Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 23 aprile 2026 (1)
Causa C‑683/24
Spielerschutz Sigma Prozessfinanzierungs GmbH
contro
Geissler Heilbock Hopf Ferox Legal Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria)]
« Rinvio pregiudiziale – Competenza della Corte – Ricevibilità del rinvio – Sentenze Foglia I e Foglia II – Controversia effettiva – Necessità di una risposta alle questioni proposte – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni emesse negli Stati membri – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articoli 45 e 46 – Motivi di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione – Clausola dell’ordine pubblico »
I. Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dall’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), si inserisce in una serie di cause (2) relative ad azioni civili promosse da consumatori dinanzi (tra l’altro) a giudici austriaci e tedeschi nei confronti di operatori di giochi d’azzardo online con sede a Malta. In sostanza, fondandosi sulle disposizioni in materia di arricchimento senza causa o di responsabilità extracontrattuale, tali consumatori chiedono la restituzione delle puntate effettuate presso tali operatori, sostenendo che questi ultimi avrebbero agito in violazione delle normative locali in materia di giochi d’azzardo.
2. La domanda in esame concerne, in particolare, le difficoltà incontrate dai creditori nell’ottenere l’esecuzione a Malta delle decisioni che accolgono le loro pretese. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in particolare, se una disposizione del diritto maltese ai sensi della quale siffatte decisioni non possono essere riconosciute o considerate esecutive in tale Stato sia compatibile con le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni contenute nel regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).
3. Tuttavia, tali questioni non sono state formulate da un giudice maltese nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione di una decisione di tal genere, bensì da un giudice austriaco chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di un avvocato che ha redatto, per conto di una società che ha finanziato le relative cause, un parere su detta questione di compatibilità. Tale contesto alquanto insolito solleva la questione preliminare della ricevibilità del rinvio pregiudiziale in esame.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
4. L’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis stabilisce che «[l]a decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare».
5. Ai sensi dell’articolo 39 di tale regolamento, «[l]a decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività».
6. L’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento stabilisce che, «[s]u istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato (...) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto».
7. L’articolo 46 del regolamento Bruxelles I bis dispone che «[s]u istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all’articolo 45».
8. Ai sensi dell’articolo 48 di tale regolamento, «[l]’autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego dell’esecuzione».
9. Conformemente all’articolo 52 del medesimo regolamento, «[i]n nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto».
B. Diritto nazionale
1. Diritto austriaco
10. L’articolo 1299 dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco; in prosieguo: l’«ABGB») prevede quanto segue:
«Colui che esercita pubblicamente un ufficio, un’arte, una professione o un mestiere, o che volontariamente e senza necessità si incarica della gestione di un affare la cui realizzazione richieda conoscenze specifiche o una diligenza non comune, fa mostra di reputarsi in possesso della diligenza necessaria e delle conoscenze non comuni richieste; pertanto, è tenuto a rispondere dell’eventuale mancanza delle stesse. Tuttavia, se colui che ha affidato l’incarico era a conoscenza dell’inesperienza della persona incaricata, o avrebbe potuto saperlo usando la normale attenzione, incorre anch’egli in una colpa».
11. L’articolo 1300 dell’ABGB così dispone:
«Un perito è altresì responsabile quando fornisce, per errore e dietro compenso, una consulenza pregiudizievole in merito a questioni relative alla propria arte o scienza.. Al di fuori di questo caso, un consulente risponde soltanto per il danno che ha scientemente causato mediante la prestazione della consulenza alla controparte» (4).
2. Diritto maltese
12. L’articolo 56A dell’Att dwar il-Logħob (legge sul gioco d’azzardo) (5) (in prosieguo: la «legge maltese sul gioco d’azzardo»), introdotto dalla legge Att tal-2023 li jemenda l-Att dwar il-Logħob [legge sul gioco d’azzardo (modifica)] (6) stabilisce quanto segue:
«Indipendentemente da tutte le disposizioni del codice di procedura civile o di altre leggi, vale il principio di ordine pubblico secondo cui:
a) nessuna azione giudiziale potrà essere intentata contro il titolare di una licenza, dipendenti attuali o ex dipendenti, dirigenti attuali o ex dirigenti del titolare di una licenza, in materie connesse alla prestazione di servizi di gioco, ovvero contro un giocatore in ragione del ricevimento di una siffatta prestazione di servizi di gioco, nel caso in cui una siffatta azione giudiziale:
i) confligga con o metta in discussione la legittimità della prestazione di servizi di gioco a Malta o in provenienza da Malta effettuata in virtù di una licenza rilasciata dalle autorità pubbliche, ovvero la legittimità di qualsiasi obbligazione legale o naturale risultante dalla prestazione di siffatti servizi di gioco; e
ii) si riferisca ad un’attività autorizzata che è legittima ai termini della legge e di altri testi regolatori applicabili.
b) La Corte rifiuterà il riconoscimento e l’esecuzione a Malta di qualsiasi sentenza e/o ordinanza straniera emessa sulla base di un’azione giudiziale del tipo indicato nella lettera a)».
III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali
13. La Spielerschutz Sigma Prozessfinanzierungs GmbH (in prosieguo: la «Spielerschutz Sigma»), attrice nel procedimento principale, è una società specializzata nel finanziamento di procedimenti giudiziari. Nell’ambito delle sue attività, essa finanzia, in particolare, azioni intentate da giocatori domiciliati in Austria contro operatori titolari di licenze maltesi che hanno fornito servizi di gioco d’azzardo online in tale Stato membro senza disporre della licenza richiesta dal diritto austriaco (in prosieguo: il «procedimento giudiziario di cui trattasi»).
14. A seguito dell’introduzione dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, la Spielerschutz Sigma, al fine di valutare i rischi che tale modifica della normativa maltese poteva comportare per il suo modello commerciale, ha incaricato la Geissler Heilbock Hopf Ferox Legal Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB (in prosieguo: il «consulente legale»), convenuta nel procedimento principale, di redigere un parere sulla compatibilità di tale disposizione con il diritto dell’Unione.
15. Nel parere legale del 5 luglio 2023, il consulente giuridico è giunto, in sostanza, a due conclusioni: i) l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo era manifestamente contrario al diritto dell’Unione e pertanto, plausibilmente, non avrebbe potuto essere applicato dai giudici maltesi; e ii) a norma dell’articolo 48 del regolamento Bruxelles I bis, la procedura di esecuzione a Malta dovrebbe concludersi, in primo grado, entro sei mesi.
16. Basandosi su tale parere, la Spielerschutz Sigma ha continuato a finanziare i procedimenti giudiziari di cui trattasi in Austria. Essa lo ha fatto fino al 1º agosto 2023, quando, a differenza di quanto sostenuto dal consulente legale, un giudice maltese ha rifiutato, sulla base dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, il riconoscimento e l’esecuzione ai sensi del regolamento Bruxelles I bis di una decisione adottata nel contesto di un procedimento finanziato da tale società.
17. A seguito di tale decisione, la Spielerschutz Sigma ha adito lo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) con una domanda di rimborso degli onorari versati per il parere legale che essa considera erroneo. Essa ha altresì chiesto a tale giudice di dichiarare la responsabilità del consulente legale per tutti i futuri danni derivanti dal finanziamento dei procedimenti giudiziari di cui trattasi, instaurati tra il 5 luglio 2023 (data del parere legale) e il 1º agosto 2023 (data della decisione di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione adottata dal giudice maltese).
18. Nutrendo dubbi sull’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione invocate dalle parti nel procedimento principale, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e, in combinato disposto, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 46 e l’articolo 52 del [regolamento Bruxelles I bis] debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostano ad una norma nazionale la quale, fondandosi su un corrispondente principio di ordine pubblico sancito a livello legislativo nel diritto nazionale, esclude il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni di giudici di altri Stati membri per tutti i procedimenti nei confronti di titolari di licenza nonché di membri presenti e passati del personale dirigente e di persone chiave di un titolare di licenza in questioni connesse alla fornitura di una prestazione di servizi di gioco, nel caso in cui una siffatta domanda giudiziale confligga con o metta in discussione la legittimità della fornitura di prestazioni di servizi di gioco a Malta o in provenienza da Malta effettuata sulla base di una licenza rilasciata dall’autorità, ovvero la legittimità di un’obbligazione giuridica o naturale risultante dalla fornitura di siffatte prestazioni di servizi di gioco, e si riferisca ad un’attività autorizzata avente carattere legittimo ai sensi di tale legge nazionale e di altre discipline regolatorie nazionali applicabili.
2) Se l’articolo 45, paragrafo 1, e l’articolo 46 del [regolamento Bruxelles I bis] debbano essere interpretati nel senso che queste disposizioni ostano ad una norma nazionale la quale, indipendentemente da una corrispondente istanza presentata dinanzi al giudice della cognizione/giudice dell’esecuzione e dall’esperimento di tutti i mezzi di ricorso nello Stato membro del primo giudice da parte del soggetto obbligato, e senza un esame da parte del giudice della cognizione/dell’esecuzione, esclude il riconoscimento (articolo 45 del [regolamento Bruxelles I bis]) e l’esecuzione (articolo 46 del [regolamento Bruxelles I bis]) di decisioni di giudici di altri Stati membri per tutti i procedimenti nei confronti di titolari di licenza nonché di membri presenti e passati del personale dirigente e di persone chiave di un titolare di licenza in questioni connesse alla fornitura di una prestazione di servizi di gioco, nel caso in cui una siffatta domanda giudiziale confligga con o metta in discussione la legittimità della fornitura di prestazioni di servizi di gioco a Malta o in provenienza da Malta effettuata sulla base di una licenza rilasciata dall’autorità, ovvero la legittimità di un’obbligazione giuridica o naturale risultante dalla fornitura di siffatte prestazioni di servizi di gioco, e si riferisca ad un’attività autorizzata avente carattere legittimo ai sensi di tale legge nazionale e di altre discipline regolatorie nazionali applicabili.
3.a.) Se l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 46 del [regolamento Bruxelles I bis] debbano essere interpretati nel senso che queste disposizioni ostano ad una norma nazionale la quale dispone la contrarietà all’ordine pubblico del riconoscimento e dell’esecuzione di decisioni giudiziarie allo scopo esclusivo di tutelare – nell’ambito del sostegno da parte dello Stato a favore dell’economia privata previsto a livello costituzionale – i titolari di licenze di gioco d’azzardo on-line contro il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni giudiziarie di altri Stati membri emesse nei confronti di tali titolari.
3.b.) Se l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 46 del [regolamento Bruxelles I bis] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al rifiuto di riconoscimento e di esecuzione da parte del giudice adito nello Stato dell’esecuzione per motivi di ordine pubblico, nel caso in cui tale rifiuto sia basato esclusivamente sul fatto che il riconoscimento di una siffatta sentenza è contrario agli interessi economici e finanziari dello Stato membro richiesto, in quanto i soggetti che offrono giochi d’azzardo apportano un contributo essenziale all’economia e alle entrate di tale Stato membro.
