SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 dicembre 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Determinazione della competenza territoriale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo di concretizzazione del danno – Azione rappresentativa volta al risarcimento dei danni causati da condotte anticoncorrenziali consistenti nella fatturazione da parte del gestore di una piattaforma online, destinata all’insieme degli utenti di uno Stato membro, di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali messi in vendita su tale piattaforma – Azione proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili»
Nella causa C‑34/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 20 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2024, nei procedimenti
Stichting Right to Consumer Justice,
Stichting App Stores Claims
contro
Apple Distribution International Ltd,
Apple Inc.,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún, I. Ziemele, J. Passer, O. Spineanu-Matei (relatrice), M. Condinanzi, F. Schalin, presidenti di sezione, A. Kumin, N. Jääskinen, Z. Csehi, B. Smulders e S. Gervasoni, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: G. Chiapponi, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 dicembre 2024,
considerate le osservazioni presentate:
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per la Stichting Right to Consumer Justice, da M.A. van Bemmel e C. Jeloschek, advocaten; |
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per la Stichting App Stores Claims, da R. Meijer e S. Timmerman, advocaten; |
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per Apple Distribution International Ltd e Apple Inc., da B.M. Katan, J.S. Kortmann e R. Wesseling, advocaten; |
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per il governo dei Paesi Bassi, da E.M.M. Besselink, M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti; |
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per il governo portoghese, da C. Alves, P. Barros da Costa e J. Castello-Branco, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da S. Noë e W. Wils, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di controversie tra due fondazioni di diritto dei Paesi Bassi, con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), ossia la Stichting Right to Consumer Justice e la Stichting App Stores Claims, da un lato, e Apple Distribution International Ltd., società di diritto irlandese, e Apple Inc., società di diritto americano (in prosieguo, congiuntamente: «Apple»), dall’altro, in merito all’accertamento di condotte anticoncorrenziali adottate dalle convenute nei procedimenti principali e alla condanna di queste ultime a risarcire il danno asseritamente causato da tali condotte. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:
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Il capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», comprende, in particolare, una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», e una sezione 2, intitolata «Competenze speciali». L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, che è contenuto in tale sezione 1, così dispone: «A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro». |
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5 |
In detta sezione 1 è contenuto anche l’articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il quale prevede quanto segue: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo». |
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6 |
L’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, che figura nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, è formulato come segue: «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(…)». |
Diritto dei Paesi Bassi
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7 |
Il Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) [legge che modifica il codice civile e il codice di procedura civile al fine di consentire la liquidazione dei danni collettivi nell’ambito di un’azione collettiva (legge sulla liquidazione dei danni collettivi nell’ambito di azioni collettive)], del20 marzo 2019 (Stb. 2019, n. 130), è entrato in vigore il 1o gennaio 2020 ed è stato modificato a decorrere dal 25 giugno 2023 ai fini del recepimento, nel diritto dei Paesi Bassi, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU 2020, L 409, pag. 1). |
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8 |
L’articolo 3:305a del Burgerlijk Wetboek (codice civile), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «BW»), così dispone: «1. Una fondazione o un’associazione dotata di piena capacità legale può proporre un’azione diretta alla tutela di interessi analoghi di altre persone, a condizione che essa difenda tali interessi ai sensi del suo statuto e che detti interessi siano adeguatamente salvaguardati. (…) 3. Una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1 è legittimata soltanto se: (…)
(…)». |
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9 |
L’articolo 220, paragrafo 1, del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (codice di procedura civile), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «Rv»), prevede quanto segue: «Nei procedimenti già pendenti davanti a un altro giudice ordinario di pari grado, tra le stesse parti e con il medesimo oggetto, oppure quando il procedimento è connesso a un procedimento già pendente davanti a un altro giudice ordinario di pari grado, può essere chiesto il rinvio davanti a tale altro giudice. In tali procedimenti il giudice può procedere al rinvio anche d’ufficio, dopo aver sentito le parti. Un simile rinvio è possibile anche se uno dei procedimenti è in corso di esame dinanzi al giudice cantonale e l’altro non lo è». |
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10 |
Contenuti nel titolo 14a del Rv, gli articoli da 1018 b a 1018 f dello stesso precisano le norme procedurali relative all’azione collettiva. |
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11 |
