CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

DEAN SPIELMANN

presentate il 18 dicembre 2025 (1)

Cause riunite C424/24 e C425/24

ZD

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

Procura federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

Collegio di garanzia dello sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

Corte federale d’appello presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (C424/24)

e

MI

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) (C425/24)

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia)]

« Rinvio pregiudiziale – Sanzione disciplinare irrogata dalla giustizia sportiva – Divieto temporaneo di esercizio della professione di membro del consiglio di amministrazione o di dirigente apicale di una società di calcio – Normativa nazionale che esclude il potere di annullamento del giudice amministrativo consentendo unicamente un risarcimento del danno – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Articoli 45 e 56 TFUE – Libera circolazione dei lavoratori e libera prestazione dei servizi »






 Introduzione

1.        Nel suo corso generale di diritto internazionale privato, tenuto all’Accademia di diritto internazionale dell’Aia, il professor François Rigaux spiega che, nell’ordinamento giuridico sportivo, l’esistenza di un monopolio di fatto delle autorità sportive introduce nell’adesione alle regole fissate da queste ultime l’elemento coercitivo che conferisce un valore giuridico a tali regole. La situazione dei soggetti che hanno scelto di aderirvi è in tal senso comparabile, a suo avviso, a quella del «viaggiatore interplanetario», nella misura in cui, «per approdare sulla Luna o sul pianeta Marte, egli deve sottomettersi alle condizioni di gravità o di temperatura e soddisfare il proprio fabbisogno di ossigeno con l’ausilio dell’attrezzatura adeguata» (2).

2.        La natura giuridica delle regole «sportive» implica che l’autorità o le autorità detentrici di un monopolio di fatto abbiano il potere di sanzionare la loro violazione, principalmente mediante sanzioni disciplinari. Tale peculiarità dell’ordinamento giuridico sportivo si trova al centro della presente causa.

3.        Con le sue domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia) interpella la Corte sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di talune norme giuridiche che disciplinano, in Italia, l’esercizio del potere sanzionatorio di cui dispongono le associazioni sportive nei confronti dei soggetti che rientrano nella loro competenza.

4.        In particolare, essa è chiamata a pronunciarsi sulla questione se un controllo giurisdizionale che può comportare unicamente la concessione del risarcimento del danno causato ai soggetti ai quali sono state inflitte sanzioni disciplinari sia conforme al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva risultante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

5.        Sono rilevanti nelle presenti cause l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché gli articoli 45, 56, 101 e 102 TFUE.

 Diritto italiano

 Costituzione

6.        L’articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana (in prosieguo: la «Costituzione») (3) enuncia quanto segue:

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

7.        Il primo comma dell’articolo 18 di tale Costituzione così recita:

«I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

8.        L’articolo 24 di detta Costituzione prevede quanto segue al suo primo comma:

«Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi».

9.        Il primo comma dell’articolo 103 della stessa Costituzione dispone quanto segue:

«Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi».

10.      L’articolo 113 della Costituzione italiana così recita:

«Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa».

 Codice del processo amministrativo

11.      L’articolo 1 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104 (4), enuncia quanto segue al suo comma 1:

«La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo».

12.      L’articolo 30 di tale codice prevede quanto segue al suo comma 6:

«Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente il giudice amministrativo».

13.      L’articolo 133 di detto codice contiene, inter alia, un comma 1, il quale così recita:

«Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge :

(…)

z)      le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano [(CONI)] o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti».

 Legge n. 280/2003

14.      Il decreto-legge del 19 agosto 2003, n. 220 recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (5), è stato convertito dalla legge del 17 ottobre 2003, n. 280 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (6) (in prosieguo: la «legge n. 280/2003»).

15.      Gli articoli da 1 a 3 della legge n. 280/2003 così recitano:

«Articolo 1 –  Principi generali

1.      La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2.      I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di (…) rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo.

Articolo 2 – Autonomia dell’ordinamento sportivo

1.      In applicazione dei principi di cui all’articolo 1, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a)      l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b)      i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

2.      Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del [CONI] e delle Federazioni sportive (…), gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.

(…)

Articolo 3 – Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1.      Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del [CONI] o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del [CONI] e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2 (…)

(…)».

 Codice di Giustizia Sportiva della FIGC

16.      La normativa ai sensi della quale sono state inflitte le sanzioni nei procedimenti principali è il codice di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FGIC) (7).

17.      Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, di tale codice, quest’ultimo si applica, inter alia, ai «dirigenti» che svolgono un’attività professionale nel settore sportivo, categoria di soggetti nella quale rientrano pacificamente ZD e MI.

18.      L’articolo 4 di detto codice, intitolato «Obbligatorietà delle disposizioni generali», prevede quanto segue:

«1.      I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

2.      In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

(…)».

19.      Tra le varie sanzioni, l’articolo 9 dello stesso codice fa riferimento, al suo comma 1, lettera f), alla «squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione [all’ambito dell’Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA)]».

20.      L’articolo 31 del codice di giustizia sportiva della FIGC, intitolato «Violazioni in materia gestionale ed economica», enuncia quanto segue al comma 1:

«Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida».

 Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

21.      ZD e MI sono rispettivamente un ex presidente e un ex membro del consiglio di amministrazione della società Juventus F.C. SpA (in prosieguo: la «Juventus»), società di calcio professionistica con sede in Italia.

22.      La Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo: la «FIGC») è un’associazione di diritto privato avente la propria sede in Italia. Essa mira a promuovere e a disciplinare il calcio professionistico e dilettantistico in tale Stato membro. Essa è membro della Fédération internationale de football association (Federazione calcistica internazionale; in prosieguo: la «FIFA») e dell’Union européenne des associations de football (Unione delle federazioni calcistiche europee; in prosieguo: l’«UEFA»).

23.      Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in prosieguo: il «CONI») è, dal canto suo, un organismo di diritto pubblico avente la propria sede in Italia. Secondo il giudice del rinvio, esso ha il compito di coordinare le attività delle diverse associazioni sportive italiane.

