Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

del 12 febbraio 2026(1)

Cause riunite C722/24 e C756/24

SIA «Elektro bizness»,

Interveniente:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (C722/24)

e

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,

Interveniente:

SIA «Jelgavas autobusu parks» (C756/24)

[Domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia)]

« Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 2, punto 41 – Nozione di linea diretta – Diritto di scelta del cliente – Disconnessione completa dalla rete – Collegamento di un cliente ad una linea elettrica esistente – Collegamento di più clienti »






Indice


I. Introduzione

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

B. Normativa lettone

III. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

A. Causa C722/24, Elektro bizness

B. Causa C756/24, Jelgavas autobusu parks

IV. Analisi

A. Linea diretta quale forma alternativa di fornitura di energia elettrica? (seconda questione nella causa C722/24 e prima e terza questione nella causa C756/24)

1. Sulla delimitazione dell’articolo 2, punto 41, prima e seconda ipotesi, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica

2. Concezione di linea diretta di cui all’articolo 2, punto 41, seconda ipotesi, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, quale alternativa alla rete

a) Testo dell’articolo 2, punto 41, seconda ipotesi

b) Genesi dell’articolo 2, punto 41

c) Raffronto con la direttiva sul mercato interno del gas

d) Impianto sistematico della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica

e) Obiettivi della direttiva

1) Liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica

2) Obiettivo della trasformazione ecologica

3) Conflitto di obiettivi con la garanzia di prezzi dell’energia accessibili

3. Conclusione intermedia

B. Sulla disconnessione completa (seconda questione nella causa C756/24)

C. Sul collegamento di diversi clienti alla stessa linea elettrica (seconda questione nella causa C722/24)

D. Sulla nozione di «sito di generazione di energia elettrica» (prima questione nella causa C722/24)

E. Sul criterio del cliente isolato e del sito di generazione isolato (prima e seconda questione nella causa C722/24 e terza questione nella causa C756/24)

V. Conclusione


I.      Introduzione

1.        Si pone la questione se una linea diretta mediante la quale un cliente riceve energia elettrica da un produttore senza intermediazione del sistema (e dunque senza pagamento dei relativi costi), sia riservata unicamente ai clienti che, per motivi tecnici o economici, non possono essere collegati alla rete. Oppure se gli Stati membri dispongano di un potere discrezionale, nell’ambito del quale essi possono consentire linee dirette anche in altri casi (ad esempio ai fini della promozione di siti industriali o della produzione decentrata e la fornitura di energia «verde»).

2.        È questa, in sostanza, la questione alla base della presente domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia).

3.        La linea diretta è una componente riconosciuta del mercato interno dell’energia elettrica a partire dalla direttiva 96/92/CE (2). Nella direttiva (UE) 2019/944 (in prosieguo: la «direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica») (3), attualmente in vigore, essa è disciplinata in modo da rendere possibile un equilibrio tra la sicurezza dell’approvvigionamento di tutti i clienti nonché l’equa ripartizione delle spese di rete, da un lato, e la promozione dell’industria nonché la diversificazione della produzione di energia elettrica, dall’altro.

4.        Entrambe le presenti domande di pronuncia pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia) offrono adesso alla Corte la possibilità di concretizzare i presupposti per un siffatto equilibrio.

5.        Con le linee elettriche di cui ai procedimenti principali devono essere connesse rispettivamente una centrale elettrica e un cliente. Entrambe le linee elettriche previste presentano tuttavia alcune peculiarità: nella causa C‑722/24, il cliente deve essere collegato mediante la linea elettrica controversa ad una linea elettrica esistente, la quale è connessa alla rete e mediante la quale vengono riforniti già altri clienti. Nella causa C‑756/24, il cliente è già collegato alla rete, e desidera mantenere tale collegamento in futuro come connessione di emergenza accanto alla linea elettrica controversa.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

6.        L’articolo 2 («Definizioni»), punto 41, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, contiene una definizione della nozione di linea diretta. Ai fini di tale direttiva, si applica la seguente definizione:

«“linea diretta”: linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore e un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti».

7.        L’articolo 7 («Linee dirette») della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica così recita:

«1.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:

a)      tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica (4), stabiliti nel loro territorio riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti, senza essere soggetti a procedure amministrative o costi sproporzionati;

b)      tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti, individualmente o collettivamente, mediante una linea diretta da produttori e da imprese fornitrici.

2.      Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di linee dirette nel proprio territorio. Tali criteri devono essere obiettivi e non discriminatori.

3.      La possibilità di fornire energia elettrica tramite una linea diretta ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica la possibilità di concludere contratti di fornitura di energia elettrica ai sensi dell'articolo 6.

4.      Gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni per la costruzione di una linea diretta al rifiuto dell'accesso alla rete sulla base, se del caso, dell'articolo 6 o all'avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 60.

5. Gli Stati membri possono rifiutare l'autorizzazione alla costruzione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 relative agli obblighi di servizio pubblico. Il rifiuto deve essere motivato in modo adeguato».

B.      Normativa lettone

8.        L’articolo 1, punto 29, dell’Elektroenerģijas tirgus likums (in prosieguo: la «legge sul mercato dell’energia elettrica»), del 5 maggio 2005, definisce la linea diretta come

«linea elettrica che collega un sito di generazione di energia elettrica isolato con un cliente isolato, ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica isolato con un fornitore che approvvigiona direttamente gli impianti di sua proprietà o soggetti al suo controllo, le società collegate e i suoi clienti».

9.        L’articolo 25 («Realizzazione di linee elettriche»), paragrafo 2, e paragrafo 3, punto 1, della legge sul mercato dell’energia elettrica, così recita:

«2.      Il gestore del sistema di distribuzione ha il diritto di realizzare una linea di distribuzione nella zona coperta dalla sua licenza.

3.      Una persona diversa dal gestore del sistema di distribuzione ha il diritto di realizzare una linea di distribuzione nella zona coperta dalla licenza di detto gestore qualora la linea da costruire sia

1)      una linea diretta».

10.      L’articolo 26 («Linea diretta») della legge sul mercato dell’energia elettrica, stabilisce quanto segue:

«1.      Il produttore ha il diritto di fornire energia elettrica ai propri clienti o ai propri impianti mediante una linea diretta.

2.      L’autorizzazione per realizzare una linea diretta viene rilasciata dall’autorità di regolazione. Quest’ultima stabilisce criteri oggettivi e uniformi in base ai quali viene rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di una linea diretta».

III. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

A.      Causa C722/24, Elektro bizness

11.      La Elektro bizness gestisce una centrale di cogenerazione. Essa è proprietaria non solo di tale centrale, ma anche di una linea cavo interrata collegata alla centrale (in prosieguo: la «linea elettrica esistente»), di lunghezza pari a 7,6 km, mediante la quale vengono trasportati 20 kilovolt di energia elettrica. La linea elettrica esistente era di proprietà della Elektro bizness già prima dell’entrata in vigore della legge sul mercato dell’energia elettrica nel 2005. Mediante tale linea, la Elektro bizness trasporta l’energia elettrica fino al sistema della società Sadales tīkls. Inoltre, essa utilizza la linea elettrica esistente per fornire energia elettrica a sei clienti industriali senza intermediazione del sistema della Sadales tīkls.

12.      Nel 2021, la Elektro bizness ha chiesto alla Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Commissione di regolazione dei servizi pubblici; in prosieguo: l’«autorità di regolazione») il rilascio di un’autorizzazione per la realizzazione di una linea diretta. La linea elettrica prevista doveva collegare l’impianto di un cliente alla linea elettrica esistente per una lunghezza di circa 400 m, e consentire alla Elektro bizness di fornire al cliente l’energia elettrica senza intermediazione del sistema della Sadales tīkls.

13.      Con decisione n. 65 del 10 giugno 2021, l’autorità di regolazione ha negato alla Elektro bizness l’autorizzazione alla realizzazione della linea diretta. Essa ha motivato la sua decisione adducendo che la linea elettrica prevista non fosse una linea diretta. Dal momento che la linea elettrica esistente non potrebbe essere considerata parte del «sito di generazione di energia elettrica», la linea elettrica prevista non collegherebbe nessun cliente con un sito di generazione isolato.

14.      La Elektro bizness ha di seguito proposto un ricorso dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), la quale lo ha respinto. Essa ha aderito alla posizione dell’autorità di regolazione, secondo la quale la linea elettrica esistente non potrebbe essere considerata parte del sito di generazione di energia elettrica, poiché essa non sarebbe utilizzata ai fini della produzione, bensì della trasmissione dell’energia elettrica prodotta. Pertanto, il cliente non sarebbe connesso direttamente alla centrale.

15.      La Elektro bizness ha impugnato tale decisione in «Revision» dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) e ha fatto valere che la linea elettrica esistente formerebbe parte integrante del funzionamento della centrale e, pertanto, dovrebbe essere considerata parte del sito di generazione di energia elettrica. Inoltre, l’obiettivo della realizzazione di una linea diretta consisterebbe nel dare ad un produttore di energia elettrica la possibilità di fornire direttamente ad un cliente – senza intermediazione del sistema – l’energia elettrica prodotta.

16.      Alla luce di siffatte circostanze, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se, a norma dell’articolo 2, punto 41, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica:

1)      la nozione di “sito di generazione isolato”, di cui a tale disposizione, debba essere intesa nel senso che ricomprende anche una linea elettrica destinata alla trasmissione dell’energia elettrica prodotta, collegata a una centrale di generazione e di proprietà di un produttore, che si estende oltre i confini del luogo (indirizzo) in cui è ubicata la centrale di generazione.

2)      la definizione di “linea diretta”, di cui alla disposizione citata, includa una linea elettrica che collega un cliente a un sito di generazione di energia elettrica (una centrale di cogenerazione) mediante una connessione ad una linea elettrica esistente, destinata alla trasmissione di energia elettrica e di proprietà di un produttore, qualora, in tal modo, venga fornita energia elettrica dal produttore al cliente senza l’intermediazione del sistema di distribuzione del gestore; se la risposta alla presente questione sia influenzata dal fatto che la linea elettrica esistente, destinata alla trasmissione di energia elettrica e di proprietà del produttore, alla quale verrebbe collegata la linea da realizzarsi per raggiungere il nuovo cliente, sia già utilizzata per fornire energia elettrica ad altri clienti».

B.      Causa C756/24, Jelgavas autobusu parks

17.      La Jelgavas autobusu parks opera nel settore del trasporto pubblico locale di persone. Essa intendeva utilizzare autobus urbani alimentati ad idrogeno ed utilizzare a tal fine un impianto a idrogeno.

18.      Nel marzo del 2021, la Jelgavas autobusu parks ha chiesto all’autorità di regolazione il rilascio di un’autorizzazione per la costruzione di una linea elettrica lunga 6,5 km, la quale doveva collegare il suo impianto ad idrogeno ad un impianto di cogenerazione a biomassa della SIA Gren Latvija. La Jelgavas autobusu parks desidera ricevere l’energia elettrica direttamente dalla Gren Latvija, al fine di ridurre in tal modo, inter alia, i costi connessi ad un aumento della capacità di connessione. A seguito della realizzazione della linea elettrica prevista, la Jelgavas autobusu parks intende mantenere il collegamento al sistema solo come connessione di emergenza. Nel periodo in cui essa verrebbe rifornita di energia elettrica mediante la linea diretta, non dovrebbe essere prelevata energia elettrica dalla rete.

19.      Con la decisione n. 123 del 4 novembre 2021, l’autorità di regolazione ha respinto tale domanda. A suo avviso, non potrebbe essere rilasciata un’autorizzazione per la realizzazione di una «linea diretta», poiché la Jelgavas autobusu parks non potrebbe essere considerata un «cliente isolato». Il gestore del sistema, infatti, sarebbe in grado di garantire l’approvvigionamento a costi ragionevoli della Jelgavas autobusu parks anche nel caso di un aumento di capacità. La costruzione di una linea diretta sarebbe tuttavia ammissibile solo se giustificata sotto il profilo tecnico ed economico. La Jelgavas autobusu parks ha impugnato tale decisione di rigetto dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale).

20.      L’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha accolto il ricorso. Dal contesto normativo non si evincerebbe che l’obiettivo della realizzazione di linee dirette consista unicamente nel garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti che non hanno la possibilità o hanno possibilità solo limitate di ricevere l’energia elettrica necessaria dalla rete. È vero che una linea diretta presupporrebbe una disconnessione. Tuttavia, la Jelgavas autobusu parks avrebbe rilasciato una dichiarazione, secondo la quale, durante l’utilizzazione della linea diretta, verrebbe garantito lo scollegamento dal sistema della Sadales tīkls. Sussisterebbe pertanto una disconnessione sufficiente.

21.      L’autorità di regolazione ha impugnato tale decisione in «Revision» dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema). Quest’ultimo ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 7 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica debba essere interpretato nel senso che una “linea diretta” costituisce una forma alternativa di fornitura di energia elettrica qualora un cliente lo desideri o, al contrario, nel senso che una linea diretta è ammissibile solo in casi eccezionali.

