Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

RIMVYDAS NORKUS

presentate il 4 settembre 2025(1)

Causa C473/24

Speyer & Grund GmbH & Co. KG

contro

Werner & Mertz GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

« Rinvio pregiudiziale – Prodotti chimici – Prodotto destinato ad essere utilizzato sia come alimento sia come biocida (prodotti a duplice uso) – Applicabilità dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (CE) n. 1272/2008 e (CE) n. 1907/2006 a un tale prodotto – Obblighi in materia di etichettatura e di informazione »






1.        La presente causa offre alla Corte l’occasione di pronunciarsi sul regime applicabile ai prodotti, destinati all’uso sia come alimenti sia come prodotti per la pulizia e la disinfezione di tali alimenti (in prosieguo: i «prodotti a duplice uso»), e sulle conseguenze che tale regime comporta in termini, in particolare, di etichettatura di tali prodotti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 528/2012(2) (in prosieguo: il «regolamento sui biocidi), (CE) n. 1272/2008(3) (in prosieguo: il «regolamento CLP») nonché (CE) n. 1907/2006(4) (in prosieguo: il «regolamento REACH»).

I.      Contesto normativo

2.        Sono pertinenti nell’ambito della presente causa l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera e), nonché il suo secondo comma, paragrafo 3, lettere j) e m), e paragrafo 5, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), u) e y), l’articolo 25, primo comma, nonché lettera a), l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 72, paragrafo 1, l’allegato I e l’allegato V, gruppo 1, tipo di prodotto 4, del regolamento sui biocidi; l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 852/2004 (5)(in prosieguo: il «regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari»); l’articolo 2 del regolamento n. 178/2002(6) (in prosieguo: il «regolamento sugli alimenti»); l’articolo 1, paragrafo 5, lettera e), punto i), del regolamento CLP e l’articolo 2, paragrafo 6, lettera d), nonché l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento REACH.

II.    Fatti oggetto della controversia principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

3.        La Speyer & Grund GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Speyer & Grund») è una società che commercializza e promuove, con il marchio «SURIG», prodotti composti di acqua e di acido acetico (7,5%), denominati «SURIG Essigspray UNIVERSAL», nonché prodotti composti da acqua, acido acetico (10%) e acido citrico (1,5%), denominati «SURIG Essigspray EXTRA». Questi prodotti sono confezionati in flaconi trasparenti con erogatore spray. Sull’etichetta sulla parte anteriore figurano, oltre ai nomi del marchio e dei rispettivi prodotti, un’immagine di verdure crude, un lavello da cucina luccicante, un sigillo recante le scritte «qualità alimentare garantita» e «100% vegetale». Sulla parte posteriore le etichette contengono, tra l’altro, le seguenti informazioni: «(...)  Il pratico flacone con erogatore spray consente di irrorare facilmente insalate, frutta e verdura. (...) non solo può essere usato per deliziosi condimenti per insalate, ma esalta il gusto anche di altri cibi (...)». Su uno dei prodotti figura, inoltre, l’indicazione che si tratta di un aceto alimentare.

4.        La Werner & Mertz GmbH (in prosieguo: la «Werner & Mertz»), un’impresa che commercializza prodotti per la pulizia, ritiene che la commercializzazione e la promozione, da parte della Speyer & Grund, dei suddetti prodotti come prodotti alimentari violino le regole di concorrenza leale, in combinato disposto con i regolamenti sui biocidi, CLP e REACH, in quanto non sarebbero rispettati i requisiti in materia di etichettatura e di pubblicità. Esse sarebbero altresì tali da indurre in errore i consumatori, dato che i prodotti di cui trattasi sono in realtà prodotti per la pulizia. La Werner & Mertz ha chiesto che fosse ordinato alla Speyer & Grund, in sostanza, di cessare di promuovere tali prodotti e/o di promuoverli come alimenti, senza fornire le indicazioni derivanti, in particolare, dai regolamenti sui biocidi e dal regolamento REACH.

5.        Il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania), ritenendo che i prodotti della Speyer & Grund costituiscano, nel loro complesso, biocidi — dal momento che la forma del flacone, che il pubblico associa esclusivamente a prodotti per la pulizia, e le immagini che compaiono su tali prodotti, depongono in tal senso –, ha accolto tale domanda nella sua interezza. L’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania), adito in appello, dopo aver considerato, in sostanza, che i prodotti a duplice uso non sfuggono all’applicazione degli obblighi derivanti dai regolamenti sui biocidi, CLP e REACH, ha confermato la sentenza di primo grado.

6.        Investito di un’impugnazione per Revision (cassazione) proposta dalla Speyer & Grund, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se prodotti a duplice uso, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrino nell’ambito di applicazione dei regolamenti sui biocidi, CLP e REACH.

7.        In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), prima frase, del regolamento [sui biocidi] debba essere interpretato nel senso che la destinazione d’uso necessaria ai fini del riconoscimento della qualità di biocida di un prodotto deve costituire l’unica o la prevalente, oppure se sia sufficiente che un prodotto sia destinato a essere utilizzato anche come biocida, pur in via secondaria.

2)      Se l’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l’allegato V, del regolamento [sui biocidi], debba essere interpretato nel senso che un biocida destinato (anche) alla pulizia degli alimenti rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento quale prodotto di tipo 4 (settore dell’alimentazione umana e animale) nel gruppo 1 (disinfettanti).

3)      Se l’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera e), e secondo comma, del regolamento [sui biocidi] debba essere interpretato nel senso che un biocida destinato (anche) alla pulizia/disinfezione degli alimenti rientra esclusivamente nell’ambito di applicazione del regolamento [sull’igiene dei prodotti alimentari] e non, in particolare, in quello del regolamento [sui biocidi] per effetto della deroga all’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, di quest’ultimo.

4)      Se l’eccezione settoriale per gli alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento [CLP] debba essere interpretata nel senso che detto regolamento, nonostante tale eccezione, è applicabile a un prodotto destinato a essere utilizzato sia come alimento ai sensi dell’articolo 2 del regolamento [sugli alimenti], sia come biocida conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), prima frase, del regolamento [sui biocidi] – se del caso, a condizione che la destinazione d’uso come biocida sia prevalente.

5)      Se l’eccezione settoriale per gli alimenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera d), in combinato disposto con il titolo IV del regolamento [REACH], debba essere interpretata nel senso che, nonostante detta eccezione, non è esclusa l’applicazione del titolo IV a un prodotto come quello menzionato nella quarta questione pregiudiziale – se del caso, a condizione che la destinazione d’uso come biocida sia prevalente».

8.        La decisione di rinvio, datata 27 giugno 2024, è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 4 luglio 2024. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, il governo tedesco nonché la Commissione europea. All’udienza, tenutasi il 22 maggio 2025, hanno partecipato la ricorrente e la convenuta nel procedimento principale, nonché la Commissione e il governo tedesco.

III. Analisi

9.        Prima di esaminare le questioni sottoposte dal giudice del rinvio alla Corte nella presente causa, occorre esporre le particolarità che riguardano, in particolare, la natura dei prodotti di cui trattasi. Ricordo che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia tra due società concorrenti in merito alla commercializzazione, da parte della convenuta nel procedimento principale, di prodotti composti di acqua e di acido acetico (7,5%), nonché di prodotti composti di acqua, di acido acetico (10%) e di acido citrico (1,5%).

10.      Ad ogni buon conto, va rilevato che la sostanza principale utilizzata nella composizione dei prodotti di cui trattasi è l’acido acetico, che è, anzitutto, un acido carbossilico. Come principio attivo, essa è iscritta, con il numero 200-580-7, nell’allegato I del regolamento sui biocidi, intitolato «Elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a)»(7). Tale iscrizione è accompagnata dalla seguente restrizione: «[v]a limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE[ (8)] o del regolamento [CLP]».

11.      L’acido acetico costituisce il componente principale dell’aceto, che può essere ottenuto, in particolare, mediante diluizione di tale acido in acqua. Tenuto conto della composizione dei prodotti di cui trattasi, che risulta proprio da una siffatta diluizione, ritengo che talune parti e interessati, sia nelle loro osservazioni sia in udienza, nonché il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, si riferiscano all’aceto quando si tratta di tali prodotti. Per lo stesso motivo, l’analisi che segue terrà conto anche di considerazioni relative all’aceto.

