Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 5 febbraio 2026(1)
Causa C-873/24 (Marwanak)(i)
GK,
NU,
TZ,
MV,
UK
[domanda di pronuncia pregiudiziale depositata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Certificato successorio europeo – Obblighi dell’autorità di rilascio – Eredità comprendente un immobile situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rilascio del certificato – Disposizioni della legge in materia di registrazione immobiliare dello Stato membro in cui è situato il bene immobile che subordinano l'iscrizione nel registro immobiliare all'indicazione nel certificato delle informazioni relative al bene immobile ereditato – Obbligo dell’inserimento di tale informazione nel caso di successione a titolo universale
I. Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa riguarda una questione che è oggetto di controversie a partire dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 650/2012(2): in quali situazioni il certificato successorio europeo (in prosieguo: il «CSE») deve contenere le informazioni sui beni facenti parte del patrimonio ereditario? I dubbi derivano dal fatto che, sebbene le disposizioni del regolamento n. 650/2012 prevedano la possibilità di inserire tali informazioni nel certificato, il loro tenore in merito alle ipotesi in cui ciò deve avvenire non è chiaro.
2. Il problema diventa particolarmente rilevante nel caso di divergenze tra i requisiti del diritto successorio e del diritto di registrazione nei diversi Stati membri. Da un lato, le norme di diritto applicabili alla successione possono prevedere che il trasferimento dell'eredità avvenga per successione a titolo universale, per cui non viene accertata la composizione del patrimonio ereditario nella fase di certificazione dei diritti degli eredi all'eredità. D'altro canto, le norme del diritto di registrazione dello Stato membro nel cui registro è iscritto un elemento del patrimonio ereditario possono subordinare l'iscrizione dei diritti dell'erede nel registro all'inserimento delle informazioni relative al bene ereditario nel documento che costituisce la base dell'iscrizione. In tale situazione è necessario inserire nel CSE le informazioni relative al bene ereditario?
3. La questione è già stata oggetto delle mie considerazioni preliminari nelle conclusioni formulate nella causa Registrų centras(3). In quel caso ho espresso la tesi contraria alla dichiarazione della sussistenza dell'obbligo di inserimento nel CSE delle informazioni relative ai beni immobili che fanno parte dell'eredità, quando l'intera eredità spetta a un unico erede per successione a titolo universale(4). Tale questione non è stata definitivamente risolta nella causa Registrų centras(5) in quanto non costituiva l’oggetto diretto della domanda pregiudiziale del giudice del rinvio(6). La questione dovrebbe essere risolta dalla sentenza emessa nella presente causa.
II. Quadro giuridico
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento n. 650/2012
4. Considerando 7, 18, 67, 68 e 71 del regolamento 650/2012 hanno il seguente tenore:
«(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. (…)
(…)
(18) I requisiti relativi all’iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (…), le condizioni legali e le modalità dell’iscrizione nonché le autorità incaricate (…), di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto del defunto ai beni della successione di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. (…) il [CSE] rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l’iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. (…)
(…)
(67) Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, (…) dovrebbero dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il [CSE] (…).
(68) L’autorità che rilascia [il CSE] dovrebbe attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni immobili nello Stato membro in cui è tenuto il registro. A tal fine il presente regolamento dovrebbe prevedere uno scambio di informazioni su dette formalità tra gli Stati membri.
(…)
(71) Il [CSE] dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. La forza probatoria del [CSE] non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell’affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto. A chiunque effettui pagamenti o consegni beni della successione a una persona designata nel [CSE] come avente diritto ad accettare tali pagamenti o beni in qualità di erede o legatario dovrebbe essere riconosciuta adeguata protezione se ha agito in buona fede confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel [CSE]. La stessa protezione andrebbe riconosciuta a chiunque, confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel [CSE], acquisti o riceva beni della successione da una persona designata nel [CSE] come avente diritto a disporre dei beni interessati. (…)».
5. L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», stabilisce:
«1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
(…)
k) la natura dei diritti reali;
l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».
6. Il capo VI di tale regolamento, intitolato «[CSE]», contiene gli articoli da 62 a 73.
7. L’articolo 62 del suddetto regolamento, intitolato «Istituzione di un [CSE]”, stabilisce ai paragrafi 1 e 3:
«1. Il presente regolamento istituisce un [CSE] che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.
(…)
3. Il [CSE] non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il [CSE] produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo».
8. L’articolo 63 di tale regolamento determina scopi potenziali dell’emissione del CSE e ai paragrafi 1 e 2 prevede:
«1. Il [CSE] è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.
2. Il [CSE] può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:
a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede (…) e le rispettive quote ereditarie;
b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi (…) menzionati nel [CSE];
(…)».
9. L’articolo 66 del regolamento 650/2012, intitolato «Esame della domanda», stabilisce:
«1. Ricevuta la domanda, l’autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d’ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.
2. Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l’autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.
3. Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l’autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
4. L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un [CSE]. Se necessario per l’accertamento degli elementi da certificare, procede all’audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l’opportunità di far valere i propri diritti.
5. Ai fini del presente articolo, l’autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all’autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un’altra autorità nazionale».
10. L’articolo 67 di tale regolamento, intitolato «Rilascio del [CSE]», al paragrafo 1 stabilisce:
«L’autorità di rilascio emette senza indugio il [CSE]secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.
(…)».
11. Ai sensi dell’articolo 68 di tale regolamento, intitolato «Contenuto del [CSE]»:
«Il [CSE] contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:
(…)
l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
(…)».
12. L’articolo 69 del suddetto regolamento, intitolato «Effetti del [CSE]», prevede:
«1. Il [CSE] produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
2. Si presume che il [CSE] dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel [CSE] come erede (…) possiede la qualità indicata nel [CSE] e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel [CSE], senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel [CSE] stesso.
3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un [CSE], esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel [CSE] come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del [CSE] non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.
4. Se una persona menzionata nel [CSE] come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un’altra persona, si considera che quest’ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel [CSE], abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del [CSE] non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.
5. Il [CSE] costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)».
13. L’articolo 70 di tale regolamento ai paragrafi 1 e 3 prevede:
«1. L’autorità di rilascio conserva l’originale del [CSE] e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse.
[...]
3. Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi [...]».
2. Regolamento di esecuzione n. 1329/2014
14. L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014(7) stabilisce:
«Il modulo da utilizzare per il [CSE] di cui all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012 è il modulo V figurante all'allegato 5. [in prosieguo il “modulo del CSE ”]».
15. Il modulo del CSE successorio europeo contiene una serie di allegati, compreso l’allegato IV, intitolato «Qualità e diritti dell’erede o degli eredi».
16. I punti da 8 a 10 dell'allegato IV prevedono caselle in cui inserire le informazioni descritte come segue:
«8. L’erede ha diritto alla seguente quota ereditaria (precisare): …
9. Bene o beni spettanti all’erede per i quali è chiesto il [CSE] (precisare i singoli beni e indicarne i dati identificativi) (…): …
10. Condizioni e restrizioni ai diritti dell’erede e degli eredi (indicare se in forza della legge applicabile alla successione e/o delle disposizioni a causa di morte): …».
17. Nessuno dei punti sopra citati è stato contrassegnato nel modulo del CSE come obbligatorio.
18. La nota 13 del modulo del CSE contiene ulteriori chiarimenti al contenuto del punto 9 dell’allegato IV di tale modulo. Secondo la nota – nella maggior parte delle versioni linguistiche – nella rubrica in esame occorre indicare, in primo luogo, se l’erede ha acquistato la proprietà o altri diritti sui beni in questione e, in tal caso, indicare la natura di tali diritti e gli altri aventi diritto.(8). In secondo luogo, nel caso di beni registrati, occorre indicare le informazioni richieste dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro per consentire di identificare il bene. Inoltre, nella parte finale della nota 13 è stata prevista la possibilità di accludere documenti pertinenti.
B. Diritto tedesco
19. L’articolo 1922 Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco, in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Successione a titolo universale», applicabile al caso di specie, al paragrafo 1 ha il seguente tenore:
«(1) Il patrimonio di una persona (eredità) si trasferisce per effetto del decesso (successione) integralmente in capo a una o più persone (eredi)».
C. Diritto ceco
20. Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) (legge n. 256/2013 sul catasto immobiliare; in prosieguo: la «legge sul catasto immobiliare»), all’articolo 8, lettere da a) a h), contiene i dati identificativi del bene immobile che devono figurare nei documenti che costituiscono la base per l'iscrizione nel registro catastale, diversi, in particolare, a seconda che l'iscrizione riguardi un terreno edificato o non edificato, un edificio che non fa parte del terreno, un'unità in fase di costruzione o un edificio iscritto nei registri catastali sulla base di un'altra legge, eventualmente anche a seconda che il terreno sia soggetto a una procedura di registrazione semplificata.
21. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della legge sul catasto immobiliare, nel procedimento di registrazione l'ufficio catastale verifica se il documento ufficiale presentato soddisfa i requisiti previsti per il documento che costituisce la base per l'iscrizione nel registro catastale.
22. Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) (regolamento n. 357/2013 sul catasto immobiliare; in prosieguo: il «regolamento sul catasto immobiliare»), all’articolo 69, paragrafo 6, dispone:
«Se in un documento rilasciato alle condizioni specificate in una disposizione direttamente applicabile dell'Unione europea, che conferma la successione a titolo universale, non sono menzionati i diritti o i beni immobili oggetto della successione legale, poiché ciò non è consentito dall'ordinamento giuridico dello Stato in cui il documento è stato rilasciato, l'ufficio catastale iscrive la modifica del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla base di tale documento e della dichiarazione del successore legale unitamente ai requisiti di cui all'articolo 66, paragrafo 4, lettere da a) a d) e f)».