Ai sensi dell’articolo 1018 c, paragrafo 5, del Rv: «L’esame nel merito della domanda collettiva ha luogo solo se e dopo che il giudice ha deciso:
(…)». |
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12 |
L’articolo 1018 e del Rv dispone quanto segue: «1. Il giudice designa come difensore esclusivo degli interessi l’attore più idoneo tra gli attori che hanno proposto un’azione collettiva ai sensi dell’articolo 1018 c oppure 1018 d (…). 2. Inoltre, il giudice valuta il contenuto preciso dell’azione collettiva, il gruppo di persone strettamente definito del quale il difensore esclusivo degli interessi rappresenta gli interessi in tale azione collettiva e se la natura dell’azione collettiva connessa a un luogo determinato giustifichi che il procedimento sia esaminato da un altro giudice. 3. L’attore designato come difensore esclusivo degli interessi agisce in un tale procedimento per gli interessi di tutte le persone appartenenti al gruppo strettamente definito di cui al paragrafo 2 e quale rappresentante degli attori che non sono stati designati come difensori esclusivi. Gli attori che non sono stati designati come difensori esclusivi rimangono parti nel procedimento. Il difensore esclusivo compie gli atti procedurali. Il giudice può decidere che anche gli attori che non sono stati designati siano autorizzati a compiere atti procedurali. (…)». |
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
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Apple Inc. è la società madre di Apple Distribution International, la quale ultima agisce come rappresentante di Apple Inc. e distributore dei prodotti Apple all’interno dell’Unione europea. |
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Apple è il produttore di una gamma di dispositivi portatili, quali l’iPhone, l’iPad e l’iPod Touch (in prosieguo: i «dispositivi Apple»). I dispositivi Apple funzionano sulla base del sistema operativo iOS che è preinstallato su tali dispositivi e regolarmente aggiornato. |
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15 |
Le applicazioni e i prodotti digitali integrati in tali applicazioni per detti dispositivi possono essere acquistati nell’App Store, una piattaforma di vendita online sviluppata e gestita da Apple che, dal 2009, è sistematicamente installata sui dispositivi Apple. L’App Store propone applicazioni gratuite e a pagamento, che possono variare da un paese all’altro e che sono sviluppate da Apple o da terzi (questi ultimi sono denominati in prosieguo gli «sviluppatori»). I pagamenti per l’acquisto di tali applicazioni sono effettuati, in linea di principio, attraverso il sistema di pagamento dell’App Store. |
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16 |
Al fine di vendere le loro applicazioni sull’App Store, dove esse vengono proposte in esclusiva, gli sviluppatori devono stipulare un accordo con Apple Inc. Il prezzo di vendita di tali applicazioni è determinato sulla base di un tariffario stabilito da Apple e viene riscosso attraverso il sistema di pagamento dell’App Store. Apple trattiene, a seconda dei casi, il 15 o il 30% di tale prezzo, a titolo di commissione. Una volta detratta tale commissione, il saldo è versato agli sviluppatori. |
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17 |
Gli utenti di dispositivi Apple devono creare un profilo utente per accedere all’App Store (in prosieguo: l’«Apple ID»). Quando un utente che dispone di un Apple ID che indica i Paesi Bassi come paese o regione accede all’App Store, egli viene automaticamente diretto verso il «negozio online» specificamente concepito per i Paesi Bassi (in prosieguo: l’«App Store NL»). Sebbene l’utente abbia teoricamente la possibilità di modificare il paese associato al suo profilo, per farlo deve accettare di sottoscrivere nuove condizioni e disporre di un metodo di pagamento valido in tale paese. |
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18 |
Le attrici nei procedimenti principali sono fondazioni di diritto dei Paesi Bassi che hanno come oggetto, conformemente al loro rispettivo statuto, in particolare, la rappresentanza in giudizio e la difesa degli interessi delle persone che sono state vittime di una condotta fraudolenta o anticoncorrenziale e, segnatamente, di una condotta illecita di una o più entità facenti parte del gruppo Apple, nonché il risarcimento dei danni causati a tali vittime. |
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Tali attrici hanno proposto davanti al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), giudice del rinvio, due azioni rappresentative dirette ad accertare che le convenute nei procedimenti principali avevano agito illegalmente nei confronti degli utenti di applicazioni funzionanti sulla base del sistema operativo iOS e a ottenere la condanna di queste ultime a risarcire il danno che avrebbero in tal modo causato. |
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A sostegno delle loro domande, le attrici nei procedimenti principali deducono che Apple detiene una posizione dominante nel mercato della distribuzione delle applicazioni per i dispositivi Apple e nel sistema di pagamento dell’App Store. Essa abuserebbe di tale posizione riscuotendo una commissione eccessiva pari al 30% del prezzo pagato per l’acquisto di tali applicazioni, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Procedendo a una fissazione verticale dei prezzi, Apple violerebbe altresì l’articolo 101 TFUE. A causa di tali condotte anticoncorrenziali, gli utenti di dette applicazioni avrebbero subito un danno. |
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21 |
Apple contesta la competenza del giudice del rinvio a conoscere dei procedimenti principali e sostiene che tale giudice non può dichiararsi competente, sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, poiché l’asserito evento dannoso non è avvenuto nei Paesi Bassi e, in particolare, ad Amsterdam, in quanto nessun evento significativo ha avuto luogo in tale Stato o in tale città. In subordine, Apple afferma che detto giudice può essere competente solo per le domande riguardanti gli utenti che hanno effettuato acquisti ad Amsterdam, nell’App Store NL. Rispetto a tutte le altre domande, il giudice del rinvio non sarebbe competente a livello internazionale o territoriale sulla base di tale disposizione. |