4) Se l’articolo 52 del [regolamento Bruxelles I bis] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione osta ad una norma nazionale la quale esclude il riconoscimento e/o l’esecuzione di una decisione di un giudice di un altro Stato membro in procedimenti nei confronti di titolari di licenza nonché di membri presenti e passati del personale dirigente e di persone chiave di un titolare di licenza in questioni connesse alla fornitura di una prestazione di servizi di gioco, e tale esclusione è dovuta al fatto che l’attività del soggetto che offre giochi d’azzardo sarebbe lecita se fosse valutata in base al diritto maltese.
5) Se l’articolo 48 del [regolamento Bruxelles I bis] debba essere interpretato nel senso che l’obbligo ivi stabilito di adottare una decisione senza indugio risulta violato nel caso in cui, dopo un periodo di tempo di sei mesi, non sia stata ancora emessa alcuna decisione di primo grado sull’istanza di riconoscimento, e ciò non sia imputabile a circostanze o ritardi delle parti o di terzi nel singolo procedimento di riconoscimento».
19. Hanno presentato osservazioni scritte l’attrice e la convenuta nel procedimento principale, i governi belga, ceco, tedesco, greco, maltese e austriaco, nonché la Commissione europea.
IV. Analisi
20. A mio avviso, la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è irricevibile, poiché una risposta alle questioni proposte non sembra necessaria ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio. Di conseguenza, nella prima parte delle presenti conclusioni esaminerò in dettaglio le questioni procedurali sollevate dal caso di specie (A). In seguito, e solo per ragioni di completezza, affronterò il merito delle questioni pregiudiziali (B).
A. Questioni procedurali
21. Nella presente causa, i governi tedesco e maltese esprimono dubbi sulla competenza della Corte a rispondere alle questioni pregiudiziali e/o sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. A loro avviso, talune caratteristiche della controversia nel procedimento principale sollevano dubbi quanto al fatto che si tratti di una controversia effettiva.
22. Essi sostengono, inoltre, che una risposta alle questioni proposte non è necessaria affinché il giudice del rinvio emani la sua sentenza. Anche qualora la Corte interpreti le disposizioni del diritto dell’Unione in modo diverso da quello indicato nel parere legale di cui trattasi, ciò non sarebbe sufficiente, di per sé, ad accertare la responsabilità del consulente legale ai sensi del diritto nazionale.
23. Alla luce di tali argomenti, è utile iniziare con alcune osservazioni preliminari riguardanti le nozioni (distinte, sebbene complementari) di «competenza» e «ricevibilità».
1. Competenza della Corte
24. La nozione di competenza concerne, in sostanza, la portata dei poteri conferiti alla Corte di giustizia dell’Unione europea dai Trattati al fine di adempiere al suo compito di assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati» (articolo 19, paragrafo 1, TUE). Al pari di ogni altra istituzione dell’Unione, la Corte «agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste» (articolo 13, paragrafo 2, TUE) (7).
25. Ai sensi dell’articolo 267, primo comma, TFUE, la Corte «è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale (...) sull’interpretazione dei trattati (...) [e] sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione». Ne consegue che la Corte non è competente, in particolare, ad interpretare il diritto nazionale o gli accordi internazionali dei quali l’Unione non è parte. Ad essa non può essere chiesto neppure di applicare il diritto dell’Unione ai fatti di una determinata controversia (8).
26. Pertanto, quando una questione verte sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione – intese in senso ampio come disposizioni contenute in atti di diritto primario o in atti adottati dalle istituzioni o dagli organi dell’Unione idonei a produrre effetti giuridici – la Corte ha il potere e, in linea di principio, il dovere di rispondere (9), salvo che la sua competenza sia espressamente esclusa da disposizioni dei Trattati (10).
27. La Corte ha tuttavia precisato che, «nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, [essa] può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che le sono attribuite» (11). Su tale base, essa si è dichiarata incompetente nei casi in cui le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiedeva l’interpretazione non avevano alcun rapporto con la controversia di cui al procedimento principale, in quanto manifestamente inapplicabili ratione materiae, ratione temporis, ratione personae o ratione loci (12). Il termine «manifestamente» deve essere inteso nel senso che l’inapplicabilità di tali disposizioni è evidente e incontestabile. Ciò premesso, la Corte è indubbiamente competente a interpretare la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione proprio al fine di stabilire se esse siano applicabili in un caso concreto.
28. In siffatte situazioni, in cui manca un collegamento tra il diritto dell’Unione e la situazione di cui al procedimento principale, la Corte ha ritenuto che la causa non rientrasse nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Ci si può tuttavia chiedere se tali situazioni non debbano, più correttamente, essere considerate come ipotesi di irricevibilità (13).
29. In ogni caso, nella presente causa il giudice del rinvio chiede l’interpretazione di una serie di disposizioni del regolamento Bruxelles I bis. Tali questioni rientrano chiaramente nella competenza della Corte. Inoltre, non si può affermare che le disposizioni dell’Unione in questione siano manifestamente prive di un rapporto con la controversia di cui al procedimento principale. Infatti, in primo luogo, l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo – la misura nazionale su cui le parti del procedimento controvertono – riguarda la stessa materia disciplinata dalle disposizioni del regolamento Bruxelles I bis: il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni straniere. In secondo luogo, la controversia sembra discendere dalle difficoltà incontrate da alcuni cittadini dell’Unione nell’ottenere l’esecuzione a Malta di decisioni emesse da giudici di altri Stati membri o, perlomeno, sembra in qualche modo legata a tali difficoltà. Di conseguenza, la Corte è competente a conoscere delle questioni proposte.
2. Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
30. La nozione di «ricevibilità», di converso, concerne il rispetto delle condizioni (in gran parte procedurali) che permettono alla Corte di svolgere efficacemente il compito ad essa attribuito dall’articolo 267 TFUE. Tali condizioni possono essere strutturali, come quella ai sensi della quale il rinvio pregiudiziale deve provenire da una «giurisdizione di uno degli Stati membri», o circostanziali, come il requisito ai sensi del quale la risposta alle questioni proposte deve essere necessaria per consentire al giudice del rinvio di emettere la sua sentenza e la domanda deve essere conforme ai requisiti formali previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.
31. Nella presente causa sono stati dedotti due possibili motivi di irricevibilità: da un lato, il carattere asseritamente artificioso della controversia (a); e, dall’altro, l’asserita irrilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della soluzione di tale controversia (b). Procederò all’esame di tali motivi in sequenza.
a) Carattere artificioso della controversia
32. Alcune delle parti che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento sostengono che la controversia di cui al procedimento principale è «artificiosa», in quanto costituisce un «espediente processuale concordato dalle parti» per rimettere in discussione la compatibilità dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo con il diritto dell’Unione. A tal riguardo, essi invocano le sentenze della Corte nelle cause Foglia I e Foglia II (14).
33. Nelle mie conclusioni nella causa European Lotto (15) ho già invitato alla cautela quanto a un ricorso troppo frettoloso alla giurisprudenza Foglia al fine di dichiarare irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale in ragione del fatto che la controversia di cui al procedimento principale non sarebbe effettiva.
34. In questa sede, non occorre ribadire integralmente le ragioni sottese a tale posizione. Sono sufficienti due elementi.
35. In primo luogo, la nozione di controversia «effettiva» dà adito difficoltà sia concettuali che pratiche. Non vi è nulla di intrinsecamente inappropriato nel fatto che una parte instauri un procedimento al fine di far valere i suoi diritti, anche nel caso in cui le parti concordino ampiamente sulle questioni giuridiche sottese alla controversia. Non è neppure censurabile, di per sé, il fatto che le parti tentino di chiarire i loro rispettivi diritti e obblighi mediante una causa pilota e che, a tal fine, instaurino detta causa dinanzi a un giudice che ritengono competente.
36. Inoltre, la verifica delle vere intenzioni delle parti è, nella pratica, un esercizio spesso delicato, se non addirittura impossibile. Peraltro, quando il giudice del rinvio è tenuto, in forza del diritto nazionale, a statuire sulla controversia, il rifiuto della Corte di giustizia di rispondere alle questioni proposte obbligherebbe tale giudice a interpretare e applicare il diritto dell’Unione nonostante i suoi dubbi. Un risultato del genere non contribuirebbe affatto all’applicazione uniforme e alla coerenza del diritto dell’Unione.
37. In secondo luogo, occorre altresì rilevare che, per quanto mi consta, a seguito delle sentenze Foglia I e Foglia II la Corte non ha dichiarato irricevibile una domanda per il solo motivo che la controversia non era effettiva, anche nei casi in cui si poteva sospettare una siffatta occorrenza. Tale approccio risulta coerente con le critiche rivolte alla giurisprudenza Foglia dalla dottrina giuridica (16).
38. In tali circostanze, ci si può legittimamente chiedere se tale giurisprudenza sia stata implicitamente disapplicata o, quantomeno, se essa debba essere rivisitata.
39. Ciò premesso, non ritengo che la logica sottesa a tali pronunce debba essere completamente disattesa. Intesa in modo corretto e applicata esclusivamente in circostanze eccezionali, essa può conservare la sua utilità.
40. Secondo una giurisprudenza costante, i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione (17). L’esercizio di un diritto conferito dal diritto dell’Unione può costituire un abuso qualora, nonostante il rispetto formale delle condizioni pertinenti, l’obiettivo perseguito da tali norme non è raggiunto e la reale volontà delle parti consiste nell’ottenere un vantaggio indebito mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie (18).
41. In tale contesto, la giurisprudenza Foglia può essere intesa nel senso che riguarda situazioni di abuso di procedura, segnatamente quando vi sono indizi chiari, oggettivi e concordanti che la controversia è stata costruita artificiosamente al solo scopo di ottenere una decisione della Corte.
42. In determinati ordinamenti giuridici, compresi quelli di diversi Stati membri dell’Unione, tali costruzioni procedurali sono comunemente qualificate come «abusi di procedura» (19). Tale nozione si riferisce, in sostanza, a un abuso del procedimento giudiziario, quando il procedimento non è instaurato al fine di far rispettare diritti sostanziali, mediante il ricorso a una tutela giurisdizionale effettiva, bensì al fine di ottenere un vantaggio indebito sfruttando detto procedimento. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando un procedimento è instaurato allo scopo di intimidire o molestare una parte più debole (al fine di costringerla ad agire in un determinato modo, o addirittura di condurla all’insolvenza), di ritardare deliberatamente il corso della giustizia o di eludere indebitamente l’applicazione delle norme dell’Unione o nazionali che, altrimenti, disciplinerebbero la fattispecie.
43. L’abuso del procedimento giudiziario comporta generalmente domande futili, vessatorie o manifestamente infondate. Per contrastare tali comportamenti, gli ordinamenti giuridici forniscono agli organi giurisdizionali, generalmente, strumenti o principi procedurali specifici che consentono loro di adottare misure adeguate, sia per proteggere, se del caso, la parte o le parti in buona fede, sia per preservare l’integrità del sistema giudiziario e la buona amministrazione della giustizia. Tali misure possono comprendere, tra l’altro, il rigetto sommario dell’azione e l’imposizione di sanzioni pecuniarie o la condanna della parte in malafede alle spese processuali o al risarcimento del danno.