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento davanti alla Corte
23. Il 1° marzo 2013, il de cuius e sua moglie hanno redatto un testamento congiuntivo, nel quale ciascuno dei coniugi ha nominato l’altro come unico erede del premoriente e la figlia come unica erede del coniuge che sarebbe deceduto per ultimo(9). Il de cuius è deceduto il 5 ottobre 2015; la sua ultima residenza abituale si trovava in Germania. La figlia è deceduta il 5 gennaio 2019, la moglie il 21 febbraio 2022. Nella successione del de cuius si trovava, inter alia, un bene immobile nella Repubblica Ceca.
24. I richiedenti sono i figli della figlia defunta. Il 27 aprile 2023, hanno presentato al tribunale distrettuale competente in Germania una richiesta di rilascio del CSE al fine di regolare le questioni successorie relative a un immobile situato nella Repubblica Ceca. Nella richiesta hanno indicato la moglie del defunto come sua unica erede e i figli della figlia del defunto come eredi della moglie del defunto, ciascuno con una quota pari a 1/5 dell'eredità. Essi hanno chiesto, inoltre, di far figurare nel CSE la denominazione del bene immobile nella Repubblica Ceca facente parte del patrimonio ereditario. Hanno indicato inoltre che ai sensi della legge ceca sul catasto, un’iscrizione della successione nel registro immobiliare sulla sola base del CSE sia possibile, alla luce del fatto che nel frattempo l’erede era deceduta, solo qualora il bene immobile oggetto dell’iscrizione venga indicato espressamente nel CSE.
25. Con ordinanza del 19 luglio 2023, il giudice competente in materia di successioni ha respinto tale domanda nella parte riguardante l’indicazione espressa del bene immobile situato nella Repubblica Ceca. Con ordinanza dell’11 dicembre 2023, l’Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land, Germania) ha respinto il ricorso proposto avverso siffatta decisione. Nella motivazione della decisione esso ha affermato che l’indicazione a titolo informativo di singoli beni facenti parte della massa ereditaria, ai quali non si applicherebbe la presunzione e la tutela del legittimo affidamento ai sensi del regolamento n. 650/2012, sarebbe in contrasto con lo scopo del regolamento di creare uno strumento con un contenuto formale, il quale possa essere impiegato senza problemi in ogni Stato membro. Secondo l’Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land) non sarebbe previsto che l’autorità di rilascio effettui indagini intese ad accertare se al momento dell’apertura della successione un determinato bene ereditario fosse ancora di proprietà del de cuius.
26. I ricorrenti hanno presentato ricorso contro la decisione dell’Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), che è il giudice del rinvio. Con il ricorso i ricorrenti chiedono il rilascio di un CSE contenente informazioni sull'appartenenza alla massa ereditaria di un immobile situato nella Repubblica Ceca.
27. Il giudice del rinvio sottolinea che l’interpretazione dell’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 non è univoca. Una parte della giurisprudenza e della dottrina tedesca ritiene che l’inserimento delle informazioni relative ai beni facenti parte dell’eredità nel CSE sia inammissibile in caso di applicazione del diritto sostanziale tedesco in materia di successioni, in forza del principio della successione a titolo universale ivi previsto. I sostenitori della tesi opposta sottolineano che l'obiettivo del CSE è quello di semplificare la liquidazione delle successioni negli Stati membri, il che giustifica l'inserimento di tali informazioni in tale documento.
28. Il giudice del rinvio osserva che il tenore letterale dell’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 indicherebbe che tale informazione dovrebbe essere inserita nel CSE solo in caso di trasferimento di un bene ereditario all’erede con effetto reale. Tuttavia, sottolinea che il CSE non sarebbe efficace se la mancanza di tale informazione comportasse il rifiuto dell'iscrizione per il mancato rispetto di un requisito previsto dalla legge in materia di registrazione dello Stato in cui è situato il bene immobile.
29. In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali
«1) Se l’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che il [CSE ] deve contenere le informazioni necessarie ai sensi del diritto nazionale dello Stato di ubicazione ai fini dell’iscrizione dell’erede come proprietario nel registro immobiliare, in relazione ad un bene immobile facente parte del patrimonio ereditario, situato in uno Stato membro diverso dallo Stato dell’autorità di rilascio, qualora l’erede abbia chiesto l’inclusione di tali informazioni nel [CSE ] ai fini della sua iscrizione come proprietario nel registro immobiliare dello Stato di ubicazione, e l’iscrizione nel registro immobiliare dello Stato di ubicazione ai sensi della legge nazionale dello Stato di ubicazione possa avere luogo, nel caso in cui il [CSE ] venga prodotto come unico documento a sostegno della domanda di iscrizione, solo laddove il [CSE ] contenga siffatte informazioni.
2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante che, ai sensi della legge applicabile alla successione, la trasmissione dell’eredità avvenga per successione a titolo universale.
3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante che l’iscrizione nel registro immobiliare dello Stato di ubicazione ai sensi della legge nazionale dello Stato di ubicazione, menzionata nella prima questione, anziché la produzione di un [CSE] contenente le informazioni indicate nella prima questione, possa essere ottenuta anche tramite la produzione da parte dell’erede oppure, in caso di suo decesso, dell’erede dell’erede, presso l’ufficio del registro fondiario dello Stato di ubicazione, oltre che di un [CSE] non contenente le informazioni indicate nella prima questione, di un ulteriore documento che contenga una dichiarazione dell’erede o, in caso di suo decesso, dell’erede dell’erede».
30. Le osservazioni scritte sono state presentate dai ricorrenti nel procedimento principale, dai governi ceco, tedesco, spagnolo e polacco nonché dalla Commissione europea. Non si è tenuta udienza.
IV. Analisi
A. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
31. Nella sentenza Albausy(10) la Corte ha ritenuto i rricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale contenente questioni relative al procedimento di rilascio del CSE e proveniente da un tribunale circondariale che, secondo la normativa tedesca, è l'autorità di rilascio del CSE. La motivazione di tale decisione era la constatazione che l'autorità di rilascia del CSE non svolge funzioni giurisdizionali e non è quindi legittimata a presentare una domanda alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE(11).
32. Tale situazione non sussiste nel caso di specie, poiché il giudice del rinvio è il giudice che esamina il ricorso contro la decisione che rigetta il reclamo contro il provvedimento dell'autorità di rilascio del CSE . Dalla giurisprudenza consolidata della Corte risulta che svolge una funzione giurisdizionale ed è un organo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE il giudice che esamina il ricorso contro una decisione di un organo che non svolge funzioni giurisdizionali(12). Pertanto, anche se il giudice nazionale, che è l'autorità di rilascio del CSE , non esercita funzioni giurisdizionali, tali funzioni sono esercitate dal giudice che esamina il ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di rilascio del CSE successorio europeo. La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal giudice del rinvio nella presente causa è quindi ricevibile.
B. Sulle questioni pregiudiziali
33. Le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio sono strettamente connesse tra loro e pertanto propongo di esaminarle congiuntamente. Poiché alla base della decisione degli organi giurisdizionali nazionali di respingere la richiesta dei ricorrenti di inserire nel CSE informazioni relative al bene immobile ereditato vi era la constatazione che ciò era in contrasto con il trasferimento dell'eredità per successione a titolo universale, ritengo che per il giudice del rinvio sia utile rispondere alla questione formulata nel modo seguente: se, in caso di successione a titolo universale sussista l'obbligo di inserire nel CSE , su richiesta del richiedente, informazioni relative a un bene immobile ereditato situato in un altro Stato membro, quando le disposizioni della legge in materia di registrazione dello Stato membro in cui è situato il bene immobile, da un lato, subordinano l'iscrizione dei diritti dell'erede in base al CSE all'inserimento di tali informazioni nello stesso e dall'altro consentono l'iscrizione in base al CSE che non contiene tali informazioni, qualora gli eredi presentino una dichiarazione contenente le informazioni mancanti.
34. Nelle mie conclusioni analizzerò in primo luogo lo scopo del CSE e la sua funzione quale documento che costituisce la base per le iscrizioni nei registri immobiliari. In secondo luogo presenterò alcune osservazioni sulla natura di tale strumento. In terzo luogo dimostrerò che dal regolamento non deriva l'obbligo di inserire nel CSE informazioni sui beni ereditari in caso di successione a titolo universale. In quarto luogo e infine, valuterò la possibilità di adottare un'interpretazione diversa da quella da me proposta.
1. Sullo scopo del CSE e sulla sua funzione quale documento che costituisce la base per le iscrizioni nei registri immobiliari
35. Conformemente al considerando 7 del regolamento n. 650/2012, tale regolamento mira a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere(13). Dal considerando 67 di tale regolamento risulta che tale scopo deve essere realizzato, in particolare, tramite il CSE istituito dal regolamento stesso. In particolare, come previsto dal considerando 18 del regolamento, il CSE dovrebbe costituire un documento idoneo per l’iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro.
36. Il CSE è stato quindi concepito come uno strumento che consente agli eredi di dimostrare facilmente(14) i loro diritti sui beni ereditari situati in un altro Stato membro, compresa la pubblicazione dei loro diritti nei registri pertinenti, in particolare nei registri immobiliari(15).