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22 |
Con sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023, il giudice del rinvio ha constatato che i procedimenti principali rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, nella misura in cui l’azione era diretta contro Apple Distribution International la cui sede si trova nel territorio di un altro Stato membro, vale a dire l’Irlanda. Per contro, tale giudice ha precisato che, per quanto riguarda Apple Inc., la sua competenza sarebbe stata determinata conformemente al diritto nazionale. |
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In tale contesto, esso ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 istituisce la competenza dell’autorità giurisdizionale sia del luogo dell’evento generatore del danno asserito sia del luogo in cui tale danno si è concretizzato, sicché l’attore ha la scelta di citare il convenuto davanti all’una o all’altra di tali autorità giurisdizionali. |
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24 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, il luogo dell’evento generatore del danno asserito, il giudice del rinvio ha constatato che, relativamente alla censura vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE, esso non poteva accertare la propria competenza a conoscere dei procedimenti principali, stante la mancata individuazione di un evento concreto che avrebbe avuto luogo nei Paesi Bassi, nell’ambito del quale sarebbe stata definitivamente conclusa la presunta intesa oppure sarebbe stato adottato un accordo costituivo, di per sé, dell’evento generatore del danno asseritamente causato. |
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Per contro, per quanto riguarda la censura vertente su una violazione dell’articolo 102 TFUE, tale giudice ha ritenuto che, conformemente alla sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:533), l’evento generatore del danno si collocasse nei Paesi Bassi, in quanto gli atti compiuti da Apple per attuare lo sfruttamento abusivo della sua posizione dominante avevano avuto luogo nel territorio di tale Stato membro. A tal riguardo, detto giudice ha considerato, in sostanza, che l’App Store NL concerneva specificamente il mercato dei Paesi Bassi e utilizzava la lingua neerlandese. Lo stesso giudice ha rilevato, inoltre, che Apple Distribution International agiva in qualità di distributore esclusivo e commissionario delle applicazioni sviluppate dagli sviluppatori e proponeva, a questo titolo, tali applicazioni nell’App Store NL. |
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Di conseguenza, il giudice del rinvio ha constatato di essere competente a livello internazionale a conoscere dei procedimenti principali, nella misura in cui questi ultimi vertevano sull’asserita violazione dell’articolo 102 TFUE. |
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Per quanto riguarda, in secondo luogo, il luogo in cui si è concretizzato il danno, il giudice del rinvio ha precisato che, nei procedimenti principali, il danno iniziale e diretto consisteva nel prezzo asseritamente troppo elevato pagato dagli utenti al momento dell’acquisto delle applicazioni nell’App Store NL. |
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A questo proposito, tale giudice ha osservato, anzitutto, che la distinzione tra le censure vertenti su una violazione dell’articolo 101 TFUE e quelle vertenti su una violazione dell’articolo 102 TFUE non era pertinente ai fini della determinazione del luogo dove si è configurato l’asserito danno. |
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Esso ha poi ricordato, basandosi in particolare sulla sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:533), che, quando il mercato interessato dalle condotte anticoncorrenziali di cui trattasi si trova nello Stato membro nel cui territorio si è verificato tale danno, è necessario ritenere che il luogo in cui si è concretizzato detto danno si trovasse in tale Stato membro. |
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30 |
Dato che la maggior parte degli utenti che aveva effettuato acquisti nell’App Store NL risiedeva o era stabilita nei Paesi Bassi e aveva pagato tali acquisti tramite conti bancari in questo paese, detto giudice ha infine concluso che il danno stesso era stato subito nei Paesi Bassi. |
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31 |
Pertanto, il giudice del rinvio ha constatato di essere competente a livello internazionale a conoscere dei procedimenti principali sulla base del luogo in cui si è concretizzato il danno. |
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32 |
Tuttavia, tale giudice precisa che, sebbene abbia in tal modo potuto accertare la propria competenza internazionale a conoscere dei procedimenti principali, deve tuttavia ancora verificare la propria competenza territoriale, poiché, conformemente alla sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a. (C‑30/20, EU:C:2021:604), l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza giurisdizionale internazionale quanto la competenza territoriale. |
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33 |
A tal fine, il giudice del rinvio si chiede, in primo luogo, dove si trovi, nei Paesi Bassi, il luogo dell’evento generatore o della concretizzazione del danno asserito. Esso constata che dalla sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a. (C‑30/20, EU:C:2021:604), risulta che il luogo dell’acquisto di un bene o, in caso di acquisti effettuati in più luoghi, il luogo in cui si trova la sede sociale della parte lesa può determinare il giudice competente. Nel caso di specie, trattandosi di acquisti effettuati attraverso una piattaforma online relativa ad applicazioni che possono essere scaricate in tutto il mondo, sarebbe difficile individuare un luogo di acquisto, il che condurrebbe a determinare l’autorità giurisdizionale territorialmente competente facendo riferimento alla sede dell’acquirente/utente. |
