SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

9 ottobre 2025 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 22, paragrafo 2 – Obbligatorietà della direttiva – Cessione a un terzo da parte di un consumatore del suo credito nei confronti di una banca – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Esame d’ufficio da parte del giudice nazionale del carattere abusivo delle clausole di un contratto di cessione di credito che non costituisce oggetto della controversia pendente dinanzi a tale giudice»

Nella causa C‑80/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro, Varsavia), con decisione del 22 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 1o febbraio 2024, nel procedimento

Zwrotybankowe.pl sp. z o.o.

contro

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, M. Condinanzi, N. Jääskinen, e R. Frendo (relatrice), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Zwrotybankowe.pl sp. z o.o., da A. Tomaszewska, radca prawny;

per la Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., da A. Kuzawińska, M. Malciak e W.J. Wandzel, adwokaci;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da P. Kienapfel e U. Małecka, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 30 aprile 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Zwrotybankowe.pl sp. z o.o., una società a responsabilità limitata di diritto polacco, e la Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (in prosieguo: la «PKO Bank Polski»), una banca, in merito al credito nei confronti di tale banca di un consumatore di cui la ricorrente nel procedimento principale è la cessionaria.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 93/13

3

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 così dispone:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

4

L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Direttiva 2008/48

5

L’articolo 22 della direttiva 2008/48, rubricato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», al paragrafo 2, così dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva».

6

L’articolo 23 di detta direttiva, recante il titolo «Sanzioni», così recita:

«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

Diritto polacco

7

L’ustawa o kredycie konsumenckim (legge relativa al credito ai consumatori), del 12 maggio 2011 (Dz. U. n. 126, posizione 715), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa al credito ai consumatori»), ha recepito la direttiva 2008/48 nell’ordinamento giuridico polacco.

8

L’articolo 45, paragrafo 1, della legge relativa al credito ai consumatori così dispone:

«In caso di violazione da parte del creditore dell’articolo 29, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafi 1, punti da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 17, degli articoli da 31 a 33, dell’articolo 33a e degli articoli da 36a a 36c [della presente legge], il consumatore, previa dichiarazione scritta resa al creditore, rimborsa il credito senza gli interessi e gli altri costi del credito dovuti al creditore, entro la scadenza e secondo le modalità specificate nel contratto».

9

L’articolo 509, paragrafo 1, dell’ustawa Kodeks cywilny, (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, prevede quanto segue:

«Il creditore può, senza il consenso del debitore, trasferire il credito a un terzo (cessione), a meno che ciò non sia contrario alla legge, a una clausola contrattuale o alla natura dell’obbligazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Con il suo ricorso, la Zwrotybankowe.pl chiede al Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro, Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, condannare la PKO Bank Polski a versarle la somma di 4537,45 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 1050), maggiorata degli interessi legali di mora e delle spese giudiziarie.

11

La Zwrotybankowe.pl ha proposto tale ricorso sulla base di un contratto di cessione concluso con un consumatore (in prosieguo: il «contratto di cessione»), con il quale quest’ultimo le aveva ceduto il diritto di esigere tutti i crediti pecuniari ad esso spettanti nei confronti della PKO Bank Polski. Il credito di cui trattasi nel procedimento principale deriverebbe dall’applicazione di una sanzione prevista dall’articolo 45, paragrafo 1, della legge relativa al credito ai consumatori, che attua l’articolo 23 della direttiva 2008/48, per la violazione, da parte di tale banca, degli obblighi di informazione ad essa incombenti in forza di tale legge. Il contratto di cessione prevede che, in cambio della cessione di cui trattasi, tale consumatore riceva il 50% dell’importo del credito principale recuperato presso detta banca.

12

La PKO Bank Polski chiede che il ricorso sia respinto, facendo valere che la Zwrotybankowe.pl non è legittimata ad agire nei suoi confronti, dal momento che la natura del credito di cui si chiede il recupero osta a che esso possa essere ceduto a un terzo. Nel merito, essa sostiene di non aver, in ogni caso, violato gli obblighi di informazione ad essa incombenti nell’ambito del contratto di credito con detto consumatore.