37. Tuttavia, l'efficacia del CSE in quest'ultimo campo non è stata pienamente garantita dalle disposizioni del regolamento n. 650/2012. Sebbene, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5, di tale regolamento, il CSE costituisca titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, ciò si verifica fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), del medesimo regolamento. Da queste ultime disposizioni risulta che tutte le questioni relative alle iscrizioni in un registro di diritti su beni immobili sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, anche se il CSE è un «documento idoneo ai fini dell'iscrizione», ciò non significa che l'iscrizione nel registro sulla base di tale documento debba avvenire indipendentemente dalle condizioni di iscrizione previste dalla legge in materia di registrazione dello Stato membro interessato.
38. In tale contesto sorge la domanda di come garantire che il CSE possa realizzare l'obiettivo prefissato e svolgere la funzione di documento che costituisce la base per le iscrizioni nel registro, in una situazione in cui le norme della legge in materia di registrazione del luogo in cui è situato il bene immobile ereditato prevedono determinati requisiti relativi al contenuto del documento che costituisce la base per l'iscrizione nel registro quando il CSE emesso non li soddisfa.
39. Nelle mie conclusioni nella causa Registrų centras ho proposto che, nell'interpretare le disposizioni del regolamento relative alle informazioni sui beni ereditari, venga esaminato se, nel caso in cui tali informazioni non siano necessarie per determinare la successione legale del de cuius, la loro mancanza nel CSE costituisca effettivamente un ostacolo all’accertamento della successione legale riguardante il bene in questione. Se così non fosse, non vi sarebbero motivi per rifiutare l'iscrizione. Tale approccio garantirebbe il raggiungimento degli obiettivi del regolamento n. 650/2012 e l'adempimento della funzione del CSE di cui si discorre, consentendo al contempo di evitare una serie di difficoltà pratiche legate all'adeguamento del contenuto del CSE ai requisiti del diritto straniero in materia di registrazione e alla determinazione della composizione del patrimonio ereditario non prevista dalla legge applicata dall'autorità di rilascio del CSE.
40. La Corte non ha condiviso la mia posizione in merito all'obbligo delle autorità di registrazione di effettuare l'iscrizione sulla base di un CSE che non contiene tutte le informazioni relative al bene immobile ereditato, richieste dalla legge lituana in materia di registrazione. Nella sentenza Registrų centras, la Corte ha ritenuto che la loro mancanza costituisse un motivo sufficiente per respingere la richiesta di iscrizione dei diritti dell'erede nel registro(16).
41. Nel rifiutare la possibilità di imporre alle autorità di registrazione di effettuare iscrizioni sulla base di un CSE che non soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legge in materia di registrazione per il documento che costituisce la base dell'iscrizione, la Corte non ha tuttavia stabilito che tutte queste informazioni debbano essere inserite nel CSE. Ha inoltre sottolineato che la mancanza nel CSE di informazioni relative ai beni immobili ereditati non ne compromette la validità in quanto tale per quanto riguarda altre circostanze ivi attestate, come lo status di erede(17). In tale contesto, non è possibile ritenere che dalla sentenza Registrų centras derivi l'obbligo di inserire nel CSE tutte le informazioni richieste dalla normativa in materia di registrazione relative agli immobili oggetto di successione.
42. In tale situazione, nonostante la sentenza del Registrų centras, resta aperta la questione in che misura dalle disposizioni del regolamento n. 650/2012 derivi l’obbligo di inserire nel CSE informazioni relative a un bene ereditario iscritto in un registro tenuto in un altro Stato membro. Ciò è tanto più giustificato in quanto dal considerando 18 del regolamento n. 650/2012 risulta che il legislatore dell’Unione ha previsto che la semplice presentazione del CSE potrebbe non essere sufficiente per soddisfare tutti i requisiti per l’iscrizione previsti dalla legge in materia di registrazione e che, in tale situazione, potrebbe essere necessario che le autorità di registrazione richiedano ulteriori informazioni o la presentazione di documenti supplementari.
2. Sulla natura del CSE
43. Nell'interpretare le disposizioni del regolamento n. 650/2012 e del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, nella parte in cui riguardano il CSE, occorre tenere presente la specificità e la natura di tale strumento.
44. Alla luce dell'articolo 62 e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, il CSE è un documento che ha lo scopo principale di confermare lo status e i diritti degli eredi, in linea di principio in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato rilasciato(18). Il CSE è, al contempo, uno strumento autonomo del diritto dell'Unione, il cui regime giuridico è definito dalle disposizioni del capitolo VI del regolamento n. 650/2012(19), precisate dalle disposizioni del regolamento di esecuzione n. 1329/2014. Tali disposizioni stabiliscono le regole per il rilascio del CSE, la sua struttura e gli effetti giuridici che ne derivano(20).
45. L'armonizzazione del regime giuridico del CSE aumenta le possibilità di realizzare gli obiettivi fissati per tale strumento, poiché elimina le difficoltà tipiche legate all'accettazione di documenti rilasciati in altri Stati membri in conformità con le loro normative nazionali. Le norme che regolano il funzionamento del CSE nel traffico giuridico, compresa la sua forma e struttura, sono infatti norme vigenti in tutti gli Stati membri che applicano il regolamento n. 650/2012(21). In questo senso il CSE non è un documento di un altro Stato membro, ma un documento comune a tutti gli Stati membri.
46. Ciononostante, non è possibile ritenere che il funzionamento del CSE rilasciato in un altro Stato membro sia altrettanto agevole quanto quello dei documenti previsti dal diritto nazionale. Ciò deriva principalmente dalla mancanza di armonizzazione del diritto successorio a livello dell'Unione. Il CSE attesta infatti, nella sua parte essenziale, le circostanze relative agli effetti giuridici dell'apertura della successione derivanti, in primo luogo, dalle disposizioni della legge applicabile alla successione, che è la legge dello Stato membro o del paese terzo individuato in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 650/2012.
47. La corretta lettura delle informazioni contenute nel CSE in altri Stati membri potrebbe quindi non essere ovvia. Tanto più che per la stessa autorità di rilascio potrebbe non essere chiaro come tali informazioni debbano essere inserite. Il CSE viene infatti rilasciato su un modulo il cui utilizzo è obbligatorio(22). Le informazioni in esso contenute sono il risultato dell'assegnazione dei singoli effetti della successione a specifiche sezioni del modulo del CSE. Il modo in cui tali effetti vengono assegnati non è necessariamente evidente alla luce delle disposizioni della legge applicabile alla successione(23).
48. L'autonomia del CSE non elimina quindi tutte le difficoltà legate all'utilizzo di un documento redatto in un altro Stato membro, poiché nella parte sostanziale il suo contenuto è il risultato di accertamenti effettuati sulla base della legge di uno degli Stati membri o di un paese terzo(24), che di regola non sarà la legge dello Stato membro in cui verrà utilizzato il CSE(25).
49. Dalle disposizioni del regolamento n. 650/2012 si evince che il legislatore dell’Unione era consapevole di tali difficoltà e ha cercato di attenuarle, sottolineando la necessità di tenere conto, al momento del rilascio del CSE, di alcune norme di altri Stati membri. Ciò è dimostrato, ad esempio, dal considerando 68 del regolamento, in cui si sottolinea la necessità di tenere conto, al momento del rilascio di un CSE contenente informazioni su un immobile, dei requisiti di legge di un altro Stato membro in materia di registrazione immobiliare.
50. Da quanto sopra non risulta, tuttavia, che il legislatore dell’Unione abbia ritenuto che la forma e il contenuto di un determinato CSE debbano essere subordinati alle norme di diritto dello Stato membro che disciplinano il procedimento in cui esso deve essere utilizzato. Il CSE non è infatti un documento monouso, sostitutivo di una richiesta prevista dal diritto nazionale, ma un documento autonomo. Esso è destinato ad avere un ampio campo di applicazione, sia in altri procedimenti e per fini diversi da quelli che ne hanno giustificato il rilascio, sia in Stati membri diversi da quello in cui è sorta la necessità di rilasciarlo. Ciò è dimostrato da una serie di disposizioni del regolamento n. 650/2012.
51. In primo luogo, tale regolamento definisce gli effetti del CSE in modo autonomo. Tali effetti sorgono quindi indipendentemente dagli effetti prodotti dai corrispondenti documenti nazionali che attestano lo status e i diritti degli eredi. Infatti, l’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012, stabilisce la presunzione che l’erede sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel CSE, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriori rispetto a quelle menzionate nel CSE stesso. I paragrafi 3 e 4 di tale articolo prevedono la tutela dei terzi che hanno agito in buona fede e che hanno compiuto atti con persone aventi diritto in base al contenuto del CSE, ovvero, più precisamente, persone che hanno adempiuto a un obbligo nei confronti di una persona a una persona indicata nel CSE come legittimata e persone che hanno acquisito un diritto appartenente all'eredità da una persona legittimata in base al contenuto del CSE. Il paragrafo 5 di tale articolo stabilisce che il CSE costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l), di tale regolamento. Allo stesso tempo, dal considerando 71 di tale regolamento risulta che l'efficacia probatoria del CSE non dovrebbe estendersi a questioni alle quali non si applica il regolamento, come ad esempio la determinazione dell'appartenenza di un determinato bene al defunto.
52. In secondo luogo, il CSE produce i suddetti effetti indipendentemente dallo scopo indicato nella richiesta di rilascio. Quest'ultimo non è infatti noto ad altri soggetti, poiché il modulo del CSE non contiene informazioni al riguardo(26). Il CSE emesso ha quindi una validità giuridica e produce determinati effetti in base al suo contenuto, indipendentemente dallo scopo originario per cui è stato emesso.
53. In terzo luogo, la validità del CSE non è limitata nel tempo. L'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012 prevede solo un periodo di validità di sei mesi per le copie del CSE, ma non per il CSE stesso. Come risulta dall'articolo 70, paragrafo 1, alla luce del considerando 72 di tale regolamento, il CSE in quanto tale è conservato dall'autorità di rilascio(27).
