrive in venti anni.
2. Le azioni personali non soggette a un termine particolare si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui può essere richiesto l’adempimento dell’obbligazione. Per le obbligazioni continuate di fare o di non fare, il termine inizia a decorrere da ogni singolo inadempimento».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12 Il 19 gennaio 2009 MF ha concluso con il Banco Santander un contratto di mutuo ipotecario. Una clausola di tale contratto faceva sopportare a MF, in quanto mutuatario, tutte le spese relative alla conclusione di quest’ultimo, quali i costi preparatori della transazione nonché le spese e le tasse causate dalla costituzione di ipoteca e dalla sua iscrizione nel registro immobiliare, le spese di gestione e le spese collegate alla modifica o all’annullamento di detto contratto (in prosieguo: la «clausola relativa alle spese»).
13 Il 27 febbraio 2023 MF ha proposto un’azione dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia n. 8 de La Coruña (Tribunale di primo grado n. 8 di La Coruña, Spagna), giudice del rinvio, diretta a far accertare la nullità della clausola relativa alle spese, a causa del suo carattere abusivo. Con tale azione, MF chiede altresì la restituzione di una somma corrispondente alla metà degli onorari di notaio e alla totalità delle spese collegate all’iscrizione nel registro immobiliare, oltre agli interessi legali.
14 Il Banco Santander sostiene che l’azione diretta alla restituzione di tale somma è prescritta. Infatti, sebbene, al momento della firma del contratto di mutuo ipotecario, l’articolo 1964 del codice civile prevedesse che una siffatta azione si prescrivesse in quindici anni, tale termine è stato modificato dalla legge 42/2015 e ridotto a cinque anni.
15 Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla possibilità, alla luce del principio di equivalenza, di trattare diversamente, da un lato, una domanda diretta a far accertare la nullità di una clausola che si asserisce essere abusiva e, dall’altro, una domanda fondata sugli effetti restitutori di un siffatto accertamento, quale quella di cui egli è investito.
16 Infatti, nell’ordinamento giuridico spagnolo non esisterebbe alcuna norma giuridica né giurisprudenza che ammetta che il termine di prescrizione dell’azione diretta a far accertare la nullità di una clausola contrattuale sia diverso da quello che si applica all’azione che si fonda sugli effetti di un siffatto accertamento.
17 In tali circostanze, lo Juzgado de Primera Instancia n. 8 de La Coruña (Tribunale di primo grado n. 8 di La Coruña) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se contravvenga alla direttiva [93/13] e al principio di equivalenza applicare la possibilità di dissociare la nullità per abusività dagli effetti restitutori, mantenendo l’imprescrittibilità della nullità e nel contempo la prescrittibilità dell’azione restitutoria, in assenza, nell’ordinamento interno spagnolo, di una norma o di una giurisprudenza che applichi tale dissociazione ad altri rapporti giuridici».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
18 Il Banco Santander contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale per il motivo che essa non individua con precisione l’asserita norma nazionale che si applicherebbe più favorevolmente alle azioni fondate sulla violazione del diritto interno che a quelle fondate sulla violazione del diritto dell’Unione. Pertanto, la Corte non disporrebbe degli elementi di diritto spagnolo necessari per verificare se il principio di equivalenza sia rispettato.
19 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a pronunciarsi, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, se il problema è ipotetico o se la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 12 dicembre 2024, Kutxabank, C‑300/23, EU:C:2024:1026, punto 59 e giurisprudenza citata).
20 Occorre inoltre ricordare che il principio di equivalenza implica che le modalità di attuazione del diritto dell’Unione, che rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi, non devono essere meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe di tipo interno (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2022, Unicaja Banco, C‑869/19, EU:C:2022:397, punto 22 e giurisprudenza citata).
21 Orbene, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio menziona l’esistenza, nel diritto spagnolo, di un certo numero di azioni fondate sugli effetti dell’accertamento della nullità il cui regime di prescrizione non sarebbe diverso da quello dell’azione che ha condotto a tale accertamento.
22 Ne consegue, secondo il giudice del rinvio, che, nell’ordinamento giuridico spagnolo, le condizioni di esercizio delle azioni fondate sugli effetti restitutori dell’accertamento della nullità di una clausola contrattuale abusiva sono meno favorevoli rispetto a quelle cui sono soggette altre azioni analoghe, fondate sugli effetti della dichiarazione di nullità.
23 Pertanto, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione, in particolare del principio di equivalenza, sia priva di pertinenza rispetto alla decisione che il giudice del rinvio è chiamato a pronunciare o che l’interpretazione richiesta delle disposizioni del diritto dell’Unione oggetto della questione sollevata sia priva di relazione con l’oggetto del procedimento principale.
24 Il governo spagnolo solleva altresì dubbi quanto alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nei limiti in cui contesta la premessa sulla quale il giudice fonda tale domanda, ossia l’esistenza, nell’ordinamento giuridico nazionale, di una normativa o di una giurisprudenza che preveda, in via generale, che l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità sia soggetta allo stesso termine di prescrizione dell’azione in forza della quale tale nullità è stata accertata. La Commissione europea esprime gli stessi dubbi quanto all’esistenza, nel diritto spagnolo, della norma nazionale invocata dal giudice del rinvio.
