SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
4 settembre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafi 8 e 10 – Lavoratori che esercitano abitualmente un’attività subordinata in più Stati membri – Esercizio inferiore al 25% dell’attività nello Stato membro di residenza – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Criteri di collegamento connessi all’orario di lavoro e/o alla retribuzione – Presa in considerazione di altre circostanze – Durata del periodo di valutazione – Potere discrezionale delle istituzioni competenti»
Nella causa C‑203/24 [Hakamp] ( i ),
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 15 marzo 2024, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2024, nel procedimento
KN
contro
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Kumin, presidente di sezione, F. Biltgen (relatore), presidente della Prima Sezione, e I. Ziemele, giudice,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
per KN, da M.J. van Dam, advocaat;
per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;
per il governo ceco, da J. Benešová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
per il governo francese, da R. Bénard e M. Guiresse, in qualità di agenti;
per il governo del Principato del Liechtenstein, da A. Entner-Koch e R. Schobel, in qualità di agenti;
per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e F. van Schaik, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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             1  | 
         
             La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), e l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 465/2012 (in prosieguo: il «regolamento n. 987/2009»).  | 
      
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             2  | 
         
             Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra KN, lavoratore subordinato, e il Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (consiglio di amministrazione della cassa di previdenza sociale, Paesi Bassi) (in prosieguo: l’«SVB») relativamente alla determinazione provvisoria della legislazione a lui applicabile in materia di sicurezza sociale.  | 
      
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 883/2004
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             3  | 
         
             I considerando 1, 3 e 45 del regolamento n. 883/2004 sono formulati come segue: 
 (...) 
 (...) 
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             4  | 
         
             L’articolo 11 di tale regolamento enuncia che: «1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo. (...)».  | 
      
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             5  | 
         
             L’articolo 13 di detto regolamento, rubricato «Esercizio di attività in due o più Stati membri», al paragrafo 1, stabilisce che: «La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta: 
 
 (...)».  | 
      
Regolamento n. 987/2009
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             6  | 
         
             Il considerando 1 del regolamento n. 987/2009 è così formulato: «Il regolamento [n. 883/2004] modernizza le norme sul coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d’attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È opportuno stabilirne le modalità d’applicazione».  | 
      
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             7  | 
         
             L’articolo 14 di tale regolamento, rubricato «Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento [n. 883/2004]», al paragrafo 8, così dispone: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004], per “parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma” esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi: 
 
 Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25% di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione».  | 
      
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             8  | 
         
             L’articolo 14, paragrafo 10, di detto regolamento stabilisce che: «Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili».  | 
      
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             9  | 
         
             L’articolo 16 del medesimo regolamento, che disciplina la «Procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento [n. 883/2004]», ai paragrafi da 1 a 2, stabilisce che: «1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza. 2. L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento [n. 883/2004] e dell’articolo 14 del regolamento [n. 987/2009]. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata».  | 
      
Decisioni del Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE)
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             10  | 
         
             L’allegato VI (Sicurezza sociale) dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) include, in virtù della decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011, del 1o luglio 2011, che modifica l’allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell’accordo SEE (GU 2011, L 262, pag. 33), entrato in vigore il 1o giugno 2012, il regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 987/2009 come «atti cui è fatto riferimento». Tali regolamenti si applicano dal 1o giugno 2012 al Liechtenstein.  | 
      
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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             11  | 
         
             Nel 2016, KN risiedeva nei Paesi Bassi. Tra il 4 febbraio e il 31 dicembre 2016 (in prosieguo: il «periodo controverso») egli ha lavorato come battelliere su una nave adibita alla navigazione interna (in prosieguo: la «nave»), immatricolata nei Paesi Bassi e della quale una compagnia di trasporto marittimo registrata e stabilita nei Paesi Bassi era la proprietaria nonché l’armatore. KN ha esercitato le sue attività in Belgio, in Germania e nei Paesi Bassi. Secondo il giornale di bordo della nave, quest’ultima ha navigato, nel 2016, per circa il 22% del suo tempo totale di navigazione, nei Paesi Bassi. Durante il periodo controverso KN figurava nel registro del personale di un datore di lavoro stabilito in Liechtenstein.  | 
      