12.      Ciò posto, sembra assodato che l’aceto può essere utilizzato, in linea generale, sia come alimento (9) sia come prodotto domestico. Pertanto, tale prodotto presenta un duplice uso, nel senso indicato al paragrafo 1 delle presenti conclusioni. Per quanto mi consta, è la concentrazione della sostanza di cui si tratta, vale a dire l’acido acetico, che influenza l’acidità del prodotto e ne determina quindi il carattere commestibile. In particolare, solo i prodotti scarsamente concentrati in acido acetico sono considerati commestibili(10), mentre quelli destinati ad uso domestico presentano generalmente una concentrazione più elevata, il che li differenzia.

13.      Tuttavia, se un prodotto a bassa concentrazione di acido acetico è commestibile e generalmente destinato ad un uso culinario, tale caratteristica non esclude che esso possa essere utilizzato anche a fini domestici. Per contro, non è vero il contrario: una concentrazione acetica più elevata renderà il prodotto più adatto alla pulizia domestica come soluzione più efficace, ma inadatto al consumo(11).

14.      Nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2019/1819(12), l’aceto è stato iscritto come principio attivo nell’allegato I del regolamento sui biocidi. Tale iscrizione è tuttavia accompagnata dalle seguenti restrizioni: «[e]scluso l’aceto che non è un alimento ed escluso l’aceto contenente più del 10% di acido acetico (che sia un alimento o no)». Tali restrizioni meritano particolare attenzione. Esse suggeriscono, infatti, che, per poter essere oggetto di una domanda di autorizzazione semplificata, il principio attivo «aceto» deve poter essere qualificato come alimento(13) o presentare una concentrazione di acido acetico inferiore allo 10%. In pratica, se ne deve dedurre che qualsiasi prodotto contenente aceto che non può essere qualificato come alimento o la cui concentrazione di acido acetico supera il 10% non può essere oggetto di una domanda di autorizzazione semplificata, in quanto si ritiene che presenti un certo grado di nocività che giustifica una procedura di approvazione più rigorosa. A mio avviso, tale conseguenza pratica conferma che la concentrazione di acido acetico costituisce un criterio determinante nella valutazione del carattere commestibile o meno di un prodotto.

15.      Ciò posto, per quanto riguarda, in particolare, la qualificazione come «biocida», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi, un prodotto deve soddisfare tre condizioni per rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione. In primo luogo, tale prodotto deve essere costituito da uno o più «principi attivi», che sia perché li contiene o perché li genera. In secondo luogo, detto prodotto deve perseguire determinate finalità, vale a dire distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo. In terzo luogo, la modalità d’azione del medesimo prodotto deve essere «divers[a] dalla mera azione fisica o meccanica». Tali condizioni sono cumulative(14).

16.      A tale proposito, qualora un prodotto soddisfi la definizione legale di «biocida» e rientri nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi(15), i titolari dell’autorizzazione dei biocidi(16) «provvedono affinché i biocidi siano classificati, imballati ed etichettati conformemente al sommario approvato delle caratteristiche dei biocidi»(17). Inoltre, gli annunci pubblicitari di un tale prodotto devono, in linea di principio, rispettare anche le disposizioni del regolamento CLP ed essere accompagnati dalle frasi: «Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto»(18). È proprio l’assenza di tali informazioni che la ricorrente contesta alla convenuta nel procedimento principale.

17.      Ciò precisato, occorre procedere all’esame delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

A.      Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

18.      Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sulla portata della nozione di «biocida», come definita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi. Tale giudice chiede se, affinché un prodotto rientri in tale nozione, esso debba essere destinato esclusivamente o principalmente a un uso biocida o se una destinazione secondaria sia sufficiente a tal fine.

19.      Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se un biocida destinato alla pulizia o alla disinfezione di alimenti rientri nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi quale prodotto di tipo 4 (Settore dell’alimentazione umana e animale) del gruppo 1 (Disinfettanti), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l’allegato V, di tale regolamento.

20.      In altri termini, con tali questioni il giudice del rinvio chiede se i prodotti a duplice uso, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, siano disciplinati dal regolamento sui biocidi.

1.      Sulla destinazione duso dei prodotti a duplice uso come condizione per la definizione di «biocida»

21.      Come indicato al paragrafo 15 delle presenti conclusioni, un prodotto può essere qualificato come «biocida» solo se soddisfa le tre condizioni cumulative. Tuttavia, nell’ambito della presente causa, occorre interpretare unicamente la seconda condizione, relativa alla destinazione d’uso del prodotto.

22.      In via preliminare, si rileverà che, nonostante i dubbi espressi, in particolare dalla Commissione, quanto all’esatta destinazione d’uso dei prodotti di cui trattasi, vale a dire, se essi sono destinati alla pulizia o alla disinfezione di alimenti o/e anche delle superfici a contatto con questi ultimi, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è interrogata su tale prima destinazione d’uso dei prodotti di cui al procedimento principale, relativa alla pulizia o alla disinfezione di alimenti. A tale proposito, sembra chiaro che una siffatta destinazione d’uso possa essere considerata biocida(19). Per contro, l’incertezza verte sulla questione se, per essere qualificato come biocida, sia sufficiente che tale destinazione d’uso sia considerato come secondaria o se essa debba essere l’unica destinazione d’uso di tale prodotto.

23.      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi, tali prodotti sono quelli destinati a distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo. In altri termini, secondo la lettera di tale articolo 3, paragrafo 1, lettera a), un prodotto può essere qualificato come «biocida» solo se è destinato ad uno degli usi espressamente elencati.

24.      Vero è che la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) primo trattino, del regolamento sui biocidi pone l’accento sulle destinazioni d’uso che conferiscono un effetto biocida al prodotto di cui trattasi(20). Tuttavia, nulla in tale formulazione indica che tale destinazione debba essere esclusiva, né che una destinazione secondaria non sia sufficiente a tal fine. Visto tale silenzio nella formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, di tale regolamento, ritengo che siano il contesto di tale articolo e gli obiettivi perseguiti da detto regolamento a consentire di chiarire l’interpretazione che occorre darne.

25.      Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi, occorre osservare che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», «quando un biocida ricade nell’ambito di applicazione di uno [degli] atti normativi [menzionati al paragrafo 2, lettere da a) a k)] ed è destinato a essere utilizzato per finalità non previste da questi ultimi, il presente regolamento si applica anche a tale biocida, nella misura in cui tali finalità non sono disciplinate nell’ambito di tali atti normativi». In aggiunta, il considerando 18 di detto regolamento indica che «[t]aluni biocidi e articoli trattati quali definiti nel regolamento sono disciplinati anche da altra normativa dell’Unione [e che è] pertanto necessaria una chiara linea di demarcazione per garantire la certezza del diritto». Al considerando 19 del medesimo regolamento, è espressamente previsto che «[i] biocidi destinati a essere utilizzati non solo ai fini del presente regolamento, ma anche in relazione a dispositivi medici (...) possono comportare rischi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento [e che] tali biocidi dovrebbero pertanto essere conformi, oltre che ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, ai pertinenti requisiti essenziali di cui [agli atti normativi elencati]».

26.      Ne consegue che il biocida, conformemente alla sua definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi, può avere diversi usi, a condizione che uno di essi sia in grado di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo. Orbene, gli usi sono generalmente determinati in funzione della destinazione di un prodotto.

27.      Pertanto, il contesto in cui si inserisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi conferma, a mio parere, che la qualificazione come biocida, per quanto riguarda la condizione relativa alla sua destinazione d’uso, non può essere esclusa per il solo motivo che tale prodotto ne ha diverse.

28.      Orbene, per quanto riguarda la qualificazione giuridica del prodotto, va osservato che il regolamento sui biocidi non contiene alcuna disposizione specifica che definisca una gerarchia tra la propria definizione di «biocida» e altre definizioni che possono essere applicate in caso di dubbio e/o di eventuale sovrapposizione delle loro destinazioni d’uso(21). L’assenza di siffatte disposizioni mi sembra deporre a favore della conclusione di cui al paragrafo 27delle presenti conclusioni.

29.      In aggiunta, occorre sottolineare che la conclusione che precede non può essere inficiata dalla precisazione contenuta nella definizione di «articolo trattato»(22), secondo la quale un siffatto articolo è considerato «biocida» quando ha una destinazione d’uso primaria biocida. Infatti, tale precisazione espressa compare solo nella definizione di articolo trattato e non in quella applicabile a qualsiasi sostanza o miscela qualificata come «biocida», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi, sulla quale ci interroga il giudice del rinvio. Pertanto, a mio avviso, non se ne può dedurre che la qualificazione di «biocida» debba essere riservata alle sole sostanze o miscele la cui unica destinazione d’uso sia biocida.

