Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANDREA BIONDI
presentate il 29 gennaio 2026 (1)
Causa C‑721/24
Vista-Life Pharma SA,
Vista-Life Pharma Belgium SCRL
contro
Laboratoires S.M.B. SA,
Brussels Reps Pharma SRL
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio)]
« Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Integratori alimentari oggetto di pubblicità – Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia – Condizioni specifiche di utilizzo »
1. Con il presente rinvio pregiudiziale, la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) chiede alla Corte di chiarire l’applicazione di alcune disposizioni del regolamento n. 1924/2006 (2). Il giudice del rinvio chiede alla Corte, da un lato, di definire quando riferimenti a frequenza e modalità di somministrazione di integratori alimentari possano, per come presentati, riguardare la salute; dall’altro, precisare la portata e la forma del messaggio informativo che accompagna una menzione di riduzione dei rischi per la salute, inclusa la sua collocazione tra etichettatura e pubblicità.
I. Contesto normativo
2. Il regolamento n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, definisce, all’articolo 2, paragrafo 2, punti 1) e 5) le nozioni rilevanti ai fini del presente rinvio nei seguenti termini: «“indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche»; «“indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».
3. L’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento stabilisce:
«(…) per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l'etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico».
4. Per la definizione di «etichettatura», l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1924/2006 rimanda all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/EC (3), il quale è stato abrogato e sostituito dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 1169/2011 (4). Quest’ultimo definisce «etichettatura» «qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento».
5. Nonostante il giudice del rinvio si interroghi unicamente sull’interpretazione del regolamento n. 1924/2006, mi sembra tuttavia necessario ricordare come tale regolamento sia stato recepito nel diritto belga. Segnatamente, l’articolo VI.104 del Code de droit économique (5) (Codice del diritto economico) vieta le pratiche commerciali scorrette, a tutela degli interessi professionali delle imprese.
II. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
6. Le parti nel procedimento principale operano nel settore farmaceutico e parafarmaceutico belga. La Laboratoires S.M.B. SA e Brussels Reps Pharma SRL (in prosieguo, congiuntamente: «SMB») producono e commercializzano medicinali e integratori alimentari. Vista-Life Pharma SA e Vista-Life Pharma Belgium SCRL (in prosieguo, congiuntamente: «Vista-Life») commercializzano anch’esse integratori alimentari, fra i quali Vista-D3 e VistaSterol. SMB e Vista-Life sono concorrenti nel settore della commercializzazione degli integratori alimentari.
7. La controversia principale verte su comunicazioni commerciali relative ai suddetti prodotti. Le campagne pubblicitarie in controversia sono state diffuse su riviste specializzate destinate a farmacisti e medici.
8. Il prodotto Vista-D3 è stato pubblicizzato con le seguenti indicazioni: «livelli plasmatici stabili», «il prodotto Vista-D3 permette di evitare un aumento del rischio di mortalità», «il prodotto Vista-D3 permette di evitare l’effetto di primo passaggio epatico e la degradazione degli enzimi a livello gastrico», «meglio ogni giorno che in dose unica» e, in riferimento alla modalità di somministrazione sublinguale, «il migliore assorbimento possibile per tutti i pazienti».
9. Il prodotto VistaSterol è stato pubblicizzato con l’indicazione «la soluzione per tenere sotto controllo il colesterolo».
10. Con due citazioni distinte, del 9 giugno 2021 e del 9 dicembre 2022, SMB ha adito il Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua francese), contestando la compatibilità delle suddette indicazioni con il regolamento n. 1924/2006. In particolare, SMB sostiene che tali indicazioni costituiscono «indicazioni sulla salute» ai sensi del regolamento n. 1924/2006, violando l’articolo 10 di tale regolamento nonché l’articolo VI.104 del Code de droit économique (Codice del diritto economico). Per quanto concerne le indicazioni sui livelli plasmatici stabili e i livelli di colesterolo, SMB sostiene che si pongano in violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento e dell’articolo VI.104 del Code de droit économique (Codice del diritto economico).