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             12  | 
         
             Da tale giornale di bordo risulta anche che, durante gli anni 2013 e 2014, la nave aveva già navigato nei Paesi Bassi nella misura, rispettivamente, del 22 e 24% del tempo totale di navigazione. Durante tale periodo, tuttavia, KN non lavorava né per il datore di lavoro stabilito in Liechtenstein né sulla nave.  | 
      
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             13  | 
         
             Con lettera del 25 luglio 2017, l’istituzione competente per il Principato del Liechtenstein, basandosi sull’articolo 6 del regolamento n. 987/2009, ha chiesto all’SVB di determinare in via provvisoria la legislazione applicabile a KN per il periodo controverso.  | 
      
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             14  | 
         
             Con decisione dell’8 novembre 2019, l’SVB ha ritenuto la legislazione dei Paesi Bassi quella applicabile per il periodo controverso e ha emesso un certificato che attestava l’applicazione del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi (certificato A1) per tale periodo.  | 
      
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             15  | 
         
             KN ha presentato un reclamo che è stato respinto dall’SVB con decisione del 6 marzo 2020, per il motivo che l’interessato aveva esercitato, durante il periodo controverso, una parte sostanziale della sua attività subordinata nei Paesi Bassi. Per giungere a tale conclusione, l’SVB ha tenuto conto non solo del tempo di navigazione della nave sulla quale KN ha lavorato, come risulta dal giornale di bordo, ma anche del fatto che egli risiedeva nei Paesi Bassi, che la nave era ivi immatricolata e che il proprietario e l’armatore di quest’ultima erano ivi stabiliti.  | 
      
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             16  | 
         
             Poiché il suo ricorso avverso tale decisione dell’SVB è stato respinto dal rechtbank Midden-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi centrali, Paesi Bassi), KN ha interposto appello dinanzi al Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi), producendo documenti dai quali risulterebbe che il suo orario di lavoro nei Paesi Bassi si limitava al 18,5% del suo orario di lavoro totale durante il periodo controverso.  | 
      
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             17  | 
         
             Con sentenza del 19 maggio 2022, il Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica) ha respinto tale appello dichiarando che la legislazione dei Paesi Bassi in materia di sicurezza sociale era effettivamente applicabile per il periodo controverso. Secondo tale giudice, si potrebbe ritenere che un lavoratore che svolga meno del 25% della sua attività subordinata nello Stato membro di residenza abbia comunque esercitato una parte sostanziale di tale attività in detto Stato, qualora esistano altre indicazioni sufficienti in tal senso.  | 
      
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             18  | 
         
             Il Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica) ha ritenuto che l’SVB avesse sufficientemente dimostrato che KN aveva esercitato una parte sostanziale della sua attività subordinata nello Stato membro di residenza, tenendo conto, al riguardo, che la nave sulla quale aveva lavorato ha navigato anche nel 2013 e nel 2014 nei Paesi Bassi, rispettivamente, per il 22% e il 24% del suo tempo totale di navigazione, che l’interessato risiedeva nei Paesi Bassi, che la nave era ivi registrata e che sia il proprietario che l’armatore erano ivi stabiliti.  | 
      
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             19  | 
         
             KN ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione del Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica) dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), giudice del rinvio. Egli sostiene che il Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica), tenendo conto di circostanze non rilevanti per valutare il luogo in cui egli ha esercitato la parte sostanziale delle sue attività subordinate, ha applicato erroneamente l’articolo 13 del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009. Inoltre, secondo KN, tale giudice non ha tenuto conto, a torto, del fatto che il datore di lavoro è stabilito in Liechtenstein e che l’imbarco e lo sbarco dalla nave sono stati effettuati in Belgio, e non nei Paesi Bassi.  | 
      
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             20  | 
         
             In tale contesto, il giudice del rinvio si pone diverse questioni.  | 
      
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             21  | 
         
             In primo luogo, tale giudice chiede quali circostanze possano essere rilevanti per ritenere che i lavoratori che svolgano meno del 25% del loro orario di lavoro nello Stato membro di residenza ivi esercitino comunque una parte sostanziale della loro attività subordinata.  | 
      