54. In quarto luogo, dall'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012 risulta anche che l'autorità di rilascio rilascia copie autentiche non solo al richiedente ma anche a chiunque dimostri di avervi interesse(28).
55. In quinto luogo, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 650/2012, il CSE emesso produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro dell’autorità di rilascio. Di conseguenza, ciò significa che il suo ambito di applicazione negli Stati membri è territorialmente illimitato.
56. Alla luce di quanto sopra, occorre ritenere che, anche se la motivazione per il rilascio del CSE è la necessità concreta dell'erede di dimostrare il proprio status e i propri diritti in un altro Stato membro, il documento risultante non è stato concepito per servire un unico scopo specifico, in particolare quello di pubblicare i diritti dell'erede nel registro immobiliare di un altro Stato membro in cui è iscritto il bene immobile ereditato. Esso è stato invece creato come documento destinato a un uso potenzialmente ampio nel traffico giuridico, anche da parte di persone diverse dall'erede e anche per fini diversi da quelli che ne giustificano il rilascio.
57. In tale contesto, motivi di sicurezza delle transazioni giuridiche impongono grande cautela nel fornire alle autorità di rilascio del CSE indicazioni sulle modalità di redazione e di inserimento delle varie informazioni. Tenuto conto del potenziale ampio utilizzo di un determinato CSE e del rischio di un'errata interpretazione delle informazioni in esso contenute, ritengo che il CSE debba innanzitutto costituire una fonte affidabile e completa di informazioni sullo status e sui diritti degli eredi derivanti dalla legge indicata dal regolamento come applicabile alla successione. La portata delle informazioni ivi contenute dovrebbe essere limitata agli elementi richiesti dal regolamento e rilevanti dal punto di vista degli effetti che produce il CSE ai sensi dell'articolo 69 del regolamento n. 650/2012. Il CSE non dovrebbe invece contenere informazioni che non sono necessarie affinché i soggetti coinvolti nel traffico giuridico possano determinare la portata dei diritti e degli obblighi degli eredi. Non dovrebbe inoltre comprendere informazioni la cui certificazione non rientra nelle competenze dell'autorità di rilascio e la cui inclusione nel CSE potrebbe dare adito a convinzioni errate circa la certificazione ufficiale di circostanze che il CSE non è destinato a certificare. In ogni caso, il suo contenuto non dovrebbe essere determinato in base ai requisiti previsti dalla legislazione degli Stati membri in relazione ai corrispondenti documenti nazionali.
3. Sull'(insussistenza dell’)obbligo di inserire nel CSE informazioni relative ai beni facenti parte dell'eredità in caso di successione a titolo universale
58. Per analizzare la questione dell'obbligo di inserire nel CSE informazioni relative ai beni immobili ereditati, esaminerò le disposizioni che definiscono il contenuto del CSE, l'ambito di competenza dell'autorità di rilascio e lo svolgimento della procedura per il suo rilascio. Successivamente, valuterò se i risultati dell'analisi di tali disposizioni consentono il raggiungimento degli obiettivi del regolamento e l'adempimento delle funzioni del CSE. Infine, proporrò una risposta alle questioni pregiudiziali.
a) Disposizioni che definiscono il contenuto del CSE
59. Il contenuto del regolamento n. 650/2012 non lascia dubbi sul fatto che il legislatore dell'Unione abbia previsto la possibilità di inserire nel CSE informazioni relative ai beni facenti parte dell’eredità e che abbia inteso, mediante tale strumento, agevolare agli eredi l'iscrizione nei registri degli immobili situati in altri Stati membri.
60. In primo luogo, la possibilità di indicare nel CSE i singoli beni che fanno parte del patrimonio ereditario deriva direttamente dal contenuto dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012, nonché dal punto 9 dell'allegato IV al modulo del CSE, che illustrerò in dettaglio di seguito. In secondo luogo, dal considerando 68 del regolamento n. 650/2012 risulta che l’autorità di rilascio del CSE dovrebbe attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni immobili nello Stato membro, mentre l'articolo 77 di tale regolamento stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere le schede informative che indichino tutti i documenti o le informazioni abitualmente richiesti ai fini della registrazione dei beni immobili situati nel loro territorio. In terzo luogo, l'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento n. 650/2012 prevede la possibilità per l’autorità competente di uno Stato membro di fornire all’autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari.
61. Da quanto sopra esposto non risulta tuttavia in quali situazioni il CSE debba contenere informazioni relative ai beni facenti parte del patrimonio ereditario. Innanzitutto, non è possibile ritenere che l'inclusione da parte del legislatore dell'Unione, nelle disposizioni del regolamento n. 650/ 2012, delle questioni relative alle iscrizioni nei registri immobiliari e l'introduzione di meccanismi volti a facilitare l'inserimento nel CSE delle informazioni che consentono di effettuare tali iscrizioni determini l'obbligo di indicare nel contenuto del CSE i beni facenti parte dell’eredità iscritti nei registri pertinenti. L'esistenza di tali meccanismi non significa che debbano essere applicati; non si tratta di un fucile di Cechov appeso al muro.
62. È quindi possibile dedurre dalle disposizioni del regolamento n. 650/2012 l'obbligo di indicare nel CSE i beni facenti parte dell’eredità e in quali casi?
63. Innanzitutto, l'indicazione dei beni facenti parte dell’eredità nel CSE è prevista dall'articolo 63 del regolamento n. 650/2012 relativo allo scopo del rilascio del CSE ereditario. Ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del suddetto articolo, il CSE può essere utilizzato «in particolare» per dimostrare «l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi (…) menzionati nel [CSE] ».
64. Tra le versioni linguistiche di questa disposizione non vi sono differenze significative(29). Da ciò risulta che oggetto dell'indicazione nel CSE devono essere specifici beni facenti parte dell’eredità che sono stati oggetto di «attribuzione»(30). Sebbene sia difficile dare un'interpretazione univoca di quest'ultimo termine, esso sembra indicare l'esistenza di una base specifica per il trasferimento all'erede del diritto su un determinato bene facente parte dell’eredità.
65. Inoltre, la possibilità di indicare nel CSE i beni facenti parte dell'eredità deriva direttamente dall'articolo 68 del regolamento n. 650/2012 che definisce il contenuto del CSE. Ai sensi della lettera l) di tale articolo, nel CSE possono essere indicati «la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede».
66. Tale disposizione non utilizza quindi, per definire il titolo dell’erede sui beni dell’eredità, lo stesso concetto di cui all’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. Tale differenza terminologica è presente in molte delle sue versioni linguistiche. Inoltre, essa menziona non solo i beni, ma anche i diritti. L'unica conclusione che se ne può trarre è che la portata delle informazioni da indicare nel CSE ai sensi dell'articolo 68, lettera l), in fine, del regolamento è più ampia di quella delle informazioni indicate all'articolo 63, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento(31).
67. Tuttavia, ai fini della presente causa è rilevante l'interpretazione della parte finale dell'articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012. In base a tale norma, il CSE può contenere la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede(32).
68. Le divergenze tra le versioni linguistiche non consentono di trarre conclusioni troppo ampie circa il campo di applicazione di tale disposizione. Nondimeno, analogamente a quanto avvenuto nel caso dell’articolo 63, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 650/2012, da tale disposizione sembra risultare che essa si riferisca all’esistenza di un titolo specifico di trasferimento dei diritti su un determinato bene ereditario e non alla composizione dell’eredità in quanto tale.
69. L'esistenza di tale titolo speciale su determinati beni facenti parte dell'eredità è dimostrata anche dall'uso, nella parte finale dell'articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012, dell'espressione «se del caso». Tale espressione precede le parole «elenco dei diritti e/o dei beni spettanti a ogni erede», mentre non compare prima delle parole «quota spettante a ciascun erede» che figurano nella prima parte dell’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012.
70. Come sottolineato dal giudice del rinvio, la giurisprudenza e la dottrina tedesche sostengono in gran parte che l'espressione «se del caso» si riferisca alle situazioni in cui si verifica il trasferimento di beni ereditari a un determinato erede con effetto reale, mentre non riguarda il trasferimento dell'eredità per successione a titolo universale. Tale opinione è stata espressa anche dalla dottrina di altri Stati membri(33).
71. Altri rappresentanti della dottrina non sono d'accordo con questa posizione e ritengono che la necessità di includere informazioni sui beni ereditari dipenda dallo scopo dell'emissione di un determinato CSE(34).
72. Quest'ultima posizione è sostenuta nella presente causa anche dai governi ceco e spagnolo e dalla Commissione. Essi sottolineano in particolare che l'espressione «se del caso» utilizzata all'articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 si riferisce allo scopo del rilascio di un determinato CSE ai sensi dell'articolo 63 di tale regolamento. Ciò significherebbe che, se lo scopo del CSE è quello di pubblicare il diritto dell'erede nel registro immobiliare di uno degli Stati membri e la condizione per ottenere l'iscrizione è l'indicazione del bene immobile ereditario nel testo del CSE, sussiste una situazione che giustifica l'indicazione del bene immobile nel CSE. In altre parole, «se del caso» dovrebbe essere interpretato come «se lo scopo del CSE lo giustifica».