30.      Ne consegue che tale contesto è favorevole alla conclusione secondo cui la qualificazione di biocida, nei limiti in cui si riferisce alla condizione relativa alla destinazione d’uso del prodotto, non può essere esclusa per il solo motivo che tale prodotto ha più destinazioni d’uso. Tuttavia, ciò non può significare che tale qualificazione sia illimitata. Infatti, mi sembra necessario che tale destinazione d’uso biocida sia oggetto di un’approvazione amministrativa. Pertanto, affinché un biocida possa essere immesso sul mercato, è necessario, in sostanza, che siano soddisfatti i seguenti requisiti. Da un lato, tanto tale prodotto(23) quanto il principio attivo in esso contenuto devono essere approvati per un uso in uno dei tipi di prodotti di cui all’allegato V del regolamento sui biocidi(24). Dall’altro lato, tale prodotto deve essere sufficientemente efficace nella sua funzione biocida che svolge, dovendo quest’ultima caratteristica riguardare necessariamente la sua capacità di distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo. Ciò significa, inter alia, che il suo effetto biocida è riconosciuto(25).

31.      La conclusione secondo cui la qualificazione del prodotto come biocida, per quanto riguarda la condizione relativa alla sua destinazione d’uso, non può essere esclusa per il solo motivo che tale prodotto ha più destinazioni, è confermata dall’obiettivo perseguito dal regolamento sui biocidi.

32.      Come emerge dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, alla luce del suo considerando 3, esso ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente, laddove le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. Orbene, un siffatto livello di protezione rischierebbe di essere seriamente rimesso in discussione se la qualificazione come biocidi dovesse essere riservata ai soli prodotti la cui unica destinazione d’uso sia biocida, vale a dire, quindi, distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo(26).

33.      Peraltro, come risulta, in sostanza, dal considerando 5 del regolamento sui biocidi, l’adozione delle norme della direttiva 98/8/CE(27) nell’ambito di tale regolamento è stata adottata «alla luce dell’esperienza», anch’essa volta a garantire un livello più elevato di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente.

34.      Ne consegue che la circostanza che un prodotto abbia una destinazione d’uso biocida, quand’anche quest’ultima non sia la sua sola destinazione, non osta alla sua qualificazione come «biocida», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui biocidi.

35.      Tale conclusione richiede tuttavia alcune ulteriori osservazioni sulla determinazione della destinazione d’uso di un prodotto. Infatti, è vero che tale determinazione deve basarsi su elementi oggettivi, vale a dire che essa deve risultare da un insieme di circostanze oggettive attestanti che tale prodotto è destinato ad un uso particolare(28). Tuttavia, fermarsi, al momento della determinazione della destinazione d’uso di un prodotto, a questa sola considerazione farebbe correre il rischio di perdere di vista prodotti che, oggettivamente, possono presentare più usi. In un caso del genere, l’intenzione del fabbricante di attribuire un uso piuttosto che un altro al prodotto da esso commercializzato, espressa, in particolare, dalla scelta di una confezione specifica e dalle indicazioni sulla stessa idonee ad indicare tale uso, non dovrebbe essere presa in considerazione per determinare la destinazione d’uso del prodotto(29)? Tale è, in ogni caso, il punto di vista espresso, segnatamente, dal governo tedesco e dalla Commissione nella presente causa.

36.      Infatti, il governo tedesco ritiene che il fattore decisivo per determinare l’uso al quale un prodotto è destinato risieda nell’affermazione promozionale, esplicita o implicita, fatta valere dal produttore. Secondo la Commissione occorre determinare la destinazione d’uso prevista dei prodotti di cui trattasi sulla base di tutte le informazioni rilevanti accessibili al consumatore(30). In udienza, essa ha spiegato che, per determinare la destinazione d’uso dei prodotti di cui trattasi, occorrerebbe tener conto di un insieme di elementi oggettivi, ai quali si aggiungerebbero elementi soggettivi, come quelli provenienti dalla descrizione del prodotto fornita dal fabbricante al momento della sua commercializzazione.

37.      Nel caso di specie, le considerazioni formulate dal governo tedesco e dalla Commissione mi sembrano particolarmente pertinenti in considerazione della natura di prodotti che, come quelli di cui al procedimento principale, presentano, dal punto di vista oggettivo, più destinazioni d’uso. Infatti, come risulta dai paragrafi 12e 13 delle presenti conclusioni, l’aceto può essere utilizzato sia come alimento sia come prodotto domestico. In particolare, la sua concentrazione di acido acetico costituisce un elemento determinante per valutare l’uno o l’altro uso. Tuttavia, se una bassa concentrazione lo rende adatto al consumo, essa non ne esclude l’uso a fini domestici. In un caso del genere, mi sembra che il fabbricante disponga di un margine di manovra per scegliere l’uso che intende attribuire al suo prodotto, e tale scelta si concretizza al momento della sua commercializzazione(31).

38.      A tale proposito, elementi quali la natura e la composizione del prodotto, la sua presentazione, il suo imballaggio(32), le informazioni sull’uso previsto che vi figurano, la pubblicità o ancora i canali di distribuzione costituiscono, a mio avviso, un insieme di elementi che possono rivelare l’intenzione del fabbricante quanto all’uso che intende attribuire al prodotto che commercializza, circostanza che spetta in definitiva al giudice del rinvio verificare(33).

39.      Ciò non toglie che, per rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi, tali prodotti devono ancora poter essere classificati in uno dei tipi di prodotti il cui elenco figura nell’allegato V di tale regolamento, il che sarà esaminato in prosieguo.

2.      Sullambito di applicazione del regolamento sui biocidi

40.      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi, intitolato «Ambito di applicazione», tale «regolamento si applica ai biocidi (...) [e a un] elenco dei tipi di biocidi che rientrano nell’ambito di applicazione [di tale] regolamento, con le rispettive descrizioni rispettive descrizioni (...) riportato nell’allegato V»(34). Pertanto, per rientrare nell’ambito di applicazione di detto regolamento, un prodotto deve essere oggetto di un esame in due tempi. Esso deve, da un lato, soddisfare le condizioni della sua qualificazione come «biocida», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del medesimo regolamento, e, dall’altro, poter essere classificato tra i tipi di biocidi, elencati nell’allegato V del regolamento sui biocidi.

41.      Quanto all’allegato V del regolamento sui biocidi, esso contiene l’elenco dei tipi di biocidi e la loro descrizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento. Dalla formulazione del gruppo 1, intitolato «Disinfettanti», risulta che tale gruppo non comprende i detergenti non destinati ad avere effetti biocidi. Il tipo di prodotto 4, intitolato «Settore dell’alimentazione umana e animale», comprende i prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti o mangimi (compresa l’acqua potabile) destinati al consumo umano o animale, nonché prodotti usati per impregnare materiali che possono entrare in contatto con i prodotti alimentari.

42.      Dalla lettera dell’allegato V risulta espressamente che il tipo di prodotto 4 del gruppo 1 non comprende i prodotti destinati alla pulizia o alla disinfezione di alimenti. A tale riguardo, non condivido il punto di vista del giudice del rinvio, sostenuto anche dalla Werner & Mertz, secondo cui le superfici utilizzate per il consumo degli alimenti sarebbero assimilate alle superfici degli alimenti stessi.

43.      A mio avviso, occorre operare una chiara distinzione tra, da un lato, le superfici a contatto con un alimento, come un piano di lavoro da cucina o un tavolo, e, dall’altro, la superficie di tale alimento stesso, come la buccia di un frutto o la crosta di un formaggio. Infatti, la superficie a contatto con un alimento è, anzitutto, separata da tale alimento, mentre la superficie di un alimento designa la sua parte esterna diretta. In particolare, la superficie di un alimento è considerata sua parte integrante e, in quanto tale, sarà destinata ad essere ingerita dal consumatore. Al contrario, una superficie a contatto con tale alimento non fa parte di quest’ultimo: essa costituisce un elemento dell’ambiente di un siffatto prodotto e svolge una funzione distinta, come, ad esempio, il trattamento, la preparazione o l’immagazzinamento di tale prodotto.