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             22  | 
         
             Secondo il giudice del rinvio, risulta incontestabilmente dall’utilizzo, all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, nella versione in lingua neerlandese, dei termini «mede» («anche») e «indicatieve criteria» («criteri indicativi») nonché del sostantivo «indicatie» («indicatore») che, nell’ipotesi in cui l’orario di lavoro e/o la retribuzione nello Stato membro di residenza rappresentino meno del 25% di tali elementi, considerati per l’insieme delle attività del lavoratore nei diversi Stati membri, esiste la possibilità di tenere conto, nel quadro di una valutazione globale della situazione di detto lavoratore, di altre circostanze.  | 
      
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             23  | 
         
             Orbene, non solo l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 non menzionerebbe quali sarebbero tali altre circostanze pertinenti, ma sarebbe anche difficile sapere quale importanza debba essere accordata all’ultimo comma di tale paragrafo 8, secondo il quale una quota inferiore al 25% dei criteri di collegamento previsti da quest’ultimo è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro di residenza.  | 
      
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             24  | 
         
             La formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 consentirebbe di affermare che la nozione di «parte sostanziale» deve riferirsi alle attività subordinate dell’interessato. L’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 chiarirebbe che deve trattarsi di una parte delle attività che, dal punto di vista quantitativo, è sostanziale. Pertanto, il giudice del rinvio è propenso a concludere nel senso che le altre circostanze devono avere un nesso diretto con l’esercizio delle attività, offrire un’indicazione circa il luogo in cui le attività sono esercitate e trarre conclusioni sul piano quantitativo circa l’importanza che può essere accordata alle attività esercitate nello Stato membro di residenza rispetto all’insieme delle attività dell’interessato.  | 
      
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             25  | 
         
             Il giudice del rinvio ritiene, in secondo luogo, che occorra escludere dalle diverse circostanze da prendere in considerazione il luogo in cui la nave è immatricolata, il luogo in cui il proprietario e l’armatore della nave sono stabiliti, il luogo in cui il lavoratore si imbarca e/o sbarca dalla nave o persino le indicazioni sul tempo o sul luogo di navigazione nel corso degli anni durante i quali il lavoratore non era alle dipendenze del suo datore di lavoro del Liechtenstein. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, il luogo del domicilio del lavoratore non può costituire un’indicazione pertinente, dal momento che l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 corrisponde proprio alla fattispecie in cui un lavoratore esercita una parte delle sue attività nello Stato membro di residenza. Neppure il luogo di stabilimento del datore di lavoro presenterebbe un nesso con l’esercizio di attività in tale Stato.  | 
      
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             26  | 
         
             In terzo luogo, per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione per valutare se un lavoratore subordinato svolga una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, il giudice del rinvio chiede se esso debba essere limitato a quello cui fa riferimento il certificato A1 o se possa essere, se del caso, più esteso al fine di corrispondere a un anno civile. L’articolo 14, paragrafo 10, del regolamento n. 987/2009 prevedrebbe di tenere conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili senza precisare, tuttavia, a partire da quale momento tale termine è calcolato, se giorno per giorno o a partire dalla fine di un determinato periodo.  | 
      
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             27  | 
         
             Il regolamento n. 987/2009 non conterrebbe alcuna disposizione sulla presa in considerazione di un periodo precedente a quello di cui si tratta. Orbene, secondo la Guida pratica sulla legislazione applicabile nell’Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera, redatta e approvata dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e pubblicata nel mese di dicembre 2013 (in prosieguo: la «Guida pratica»), anche l’attività svolta in precedenza potrebbe costituire un indicatore attendibile del comportamento futuro del lavoratore interessato.  | 
      
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             28  | 
         
             In quarto luogo, il giudice del rinvio chiede quale sia il margine di discrezionalità di cui dispone l’istituzione competente nell’ambito dell’emissione di un certificato A1 al fine di stabilire se un lavoratore eserciti una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.  | 
      
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             29  | 
         
             In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 
 
 
 
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
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             30  | 
         
             Con le questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se una persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri svolga una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro di residenza, l’istituzione competente abbia la possibilità di prendere in considerazione circostanze diverse dall’orario di lavoro svolto e/o dalla retribuzione ottenuta in tale Stato.  | 
      