2)      Se l’articolo 2, punto 41, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica debba essere interpretato nel senso che per “linea diretta” può intendersi una linea elettrica destinata a collegare un produttore di energia elettrica con un cliente del servizio elettrico, entrambi collegati al sistema di distribuzione di energia elettrica, qualora detto cliente mantenga tale collegamento al sistema di distribuzione come connessione di emergenza a seguito della costruzione della prevista linea elettrica, restando però scollegato dal sistema di distribuzione durante la fornitura di energia elettrica da parte del produttore mediante la suddetta linea diretta.

3)      Se la nozione di “cliente isolato” di cui all’articolo 2, punto 41, della [direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica] debba essere intesa unicamente come riferita a un cliente che non è collegato al sistema di distribuzione e al quale il gestore del sistema di distribuzione non è in grado di garantire la capacità necessaria mediante la costruzione di una connessione a un costo ragionevole».

22.      Con decisione del 6 dicembre 2024, il Presidente della Corte ha riunito ai fini della fase scritta e della fase orale del procedimento, oltre che ai fini della sentenza, le cause C‑722/24, Elektro bizness, e C‑756/24, Jelgavas autobusu parks.

23.      L’autorità di regolazione e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte in relazione ad entrambe le cause. Il governo italiano ha presentato osservazioni scritte nella causa C‑722/24, Elektro bizness, e il governo austriaco nella causa C‑756/24, Jelgavas autobusu parks. Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione.

IV.    Analisi

24.      Le cinque questioni pregiudiziali vertono, in sostanza, su due serie di questioni, il cui esame richiede l’interpretazione della nozione di linea diretta.

25.      Al riguardo, occorre verificare, anzitutto, se le linee dirette costituiscano una forma alternativa di fornitura di energia elettrica, oppure se una linea diretta possa essere realizzata solo se il cliente, per motivi tecnici o economici, non possa essere collegato alla rete (A.) (seconda questione nella causa C‑722/24 e prima e terza questione nella causa C‑756/24). In quest’ultimo caso, l’esame dell’ulteriore questione se possa continuare ad esistere una connessione di emergenza alla rete accanto alla linea diretta sarebbe superfluo (B.) (seconda questione nella causa C‑756/24).

26.      Inoltre, il giudice del rinvio chiede se, mediante la linea diretta, possa essere collegato solo un cliente isolato oppure anche più clienti, e come debba essere intesa la nozione di «sito di generazione isolato» (prima e seconda questione nella causa C‑722/24 e terza questione nella causa C‑756/24) (da C. a E.).

A.      Linea diretta quale forma alternativa di fornitura di energia elettrica? (seconda questione nella causa C722/24 e prima e terza questione nella causa C756/24)

27.      Con la prima parte della seconda questione pregiudiziale nella causa C‑722/24, il giudice del rinvio chiede se la caratteristica essenziale di una linea diretta ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, punto 41, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, sia il fatto che l’energia elettrica venga fornita dal produttore al cliente senza intermediazione del sistema di distribuzione del gestore. Una siffatta definizione di linea diretta sarebbe basata sull’effettiva situazione di fornitura, e prescinderebbe dall’esistenza o dalla possibilità di un collegamento alla rete.

28.      Il chiarimento di tale questione è necessario anche al fine di stabilire se la fornitura mediante linee dirette costituisca una forma alternativa di approvvigionamento di energia elettrica oppure se essa sia riservata a casi eccezionali, nei quali un’altra forma di fornitura non sia possibile sotto il profilo tecnico o economico (prima e terza questione nella causa C‑756/24). Qualora si intenda attribuire rilievo all’assenza di una possibilità di collegamento, clienti esistenti già collegati alla rete, o clienti nuovi, i quali abbiano una siffatta possibilità, non potrebbero decidere di essere riforniti mediante una linea diretta.

29.      L’articolo 2, punto 41, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica definisce due ipotesi di linee dirette. Ai sensi di tale disposizione, si tratta o di una «linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato» (prima ipotesi) oppure di una «linea elettrica che collega un produttore e un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti» (seconda ipotesi).

30.      Illustrerò anzitutto quale sia la linea di demarcazione tra queste due ipotesi e il motivo per cui la seconda è rilevante per le linee elettriche controverse (1.). Tale analisi parte dalla concezione di linea diretta come alternativa alla fornitura di energia elettrica mediante la rete (2.).

1.      Sulla delimitazione dell’articolo 2, punto 41, prima e seconda ipotesi, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica

31.      La formulazione delle questioni pregiudiziali genera l’impressione che il giudice del rinvio chieda se le linee elettriche controverse soddisfino i requisiti della prima ipotesi, ossia possano essere qualificate come linee elettriche che «collega[no] un sito di generazione isolato con un cliente isolato» (5).

32.      Come fatto valere dall’Austria nella causa C‑756/24, le circostanze dei procedimenti principali sollevano tuttavia la questione se le linee elettriche controverse non debbano rientrare piuttosto nella seconda ipotesi, ossia debbano essere qualificate come linee elettriche che «collega[no] un produttore (...) per approvvigionare direttamente (...) i clienti». In tal senso, la linea elettrica controversa nella causa C‑722/24 deve collegare la Elektro bizness con il suo nuovo cliente mediante la linea elettrica esistente, con la quale essa rifornisce già altri sei clienti senza intermediazione del sistema. La linea elettrica controversa nella causa C‑756/24 deve connettere la Jelgavas autobusu parks, sebbene essa sia già collegata alla rete, alla centrale elettrica a biomassa della Gren Latvija, ai fini di un approvvigionamento diretto.

33.      L’Austria sostiene, al riguardo, che la prima ipotesi di cui all’articolo 2, punto 41, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica («linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato») ricomprende unicamente i cosiddetti «siti isola». Nel caso di questi ultimi, un sito di generazione di energia elettrica non collegato alla rete sarebbe connesso mediante una «linea diretta» ad un cliente neanch’esso collegato alla rete, cosicché entrambi sarebbero isolati da altre linee elettriche e collegamenti alla rete. Per contro, la seconda ipotesi dovrebbe essere intesa in senso più ampio, e ricomprenderebbe tutti quei casi in cui una linea elettrica connette un produttore o un’impresa fornitrice di energia elettrica direttamente con il proprio impianto, con una società controllata o con un cliente. La congiunzione «e» utilizzata due volte all’articolo 2, punto 41, seconda ipotesi, dovrebbe essere intesa come «o».