73. A mio avviso, l'interpretazione sistematica dell'articolo 68 del regolamento n. 650/2012 non fornisce elementi sufficienti per accogliere tale argomentazione. Infatti, già dal primo paragrafo di tale articolo risulta che il CSE contiene determinate informazioni, comprese quelle previste alla lettera l), nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato. Qualora l'espressione «se del caso» contenuta nell'articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 fosse interpretata nel senso di «se lo scopo del rilascio del CSE lo giustifica», la riserva «se del caso» sarebbe superflua. Poiché tale riserva aggiuntiva è stata utilizzata, è probabile che ciò sia stato fatto per segnalare che tale indicazione avverrà in presenza di determinate circostanze particolari che la giustificano.
74. Quale circostanza particolare si nasconde quindi dietro le parole «se del caso»?
75. Va osservato che l'articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 prevede l’indicazione delle informazioni relative alla quota spettante a ciascun erede e solo in secondo luogo, «se del caso», l'elenco dei diritti o dei beni ereditari. È opportuno sottolineare che il legislatore dell’Unione ha adottato una struttura chiara di elencazione delle informazioni figuranti nel CSE in quindici punti successivi, ciascuno dei quali è dedicato a un diverso tipo di informazione. Poiché nello stesso punto si fa riferimento alla quota spettante degli eredi nel patrimonio ereditario e, eventualmente, ai beni ereditari loro spettanti, si deve presumere che in entrambi i casi si tratti di determinare l'insieme dei diritti sull'eredità, applicando regole dello stesso tipo, ovvero regole che determinano la portata dei diritti degli eredi sull’eredità.
76. La portata dei diritti degli eredi sull'eredità può essere determinata in relazione all'insieme dei diritti e degli obblighi del de cuius, indicando la quota ereditaria dell'erede, oppure in relazione a determinati beni facenti parte dell'eredità, mediante la determinazione del diritto dell'erede o di determinati eredi su un determinato bene. Ad esempio, l'erede può essere anche beneficiario di un legato esecutivo. In alternativa, le norme della legge applicabile alla successione possono prevedere determinati diritti del coniuge del defunto su determinati beni ereditari, indipendentemente dalla quota ereditaria. Non è esclusa l'esistenza di disposizioni particolari che, per motivi economici, familiari o sociali, impongono restrizioni in materia di successione o incidono sulla successione in relazione a determinati beni, ai quali, peraltro, fa riferimento l'articolo 30 del regolamento n. 650/2012(35). Non si può nemmeno escludere l'esistenza di norme del diritto successorio che consentono la redazione di un testamento che procede con la divisione, in virtù del quale il testatore dispone con effetto reale dei singoli elementi del proprio patrimonio.
77. Mi sembra quindi logico che il legislatore dell’Unione, prevedendo all’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 l’inserimento nel CSE delle informazioni relative alla portata dei diritti degli eredi sull'eredità, abbia dovuto tenere conto del fatto che la semplice indicazione della quota ereditaria potrebbe rivelarsi insufficiente per una corretta rappresentazione di tali informazioni. Ciò si verifica se le norme della legge applicabile alla successione, eventualmente in combinato disposto con un valido atto di disposizione a causa di morte, prevedano regole particolari per il trasferimento all'erede di determinati beni ereditari con effetto reale(36). In tale situazione sarà necessario determinare i diritti degli eredi in relazione ad un determinato bene ereditario e non in relazione all'insieme dei diritti e degli obblighi patrimoniali del de cuius(37). Tale situazione non si verifica nel caso della successione a titolo universale.
78. Dall’interpretazione proposta dalla Commissione, dal governo ceco e dal governo spagnolo risulterebbe che l’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 concerne, nella prima parte, le quote ereditarie degli eredi e, nella seconda parte, l’appartenenza dei beni all’eredità. In tal caso si tratterebbe di informazioni di natura completamente diversa: le prime riguarderebbero la portata dei diritti dell’erede, determinata in base alla legge applicabile alla successione, mentre le seconde riguarderebbero la composizione dell’eredità, risultante da accertamenti effettuati in linea di principio sulla base del diritto reale. Considerata la diversa natura delle informazioni, sarebbe piuttosto logico aspettarsi che, se tali fossero state le intenzioni del legislatore dell’Unione, nell’elencare in modo coerente nei punti successivi le categorie di informazioni da includere nel CSE, egli avrebbe previsto un punto separato per l’indicazione dei beni ereditari.
79. Tuttavia, non si può parlare di tale incoerenza e incongruenza del legislatore dell'Unione nel caso in cui si ritenga, come sopra proposto, che le parole «se del caso» si riferiscano all'esistenza di norme specifiche che prevedono conseguenze giuridiche in relazione a determinati elementi del patrimonio ereditario e non in relazione all'insieme dei diritti e degli obblighi del de cuius. Tale interpretazione consente anche di comprendere i motivi per cui nell'articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012, in molte versioni linguistiche, sono stati utilizzati termini che suggeriscono la necessità dell'esistenza di un titolo specifico dei singoli eredi su determinati beni ereditari.
80. Il contenuto dell’allegato IV al modulo del CSE non è in contrasto con tale interpretazione. Il contenuto di tali punti non può ovviamente avere un’importanza determinante ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 650/2012, poiché il modulo del CSE è stato adottato con un regolamento di esecuzione della Commissione, ossia un atto di rango inferiore rispetto al regolamento n. 650/2012. Il contenuto del regolamento di esecuzione è quindi il risultato di una determinata interpretazione da parte di tale istituzione delle disposizioni del regolamento n. 650/2012. Tuttavia, occorre notare che l'allegato IV del modulo del CSE prevede una sezione separata per l'inserimento delle informazioni relative alla quota ereditaria (punto 8) e una sezione separata per l'inserimento delle informazioni relative ai beni assegnati (punto 9). Nessuno di questi due punti è stato contrassegnato come obbligatorio(38). Ciò dimostra che l'ambito dei diritti dell'erede sull'eredità può essere determinato in vari modi.
81. Alla luce di quanto sopra, ritengo che dalle disposizioni del regolamento n. 650/2012 risulti che l'autorità di rilascio non sia tenuta a inserire nel CSE informazioni relative ai beni ereditati in caso di successione a titolo universale. In tale situazione, l’indicazione della quota spettante all’erede è sufficiente per rappresentare la portata dei suoi diritti sull’eredità.
b) Disposizioni che definiscono l'ambito di competenza dell'autorità di rilascio del CSE
82. La suddetta interpretazione trova conferma nelle disposizioni del regolamento che definiscono l'ambito di competenza dell'autorità di rilascio del CSE.
83. Ai sensi dell’articolo 67 del regolamento n. 650/2012 l’autorità di rilascio emette il CSE quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. Per quanto riguarda la parte finale di tale frase, dal considerando 71 del regolamento risulta che si tratta di questioni come la validità sostanziale delle disposizioni in caso di morte. La disposizione citata rimanda quindi alle disposizioni del capo III del regolamento n. 650/2012, intitolato «Legge applicabile». Gli articoli in esso contenuti, in particolare gli articoli 21, 22 e 23, riguardano la determinazione e l'ambito di applicazione della legge applicabile all’intera successione. Gli articoli successivi riguardano la legge applicabile a questioni quali la validità delle disposizioni a causa di morte, i contratti riguardanti l'eredità o le dichiarazioni di accettazione o di rifiuto dell'eredità.
84. Quasi nessuno degli articoli del capitolo III del regolamento n. 650/2012 disciplina in modo dettagliato le questioni relative alla successione facendo riferimento a determinati elementi del patrimonio ereditario(39).
85. Alla luce di quanto sopra, a mio avviso si dovrebbe ritenere che l'inserimento di informazioni relative ai beni facenti parte dell'eredità rientri nella competenza dell'autorità di rilascio del CSE, qualora ciò sia necessario in base alle disposizioni della legge applicabile all’intera successione. L'ambito di applicazione di tale legge è definito all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012. Dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 650/2012 emerge che la legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 del regolamento determina il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato. Da tale disposizione non risulta tuttavia che l'ambito di applicazione della legge applicabile all’intera successione comprenda la determinazione dell'appartenenza di determinati beni al patrimonio del de cuius.
86. Tale soluzione non dovrebbe sorprendere. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 650/2012 si applica alle successioni a causa di morte. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), indica che ai fini del regolamento la successione comprende qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario in forza di disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima. La legge applicabile all’intera successione determina quindi le regole di trasferimento dei beni ereditari agli eredi legittimi del de cuius. L'appartenenza di determinati beni al patrimonio ereditario non rientra nell'ambito di applicazione della legge applicabile all’intera successione e non rientra tra le materie alle quali si applica il regolamento n. 650/2012. Ciò è confermato in modo inequivocabile dal contenuto del già citato considerando 71 del regolamento. Tale considerando enuncia che la forza probatoria del CSE non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal regolamento, come l’accertamento se un determinato bene appartenesse o meno al defunto.
87. Nel caso della successione a titolo universale, invece, l'accertamento dell'appartenenza di un determinato bene all'eredità altro non sarebbe che l’accertamento dell'appartenenza di tale bene al defunto. Si tratterebbe quindi, in sostanza, di compiere atti che il legislatore dell'Unione ha espressamente indicato, al considerando 71 del regolamento n. 650/2012, come non soggetti alle disposizioni di tale regolamento. L’accertamento dell'appartenenza di determinati beni all'eredità non rientra quindi nella competenza dell'autorità di rilascio del CSE, poiché esula dalle questioni disciplinate dalla legge applicabile in materia di successione o da altre leggi applicabili alle questioni in esame ai sensi dell'articolo 67 del regolamento n. 650/2012.