44. La nozione di «abuso di procedura» non è estranea al diritto dell’Unione. Infatti, nella giurisprudenza dei giudici dell’Unione è rinvenibile una serie di richiami espressi o impliciti a tale nozione (20), anche per quanto concerne il ricorso al procedimento di rinvio pregiudiziale (21). È opportuno osservare, inoltre, che il legislatore dell’Unione ha introdotto, molto recentemente, una disposizione espressa che incorpora tale nozione nella direttiva (UE) 2024/1069 sulle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (22). Tale direttiva mira a istituire garanzie contro domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione alla vita pubblica. L’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva fornisce una definizione specifica di «procedimenti giudiziari abusivi» (23).
45. A mio avviso, la ratio della giurisprudenza Foglia è, in sostanza, quella sottesa all’abuso di procedura (24). Nelle relative cause, la Corte ha ritenuto che la controversia costituisse un espediente processuale artificioso, concepito per indurre un giudice di uno Stato membro a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa di un altro Stato membro. In sostanza, si è ritenuto che le parti avessero fatto ricorso a una forma inammissibile di forum shopping, sottraendo la controversia al suo foro «naturale» (25).
46. Ciò detto, non sono del tutto convinto che i procedimenti che hanno dato luogo alle sentenze Foglia I e Foglia II abbiano effettivamente comportato un abuso di procedura. Come ho spiegato nelle mie conclusioni nella causa European Lotto (26), non vi è nulla di censurabile nel fatto che le parti sottopongano una controversia civile o commerciale a un giudice competente (ad esempio, un giudice italiano) e sollevino, in tale contesto, una questione relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa di un altro Stato membro (ad esempio, la normativa francese), anziché avviare un procedimento dinanzi ai giudici francesi. Ciò nonostante, la logica più ampia dell’abuso di procedura sottesa a tale giurisprudenza mi sembra solida e in grado di conservare la sua rilevanza, anche se soltanto in circostanze eccezionali. Tali circostanze includono situazioni in cui, sulla base di indizi chiari e concordanti, la Corte di giustizia conclude che la controversia principale – o la richiesta al giudice nazionale di effettuare un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE – costituisce un abuso di procedura. In tali casi, la Corte è legittimata a ritenere che una risposta alle questioni proposte faciliterebbe il conseguimento dell’obiettivo dell’abuso e può quindi dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.
47. Situazioni del genere restano, tuttavia, eccezionali. In assenza di prove convincenti di un abuso, la Corte dovrebbe usare cautela nel concludere che una controversia non è effettiva.
48. Nella presente causa, così come nella causa European Lotto (27), non rinvengo indizi chiari, oggettivi e concordanti di un siffatto abuso procedurale.
b) Se una risposta alla questione pregiudiziale sia necessaria
49. Di converso, concordo con i governi tedesco e maltese sul fatto che la domanda in esame sia irricevibile, in quanto una risposta alle questioni proposte non è necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza nel procedimento principale.
50. Come risulta dall’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito. Il procedimento di rinvio pregiudiziale non mira a fornire pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì ad assistere i giudici nazionali nella risoluzione di controversie concrete (28).
51. La Corte ha tradizionalmente interpretato il requisito della «necessità» in modo ampio, conformemente allo spirito di cooperazione sotteso all’articolo 267 TFUE (29). La questione pregiudiziale non deve necessariamente essere decisiva ai fini della soluzione della controversia, né riguardarne l’aspetto centrale. È sufficiente che la risposta sia rilevante ai fini della sua risoluzione.
52. Sebbene la giurisprudenza della Corte abbia, talora, fatto riferimento alla rilevanza e alla necessità come a due condizioni distinte di ricevibilità delle questioni pregiudiziali, esse sono, in realtà, due mere espressioni della stessa idea. Come abilmente osservato dall’avvocato generale Bobek, «[l]a rilevanza e la necessità costituiscono (...) due facce della stessa medaglia: una questione è rilevante qualora la sua soluzione sia necessaria affinché il giudice nazionale possa statuire nella causa principale, e viceversa» (30). Infatti, la giurisprudenza costante della Corte si esprime in termini di presunzione di rilevanza delle questioni proposte ai sensi dell’articolo 267 TFUE (31), mentre non vi è traccia di una corrispondente presunzione autonoma di necessità (32).
53. Tali considerazioni, naturalmente, danno adito alla seguente questione: in quali situazioni la risposta a una questione pregiudiziale deve essere considerata rilevante ai fini della soluzione di una controversia? A tal riguardo, il criterio decisivo sembra essere quello dell’esistenza di una controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio, nell’ambito della quale ad esso è richiesta una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (33).
54. La giurisprudenza della Corte fornisce indicazioni utili a tal riguardo. Essa chiarisce che, per accertare la «necessità», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è necessario che sussista un collegamento sufficientemente diretto e non meramente accessorio (34) tra la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione, tale per cui detta interpretazione risponda a una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio. Secondo la Corte, un siffatto collegamento può essere individuato nei seguenti casi: i) la controversia è sostanzialmente disciplinata, almeno in parte, dal diritto dell’Unione; ii) la questione verte sull’interpretazione di disposizioni procedurali del diritto dell’Unione eventualmente applicabili; o iii) la risposta richiesta appare idonea a fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consenta di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale prima di poter statuire nel merito (35).
55. Ne consegue, a mio avviso, che le questioni sono ricevibili quando il giudice del rinvio è in grado di trarre conseguenze giuridicamente vincolanti dalle risposte fornite dalla Corte (36), siano esse di natura sostanziale o procedurale, ai fini del procedimento principale. Tale incidenza deve essere concreta, specifica e prevedibile (37); essa non può essere ipotetica, teorica o semplicemente speculativa (38). Una domanda di pronuncia pregiudiziale volta a ottenere elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che presentano un interesse meramente accessorio o che il giudice del rinvio potrebbe, in ultima analisi, disattendere, senza che ciò incida sulla sua decisione, deve pertanto essere dichiarata irricevibile (39).
56. È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare la ricevibilità delle questioni proposte nella presente causa.
57. Nel caso di specie, risulta alquanto chiaro che la situazione non rientra nella seconda o nella terza categoria individuate al precedente paragrafo 54. Il rinvio pregiudiziale deve, in linea di principio, essere esaminato alla luce della prima categoria di cui sopra, in quanto il giudice del rinvio chiede l’interpretazione di varie disposizioni sostanziali del diritto dell’Unione, segnatamente gli articoli 1, 45, 46, 48 e 52 del regolamento Bruxelles I bis.
58. Di conseguenza, la questione centrale è se esista un collegamento sostanziale sufficientemente diretto tra tali disposizioni e la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio.
59. A mio avviso, tale collegamento non sussiste.
60. La controversia di cui al procedimento principale verte sull’asserita mancanza di diligenza da parte di un consulente legale nell’elaborazione di un parere legale sulla compatibilità dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo con il diritto dell’Unione. La questione centrale non è quindi se l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo sia, di fatto, compatibile con il diritto dell’Unione, bensì se il consulente legale abbia agito con diligenza nel momento in cui ha effettuato la sua valutazione.
61. Tale valutazione è disciplinata dal diritto nazionale e, di norma, implica un confronto con la condotta che ci si attende da un professionista del diritto ragionevolmente prudente e avveduto. Ciò che conta, in tale contesto, non è se il parere si riveli, in ultima istanza, corretto, bensì se fosse ragionevolmente difendibile alla luce del contesto normativo e delle informazioni all’epoca disponibili.
62. Una siffatta valutazione esula dalla competenza della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE. La Corte può interpretare il diritto dell’Unione, ma non può stabilire se un determinato parere legale sia plausibile o se sia stato redatto con sufficiente diligenza.
63. È vero che le risposte della Corte potrebbero rivestire un certo interesse per il giudice del rinvio. Tuttavia, esse non gli consentirebbero di trarre conclusioni giuridicamente vincolanti ai fini della soluzione della controversia. Esse costituirebbero, tutt’al più, elementi di cui tale giudice potrebbe tener conto, qualora lo ritenga opportuno.
64. In tali circostanze, il collegamento tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi e la controversia di cui al procedimento principale è troppo incerto e indiretto per giustificare il requisito della necessità.
65. Sostenere il contrario rischierebbe di estendere la portata del procedimento pregiudiziale al di là dei limiti che lo caratterizzano. Si potrebbero facilmente ipotizzare situazioni analoghe – quali controversie relative a valutazioni accademiche o competizioni moot court [(simulazioni di processi), sul presupposto che siano decise dinanzi a un giudice nazionale] – in cui potrebbero sorgere incidentalmente questioni di diritto dell’Unione che non sono effettivamente necessarie ai fini della soluzione della controversia.
66. Siffatte situazioni non giustificano, a mio avviso, il ricorso all’articolo 267 TFUE.
67. Tale conclusione è corroborata dall’ordinanza della Corte nella causa Horn (40), che riguardava una situazione analoga, concernente una controversia tra un avvocato e uno dei suoi clienti. L’avvocato aveva consigliato al suo cliente di non instaurare dinanzi a un giudice tedesco un’azione contro la Repubblica federale di Germania volta ad ottenere il risarcimento dei danni, futuri, che avrebbero potuto discendere dall’asserita illegittimità delle misure diplomatiche concordate a livello dell’Unione nel 2000 nei confronti dell’Austria (41). Il giudice nazionale investito della controversia aveva tuttavia ritenuto necessario, ai fini della sua valutazione, sottoporre alla Corte una serie di questioni relative alla compatibilità di tali misure con varie disposizioni del diritto dell’Unione.
68. In un’ordinanza succinta, la Corte ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile. Essa ha osservato, in particolare, che il solo fatto che il parere dell’avvocato «riguardasse le possibilità di successo di un’azione di risarcimento danni proposta contro la Repubblica federale di Germania a seguito delle misure adottate nei confronti della Repubblica d’Austria dagli altri Stati membri non implica che la fondatezza dell’azione per il pagamento degli onorari dipenda dalla validità di detti atti». La Corte ha poi sottolineato che «la legittimità e il corretto adempimento degli obblighi reciproci delle parti della consulenza giuridica di cui trattasi nella causa principale sono indipendenti dalla validità degli atti giuridici e dai fatti che ne costituiscono l’oggetto» (42). A mio avviso, tali considerazioni sono parimenti applicabili al rinvio pregiudiziale in esame.
69. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame.
70. Tuttavia, qualora la Corte accolga una posizione diversa, e per completezza, affronterò ora le principali questioni di merito sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale.
B. Questioni di merito
1. (In)compatibilità dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo con le norme del regolamento Bruxelles I bis (questioni dalla prima alla quarta)
71. Con le sue prime quattro questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 36, 39 e 52 del regolamento Bruxelles I bis ostino a che uno Stato membro adotti una disposizione, quale l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, in forza della quale una decisione in materia civile e commerciale emessa da un giudice di un altro Stato membro nei confronti di un operatore di giochi d’azzardo online, titolare di una licenza maltese, non può essere riconosciuta né eseguita, per motivi di ordine pubblico, qualora tale decisione consideri i servizi forniti da tale operatore illegali in tale altro Stato membro, nonostante il fatto che detti servizi siano legittimi ai sensi della normativa del primo Stato membro.