34.      Tale posizione è convincente.

35.      È vero che il testo della seconda ipotesi, ai sensi della quale la linea elettrica di cui trattasi «collega un produttore e un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti (6), è equivoco. Infatti, tale formulazione, impiegata nella maggior parte delle versioni linguistiche (7), suggerisce prima facie che il produttore e l’impresa fornitrice di energia elettrica debbano essere connessi mediante la linea diretta, e che l’impresa fornitrice di energia elettrica collegherebbe poi mediante un’altra linea elettrica i suoi impianti, le società controllate e i clienti. Tale impressione è generata dall’impiego della congiunzione «e» anziché della congiunzione «o».

36.      Contro tale accezione depongono tuttavia considerazioni di natura grammaticale. Dall’uso del plurale («i propri impianti, le società controllate e i clienti») (8) emerge che si tratta rispettivamente degli impianti, delle società controllate e dei clienti sia del produttore sia dell’impresa fornitrice di energia elettrica. Sembra pertanto logico intendere nella stessa frase sia il primo «e» («produttore e impresa fornitrice di energia elettrica») sia il secondo «e» («i propri impianti, le società controllate e i clienti») come «o». È evidente, infatti, che la congiunzione «e» debba essere intesa, nell’ultimo caso, come «o» («i propri impianti, le società controllate [o] i clienti»), poiché non tutti i produttori o le imprese fornitrici di energia elettrica dispongono necessariamente sia di (ulteriori) impianti sia di società controllate e clienti (9).

37.      Tale posizione viene avvalorata anche da considerazioni sistematiche. L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, il quale concretizza il diritto alla realizzazione di una linea diretta, prevede infatti, alla sua lettera a), che gli Stati membri adottino le misure necessarie a consentire che «tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica (...) riforniscano mediante una linea diretta i propri impianti, le società controllate e i clienti (...)». Anche qui è evidente che sia i produttori sia le imprese fornitrici di energia elettrica devono avere il diritto di rifornire (rispettivamente) i propri impianti, le società controllate e (nel senso di o) i clienti mediante una linea diretta.

38.      E, infine, anche considerazioni di natura teleologica inducono a ritenere che l’articolo 2, punto 41, seconda ipotesi, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, debba essere inteso nel senso che sia i produttori sia le imprese fornitrici di energia elettrica possono rifornire rispettivamente i propri impianti, le società controllate e soprattutto i clienti mediante una linea diretta. Infatti, come illustrerò nel prosieguo ai paragrafi 61 e segg., lo strumento della linea diretta è inteso a contribuire alla liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e ad offrire, alla luce della trasformazione ecologica di quest’ultimo, una maggiore flessibilità quale alternativa al mero approvvigionamento mediante la rete. Ciò è coerente con il fatto che tale strumento può essere utilizzato non solo da un produttore congiuntamente ad un’impresa fornitrice di energia elettrica, ma anche da un produttore di energia elettrica da solo.

39.      Una linea elettrica che collega un sito di generazione isolato con un cliente isolato (prima ipotesi), è sempre anche una linea elettrica che collega un produttore e un cliente (una delle fattispecie di cui alla seconda ipotesi). Pertanto, una linea diretta ai sensi della prima ipotesi è necessariamente sempre anche una linea diretta ai sensi della seconda ipotesi, ossia la prima ipotesi è una sottocategoria della seconda ipotesi.

40.      Rispetto alla seconda ipotesi, la prima ipotesi sembra fissare requisiti più rigorosi, nella misura in cui fa riferimento al «sito di generazione isolato» del produttore e al «cliente isolato». Tuttavia, per quanto risulta, ciò incide sui diritti dei produttori, dei fornitori e dei clienti garantiti dall'articolo 7 della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica solo indirettamente, nell'ambito dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo cui gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni per la costruzione di una linea diretta al rifiuto dell'accesso alla rete.

41.      Per dare al giudice del rinvio risposte utili ai fini della decisione di entrambi i procedimenti principali, esaminerò pertanto sia la linea elettrica prevista della Elektro bizness (causa C‑722/24) sia la linea elettrica prevista intesa a collegare la Jelgavas autobusu parks (causa C‑756/24), alla luce della seconda ipotesi – concepita in termini più ampi –di cui all’articolo 2, punto 41, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.

2.      Concezione di linea diretta di cui all’articolo 2, punto 41, seconda ipotesi, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, quale alternativa alla rete

42.      Si pone la questione se la linea diretta, nell’ulteriore forma assunta ai sensi della seconda ipotesi, ossia quale «linea elettrica che collega un produttore e [nel senso di o] un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate [nel senso di o] i clienti», sia tuttavia concepita come alternativa alla rete. La risposta a tale questione si ricava dal testo (a), dalla genesi (b), dal contesto (c), dall’impianto sistematico (d) nonché dagli obiettivi (e) della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.

a)      Testo dell’articolo 2, punto 41, seconda ipotesi

43.      Dalla definizione della nozione di «linea diretta» di cui all’articolo 2, punto 41, seconda ipotesi, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, si può desumere che il cliente deve essere approvvigionato di energia elettrica senza intermediazione del sistema. Una linea diretta, infatti, è una linea elettrica intesa ad «approvvigionare direttamente». Secondo il significato generale del termine, un approvvigionamento diretto è un approvvigionamento «immediato», «senza deviazioni». È pertanto logico intendere per «approvvigionamento diretto» un approvvigionamento senza intermediazione del sistema.

44.      Per contro, dal testo non risulta alcun elemento che deponga a favore di una definizione restrittiva della nozione, nel senso che un collegamento esistente o possibile alla rete escluderebbe una linea diretta. Per tale definizione non rileva se un collegamento alla rete esista o sia possibile.

45.      La circostanza che il legislatore abbia fatto riferimento, ai fini della definizione della nozione, non alla situazione del collegamento, bensì alla situazione dell’approvvigionamento, depone parimenti nel senso che solo il tipo di approvvigionamento costituisce la caratteristica essenziale per una linea diretta.

b)      Genesi dell’articolo 2, punto 41

46.      Una differenza di significato tra il testo di una vecchia e una nuova versione di una disposizione di diritto dell’Unione costituisce un argomento atto a far presumere che gli autori della nuova disposizione abbiano avuto l’intenzione di discostarsi dal vecchio criterio (10). All’articolo 2, punto 12, della prima direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica 96/92, la linea diretta è stata definita una «linea elettrica complementare alla rete interconnessa». Caratteristica essenziale della linea diretta era dunque la complementarietà alla rete. Tuttavia, ciò può significare sia che la linea diretta esiste in generale in aggiunta alla rete (per alimentare i siti isolati in cui i clienti non sono collegati alla rete), sia che una linea diretta esiste, per un determinato cliente, in aggiunta alla sua connessione alla rete.