88. Diverso è il caso della successione a titolo particolare, dove ciò è necessario per determinare l'oggetto dell'eredità. Senza una determinazione precisa della componente patrimoniale che costituisce l'oggetto della successione legale, non è possibile stabilire la portata dei diritti acquisiti dall'erede per via ereditaria.
c) Disposizioni che disciplinano il procedimento relativo al rilascio del CSE
89. A sostegno della tesi secondo la quale dalle disposizioni del regolamento n. 650/2012 non risulta che, in caso di successione a titolo universale, sia necessario indicare nel CSE i beni che compongono l'eredità, depone anche l'analisi delle disposizioni del regolamento che disciplinano la procedura per il rilascio del CSE.
90. Tale procedura è disciplinata dall'articolo 66 del regolamento n. 650/2012. Si tratta di una procedura su domanda e il compito dell'autorità di rilascio è quello di verificare le informazioni e le dichiarazioni presentate dal richiedente, nonché i documenti e gli altri elementi di prova. Tale articolo subordina due volte (nel paragrafo 1, seconda frase, e nel paragrafo 3) i poteri dell'autorità di rilascio (rispettivamente di verifica d'ufficio e di richiesta di presentazione di dichiarazioni sotto giuramento) all'ambito di competenze previste dal diritto nazionale.
91. La procedura di rilascio del CSE non è stata quindi completamente armonizzata. Se il diritto nazionale non prevede né un intervento d'ufficio né la possibilità di presentare dichiarazioni sotto giuramento in merito all'appartenenza dei beni all'eredità, ciò significa che l'autorità di rilascio può solo verificare le affermazioni del richiedente e i documenti da lui presentati. In tale situazione, se il richiedente chiede la conferma dei diritti dell'erede sui beni facenti parte dell'eredità situati in un altro Stato membro, costituenti l'oggetto della successione a titolo universale, il compito dell'autorità di rilascio si limita all'analisi dei documenti presentati dal richiedente.
92. Tale procedura è, nel caso della successione a titolo universale, superflua, dispendiosa in termini di tempo, costosa e inefficace.
93. In primo luogo, è superflua, poiché la verifica dell'appartenenza di un bene al patrimonio ereditario da parte dell'autorità di rilascio è inutile, dato che dalle disposizioni di legge applicabili in materia di successione risulta che l'erede ha ereditato una quota dell'eredità, come già risulta dal contenuto dal CSE. La dimostrazione del titolo del de cuius su un determinato bene implica, in assenza di informazioni specifiche che impongano conclusioni diverse, che i diritti su tale bene siano stati trasferiti agli eredi nelle quote specificate nel CSE. La semplice iscrizione di un bene ereditario nel CSE è inutile, poiché il valore probatorio del CSE non si estende all'appartenenza del bene all'eredità. Il regolamento non prevede infatti che l'iscrizione comporti la presunzione dell'appartenenza del bene al patrimonio ereditario.
94. In secondo luogo, è dispendiosa in termini di tempo e costosa poiché richiede accertamenti basati su leggi e documenti stranieri, l'ottenimento di copie e, eventualmente, l'autenticazione dei documenti, nonché, in molti casi, la traduzione nella lingua ufficiale dell'autorità di rilascio del CSE. L'autorità di rilascio dovrebbe innanzitutto accertare se i documenti presentati per la verifica siano autentici e dimostrino l'appartenenza del bene al patrimonio ereditario. Ciò richiede un'analisi del diritto straniero ed eventualmente anche consultazioni con le autorità di un altro Stato membro(40). In quest'ultimo caso bisogna tenere conto della necessità di effettuare traduzioni nella lingua ufficiale di un altro Stato membro. Inoltre, per consentire all'autorità di rilascio di effettuare tale valutazione, il richiedente sarebbe costretto a sostenere i costi per ottenere copie dei documenti pertinenti nello Stato membro in cui è situato il bene immobile e, se redatti in una lingua diversa da quella ufficiale dell'autorità di rilascio, i costi della traduzione in quest'ultima lingua e, successivamente, i costi della traduzione della copia del CSE ottenuta nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è situato l'immobile.
95. In terzo luogo, è inefficace perché in tutti i casi in cui la base degli accertamenti deve essere costituita da copie di documenti rilasciati dall'autorità di registrazione, le pertinenti determinazioni relative all'appartenenza di un bene al patrimonio ereditario sono effettuate sulla base delle informazioni in possesso di tale autorità, che da un lato è la fonte delle informazioni sui beni facenti parte dell’eredità iscritti nel registro dalla stessa tenuto (rilasciando le relative copie da presentare all'autorità di rilascio) e dall'altro lato è il destinatario delle informazioni da esso generate e inserite nel CSE, dopo la loro doppia traduzione (dopo la ricezione della richiesta di iscrizione dei diritti dell'erede nel registro sulla base del CSE). L’autentica della copia proveniente dall'autorità di registrazione da parte dell'autorità di rilascio del CSE affinché l'autorità di registrazione possa registrare il cambio del proprietario di un bene registrato sembra, in questo contesto, un'operazione fine a sé stessa. Allo stesso tempo, ciò non garantisce in alcun modo l'iscrizione nel registro. La valutazione finale della completezza e della correttezza di tutte le informazioni indicate, dal punto di vista dei requisiti di legge in materia di registrazione, spetta infatti all'autorità di registrazione, come sottolineato dal legislatore dell'Unione europea nel considerando 18 del regolamento n. 650/2012. Ciò può comportare la necessità di modificare il CSE già rilasciato dal punto di vista dei requisiti imposti dall’autorità di registrazione(41).
d) Effetti dell'adozione dell'interpretazione proposta
96. L'interpretazione secondo la quale dalle disposizioni del regolamento n. 650/2012 non emerge che, in caso di successione a titolo universale, sia necessario indicare nel CSE i beni facenti parte dell'eredità, può ovviamente essere contestata in quanto non tiene conto degli scopi del CSE e della sua funzione di documento che costituisce la base per l'iscrizione dei diritti degli eredi nel registro immobiliare di un altro Stato membro.
97. In primo luogo, faccio notare che non è vero che in tutti gli Stati membri le norme di diritto in materia di registrazione subordinano l'iscrizione dei diritti dell'erede nel registro in cui è iscritto il bene immobile ereditato all'indicazione di tale bene nel CSE(42). L'interpretazione proposta non cambia nulla per quanto riguarda l'efficacia del CSE in tali Stati.
98. In secondo luogo, ricordo che dalla sentenza Registrų centras emerge che la mancanza nel CSE di informazioni relative al bene immobile non ne compromette la validità in quanto tale per quanto riguarda altre circostanze ivi attestate, come lo status di erede(43), mentre dal considerando 18 del regolamento n. 650/2012 emerge che dovrebbe essere possibile integrare le informazioni richieste dalle norme in materia di registrazione mediante la presentazione di ulteriori informazioni o documenti da parte degli eredi. Il legislatore ceco si è adeguato alle linee guida derivanti da quest'ultimo considerando, prevedendo la possibilità per gli eredi di presentare una dichiarazione che integri le informazioni mancanti nel CSE, la cui assenza non consente di effettuare l'iscrizione esclusivamente sulla base di tale documento(44).
99. L'interpretazione proposta non implica quindi l'inefficacia del CSE come documento che costituisce la base per l'iscrizione nel registro. Al contrario, dovrebbe contribuire ad aumentare la sicurezza del traffico giuridico.
100. In primo luogo, tale interpretazione conferma i limiti della competenza dell’autorità di rilascio del CSE in quanto autorità chiamata ad attestare le circostanze che derivano dalla legge applicabile alla successione e che sono rilevanti ai fini degli effetti del CSE di cui all’articolo 69 del regolamento n. 650/2012. L’inserimento nel CSE di informazioni relative ai beni facenti parte dell’eredità in caso di successione a titolo universale può tuttavia indurre in errore le persone alle quali il CSE viene presentato, facendo loro credere che esso costituisca anche un’attestazione ufficiale dell’appartenenza di un determinato bene al patrimonio ereditario, cosa che invece il CSE non attesta(45).
101. In secondo luogo, l'interpretazione proposta consente di evitare il rischio di una certificazione errata o imprecisa di circostanze che l'autorità di rilascio del CSE in uno Stato membro, il cui diritto non prevede l'esecuzione di operazioni simili nella fase di certificazione dei diritti successori, non sia preparata ad attestare e in relazione alle quali non disponga di strumenti e di conoscenze adeguati.
102. In terzo luogo, il CSE, che costituisce oggetto della circolazione giuridica e che è di per sé un documento di ampia portata, non è gravato da informazioni inutili, la cui inclusione potrebbe essere fonte di dubbi da parte di terzi. Mi sembra in particolare che l'inserimento di informazioni su alcuni elementi del patrimonio ereditario, il cui trasferimento è avvenuto a titolo di successione universale, possa sollevare dubbi da parte di terzi sul significato della mancata indicazione nel CSE di altri elementi dell'eredità. Temo che i terzi possano subordinare l'esecuzione di determinate operazioni con gli eredi che esibiscono il CSE all'inserimento in esso di informazioni su altri elementi del patrimonio ereditario rilevanti ai fini dell'operazione da eseguire. Ciò potrebbe comportare la necessità di integrare più volte il CSE.