72. Nelle considerazioni che seguono, esporrò anzitutto la logica sottesa all’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo (a), per poi esaminarne la compatibilità con il regolamento Bruxelles I bis (b).
a) Logica sottesa all’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo
73. In un determinato momento, le autorità maltesi hanno adottato una politica economica volta a rendere Malta un «hub» europeo del settore del gioco d’azzardo online, che si stava sviluppando rapidamente. A tal fine, esse hanno istituito (tra l’altro), un quadro normativo e regolamentare relativamente liberale, comprensivo di un regime di licenze ora disciplinato dalla legge maltese sul gioco d’azzardo.
74. Come spiegato dal governo maltese, la licenza maltese di gioco d’azzardo è stata concepita come un’autorizzazione legata al «punto di erogazione», che consente agli operatori di fornire servizi di gioco d’azzardo non soltanto a Malta, ma anche da Malta verso altri Stati, a condizione che tali operatori rispettino il diritto maltese e che vi sia un «motivo giuridico giustificato» per operare in tali Stati (43). Più in generale, le autorità maltesi hanno costantemente ritenuto che, in combinato disposto con l’articolo 56 TFUE, tale licenza permetta agli operatori di giochi d’azzardo, a patto che rispettino il diritto maltese, di offrire i loro servizi nel mercato interno o, quantomeno, negli Stati membri «il cui contesto normativo è indebitamente restrittivo» ai sensi di tale disposizione (44). Infatti, un numero significativo di operatori di giochi online ha scelto di stabilirsi a Malta e di ottenere siffatta licenza al fine di fornire i loro servizi principalmente all’estero.
75. In tale contesto, gli operatori titolari di una licenza maltese hanno iniziato, in particolare, a rivolgersi a mercati quali l’Austria e la Germania (mediante pubblicità, creazione di siti Internet in tedesco, ecc.), ivi fornendo servizi di gioco online senza rispettare le norme nazionali applicabili in tali Stati. Secondo il governo maltese, tali operatori hanno agito nella «ragionevole presunzione» che, sulla base della loro licenza maltese e dell’articolo 56 TFUE, essi erano legittimati a farlo, in quanto la normativa nazionale in questione era, a loro avviso, «indebitamente restrittiva».
76. Negli ultimi anni, un numero significativo di consumatori in questi Stati membri ha intentato azioni civili dinanzi ai giudici nazionali per ottenere la restituzione delle puntate perse a causa dell’utilizzo di tali servizi (45). Le relative domande si basano, generalmente, sull’argomento secondo cui i contratti di gioco d’azzardo conclusi con gli operatori maltesi interessati sono nulli ai sensi del diritto nazionale, poiché i servizi sono stati forniti in violazione dei requisiti regolamentari locali e sono, pertanto, illegali nello Stato membro interessato, nonostante il rispetto della normativa maltese da parte degli operatori. Pertanto, detti operatori sarebbero tenuti a rimborsare le puntate ai sensi delle norme relative all’arricchimento senza causa (46). A quanto risulta, migliaia di domande di tal genere sono state presentate o sono attualmente pendenti, tra l’altro, dinanzi ai giudici austriaci e tedeschi (47).
77. Sebbene gli operatori interessati abbiano sostenuto che i servizi forniti in tali Stati membri destinatari erano, in realtà, legittimi (in particolare in quanto le normative locali in materia di giochi d’azzardo sono incompatibili con l’articolo 56 TFUE e, pertanto, non dovrebbero trovare applicazione) (48), i giudici degli Stati membri interessati hanno per lo più respinto tali argomenti e accolto le domande di restituzione.
78. Di fronte al numero crescente di decisioni di tal genere, il legislatore maltese è intervenuto. Ritenendo che dette decisioni, qualificando come illegali i servizi forniti da operatori in possesso di valide licenze di gioco maltesi, costituissero «contestazioni infondate» (49) del quadro normativo e giuridico maltese, esso ha introdotto, tramite il Bill 55 (legge n. 55; in prosieguo: la «legge n. 55»), l’articolo 56A nella legge maltese sul gioco d’azzardo.
79. Ai sensi di tale disposizione, «[i]ndipendentemente da tutte le disposizioni del codice di procedura civile o di altre leggi» i giudici maltesi, per motivi di ordine pubblico, «rifiuta[no] il riconoscimento e l’esecuzione a Malta» di qualsiasi decisione straniera che, in sostanza, i) accoglie un’azione nei confronti di un operatore di giochi d’azzardo titolare di una licenza maltese, ii) sulla base dell’illegalità dei servizi forniti da tale operatore in uno Stato membro (in generale o in relazione a uno specifico gioco d’azzardo), nonostante iii) tali servizi siano legittimi ai sensi del diritto maltese (50).
80. Di conseguenza, decisioni del tipo di quelle descritte, che includono, in particolare, quelle che accolgono le domande di restituzione promosse da giocatori discusse nei paragrafi precedenti, non possono essere eseguite a Malta, privando così i creditori dell’accesso ai beni degli operatori di gioco maltesi ivi situati. Di conseguenza, è praticamente impossibile, per i titolari di tali crediti, ottenerne il pagamento (51).
b) Lacune dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo
81. Nelle mie conclusioni nella causa European Lotto ho spiegato che, sebbene i giudici di uno Stato membro siano competenti, nelle controversie tra privati, a valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa di altri Stati membri (compreso il giudice del rinvio, per quanto concerne l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, nella controversia tra la Spielerschutz Sigma e il consulente legale), essi devono esercitare tale competenza con una certa cautela. Ciò vale a maggior ragione quando il diritto dell’Unione lascia un margine di discrezionalità alle autorità nazionali (come nel caso di specie, v. infra, paragrafo 89). Al fine di dissipare i dubbi circa la legittimazione di tali giudici a controllare le scelte sovrane di un altro Stato membro, essi dovrebbero censurare la normativa di tale altro Stato soltanto in situazioni di manifesta incompatibilità – ad esempio, quando la giurisprudenza della Corte delimita in modo chiaro e coerente i limiti del potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nel settore in questione.
82. La presente causa costituisce, a mio avviso, una situazione di tal genere. Come sostenuto da tutte le parti interessate che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte (con l’ovvia eccezione del governo maltese), una disposizione come l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo è manifestamente incompatibile con le norme che disciplinano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni di cui al capo III del regolamento Bruxelles I bis, come costantemente interpretate dalla Corte.
83. Le decisioni oggetto dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, nella misura in cui i) riguardano la «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis e ii) sono state emesse da autorità giurisdizionali di altri Stati membri, rientrano nell’ambito di applicazione delle norme enunciate al capo III di tale regolamento (52). Ciò vale, in particolare, per le decisioni emesse, tra l’altro, dai giudici di vari Stati membri che accolgono le domande di restituzione dei giocatori discusse nella sezione precedente. Di conseguenza, il riconoscimento e l’esecuzione di tali decisioni a Malta sono disciplinati (esclusivamente) (53) da tali norme.
84. Ai sensi degli articoli 36 e 39 del regolamento Bruxelles I bis, tali decisioni sono riconosciute ed eseguite (54) in tutti gli altri Stati membri, senza la necessità di una procedura particolare o di una dichiarazione di esecutività. Tali disposizioni sono espressione dell’obiettivo fondamentale di tale strumento, vale a dire la «libera circolazione delle decisioni» all’interno dell’Unione, obiettivo che, a sua volta, contribuisce al buon funzionamento del mercato e alla tutela effettiva del diritto di accesso alla giustizia al suo interno (55). Una disposizione nazionale che imponga di negare il riconoscimento o l’esecuzione di tali decisioni, quindi, si pone in contrasto diretto con dette norme.
85. È vero che il regolamento Bruxelles I bis prevede deroghe limitate ai principi enunciati ai suoi articoli 36 e 39. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, il riconoscimento nello Stato membro richiesto di una decisione emessa dal giudice di un altro Stato membro è negato, su istanza di ogni parte interessata, (soltanto) in presenza di uno dei motivi di non riconoscimento ivi tassativamente elencati (56). Inoltre, ai sensi dell’articolo 46, l’esecuzione di tale decisione nello Stato richiesto è rifiutata, su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, (soltanto) in presenza degli stessi motivi. Uno di tali motivi, previsto all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), sussiste quando il riconoscimento (o l’esecuzione) della decisione in questione nello Stato membro richiesto sarebbe «manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public)» in tale Stato.
86. Nel caso di specie, il governo maltese invoca tale deroga. A suo avviso, l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo costituisce una «disposizione dichiarativa» destinata ad «assistere i giudici maltesi» nell’applicazione della clausola dell’«ordine pubblico» di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis (57). Tale disposizione si limiterebbe a «chiarire» (58) (o confermare) (59) che le decisioni in questione non dovrebbero essere riconosciute o eseguite a Malta, sulla base dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 46 di tale regolamento, in quanto il riconoscimento o l’esecuzione sarebbero manifestamente contrari all’«ordine pubblico» maltese.
87. A tal riguardo, il governo maltese sostiene che le azioni di restituzione intentate nei confronti di operatori titolari di una licenza maltese hanno carattere opportunistico, costituiscono un abuso della libertà di fruire di servizi garantita dall’articolo 56 TFUE (60) e sono fondate su normative nazionali in materia di gioco d’azzardo che esso reputa «indebitamente restrittive» ai sensi di tale disposizione. Accogliendo siffatte domande e qualificando i servizi forniti da tali operatori come illegali nei loro rispettivi Stati membri, i giudici austriaci e tedeschi, si sostiene, «omettono di adottare misure per rimediare alle lacune e al carattere ingiustificato di un regime nazionale restrittivo» alla luce dell’articolo 56 TFUE e, inoltre, trascurano il fatto che gli operatori interessati sono titolari di una licenza maltese valida e rispettano il contesto giuridico e normativo maltese. Il riconoscimento o l’esecuzione di tali decisioni a Malta comporterebbe quindi una violazione manifesta dell’articolo 56 TFUE, che fa parte dell’«ordine pubblico» maltese, e pregiudicherebbe, inoltre, l’«integrità» di tale regime di regolamentazione, in particolare mettendo in discussione la validità di tali licenze e indebolendo così la certezza del diritto che esse mirano a garantire a tali operatori nel mercato interno.
88. Questo argomento non mi convince. In realtà, è evidente che l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 46 del regolamento Bruxelles I bis non prendono in considerazione una disposizione quale l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo.
89. Sebbene, come rileva il governo maltese, spetti a ciascuno Stato membro, in linea di principio, definire il contenuto del proprio «ordine pubblico», tale discrezionalità non è illimitata. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, in quanto deroga al regime generale di riconoscimento ed esecuzione di cui agli articoli 36 e 39 del regolamento Bruxelles I bis, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato «restrittivamente» e il ricorso alla clausola dell’«ordine pubblico» «deve applicarsi soltanto in casi eccezionali», a pena di compromettere l’obiettivo della libera circolazione delle decisioni giudiziarie perseguito da tale strumento. Di conseguenza, la Corte è al contempo legittimata, e, di fatto, «tenuta», a «controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione promanante da un altro Stato membro» (61). Una disposizione come l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo eccede chiaramente tali limiti.