11. Con due sentenze del 6 aprile 2022 e del 5 aprile 2023, il giudice di primo grado ha constatato una violazione dell’articolo 10 e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 e dell’articolo VI.104 del Code de droit économique (Codice del diritto economico), e ordinato a Vista-Life la cessazione della violazione.
12. Vista-Life ha interposto appello davanti alla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), la quale ha riunito le cause.
13. È in tali circostanze che la Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1 Se i punti 1 e 5 dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debbano essere interpretati nel senso che i termini “particolari caratteristiche” e “una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti” comprendono indicazioni relative alla frequenza dell’assunzione e/o alla modalità di somministrazione dell’alimento.
2 Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che esso esige che l’etichettatura o, in assenza di etichettatura, la presentazione o la pubblicità riproduca letteralmente la dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento “è dovuta a molteplici fattori di rischio e (…) l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico”.
3 Se l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che esso esige che la pubblicità che riproduce l’indicazione sulla salute relativa alla riduzione dei rischi di malattia deve riportare una dicitura indicante che “la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico”, quando tale dicitura compare sulla confezione, sul foglio illustrativo e/o sul sito internet del prodotto».
14. Le parti nel procedimento principale, nonché il governo belga e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.
III. Analisi
A. Osservazioni preliminari
15. Il regolamento n. 1924/2006 istituisce un quadro di armonizzazione completa e direttamente applicabile che tutela l’informazione corretta del consumatore e assicura condizioni paritarie di concorrenza (6).
16. Agli Stati membri spettano compiti di vigilanza ed enforcement; alla Commissione, insieme all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), competono l’aggiornamento degli elenchi delle indicazioni autorizzate, l’indirizzo e il coordinamento dell’implementazione del regolamento, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo quali l’efficace funzionamento del mercato interno e l’elevato livello di tutela del consumatore (7). Oltre alla tutela del consumatore, la tutela della salute figura anch’essa tra le principali finalità del regolamento n. 1924/2006 (8).
17. Come enunciato dalla Corte, per rispondere a tali finalità, occorre fornire ai consumatori le informazioni necessarie per consentir loro di compiere scelte con piena consapevolezza (9).
18. Il principio generale del regolamento n. 1924/2006 è che le indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano conformi al regolamento, autorizzate dalla Commissione e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate (10).
19. Il rischio per la salute è inoltre la ragion d’essere della disciplina speciale sulle indicazioni sulla salute e sulle indicazioni di riduzione del rischio di malattia. Quando la comunicazione commerciale contiene indicazioni nutrizionali o indicazioni sulla salute, tale comunicazione rientra nel campo di applicazione del regolamento. La Corte suggerisce una lettura ampia e funzionale della nozione di «indicazione sulla salute» che include non solo il miglioramento dello stato di salute, ma anche l’assenza o la riduzione di effetti negativi connessi al consumo dell’alimento, nonché effetti a breve termine come quelli di un consumo puntuale, oltre agli effetti da consumo ripetuto (11).
20. Nella sentenza Deutsches Weintor, la Corte ha qualificato come indicazione sulla salute l’espressione «facilmente digeribile» (riferita a un vino), rilevando che il messaggio suggeriva la mancanza di effetti nocivi per il sistema digerente; ciò conferma che rientrano nella definizione di «indicazioni sulla salute» anche le indicazioni relative a un effetto benefico sulla salute «nonostante» un consumo potenzialmente dannoso (12). In altri termini, si valorizza l’impressione complessiva sul consumatore e l’effetto persuasivo del messaggio (13).
21. La tutela del consumatore e della salute deve essere inoltre riconciliata con la libertà di impresa (14). Tale bilanciamento non impedisce che le indicazioni sulla salute siano sottoposte a determinate condizioni affinché il consumatore sia messo nelle condizioni di fare una scelta consapevole (15).
22. Nell’esercizio di tale bilanciamento, la Corte si basa sul «consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» (16).
23. La funzione della menzione (17) di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 è di ricollocare l’indicazione di riduzione del rischio in un quadro realistico, evidenziando: (i) la presenza di molteplici cause della malattia in questione e (ii) la possibile assenza di effetti benefici in seguito alla rimozione di una sola di queste cause. Quanto detto è coerente con la tutela della salute come perseguita dal regolamento (18).