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34 |
Tuttavia, un simile criterio di collegamento potrebbe condurre, nei procedimenti principali, a ripartire la competenza a conoscere delle azioni rappresentative tra le autorità giurisdizionali delle undici circoscrizioni del Regno dei Paesi Bassi, dato che ciascuna di tali autorità giurisdizionali sarebbe competente solo per gli acquirenti/utenti che risiedono o sono stabiliti nel suo ambito territoriale. Una situazione del genere aumenterebbe il rischio di decisioni divergenti e nuocerebbe sia all’economia processuale sia alla buona amministrazione della giustizia. |
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35 |
In secondo luogo, tale giudice si chiede se il fatto che un’azione rappresentativa sia proposta da una persona giuridica che difende interessi collettivi consenta di collegare la competenza a conoscere di una simile azione alla sede di tale persona o se in una fattispecie del genere siano pertinenti altri criteri di collegamento. A tal riguardo, esso si chiede se la circostanza che le azioni rappresentative di cui trattasi nei procedimenti principali, proposte, ai sensi dell’articolo 3:305a del BW, da una persona giuridica che non agisce in qualità di cessionario o di mandatario, ma che gode di un diritto proprio ad agire per un insieme indeterminato di persone, rivesta una qualsivoglia importanza ai fini della determinazione della competenza territoriale in applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. |
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36 |
In terzo luogo, nell’ipotesi in cui l’interpretazione di quest’ultima disposizione conducesse a stabilire la competenza di diverse autorità giurisdizionali a conoscere dei procedimenti principali, detto giudice chiede se, in considerazione del fatto che il legislatore dei Paesi Bassi non ha attribuito la competenza a conoscere delle azioni rappresentative a una sola autorità giurisdizionale specializzata, sia possibile applicare una norma di diritto nazionale che consente di centralizzare davanti a una sola autorità giurisdizionale l’esame di più azioni aventi il medesimo oggetto, proposte inizialmente davanti ad autorità giurisdizionali diverse. |
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37 |
In tale contesto, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
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La Stichting Right to Consumer Justice sostiene che le questioni pregiudiziali sollevate possono essere dichiarate irricevibili, dato che il giudice del rinvio ha già proceduto all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. Pertanto, una risposta della Corte su tali questioni non sarebbe più utile a tale giudice per pronunciarsi sulle controversie di cui è investito. |
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39 |
A questo proposito, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, che è investito della controversia oggetto del procedimento principale e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascun procedimento, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è dunque possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze del 13 luglio 2000, Idéal tourisme,C‑36/99, EU:C:2000:405, punto 20, e del 24 giugno 2025, GR REAL,C‑351/23, EU:C:2025:474, punto 45 e giurisprudenza citata). |
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40 |
Nel caso di specie il giudice del rinvio, dopo aver constatato che i giudici dei Paesi Bassi, compreso lui stesso, potrebbero fondarsi sulla loro competenza giurisdizionale internazionale per conoscere dei procedimenti principali, si chiede, in sostanza, quale di tali autorità giurisdizionali sia territorialmente competente in base al luogo dell’evento generatore del danno o del luogo in cui si è concretizzato il danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. |
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41 |
A tal riguardo il giudice del rinvio, pur rilevando di essere competente a conoscere delle azioni rappresentative oggetto dei procedimenti principali nei limiti in cui gli utenti interessati risiedono o sono stabiliti nel suo ambito territoriale, ritiene che sussista un ragionevole dubbio circa la questione se esso possa trarre da tale articolo 7, punto 2, una competenza a conoscere di tali azioni per quanto riguarda gli utenti il cui domicilio o la cui sede si trova nei Paesi Bassi, ma al di fuori del suo ambito territoriale. |
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42 |
Pertanto, risulta che le questioni sollevate non sono prive di pertinenza ai fini della decisione relativa ai procedimenti principali. Di conseguenza, tali questioni sono ricevibili. |
Nel merito
Osservazioni preliminari
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43 |
Occorre ricordare che, nei limiti in cui il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), il quale, a sua volta, aveva sostituito la convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), così come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi due ultimi strumenti giuridici vale anche per l’interpretazione del regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» a quelle di quest’ultimo regolamento [sentenza del 16 maggio 2024, Toplofikatsia Sofia (Nozione di domicilio del convenuto),C‑222/23, EU:C:2024:405, punto 49 e giurisprudenza citata]. Ciò vale, in particolare, per l’articolo 5, punto 3, della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del regolamento n. 44/2001, da un lato, e per l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, dall’altro (sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation,C‑343/19, EU:C:2020:534, punto 22 e giurisprudenza citata). |