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             31  | 
         
             Dalla formulazione dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 emerge che per «parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività. Per determinare se una parte sostanziale delle attività sia svolta in uno Stato membro si tiene conto, nel caso di un’attività subordinata, dell’orario di lavoro e/o della retribuzione. La compresenza di meno del 25% di tali criteri indicherà che nello Stato membro interessato non è esercitata una parte sostanziale dell’attività (sentenza del 19 maggio 2022, INAIL e INPS, C‑33/21, EU:C:2022:402, punto 63).  | 
      
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             32  | 
         
             I dubbi sollevati dal giudice del rinvio derivano dal fatto che la versione in lingua neerlandese dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 comprende il termine «mede» («anche») associato alla menzione dei criteri indicativi di cui occorre tenere conto al fine di stabilire se una parte sostanziale delle attività subordinate dell’interessato sia svolta in un dato Stato membro. Il giudice del rinvio ne deduce che sarebbe consentito ammettere criteri diversi da quelli dell’orario di lavoro e/o della retribuzione elencati in tale disposizione.  | 
      
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             33  | 
         
             Ebbene, occorre constatare che altre versioni linguistiche dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, in particolare quelle delle versioni in lingua tedesca, inglese, francese o lettone, non contengono il termine «tra l’altro».  | 
      
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             34  | 
         
             Secondo una giurisprudenza consolidata, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Tale modo di procedere sarebbe in contrasto con la necessità di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui si tratta deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze del 25 marzo 2010, Helmut Müller, C‑451/08, EU:C:2010:168, punto 38 e giurisprudenza citata, nonché del 21 marzo 2024, Cobult, C‑76/23, EU:C:2024:253, punto 25 e giurisprudenza citata).  | 
      
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             35  | 
         
             Per quanto riguarda il contesto della normativa di cui fa parte la disposizione di cui si tratta, dal titolo stesso del regolamento n. 987/2009 risulta che quest’ultimo è chiamato a stabilire le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004. L’articolo 14 del regolamento n. 987/2009 è rubricato, dal canto suo, «Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento [n. 883/2004]» e il suo paragrafo 8 è stato adottato «ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004]».  | 
      
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             36  | 
         
             Pertanto, per l’interpretazione dell’articolo 14 del regolamento n. 987/2009, occorre prendere in considerazione gli articoli 12 e 13 del regolamento n. 883/2004.  | 
      
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             37  | 
         
             A tal riguardo, occorre ricordare che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile», di cui fanno parte gli articolo 12 e 13 di tale regolamento, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto di leggi volte non soltanto ad evitare l’applicazione simultanea di diverse normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche di impedire che le persone che ricadono nell’ambito di applicazione di tale regolamento restino senza protezione in materia di sicurezza sociale per mancanza di una normativa che sia loro applicabile (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C‑422/22, EU:C:2023:869, punto 50 e giurisprudenza citata).  | 
      
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             38  | 
         
             Pertanto, come emerge dai considerando 1 e 45 del regolamento n. 883/2004, quest’ultimo mira ad assicurare un coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone e contribuire, in tal modo, al miglioramento del livello di vita e delle condizioni di occupazione delle persone che si spostano all’interno dell’Unione europea, modernizzando e semplificando le norme contenute nel regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 63).  | 
      
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             39  | 
         
             Tale finalità è attuata dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, il quale prevede che le persone alle quali si applica tale regolamento siano soggette, in materia di sicurezza sociale, alla legislazione di un singolo Stato membro, la quale è determinata a norma del titolo II di detto regolamento.  | 
      
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             40  | 
         
             Inoltre, tale articolo 11 sancisce, al paragrafo 3, lettera a), il principio secondo cui la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 42).  | 
      
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             41  | 
         
             Tale principio è tuttavia formulato «[f]atti salvi gli articoli da 12 a 16» del regolamento n. 883/2004, in quanto, in alcune situazioni particolari, l’applicazione pura e semplice di detto principio rischierebbe non già di evitare bensì, al contrario, di creare, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro e gli enti previdenziali, complicazioni amministrative che potrebbero ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone rientranti nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 43).  | 
      
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             42  | 
         
             Tra tali situazioni particolari figura quella, prevista all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, della persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri.  | 
      
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             43  | 
         
             L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 prevede, alla lettera a), che una persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se ivi esercita una parte sostanziale della sua attività, mentre alla lettera b) di tale disposizione si afferma che la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri e che non esercita una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro della sua residenza è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro.  | 
      