47.      Con l’articolo 2, punto 15, della direttiva 2003/54 (11), la quale ha abrogato la direttiva 96/92/CE, è stata successivamente introdotta una nuova definizione di linea diretta, sostanzialmente (12) identica, sotto il profilo del contenuto, alla versione attuale nella direttiva 2019/944.

48.      La circostanza che la complementarietà di rete e linea diretta sia stata abbandonata nella definizione attuale potrebbe essere considerata un indizio del fatto che il legislatore aspirava ad una definizione più restrittiva, ai sensi della quale la linea diretta per un determinato cliente potrebbe esistere solo al posto della rete, ma non accanto.

49.      Una siffatta conclusione, tuttavia, non convince. Con la direttiva 2003/54 è stata introdotta una definizione notevolmente più ampia di linea diretta. Il legislatore ha cercato così di tenere conto della pluralità di fattispecie in cui possono venire utilizzate linee dirette. Dalla genesi di tale strumento non è pertanto ricavabile una limitazione della nozione di linea diretta alle fattispecie in cui non sussiste un accesso alla rete.

c)      Raffronto con la direttiva sul mercato interno del gas

50.      Un’accezione restrittiva della nozione non risulta neanche dal raffronto con la direttiva (UE) 2024/1788 (in prosieguo: la «direttiva sul mercato interno del gas») (13), nella quale si trova parimenti una definizione di «linea diretta» (o, in alcune versioni linguistiche, di «conduttura diretta»). Essa è simile alla versione impiegata nella direttiva 96/92 e definisce la linea diretta «il gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso».

51.      Da ciò non risulta, tuttavia, che il legislatore intendeva definire diversamente – ossia più restrittivamente – la linea diretta nel mercato interno dell’energia elettrica rispetto alla «conduttura diretta». Come emerge anche dal considerando 18 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, gli approcci normativi delle due direttive sono talmente diversi, a causa delle varie differenze tra la fornitura di energia elettrica e di gas, ad esempio sotto il profilo dello stoccaggio, dell’infrastruttura, degli impianti di generazione nonché dei fattori che incidono sulla stabilità della rete, da non consentire di trarre conclusioni dalle diverse formulazioni.

d)      Impianto sistematico della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica

52.      Secondo la Commissione, emerge inter alia da considerazioni sistematiche che un cliente, nel caso di un collegamento alla rete esistente o possibile a prezzi ragionevoli, non ha il diritto di optare per un collegamento ad una linea diretta. Quest’ultima, infatti, costituirebbe unicamente un’eccezione rispetto all’approvvigionamento prioritario mediante le reti. A causa di tale carattere eccezionale, potrebbero essere considerate linee dirette solo le linee elettriche in relazione alle quali non esiste alcuna possibilità di collegamento alla rete.

53.      La valutazione secondo la quale le linee dirette costituiscono un’eccezione nel sistema della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, tuttavia, non convince.

54.      Qualora si legga la definizione della nozione contenuta all’articolo 2, punto 41, in correlazione con le restanti disposizioni di tale direttiva, emerge piuttosto il contrario. In tal senso, l’articolo 7, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri ad adottare «le misure necessarie» a consentire che «tutti i clienti nel loro territorio siano riforniti, individualmente o collettivamente, mediante una linea diretta da produttori e da imprese fornitrici» (14). Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, «tutti i clienti [devono essere] liberi di acquistare energia elettrica dai fornitori di loro scelta» (15). Tali disposizioni non forniscono pertanto alcun elemento che deponga nel senso di una limitazione alla fornitura di energia elettrica mediante le reti.

55.      In tale contesto, occorre distinguere, a mio avviso, tra le condizioni alle quali una linea elettrica deve essere qualificata come linea diretta, e le condizioni, alle quali una siffatta linea può essere autorizzata. Tale distinzione viene presupposta anche dall’articolo 7 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.

56.      L’articolo 7, paragrafo 1, fonda infatti, da un lato, il diritto fondamentale dei clienti ad essere riforniti mediante una linea diretta e, specularmente, il diritto dei produttori e delle imprese fornitrici di energia elettrica di rifornire i propri clienti mediante una linea diretta. Dall’altro, i successivi paragrafi dell’articolo 7 prevedono che gli Stati membri possano subordinare l’autorizzazione di linee dirette al soddisfacimento di criteri obiettivi e non discriminatori. Qualora, tuttavia, potessero essere considerate linee dirette solo le linee elettriche in relazione alle quali non sia possibile un approvvigionamento diverso da quello mediante una linea diretta, ai paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 7 resterebbe soltanto un ambito di applicazione estremamente limitato. In pratica, gli Stati membri potrebbero infatti fissare i criteri solo nel caso in cui i clienti non possono essere allacciati affatto, né mediante una linea diretta né mediante la rete.

57.      Nel caso di un’accezione restrittiva della nozione di linea diretta, non resterebbe in particolare alcun ambito di applicazione per l’articolo 7, paragrafo 4. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri possono limitare l’autorizzazione a costruire una linea diretta ai casi in cui agli utenti della rete venga negato l’accesso alle reti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, in quanto ai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione manca la capacità necessaria, oppure in cui sia stata avviata al riguardo una procedura di risoluzione delle controversie.

58.      Lo stesso vale per l’articolo 7, paragrafo 5. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri possono negare l’autorizzazione di una linea diretta qualora il rilascio di tale autorizzazione ostacoli l’applicazione delle disposizioni in materia di obblighi di servizio pubblico di cui all’articolo 9. Tale disposizione si rivolge in particolare a fattispecie in cui una linea diretta consentirebbe indebitamente ad un operatore economico di sottrarsi al pagamento degli oneri di rete. In tal senso depone anche il fatto che gli Stati membri possono decidere, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, di non applicare in particolare l’articolo 7, nella misura in cui ciò osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche.

59.      Alla conclusione, secondo cui una linea diretta costituisce un’alternativa all’approvvigionamento mediante la rete, non osta neanche la sentenza nella causa ENGIE Deutschland. In tal sede, la Corte ha effettivamente sottolineato il ruolo essenziale assegnato dalla direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica ai gestori di rete nel completamento dell’integrazione dei mercati nazionali (16). Tale decisione aveva tuttavia ad oggetto il caso in cui il legislatore nazionale avesse creato una nuova categoria, non prevista nella direttiva, la quale era idonea ad eluderne la sistematica (17). Nel caso in esame, siamo per contro in presenza, con la linea diretta, di una categoria prevista dalla direttiva stessa.

60.      Pertanto, considerazioni sistematiche depongono, a mio avviso, a favore di un’accezione ampia della nozione di linea diretta, ai sensi della quale rileva unicamente l’assenza di un’intermediazione del sistema.

e)      Obiettivi della direttiva

61.      Tale conclusione risulta anche da una valutazione globale degli obiettivi perseguiti con la direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica (18).