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44 |
Secondo una consolidata giurisprudenza, la regola di competenza speciale prevista dall’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, la quale permette all’attore, in deroga alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto enunciata nell’articolo 4 di tale regolamento, di proporre la propria azione in materia di illeciti civili dolosi o colposi dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, deve essere interpretata autonomamente e in maniera restrittiva (sentenze del 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters,C‑709/19, EU:C:2021:377, punto 24, e del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, punto 23 e giurisprudenza citata). |
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45 |
Questa regola di competenza speciale è fondata sull’esistenza di un rapporto di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica l’attribuzione di competenza a questi ultimi per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di razionalità processuale (sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie,C‑189/08, EU:C:2009:475, punto 24, e del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, punto 24 e giurisprudenza citata). |
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46 |
Infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire è di norma il più idoneo a statuire, segnatamente per ragioni di prossimità della controversia e di facilità di acquisizione delle prove (v. sentenze del 1o ottobre 2002, Henkel,C‑167/00, EU:C:2002:555, punto 46, e del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, punto 25 e giurisprudenza citata). |
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Occorre altresì ricordare che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di questi luoghi (sentenze del 30 novembre 1976, Bier,21/76, EU:C:1976:166, punti 24 e 25, e del 6 ottobre 2021, Sumal,C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 65 e giurisprudenza citata). Questi due luoghi possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda delle circostanze, fornire un’indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punto 41 e giurisprudenza citata). |
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Nella sua giurisprudenza relativa alla determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto in caso di danni patrimoniali causati da uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, la Corte ha dichiarato che l’evento generatore del danno risiede nell’attuazione di tale sfruttamento, ossia negli atti compiuti dall’impresa dominante per metterlo in pratica, in particolare proponendo e applicando prezzi predatori sul mercato interessato (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines,C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 52). |
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Per quanto riguarda il luogo in cui si è concretizzato un tale danno, la Corte ha dichiarato che, qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale di cui trattasi si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che detto luogo si trovi in tale Stato membro. Essa ha precisato che tale soluzione, fondata sulla concordanza di questi due elementi, risponde agli obiettivi di prossimità e di prevedibilità delle regole di competenza. Infatti, da un lato, i giudici dello Stato membro in cui si trova il mercato interessato sono i più idonei a esaminare tali ricorsi per risarcimento danni e, dall’altro, un operatore economico che mette in atto condotte anticoncorrenziali può ragionevolmente aspettarsi di essere citato dinanzi ai giudici del luogo in cui le sue condotte hanno falsato le regole di una sana concorrenza (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines,C‑27/17, EU:C:2018:533, punto 40). |
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50 |
La Corte ha altresì dichiarato che dalla formulazione stessa dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 risulta che tale disposizione attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza giurisdizionale internazionale quanto la competenza territoriale al giudice del luogo in cui è avvenuto il danno (sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 33). |
Sulla seconda questione, lettere a) e b)
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51 |
Con la sua seconda questione, lettere a) e b), che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, come si debba interpretare l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 al fine di individuare, all’interno di un mercato di uno Stato membro asseritamente interessato dall’attuazione di condotte anticoncorrenziali, consistenti nella fatturazione da parte del gestore di una piattaforma online, destinata all’insieme degli utenti stabiliti in tale Stato, di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali integrati in tali applicazioni, messi in vendita su tale piattaforma, l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, sulla base del luogo in cui si è concretizzato il danno, a conoscere di un’azione rappresentativa proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili. |
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In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale e fatta salva la valutazione dei fatti che spetterà al giudice del rinvio effettuare, il danno asserito nei procedimenti principali consiste, in sostanza, in costi supplementari pagati dagli utenti dei dispositivi Apple al momento dell’acquisto di un’applicazione nell’App Store NL, a causa della ripercussione sul prezzo di acquisto di una commissione eccessiva imposta da Apple agli sviluppatori. |