13

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sull’interpretazione da dare al divieto di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, secondo cui il consumatore non può rinunciare ai diritti a lui conferiti dalle corrispondenti disposizioni della legislazione nazionale. Tale giudice si chiede se tale divieto si applichi anche alla possibilità, prevista dalla normativa nazionale, che il consumatore ceda i suoi diritti ad un terzo che li faccia valere in nome proprio e che, successivamente, percepirà, segnatamente, un compenso del 50% delle somme ottenute e restituirà il restante 50% al consumatore.

14

A tale riguardo, il giudice del rinvio ritiene che si dovrebbe adottare un’interpretazione estensiva della nozione di rinuncia di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in modo da includere anche una tale situazione. Infatti, tale direttiva avrebbe come obiettivo principale quello di tutelare il consumatore di cui trattasi contro le clausole abusive nei contratti di credito, e non di far conseguire una fonte di arricchimento a terzi che non siano parte del contratto di credito concluso.

15

In secondo luogo, nell’ipotesi in cui tale interpretazione estensiva non fosse accolta, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito del suo obbligo di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale, il giudice nazionale è altresì tenuto ad esaminare d’ufficio le clausole del contratto di cessione concluso tra il consumatore cedente e il suo cessionario, qualora tale contratto costituisca la base giuridica del ricorso con il quale tale cessionario fa valere i crediti di tale consumatore nei confronti del creditore.

16

A tale proposito, il giudice del rinvio rileva che, nel caso di specie, l’accertamento del carattere abusivo delle clausole del contratto di cessione potrebbe comportare la nullità di quest’ultimo, cosicché la Zwrotybankowe.pl sarebbe privata della sua legittimazione ad agire e, di conseguenza, il ricorso nel procedimento principale sarebbe respinto.

17

Tale giudice sottolinea le conseguenze negative che ne deriverebbero per il consumatore interessato che, in tali circostanze, non otterrebbe neppure la parte del credito reclamato al creditore che è stipulata nel contratto di cessione. Inoltre, il controllo del carattere abusivo di una clausola del contratto di cessione avrebbe luogo in assenza di tale consumatore e senza che possa essergli garantita, per ragioni connesse alle norme procedurali nazionali, la possibilità di partecipare al procedimento e di esprimere il suo punto di vista sulla questione.

18

In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla m.st. Śródmieścia w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Centro, Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di diritto nazionale che permettono al consumatore di cedere i diritti a lui concessi dalle disposizioni di diritto nazionale che attuano tale direttiva a soggetti terzi non consumatori.

2)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo del giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale si applica anche a una clausola di un contratto di cessione di crediti stipulato tra un consumatore e un terzo, qualora quest’ultimo, in un procedimento dinanzi a un giudice, si avvalga di tale contratto come fondamento della propria legittimazione ad agire contro il professionista che era la controparte contrattuale originaria del consumatore».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 osti a una normativa nazionale che consente a un consumatore di cedere un credito fondato sulla violazione di un diritto a lui concesso dalle disposizioni nazionali di recepimento di tale direttiva a soggetti terzi non consumatori.

20

In via preliminare, occorre ricordare che il fatto che la controversia principale veda quali parti in causa unicamente dei professionisti non costituisce un ostacolo all’applicazione della direttiva 2008/48, né a quella della direttiva 93/13, poiché l’ambito di applicazione di tali direttive non dipende dall’identità delle parti della controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto di credito di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, punto 20, e del 18 novembre 2020, DelayFix,C‑519/19, EU:C:2020:933, punti 5354).

21

Nel caso di specie, il credito di cui trattasi nel procedimento principale deriva da un contratto di credito concluso tra un consumatore e la PKO Bank Polski ed è stato acquisito dalla Zwrotybankowe.pl in forza di un contratto di cessione, cosicché queste due direttive si applicano alla controversia di cui al procedimento principale.

22

Peraltro, è opportuno ricordare che la direttiva 2008/48 è stata adottata con il duplice obiettivo di garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi, e di facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenze del 5 settembre 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, punto 41, nonché del 26 marzo 2020, Mikrokasa e Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, punto 44 e giurisprudenza citata). In particolare, l’articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva garantisce un livello elevato di tutela ai consumatori vietando qualsiasi rinuncia da parte di questi ultimi ai diritti loro conferiti da tale direttiva.