24.      Il 1° aprile 2022, la Procura federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Italia) (in prosieguo: la «Procura federale»), organo della FIGC competente in materia di procedimenti disciplinari, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale nazionale (Italia) (in prosieguo: il «Tribunale federale») diverse società di calcio professionistico italiane, tra cui la Juventus, nonché diversi dirigenti delle medesime. La Procura federale contesta segnatamente a questi ultimi la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli articoli 4 e 31 del codice di giustizia sportiva della FIGC. In particolare, essa addebita a ZD e a MI, in sostanza, di avere partecipato alla creazione di un sistema di plusvalenze fittizie per un importo totale superiore a 60 milioni di EUR, effettuando o approvando la presenza, nelle situazioni finanziarie e nei bilanci contabili della Juventus per il 2020 e il 2021, di dichiarazioni che presentavano artificialmente un insieme di operazioni di cessione di servizi sportivi di giocatori, e dunque di trasferimenti, come operazioni indipendenti. Infatti, secondo la Procura federale, si trattava in realtà di operazioni di permuta, finalizzate a sottrarsi all’applicazione del principio contabile internazionale applicabile a queste ultime e, in definitiva, a dichiarare risultati e un patrimonio superiori ai risultati e al patrimonio reali delle società partecipanti a tale sistema.

25.      Con decisione del 22 aprile 2022, il Tribunale federale, organo della FIGC competente, segnatamente, in materia di sanzioni disciplinari, ha adottato una decisione in cui ha prosciolto tutte le persone fisiche e giuridiche interessate da tale deferimento (8).

26.      La Procura federale ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi alla Corte Federale d’appello presso la FIGC (Italia) (in prosieguo: la «Corte federale d’appello»).

27.      Con decisione del 27 maggio 2022, la Corte federale d’appello ha confermato la decisione del Tribunale federale (9).

28.      Il 24 novembre 2022, la Procura federale ha ricevuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino (Italia) copia di documenti contenuti nel fascicolo di un procedimento penale avviato parallelamente dal pubblico ministero in relazione ai fatti contemplati dal deferimento menzionato al paragrafo 24 delle presenti conclusioni. A seguito di tale ricevimento, la Procura federale ha ritenuto che detti documenti giustificassero la presentazione di un ricorso per revocazione parziale dinanzi alla Corte federale d’appello.

29.      Nel gennaio 2023, la Corte federale d’appello ha adottato una decisione nella quale essa ha accolto il ricorso per revocazione della Procura federale (10). Con tale decisione, essa ha segnatamente inflitto a ZD e a MI una sanzione disciplinare consistente nell’inibizione a svolgere attività in ambito FIGC per un periodo di 24 mesi, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. Tale inibizione, la quale si applica, di fatto, all’esercizio di qualsivoglia attività professionale nel settore che rientra nella competenza della FIGC, ossia il calcio professionistico o dilettantistico in Italia, è stata successivamente estesa a livello mondiale dalla commissione disciplinare della FIFA.

30.      Detta decisione è stata impugnata, segnatamente, da ZD e MI dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Italia) (in prosieguo: il «Collegio di garanzia dello sport»), supremo giudice dell’ordinamento sportivo italiano.

31.      Con decisione dell’8 maggio 2023, il Collegio di garanzia dello sport ha respinto il ricorso di ZD e quello di MI, accogliendo al contempo quelli proposti da altri soggetti e rimettendo la decisione alla Corte federale d’appello, al fine di consentire a quest’ultima di fissare in via definitiva le sanzioni disciplinari da infliggere (11).

32.      Il 25 maggio 2023, nel summenzionato procedimento penale è stato adottato un decreto di archiviazione.

33.      Successivamente, ZD e MI hanno presentato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), giudice del rinvio, un ricorso avverso le decisioni adottate in successione dalla Corte federale d’appello e dal Collegio di garanzia dello sport, nei limiti in cui tali decisioni li riguardano.

34.      Nella sua ordinanza di rinvio, detto giudice indica, in primo luogo, che, con i loro rispettivi ricorsi, ZD e MI chiedono al medesimo, in via principale, di sospendere nonché annullare la sanzione disciplinare irrogata loro dalla Corte federale d’appello e, unicamente in subordine, di risarcire il danno causato loro da tale sanzione. Tuttavia, ai sensi della legislazione italiana applicabile, come interpretata dal Consiglio di Stato (Italia), esso sarebbe tenuto a respingere questi due ricorsi in quanto «inammissibili per difetto di giurisdizione» nella parte in cui sono intesi ad ottenere l’annullamento di tali sanzioni disciplinari.

35.      Infatti, in due sentenze del 7 febbraio 2011 (12) e del 17 aprile 2019 (13), la Corte costituzionale (Italia) avrebbe ritenuto, in sostanza, che gli articoli 2 e 3 della legge n. 280/2003, devono essere interpretati nel senso che essi attribuiscono agli «organi di giustizia dell’ordinamento sportivo», tra cui il Tribunale federale, la Corte federale d’appello e il Collegio di garanzia dello sport, una competenza esclusiva a conoscere delle domande di sospensione e annullamento delle sanzioni disciplinari irrogate alle persone giuridiche o fisiche che sono tesserate o affiliate alle diverse associazioni sportive italiane. Dal canto suo, il giudice amministrativo sarebbe competente esclusivamente, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera z), del codice del processo amministrativo, a conoscere delle controversie aventi ad oggetto atti del CONI e delle associazioni sportive italiane non riservate agli «organi di giustizia dell’ordinamento sportivo». Tra tali controversie figurerebbero i ricorsi con cui i soggetti ai quali sono state applicate siffatte sanzioni disciplinari gli chiedono, «una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva», di controllare in via incidentale la legittimità delle stesse, al fine di ottenere una «tutela per equivalente» delle loro «situazioni giuridiche soggettive» nonché dei loro «diritti e interessi legittimi». Una siffatta tutela potrebbe assumere unicamente la forma di un risarcimento pecuniario del danno causato a tali soggetti.