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Il giudice del rinvio ha altresì stabilito, nella sua sentenza interlocutoria del 16 agosto 2023, che, almeno per quanto riguarda la censura vertente su una violazione dell’articolo 102 TFUE, il mercato interessato dalle condotte anticoncorrenziali dedotte dalle attrici nei procedimenti principali corrispondeva al mercato dei Paesi Bassi, considerando, in sostanza, che l’App Store NL era stato specificamente concepito per tale mercato, utilizzava la lingua neerlandese per proporre la vendita di applicazioni agli utenti che disponevano di un Apple ID associato ai Paesi Bassi e che Apple Distribution International agiva in qualità di distributore esclusivo e commissionario di tali applicazioni sulla piattaforma in parola. |
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Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura del danno asserito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che occorre operare una distinzione tra, da un lato, il danno iniziale, derivante direttamente dall’evento causalmente determinante, il cui luogo di insorgenza potrebbe giustificare la competenza del giudice di tale luogo a norma dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, e, dall’altro, le conseguenze pregiudizievoli successive che non sono atte a fondare un’attribuzione di competenza sulla base di tale disposizione (sentenza del 22 febbraio 2024, FCA Italy e FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, punto 28 e giurisprudenza citata). Se è ammesso che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi di tale disposizione, può riferirsi tanto al luogo in cui è insorto il danno quanto al luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso, questa nozione non può tuttavia essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo (sentenza del 19 settembre 1995, Marinari,C‑364/93, EU:C:1995:289, punto 14). |
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A tal riguardo, come constatato dal giudice del rinvio, un danno costituito essenzialmente da costi supplementari derivanti dall’imposizione di commissioni elevate agli sviluppatori che si ripercuotono sui prezzi fatturati agli utenti finali delle applicazioni funzionanti sulla base del sistema operativo iOS risulta essere la conseguenza immediata delle condotte anticoncorrenziali asserite dalle attrici nei procedimenti principali e rappresenta un danno diretto, che consente di affermare, in linea di principio, la competenza internazionale e territoriale delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio esso si è concretizzato. |
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Per quanto riguarda, in secondo luogo, il luogo in cui tale danno si è concretizzato, come ricordato al punto 49 della presente sentenza, la Corte ha dichiarato che, quando il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale di cui trattasi si trova nello Stato membro sul cui territorio è avvenuto il danno asserito, occorre ritenere, ai fini della determinazione della competenza internazionale di un’autorità giurisdizionale, che il luogo di concretizzazione di detto danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si trovi in tale Stato membro. |
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57 |
In applicazione di tale giurisprudenza, il giudice del rinvio ha constatato che le autorità giurisdizionali dei Paesi Bassi erano internazionalmente competenti a conoscere dei procedimenti principali. |
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Tuttavia, in considerazione dell’interpretazione fornita dalla Corte all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, richiamata al punto 50 della presente sentenza, secondo la quale tale disposizione attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza giurisdizionale internazionale quanto la competenza territoriale, il giudice del rinvio si chiede quale o quali di tali autorità giurisdizionali competenti a livello internazionale siano territorialmente competenti a conoscere di tale controversia. |
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A tal riguardo, occorre ricordare che, nel caso di un’azione di risarcimento del danno causato da accordi collusivi sulla fissazione e sull’aumento dei prezzi di beni materiali, la Corte ha dichiarato che, all’interno del mercato interessato da tali accordi, è internazionalmente e territorialmente competente a conoscere di una simile azione, in base alla concretizzazione del danno asserito, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale la persona giuridica che si ritiene lesa ha acquistato i beni interessati da detti accordi, oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale persona in più luoghi, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 43). |
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60 |
Nel caso di specie, occorre osservare, sotto un primo profilo, che tali criteri di collegamento non possono applicarsi mutatis mutandis nell’ipotesi, che ricorre nei procedimenti principali, dell’acquisto di prodotti digitali su una piattaforma online da parte di un numero indefinito di persone fisiche e/o giuridiche non identificate al momento della proposizione dell’azione. |
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61 |
Le difficoltà di applicazione di detti criteri di collegamento richiedono, dunque, di adeguare questi ultimi al fine di preservare l’effetto utile dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 e di contribuire a una buona amministrazione della giustizia. |
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62 |
Nel caso di specie, nella misura in cui l’App Store NL è specificamente concepito per il mercato dei Paesi Bassi e utilizza la lingua neerlandese per proporre la vendita di applicazioni agli utenti che dispongono di un Apple ID associato ai Paesi Bassi, alcune delle quali sono applicazioni specificamente create per tale mercato, si può ritenere, ai fini della determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, che lo spazio virtuale costituito dall’App Store NL, nell’ambito del quale sono stati effettuati gli acquisti, corrisponda all’intero territorio di detto Stato. Il danno subito in occasione degli acquisti effettuati in tale spazio virtuale può, pertanto, concretizzarsi in tale territorio, e ciò indipendentemente dal luogo in cui si trovavano gli utenti interessati al momento dell’acquisto di cui trattasi. |