90. Più specificamente, in primo luogo, per quanto riguarda l’asserita illegittimità delle decisioni oggetto dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, occorre ricordare che, in termini generali, il giudice di uno Stato membro non può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro sulla base della clausola dell’«ordine pubblico» per il solo motivo che esso ritiene che in tale decisione il diritto dell’Unione sia stato male applicato (62).
91. Se una decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, ad esempio, nell’ambito di un procedimento vertente su domande di restituzione proposte da giocatori nei confronti di un operatore maltese di giochi d’azzardo, è effettivamente viziata da un’errata applicazione dell’articolo 56 TFUE, spetta all’operatore interessato contestare tale decisione nello Stato d’origine, avvalendosi dei mezzi previsti dall’ordinamento giuridico di tale Stato. Tale sistema, unitamente al meccanismo di rinvio pregiudiziale previsto all’articolo 267 TFUE, offre ai singoli garanzie sufficienti a tal riguardo.
92. Una volta che una decisione è divenuta definitiva nello Stato d’origine, eventualmente a seguito dell’esaurimento di tutti i mezzi di ricorso disponibili in detto Stato, le parti devono, in linea di principio, accettare le conclusioni in essa contenute (63). In particolare, le questioni sostanziali di diritto dell’Unione non possono essere riesaminate nella fase del riconoscimento e dell’esecuzione dinanzi ai giudici dello Stato membro richiesto. L’articolo 52 del regolamento Bruxelles I bis osta espressamente a tale riesame, disponendo che «[i]n nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto». Tale divieto impedisce, in particolare, al giudice adito di riesaminare gli accertamenti di fatto o di diritto effettuati dal giudice dello Stato d’origine. Pertanto, in linea di principio, le decisioni emesse negli Stati membri devono essere riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri, nonostante qualsiasi (asserito) errore di diritto dell’Unione che esse possano contenere (64).
93. In secondo luogo, alla luce delle considerazioni che precedono, secondo una giurisprudenza costante della Corte il ricorso alla clausola dell’«ordine pubblico» di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis è possibile soltanto nei «casi eccezionali» in cui il riconoscimento o l’esecuzione della decisione in questione nello Stato membro richiesto «contrast[erebbe] in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico [di tale] Stato», in quanto «costituire[bbe] una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico» (65). Tale soglia è particolarmente elevata.
94. Riconosco pienamente che l’ipotesi considerata al paragrafo precedente può comprendere il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione straniera che comporterebbe una «violazione manifesta» di «una norma giuridica considerata essenziale» nel diritto dell’Unione (66), in quanto tali norme costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto. Sono inoltre disposto ad ammettere che l’articolo 56 TFUE costituisca una «norma» di tal genere (67). Tuttavia, il ricorso alla clausola dell’«ordine pubblico» deve rimanere eccezionale anche quando è in gioco la violazione di una norma sostanziale quale l’articolo 56 TFUE. Come ricordato in precedenza, tale clausola dovrebbe essere utilizzata solo qualora il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione straniera contrasterebbero in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dell’Unione (68). Ciò potrebbe avvenire soltanto nel caso in cui il riconoscimento o l’esecuzione di una siffatta decisione – pronunciata dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili nello Stato d’origine da parte dell’operatore interessato – determinerebbero una violazione eclatante della libera prestazione dei servizi, come una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità, priva di qualsiasi ragionevole giustificazione (69).
95. Nella presente causa, il legislatore maltese non poteva legittimamente procedere, in modo astratto e generale, come nell’articolo 56A, partendo dal presupposto che qualsiasi decisione in materia civile e commerciale che consideri illegali, in uno Stato membro, i servizi forniti da un operatore titolare di una licenza maltese, sebbene tali servizi siano legittimi nell’ordinamento maltese, sia necessariamente incompatibile con l’articolo 56 TFUE, e neppure che il riconoscimento o l’esecuzione di una decisione di tal genere determinerebbe un tipo di violazione eclatante e «inaccettabile» come quella ipotizzata al paragrafo precedente.
96. Siffatta valutazione generalizzata è contraria al principio sotteso alle norme in materia di riconoscimento ed esecuzione previste dal regolamento Bruxelles I bis, vale a dire il principio della «fiducia reciproca», che impone agli Stati membri di accordare fiducia ai loro rispettivi ordinamenti giuridici e istituzioni giudiziarie (70). Su tale base, le autorità maltesi non potevano presumere, al fine di giustificare l’adozione di una misura quale l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, che le autorità giurisdizionali di altri Stati membri applichino «sistematicamente» e «ciecamente» (volendo utilizzare i termini impiegati dal governo maltese) normative nazionali sul gioco d’azzardo contrarie all’articolo 56 TFUE o diano prova di «flagrante compiacenza» rispetto alle domande di restituzione promosse dai giocatori (71), in particolare omettendo di adire la Corte di giustizia con le opportune questioni pregiudiziali (72).
97. Inoltre, l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo si fonda chiaramente su un’interpretazione particolarmente estensiva dell’articolo 56 TFUE, menzionata al precedente paragrafo 74 (73), ai sensi della quale gli operatori titolari di una licenza maltese per il gioco d’azzardo sarebbero legittimati, in virtù dell’articolo 56 TFUE, a prestare i propri servizi liberamente e legalmente in tutto il territorio dell’Unione, purché rispettino la normativa maltese.
98. Tale interpretazione della libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi d’azzardo è stata tuttavia costantemente respinta dalla Corte. Quest’ultima ha sottolineato a più riprese che, poiché i giochi d’azzardo, in particolare quelli offerti online, comportano rischi significativi per la società (compresi dipendenza, danni economici, riciclaggio di denaro) e tenuto conto del fatto che, in materia, «sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale», questi ultimi dispongono di un’ampia discrezionalità nel disciplinare di servizi di gioco d’azzardo forniti nel loro territorio ai sensi delle rispettive normative (74).
99. Inoltre, gli Stati membri possono, in linea di principio, applicare le rispettive normative in materia di gioco d’azzardo anche agli operatori che forniscono servizi a consumatori situati nel loro territorio a partire da un altro Stato membro, come Malta (75). A tal riguardo, il principio del «paese d’origine», ai sensi del quale soltanto lo Stato membro di stabilimento è competente a disciplinare i servizi di cui trattasi, non si applica nel settore del gioco d’azzardo online (76).
100. Inoltre, in assenza di armonizzazione a livello dell’Unione per quanto riguarda le condizioni per la concessione di licenze, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere le licenze di gioco d’azzardo rilasciate da altri Stati membri e, pertanto, a consentire agli operatori titolari di siffatte licenze di fornire servizi sul loro territorio esclusivamente su tale base (77). Allo stato attuale del diritto dell’Unione, le licenze maltesi di gioco d’azzardo sono valide, in linea di principio, soltanto nel territorio di Malta e, se del caso, degli Stati membri che scelgono di riconoscerle (78).
101. Anche l’argomento, dedotto in passato dal governo maltese (79), secondo cui sarebbe «non necessario» (e quindi sproporzionato ai sensi dell’articolo 56 TFUE) applicare i requisiti restrittivi previsti dalla normativa sul gioco d’azzardo dello Stato membro ospitante agli operatori titolari di una licenza a Malta – in quanto il diritto maltese, associato al controllo esercitato dalle autorità maltesi, garantisce già un elevato livello di protezione contro la dipendenza dal gioco, lo sperpero o il riciclaggio di denaro – è stato sistematicamente respinto dalla Corte. Nel settore del gioco d’azzardo, la proporzionalità delle misure di regolamentazione nazionali deve essere valutata unicamente in funzione del contesto morale, religioso e culturale esistente nello Stato membro interessato, nonché del livello di protezione che tale Stato intende garantire sul suo territorio. Così, mentre Malta ha scelto di disciplinare in un certo modo il gioco d’azzardo, tenuto conto delle sue caratteristiche, gli altri Stati membri restano liberi di adottare regole diverse, anche più restrittive, che riflettono la loro società e la loro valutazione dei rischi connessi. Siffatte norme non possono, per questa sola ragione, essere considerate «non necessarie» in relazione agli operatori maltesi. Per quanto riguarda il controllo esercitato dall’Autorità maltese per i giochi, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non è tenuto a «fidarsi dei controlli effettuati dalle autorità di un altro Stato membro mediante sistemi di regolazione cui esso non sovrintende in prima persona» (80).
102. In sintesi, gli altri Stati membri sono legittimati ad applicare le rispettive normative in materia di gioco d’azzardo agli operatori titolari di una licenza maltese. Essi possono esigere che tali operatori si conformino alle norme nazionali che disciplinano, eventualmente, monopoli, requisiti in materia di licenze e altri vincoli a livello di regolamentazione. Essi possono anche scegliere di vietare del tutto determinati giochi d’azzardo o di disciplinarli in modo significativamente diverso rispetto all’approccio adottato a Malta (81). Di conseguenza, vi sono necessariamente situazioni in cui i servizi forniti da un operatore di giochi d’azzardo titolare di una licenza maltese, o un particolare gioco d’azzardo da esso offerto, sono illegali in uno Stato membro e legali ai sensi del diritto maltese, senza che tale disparità sia, di per sé, in contrasto con l’articolo 56 TFUE (82). Il fatto che gli operatori di giochi d’azzardo titolari di una licenza maltese siano tenuti a conformarsi non soltanto al diritto maltese, ma anche alla normativa dello Stato membro o degli Stati membri destinatari dei loro servizi – e che un inadempimento in tal senso possa avere ripercussioni a norma del diritto civile locale, come la nullità dei contratti di gioco d’azzardo conclusi con i consumatori locali – è una mera conseguenza della coesistenza di regimi normativi nazionali distinti. In tale contesto, le decisioni giudiziarie che impongono siffatte conseguenze di diritto civile devono, in linea di principio, essere riconosciute ed eseguite in tutta l’Unione, anche negli Stati membri in cui i servizi di cui trattasi sono legittimi alla luce della normativa nazionale in materia di gioco d’azzardo.
103. È vero che talune decisioni oggetto dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo potrebbero dare applicazione a una normativa nazionale sul gioco d’azzardo che, almeno in parte, è difficile da conciliare con l’articolo 56 TFUE. Peraltro, la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su tali tensioni (83). Inoltre, anche qualora siffatta normativa sia, in linea di principio, compatibile con l’articolo 56 TFUE, possono esservi situazioni in cui l’accoglimento di domande di restituzione nei confronti di operatori titolari di una licenza maltese risulta sproporzionato e, pertanto, contrario a tale disposizione (84). Tuttavia, non sono convinto che il riconoscimento e l’esecuzione di tali decisioni specifiche raggiungerebbero, di regola, la soglia elevata di «inaccettabilità» definita al precedente paragrafo 94. In ogni caso, tale valutazione potrebbe essere effettuata soltanto dai giudici maltesi, caso per caso.