36.      Come risulterebbe dalle stesse sentenze, la Corte costituzionale fonderebbe tale interpretazione delle diverse disposizioni in questione della legge n. 280/2003 e del codice del processo amministrativo sulla constatazione che tali disposizioni sono frutto del «non irragionevole bilanciamento» operato dal legislatore italiano, all’articolo 1 della legge n. 280/2003, fra il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale sancito agli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione, da un lato, e le esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, che trovano tutela negli articoli 2 e 18 di tale Costituzione, dall’altro. La tutela giurisdizionale dei soggetti interessati sarebbe in tal senso assicurata in maniera effettiva dalla «giustizia sportiva», che costituisce un’emanazione particolare della «giustizia associativa», nella misura in cui riguarda le situazioni giuridiche, come quelle che scaturiscono dall’irrogazione di sanzioni disciplinari, che sono rilevanti per l’«ordinamento [giuridico] settoriale», costituito dall’«ordinamento sportivo», ma non per l’«ordinamento [giuridico] generale». Parallelamente, la tutela giurisdizionale effettiva delle «situazioni giuridiche soggettive» di tali soggetti rilevanti per l’«ordinamento [giuridico] generale» continuerebbe ad essere assicurata dai giudici amministrativi.

37.      In secondo luogo, il giudice del rinvio ritiene che sia necessario interpellare la Corte sull’interpretazione del diritto dell’Unione al fine di potersi pronunciare sia sulla ricevibilità dei ricorsi proposti da ZD e MI sia sulla fondatezza di tali ricorsi.

38.      In terzo ed ultimo luogo, esso riferisce, in sostanza, di dubitare della conformità della legge n. 280/2003 al diritto dell’Unione.

39.      In tale contesto, nella causa C‑424/24, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      [s]e il diritto dell’Unione ed in particolare gli articoli 6 e 19 TUE, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione [(14)] e [dell’articolo] 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (15)], in relazione al principio della tutela giurisdizionale effettiva, vadano interpretati nel senso che ostano a che il diritto interno di uno Stato Membro, quale quello di cui all’articolo 2 [della] legge 280/2003, come interpretato nel diritto vivente [nazionale], una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, escluda il ricorso a una tutela giurisdizionale che preveda il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il giudice amministrativo) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l’efficacia delle sanzioni medesime, così limitando il potere del giudice nazionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, laddove risulti che l’esercizio del potere disciplinare è stato in concreto illegittimo.

2)      Se il diritto dell’Unione ed in particolare gli articoli 6 e 19 del TUE, interpretati alla luce degli articoli 47, 48 e 49 della [Carta] e 6 e 7 della CEDU devono essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 2 [della] legge n. 280/2003 come interpretata nel diritto vivente [nazionale] – che, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente [nazionale], consenta agli organi dell’ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell’attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell’ordinamento federale (articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FGCI), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo Statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità.

3)      Se il diritto dell’Unione ed in particolare gli articoli, 45, 49 e 56, 101 e 102 del TFUE e 47 della [Carta] vadano interpretati nel senso che ostano a che la normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 2 [della] legge n. 280/2003, consenta l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale».

40.      Nel medesimo contesto, nella causa C‑425/24, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in sostanza, le stesse questioni pregiudiziali.

41.      Hanno depositato osservazioni scritte ZD, MI, il CONI, la FIGC, i governi italiano e portoghese, nonché la Commissione europea.

42.       ZD, MI, il CONI, la FIGC, il governo italiano e la Commissione hanno svolto le loro difese orali all’udienza tenutasi il 17 settembre 2025.

 Analisi

43.      Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni verteranno esclusivamente sulla prima e sulla terza questione pregiudiziale. Esaminerò anzitutto la terza questione, per poi dedicarmi alla prima.

 Sulla terza questione

44.      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se gli articoli 45, 56, 101 e 102 TFUE (16) debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che una normativa nazionale, come quella nel caso di specie, consenta l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare, per effetto della quale è inibito ad un dirigente di società sportiva lo svolgimento dell’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale.

 Sulla ricevibilità

45.      La Commissione e il governo italiano mettono in discussione la ricevibilità della presente questione (17), ritenendo in sostanza che, in tali domande, il giudice del rinvio non abbia fornito spiegazioni sul nesso da esso individuato tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui viene chiesta l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile ai procedimenti principali.

46.      Secondo la Commissione, i procedimenti principali risultano privi di carattere transfrontaliero. A suo avviso, tutti gli elementi di tali procedimenti si collocano all’interno dell’Italia, poiché si tratta di sanzioni disciplinari imposte a dirigenti italiani che hanno un rapporto di lavoro con una società di calcio italiana e che non si sono avvalsi del loro diritto alla libera circolazione. Infatti, tali sanzioni consistono nell’«inibizione temporanea di mesi 24 a svolgere attività in ambito FIGC, con richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA». Un ostacolo alla libera circolazione dei dirigenti interessati si sarebbe quindi concretizzato solo nel momento in cui l’UEFA o la FIFA avrebbero accolto la richiesta di estensione a livello europeo o mondiale della portata geografica di dette sanzioni presentata dalla FIGC.

47.      Si deve osservare, in proposito, che la Corte ha già accettato di rispondere alle questioni sottopostele nel caso in cui, a causa del suo oggetto o della sua stessa natura, la normativa nazionale in esame potesse produrre effetti transfrontalieri (18). Ciò si verifica nel caso della normativa italiana di cui trattasi, la quale prevede, tra le sanzioni destinate ad assicurare il rispetto di dette disposizioni, talune sanzioni che possono essere accompagnate da una richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA.

48.      Pertanto, suggerisco alla Corte di respingere tale eccezione di irricevibilità.

 Nel merito

49.      In via preliminare, occorre rilevare che le disposizioni nazionali oggetto della presente questione, le quali fanno parte del codice di giustizia sportiva della FIGC, disciplinano taluni aspetti dell’attività sanzionatoria di quest’ultima. Emanato dalla FIGC, che è un’associazione di diritto privato, tale codice è stato approvato dal CONI. Infatti, quest’ultimo organo, di natura pubblica, è chiamato a valutarne la conformità alla legge, allo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (in prosieguo: lo «statuto del CONI») (19), ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI (20).