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             44  | 
         
             Le norme di conflitto di leggi previste dall’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004 garantiscono, qualora una persona eserciti un’attività subordinata in due o più Stati membri, che la legislazione di un singolo Stato membro sia sempre applicabile, vale a dire la legislazione dello Stato membro di residenza di tale persona, se essa vi svolge una parte sostanziale della sua attività, o, in mancanza, la legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il suo datore di lavoro.  | 
      
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             45  | 
         
             In tal modo, l’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004 si inserisce all’interno dell’obiettivo ricordato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, in quanto prevede, semplificando le norme introdotte dalla normativa precedente, norme derogatorie a quella dello Stato membro di occupazione contenuta nell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, proprio al fine di evitare le complicazioni che, diversamente, potrebbero risultare dall’applicazione di tale ultima norma a situazioni che implicano l’esercizio di attività in due o più Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 64).  | 
      
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             46  | 
         
             In tale ottica, le norme derogatorie introdotte dalle disposizioni menzionate al punto 43 della presente sentenza mirano a garantire che, conformemente al principio dell’unicità rammentato al punto 39 della medesima sentenza, i lavoratori che esercitano attività in due o più Stati membri siano sottoposti alla legislazione di un singolo Stato membro, fissando a tal fine criteri di collegamento che prendono in considerazione la situazione oggettiva di tali lavoratori al fine di facilitarne la libera circolazione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, AFMB e a., C‑610/18, EU:C:2020:565, punto 65).  | 
      
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             47  | 
         
             È alla luce di tali considerazioni che occorre interpretare l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 ove fa riferimento all’orario di lavoro e/o alla retribuzione per stabilire se una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore sia esercitata in uno Stato membro.  | 
      
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             48  | 
         
             In tale contesto, occorre rilevare, da un lato, che l’ultimo comma dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, secondo il quale occorre verificare, nel quadro di una valutazione globale della situazione del lavoratore interessato, se sia raggiunta la soglia del 25%, fa espressamente riferimento a «detti» criteri, vale a dire, nel caso di un’attività subordinata, quelli relativi all’orario di lavoro e/o alla retribuzione, ad esclusione di qualsiasi altro criterio.  | 
      
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             49  | 
         
             La circostanza che tale verifica dei criteri enunciati sia effettuata nel quadro di una valutazione globale della situazione del lavoratore interessato significa non già che è consentito aggiungere altri criteri, ma che occorre prendere in considerazione l’insieme delle attività subordinate di detto lavoratore.  | 
      
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             50  | 
         
             D’altro lato, la formulazione di tale disposizione non lascia alcun dubbio sul fatto che, in assenza della quota del 25% dei criteri relativi all’orario di lavoro e/o alla retribuzione, non si può concludere che una parte sostanziale dell’attività subordinata sia esercitata nello Stato membro in questione.  | 
      
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             51  | 
         
             Ammettere il fatto che un lavoratore che abbia svolto meno del 25% dell’insieme delle sue attività subordinate nel territorio dello Stato membro di residenza possa essere soggetto alla legislazione di quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, sarebbe atto non solo a disconoscere il carattere derogatorio dei legami di collegamento previsti agli articoli da 12 a 14 di tale regolamento, ivi compresi quelli relativi allo Stato membro di residenza, ma anche da far sorgere incertezza circa l’applicazione delle norme di conflitto di leggi enunciate al titolo II di tale regolamento, a scapito della semplicità che tali norme sono chiamate ad instaurare per quanto riguarda l’applicazione dei criteri di collegamento fondati sulla situazione oggettiva in cui si trova il lavoratore interessato.  | 
      