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Sotto un secondo profilo, occorre altresì constatare che, a differenza dell’entità che ha proposto l’azione collettiva di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), le attrici nei procedimenti principali non deducono una pluralità di crediti risarcitori che sarebbero stati loro ceduti dalle vittime identificate di una condotta anticoncorrenziale. |
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Infatti, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, in forza del diritto dei Paesi Bassi, una fondazione o un’associazione che propone un’azione rappresentativa agisce in qualità di promotore indipendente degli interessi di persone che, pur non essendo designate individualmente, hanno interessi analoghi. Tali attrici esercitano, quindi, un diritto loro proprio, vale a dire quello di rappresentare e di difendere gli interessi collettivi di un «gruppo strettamente definito» che riunisce persone non identificate, ma identificabili, vale a dire gli utenti, siano essi consumatori o professionisti, che hanno acquistato applicazioni create dagli sviluppatori sull’App Store NL, al quale hanno avuto accesso mediante il loro Apple ID associato ai Paesi Bassi, e il cui domicilio o la cui sede può, per la maggior parte di tali utenti, trovarsi nell’intero territorio di tale Stato. |
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65 |
Il gruppo in parola deve essere determinato in modo sufficientemente preciso da consentire alle persone interessate di manifestare la loro posizione per quanto riguarda l’esito del procedimento di cui trattasi e, se del caso, ricevere un risarcimento. A tal riguardo, il governo dei Paesi Bassi ha precisato in udienza che l’esito di un’azione rappresentativa volta alla difesa degli interessi collettivi di persone non identificate, ma identificabili, era vincolante rispetto alle persone stabilite nei Paesi Bassi e appartenenti a tale gruppo che non avevano manifestato la loro volontà di astenersi dal partecipare a detto procedimento. |
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66 |
In circostanze del genere, non si può esigere che un giudice, ai fini della determinazione della propria competenza territoriale a conoscere di una simile azione in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, identifichi, per ciascuna presunta vittima individualmente considerata, il luogo preciso di concretizzazione del danno potenzialmente subito, dato che tali vittime non sono individualizzate nel momento in cui detto giudice verifica la propria competenza, né che esso proceda all’identificazione di una o più delle vittime in parola. |
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Infine, occorre precisare che, contrariamente a quanto rilevato da Apple nelle sue osservazioni scritte, non si può ritenere che l’impossibilità di determinare, per ogni persona che sia asseritamente vittima di una condotta anticoncorrenziale, il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai sensi di detto articolo 7, punto 2, implichi che tale disposizione non si applica. Infatti, come precisato al punto 62 della presente sentenza, nel caso di specie tale luogo corrisponde a uno spazio geografico ben definito, vale a dire l’intero territorio su cui si estende il mercato interessato dalle condotte anticoncorrenziali di cui trattasi, sicché non vi è un’impossibilità di localizzare detto luogo che potrebbe, se del caso, giustificare l’applicazione del criterio generale di competenza previsto all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, ossia quello del domicilio del convenuto (v., per analogia, sentenza del 19 febbraio 2002, Besix,C‑256/00, EU:C:2002:99, punti 49 e 50). |
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Da quanto precede risulta che, in situazioni come quelle oggetto dei procedimenti principali, ogni autorità giurisdizionale competente per materia a conoscere di un’azione rappresentativa proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili, sarà internazionalmente e territorialmente competente, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, a conoscere integralmente di tale azione. |
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Una simile conclusione è conforme agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012. |
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A tal riguardo, occorre ricordare che l’individuazione del luogo in cui si è concretizzato il danno ai fini della determinazione del giudice competente all’interno degli Stati membri a conoscere di un’azione di risarcimento danni per condotte anticoncorrenziali deve rispondere agli obiettivi di prossimità e di prevedibilità delle regole di competenza, nonché di buona amministrazione della giustizia, ricordati nei considerando 15 e 16 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 38 e giurisprudenza citata). |
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Per quanto riguarda l’obiettivo della prossimità tra l’autorità giurisdizionale adita e l’oggetto della controversia, occorre osservare che le specificità delle azioni rappresentative nei procedimenti principali conducono, in sostanza, l’autorità giurisdizionale chiamata a conoscerle a esaminare la sussistenza del danno asserito rispetto al gruppo strettamente definito costituito dagli utenti non identificati, ma identificabili, che hanno subito lo stesso tipo di danno, derivante da condotte anticoncorrenziali attuate nell’intero territorio interessato. Di conseguenza, ogni autorità giurisdizionale competente per materia a esaminare una simile azione ha lo stesso rapporto di prossimità con l’oggetto di tale azione. |
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72 |