44.      Va sottolineato che dalla giurisprudenza risulta che l’elenco dei tipi di prodotto di cui all’allegato V è esaustivo(35). Inoltre, come rilevato dalla Commissione, la direttiva 98/8, che ha preceduto il regolamento sui biocidi, conteneva un tipo di prodotto supplementare rispetto a quest’ultimo, vale a dire il tipo di prodotto 20, intitolato «Preservanti per alimenti destinati al consumo umano o animale», che non è stato ripreso in tale regolamento alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione di tale direttiva(36).

45.      In ogni caso, se è vero che il considerando 18 del regolamento sui biocidi enuncia che «[i] un allegato d[i detto] regolamento dovrebbe essere riportato un elenco dei tipi di biocidi contemplati da [tale] regolamento, corredato di una serie indicativa di descrizioni per ogni tipo», occorre rilevare che l’aggettivo «indicativa» definisce il termine «serie» e non il termine «elenco». Pertanto, l’uso di tale aggettivo, in relazione a tale elenco, non consente di interpretare detto elenco come non esaustivo. Una siffatta interpretazione non può neppure essere accolta sotto l’egida dell’obiettivo di tutela, perseguito da tale regolamento sui biocidi. Infatti, tale obiettivo non può consentire di estendere l’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi a tipi di prodotti non espressamente previsti dal legislatore dell’Unione. Dal considerando 18 del medesimo regolamento sui biocidi risulta espressamente che l’introduzione dell’elenco dei tipi di prodotto oggetto del regolamento sui biocidi mira a stabilire «una chiara linea di demarcazione per garantire la certezza del diritto».

46.      Infine, a titolo integrativo, ritengo che prodotti come quelli di cui trattasi, destinati alla pulizia o alla disinfezione di alimenti, non rientrino in alcun altro tipo di prodotto di cui al gruppo 1 dell’allegato V del regolamento sui biocidi.

47.      In primo luogo, si ricorderà che tale gruppo 1 comprende il tipo di prodotto 1, intitolato «Igiene umana», che riguarda i biocidi usati per l’igiene umana, applicati sulla pelle o il cuoio capelluto o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettarli. Va da sé che l’aceto, tenuto conto della sua acidità che può irritare la pelle, non può essere considerato oggettivamente un prodotto per l’igiene umana. In ogni caso, è pacifico tra le parti che i prodotti di cui alla causa principale non sono destinati a tale uso.

48.      In secondo luogo, il tipo di prodotti 2, figurante nel gruppo 1, intitolato «Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali» precisa espressamente che esso non comprende i prodotti utilizzati in contatto diretto, in particolare, con alimenti. Orbene, nella presente causa, si afferma che i prodotti di cui al procedimento principale sono utilizzati con questi ultimi.

49.      In terzo luogo, il tipo di prodotti 3, intitolato «Igiene veterinaria», riguarda i prodotti usati per la disinfezione delle superfici a contatto con gli animali, cosicché i prodotti di cui trattasi non vi rientrano in alcun caso.

50.      In quarto e ultimo luogo, il tipo di prodotto 5, intitolato «Acqua potabile», comprende espressamente i biocidi «usati la disinfezione dell’acqua potabile per il consumo umano e animale». Orbene, a mio avviso, non vi è alcun dubbio che i prodotti di cui trattasi, destinati alla pulizia o alla disinfezione di alimenti, non possono rientrare in questo tipo di prodotti, in quanto esso riguarda unicamente l’acqua potabile, rigorosamente delimitata dalla sua descrizione. Infatti, l’acqua si distingue dagli alimenti per la sua destinazione specifica al consumo umano come bevanda a differenza degli alimenti destinati a nutrire.

51.      Per tutti questi motivi, propongo di rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), prima frase, del regolamento sui biocidi deve essere interpretato nel senso che la destinazione d’uso di un prodotto, necessaria per conferirgli la qualità di biocida, non deve costituire la sua sola destinazione. Tuttavia, un biocida destinato alla pulizia o alla disinfezione degli alimenti non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento quale prodotto di tipo 4 (Settore dell’alimentazione umana e animale) del gruppo 1 (Disinfettanti), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l’allegato V, di tale regolamento.

B.      Sulla terza questione pregiudiziale

52.      Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se un biocida destinato alla pulizia o alla disinfezione di alimenti rientri nell’ambito di applicazione del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari o nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi ai sensi dell’eccezione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

53.      A tale proposito, occorre ricordare, in limine, che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi enuncia i requisiti di applicazione di tale regolamento, ossia che esso si applica ai biocidi e agli articoli trattati, a condizione che essi rientrino nell’elenco dei tipi di biocidi la cui descrizione è riportata nell’allegato V di detto regolamento. Il paragrafo 2, primo comma, di tale articolo prevede un’esclusione del suo ambito di applicazione quando i biocidi e gli articoli trattati rientrano nell’ambito di applicazione di altri atti normativi, elencati in tale paragrafo, e, segnatamente, al punto e) che riguarda il regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari. Il secondo comma di tale paragrafo 2 enuncia un’eccezione a tale esclusione, prevedendo che quest’ultimo si applichi ai biocidi che, pur rientrando negli atti normativi elencati all’articolo 2, primo comma, sono destinati ad essere utilizzati per finalità non contemplate da tali atti normativi.

54.      Ciò posto, come esposto ai paragrafi da 40 a 51 delle presenti conclusioni, i prodotti di cui trattasi non rientrano, a mio avviso, nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi, non potendo essere classificati tra i tipi di prodotto di cui al suo allegato V e, di conseguenza, soddisfare la seconda fase dell’esame in due tempi previsto per l’applicazione di tale regolamento. Orbene, dato che l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento costituisce l’eccezione al suo primo comma, la quale, a sua volta, riguarda l’esclusione dell’applicazione del paragrafo 1 di tale articolo, i prodotti che, a priori, non soddisfano i criteri definiti in tale paragrafo 1, non possono, successivamente, essere esaminati alla luce del paragrafo 2 di tale articolo. Ammettere il contrario equivarrebbe, a mio avviso, ad aggirare le norme sulla delimitazione dell’ambito di applicazione del medesimo regolamento e ad estenderlo artificiosamente, in contrasto con la volontà del legislatore dell’Unione di tracciare «una chiara linea di demarcazione per garantire la certezza del diritto»(37) in sede di determinazione dell’applicazione di diversi atti normativi.

55.      In via complementare, nella misura in cui, con la sua terza questione, il giudice del rinvio parte dalla premessa secondo cui i prodotti di cui trattasi rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, è giocoforza constatare, come sostiene, in sostanza, il governo tedesco, che la determinazione dell’applicazione di tale regolamento ai prodotti di cui trattasi non è pertinente. Infatti, il regolamento sui biocidi, che prevede l’eccezione della sua applicazione in caso di applicazione del regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari, non è di per sè applicabile.

56.      Pertanto, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che la questione se il prodotto che è destinato alla pulizia o alla disinfezione di alimenti rientri nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi dipende, da un lato, dalla sua qualificazione e, dall’altro, dalla sua classificazione tra i tipi di prodotti di cui all’allegato V di tale regolamento. I prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento non possono essere esaminati alla luce dell’esclusione da tale ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sui biocidi.

C.      Sulla quarta questione pregiudiziale

57.      Con la sua quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se il regolamento CLP si applichi a un prodotto a duplice uso, sia alimentare che biocida, sebbene tale regolamento preveda un’esclusione, dal suo ambito di applicazione, degli alimenti, e ciò a condizione che la funzione biocida sia preponderante. Pertanto, con tale questione, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla portata dell’esclusione dall’ambito di applicazione di detto regolamento ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 5, lettera e).

58.      In limine, occorre osservare che tale questione suggerisce che il giudice del rinvio consideri i prodotti di cui trattasi come rientranti tanto nella qualificazione come alimenti quanto in quella di biocidi, e come rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi. A tale titolo, occorre ricordare che, a mio avviso, i prodotti di cui al procedimento principale, purché siano destinati alla pulizia o alla disinfezione di alimenti, soddisfano i requisiti della qualificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. Ciò non toglie che, non potendo essere classificati tra i tipi di prodotti elencati nel suo allegato V e, di conseguenza, rispettare la seconda fase dell’esame in due fasi della sua applicazione, tali prodotti sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi.