104. In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione a Malta delle decisioni di cui all’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo «comprometterebbero» il contesto normativo liberale maltese in materia di giochi d’azzardo, la «validità» delle licenze maltesi o, quantomeno, la «certezza del diritto» che tali licenze sono destinate a garantire ai loro titolari e, in tal modo, il dovere dello Stato maltese di «incentivare l’iniziativa economica privata» ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione maltese, formulerò le osservazioni che seguono.
105. Anche supponendo che l’articolo 18 della Costituzione maltese rifletta una «regola essenziale» nell’ordinamento giuridico maltese, non vedo in che modo il riconoscimento o l’esecuzione delle decisioni in questione «comprometterebbe» il dovere dello Stato maltese di «incentivare l’iniziativa economica privata». Nulla in tali decisioni impedisce a detto Stato di agire in tal senso, nel settore dei giochi d’azzardo, adottando e mantenendo un quadro normativo liberale sul suo territorio. Tali decisioni si limitano a mettere in discussione gli effetti extraterritoriali che le autorità maltesi intendono collegare a detto quadro. Tutt’al più, le decisioni in parola testimoniano i limiti della tesi secondo cui il rispetto del quadro in questione conferirebbe ai titolari di licenze maltesi il diritto di prestare liberamente i loro servizi nell’intera Unione.
106. Ad ogni modo, come correttamente rilevato dal governo tedesco, uno Stato membro non può rivendicare, in forza della propria Costituzione, il potere di disciplinare e di liberalizzare un’attività economica al di là del proprio territorio, in altri Stati. Analogamente, uno Stato membro non può legittimamente negare il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro che constati l’illegalità delle attività di un determinato operatore sul proprio territorio, in forza della propria normativa in materia di giochi d’azzardo, per il solo motivo che tali attività sarebbero legittime alla luce della normativa più liberale dello Stato richiesto. Un siffatto approccio, di fatto, priverebbe gli Stati membri della competenza a disciplinare l’attività di gioco d’azzardo nel proprio territorio, come consentito dall’articolo 56 TFUE.
107. In quarto luogo, come sostenuto da tutte le parti interessate – ad eccezione del governo maltese – al di là dell’accezione costituzionale attribuita all’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, tale disposizione rivela, in sostanza, un obiettivo essenziale di tutela. Essa mira a difendere un settore che lo stesso governo maltese qualifica come «essenziale» per l’economia nazionale (85) dalle conseguenze finanziarie potenzialmente rilevanti che potrebbero manifestarsi nel caso in cui gli operatori interessati fossero tenuti a dare seguito alle domande dei giocatori. Tali domande potrebbero, inoltre, avere ripercussioni più ampie sul settore e, in ultima analisi, incidere sull’occupazione e sulle entrate pubbliche in tale Stato membro. Esse potrebbero persino incidere, in una certa misura, sulla politica economica delle autorità maltesi, che mira a rendere Malta l’«hub» europeo del settore del gioco d’azzardo online.
108. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il fatto che l’esecuzione di determinate decisioni straniere possa comportare gravi conseguenze economiche per un operatore nazionale, un settore economico o addirittura per lo Stato membro richiesto non giustifica il ricorso alla clausola dell’«ordine pubblico» di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis (86). Più in generale, al fine di promuovere i propri interessi economici, in termini di competitività, prodotto interno lordo, occupazione o gettito fiscale, uno Stato membro non può proteggere i propri settori economici dalla responsabilità civile derivante dalle relative attività (eventualmente illegali) in altri Stati membri. Un siffatto approccio non soltanto priverebbe normative nazionali potenzialmente legittime della loro efficacia, ma falserebbe altresì la concorrenza e creerebbe condizioni di disparità nel mercato interno.
109. È opportuno aggiungere un’ultima osservazione. Se le autorità maltesi ritengono effettivamente che determinati Stati membri, con l’aiuto dei loro giudici nazionali, mantengano normative in materia di gioco d’azzardo incompatibili con l’articolo 56 TFUE a scapito degli operatori titolari di una licenza maltese e, indirettamente, dell’economia maltese, l’adozione di una disposizione quale l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo non può essere considerata una risposta adeguata. Gli Stati membri non hanno il diritto di ricorrere a misure unilaterali di «ritorsione» in risposta ad asserite violazioni del diritto dell’Unione da parte di altri Stati membri (87). Di converso, la linea di condotta adeguata sarebbe stata quella di avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE.
110. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere alle prime quattro questioni pregiudiziali dichiarando che gli articoli 36, 39 e 52 del regolamento Bruxelles I bis ostano a che uno Stato membro adotti una disposizione, quale l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, ai sensi della quale una decisione in materia civile e commerciale emessa nei confronti di un operatore di giochi d’azzardo online titolare di una licenza in tale Stato da parte di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, non può essere riconosciuta né eseguita, per motivi di ordine pubblico, qualora tale decisione qualifichi i servizi forniti da detto operatore come illegali in tale altro Stato membro, nonostante il fatto che detti servizi siano legittimi ai sensi del diritto del primo Stato membro. In particolare, la deroga di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 46 di tale regolamento non include una disposizione di tal genere.
2. Asseriti ritardi dei giudici maltesi (quinta questione)
111. Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 48 del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che l’obbligo, incombente ai giudici investiti di una domanda di diniego dell’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, di statuire «senza indugio» su detta domanda sia violato qualora essi non si siano pronunciati in primo grado entro un termine di sei mesi e tale ritardo non sia imputabile alle parti né ai terzi coinvolti nel procedimento.
112. Tale questione trae origine dalle affermazioni della Spielerschutz Sigma secondo cui, nella pratica, nei procedimenti dinanzi ai giudici maltesi in materia di esecuzione di decisioni straniere che accolgono le domande di restituzione di giocatori possono trascorrere mesi, o addirittura anni, prima che sia emessa una decisione in primo grado, senza che sia fornita alcuna giustificazione per il ritardo.
113. L’articolo 48 del regolamento Bruxelles I bis stabilisce che, qualora la parte contro cui è chiesta l’esecuzione di una decisione presenti una domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 46 di tale regolamento, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto «statuisce senza indugio sulla domanda».
114. Tale disposizione impone quindi ai giudici un obbligo di celerità nel trattamento di siffatte domande. Tale obbligo serve a garantire «che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido (...)» (88), contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno e a un accesso effettivo alla giustizia all’interno dell’Unione.
115. Ciò premesso, dalla formulazione stessa dell’articolo 48 del regolamento Bruxelles I bis risulta che non è prescritto alcun termine specifico. Pertanto, come osservato dalla Commissione, il fatto che i giudici dello Stato membro richiesto non si siano pronunciati su una domanda di diniego dell’esecuzione entro un termine di sei mesi dalla sua presentazione non può, di per sé, essere considerato una violazione di tale disposizione. Il rispetto dell’obbligo di celerità deve essere valutato caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. Esse includono non soltanto il comportamento delle parti e dei terzi coinvolti nel procedimento, ma anche la complessità della causa (89). Non si può escludere l’eventualità che una domanda di diniego dell’esecuzione sollevi questioni delicate, che richiedono numerosi scambi di memorie e, complessivamente, un periodo di giudizio superiore a sei mesi, indipendentemente da tale comportamento.
116. Tuttavia, alla luce delle osservazioni presentate dalle parti interessate sulla situazione a Malta, è opportuno sottolineare quanto segue. Come illustrato nella sezione precedente, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento Bruxelles I bis, le autorità giurisdizionali dello Stato richiesto, quando si pronunciano su una domanda di diniego dell’esecuzione, non sono chiamate a riesaminare le valutazioni di fatto o di diritto operate dall’autorità giurisdizionale d’origine, bensì soltanto a verificare se sussista o meno uno dei motivi di diniego di cui all’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento. Ne consegue che i giudici dello Stato richiesto non possono giustificare ritardi nella decisione di tali domande sulla base dell’effettuazione di un esame ingiustificato del merito della decisione di cui trattasi.
117. Inoltre, la condotta di tali giudici è rilevante anche per stabilire se l’obbligo di cui all’articolo 48 del regolamento Bruxelles I bis sia stato violato in un determinato caso. A tal riguardo, un periodo di inattività prolungato da parte del giudice, in relazione al quale non è fornita alcuna spiegazione, non può essere conciliato con tale obbligo (90). Siffatti ritardi ingiustificati possono equivalere, nella pratica, a un rifiuto «implicito» di riconoscimento o di esecuzione, in quanto possono ritardare eccessivamente – o addirittura indefinitamente – l’esecuzione della decisione in questione nello Stato membro richiesto. Nel caso in cui detti ritardi siano sistematici, essi potrebbero anche incentivare comportamenti dilatori da parte dei debitori individuati nella decisione, che potrebbero cadere nella tentazione di presentare domande infondate di rifiuto dell’esecuzione unicamente a tal fine. In ultima istanza, situazioni di tal genere rischiano di privare del suo effetto utile il principio di esecutività sancito all’articolo 39 di tale regolamento.
118. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco di rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 48 del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, incombente all’autorità giurisdizionale investita di una domanda di diniego dell’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, di statuire «senza indugio» è violato nel caso in cui detta autorità non si sia pronunciata in primo grado entro un termine di sei mesi e tale ritardo non sia imputabile alle parti né ai terzi coinvolti nel procedimento. L’esistenza di una violazione di tale obbligo deve essere accertata caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, tra cui il comportamento delle parti e dei terzi coinvolti, la complessità del caso e la condotta dei giudici dello Stato membro richiesto.
V. Conclusione
119. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di dichiarare irricevibili le questioni proposte dallo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria).
1 Lingua originale: l’inglese.
2 V. le mie conclusioni nelle cause Wunner (C‑77/24; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa Wunner», EU:C:2025:432, paragrafi da 19 a 22); European Lotto and Betting e Deutsche Lotto- und Sportwetten (C‑440/23; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa European Lotto», EU:C:2025:668, paragrafi da 16 a 18); Mr Green (C‑198/24, EU:C:2025:852, paragrafi da 1 a 5); e Tipico (C‑530/24; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa Tipico, EU:C:2026:230, paragrafo 1).
3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 (GU 2012, L 351, pag. 1). Nelle presenti conclusioni farò riferimento indistintamente alle sentenze concernenti non soltanto tale strumento, ma anche i suoi predecessori, vale a dire il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) e la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 (GU 1978, L 304, pag. 36). Infatti, l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e del regolamento Bruxelles I accolta dalla Corte è applicabile al regolamento Bruxelles I bis quando le disposizioni di cui trattasi sono considerate equivalenti (v., in particolare, sentenza del 15 giugno 2017, Kareda, C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 27). È quanto avviene per le disposizioni pertinenti nel caso di specie.
4 Dalla risposta del giudice del rinvio alla richiesta di informazioni della Corte risulta che il diritto austriaco non prevede un regime specifico di responsabilità per gli avvocati. Secondo la giurisprudenza pertinente, gli avvocati sono qualificabili come esperti ai sensi degli articoli 1299 e 1300 dell’ABGB, sicché la loro responsabilità è disciplinata da tali disposizioni. Sebbene la Rechtsanwaltsordnung (regolamento relativo alla professione forense) contenga norme relative agli obblighi professionali degli avvocati, i giudici nazionali ritengono che tali disposizioni non conferiscano diritti azionabili in capo ai singoli che chiedono un risarcimento a causa della loro violazione, ma che si limitino a riflettere il livello di diligenza già richiesto ai sensi dell’articolo 1299 dell’ABGB.