103. Rilevo inoltre che, in caso di successione a titolo universale da parte di più di una persona, l’inserimento delle informazioni relative al bene ereditato dovrebbe comportare l’inserimento, al punto 10 dell’allegato IV del modulo del CSE, di informazioni precise sulle limitazioni alla disponibilità delle quote di tale bene. Dall'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deriva infatti la presunzione che l'erede goda dei diritti e dei poteri indicati nel CSE senza alcuna condizione o limitazione oltre a quelle ivi espressamente indicate. Tuttavia, in caso di successione a titolo universale, i diritti dei coeredi di disporre delle quote dei beni facenti parte dell'eredità prima della divisione dell'eredità sono spesso limitati(46). In quel caso, nel CSE dovrebbero essere inserite, parallelamente alle informazioni relative al bene ereditato o alla quota di partecipazione in tale bene, anche le informazioni relative alle limitazioni alla possibilità di disporne derivanti dalla legge applicabile alla successione. In caso contrario, il CSE fornirebbe informazioni fuorvianti in merito alla portata dei diritti dell'erede derivanti da tale legge.
e) Le risposte alle questioni
104. Tenuto conto di quanto sopra, ritengo che l'articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che l'autorità di rilascio del CSE non è tenuta a inserirvi, su richiesta del richiedente, informazioni relative a un bene immobile, situato in un altro Stato membro, che fa parte dell'eredità in caso di successione a titolo universale. Ciò vale indipendentemente dai requisiti che la normativa in materia di registrazione dello Stato membro in cui è situato il bene immobile facente parte dell'eredità prevede per i documenti che costituiscono la base per le iscrizioni nel registro immobiliare.
f) 4. Sulla possibilità di adottare un'interpretazione diversa da quella proposta
105. I ricorrenti nel procedimento principale, i governi ceco e spagnolo nonché la Commissione propongono un'interpretazione dell'articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 diversa da quella sopra esposta(47). Essi ritengono che gli obiettivi del regolamento e del CSE giustifichino l'inserimento delle informazioni relative ai beni immobili ereditati nel CSE, se ciò consenta di soddisfare i requisiti della normativa in materia di registrazione e di effettuare l'iscrizione nel registro in cui tali immobili sono registrati. In caso contrario, il CSE rilasciato non soddisferebbe la sua funzione.
106. Ho già indicato sopra gli effetti negativi dell'adozione di tale interpretazione sulla facilità, sulla rapidità e sull’efficacia del procedimento relativo al rilascio del CSE(48). Sottolineo che tale interpretazione pone in una situazione particolarmente difficile le autorità di rilascio degli Stati membri le cui norme procedurali non prevedono, in un procedimento analogo, la conferma dell'appartenenza di determinati beni all'eredità o, in generale, la redazione di un inventario. Le autorità dovrebbero infatti confermare il diritto di proprietà o altro diritto dell'erede su un determinato bene facente parte dell’eredità, operando in un vuoto procedurale, ossia secondo regole non stabilite, e basandosi su un diritto reale straniero nonché su documenti redatti in un altro Stato membro. Inoltre, costituirebbero oggetto della certificazione circostanze che il CSE non è destinato a certificare.
107. Se tuttavia la Corte dovesse ritenere irrilevanti le argomentazioni sopra esposte e dovesse accogliere l’interpretazione dell’articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 postulata dai ricorrenti nel procedimento principale, dei governi ceco e spagnolo nonché della Commissione, alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio occorrerebbe rispondere in senso affermativo e alla seconda in senso negativo.
108. Dalla sentenza Registrų centras emerge infatti che la mancata indicazione del CSE delle informazioni relative al bene immobile ereditato, richieste dalla normativa in materia di registrazione dello Stato membro in cui è situato l'immobile, costituisce un motivo sufficiente per respingere la richiesta di registrazione dei diritti dell'erede, se tale documento è l'unico presentato a sostegno della stessa(49). Se, quindi, l'interpretazione è determinata dal raggiungimento dell'obiettivo consistente nell’iscrizione del diritto dell'erede nel registro tenuto nello Stato membro in cui è situato il bene il bene immobile ereditato e una condizione per l'iscrizione in tale registro è l'inserimento nel CSE delle informazioni relative al bene immobile ereditato, le informazioni richieste dovrebbero essere inserite dall'autorità di rilascio nel CSE, anche in caso di acquisizione dei diritti su un bene a seguito di successione a titolo universale.
109. In tale situazione, occorrerebbe esaminare separatamente la terza questione sollevata dal giudice del rinvio.
110. Tale questione si basa sul presupposto che nella fattispecie l’iscrizione degli eredi nel registro immobiliare tenuto nella Repubblica ceca sulla base di un CSE che non contiene informazioni sul bene immobile ereditato sia possibile ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento sul catasto immobiliare. A prima vista, tale disposizione consente di integrare il CSE che non contiene tutte le informazioni richieste in relazione al bene immobile ereditato mediante la presentazione di una dichiarazione contenente tali informazioni. Da qui la domanda se anche in tale situazione sia necessario inserire nel CSE le informazioni relative alla successione sull’immobile.
111. Dalle osservazioni scritte dei ricorrenti nel procedimento principale e della Commissione risulta che tale presupposto è errato. Essi sostengono che, nella fattispecie, i ricorrenti nel procedimento principale non potrebbero avvalersi della possibilità prevista dalla disposizione citata, poiché sono successori legali indiretti del de cuius iscritto nel registro immobiliare, mentre la dichiarazione prevista da tale articolo poteva essere presentata solo dal suo successore legale diretto, ovvero la defunta moglie del de cuius.
112. Non vi sono motivi né possibilità di contestare tali affermazioni. Poiché nella fattispecie non sussiste la possibilità di iscrivere i diritti degli eredi nel registro ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 6, del regolamento sul catasto immobiliare, la questione basata sul presupposto che ciò sia possibile è ipotetica e quindi irricevibile(50).
113. Tuttavia, per il caso in cui la Corte non dovesse condividere tale valutazione, la analizzerò brevemente.
114. Dall'articolo 68 del regolamento n. 650/2012 risulta che le singole informazioni sono inserite nel CSE nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato. Su questa base si può affermare che, poiché l'inserimento nel CSE delle informazioni relative al bene immobile non è richiesto ai fini dell'iscrizione dei diritti dell'erede nel registro immobiliare in quanto tale iscrizione può essere effettuata previa presentazione di una dichiarazione supplementare, è possibile rifiutare l'inserimento di tali informazioni nel CSE, in quanto non richieste ai fini del suo rilascio.
115. Ritengo che, qualora dalla legge in materia di registrazione del luogo di ubicazione del bene immobile ereditato risultasse inequivocabilmente che l’inserimento nel CSE delle informazioni relative al bene immobile ereditato non fosse necessario per effettuare l’iscrizione nel registro tenuto nello Stato membro di ubicazione, l'autorità di rilascio avrebbe motivo di rifiutare l'inserimento di tali informazioni, richiamandosi all'articolo 68 del regolamento n. 650/2012. Infatti, tali informazioni non sarebbero necessarie ai fini dell’emissione del CSE.
116. L'autorità di rilascio dovrebbe tuttavia accertarsi che tali informazioni non siano effettivamente necessarie. Qualora le disposizioni della legge in materia di registrazione prevedessero l'obbligo di presentare, come base per l'iscrizione, un documento contenente le informazioni pertinenti e, al contempo, prevedessero deroghe a tale obbligo di inserimento per il CSE, il rifiuto di inserire le informazioni nel CSE dovrebbe avvenire solo in assenza di qualsiasi dubbio circa il fatto che le condizioni per l'applicazione di tale deroga possano essere soddisfatte nel caso specifico.
117. Alla luce di quanto sopra, ritengo che, qualora si adottasse un'interpretazione dell'articolo 68, lettera l), del regolamento n. 650/2012 diversa da quella da me proposta e si ritenesse ricevibile la terza questione, occorrerebbe rispondere alla stessa che l'autorità di rilascio non è obbligata ad inserire nel CSE rilasciato le informazioni relative ai beni immobili ereditati, se la legge in materia di registrazione dello Stato membro in cui è situato il bene immobile prevede la possibilità di iscrivere i diritti degli eredi nel registro sulla base di un CSE che non contiene tali informazioni, purché siano soddisfatte determinate condizioni, quali la presentazione di una dichiarazione contenente le informazioni mancanti o la presentazione di determinati documenti, fermo restando, tuttavia, che il soddisfacimento di tali condizioni da parte degli eredi deve essere oggettivamente possibile.
V. Conclusioni
118. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali prima, seconda e terza, presentate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nel modo seguente:
L’articolo 68, lettera 1), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
deve essere interpretato nel senso che:
l'autorità di rilascio del certificato successorio europeo non è tenuta a inserirvi, su richiesta del richiedente, informazioni relative ai beni immobili situati in un altro Stato membro che fanno parte dell'eredità quando si tratti di successione a titolo universale. Ciò vale indipendentemente dai requisiti che la legge in materia di registrazione dello Stato membro in cui è situato il bene immobile ereditato prevede per i documenti che costituiscono la base delle iscrizioni nel registro immobiliare.
1 Lingua dell’originale: il polacco.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2 Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).
3 V. le mie conclusioni nella causa Registrų centras e a. (C-354/21, EU:C:2022:587; in prosieguo: le «conclusioni nella causa Registrų centras»).
4 V., in particolare, paragrafi da 52 a 61 delle mie conclusioni nella causa Registrų centras.
5 Sentenza del 9 marzo 2023 (C-354/21, EU:C:2023:184; in prosieguo: la «sentenza Registrų centras»).
6 La questione pregiudiziale in quella causa non riguardava gli obblighi dell'autorità che rilascia il CSE, ma gli obblighi dell'autorità di registrazione che esamina la domanda di iscrizione dei diritti dell'erede nel registro sulla base di un CSE che non contiene le informazioni che la legge in materia di registrazione richiede per il bene immobile ereditato.
7 Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2014, L 359, pag. 30).
8 La versione in francese della nota 13 non contiene tale frase.
9 La domanda di pronuncia pregiudiziale non lo precisa, ma in mancanza di informazioni ritengo che i giudici nazionali abbiano valutato che un testamento con tale contenuto sia valido ai sensi della legge applicabile alla successione.