1)      Liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica

62.      A favore di un’accezione ampia della nozione di linea diretta depone anzitutto il fatto che la direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica mira ad una completa liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica (19).

63.      Prima della liberalizzazione, in diversi Stati membri esistevano monopoli delle imprese fornitrici di energia elettrica. Con le direttive sul mercato interno dell’energia elettrica ha avuto luogo, a partire dall’adozione della direttiva 96/92 (20), un’apertura graduale di un mercato comune per la fornitura di energia elettrica. Il loro scopo è realizzare non solo prezzi concorrenziali e standard elevati di approvvigionamento di energia elettrica e di stabilità della rete, ma anche obiettivi di sostenibilità. Ciò risulta dal considerando 2 della direttiva 2019/944, attualmente in vigore (21).

64.      Le linee dirette sono una componente di un mercato interno dell’energia elettrica completamente aperto. Se i requisiti imposti alle linee elettriche che vengono qualificate come linee dirette sono meno rigorosi, più clienti possono beneficiare di un approvvigionamento mediante linee dirette. Un’accezione estensiva della nozione di linea diretta favorisce pertanto l’ulteriore liberalizzazione ed integrazione di tale mercato.

65.      Ai sensi del considerando 35 della direttiva 96/92, «dovrebbe essere prevista la possibilità di autorizzare la costruzione e l’utilizzazione di linee dirette». È vero che, nella sua versione attuale, la direttiva non contiene più, nei considerando, un siffatto rinvio esplicito al ruolo delle linee dirette per l’obiettivo di una completa liberalizzazione.

66.      Tuttavia, l’importanza del ruolo della linea diretta nell’approvvigionamento di energia elettrica è chiaramente desumibile dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, anche senza una menzione espressa nei considerando. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che tutti i produttori e le imprese fornitrici di energia elettrica riforniscano mediante linee dirette, inter alia, i propri clienti, e che tutti i clienti siano riforniti mediante una linea diretta. È vero che i successivi paragrafi dell’articolo 7 offrono agli Stati membri la possibilità di limitare, in circostanze particolari, l’autorizzazione di linee dirette. Ciò conferma, tuttavia, che la nozione di linea diretta di cui all’articolo 2, punto 41, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, deve essere interpretata, in linea di principio, estensivamente, e che la costruzione di linee dirette può tutt’al più essere limitata dagli Stati membri.

2)      Obiettivo della trasformazione ecologica

67.      Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, la direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica intende inoltre avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare una transizione agevole verso un sistema energetico sostenibile a basse emissioni di carbonio. Lo sviluppo sostenibile viene menzionato, inter alia, anche nel considerando 2 quale obiettivo perseguito con tale direttiva.

68.      Le linee dirette, pur non essendo limitate alla fornitura di energie rinnovabili, possono tuttavia promuovere l’obiettivo dello sviluppo sostenibile.

69.      Le linee dirette, infatti, offrono ai clienti la possibilità di utilizzare esclusivamente energia elettrica «verde», senza dover passare dalla rete pubblica, nella quale l’energia elettrica non proviene ancora completamente, attualmente, da fonti energetiche rinnovabili. Il caso della Jelgavas autobusu parks nella causa C‑756/24, la quale, grazie alla linea diretta, intende rifornirsi di energia elettrica da una centrale elettrica a biomassa, ne è un valido esempio.

3)      Conflitto di obiettivi con la garanzia di prezzi dell’energia accessibili

70.      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, la direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica intende tuttavia avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato anche per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti e un alto grado di sicurezza dell’approvvigionamento.

71.      Secondo la Commissione, la nozione di linea diretta deve essere interpretata restrittivamente, in quanto per l’energia elettrica fornita mediante linee dirette non viene versato nel complesso alcun contributo agli oneri di sistema dell’energia elettrica, mentre i clienti riforniti mediante la rete devono pagare come corrispettivo gli oneri di rete generali. La Commissione rimanda con ciò al fondato timore che i prezzi dell’energia potrebbero aumentare, in particolare per i clienti civili e le piccole imprese, qualora i clienti (soprattutto i grandi clienti industriali) possano approvvigionarsi mediante linee dirette anche nel caso in cui un collegamento alla rete esista o sia possibile. I clienti civili e le piccole imprese, infatti, consumano meno energia elettrica, cosicché per produttori e imprese fornitrici di energia elettrica la costruzione di una linea diretta per tali clienti non converrebbe. Al contempo, tuttavia, per i restanti clienti della rete i costi per la manutenzione e la gestione della rete aumentano qualora grandi consumatori di energia lascino la rete e si riforniscano – senza corrispondere oneri di rete – mediante linee dirette.

72.      Anche se condivido tali timori della Commissione, non vedo il motivo per desumerne che il legislatore intendeva affrontare tale problema mediante un’accezione restrittiva della nozione di linea diretta.

73.      Come ho già esposto ai paragrafi 55 e segg., la circostanza che una linea elettrica venga qualificata come linea diretta non comporta ancora necessariamente, infatti, l’autorizzazione di tale linea. Piuttosto, i paragrafi da 2 a 5 dell’articolo 7 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica offrono agli Stati membri la possibilità di negare l’autorizzazione a costruire una linea diretta, purché essi stabiliscano criteri obiettivi e non discriminatori e tengano conto delle valutazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1. Nell’ambito dei margini di manovra degli Stati membri possono essere presi in considerazione, in sede di decisione sull’autorizzazione, i potenziali effetti negativi sui prezzi dell’energia per clienti civili e piccoli clienti finali (v. in particolare, come già illustrato al paragrafo 58, articolo 7, paragrafo 5, nonché articolo 9, paragrafo 5) (22). Inoltre, ai sensi del considerando 58 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, gli Stati membri devono in generale adottare le misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

74.      Spetta al giudice del rinvio verificare se il diniego delle autorizzazioni per la costruzione delle linee elettriche controverse nel caso di specie poggi sul timore di effetti negativi concreti e se si basi su criteri obiettivi e non discriminatori (23).

3.      Conclusione intermedia

75.      Sulla base delle considerazioni che precedono, pervengo alla conclusione che, per definire una linea diretta, non rileva se un collegamento alla rete esista oppure sia possibile sotto il profilo tecnico o sensato sotto il profilo economico. Per definire una linea diretta, rileva unicamente se il cliente venga rifornito dal produttore (24) senza intermediazione del sistema.