5 Supplemento alla Malta Government Gazette, n. 19,991, del 15 maggio 2018, sezione A, pag. 509.
6 Supplemento alla Malta Government Gazette, n. 21,071, del 16 giugno 2023, sezione A, pag. 473.
7 V., analogamente, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Gullotta e Farmacia di Gullotta Davide & C. (C‑497/12, EU:C:2015:168).
8 V., ad esempio, sentenza del 16 giugno 2022, DuoDecad (C‑596/20, EU:C:2022:474, punti 34 e 37).
9 V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Valančius (C‑119/23, EU:C:2024:653, punti 31 e 33).
10 V., in particolare, articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE e articolo 275, primo comma, TFUE.
11 V., ad esempio, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 40 e giurisprudenza citata).
12 V., rispettivamente, sentenze del 27 marzo 2014, Torralbo Marcos (C‑265/13, EU:C:2014:187, punto 30); del 27 giugno 2018, Varna Holideis (C‑364/17, EU:C:2018:500, punti 17 e 18); del 3 giugno 2021, Servicio Aragonés de Salud (C‑942/19, EU:C:2021:440, punti 36 e 37); e del 19 ottobre 2017, Solar Electric Martinique (C‑303/16, EU:C:2017:773, punti 23 e 24).
13 Infatti, la giurisprudenza non è sempre stata coerente sul punto. V., in particolare, Wahl, N., et al., «The Gatekeepers of Article 267 TFEU: On Jurisdiction and Admissibility of References for Preliminary Rulings», Common Market Law Review, Vol. 55(2), 2018, pagg. da 513 a 516; e Iannuccelli, P., «L’indépendance du juge national et la recevabilité de la question préjudicielle concernant sa propre qualité de “juridiction”», Il Diritto dell’Unione Europea, 2021, pagg. da 828 a 831.
14 Sentenze dell’11 marzo 1980, Foglia (104/79; in prosieguo: la «sentenza Foglia I», EU:C:1980:73) e del 16 dicembre 1981, Foglia (244/80; in prosieguo: la «sentenza Foglia II», EU:C:1981:302) (in prosieguo, congiuntamente, la «giurisprudenza Foglia»).
15 Paragrafi da 78 a 89 di tali conclusioni.
16 V. le mie conclusioni nella causa European Lotto, nota 67.
17 V., in particolare, sentenza del 13 marzo 2014, SICES e a. (C‑155/13, EU:C:2014:145, punto 29 e giurisprudenza citata).
18 V., in particolare, sentenza del 17 luglio 2014, Torresi (C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punti da 44 a 46). Sul divieto dell’abuso del diritto nel diritto dell’Unione, v. anche sentenza del 21 dicembre 2023, BMW Bank e a. (C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punti da 281 a 283).
19 V., ad esempio, Taruffo, M. (a cura di), Abuse of Procedural Rights: Comparative Standards of Procedural Fairness, Kluwer, 1999.
20 V., in particolare, sentenze del 5 marzo 1980, Simmenthal/Commissione (243/78, EU:C:1980:65, punto 11); del 14 febbraio, Bossi/Commissione (346/87, EU:C:1989:59, punti da 31 a 35); del 14 novembre 2012, Nexans France e Nexans/Commission (T‑135/09, EU:T:2012:596, punto 108); e del 10 luglio 2025, Chmieka (C‑99/24, EU:C:2025:563, punto 72 e giurisprudenza citata).
21 V., ad esempio, sentenze dell’8 novembre 1990, Gmurzynska-Bscher (C‑231/89, EU:C:1990:386, punto 23) e del 7 marzo 1996, Associazione Italiana per il WWF e a. (C‑118/94, EU:C:1996:86, punto 15).
22 Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (GU L, 2024/1069).
23 La definizione si basa, da un lato, sulla finalità di detti procedimenti giudiziari: essi «non sono avviati per far valere o esercitare realmente un diritto, ma che hanno come finalità principale la prevenzione, la restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica, spesso attraverso lo sfruttamento di una situazione di squilibrio di potere tra le parti, e che presentano domande infondate». Tale definizione è integrata da una serie di indicazioni di detta finalità, quali «la natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda o di parte della stessa (...)», «l’esistenza di procedimenti multipli avviati dall’attore o da suoi associati in relazione a questioni simili», «la presenza di intimidazione, molestie o minacce da parte dell’attore o dei rappresentanti dell’attore (...)», «l’uso in malafede di tattiche procedurali, quali il rinvio del procedimento, la scelta opportunistica del foro fraudolenta o pretestuosa o l’interruzione della causa in una fase avanzata del procedimento in malafede».
24 V., a tal riguardo, Mancini, F., «Short note on abuse of procedure in Community law», in Taruffo, M. (a cura di), nota 20, op. cit., pagg. 234 e 235.
25 Sul tale questione, v., ad esempio, Lipstein, K., «Foglia v. Novello – Some Unexplored Aspects», in Capotorti, F., et al. (a cura di), Du droit international au droit de l’integration. Festschrift Liber Amicorum Pierre Pescatore, Nomos, 1987, pagg. 382 e 383, e Ginés Martín, D., «The Court of Justice in the Archives Project – Analysis of the Foglia case (244/80)», Academy of European Law, Working Paper 2021/03, pagg. da 25 a 27.
26 Paragrafi da 40 a 67.
27 V., mutatis mutandis, paragrafi da 86 a 89 delle mie conclusioni.
28 V. sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punti 62 e 63 e giurisprudenza citata).
29 V, sentenza del 20 aprile 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa) (C‑348/22, EU:C:2023:301, punto 81 e giurisprudenza citata).
30 Conclusioni nelle cause riunite Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:403, paragrafo 77). Tale posizione è altresì coerente con il modo in cui la dottrina interpreta la giurisprudenza della Corte. V., ad esempio, Broberg, M. e Fenger, N., Broberg and Fenger on Preliminary References to the European Court of Justice, 3a ed., Oxford University Press, 2021, pag. 142; e Lenaerts, K., Gutman, K. and Nowak, J.T., EU Procedural Law, Oxford University Press, 2023, pag. 92.
31 V., ex multis, sentenza del 2 dicembre 2025, Stichting Right to Consumer Justice e Stichting App Stores Claims (C‑34/24, EU:C:2025:936, punto 39).
32 Nell’intero corpus giurisprudenziale della Corte sono stato in grado di rinvenire un solo caso in cui essa ha fatto riferimento a una «presunzione di necessità e di rilevanza»: sentenza del 19 ottobre 2017, Paper Consult (C‑101/16, EU:C:2017:775, punto 29).
33 In tal senso, v., in particolare, sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 64 e giurisprudenza citata).
34 V., in tal senso, sentenze del 16 luglio 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, punto 28); e del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte suprema – Nomina) (C‑508/19, EU:C:2022:201, punto 71). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:178, paragrafo 7).
35 V. sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punti da 48 a 51 e giurisprudenza citata).
36 V., in tal senso, sentenze del 17 luglio 1997, Leur-Bloem (C‑28/95, EU:C:1997:369, punto 29) e del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 12 e giurisprudenza citata). V. anche parere 1/91 (Primo parere sull’accordo SEE) del 14 dicembre 1991 (EU:C: 1991:490, punto 61).
37 V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2015, Gauweiler e a. (C‑62/14, EU:C:2015:400, punto 14).
38 Analogamente, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:403, paragrafo 106). V. anche sentenza del 16 luglio 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, punti da 30 a 33).
39 V., in tal senso, ordinanza del 16 maggio 1994, Monin Automobiles (C‑428/93, EU:C:1994:192, punti da 12 a 16); e conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella causa Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:178, paragrafo 5); dell’avvocato generale Léger nella causa der Weduwe (C‑153/00, EU:C:2002:247, paragrafo 51); e dell’avvocato generale Tizzano nella causa Bacardi-Martini e Cellier des Dauphins (C‑318/00, EU:C:2002:544, paragrafo 35).
40 Ordinanza del 24 luglio 2003 (C‑44/03, EU:C:2003:419).
41 Si trattava di misure bilaterali adottate dagli altri 14 Stati membri dell’Unione a seguito dell’ingresso del Partito della Libertà (FPÖ), di estrema destra, guidato da Jörg Haider, nella coalizione di governo austriaca. Cfr. la dichiarazione della Presidenza portoghese dell’Unione europea a nome di XIV Stati membri (31 gennaio 2000), disponibile online.
42 Ordinanza del 24 luglio 2003, Horn (C‑44/03, EU:C:2003:419, punto 15).
43 V. Maltese Gaming Authority (Autorità maltese per i giochi; in prosieguo: la «MGA»), «Amendments to the Gaming Act introduced through Bill 55», 21 giugno 2023 (https://www.mga.org.mt/amendments-to-the-gaming-act-introduced-through-bill-55/).
44 Come spiegato dal governo maltese, gli operatori di giochi d’azzardo titolari di licenza a Malta sono tenuti a «effettuare una valutazione alla luce dei principi del mercato interno e della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia» prima di iniziare a offrire i loro servizi in un determinato Stato membro.
45 La competenza di tali giudici discende dalla regola del «forum actoris» prevista a favore dei consumatori dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis. Sembrerebbe inoltre che tali azioni siano, in molti casi, finanziate da società specializzate nel finanziamento del contenzioso in cambio di una parte degli importi eventualmente ottenuti dai giocatori a titolo di restituzione o risarcimento dei danni. La Spielerschutz Sigma è, infatti, una di tali società.
46 In alcuni casi, i giocatori tentano, in subordine, di recuperare le loro perdite a titolo di responsabilità civile, sostenendo che la fornitura di servizi di gioco d’azzardo in violazione delle norme locali in materia costituisce un fatto illecito generatore di responsabilità [v. le mie conclusioni nelle cause Wunner (paragrafi 12 e 21) e Tipico (paragrafi 25 e 29)].
47 V. Pena, P., Schumann, H. e Peigné, M., «EU citizens lose out as Malta regulatory “sledgehammer” protects gambling giants», Investigate Europe, 6 marzo 2025. A quanto risulta, cause analoghe sono pendenti dinanzi ai giudici dei Paesi Bassi (cfr. Graef, M., «The House Doesn’t Always Win: Gambling Providers Must Pay», Solv. Blog.
48 V. le mie conclusioni nella causa Tipico (paragrafi 26 e 48).
49 V., a tal riguardo, MGA, nota 43, op. cit.
50 La relazione che accompagna la legge n. 55 indica che l’obiettivo di tale disposizione è «codificare nel diritto la politica pubblica maltese di lunga data che incoraggia lo stabilimento di operatori di gioco d’azzardo a Malta, i quali forniscono i loro servizi, a livello locale e transfrontaliero, in modo conforme alla normativa locale, nel contesto della creazione di un incentivo all’iniziativa economica privata, conformemente all’articolo 18 della Costituzione di Malta».
51 Proprio per questo motivo, il 18 giugno 2025, la Commissione ha instaurato un procedimento di inadempimento nei confronti di Malta, ritenendo che l’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo sia contrario alle norme del regolamento Bruxelles I bis (INNFR(2025)2100).