50.      È poi necessario esaminare le questioni concernenti la compatibilità di tali disposizioni con le norme sulla concorrenza (articoli 101 e 102 TFUE), in primo luogo, e con le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi (articoli 45 e 56 TFUE), in secondo luogo. Pare tuttavia opportuna un’osservazione preliminare.

51.      Secondo una costante giurisprudenza, l’attività sportiva è disciplinata dal diritto dell’Unione quando costituisce un’attività economica. Come indicato recentemente dalla Corte, devono essere considerate come estranee a ogni attività economica solo le norme specifiche che, da un lato, siano state adottate esclusivamente per ragioni di carattere non economico e, dall’altro, vertano su questioni che riguardano unicamente lo sport in quanto tale (21). È evidente che norme relative alla gestione economica di una società sportiva professionistica come quelle nel caso di specie non rientrano in tale categoria e non sfuggono dunque alla sfera di applicazione del diritto dell’Unione.

52.      Alla luce dell’articolo 101 TFUE, il giudice del rinvio sembra nutrire dubbi sulla questione se le decisioni adottate dalle associazioni di diritto privato che organizzano competizioni calcistiche, come la decisione di irrogazione della sanzione in esame, debbano essere qualificate come «decisioni di associazioni di imprese» e rientrino pertanto nel divieto sancito da tale disposizione.

53.      A tal riguardo, occorre ricordare che, per ricadere in tale divieto, un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata deve al contempo poter pregiudicare il commercio tra Stati membri e avere «per oggetto o per effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno (22). Una violazione dell’articolo 101 TFUE può dunque essere constatata soltanto qualora queste due condizioni siano soddisfatte.

54.      Orbene, anche ammesso che la normativa nazionale in questione costituisca una «decisione di associazione di imprese», dal fascicolo non emerge affatto che da tale normativa e dalle sanzioni che essa consente di infliggere possano risultare restrizioni della concorrenza, per oggetto o per effetto.

55.      Tale normativa riguarda, infatti, l’imposizione di sanzioni disciplinari nei confronti di persone fisiche quali i dirigenti delle società di calcio. Orbene, nessun elemento del fascicolo lascia supporre che l’imposizione di tali sanzioni possa determinare, di riflesso, la retrocessione della squadra di calcio presso la quale i dirigenti sanzionati esercitavano la loro attività professionale. Tenuto conto di ciò, non si può concludere che detta normativa possa falsare il gioco della concorrenza tra imprese.

56.      Per quanto riguarda l’articolo 102 TFUE, tale disposizione vieta lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sul mercato interno, nella misura in cui il commercio tra Stati membri possa esserne pregiudicato. In tal senso, il suo scopo è quello di evitare che venga pregiudicata la concorrenza a scapito dell’interesse generale, delle singole imprese e dei consumatori, reprimendo i comportamenti di imprese in posizione dominante che limitano o impediscono la concorrenza basata sui meriti e sono quindi suscettibili di arrecare un danno diretto o indiretto a detti soggetti (23).

57.      Nel caso di specie, anche ammettendo che la FIGC e il CONI possano essere qualificate come «imprese» ai sensi del diritto della concorrenza, non vedo in quale mercato esse detengano una posizione dominante e possano sfruttarla abusivamente mediante l’esercizio del loro potere di irrogare sanzioni ai dirigenti di società di calcio.

58.      Di conseguenza, l’asserita assenza di criteri sostanziali trasparenti, oggettivi e precisi che governino l’esercizio di tale potere sanzionatorio, invocata dalle parti nei procedimenti principali, non porrebbe, in ogni caso, alcun problema alla luce dell’articolo 102 TFUE (24).

59.      Gli articoli 101 e 102 TFUE non ostano dunque, a mio avviso, ad una normativa nazionale come quella nel caso di specie.

60.      Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato FUE sulla libera circolazione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone, che mira ad agevolare, per i cittadini dell’Unione, l’esercizio di qualsiasi tipo di attività lavorativa nel territorio dell’Unione, osta ai provvedimenti che possano sfavorire tali cittadini quando intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (25). Di conseguenza, l’articolo 45 TFUE osta a qualsiasi misura nazionale che possa ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà fondamentale garantita da tale articolo. Lo stesso criterio giuridico si applica in relazione alla libera prestazione dei servizi prevista all’articolo 56 TFUE (26).

61.      A tal riguardo, rilevo che le sanzioni disciplinari previste dal codice di giustizia sportiva della FIGC e inflitte segnatamente ai dirigenti delle società di calcio professionistico italiane, sono idonee ad impedire a tali dirigenti di accettare offerte di lavoro dipendente presso altre società di calcio europee o di operare come prestatori di servizi nei confronti di queste stesse società. In tali circostanze, l’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione dei dirigenti sanzionati ai sensi degli articoli 45 e 56 TFUE sembra pacifica.

62.      Secondo una costante giurisprudenza, un siffatto ostacolo può cionondimeno essere ammesso se è dimostrato, sotto un primo profilo, che l’adozione delle misure di cui trattasi è giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale, e, sotto un secondo profilo, che esse rispettano il principio di proporzionalità (27).

63.      Per quanto riguarda l’esistenza di un obiettivo legittimo di interesse generale, occorre precisare quanto segue.

64.      Dal fascicolo risulta che l’articolo 4 del codice di giustizia sportiva della FIGC enuncia l’obbligo di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, pena l’applicazione delle sanzioni previste segnatamente all’articolo 9 di detto codice.

65.      La prima di queste disposizioni riguarda dunque i comportamenti che arrecano pregiudizio ai principi di leale partecipazione alle competizioni sportive e, di conseguenza, di parità di trattamento delle società di calcio coinvolte.