24. Nel contesto digitale, in cui i consumatori si informano e acquistano regolarmente online, è necessario salvaguardare l’effettività della normativa. La pubblicità non deve isolare l’indicazione sulla salute da quella cautelativa prevista dal regolamento n. 1924/2006: se l’indicazione sulla salute figura su un sito internet, e l’indicazione cautelativa figura invece sull’etichettatura, potrebbe considerarsi la possibilità di un rimando chiaro alla sede in cui essa è integralmente riportata, così da garantirne la reperibilità immediata (19).
25. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali assicurare l’effettività del regolamento, preservandone la piena applicazione. In parallelo, la Commissione è tenuta ad aggiornare la lista delle indicazioni, mantenere guidance operative e coordinare l’enforcement, a beneficio della certezza per le imprese e della protezione dei consumatori.
B. Sulla prima questione pregiudiziale: frequenza e modalità di somministrazione
26. Il regolamento n. 1924/2006 adotta un’interpretazione ampia e funzionale delle nozioni di «indicazione» e di «indicazioni sulla salute». Rientra in tali nozioni qualunque messaggio che affermi, suggerisca o sottintenda un rapporto tra l’alimento o un suo componente e la salute. Il riferimento alle «particolari caratteristiche» dell’alimento non si esaurisce nelle sole proprietà intrinseche (composizione, contenuto, ingredienti), ma include anche gli elementi che, per come presentati al consumatore, connotano il modo in cui il prodotto è destinato a essere assunto e ne orientano l’aspettativa di beneficio. In questa prospettiva, i richiami alla frequenza di assunzione (ad es. «meglio ogni giorno che in dose unica») e/o alla modalità di somministrazione (ad es. «sublinguale» perché garantirebbe «livelli plasmatici stabili» o un «migliore assorbimento») possono integrare un’«indicazione» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punti 1) e 5), quando implicano un effetto benefico sulla salute.
27. Quanto sopra è confermato da un’interpretazione tanto letterale che sistematica e teleologica: letterale, perché l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 include espressamente i messaggi che «sottintendono» un rapporto salute‑alimento; sistematico, perché come enunciato al considerando 16 del regolamento n. 1924/2006, il criterio del consumatore medio non è un criterio statistico, occorrendo invece valutare la reazione tipica del consumatore caso per caso; teleologico, perché le finalità di tutela del consumatore e della salute impediscono che un beneficio sia promesso attraverso messaggi parziali o tecniche che eludano il controllo sulle indicazioni. La giurisprudenza conferma questa impostazione, secondo la quale è «indicazione sulla salute» anche il messaggio che non promette un miglioramento clinico in senso stretto ma suggerisce l’assenza o la riduzione di effetti negativi e dunque valorizza proprio il modo in cui il consumatore comprende il messaggio nel suo insieme e decide di conseguenza(20).
28. Ne consegue che sono incluse nella definizione di «indicazioni sulla salute» le diciture su modalità di somministrazione e frequenza di assunzione che, per formulazione, posizione grafica, indicazioni contigue o immagini, attribuiscono a tali modalità un ruolo nell’ottenimento di un effetto benefico sulla salute (ad es.: «livelli plasmatici stabili», «migliore assorbimento», «evitare l’effetto di primo passaggio epatico»). Sono invece escluse le istruzioni d’uso prive di contenuto persuasivo riferito alla salute (ad es.: «assumere con acqua», «una compressa al giorno») quando non accompagnate da alcun riferimento, esplicito o implicito, a benefici o rischi. Non è dunque il semplice fatto di menzionare la modalità d’assunzione, bensì la sua presentazione come ragione del beneficio o della riduzione del rischio che assume rilevanza.
29. Infine, questa interpretazione non esige alle imprese eccessivi formalismi. L’operatore può fornire istruzioni d’uso neutri. Se tuttavia la modalità e frequenza di somministrazione sono presentate come argomento di persuasione riferito alla salute, tale messaggio è soggetto ai requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006. Spetterà al giudice nazionale verificare in concreto se le diciture controverse rispettino i criteri sopra definiti.