52 V. articolo 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis. Di converso, le decisioni che, pur rientrando nell’ambito di applicazione dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, non rientrano nella «materia civile e commerciale» e/o sono state emesse da giudici di Stati terzi, esulano dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis.
53 Infatti, quando le norme previste dal capo III del regolamento Bruxelles I bis trovano applicazione, esse escludono l’applicazione delle norme interne dello Stato membro richiesto in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere (v. sentenza del 9 dicembre 2003, Gasser, C‑116/02, EU:C:2003:657, punto 72).
54 Purché siano esecutive nello Stato membro in cui sono state emesse.
55 V. considerando 1, 3, 4 e 6 del regolamento Bruxelles I bis.
56 V. considerando 30 del regolamento Brussels I bis e sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 46).
57 La riserva «[i]ndipendentemente (...) [dalle] altre leggi», nell’incipit dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo, costituirebbe un riferimento implicito (tra l’altro) all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 46 del regolamento Bruxelles I bis. Infatti, secondo tale governo, quando i giudici maltesi negano effetti giuridici a tali decisioni, essi lo fanno sulla base di dette disposizioni, interpretate alla luce dell’articolo 56A.
58 V. MGA, nota 43, op. cit.
59 La relazione che accompagna la legge n. 55 dichiara, lo ribadisco, che l’articolo 56A si limita a «codificare la politica pubblica maltese di lunga data» in materia.
60 Secondo tale governo, i giocatori hanno approfittato di tale libertà per fruire di un servizio transfrontaliero ineccepibile e poi sostenere che esso è illegale ai sensi del diritto nazionale, soltanto al fine di rivalersi delle perdite subite. V., più approfonditamente, le mie conclusioni nella causa European Lotto (punti da 90 a 98).
61 V., in particolare, sentenze del 28 marzo 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punti da 21 a 23); del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punti 41 e 42); e del 7 settembre 2023, Charles Taylor Adjusting (C‑590/21, EU:C:2023:633, punti da 32 a 34).
62 V. sentenze dell’11 maggio 2000, Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, punto 33) e del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 49).
63 A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente sottolineato che, tenuto conto dell’importanza che riveste il principio dell’autorità di cosa giudicata per la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché per la buona amministrazione della giustizia, il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale, di regola, di escludere l’efficacia vincolante di una decisione definitiva, anche qualora contenga errori di diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 2 aprile 2020, CRPNPAC e Vueling Airlines C‑370/17 e C‑37/18, EU:C:2020:260, punti 88 e 89 e giurisprudenza citata). Tuttavia, qualora i giudici di uno Stato membro abbiano applicato in modo manifestamente errato il diritto dell’Unione, può sorgere la responsabilità dello Stato (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punti 50 e 59, e del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 66).
64 V., in particolare, sentenze del 28 marzo 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 36); del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 43); e del 4 ottobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C‑633/22, EU:C:2024:843, punto 36). V. le conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Renault (C‑38/98, EU:C:1999:325, paragrafi 60, 65 e 66).
65 V., in particolare, sentenze del 28 marzo 2000, Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 37); del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 44); e del 7 settembre 2023, Charles Taylor Adjusting (C‑590/21, EU:C:2023:633, punto 35).
66 V., ad esempio, sentenza del 7 settembre 2023, Charles Taylor Adjusting (C‑590/21, EU:C:2023:633, punti da 37 a 40).
67 V., per analogia, sentenza del 1º giugno 1999, Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269, punto 36).
68 V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punti 48 e 50) e conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Renault (C‑38/98, EU:C:1999:325, punto 67).
69 V., sulla discriminazione fondata sulla nazionalità come la forma più inaccettabile di restrizione nel diritto del mercato interno dell’Unione, le conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Austria/Germania (C‑591/17, EU:C:2019:99, paragrafi 1 e 2).
70 V. considerando 26 del regolamento Bruxelles I bis e sentenze del 9 dicembre 2003, Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657, punto 72) e del 16 luglio 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 63).
71 Ricordo, a tal riguardo, che l’avvocato generale Saugmandsgaard Øe, nelle sue conclusioni nelle cause riunite CRPNPAC e Vueling Airlines (C‑370/17 e C‑37/18, EU:C:2019:592, paragrafo 103), ha sottolineato che, ai sensi del principio della fiducia reciproca, «[u]n giudice nazionale non può (...) formare oggetto di (...) sospetti di protezionismo, dato che la sua indipendenza presuppone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsiasi interesse nella soluzione della controversia al di fuori della rigorosa applicazione della norma giuridica».
72 Supposizione che, peraltro, si è rivelata errata, in quanto a seguito dell’adozione dell’articolo 56A della legge maltese sul gioco d’azzardo sono state sottoposte alla Corte numerose questioni pregiudiziali vertenti sulla compatibilità delle norme nazionali in materia di gioco d’azzardo e sulle domande di restituzione. V., in particolare, le domande di pronuncia pregiudiziale nelle cause pendenti C‑530/24 e C‑9/25, Tipico.
73 V. anche, ad esempio, sentenza del 15 settembre 2011, Dickinger e Ömer (C‑347/09, EU:C:2011:582, punti da 94 a 96).
74 V., in particolare, sentenze del 24 marzo 1994, Schindler (C‑275/92, EU:C:1994:119, punto 60); dell’8 settembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International (C‑42/07, EU:C:2009:519, punto 57); e del 24 gennaio 2013, Stanleybet e a. (C‑186/11 e C‑209/11, EU:C:2013:33, punto 24).
75 Il governo maltese invoca spesso la «natura transfrontaliera» dei servizi forniti dagli operatori titolari di una licenza a Malta come motivo per cui tali servizi dovrebbero essere disciplinati unicamente dal diritto maltese, e non dal diritto degli Stati in cui si trovano i destinatari di tali servizi. A tal riguardo, sottolineo che, di regola, i servizi forniti da tali operatori non si limitano ad essere accessibili in tali altri Stati, senza che sussista una specifica intenzione degli operatori di rivolgersi ai consumatori in detti Stati. Di converso, tali servizi sono destinati a tali altri Stati e ai loro consumatori (mediante siti Internet nella lingua del paese destinatario, l’uso di un dominio di primo livello del paese in questione, pubblicità, ecc.). Ciò giustifica ulteriormente l’applicazione delle normative in materia di gioco d’azzardo degli Stati interessati (v., per analogia, le mie conclusioni nella causa Wunner, paragrafi da 63 a 66).
76 In particolare, i servizi di gioco d’azzardo online sono stati esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1) [articolo 1, paragrafo 5, lettera d)] e della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (GU 2010, L 95, pag. 1) (v. considerando 22), le quali danno attuazione al principio del «paese d’origine».
77 V., in particolare, sentenze dell’8 settembre 2010, Stoß e a. (C‑316/07, da C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 e C‑410/07, EU:C:2010:504, punti da 108 a 116) e del 12 settembre 2013, Biasci e a. (C‑660/11 e C‑8/12, EU:C:2013:550, punto 41). V. anche le mie conclusioni nella causa Tipico, paragrafo 38.
78 V. le mie conclusioni nella causa Tipico (paragrafi 55 e 56).
79 V., ad esempio, sentenza del 15 settembre 2011, Dickinger e Ömer (C‑347/09, EU:C:2011:582, punti da 94 a 96).
80 V., in particolare, sentenza del 12 settembre 2013, Biasci e a. (C‑660/11 e C‑8/12, EU:C:2013:550, punto 42 e giurisprudenza citata).
81 V., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Tipico (paragrafi 31, 32 e 37).
82 V., in particolare, sentenza del 22 giugno 2017, Unibet International (C‑49/16, EU:C:2017:491, punto 37) e giurisprudenza citata. Tuttavia, il governo maltese sostiene che, ai sensi del diritto maltese, gli operatori titolari di una licenza a Malta possono legittimamente prestare servizi soltanto negli Stati membri la cui normativa in materia di gioco d’azzardo sia «indebitamente restrittiva» ai sensi dell’articolo 56 TFUE. Tale posizione richiede, tuttavia, due precisazioni. In primo luogo, come indicato al precedente paragrafo 101, secondo la premessa del governo maltese, di regola, qualsiasi normativa sul gioco d’azzardo che limiti la possibilità per un operatore di giochi d’azzardo titolare di licenza a Malta di fornire servizi nel territorio di uno Stato membro è «indebitamente restrittiva» (dato che il contesto normativo maltese tutelerebbe già, in misura sufficiente, qualsiasi interesse pubblico in gioco). In secondo luogo, anche qualora si constati che la normativa locale non è conforme all’articolo 56 TFUE, ciò non consentirebbe automaticamente agli operatori maltesi di giochi d’azzardo di fornire i loro servizi nel territorio dello Stato membro interessato. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non è tenuto a «liberalizzare il mercato dei giochi d’azzardo, se dovesse ritenere che una liberalizzazione siffatta non sia compatibile con il livello di tutela dei consumatori e dell’ordine sociale che tale Stato membro intende assicurare» (v., in particolare, sentenza del 24 gennaio 2013, Stanleybet e a., C‑186/11 e C‑209/11, EU:C:2013:33, punto 46). In tali circostanze, «resta aperta agli Stati membri la facoltà di riformare» le proprie normative per garantire il rispetto dell’articolo 56 TFUE.
83 V., ad esempio, per quanto riguarda le lacune del monopolio tedesco delle scommesse sportive, sentenze dell’8 settembre 2010, Stoß e a. (C‑316/07, da C‑358/07 a C‑360/07, C‑409/07 e C‑410/07, EU:C:2010:504), e dell’8 settembre 2010, Carmen Media Group (C‑46/08, EU:C:2010:505).
84 V., al riguardo, le mie conclusioni nella causa Tipico (paragrafi da 75 a 86). Di converso, ho già spiegato, nelle mie conclusioni nella causa European Lotto (paragrafi da 94 a 97), il motivo per cui, a differenza di quanto sostiene il governo maltese, tali domande non possono costituire abusi della libertà di ricevere servizi. Infatti, il principio dell’abuso del diritto dell’Unione non è pertinente nel presente contesto, poiché siffatte domande sono fondate interamente sul diritto nazionale.
85 Il governo maltese ha indicato che, nel 2023, il settore dei giochi d’azzardo rappresentava circa il 7% dell’economia nazionale, mentre l’occupazione generata da tale settore rappresentava circa il 5,2% del totale dei posti di lavoro a Malta.
86 V. sentenza del 23 ottobre 2014, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, punti da 56 a 58).
87 V., in particolare, sentenza del 23 maggio 1996, Hedley Lomas (C‑5/94, EU:C:1996:205, punto 20 e giurisprudenza citata).
88 V. considerando 4 del regolamento Bruxelles I bis.
89 V., per analogia, Corte EDU, 21 luglio 2022, Bieliński c. Polonia, CE:ECHR:2022:0721JUD004876219, § 42 e giurisprudenza citata.
90 V., per analogia, Corte EDU, 24 novembre 1994, Beaumartin c. Francia, CE:ECHR:1994:1124JUD001528789, § 33.