66.      Comportamenti come quelli dei ricorrenti nei procedimenti principali (28) consentono alla società alla quale appartengono di ottenere un vantaggio economico illecito rispetto alle altre società che partecipano alle stesse competizioni. Essi compromettono pertanto la parità delle condizioni di partecipazione a tali competizioni tra le società coinvolte nelle stesse. Il regime sanzionatorio istituito dalla normativa nazionale in questione mira dunque ad assicurare lo svolgimento leale e paritario della competizione sportiva in condizioni non falsate dalla frode.

67.      Da parte mia, sono persuaso che un siffatto obiettivo possa essere invocato per giustificare l’adozione della normativa in questione, tanto più che la Corte ha riconosciuto di recente che «l’obiettivo di assicurare la regolarità delle competizioni sportive costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale che può essere perseguito da un’associazione sportiva» (29).

68.      Per quanto riguarda la questione se la normativa nazionale in esame sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo, e non ecceda quanto necessario per conseguirlo, occorre osservare che la giurisprudenza della Corte sottolinea la necessità che il potere discrezionale di cui dispongono i soggetti abilitati ad imporre sanzioni non venga esercitato in modo arbitrario. Risulta segnatamente da tale giurisprudenza che le associazioni, come la FIGC, possono validamente prevedere l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempimento delle norme contenute nel loro codice di giustizia sportiva purché tali norme e le sanzioni destinate a garantirne il rispetto siano giustificate dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale. Tuttavia, secondo la Corte, siffatte sanzioni possono essere ammesse solo a condizione che la loro fissazione sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Quest’ultimo requisito implica, in particolare, che si tenga conto delle circostanze proprie del caso di specie in sede di determinazione del loro importo e della loro durata. Inoltre, tali criteri devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo (30).

69.      Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa in questione sia idonea a garantire l’obiettivo consistente nell’assicurare uno svolgimento leale e paritario della competizione sportiva e se essa non ecceda quanto necessario per realizzarlo.

70.      Tuttavia, tengo a sottolineare che si potrebbe ritenere che gli articoli da 12 a 18 del codice di giustizia sportiva della FIGC, contenuti nella sezione II di tale codice, intitolata «Applicazione delle sanzioni», disciplinino il potere sanzionatorio in questione in maniera conforme a quanto richiesto dalla summenzionata giurisprudenza.

71.      Sulla base di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione che gli articoli 45 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una normativa nazionale, come quella nel caso di specie, consenta l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare che vieta ad un dirigente di società sportiva lo svolgimento dell’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale, purché tale normativa e le sanzioni destinate ad assicurarne il rispetto siano giustificate dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, e la fissazione di tali sanzioni sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Allo stesso modo, gli articoli 101 e 102 TFUE non ostano ad una siffatta normativa nazionale.

 Sulla prima questione

72.      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19 TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta (31), debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che limita il controllo giurisdizionale delle sanzioni disciplinari, come quelle nei procedimenti principali, da parte degli organi nazionali che soddisfano i requisiti relativi alla qualità di «giurisdizione» ai sensi del diritto dell’Unione, ad un controllo in via incidentale che, in caso di illegittimità, può comportare unicamente la concessione di un risarcimento pecuniario ai soggetti ai quali tali sanzioni disciplinari sono state inflitte, escludendo così la possibilità per il giudice competente di annullare siffatte sanzioni disciplinari e concedere, se del caso, provvedimenti provvisori agli interessati.

 Sulla ricevibilità

73.      Il governo italiano sostiene che la presente questione è irricevibile a causa dell’imminente esaurimento degli effetti inibitori derivanti dalle decisioni adottate dagli organi della giustizia sportiva nazionale. Più precisamente, tale governo ricorda, da un lato, che i ricorrenti nei procedimenti principali sono stati condannati all’inibizione per un periodo di 24 mesi, e, dall’altro, che tale sanzione è stata inflitta dalla Corte federale d’appello con decisione del 20 gennaio 2023, immediatamente esecutiva. Ne conseguirebbe che l’inibizione in questione sarebbe scaduta il 20 gennaio 2025, data in cui la sentenza sulle domande di pronuncia pregiudiziale non sarebbe probabilmente stata ancora emessa. Pertanto, l’annullamento della sanzione inibitoria non avrebbe più avuto alcuna effettiva utilità per i ricorrenti nei procedimenti principali, in quanto gli effetti che intendevano rimuovere, mediante la domanda di annullamento, sarebbero già cessati.

74.      È pur vero che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Pertanto, secondo la Corte, qualora risultasse che i ricorrenti nei procedimenti principali hanno effettivamente perso il loro interesse a chiedere l’annullamento delle decisioni di cui trattasi, le questioni pregiudiziali non sarebbero più pertinenti per la soluzione delle controversie pendenti dinanzi al giudice del rinvio e la Corte dovrebbe dichiarare il non luogo a statuire (32).

75.      Tuttavia, non ritengo che ciò si verifichi nel caso di specie. Osservo d’altronde che, all’udienza, i ricorrenti nei procedimenti principali hanno precisato che un eventuale annullamento della decisione in esame da parte del giudice del rinvio avrebbe consentito di tutelare il loro interesse morale eliminando o riducendo al minimo le ripercussioni delle sanzioni disciplinari sulla loro reputazione.

 Nel merito

76.      Occorre anzitutto ricordare che tale questione verte su talune disposizioni della legge n. 280/2003, la quale enuncia i principi fondamentali che disciplinano il rapporto tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico statale.

77.      Il regime previsto da tale normativa, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale italiana, può essere sintetizzato come segue.