10 Sentenza del 23 gennaio 2025 (C-187/23, EU:C:2025:34).
11 Sentenza del 23 gennaio 2025, Albausy (C-187/23, EU:C:2025:34, punti 66, 67).
12 V., in particolare, sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio (C-210/06, EU:C:2008:723, punti da 57 a 59, 63).
13 Sentenza del 12 ottobre 2017, Kubicka (C-218/16, EU:C:2017:755, punto 56).
14 Nonché, come risulta dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, i legatari che hanno diritti diretti sull'eredità, gli esecutori testamentari o gli amministratori dell'eredità. Nel prosieguo delle conclusioni mi riferirò solo agli eredi. Le mie osservazioni si applicheranno anche ai legatari che hanno diritti diretti sull'eredità.
15 V., in merito al CSE nel sistema stabilito dal regolamento n. 650/2012 paragrafi da 39 a 46 delle mie conclusioni nella causa Registrų centras.
16 Punto 51 della sentenza Registrų centras.
17 Punto 52 della sentenza Registrų centras.
18 Da un lato, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, il CSE è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro. Dall'altro lato, l'articolo 62, paragrafo 3, di tale regolamento prevede che il CSE produce gli effetti previsti dal regolamento anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato.
19 Punto 40 della sentenza Registrų centras e giurisprudenza citata.
20 Ciò non esclude l'adozione di disposizioni nazionali che disciplinano alcune questioni non regolamentate dal diritto dell'Unione.
21 Ricordo che l'Irlanda e la Danimarca non applicano il regolamento n. 650/2012 (v. considerando 82 e 83 di tale regolamento). Nel prosieguo delle presenti conclusioni, per semplicità, quando mi riferisco all'ambito di applicazione territoriale del regolamento n. 650/2012, parlerò dell'Unione e degli Stati membri dell'Unione, intendendo gli Stati membri che applicano il regolamento n. 650/2012.
22 Sentenza del 17 gennaio 2019, Brisch (C-102/18, EU:C:2019:34, punto 30).
23 V., a titolo di esempio, sentenza del 1° marzo 2018, Mahnkopf (C-558/16, EU:C:2018:138, punti da 38 a 44) per quanto riguarda le modalità di pubblicazione nel CSE delle informazioni relative alla quota spettante al coniuge superstite ai sensi delle disposizioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi di cui all'articolo 1371, paragrafo 1, BGB.
24 L’articolo 20 del regolamento n. 650/2012 prevede che la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.
25 Il che però non è impossibile. A parte il caso in cui il CSE venga utilizzato in uno Stato membro in cui è stato rilasciato (v. nota 18 delle presenti conclusioni), è ipotizzabile che, a seguito della scelta da parte del de cuius della legge applicabile alla successione, ovvero la legge dello Stato in cui è situato il bene immobile oggetto di successione, il CSE certifichi le circostanze accertate in base alla legge del luogo in cui è situato il bene immobile e non in base alla legge dello Stato membro dell'autorità di rilascio del CSE.
26 A differenza del modulo di richiesta di rilascio del CSE che costituisce l'allegato 4 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, che prevede una casella separata per indicare lo scopo che giustifica il rilascio del CSE.
27 Sentenza del 1° luglio 2021, Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank (C-301/20, EU:C:2021:528, punto 21).
28 Sentenza del 1° luglio 2021, Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank (C-301/20, EU:C:2021:528, punto 42).
29 Vedi, in particolare, le versioni linguistiche: spagnola («la atribución de uno o varios bienes concretos»), tedesca («die Zuweisung eines bestimmten Vermögenswerts oder bestimmter Vermögenswerte»), inglese («the attribution of a specific asset or specific assets»), francese («l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés»), italiana («l’attribuzione di uno o più beni determinati»), portoghese («A atribuição de um bem ou bens determinados específicos»).
30 In spagnolo «atribución», in tedesco «Zuweisung», in inglese «attribution», in francese «attribution», in italiano «attribuzione», in portoghese «atribuição».
31 Ciò non deve tuttavia comportare una contraddizione tra le due disposizioni. L’elenco degli scopi del CSE di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 non è infatti esaustivo, come dimostra l’uso dell’espressione «in particolare» nella prima parte di tale disposizione (v. paragrafo 63 delle presenti conclusioni).
32 V., ad esempio, le versioni linguistiche: spagnola («a cada heredero determinado»), tedesca («einem bestimmten Erben»), inglese («for any given heir»), francese («à un héritier déterminé»), italiana («a ogni erede») e protoghese («um determinado herdeiro»).
33 V. M. Margoński, Europejskie poświadczenie spadkowe, Varsavia, Wolters Kluwer, 2022, pag. 429.
34 V. A. Bonomi, P. Wautelet, Article 68. Contenu du certificat, in: Le droit européen des successions, 2a edizione, Bruxelles, Bruylant, 2016, pag. 861; Ch. Budzikiewicz, Contents of the Certificate, in: A.-L. Calvo Caravaca, A. Davì, H-P. Mansel, (ed.), The EU Succession Regulation: A Commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, pag. 763; M. Semelová, Praktische Probleme mit dem (deutschen) Europäischen Nachlasszeugnis in der Tschechischen Republik, Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union (GPR), 2018, n. 4, pag. 201.
35 In passato, il diritto successorio polacco prevedeva norme speciali in materia di successione delle aziende agricole. Nella pratica, molte sentenze dei tribunali che dichiaravano gli effetti della successione includevano una decisione separata in merito alla successione del patrimonio ereditario e una in merito alla successione dell'azienda agricola.
36 Ciò non vale quindi, in particolare, per le disposizioni aventi la natura di legato. In questo caso, il trasferimento di una parte dell'eredità a un determinato erede che è anche beneficiario di un legato sarà solo il risultato di atti di disposizione e non l'effetto dell'apertura della successione.
37 V. analogamente G. Alonso Landeta, Artículo 68. El contenido del certificado sucesorio, in: J. L. Iglesias Buigues, G. Pallao Moreno (dir.), Sucesiones internacionales. Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, pag. 542–543.
38 Secondo la legenda, nel modulo del CSE le voci obbligatorie sono contrassegnate da un asterisco. Tale asterisco non compare né al punto 8 né al punto 9 dell'allegato IV del modulo del CSE.
39 Fa eccezione il citato articolo 30 del regolamento, il quale prevede che se la legge dello Stato in cui sono situati determinati beni immobili, imprese o altre categorie particolari di beni contiene norme speciali che impongono restrizioni alla successione di tali beni, tali norme speciali si applicano alla successione purché, in base alla legge di tale Stato, esse si applichino indipendentemente dalla legge applicabile alla successione.
40 A questo proposito, faccio notare che i registri immobiliari nazionali possono funzionare secondo regole diverse e che i dati in essi contenuti possono avere un valore probatorio diverso. Oltre al sistema dei registri catastali, che contiene dati sul titolo giuridico di proprietà immobiliare, in vigore in Germania, Austria e Polonia, in alcuni paesi come Francia, Belgio o Portogallo esistono sistemi di registrazione degli atti giuridici relativi ai beni immobili che comprendono una raccolta di tutti i documenti relativi a un determinato bene immobile senza informazioni sul suo attuale status giuridico legate all’insorgere di determinate presunzioni (garanzia di fede pubblica). Nel caso di tali registri, determinare l'attuale status giuridico di un bene immobile potrebbe non essere ovvio (L. M. Martínez Velencoso, The Land Register in European Law: A Comparative and Economic Analysis, in: L. M. Martínez Velencoso, S. Bailey, A. Pradi (ed.), Transfer of Immovables in European Private Law. The Common Core of European Private Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pag. 11.
41 V. anche, per quanto riguarda requisiti simili imposti da altri soggetti, M. Margoński, op. cit., pag. 428. L'autore descrive l'esperienza di un notaio polacco obbligato a modificare un CSE già rilasciato che conteneva informazioni su due conti bancari del de cuius presso una banca in Lussemburgo, dopo la scoperta del fatto, precedentemente sconosciuto, che il de cuius aveva aperto anche un deposito in denaro presso la stessa banca.
42 Oltre alla Germania, tale problema non sussiste nemmeno in Polonia. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa risulta inoltre che l’Oberster Gerichtshof der Republik Österreich (Corte suprema della Repubblica d’Austria) nel provvedimento del 15 maggio 2018 (5 Ob 35/18k, ZEV 2019, 353, punto 26) ha stabilito che l’indicazione nel CSE del bene immobile ereditato non sia necessaria.
43 Punto 52 della sentenza Registrų centras.
44 Per quanto riguarda l'applicabilità di tale disposizione al caso di specie, vedi i paragrafi da 110 a112 delle presenti conclusioni.
45 Come risulta dal sopra citato considerando 71 del regolamento n. 650/2012.
46 Mi riferisco in particolare all'articolo 2033, paragrafo 2, del BGB, secondo il quale il coerede non può disporre della quota di un bene appartenente all'eredità, nonché all'articolo 1036 del codice civile polacco, il quale prevede che il trasferimento della quota di un bene appartenente alla massa ereditaria sia subordinato al consenso degli altri eredi, pena l'inefficacia della operazione nei confronti degli eredi, qualora i loro diritti alla divisione ereditaria vengano lesi.
47 V. paragrafo 73 delle presenti conclusioni.
48 V. paragrafi da 92 a 95 delle presenti conclusioni.
49 Punto 51 della sentenza Registrų centras.
50 V. analogamente sentenza del 5 giugno 2025, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad (C-310/24, EU:C:2025:406, punto 44).