59.      Sempre in via preliminare, occorre rilevare che la conciliazione stessa di queste due qualificazioni, compresa l’applicazione del regolamento sui biocidi a un prodotto destinato ad un uso, tra gli altri, alimentare, può certamente sollevare dubbi. Infatti, contrariamente a un alimento, un biocida non è destinato ad essere ingerito dall’essere umano. Tuttavia, come ho spiegato ai paragrafi da 9 a 14 delle presenti conclusioni, i prodotti di cui trattasi presentano talune particolarità connesse alla loro composizione, in particolare alla presenza di principi attivi la cui concentrazione può rendere concepibile una doppia qualificazione, purché quest’ultima dipenda dalla destinazione d’uso di tali prodotti. Orbene, dal momento che i prodotti di cui trattasi sono composti da sostanze o miscele, può porsi la questione se essi possiedano proprietà tali da giustificare, se del caso, la loro classificazione come prodotti pericolosi per la salute umana e per l’ambiente(38). Infatti, in caso affermativo, essi non possono sfuggire a regimi giuridici volti a garantire l’elevata tutela della salute e dell’ambiente(39).

60.      Ciò posto, per le ragioni esposte al paragrafo 58 delle presenti conclusioni, la risposta alla quarta questione pregiudiziale, relativa al rapporto tra il regolamento CLP, da un lato, e il regolamento sui biocidi, dall’altro, mi sembra priva di utilità per il giudice del rinvio ai fini della soluzione della controversia principale. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la Corte non condivida le mie proposte di risposta alle prime due questioni pregiudiziali, occorrerebbe proseguire l’analisi come segue.

61.      Secondo l’articolo 1, paragrafo 5, lettera e) del regolamento CLP, tale regolamento «non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale: (...) alimenti o mangimi come definiti nel regolamento [sugli alimenti] (...)». Viene inoltre precisato che tale esclusione riguarda gli alimenti utilizzati come additivi, sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari, additivi in mangimi e negli alimenti per animali, ai sensi degli atti normativi ai quali tale articolo fa riferimento.

62.      Interpretata letteralmente, quest’ultima disposizione dovrebbe indurre a ritenere che qualsiasi sostanza o miscela, allo stato finito, destinata a un utilizzatore finale come alimento debba, per tale motivo, essere automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento CLP. Una siffatta sostanza o miscela sfuggirebbe quindi ai requisiti, in particolare, di classificazione dei pericoli e della loro comunicazione mediante l’etichettatura. Pertanto, qualsiasi prodotto, composto da tale sostanza o miscela e destinato ad essere ingerito dall’uomo ai sensi della qualificazione come alimento, dovrebbe essere escluso dall’ambito di applicazione di tale regolamento. Per contro, la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera e), di detto regolamento non fornisce alcun chiarimento quanto all’ipotesi di un prodotto avente più destinazioni, di cui una sia alimentare.

63.      A tale proposito, va rilevato che il regolamento CLP è destinato ad applicarsi, in via di principio, a tutte le sostanze e miscele fornite nell’Unione, tranne nei casi in cui disposizioni più specifiche circa la classificazione e l’etichettatura sono contenute in altre norme della legislazione dell’Unione come, in particolare, il regolamento sugli alimenti(40). Tale regolamento si basa essenzialmente sulle nozioni di «sostanza»(41) e di «miscela»(42), le quali, come risulta da tale regolamento, sono fondate sulle proprietà delle sostanze e delle miscele. Inoltre, tale regolamento definisce le norme al fine di armonizzare «i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose»(43). Tali norme obbligano, in particolare, i fabbricanti a determinare le proprietà di una sostanza o di una miscela che permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti(44).

64.      Orbene, l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento CLP, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 5, lettera e), si basa sulla definizione di alimento, ai sensi del regolamento sugli alimenti, la quale è fondata sulla destinazione d’uso del prodotto, e non sulle proprietà delle sostanze o miscele che lo compongono(45). Le altre esclusioni previste all’articolo 1, paragrafo 5, di tale regolamento riguardano anche le qualificazioni specifiche dei medicinali, dei medicinali veterinari, dei prodotti cosmetici o, ancora, dei dispositivi medici ai sensi degli atti normativi specifici ivi precisati, anch’essi determinati in funzione delle loro destinazioni d’uso.

65.      Se ne può dedurre che tale esclusione, che costituisce un’eccezione(46) alla regola generale relativa all’ambito di applicazione del regolamento CLP, è condizionata, in quanto subordina la sua applicazione alla destinazione d’uso delle sostanze e delle miscele in una forma, allo stato finito, in quanto alimento o, in altri termini, a una destinazione specifica di un alimento. Pertanto, essa è connessa al loro uso specifico come alimento ai sensi del regolamento sugli alimenti. La precisazione relativa alla forma e allo stato finito contenuta in tale esclusione si associa, a mio avviso, all’immissione sul mercato dei prodotti come prodotti finiti, che implica l’intenzione del fabbricante di presentarli come destinati ad essere utilizzati, secondo ogni ragionevole attesa, a fini alimentari.

66.      Dal mio punto di vista, tale esclusione si applica laddove la destinazione d’uso di un prodotto è esclusivamente alimentare(47). A tale proposito, va rilevato che il considerando 11 del regolamento CLP prevede che esso dovrebbe applicarsi, in via di principio, a tutte le sostanze e miscele fornite nel mercato dell’Unione, tranne nei casi in cui disposizioni più specifiche circa la classificazione e l’etichettatura sono contenute in altre norme della legislazione dell’Unione come, in particolare, il regolamento sugli alimenti. Se ne può dedurre che l’intenzione del legislatore dell’Unione era quella di prevenire la duplicazione delle norme applicabili ai prodotti che possono avere un impatto sulla salute umana, vegliando a assoggettarli a requisiti distinti, in particolare in materia di etichettatura.

67.      Tuttavia, mi sembra logico che un prodotto che risponde sia alla qualificazione come alimento sia a quella di biocida non possa sottrarsi al regime giuridico previsto dal regolamento CLP per il solo motivo della sua qualificazione come alimento e indipendentemente dal carattere preponderante o meno della sua destinazione biocida(48). Una tale conclusione si impone alla luce dell’obiettivo perseguito da tale regolamento di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Infatti, nei limiti in cui un biocida contiene principi attivi che, per loro natura, possono avere effetti nefasti sulla salute umana e sull’ambiente, esso non può sfuggire a regimi giuridici volti a garantire una siffatta protezione.

68.      Inoltre, ritengo che, per determinare quale regime giuridico debba applicarsi ai prodotti di cui trattasi, occorra altresì tener conto della tutela che ,irano a garantire, da un lato, la normativa alimentare e, dall'altro, le normative relative ai biocidi o alle sostanze e alle miscele, dall’altro. Infatti, il regolamento sugli alimenti ha come obiettivo, in sostanza, la tutela della vita e della salute delle persone, tenendo conto allo stesso tempo, se del caso, della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute delle piante e dell’ambiente(49), nella misura in cui si tratta della tutela della salute connessa alla sicurezza alimentare. Tuttavia, sono soprattutto i regolamenti sui biocidi e CLP che mirano a garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente(50). Da questi due regolamenti risulta che le norme di classificazione e di etichettatura introdotte coprono una serie di pericoli, in particolare ambientali, più ampia di quanto non farebbe la normativa in materia alimentare, il cui obiettivo resta incentrato sulla tutela della salute delle persone e, in particolare, della protezione alimentare.

69.      Infatti, si constaterà che gli obiettivi delle norme di classificazione ed etichettatura applicabili ai prodotti alimentari e alle sostanze e miscele differiscono. Orbene, tali obiettivi non sarebbero rispettati se un prodotto a doppia qualificazione fosse considerato non rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento CLP a causa dell’esclusione relativa ai prodotti alimentari. È vero che le disposizioni della normativa sui prodotti alimentari si rivelano più specifiche per la tutela della salute delle persone, ma esse non riguardano, segnatamente, la tutela dell’ambiente. Pertanto, esse non possono prevalere sulle disposizioni della regolamentazione delle miscele e delle sostanze, ma dovrebbero essere applicate congiuntamente(51).

70.      Inoltre, dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera m), del regolamento sui biocidi risulta che «[f]atte salve eventuali esplicite disposizioni contrarie nel presente regolamento o in altri atti legislativi dell’Unione, il presente regolamento si applica senza pregiudizio dei seguenti atti normativi: (...) il regolamento [CLP]». Inoltre, il regolamento sui biocidi precisa, all’articolo 69, paragrafo 1, e all’articolo 72, paragrafo 1, relativi alla pubblicità di tali prodotti, in sostanza, che le norme previste dal regolamento CLP si applicano anche ai biocidi. Orbene, tale contesto mi sembra deporre a favore della conclusione secondo cui tale regolamento deve applicarsi ai prodotti a duplice uso.