78.      Il principio della tutela giurisdizionale effettiva e i diritti della difesa sanciti nella Costituzione sono stati oggetto, in detta normativa, di un «non irragionevole bilanciamento» con il principio dell’«autonomia dell’ordinamento sportivo» risultante dagli articoli 2 e 18 della stessa. Tale bilanciamento si traduce nell’istituzione di una «riserva [di competenza]» a favore degli organi di giustizia [sportiva] presso le associazioni sportive italiane e il CONI, in forza della quale tali organi sono gli unici competenti ad annullare sanzioni disciplinari come       quelle nei procedimenti principali. Per contro, i giudici amministrativi restano competenti, una volta esauriti i tre gradi della giustizia sportiva, ad accordare un risarcimento pecuniario agli interessati in caso di illegittimità di tali sanzioni disciplinari.

79.      Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano sostiene che tale quadro normativo definisce un tratto caratteristico della sua «identità nazionale» ai sensi dell’articolo 4 TUE. Tale considerazione rende necessario, a mio avviso, un richiamo della giurisprudenza in materia (33).

–       Sul rapporto tra l’articolo 4, paragrafo 2, TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

80.      L’articolo 4, paragrafo 2, TUE, dispone, inter alia, che l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale.

81.      I termini del rapporto tra tale articolo e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, sono stati definiti espressamente nelle sentenze Ungheria/Parlamento e Consiglio (34) e Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (35).

82.      In tali sentenze, la Corte ha indicato che non si può validamente sostenere che i requisiti derivanti dal rispetto di valori e principi come lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l’indipendenza della giustizia, sanciti all’articolo 2 e all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in quanto presupposti sia di adesione che di partecipazione all’Unione, siano tali da incidere sull’identità nazionale di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE. Pertanto, quest’ultima disposizione, che deve essere letta tenendo conto delle disposizioni di pari rango, segnatamente gli articoli 2 e 19 TUE, non può dispensare gli Stati membri dal rispetto dei requisiti derivanti dalle stesse. In tal senso, anche se, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, cosicché tali Stati dispongono di una certa discrezionalità per garantire l’attuazione dei principi dello Stato di diritto, ciò non comporta in alcun modo che tale obbligo di risultato possa variare da uno Stato membro all’altro. Infatti, pur disponendo di identità nazionali distinte, che l’Unione rispetta, gli Stati membri aderiscono a una nozione di «Stato di diritto» che condividono, quale valore comune alle loro proprie tradizioni costituzionali, e che si sono impegnati a rispettare in modo continuativo. Ne consegue che, nella scelta del proprio rispettivo modello costituzionale, gli Stati membri sono tenuti a osservare i requisiti derivanti dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretati dalla Corte (36).

83.      In definitiva, il principio del primato del diritto dell’Unione preclude l’adozione di un’interpretazione che consenta agli Stati membri di invocare disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, per impedire l’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione. Spetta alla Corte, nell’esercizio della sua competenza esclusiva di interpretazione del diritto dell’Unione, precisare la portata del principio del primato alla luce delle disposizioni pertinenti di tale diritto, cosicché tale portata non può dipendere dall’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale né dall’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione seguita da un giudice nazionale, come la Corte costituzionale, che non corrisponda a quella della Corte (37).

84.      Pertanto, se è pacifico che la Repubblica italiana può legittimamente prevedere un sistema di giustizia autonomo per consentire alle associazioni sportive nazionali di tutelare le loro prerogative nei confronti dei pubblici poteri, la traduzione normativa di tale sistema non può tuttavia arrecare pregiudizio al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

85.      Prima di esaminare la questione se, nel caso di specie, venga arrecato un siffatto pregiudizio, occorre formulare alcune osservazioni preliminari sul contenuto della tutela conferita dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ai singoli.

–       Sulla portata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

86.      Nella sentenza Associação Sindical dos Juízes Portugueses (38), la Corte ha indicato che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che è affermato all’articolo 47 della Carta. Tale constatazione ha indotto la Corte a precisare, in un primo momento, che quest’ultima disposizione deve essere «debitamente presa in considerazione» ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (39) e, in un secondo momento, che al diritto a un ricorso effettivo garantito all’articolo 47 della Carta corrisponde l’obbligo imposto agli Stati membri, all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di stabilire il sistema di rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione (40).

87.      In tal senso, l’articolo 47 della Carta è stato richiamato per definire il contenuto sostanziale dell’obbligo risultante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE sotto tre profili. Sotto un primo profilo, dal un punto di vista degli organi, tale obbligo implica che gli organi che possono interpretare o applicare il diritto dell’Unione soddisfino i requisiti inerenti alla qualifica di «giurisdizione», come quelli di indipendenza, imparzialità e di «giudice precostituito per legge» (41). Sotto un secondo profilo, sul piano processuale, detto obbligo implica che le varie garanzie connesse all’ «equo processo» siano assicurate dinanzi a tali organi (42). Sotto un terzo profilo, per quanto attiene alla portata del controllo giurisdizionale, dalla sentenza Royal Football Club Seraing (43), emessa successivamente alla chiusura della fase scritta del procedimento nella presente causa e oggetto di un vivace dibattito in udienza, emerge che il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta, presuppone che detti organi possano procedere a un controllo giurisdizionale effettivo degli atti, delle misure o dei comportamenti di cui si sostiene che hanno leso i diritti o le libertà di un singolo. In tale sentenza, la Corte ha parimenti definito i requisiti che tale controllo giurisdizionale deve soddisfare per essere qualificato come effettivo (44). Tali requisiti rivestono un’importanza indubbia per la risposta che occorrerà dare alla presente questione pregiudiziale.

88.      Ricordo che la causa all’origine di tale sentenza verteva su norme nazionali che conferivano ai lodi arbitrali emessi da un collegio arbitrale di uno Stato terzo (Tribunale arbitrale dello sport) autorità di cosa giudicata inter partes nel territorio di uno Stato membro e, in conseguenza di tale autorità, un valore probatorio nei rapporti tra le parti della controversia e i terzi. Orbene, poiché la conformità di tali lodi al diritto dell’Unione non veniva previamente controllata da un giudice legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale, si poneva la questione se siffatte norme nazionali rispettassero l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 267 TFUE e dell’articolo 47 della Carta.

89.      Il nucleo essenziale del ragionamento elaborato dalla Corte nella sua risposta è riassunto nei tre paragrafi che seguono (45).