25 Tuttavia, non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito all’articolo 267 TFUE, mettere in discussione o verificare l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice del rinvio, poiché detta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo. Pertanto, la Corte, quando è adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale che le è stata esposta da detto giudice (v., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2024, Volvo Group Belgium, C‑436/23, EU:C:2024:1023, punto 18 e giurisprudenza citata).
26 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulla questione pregiudiziale
27 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di equivalenza debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, pur prevedendo l’imprescrittibilità dell’azione diretta a far accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, mentre, nell’ordinamento giuridico nazionale, altre azioni fondate sugli effetti dell’accertamento della nullità non sono soggette a un regime di prescrizione diverso da quello dell’azione che ha condotto a tale accertamento.
28 Il giudice del rinvio precisa che, nel diritto spagnolo, non esiste, in linea di principio, alcuna ipotesi in cui la nullità e i suoi effetti siano soggetti a due regimi di prescrizione diversi.
29 In tale contesto, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza della Corte, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può sortire effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una clausola siffatta, in linea di massima, deve produrre la conseguenza di ripristinare, per il consumatore, la situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola. Se ne evince che l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda tali somme (sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 54 nonché giurisprudenza citata).
30 Tuttavia, da un lato, la Corte ha già riconosciuto che la tutela del consumatore non è assoluta e che la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, è compatibile con il diritto dell’Unione (sentenza del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia, C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 57).
31 Dall’altro lato, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a una normativa nazionale che, pur prevedendo l’imprescrittibilità dell’azione diretta a far accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, in particolare dalla direttiva 93/13 (principio di effettività) [v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 58, nonché dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Mutuo ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, punto 90].
32 Per quanto attiene, in particolare, al principio di equivalenza, sul quale verte la questione pregiudiziale, occorre ricordare che il rispetto di tale principio esige che la norma nazionale di cui trattasi si applichi indifferentemente alle azioni fondate sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelle fondate sull’inosservanza del diritto interno con analoghi petitum e causa petendi (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 76 nonché giurisprudenza citata).
33 Pertanto, la direttiva 93/13 e il principio di equivalenza non ostano a che l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori dell’accertamento della nullità di una clausola contrattuale abusiva sia soggetta a un termine di prescrizione, mantenendo l’imprescrittibilità dell’azione diretta a far accertare la nullità di una siffatta clausola, sempreché tale termine di prescrizione non sia meno favorevole rispetto a quello applicabile alle azioni fondate sulla violazione del diritto interno e aventi un petitum e una causa petendi analoghi.
34 Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale verificare l’esistenza di una somiglianza, sotto il profilo del loro petitum, della loro causa petendi e dei loro elementi essenziali, tra le azioni di cui al procedimento principale e gli altri tipi di azioni fondate sul diritto interno che egli cita nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale (v., per analogia, sentenza del 9 luglio 2020, Raiffeisen Bank e BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 e C‑699/18, EU:C:2020:537, punto 77).
35 Ai fini di tale esame, detto giudice dovrà, pertanto, verificare se l’ordinamento giuridico spagnolo preveda, in settori diversi da quelli disciplinati dalla direttiva 93/13, azioni fondate sugli effetti dell’accertamento della nullità che siano simili, sotto il profilo del loro petitum, della loro causa petendi e dei loro elementi essenziali, a quella di cui è stato investito da parte di MF, ma che, conformemente al diritto o alla giurisprudenza nazionale, non sarebbero per questo soggette a un termine di prescrizione analogo a quello applicabile a quest’ultima azione. In caso affermativo, la normativa nazionale che prevede l’applicazione di tale termine di prescrizione all’azione di cui al procedimento principale violerebbe il principio di equivalenza.
36 In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto del principio di equivalenza, tenendo conto degli elementi di cui ai punti da 31 a 35 della presente sentenza [v., per analogia, sentenza del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello), C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 42 e giurisprudenza citata].
37 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 nonché il principio di equivalenza devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, pur prevedendo l’imprescrittibilità dell’azione diretta a far accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché l’ordinamento giuridico nazionale preveda, in settori diversi da quelli disciplinati dalla direttiva 93/13, azioni fondate sugli effetti dell’accertamento della nullità che siano simili, sotto il profilo del loro petitum, della loro causa petendi e dei loro elementi essenziali, a quella diretta a far valere tali effetti restitutori e che siano soggette ad un termine di prescrizione analogo a quello applicabile a quest’ultima azione.
Sulle spese
38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio di equivalenza
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, pur prevedendo l’imprescrittibilità dell’azione diretta a far accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di tale accertamento, sempreché l’ordinamento giuridico nazionale preveda, in settori diversi da quelli disciplinati dalla direttiva 93/13, azioni fondate sugli effetti dell’accertamento della nullità che siano simili, sotto il profilo del loro petitum, della loro causa petendi e dei loro elementi essenziali, a quella diretta a far valere tali effetti restitutori e che siano soggette ad un termine di prescrizione analogo a quello applicabile a quest’ultima azione.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.