23

Il giudice del rinvio ritiene che la nozione di rinuncia contenuta in tale disposizione debba essere oggetto di un’interpretazione estensiva, in modo da includere la cessione dei diritti che il consumatore interessato trae dalla direttiva 2008/48 e potrebbe quindi ostare a una siffatta cessione, anche se essa è ammessa dal diritto nazionale.

24

Occorre, innanzitutto, rilevare che la formulazione dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 non precisa cosa si debba intendere come rinuncia ai diritti conferiti ai consumatori dalla normativa nazionale di attuazione di detta direttiva. Pertanto, occorre analizzare tale disposizione alla luce del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, quali ricordati al punto 22 della presente sentenza [v., in tal senso, sentenza dell’26 aprile 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne),C‑368/20 e C‑369/20, EU:C:2022:298, punto 56 e giurisprudenza citata].

25

A tale riguardo, la Corte è già stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione che mira ad assicurare un livello elevato di protezione ad una parte debole in un contratto, nell’ipotesi di una cessione dei diritti di tale parte a una società commerciale. Infatti, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 febbraio 2024, Eventmedia Soluciones (C‑11/23, EU:C:2024:194), la Corte ha, in sostanza, verificato se l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1), consentisse la stipulazione di una clausola che vieta la cessione dei diritti di cui il passeggero aereo gode nei confronti del vettore aereo operativo, in particolare il diritto alla compensazione pecuniaria. Tale articolo 15, intitolato «Irrinunciabilità», stabilisce, al paragrafo 1, che gli obblighi dei vettori aerei nei confronti dei passeggeri stabiliti da tale regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto.

26

La Corte ha aggiunto che, considerato l’obiettivo di un elevato livello di protezione dei passeggeri aerei e al fine di garantire l’effettività del diritto a compensazione di tali passeggeri, devono essere considerate inammissibili, ai sensi di detto articolo 15, non solo le rinunce o le restrizioni riguardanti direttamente tale diritto in sé e per sé, ma anche quelle che circoscrivono, a detrimento di detti passeggeri, le modalità dell’esercizio di tale diritto rispetto alle disposizioni normative applicabili (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Eventmedia Soluciones,C‑11/23, EU:C:2024:194, punto 43).

27

Infatti, per garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri aerei e consentire a questi ultimi di esercitare efficacemente i loro diritti, occorre garantire al passeggero interessato dalla cancellazione di un volo la libertà di scegliere il modo più efficace di difendere i propri diritti, in particolare consentendogli di decidere di rivolgersi direttamente al vettore aereo operativo, di adire i giudici competenti oppure, se ciò è previsto dal diritto nazionale rilevante, di cedere il proprio credito a un terzo per evitare difficoltà e costi che potrebbero dissuaderlo dall’intraprendere iniziative personali nei confronti di detto vettore per un interesse finanziario limitato (sentenza del 29 febbraio 2024, Eventmedia Soluciones, C‑11/23, EU:C:2024:194, punto 44).

28

Pertanto, la Corte ha concluso che l’obiettivo di un elevato livello di protezione dei passeggeri del trasporto aereo osta all’inserimento, in un contratto di trasporto, di una clausola che vieta la cessione dei diritti che questi ultimi traggono dal regolamento n. 261/2004 (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2024, Eventmedia Soluciones, C‑11/23, EU:C:2024:194, punto 46).

29

Ne consegue, per analogia, che l’obiettivo di un livello elevato di tutela dei consumatori osta a un’interpretazione estensiva della nozione di rinuncia di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, prospettata dal giudice del rinvio, che condurrebbe a vietare anche il trasferimento dei diritti che questi ultimi traggono da tale direttiva. Infatti, una siffatta cessione costituisce una delle possibilità giuridiche, eventualmente previste dall’ordinamento giuridico nazionale, per consentire ai consumatori di difendere i loro diritti evitando difficoltà e costi che possano dissuaderli dall’intraprendere iniziative personali nei confronti del professionista interessato.

30

Viste le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni di diritto nazionale che permettono al consumatore di cedere un credito derivante dalla violazione di diritti lui concessi dalle disposizioni di diritto nazionale che attuano tale direttiva a soggetti terzi non consumatori.