71.      Infine, è solo a titolo complementare e fatta salva la risposta che propongo alla quarta questione pregiudiziale che ricordo che i prodotti di cui trattasi sono composti di acqua e di acido acetico (7,5%) (SURIG Essigspray Universal), o di acqua, di acido acetico (10%) e di acido citrico (1,5%) (SURIG Essigspray EXTRA). A tale titolo, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che quest’ultimo prodotto è qualificato come «miscela pericolosa» ai sensi dell’articolo 3, primo comma, in combinato disposto con l’allegato I del regolamento CLP. Orbene, in tale contesto, non si può escludere che si ponga la questione se una sostanza o una miscela, così qualificata come pericolosa, che determina altresì l’applicazione delle norme relative, in particolare, alla sua etichettatura conformemente a tale regolamento, possa rientrare, in particolare, nella qualificazione come alimento. Infatti, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sugli alimenti prevede espressamente che gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato.(52)

72.      Va inoltre aggiunto che tra i pericoli contemplati dal regolamento CLP, figurano, in particolare, la tossicità acuta, la corrosione o l’irritazione cutanea o ancora le gravi lesioni oculari(53). Pertanto, può risultare difficile immaginare che sostanze che presentano siffatti pericoli possano, se del caso, essere destinate all’ingestione umana e, pertanto, rientrare nella qualificazione di alimenti, circostanza che spetterà al giudice del rinvio verificare.

73.      Inoltre, secondo la mia comprensione, i requisiti previsti dal regolamento CLP, in particolare in materia di etichettatura, si applicano solo se, a seguito della valutazione di una sostanza, si stabilisce che quest’ultima comporta un pericolo fisico, un pericolo per la salute o un pericolo per l’ambiente, quali quelli di cui all’allegato I di tale regolamento(54). Infatti, le norme specifiche di etichettatura previste da detto regolamento, che riguardano, secondo i suoi stessi termini, «una sostanza o miscela classificata come pericolosa», non possono essere applicate agli alimenti. Ciò posto, può sussistere incertezza quanto all’applicazione di tali norme a prodotti che, quand’anche rientrassero nella qualificazione come biocida, non sarebbero tuttavia classificati come sostanze o miscele pericolose. Pertanto, a mio avviso, la risposta alla questione se il medesimo regolamento si applichi a un prodotto che rientra al contempo nella qualificazione come alimento e in quella di biocida dipende più dall’esame delle proprietà delle sostanze o delle miscele che lo compongono, che dalla sua eventuale duplice qualificazione(55). Spetta al giudice del rinvio valutare se i prodotti di cui trattasi contengono sostanze o miscele pericolose e rientrino, in tale qualità, nelle norme specifiche previste per tali sostanze e miscele ai sensi del regolamento CLP. La risposta proposta alla quarta questione pregiudiziale parte dalla premessa, posta da tale giudice, secondo cui così sarebbe, non foss'altro che per il prodotto SURIG Essigspray EXTRA.

74.      In considerazione di quanto precede, propongo di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’esclusione degli alimenti dall’ambito di applicazione del regolamento CLP, prevista all’articolo 1, paragrafo 5, lettera e), deve essere interpretata nel senso che non si applica ai prodotti destinati all’uso sia come alimenti sia come biocidi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi.

D.      Sulla quinta questione pregiudiziale

75.      Con la sua quinta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiede se un prodotto che può essere qualificato sia come alimento sia come biocida rientri nell’ambito di applicazione del titolo IV del regolamento REACH, sebbene gli alimenti ne siano esclusi. Il giudice del rinvio invita quindi la Corte a pronunciarsi sulla portata dell’esenzione prevista all’articolo 2, paragrafo 6, lettera d), di tale regolamento.

76.      Occorre osservare, in limine, che, come per la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio sembra ritenere che i prodotti di cui trattasi abbiano una duplice qualificazione(56). Ciò premesso, e ad ogni buon fine, occorre analizzare la quinta questione pregiudiziale come segue.

77.      Ricordo che l’articolo 2 del regolamento REACH, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 6, lettera d), dispone che «[l]e disposizioni del titolo IV non si applicano alle seguenti miscele, allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale: (...) alimenti (...) a norma del regolamento [sugli alimenti], anche se utilizzati: i) come additivi in prodotti alimentari (...)».

78.      La formulazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera d), del regolamento REACH non riguarda espressamente l’ipotesi presa in considerazione dal giudice del rinvio, vale a dire la situazione di un prodotto rientrante sia nella duplice qualificazione come alimento e come biocida, sia rientrante nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi. In altri termini, tale formulazione non fornisce alcuna indicazione sulla questione se una qualificazione come alimento prevalga su quella di biocida per ritenere che un prodotto rientrante in una duplice qualificazione sia escluso o meno da tale regolamento.

79.      Si deve rilevare che il regolamento REACH, al pari del regolamento CLP, che modifica il primo, colloca le nozioni di «sostanza» (57)e di «miscela» al centro del suo sistema. (58) Il regolamento REACH si applica, in linea di principio, all’insieme delle sostanze e delle miscele(59), salvo espresse esclusioni, previste all’articolo 2. A tale riguardo, le esclusioni ivi contemplate possono, a mio avviso, essere distinte e classificate in due categorie: da un lato, le esclusioni generali, come quelle enunciate al paragrafo 1, che escludono taluni tipi di sostanze e di miscele dal suo ambito di applicazione, quand’anche possano soddisfare i criteri di tale nozione, e, dall’altro, esclusioni condizionate, come quelle di cui al paragrafo 6, che si applicano a tali sostanze e miscele a causa dei loro usi specifici, come avviene, nel caso di specie, per i prodotti alimentari.

80.      Per quanto riguarda l’esclusione degli alimenti, se ne può dedurre che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che le miscele destinate ad essere ingerite dall’uomo non presentino rischi di una gravità tale da dover far rientrare tali miscele nel sistema di controllo istituito dal regolamento REACH, che include la loro registrazione, la loro valutazione, nonché la loro autorizzazione(60), al fine di controllare i rischi ai quali siffatte miscele espongono la salute umana e l’ambiente.

81.      Ciò posto, qualora un prodotto presenti altre destinazioni come, nel caso di specie, la destinazione biocida, l’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 6, lettera d), del regolamento REACH non può, a mio avviso, applicarsi a un siffatto prodotto. A tale proposito, va sottolineato, da un lato, che dal regolamento sui biocidi stesso risulta altresì che esso si applica fatto salvo il regolamento REACH(61). Dall’altro lato, una conclusione contraria sarebbe contraria all’obiettivo di tale regolamento, che è quello di tutelare la salute umana dall’esposizione alle sostanze chimiche e dall’ambiente(62). Infatti, come sostiene la Commissione, detto regolamento mira a una tutela più ampia della salute umana rispetto a quella garantita dal regolamento sugli alimenti, il quale si limita essenzialmente alla sicurezza alimentare. Inoltre, la tutela dell’ambiente non sarebbe pienamente garantita se i fabbricanti potessero sottrarsi alle norme, in particolare, di registrazione e di autorizzazione delle sostanze e delle miscele attribuendo al loro prodotto una destinazione, tra quelle di tale prodotto, la cui esclusione è prevista dal regolamento REACH. Infine, tenuto conto delle differenze nella portata di tali obiettivi e del fatto che le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente, ritengo che occorra rispondere in senso affermativo alla quinta questione sollevata dal giudice del rinvio(63).

82.      In considerazione di quanto precede, propongo di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che l’esclusione degli alimenti dall’ambito di applicazione del titolo IV del regolamento REACH, prevista all’articolo 2, paragrafo 6, lettera e), deve essere interpretata nel senso che non si applica ai prodotti destinati all’uso sia come alimenti sia come biocidi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi.

IV.    Conclusione

83.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania):

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), prima frase, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, e dal regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione, dell’8 agosto 2019,

deve essere interpretato nel senso che:

la destinazione d’uso di un prodotto, necessaria per conferirgli la qualità di biocida, non deve costituire la sua sola destinazione. Tuttavia, un biocida destinato alla pulizia o alla disinfezione degli alimenti non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento quale prodotto di tipo 4 (Settore dell’alimentazione umana e animale) del gruppo 1 (Disinfettanti), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, in combinato disposto con l’allegato V, di tale regolamento.