30. La prima questione va, pertanto, risolta nel senso che la frequenza di assunzione e le modalità di somministrazione, ove presentate con valenza funzionale alla salute, costituiscono delle «particolari caratteristiche», che costituiscono «indicazioni sulla salute» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punti 1 e 5, del regolamento n. 1924/2006.
C. Sulla seconda questione pregiudiziale: la riproduzione letterale dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006
31. L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 non esige una formula da riprodurre testualmente. Esso descrive il contenuto sostanziale della dicitura, che deve indicare (i) la presenza di molteplici cause della malattia in questione e (ii) la possibile assenza di effetti benefici in seguito alla rimozione di una sola di queste cause. Il tenore letterale indica ciò che deve risultare al consumatore, non necessariamente come debba essere formulato.
32. La conferma viene anche dall’analisi di altre disposizioni dello stesso regolamento. Quando il legislatore intende, infatti, imporre una formula standardizzata, lo dice espressamente. Si veda, ad esempio, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) (21), e le voci dell’Allegato (22) al regolamento n. 1924/2006, dove, per talune indicazioni nutrizionali, si prescrive una dicitura testuale (ad es. l’obbligo di aggiungere «contiene naturalmente zuccheri» in presenza di zuccheri naturalmente presenti accanto all’indicazione «senza zuccheri aggiunti»). L’articolo 14, paragrafo 2, non opera in questo modo, in quanto definisce la finalità e il contenuto dell’avvertenza, non il suo testo letterale.
33. La ratio è chiara: evitare che l’indicazione di riduzione del rischio sia percepita come una promessa terapeutica. Tale risultato si ottiene con l’accompagnamento dell’indicazione con una dicitura che ne relativizzi la portata.
34. In assenza di una prescrizione in questo senso, è compatibile con l’articolo 14, paragrafo 2, una dicitura che contenga gli elementi essenziali richiesti: (i) la malattia è dovuta a più fattori; (ii) l’intervento su uno solo di essi può anche non produrre un effetto benefico.
35. L’interpretazione proposta evita inutili rigidità pur salvaguardando standard informativi chiari a tutela della salute (23).
36. Nel caso di specie, dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che è conforme all’articolo 14, paragrafo 2, una dicitura che trasmetta la sostanza del messaggio senza necessità di riprodurre alla lettera la disposizione. Spetta al giudice del rinvio verificare, sulla base dell’impressione complessiva sul consumatore, se la formulazione adottata assicuri il contenuto informativo necessario in modo chiaro e comprensibile.
D. Sulla terza questione pregiudiziale: l’obbligo di riprodurre la dicitura nella pubblicità se essa compare già su confezione, foglio illustrativo e/o sito internet
37. L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 dispone che, per le indicazioni sulla riduzione del rischio di malattia, «l’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, la presentazione o la pubblicità» rechino la dicitura cautelativa.
38. Dal dato testuale discende una regola semplice: la menzione è necessaria sulla pubblicità solo «in mancanza di etichettatura». Se l’etichettatura esiste ed è conforme all’articolo 14, paragrafo 2, l’obbligo si realizza su quel supporto primario.
39. In altri termini: (i) se vi è etichettatura, questa deve recare la dicitura cautelativa; (ii) se non vi è etichettatura, la dicitura deve comparire nella presentazione o pubblicità. La norma non impone una duplicazione automatica su ogni materiale pubblicitario.
40. In proposito ricordo che la Corte si è espressa in merito all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006, il quale impone che un riferimento a benefici generali e non specifici debba essere «accompagnato» da un’indicazione specifica sulla salute (24). In particolare, la Corte ha chiarito che nel caso in cui le indicazioni specifiche sulla salute non possano integralmente comparire sullo stesso lato della confezione in cui è apposto il riferimento che sono destinate a suffragare, il requisito di un collegamento visivo diretto potrebbe essere soddisfatto, in via eccezionale, mediante un rinvio esplicito, quale un asterisco, qualora quest’ultimo assicuri, in modo chiaro e perfettamente comprensibile per il consumatore, la corrispondenza di contenuto, sul piano spaziale, tra le indicazioni sulla salute e il riferimento (25). Spetta comunque al giudice nazionale stabilire se, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, il requisito della prossimità visiva sia soddisfatto dal ricorso ad un asterisco di collegamento (26).