Sulla seconda questione

31

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale può, o addirittura deve, esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di cessione di credito concluso da un consumatore qualora la controversia di cui è investito, tra la società cessionaria e un professionista, verta non su tale contratto di cessione, bensì sul credito del consumatore nei confronti di tale professionista.

32

Dalla decisione di rinvio risulta che la controversia principale verte sul credito derivante dal contratto di credito concluso tra la PKO Bank Polski e un consumatore di cui la Zwrotybankowe.pl è la cessionaria. Pertanto, il contratto di cessione non è oggetto di tale controversia e detto consumatore non è parte del procedimento avviato da quest’ultima.

33

Ciò posto, avendo preso conoscenza del contratto di cessione dal quale la Zwrotybankowe.pl trae la propria legittimazione ad agire, il giudice del rinvio evoca, per giustificare la seconda questione pregiudiziale, la giurisprudenza della Corte che impone al giudice nazionale di esaminare d’ufficio, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale carattere abusivo di una clausola contrattuale.

34

A tale proposito, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 26).

35

Ciò posto, la Corte ha inoltre sottolineato, innanzitutto, che l’esame d’ufficio che il giudice nazionale adito deve necessariamente effettuare in forza della direttiva 93/13 è limitato alle clausole contrattuali il cui carattere abusivo può essere accertato sulla base degli elementi di diritto e di fatto contenuti nel fascicolo di cui dispone detto giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner,C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 27).

36

In seguito, essa ha precisato che detto giudice nazionale è tenuto ad adottare d’ufficio misure istruttorie purché gli elementi di diritto e di fatto già contenuti nel fascicolo suscitino seri dubbi quanto al carattere abusivo di talune clausole che, pur non essendo state impugnate dal consumatore, sono connesse all’oggetto della controversia e, pertanto, l’attuazione dell’esame d’ufficio incombente a tale giudice richieda che tali misure istruttorie siano adottate (sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner,C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 38). Infatti, in assenza di un controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali interessate, il rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13 non può essere garantito (sentenza del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska,C‑419/18 e C‑483/18, EU:C:2019:930, punto 66 e giurisprudenza citata).

37

Infine, la Corte ha, tuttavia dichiarato che, è nei limiti dell’oggetto della controversia di cui è investito che il giudice nazionale è chiamato a esaminare d’ufficio una clausola contrattuale per la tutela che deve essere accordata al consumatore in forza della direttiva 93/13, per evitare che le pretese di quest’ultimo siano respinte con una decisione passata, eventualmente, in giudicato, mentre queste ultime avrebbero potuto essere accolte se tale consumatore non avesse, per ignoranza, omesso di invocare il carattere abusivo di tale clausola (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, punto 32).

38

Dalle considerazioni esposte ai punti da 34 a 37 della presente sentenza risulta che il dovere del giudice nazionale di esaminare d’ufficio una clausola contrattuale si impone per quanto riguarda le clausole che, pur non essendo state contestate dal consumatore interessato, figurano nel contratto oggetto della controversia e che tale controllo è giustificato dall’esigenza di tutela che deve essere concessa a tale consumatore in forza della direttiva 93/13.

39

Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che la Zwrotybankowe.pl chiede che la PKO Bank Polski sia condannata al pagamento di un credito derivante da un contratto di credito concluso da un consumatore con tale banca, quale conseguenza dell’asserita violazione degli obblighi di informazione previsti dalla direttiva 2008/48 al momento della conclusione di detto contratto. A sua difesa, la PKO Bank Polski sostiene, in particolare, che, in forza dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, un siffatto credito, da cui la ricorrente nel procedimento principale trae la sua legittimazione ad agire, non poteva essere oggetto di un contratto di cessione.

40

Ne consegue che la clausola contrattuale presa in considerazione dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale non rientra nei limiti dell’oggetto della controversia di cui è investito, cosicché tale giudice non può essere chiamato ad esaminarla d’ufficio a titolo della tutela che deve essere concessa a tale consumatore in forza della direttiva 93/13, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 37 della presente sentenza.