B.      Sulla disconnessione completa (seconda questione nella causa C756/24)

76.      Con la seconda questione nella causa C‑756/24, il giudice del rinvio chiede se un cliente già collegato alla rete mediante una linea diretta possa essere collegato con un produttore anche qualora il cliente, a seguito della costruzione della linea elettrica prevista, intenda mantenere il collegamento esistente alla rete come connessione di emergenza.

77.      Se, come illustrato in precedenza, la caratteristica essenziale di una linea diretta è costituita dal fatto che il cliente viene rifornito dal produttore senza intermediazione del sistema, l’esistenza di una connessione di emergenza alla rete o l’impiego di tale connessione, se del caso, parallelamente alla linea diretta, non può essere rilevante.

78.      Tale tesi viene confermata dall’articolo 4 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, che garantisce al cliente una libertà di scelta del fornitore. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri devono assicurare che i clienti siano liberi di avere più contratti di fornitura di energia elettrica contemporaneamente. L’articolo 7, paragrafo 3, chiarisce, inoltre, che può trattarsi anche di una coesistenza di linea diretta e connessione alla rete.

79.      Come sottolineato dall’Austria, la possibilità (controllata) di uno scambio di energia elettrica tra linea diretta e rete è importante proprio alla luce del ruolo attivo ora previsto per i clienti quali attori decentrati nell’ambito dell’uso di energie rinnovabili, che è spesso complementare all’approvvigionamento mediante la rete (25).

80.      Una disconnessione completa del cliente o uno scollegamento (26) non sono pertanto necessari affinché esso possa essere rifornito mediante una linea diretta.

C.      Sul collegamento di diversi clienti alla stessa linea elettrica (seconda questione nella causa C722/24)

81.      Con la seconda parte della seconda questione nella causa C‑722/24, il giudice del rinvio chiede se più clienti possano essere collegati mediante la stessa linea diretta, oppure se una linea diretta possa essere utilizzata solo ai fini dell’approvvigionamento di un cliente isolato.

82.      Ritengo che anche una linea elettrica alla quale siano collegati più clienti possa essere qualificata come linea diretta. Infatti, diversamente da quanto previsto all’articolo 2, punto 41, prima ipotesi, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, il legislatore non ha proceduto, nella seconda ipotesi, ad una limitazione al cliente isolato. Dalla differenza linguistica tra le due ipotesi emerge che nella seconda ipotesi non vengono imposti ulteriori requisiti al cliente.

83.      A favore dell’interpretazione secondo cui più clienti possono essere riforniti mediante una linea diretta, depone inoltre l’obiettivo della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica menzionato al paragrafo 79, consistente nell’attribuire ai clienti, nell’ambito della trasformazione ecologica del mercato dell’energia elettrica, un ruolo decentralizzato e complementare.

84.      Neanche il fatto che alla linea elettrica esistente, alla quale la Elektro bizness intende collegare il proprio cliente, non solo siano già collegati altri clienti, ma che mediante la medesima venga inoltre trasportata energia elettrica alla rete, osta alla qualificazione come linea diretta della connessione tra la Elektro bizness e il cliente interessato. È sufficiente, al riguardo, che la Elektro bizness rifornisca tale cliente (anche) direttamente (ossia senza intermediazione del sistema) e che misure tecniche impediscano un flusso incontrollato di energia elettrica dalla rete a tale cliente.

D.      Sulla nozione di «sito di generazione di energia elettrica» (prima questione nella causa C722/24)

85.      Con la prima questione nella causa C‑722/24, il giudice del rinvio chiede, inoltre, se una linea elettrica, la quale sia di proprietà del produttore, sia collegata ad una centrale di generazione, sia destinata alla trasmissione dell’energia elettrica prodotta e si estenda oltre i confini del luogo in cui è ubicata la centrale (27), rientri nella nozione di sito di generazione isolato ai sensi dell’articolo 2, punto 41, prima ipotesi, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica. Occorre rilevare, al riguardo, che il giudice del rinvio, con la «trasmissione dell’energia elettrica prodotta» – diversamente da quanto suggerisce la formulazione della questione pregiudiziale – non limita la sua questione ad una «trasmissione» di energia elettrica ai sensi dell’articolo 2, punto 34, di tale direttiva, bensì intende, in senso non tecnico, tutte le forme di trasporto di corrente.

86.      Inoltre, non è necessario stabilire se la linea elettrica faccia parte del «sito di generazione isolato» (prima ipotesi) oppure sia associabile al sito del produttore (seconda ipotesi). Infatti, come già rilevato al paragrafo 39, non rileva, al riguardo, la delimitazione tra le due ipotesi disciplinate all’articolo 2, punto 41.

87.      Al giudice del rinvio, in sostanza, non interessa tanto neanche sapere in quale ipotesi dell’articolo 2, punto 41, redatto in maniera ambigua, debba rientrare la linea elettrica controversa nella causa C‑722/24. Esso mira piuttosto ad ottenere una risposta alla questione generale se una linea elettrica che collega un cliente non con il sito del produttore, bensì con una linea elettrica esistente che porta a tale sito, possa essere qualificata come linea diretta.

88.      A mio avviso, occorre fare riferimento, al riguardo, non alla delimitazione spaziale del sito del produttore, bensì al collegamento funzionale del cliente e del produttore mediante la linea diretta. In altre parole, una linea elettrica è una linea diretta quando è intesa all’approvvigionamento diretto del cliente da parte del produttore, vuoi mediante il collegamento del cliente con il sito del produttore vuoi con una linea elettrica collegata a tale sito, fintantoché la rete elettrica generale non sia parte del collegamento.

E.      Sul criterio del cliente isolato e del sito di generazione isolato (prima e seconda questione nella causa C722/24 e terza questione nella causa C756/24)

89.      Come ho illustrato al paragrafo 39, entrambe le linee elettriche, la cui autorizzazione è controversa nei due procedimenti principali, ricadono in ogni caso nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, punto 41, seconda ipotesi, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.

90.      Per contro, le linee elettriche controverse non rientrano nella prima ipotesi di tale disposizione, poiché in entrambi i procedimenti sussistono connessioni alla rete.

91.      Le versioni linguistiche della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, pur non essendo completamente identiche in relazione all’ubicazione del sito di generazione di energia elettrica nonché del cliente di cui all’articolo 2, punto 41, prima ipotesi, fanno tuttavia riferimento, nella maggioranza dei casi, alla natura separata e distinta di tale ubicazione. Alcune versioni linguistiche, inter alia quella lettone, quella inglese e quella francese (28), sottolineano, mediante l’impiego delle nozioni «izolēts lietotājs», «isolated customer» o «client isolé», l’ubicazione isolata, distaccata o distinta del cliente e rispettivamente del sito di generazione di energia elettrica. In altre versioni linguistiche, come quella estone, finlandese e polacca, viene impiegata la nozione simile separata («eraldiasetseva tarbijaga», «erilliseen asiakkaaseen» e «wydzielonym odbiorcą»). Le nozioni impiegate nelle versioni in lingua tedesca e svedese «einzelner Kunde» e rispettivamente «enskild kund» possono parimenti essere intese come da sola o isolata.