41. Applicando, per analogia, tale ragionamento all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006, se ne potrebbe dedurre che un’etichettatura, presentazione o pubblicità possa soddisfare i requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 tramite un rinvio alla dicitura imposta da tale articolo riprodotta altrove. Spetterà comunque al giudice nazionale stabilire se il rinvio alla dicitura è sufficiente ad assicurare la piena effettività dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006.
42. Per quanto concerne le nozioni di confezione e foglio illustrativo nel caso di specie, occorre rilevare che tali nozioni rientrano pacificamente nella definizione di «etichettatura» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 1169/2011.
43. Quanto al sito internet, il regolamento n. 1924/2006 è stato adottato in un’epoca in cui il commercio elettronico era molto meno sviluppato di oggi. Come rilevato dal Parlamento europeo, le indicazioni ingannevoli nella vendita di prodotti alimentari sono presenti sia online sia offline (27). Difatti, il Parlamento ha esplicitamente invitato la Commissione ad elaborare orientamenti esaustivi per l’applicazione del regolamento online (28).
44. Il canale digitale è divenuto corrente tanto per l’informazione pre-contrattuale quanto per l’acquisto anche in materia di integratori alimentari (29).
45. È in questo contesto che occorre stabilire se il sito internet sia una «menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 1169/2011.
46. A tal fine, rileva la funzione del sito internet. Se il sito internet funge da piattaforma di promozione del prodotto, rientra nella definizione di presentazione o pubblicità ai fini dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006. Se funge da piattaforma di acquisto del prodotto, si potrebbe ritenere che svolga invece il ruolo di un «documento» o «avviso» che accompagna o si riferisce all’alimento, rientrando quindi nella definizione di etichettatura ai fini del regolamento n. 1169/2011.
47. Alla luce di quanto precede, l’applicazione dei criteri precedentemente esposti ai siti internet dipende dalla funzione che essi svolgono: (a) quando il sito presenta o promuove il prodotto (schede prodotto, pagine vetrina, campagne), rientra nella definizione di presentazione o pubblicità del regolamento n. 1924/2006; (b) quando il sito accompagna la vendita a distanza (pagina d’acquisto) e veicola le informazioni obbligatorie prima dell’acquisto, l’articolo 14 del regolamento n. 1169/2011 impone che tali informazioni siano disponibili sul mezzo di vendita a distanza: in questa funzione, la pagina può essere trattata, in concreto, come «documento» o «avviso» che accompagna l’integratore alimentare e, dunque, come etichettatura ai sensi della definizione ampia del regolamento n. 1169/2011.
48. Quanto sopra detto eviterebbe di espandere in via generale la nozione di etichettatura a tutto il web, assicurando che, nei canali di vendita a distanza, la dicitura cautelativa sia a portata di clic prima dell’acquisto.
49. Non vi è, dunque, ragione per imporre all’operatore una moltiplicazione della dicitura cautelativa su ogni formato di comunicazione. Adottando un criterio funzionale, la dicitura cautelativa dovrebbe essere collocata laddove svolga la sua funzione informativa e sia facilmente reperibile per il consumatore che si determina all’acquisto. Al riguardo, non escludo nel caso di vendita a distanza che, qualora la relativa pagina contenga la dicitura cautelativa, la pubblicità online possa includere un rinvio (ad es., tramite link) a tale pagina di vendita.
50. Spetta al giudice del rinvio verificare in concreto se la soluzione adottata dall’operatore garantisca al consumatore di prendere cognizione della menzione prima della decisione di acquisto.
51. L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 non impone, pertanto, in linea di principio, la ripetizione della dicitura nella pubblicità quando essa figura in modo conforme sull’etichettatura.
IV. Conclusione
52. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dalla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio):
L’articolo 2, paragrafo 2, punti 1 e 5, del regolamento n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari deve essere interpretato nel senso che i termini «particolari caratteristiche» e «una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti» comprendono indicazioni relative alla frequenza dell’assunzione e/o alla modalità di somministrazione dell’alimento.