2)      La determinazione dell’ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014, e dal regolamento delegato (UE) 2019/1819, a un prodotto destinato alla pulizia o alla disinfezione di alimenti dipende dalla sua qualificazione e dalla sua classificazione tra i tipi di prodotti di cui all’allegato V di tale regolamento. I prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento non possono essere esaminati alla luce dell’esclusione da tale ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento sui biocidi.

3)      L’esclusione degli alimenti dall’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, prevista all’articolo 1, paragrafo 5, lettera e),

deve essere interpretata nel senso che:

non si applica ai prodotti destinati all’uso sia come alimenti sia come biocidi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014, e dal regolamento delegato (UE) 2019/1819.

4)      L’esclusione degli alimenti dall’ambito di applicazione del titolo IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera d), di tale regolamento

deve essere interpretata nel senso che:

non si applica ai prodotti destinati all’uso sia come alimenti sia come biocidi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014, e dal regolamento delegato (UE) 2019/1819.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014 (GU 2014, L 103, pag. 22) e dal regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione dell’8 agosto 2019 (GU 2019, L 279, pag. 1).


3      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).


4      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), come modificato dal regolamento (CE) n. 1272/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008 (GU 2008, L 353, pag. 1).


5      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU 2004, L 139, pag. 1, e rettifica in GU 2013, L 160, pag. 16), come modificato dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009 (GU 2009, L 87, pag. 109).


6      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).


7      Tale elenco rientra nell’ambito di una procedura di autorizzazione semplificata per determinati biocidi, come previsto agli articoli da 25 a 28 del capo V del regolamento sui biocidi. In sostanza, quando «tutti i principi attivi contenuti nel biocida figurano nell’allegato I e rispettano le restrizioni previste da tale allegato», questo regolamento autorizza a presentare una domanda di autorizzazione semplificata a fornire e utilizzare un biocida. Per quanto riguarda, più in particolare, tale procedura di autorizzazione semplificata, il suo scopo è quello di incoraggiare l’uso di biocidi meno nocivi. Nell’ambito della presente causa non mi sembra necessaria una descrizione dettagliata di tale procedura.


8      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (JO 1999, L 200, pag. 1).


9      Per esempio, l’aceto è elencato tra gli alimenti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari (GU 2008, L 16, pag. 16), come modificato dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (GU 2011, L 295, pag. 1). (v. parte D, numero 12.3).


10      In linea generale, tale concentrazione nell’aceto alimentare è inferiore al 10%. A tale riguardo, la convenuta nella causa principale attira l’attenzione sul fatto che, secondo il diritto tedesco [v. articolo 2 dell’Essigverordnung (Verordnung über den Verkehr mit Essig und Essigessenz) (regolamento sul commercio dell’aceto e dell’essenza di aceto)], i prodotti contenenti meno dell’11% di acido acetico possono essere commercializzati come alimenti.


11      Come risulta dalla letteratura scientifica, una concentrazione più elevata di acido acetico può provocare irritazioni della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie e le sue proprietà corrosive lo rendono tossico. Per esempio, la somministrazione orale di una soluzione concentrata, superiore al 10%, può provocare lesioni caustiche del tratto digestivo e una depressione del sistema nervoso centrale [v. scheda tossicologica n.o 24 - Édition juin 2021 de l’Institut national de recherche et de la sécurité (INRS), (Edizione giugno 2021 dell’Istituto nazionale per la ricerca e la sicurezza (INRS) Francia].


12      Regolamento delegato della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’aceto come principio attivo nell’allegato I del regolamento (GU 2019, L 279, pag. 1). Pertanto, l’iscrizione dell’aceto e, in precedenza, dell’acido acetico nell’allegato I del regolamento sui biocidi significa che tali sostanze non destano preoccupazione per la salute umana, animale o per l’ambiente, a condizione di rispettare le limitazioni che li accompagnano.


13      Ciò significa che un biocida la cui autorizzazione all’immissione in commercio sia concessa mediante procedura semplificata comporterebbe un principio che, in quanto tale, rientrerebbe nella definizione di alimento. Secondo il regolamento sugli alimenti, si intende per alimento «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani» (v. articolo 2, primo comma, di tale regolamento).


14      V. sentenza del 14 ottobre Biofa (C‑29/20, EU:C:2021:843, punti 26 e 28).


15      V. articolo 2, paragrafo 1, e articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui biocidi.


16      Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui biocidi, possono essere autorizzati soltanto i biocidi i cui principi attivi sono stati approvati per il tipo di prodotti pertinente, a condizione che siano soddisfatti i requisiti specificati per i principi attivi in questione. Ciò significa che un biocida non sarà autorizzato nel mercato interno fino a quando il principio attivo in esso contenuto non sia stato previamente valutato e approvato.


17      Vedi articolo 69, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi.


18      Vedi articolo 72, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi.


19      Ad ogni buon conto, sottolineo che una siffatta affermazione non pregiudica la determinazione dell’applicazione del regolamento sui biocidi ai prodotti di cui trattasi, poiché occorre ancora stabilire se tali prodotti, che presentano una pluralità di destinazioni d’uso, i) rientrino nella qualificazione di biocidi e ii) rientrino nell’ambito di applicazione di tale regolamento, come analizzerò nel prosieguo.


20      A tale proposito, la Corte ha già dichiarato che la gradazione delle finalità dei biocidi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui biocidi elenca le finalità di tali prodotti. Queste vanno dalla distruzione degli organismi nocivi alla prevenzione degli stessi (sentenza del 19 dicembre 2019, Darie, C‑592/18, EU:C:2019:1140, punto 41). Inoltre, in considerazione di tale formulazione, non mi sembra escluso che tali finalità, idonee a conferire un effetto biocida al prodotto, possano essere molteplici e nondimeno rientrare nell’ambito di tale effetto.


21      A titolo di esempio, va rilevato che, per quanto riguarda i medicinali e gli alimenti, il legislatore ha espressamente previsto, in caso di dubbio, la prevalenza della definizione di «medicinale» su quella di «alimento» [v. articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67)]. Per contro, sembra che il sistema istituito dal regolamento sui biocidi sia molto più flessibile per quanto riguarda la combinazione delle diverse qualifiche e le conseguenze che esse comportano sulle norme applicabili ai prodotti di cui trattasi.


22      V. articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ultimo comma, del regolamento sui biocidi.


23      Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi.


24      Tale approvazione si basa su un parere relativo all’approvazione del principio attivo emesso dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), sulla base delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sui biocidi. La Commissione, quando riceve detto parere, adotta un regolamento di esecuzione che stabilisce che un principio attivo sia approvato, e a quali condizioni [v. articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento].


25      Vedi articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui biocidi. Peraltro, mi sembra importante sottolineare, come rilevato dall’avvocato generale Rantos nelle sue conclusioni nella causa Biofa (C‑29/20, EU:C:2021:411, paragrafo 69), che un prodotto contenente un principio attivo approvato da un regolamento di esecuzione dovrà necessariamente essere qualificato come «biocida» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui biocidi se la sua composizione è identica a quella del principio attivo approvato.


26      Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che la nozione di «biocida» va intesa in senso ampio (sentenza del 19 dicembre 2019, Darie, C‑592/18, EU:C:2019:1140, punto 42). A tale riguardo, tutte le condizioni cumulative che la compongono devono, a mio avviso, essere oggetto di un’interpretazione estensiva.


27      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU 1998, L 123, pag. 1).


28      Tra tali circostanze si potrebbero citare, in particolare, le caratteristiche tecniche di tale prodotto e la sua natura, la quale può essere collegata al principio attivo che lo compone.


29      Tale ipotesi è tuttavia indipendente dalla questione relativa alla valutazione del carattere ingannevole dell’etichettatura dei prodotti di cui alla causa principale. Infatti, in linea di principio, non spetta alla Corte rispondere alla questione se l’etichettatura di taluni prodotti sia tale da indurre in errore l’acquirente o il consumatore, poiché tale compito spetta al giudice nazionale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 settembre 2009, Severi, C‑446/07, EU:C:2009:530, punto 60).