92.      Nel complesso, risulta pertanto che l’articolo 2, punto 41, prima ipotesi, della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica, ricomprende, come affermato dall’Austria, la situazione dei cosiddetti siti isola, i quali non sono collegati alla rete. Fatto salvo l’esame da parte del giudice del rinvio, le linee elettriche controverse nei procedimenti principali, a causa dei collegamenti esistenti alla rete, non rientrano pertanto nell’ambito di applicazione di tale ipotesi.

V.      Conclusione

93.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali dell’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia):

L’articolo 2, punto 41, in combinato disposto con l’articolo 7 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, deve essere interpretato nel senso che

–        una linea elettrica può essere considerata una linea diretta se è intesa all’approvvigionamento diretto del cliente;

–        per definire una linea diretta, rileva unicamente se il cliente venga rifornito dal produttore o dall’impresa fornitrice di energia elettrica senza intermediazione del sistema;

–        una linea diretta può essere una linea elettrica con la quale un produttore collegato alla rete deve essere collegato con un cliente allacciato alla rete, fintantoché il cliente venga rifornito direttamente di energia elettrica dal produttore mediante tale linea diretta, senza intermediazione del sistema;

–        la nozione di linea diretta può ricomprendere anche una linea elettrica utilizzata per l’approvvigionamento di energia elettrica di più clienti.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20).


3      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125).


4      La duplicazione «Elektrizitätsversorgungsunternehmen Versorger» contenuta nella versione tedesca sembra essere un errore redazionale.


5      Nella causa C‑722/24, con entrambe le questioni pregiudiziali si chiede l’interpretazione della nozione di «sito di generazione isolato» e rispettivamente di «sito di generazione di energia elettrica», la quale è ravvisabile solo nella prima ipotesi. Con la terza questione pregiudiziale nella causa C‑756/24 viene chiesta l’interpretazione della nozione di «cliente isolato», la quale viene parimenti impiegata solo nella prima ipotesi.


6      Il corsivo è mio.


7      Nella versione ceca si trova, ad esempio, nella seconda posizione, «nebo» («oder»).


8      Il corsivo è mio.


9      La legge lettone sul mercato dell’energia elettrica si discosta sul punto, al suo articolo 1, punto 29, dalla formulazione della direttiva, definendo la seconda ipotesi come una linea elettrica «che collega un produttore di energia elettrica isolato e un fornitore che approvvigiona direttamente gli impianti di sua proprietà o soggetti al suo controllo, le società collegate e i suoi clienti». Ciononostante, dovrebbe essere possibile interpretare tale disposizione in maniera conforme alla direttiva, nel senso che anche un produttore può approvvigionare direttamente i propri impianti, le società collegate e i clienti. Ciò si evince in particolare dall’articolo 26 della legge sul mercato dell’energia elettrica, ai sensi del quale «[i]l produttore ha il diritto di fornire energia elettrica ai propri clienti o ai propri impianti mediante una linea diretta».


10      In tal senso anche sentenza del 1° giugno 1961, Simon/Corte (15/60, EU:C:1961:11, pag. 261). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Quelle (C‑404/06, EU:C:2007:682, paragrafo 58).


11      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU 2003, L 176, pag. 37).


12      Ai sensi dell’articolo 2, punto 15, della direttiva 2003, una linea diretta era una «linea elettrica che collega un sito di produzione isolato con un cliente isolato ovvero linea elettrica che collega un produttore di energia elettrica e un’impresa fornitrice di energia elettrica per approvvigionare direttamente i propri impianti, le società controllate e i clienti idonei».


13      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (GU L, 2024/1788).


14      Il corsivo è mio.


15      Il corsivo è mio.


16      Sentenza del 28 novembre 2024, ENGIE Deutschland (C‑293/23, EU:C:2024:992, punto 77).


17      Nel creare la categoria degli «impianti di autoconsumo», non prevista nella direttiva, il legislatore tedesco aveva al contempo redatto la nozione di «sistema di distribuzione» in maniera più restrittiva rispetto a quanto previsto nella direttiva. I gestori di impianti di autoconsumo non erano assoggettati agli obblighi dei gestori dei sistemi di distribuzione, ragion per cui si doveva temere un’elusione delle valutazioni della direttiva.


18      Secondo la costante giurisprudenza della Corte, quando una disposizione di diritto dell’Unione è suscettibile di svariate interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare l’effetto utile della norma; v. sentenze del 22 settembre 1988, Saarland e a. (187/87, EU:C:1988:439, punto 19), e del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia (C‑434/97, EU:C:2000:98, punto 21).


19      In tal senso v. già le mie conclusioni nella causa Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:344, paragrafo 22).


20      Nel frattempo sono state in vigore la summenzionata direttiva 2003/54 e la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).


21      Ai sensi di tale considerando, «attraverso l’organizzazione di mercati dell’energia elettrica transfrontalieri competitivi, il mercato interno dell’energia elettrica (...) persegue lo scopo di offrire a tutti i clienti finali dell’Unione, privati o imprese, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali, garantire prezzi competitivi, inviare segnali di investimento efficienti e offrire più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile». V. anche già considerando 4 della direttiva 96/92, nonché considerando 3 e 5 della direttiva 2009/72.


22      In tal senso già le mie conclusioni nella causa Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:344, paragrafo 43). V. anche sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 48), nonché conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Elektrorazpredelenie Yug (C‑31/18, EU:C:2019:421, paragrafo 43).


23      Sentenza del 9 ottobre 2008, Sabatauskas e a. (C‑239/07, EU:C:2008:551, punto 48); conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Elektrorazpredelenie Yug (C‑31/18, EU:C:2019:421, paragrafo 43).


24      Lo stesso vale anche per le restanti fattispecie contemplate dall’articolo 2, punto 41.


25      V., ad es., articolo 15 («Clienti attivi») o articolo 16 («Comunità energetiche dei cittadini») nonché i considerando da 42 a 47 della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica.


26      La Jelgavas autobusu parks ha rilasciato una dichiarazione all’autorità di regolazione, secondo la quale, durante il collegamento alla linea diretta prevista, sarebbe stato garantito lo scollegamento dalla rete.


27      Il giudice intende definirlo tramite l’indirizzo.


28      Parimenti, ad esempio, nelle versioni in lingua italiana («cliente isolato»), danese («isoleret kunde») e portoghese («cliente isolado»).