L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che non esige che l’etichettatura o, in assenza di etichettatura, la presentazione o la pubblicità riproduca letteralmente la dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento «è dovuta a molteplici fattori di rischio e (…) l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico».
L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che esso non esige che la pubblicità che riproduce l’indicazione sulla salute relativa alla riduzione dei rischi di malattia debba riportare una dicitura indicante che «la malattia cui l’indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico», quando tale dicitura compare sulla confezione, sul foglio illustrativo e/o sul sito internet del prodotto.
1 Lingua originale: l’italiano.
2 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9), come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 2008, L 39, pag. 8); regolamento (CE) n. 109/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2008, L 39, pag. 14); regolamento (UE) n. 116/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali (GU 2010, L 37, pag. 16); Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU 2011, L 304, pag. 18); regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione dell’8 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali (GU 2012, L 310, pag. 36).
3 Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 2000, L 109, pag. 29).
4 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).
5 Moniteur belge, del 29 marzo 2013, pag. 19975, come modificato dalla Loi portant insertion du titre VI “Pratiques du marché et protection du consommateur” dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique (legge sull’inserzione del titolo VI «Pratiche commerciali e tutela del consumatore» nel Codice del diritto economico e sull’inserzione delle definizioni di cui al libro VI e delle disposizioni di applicazione della legge di cui al libro VI, nei libri I e XV del Codice del diritto economico, del 21 dicembre 2013 (Moniteur belge, del 30 dicembre 2013, pag. 103506).
6 V. considerando 9 e articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006.
7 V. considerando 31, 33, 34 e 36 nonché articolo 1, paragrafo 1, e articolo 20 del regolamento n. 1924/2006.
8 Sentenza del 30 aprile 2025, Novel Nutriology (C‑386/23, EU:C:2025:304, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
9 Sentenza del 30 aprile 2025, Novel Nutriology (C‑386/23, EU:C:2025:304, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
10 Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006. V. anche regolamento (CE) n. 983/2009 della Commissione, del 21 ottobre 2009, relativo all’autorizzazione e al rifiuto di autorizzazione di talune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU 2009, L 277, pag. 3) e regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU 2012, L 136, pag. 1).
11 Sentenza del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor (C‑544/10, EU:C:2012:526, punti da 34 a 36).
12 Ibid, punto 35.
13 Ibid, punto 37.
14 Articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2016, C 202, pag. 389).
15 Conclusioni dell’avvocato generale Rantos nella causa Novel Nutriology (C‑386/23, EU:C:2024:897, paragrafo 43).
16 Considerando 16 del regolamento n. 1924/2006 e sentenza del 30 gennaio 2020, Dr. Willmar Schwabe (C‑524/18, EU:C:2020:60, punto 35).
17 In prosieguo, la «dicitura cautelativa».
18 Finalità richiamata anche nella sentenza del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor (C‑544/10, EU:C:2012:526, punto 45).
19 V. paragrafi 37 e ss. delle presenti conclusioni.
20 Sentenza del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor, (C 544/10, EU:C:2012:526, punto 35).
21 L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), rubricato «Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute» recita come segue: «[...] L'informazione reca la seguente dicitura: “Elevato contenuto di (nome della sostanza nutritiva superiore al profilo nutrizionale)”.
22 L’Allegato rubricato «Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione» alla voce «Senza zuccheri aggiunti» recita come segue: «[...] Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: “CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI”.»
23 V. anche, per analogia, le conclusioni dell’avvocato generale Hogan nella causa Dr. Willmar Schwabe (C‑524/18, EU:C:2019:727, paragrafi da 60 a 66).
24 Sentenza del 30 gennaio 2020, Dr. Willmar Schwabe (C 524/18, EU:C:2020:60).
25 Ibid, punto 48.
26 Ibid, punto 49.
27 Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sull’attuazione del regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU C, C/2024/5729) punto 1.
28 Ibid punto 23.
29 V. per analogia sentenza dell'11 dicembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C‑322/01, EU:C:2003:664, punto 73).