41

Inoltre, per quanto riguarda un’azione proposta da una società cessionaria del credito di un consumatore nei confronti della controparte professionale di quest’ultimo, occorre constatare che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, un’azione che contrapponga due professionisti non è caratterizzata dallo squilibrio presente nel contesto di un ricorso che coinvolga il consumatore e la sua controparte professionale (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Air Europa Líneas Aéreas, C‑173/23, EU:C:2024:295, punto 38 e giurisprudenza citata).

42

Infatti, come rilevato al punto 34 della presente sentenza, la Corte ha già sottolineato che è a causa della situazione di disuguaglianza tra il consumatore e il professionista che il giudice nazionale è tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, ad ovviare a un siffatto squilibrio.

43

Ne consegue che, a differenza dell’ipotesi contemplata dalla giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza, non è necessario, al fine di garantire l’effettività del sistema di tutela del consumatore voluta dalla direttiva 93/13, che il giudice nazionale, chiamato a dirimere una controversia tra due professionisti, quali una società cessionaria dei diritti di un consumatore e il professionista controparte contrattuale di quest’ultimo, esamini d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto stipulato dal consumatore (sentenza dell’11 aprile 2024, Air Europa Líneas Aéreas, C‑173/23, EU:C:2024:295, punto 39).

44

Inoltre, come rilevato dal giudice del rinvio, nel caso di specie, una constatazione della natura abusiva di una o più clausole contenute nel contratto di cessione avrebbe come conseguenza possibile, nell’ipotesi in cui il contratto non potesse sussistere in assenza di tali clausole, la mancanza di legittimazione ad agire del cessionario interessato, vale a dire la Zwrotybankowe.pl, e, quindi, l’assenza di qualsiasi compensazione pecuniaria a favore del consumatore cedente nell’ambito del procedimento pendente dinanzi a tale giudice. Una situazione del genere potrebbe nuocere all’effettiva tutela del consumatore poiché quest’ultimo sarebbe privato, quanto meno nell’immediato, della parte del credito che sperava di ottenere tramite il contratto di cessione, senza neppure aver avuto la possibilità di essere sentito al riguardo, in quanto non è parte del procedimento principale.

45

Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non esigono che il giudice nazionale esamini d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola contenuta in un contratto di cessione di credito concluso tra un consumatore e il cessionario dei diritti di quest’ultimo qualora la controversia di cui è investito verta non su tale contratto di cessione, bensì sul credito di tale consumatore nei confronti della banca che aveva concluso un contratto di credito con quest’ultimo.

46

In tali circostanze, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare se e in quale misura il suo diritto interno gli consenta, o addirittura gli imponga, di verificare la sussistenza della legittimazione ad agire della Zwrotybankowe.pl, in particolare esaminando il contenuto del contratto che conferisce eventualmente a quest’ultima la sua legittimazione ad agire, ma che non è oggetto della controversia di cui è investito. Tuttavia, al fine di rispettare il principio di effettività del diritto dell’Unione, l’applicazione di una norma di procedura nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti, in particolare, dalla direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a., C‑693/19 e C‑831/19, EU:C:2022:395, punto 60). Pertanto, tale giudice nazionale deve garantire che tale disposizione non comporti conseguenze pregiudizievoli per il consumatore interessato, qualora quest’ultimo non abbia avuto la possibilità di far valere i propri argomenti nel corso di un dibattito in contraddittorio (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2024, Air Europa Líneas Aéreas,C‑173/23, EU:C:2024:295, punto 44).

47

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale non è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola di un contratto di cessione di credito concluso da un consumatore qualora la controversia di cui è investito, tra la società cessionaria e un professionista, verta non su tale contratto di cessione, bensì sul credito del consumatore nei confronti di tale professionista.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

non osta a una normativa nazionale che consente a un consumatore di cedere un credito fondato sulla violazione di un diritto a lui concesso dalle disposizioni nazionali di recepimento di tale direttiva a soggetti terzi non consumatori.

 

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,

devono essere interpretati nel senso che:

un giudice nazionale non è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola di un contratto di cessione di credito concluso da un consumatore qualora la controversia di cui è investito, tra la società cessionaria e un professionista, verta non su tale contratto di cessione, bensì sul credito del consumatore nei confronti di tale professionista.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.