90.      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non esige un rimedio giurisdizionale diretto che consenta ai singoli di mettere in discussione tali lodi, purché esista, nel sistema giurisdizionale nazionale, una possibilità per i singoli interessati di ottenere, in via incidentale, un controllo giurisdizionale effettivo di detti lodi e che garantisca così il rispetto dei diritti e delle libertà loro garantiti dal diritto dell’Unione (46).

91.      Per essere effettivo, tale controllo giurisdizionale non deve avere necessariamente ad oggetto tutte le questioni di diritto e di fatto pertinenti per risolvere le controversie nell’ambito delle quali tali lodi sono stati pronunciati, ma può validamente rivestire un carattere limitato. In ogni caso, i giudici interessati devono poter verificare se siffatti lodi siano compatibili con i principi e le disposizioni che fanno parte dell’ordine pubblico dell’Unione e che sono rilevanti nell’ambito della controversia di cui trattasi, come la libertà di circolazione dei lavoratori e la libertà di prestazione dei servizi, sancite rispettivamente agli articoli 45 e 56 TFUE (47).

92.      Inoltre, detti giudici, qualora ritengano che gli stessi lodi siano incompatibili con tali principi e disposizioni, devono poter trarre, nell’ambito delle loro rispettive competenze e conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, tutte le conseguenze giuridiche che si impongono in caso di constatazione di una siffatta incompatibilità (48). In particolare, nel caso in cui si tratti di una violazione delle libertà di circolazione, detti giudici devono poter non solo accertare tale violazione e ordinare il risarcimento del danno che essa ha causato ai singoli interessati, ma anche annullare la decisione inficiata da una siffatta violazione (49). Tale potere deve essere necessariamente accompagnato da quello di concedere i provvedimenti provvisori che consentano di garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, anche nel caso in cui gli stessi giudici sottopongano una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte e sospendano il procedimento in attesa della risposta di quest’ultima (50).

93.      Contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano nell’udienza svoltasi nelle presenti cause, la sentenza emessa dalla Corte nelle cause riunite Cairo Network non è tale da introdurre un’eccezione a questi ultimi principi.

94.      Mi spiego. Secondo tale governo, dalla sentenza Cairo Network si evincerebbe che, sebbene l’effettività del controllo giurisdizionale presupponga, di norma, che il giudice nazionale abbia il potere di annullare tutte le conseguenze pregiudizievoli di un atto o di un comportamento adottato in violazione del diritto dell’Unione, la concessione di un mero risarcimento pecuniario può essere giustificata laddove, come nel caso di specie, un siffatto annullamento possa arrecare pregiudizio ad un interesse pubblico.

95.      Le sanzioni disciplinari in questione, inflitte a persone fisiche, sarebbero abbinate all’applicazione di punti di penalizzazione in classifica alla squadra di calcio presso la quale tali persone erano impiegate, nell’ambito del campionato nazionale di calcio italiano di serie A. Se fosse stato possibile chiedere al giudice nazionale di annullare o riformare tali sanzioni, ovvero semplicemente di sospenderle temporaneamente, sarebbe persistita una situazione di incertezza sulla classifica finale di tale campionato per un periodo di tempo incompatibile con la necessità di designare le squadre nazionali qualificate per le competizioni europee. Una situazione del genere arrecherebbe manifestamente pregiudizio alla continuità del campionato di calcio italiano.

96.      A tal riguardo, mi sembra necessario rammentare quanto segue. È vero che, nella sentenza Cairo Network, la Corte ha concluso che la limitazione dei poteri del giudice nazionale competente ad esaminare ricorsi proposti contro atti relativi all’assegnazione di diritti d’uso di radiofrequenze alla concessione di un risarcimento pecuniario non implicava necessariamente che il controllo giurisdizionale effettuato da tale giudice non fosse effettivo (51). Ciò non toglie, tuttavia, che, a differenza delle presenti cause, tale sentenza è stata emessa in un settore disciplinato dal diritto derivato dell’Unione, segnatamente dalla direttiva in materia di comunicazione elettronica (52) e dalla decisione (UE) 2017/899, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione (53).

97.      Non si tratta di un elemento trascurabile. Infatti, secondo la Corte, il potere dei giudici nazionali di annullare detti atti rischiava di ostacolare il «refarming» della banda di frequenza dei 700 MHz, richiesto dalla decisione 2017/899, e di pregiudicare in tal modo il buon funzionamento della 5G nell’Unione (54).

98.      Ne deduco che il fatto di prevedere la sola possibilità di concedere un risarcimento pecuniario, escludendo quella di annullare l’atto inficiato da illegittimità, è giustificato qualora un siffatto annullamento rischierebbe di arrecare pregiudizio ad uno degli obiettivi della legislazione pertinente dell’Unione, il che non avviene nel caso di specie.

–       Conclusioni sulla prima questione

99.      Ne consegue dunque che le sanzioni disciplinari, come quelle nel caso di specie, devono essere soggette a un controllo, anche incidentale, da parte di organi che soddisfano i requisiti connessi alla qualità di «giurisdizione» ai sensi del diritto dell’Unione, vertente sulla compatibilità di tali sanzioni con i principi e le disposizioni appartenenti all’ordine pubblico dell’Unione e che comporta, in caso di illegittimità, l’annullamento delle stesse.

100. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che limita il controllo della legittimità delle sanzioni disciplinari, come quelle nei procedimenti principali, da parte di «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell’Unione, ad un controllo in via incidentale che può, in caso di illegittimità, comportare esclusivamente la concessione di un risarcimento pecuniario a favore dei soggetti ai quali tali sanzioni sono state inflitte. Dette giurisdizioni devono poter annullare siffatte sanzioni e concedere, se del caso, i provvedimenti provvisori che consentano di garantire la piena effettività della futura pronuncia giurisdizionale nel merito (55).