Tale conclusione soddisfa altresì il requisito della prevedibilità, in quanto consente sia all’attore che al convenuto di identificare le autorità giurisdizionali competenti. Per quanto concerne, nel caso di specie, Apple Distribution International, nella misura in cui l’App Store NL si rivolge specificamente al mercato dei Paesi Bassi, è prevedibile che un’azione rappresentativa per responsabilità relativa agli acquisti realizzati su tale piattaforma sia proposta davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale dei Paesi Bassi competente per materia. |
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Detta conclusione soddisfa altresì i requisiti di buona amministrazione della giustizia, nella misura in cui consente, al contempo, un’efficace gestione procedurale della controversia, la produzione e la valutazione delle prove da parte di una sola autorità giurisdizionale, ossia l’autorità giurisdizionale dei Paesi Bassi, competente per materia e adita dall’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili, nonché la prevenzione del rischio di decisioni divergenti. |
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74 |
A questo proposito, si deve sottolineare che, tenuto conto delle peculiarità delle cause in materia di diritto della concorrenza e, più in particolare, del fatto che le azioni di risarcimento del danno per una violazione di tale diritto richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica, il raggruppamento delle pretese individuali è idoneo a facilitare sia l’esercizio del diritto al risarcimento da parte dei soggetti danneggiati (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2025, ASG 2,C‑253/23, EU:T:2025:40, punto 85) sia il compito che incombe all’autorità giurisdizionale adita. Nel contesto dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, la complessità tecnica delle norme applicabili alle azioni di risarcimento del danno per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza può, dunque, deporre a favore di una concentrazione delle competenze (sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 37 e giurisprudenza citata), in particolare qualora esse siano relative a pratiche di operatori che gestiscono piattaforme digitali. |
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Tale disposizione non osta quindi all’applicazione di norme nazionali dirette a garantire una simile concentrazione, in particolare nell’ipotesi in cui più autorità giurisdizionali nazionali siano investite di azioni rappresentative proposte da entità legittimate (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a., C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 35). |
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76 |
Viste tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione, lettere a) e b), dichiarando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, all’interno del mercato di uno Stato membro asseritamente interessato dall’attuazione di condotte anticoncorrenziali, consistenti nella fatturazione da parte del gestore di una piattaforma online, destinata all’insieme degli utenti stabiliti in tale Stato, di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali integrati in tali applicazioni, messi in vendita su tale piattaforma, ogni autorità giurisdizionale di detto Stato, la quale sia competente per materia a conoscere di un’azione rappresentativa proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili, che hanno acquistato prodotti digitali sulla citata piattaforma, è internazionalmente e territorialmente competente, sulla base del luogo in cui si è concretizzato il danno, a conoscere di tale azione per quanto riguarda tutti questi utenti. |
Sulla prima questione e sulla seconda questione, lettera c)
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Fatte salve le verifiche di fatto che spetterà al giudice del rinvio effettuare, dalla risposta fornita alla seconda questione, lettere a) e b), risulta quindi che tale giudice è competente a conoscere delle azioni rappresentative di cui è stato investito per quanto riguarda tutti gli utenti che hanno acquistato applicazioni sull’App Store NL, sulla base del luogo in cui si è concretizzato il danno, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. Non è quindi necessario esaminare se detto giudice possa trarre la propria competenza anche dall’evento generatore di tale danno, ai sensi di tale disposizione, o se una norma nazionale che consente di centralizzare davanti a un solo giudice più azioni rappresentative aventi il medesimo oggetto, proposte inizialmente davanti a giudici diversi, pregiudichi l’effetto utile di detta disposizione. |
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Di conseguenza, non occorre rispondere alla prima questione e alla seconda questione, lettera c). |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
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L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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all’interno del mercato di uno Stato membro asseritamente interessato dall’attuazione di condotte anticoncorrenziali, consistenti nella fatturazione da parte del gestore di una piattaforma online, destinata all’insieme degli utenti stabiliti in tale Stato, di una commissione eccessiva sul prezzo delle applicazioni e dei prodotti digitali integrati in tali applicazioni, messi in vendita su tale piattaforma, ogni autorità giurisdizionale di detto Stato, la quale sia competente per materia a conoscere di un’azione rappresentativa proposta da un’entità legittimata a difendere gli interessi collettivi di una pluralità di utenti non identificati, ma identificabili, che hanno acquistato prodotti digitali sulla citata piattaforma, è internazionalmente e territorialmente competente, sulla base del luogo in cui si è concretizzato il danno, a conoscere di tale azione per quanto riguarda tutti questi utenti. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.