30      Ad esempio, l’aspetto, le indicazioni, l’etichettatura e le attività pubblicitarie.


31      Tale conclusione si impone, a mio avviso, alla luce del principio del libero esercizio di un’attività professionale che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione. Infatti, il produttore dispone di una libertà nelle sue scelte imprenditoriali. Orbene, la vendita è una modalità di esercizio di tale principio. Quest’ultimo, non è, tuttavia assoluto, ma va considerato in relazione alla sua funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni al libero esercizio di un’attività professionale, a condizione che tali restrizioni siano effettivamente consone ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione europea e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2004, Di Lenardo e Dilexport, C‑37/02 e C‑38/02, EU:C:2004:443, punto 82 e giurisprudenza citata). In particolare, è opportuno evitare qualsiasi elusione dei requisiti derivanti dal regolamento sui biocidi, come la presentazione di un prodotto come alimento, mentre, tenuto conto della sua natura e dei pericoli che il suo uso comporta per la salute umana, degli animali e per l’ambiente, quest’ultimo deve rispettare i requisiti di tale regolamento.


32      A tale riguardo, in udienza, la Speyer & Grund ha spiegato che la scelta di una confezione dei prodotti di cui trattasi in flaconi con erogatori spray rientrava in una strategia di marketing volta ad attirare l’attenzione sui prodotti, a distinguerli dai prodotti tradizionali e a facilitarne l’uso.


33A tale proposito, mi sembra importante sottolineare che tale conclusione deve essere esaminata con una certa cautela e circoscritta al caso specifico dei prodotti a duplice uso.


34      Per ogni fine utile, si ricorderà che il paragrafo 2, primo comma, di tale articolo contiene un elenco di atti normativi che condizionano la disapplicazione di tale regolamento quando i biocidi rientrano nell’ambito di applicazione di tali atti normativi. Il paragrafo 2, secondo comma, di tale articolo prevede che «quando un biocida ricade nell’ambito di applicazione di uno dei summenzionati atti normativi ed è destinato a essere utilizzato per finalità non previste da questi ultimi, il presente regolamento si applica anche a tale biocida nella misura in cui tali finalità non sono disciplinate nell’ambito di detti atti normativi». Infine, il paragrafo 5, lettera a), di tale articolo 2 precisa che detto regolamento sui biocidi non si applica «agli alimenti o ai mangimi utilizzati come repellenti o attrattivi».


35      V., in tal senso, sentenza del 1° marzo 2012, Söll (C‑420/10, EU:C:2012:111, punto 24). In tale sentenza, è vero che la Corte si è pronunciata sul carattere esaustivo dell’elenco dei biocidi di cui alla direttiva 98/8. Tuttavia, avendo il regolamento sui biocidi abrogato e sostituito la direttiva 98/8, l’interpretazione delle disposizioni della suddetta direttiva fornita dalla Corte vale anche per tale regolamento qualora le disposizioni dei due atti normativi del diritto dell’Unione possano essere qualificati come equivalenti (sentenza del 19 dicembre 2019, Darie, C‑592/18, EU:C:2019:1140, punto 29). Orbene, come risulta dalla lettura dell’allegato V, gruppo 1, tipo di prodotto 4 di tale direttiva, quest’ultima è stata formulata in modo identico a quella dell’allegato V, gruppo 1, tipo di prodotto 4 di detto regolamento.


36      V. considerando 23 del regolamento sui biocidi.


37      Considerando 18 del regolamento sui biocidi.


38      Considerando 10 del regolamento CLP.


39      Come avviene, nella specie, con il regolamento CLP (v. articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento).


40      Considerando 11 del regolamento CLP.


41      Ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento CLP, quest’ultima è definita come «un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione».


42      Ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento CLP, quest’ultima è definita come «una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze».


43      Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento CLP.


44      Considerando 10 del regolamento CLP.


45      Si ricordi che, sebbene, in linea di principio, la determinazione della destinazione d’uso di un prodotto avvenga alla luce degli elementi oggettivi e possa quindi avvicinarsi, in tale misura, all’importanza attribuita dal regolamento CLP alle proprietà delle sostanze e delle miscele, tale approccio non può imporsi in tutti i casi. Come ho già esposto, alcuni prodotti possono avere più destinazioni d’uso, nel qual caso la destinazione ad essi attribuita non deriva necessariamente dalle loro sole proprietà, ma anche dall’intenzione del fabbricante.


46      Occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza consolidata, le eccezioni a un principio devono essere interpretate restrittivamente (v. sentenze del 10 novembre 2016, Baštová, C‑432/15, EU:C:2016:855, punto 59 e giurisprudenza citata, e del 29 marzo 2012, Commissione/Polonia, C‑185/10, EU:C:2012:181, punto 31 e giurisprudenza citata).


47      A tale proposito, la formulazione di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettera e) del regolamento CLP, indica espressamente che tale regolamento «non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale: (...) alimenti (...)» (il corsivo è mio).


48      Come spiegato ai paragrafi da 21a 39delle presenti conclusioni, un prodotto può essere qualificato come biocida anche se la sua destinazione d’uso non è esclusivamente biocida. La stessa conclusione si impone anche per quanto riguarda la questione se tale prodotto debba rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento CLP. In mancanza di precisazioni in tale regolamento al riguardo, ritengo che l’esame del carattere preponderante o principale di una destinazione d’uso possa rivelarsi difficile e rischierebbe di complicare inutilmente l’applicazione dei regimi giuridici volti a garantire un elevato livello di protezione.


49      V. articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sugli alimenti.


50      V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi e articolo 1, paragrafo 1, del regolamento CLP.


51      Tale conclusione sarebbe diversa se i prodotti di cui trattasi dovessero essere considerati esclusivamente alimentari. In tal caso, potrei concordare con il punto di vista del giudice del rinvio, condiviso dalla Speyer & Grund, secondo cui le disposizioni della normativa alimentare sono, certamente, più specifiche e dovrebbero prevalere a causa dell’esclusione degli alimenti dall’ambito di applicazione del regolamento CLP.


52      A norma dell’articolo 14 del regolamento sugli alimenti, gli alimenti sono considerati a rischio se sono dannosi per la salute, a causa dell’effetto che ha sulla persona che lo consuma o dei probabili effetti tossici cumulativi, o se è inadatto al consumo umano, in quanto l’alimento è considerato inaccettabile per tale consumo, secondo l’uso previsto, in particolare in seguito a una contaminazione, dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Mi sembra che tale divieto si applichi anche ad un alimento che può avere altre destinazioni.


53      V. allegato 1, tabella 1.1, del regolamento CLP.


54      Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento CLP.


55      Infatti, la qualificazione come biocida non comporta automaticamente la classificazione delle sostanze che lo compongono ai sensi di detto regolamento. A tale titolo, si citano i principi attivi di origine naturale, elencati nell’allegato I del regolamento sui biocidi (ad esempio, l’olio di lavanda o l’olio di menta), o quelli per i quali è espressamente previsto che la loro concentrazione debba essere limitata affinché la classificazione dei biocidi non sia necessaria ai sensi del regolamento CLP (ad esempio l’acetato di sodio o l’acido acetico). Si ricorderà, altresì, che, per quanto riguarda i prodotti composti di acido acetico, questi ultimi possono sfuggire ad una classificazione ai sensi del regolamento CLP anche quando beneficiano di un’autorizzazione nell’ambito della procedura semplificata, poiché, in tal caso, l’acido acetico che lo compone deve presentare una concentrazione limitata (v. paragrafo 10 delle presenti conclusioni).


56      A tale riguardo, vedi le mie considerazioni esposte ai paragrafi da 58 a 60 delle presenti conclusioni, che si applicano anche a tale quinta questione pregiudiziale.


57      V. articolo 3, numero 1) del regolamento REACH.


58      V. articolo 3, numero 2), del regolamento REACH.


59      Considerando 11 del regolamento REACH.


60      Sentenza del 10 settembre 2015, FCD e FMB (C‑106/14, EU:C:2015:576, punto 32).


61      Articolo 2, paragrafo 3, lettera j), del regolamento sui biocidi. V. anche l’articolo 70 di tale regolamento, il quale prevede che, se del caso, le schede di dati di sicurezza per i principi attivi e i biocidi siano redatte e messe a disposizione conformemente all’articolo 31 del regolamento REACH.


62      V. articolo 1, paragrafo 1, del regolamento REACH.


63      Tale conclusione non pregiudica le considerazioni già svolte nell’ambito della risposta alla quarta questione pregiudiziale (v. paragrafi da 71 a 73 delle presenti conclusioni), secondo cui sussiste un dubbio quanto alla possibilità che un prodotto — se classificato come biocida — rientri nell’ambito di applicazione del regolamento sui biocidi e sia classificato come miscela pericolosa, il che consente a priori di far scattare l’applicazione del regolamento REACH, anch’esso qualificabile come alimento.