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             52  | 
         
             L’interpretazione secondo cui la mancata compresenza del 25% dei criteri relativi all’orario di lavoro e/o alla retribuzione non può essere colmata dalla presa in considerazione di altri criteri, è ulteriormente confermata dalle note esplicative fornite dalla Guida pratica, documento che, per sua natura, è privo di forza giuridica vincolante. Ciò posto, tale guida costituisce uno strumento utile per l’interpretazione dei regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009. In tal senso, nella parte di tale documento riguardante la nozione di «parte sostanziale» dell’attività, è indicato che i criteri dell’orario di lavoro e/o della retribuzione devono obbligatoriamente essere presi in considerazione al fine di verificare se la soglia del 25% di cui all’articolo 14, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento n. 987/2009 sia raggiunta nello Stato membro di residenza, il che costituirebbe quindi un indicatore del fatto che una parte sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore interessato è esercitata in tale Stato membro. Sebbene la Guida pratica affermi che possono entrare in gioco anche altri criteri, senza tuttavia definirli, da tutti gli esempi concreti illustrati risulta che l’esercizio di un’attività subordinata nello Stato membro di residenza che rappresenta meno del 25% in termini di orario di lavoro e/o di retribuzione non consente di concludere nel senso dell’applicazione della legislazione di tale Stato.  | 
      
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             53  | 
         
             Di conseguenza, si deve concludere che l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che una persona svolga una parte sostanziale della sua attività subordinata nello Stato membro di residenza, la soglia del 25% dell’orario di lavoro e/o della retribuzione in tale Stato membro deve essere raggiunta, senza che la presa in considerazione di altri criteri possa compensare la mancata compresenza di detti criteri.  | 
      
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             54  | 
         
             Ne consegue che, in un caso come quello di cui si tratta nel procedimento principale, in cui è pacifico che il lavoratore ha esercitato il 22% della sua attività subordinata nello Stato membro di residenza, il che è inferiore alla soglia del 25% di cui all’articolo 14, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento n. 987/2009, la norma di conflitto dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non può essergli applicata, cosicché occorre determinare la legislazione applicabile in conformità alla norma di conflitto dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, che prevede che il lavoratore sia soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro.  | 
      
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             55  | 
         
             Da quanto precede discende che non occorre prendere in considerazione altri criteri al fine di stabilire se il lavoratore interessato eserciti una parte sostanziale della sua attività subordinata nel suo Stato di residenza.  | 
      
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             56  | 
         
             Sulla base dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se una persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri svolga una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro di residenza, spetta all’istituzione competente verificare, nel quadro di una valutazione globale della situazione di tale persona, se almeno il 25% del suo orario di lavoro e/o della sua retribuzione sia, rispettivamente, svolto e/o ottenuta in tale Stato. In tale contesto, non occorre prendere in considerazione altre circostanze o altri criteri.  | 
      
Sulla terza questione
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             57  | 
         
             Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale periodo di tempo occorra prendere in considerazione al fine di valutare, nel quadro della valutazione globale prevista all’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, se il lavoratore interessato eserciti una parte sostanziale della sua attività subordinata nello Stato membro di residenza.  | 
      
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             58  | 
         
             A tal riguardo, l’articolo 14, paragrafo 10, del regolamento n. 987/2009 prevede che le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.  | 
      
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             59  | 
         
             Sebbene tale disposizione non precisi il dies a quo del periodo di dodici mesi da prendere in considerazione, risulta tuttavia chiaramente dalla formulazione di quest’ultima che si tratta dei dodici mesi successivi, dato che nessuna disposizione di tale regolamento fa riferimento alla situazione passata del lavoratore interessato.  | 
      
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             60  | 
         
             Poiché l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 10, del regolamento n. 987/2009, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, di tale regolamento, è riservata ai casi in cui un lavoratore esercita l’attività in due o più Stati membri, si deve ritenere che il dies a quo debba essere quello dell’inizio dell’esercizio dell’attività in due o più Stati membri.  | 
      
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             61  | 
         
             Sulla base dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che, al fine di valutare, nel quadro della valutazione globale della situazione di una persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri, se quest’ultima eserciti una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, si deve tenere conto della sua situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.  | 
      
Sulla quarta questione
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             62  | 
         
             Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia il margine di discrezionalità di cui dispone l’istituzione competente di uno Stato membro nello stabilire se un lavoratore abbia esercitato una parte sostanziale della sua attività subordinata, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, nello Stato membro di residenza.  | 
      
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             63  | 
         
             Sulla base della risposta apportata alla prima questione, non occorre rispondere alla quarta questione.  | 
      
Sulle spese
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             64  | 
         
             Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.  | 
      
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             Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:  | 
      
            
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                Firme  | 
         
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.
( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.