101. Vorrei insistere sul fatto che la risposta suggerita è fondata sulla premessa secondo cui il controllo dei giudici amministrativi italiani costituisce l’unico controllo effettuato da «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell’Unione sulla legittimità delle sanzioni disciplinari sportive. Se, per contro, uno degli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo italiani, del cui controllo di legittimità non è messa in discussione l’effettività in questa sede, soddisfacesse tutti i requisiti connessi alla qualità di «giurisdizione», non potrebbe essere constatata alcuna violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE (56).

102. Mi sembra pertanto utile dedicare alcune riflessioni a tale problematica relativa alla qualità di «giurisdizione» degli organi di giustizia sportiva italiani.

–       Sulla qualità di «giurisdizione» degli organi di giustizia sportiva italiani

103. Secondo una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza Vaassen-Göbbels (57), la natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, presuppone il soddisfacimento di talune condizioni, come l’origine legale dell’organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, il carattere contraddittorio del suo procedimento, l’applicazione, da parte di tale organismo, delle norme di diritto, nonché la sua indipendenza (58).

104. Il requisito di indipendenza comporta un aspetto di ordine esterno e un aspetto di ordine interno. Quest’ultimo si ricollega alla nozione di «imparzialità» e riguarda l’equidistanza rispetto alle parti della controversia ed ai loro rispettivi interessi in rapporto all’oggetto della stessa (59). È proprio l’imparzialità degli organi di giustizia sportiva italiani che meriterebbe, a mio avviso, di essere oggetto di un esame approfondito da parte del giudice del rinvio.

105. In tal senso, alla luce del contesto in cui i procedimenti principali si inseriscono, un siffatto esame non dovrebbe prescindere dal contesto normativo di analisi che risulta dalla sentenza Ali Riza e altri c. Turchia (60) pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») (61).

106. Occorre ricordare che il procedimento all’origine di tale sentenza verteva su ricorsi proposti dinanzi al collegio arbitrale della Federazione calcistica turca (TFF) avverso talune decisioni adottate nei confronti di giocatori o arbitri di calcio rispettivamente dal comitato per la risoluzione delle controversie (DRC) e dalla commissione disciplinare di tale federazione. Dopo aver osservato che i membri del collegio arbitrale erano nominati dal consiglio di amministrazione (Board of Directors) della TFF, a sua volta nominato interamente dall’assemblea di questa stessa federazione (Congress), e che il consiglio di amministrazione disponeva di un’ampia discrezionalità nell’esercizio del suo potere di nomina, la Corte EDU ha verificato, in un primo momento, se fossero state predisposte garanzie sufficienti per assicurare che i membri del collegio arbitrale esercitassero le loro funzioni senza subire pressioni esterne, e, in un secondo momento, se il collegio arbitrale fosse composto da membri che potevano essere considerati indipendenti e imparziali nei confronti delle organizzazioni professionali coinvolte in tali procedimenti (62).

107. Sul primo tema, la Corte EDU ha ritenuto che i membri del collegio arbitrale non fossero scevri dalle pressioni, segnatamente, del consiglio di amministrazione, a causa dell’esistenza di un certo numero di «legami organizzativi e strutturali significativi» tra queste due entità, i quali erano indice del «livello di influenza considerevole di cui gode il consiglio di amministrazione sul funzionamento del collegio arbitrale» (63). A sostegno di tale conclusione, la Corte EDU ha preso in considerazione i seguenti elementi. In primo luogo, anche se i membri di tale collegio beneficiavano di una sicurezza di impiego, la durata del loro incarico corrispondeva a quella dei membri del consiglio di amministrazione. In secondo luogo, i membri del collegio arbitrale avevano diritto a percepire una remunerazione nonché il rimborso delle loro spese di viaggio e un’indennità di pernottamento i cui importi erano determinati dal consiglio di amministrazione. In terzo luogo, non era previsto alcun procedimento specifico in caso di contestazione dell’indipendenza o dell’imparzialità di un membro del collegio arbitrale ad opera delle parti.

108. Per quanto riguarda il secondo tema, la Corte EDU ha rilevato che il consiglio di amministrazione e l’assemblea della TFF erano entrambi composti per la maggioranza da rappresentanti delle società di calcio, entità inevitabilmente coinvolte in determinate controversie rientranti nella competenza del collegio arbitrale.

109. Occorre ricordare che, ai sensi della normativa italiana in questione, l’adozione delle sanzioni disciplinari inflitte dalla FIGC e dal CONI rientra nella competenza di due organi interni alla Federazione (Tribunale federale e Corte federale d’appello) e di un organo esterno alla medesima (Collegio di garanzia dello sport).

110. Per quanto riguarda il Tribunale federale e la Corte federale d’appello, il potere di nomina dei loro componenti spetta al Consiglio federale (64), e l’esercizio di tale potere sembra essere delimitato unicamente dal criterio della «specifica competenza ed esperienza nell’ordinamento sportivo» (65). Il rischio che i componenti di tali organi siano esposti a pressioni da parte del Consiglio federale potrebbe essere aumentato dal fatto che la durata del loro incarico corrisponde a quella dei consiglieri federali (quattro anni, rinnovabili due volte) e che la Commissione federale di garanzia (66), anch’essa nominata dal Consiglio federale, ha il potere di rimuoverli, inter alia, «per gravi ragioni di opportunità» (67).

111. Per quanto concerne la composizione del Consiglio federale, 14 dei suoi 20 componenti sono eletti dalle diverse leghe nazionali di calcio (68), che sono, a loro volta, l’emanazione delle società di calcio, i cui dirigenti possono essere coinvolti, come nel caso di specie, nei procedimenti dinanzi a detti organi interni alla Federazione.

112. Per quanto riguarda il Collegio di garanzia dello sport, la nomina dei suoi componenti è riservata al Consiglio Nazionale del CONI (69). La durata del loro incarico (quattro anni) corrisponde a quella dei componenti di quest’ultimo (70). Il Consiglio Nazionale nomina altresì i membri della Commissione di garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva, la quale è titolare del potere di rimuovere dall’incarico i membri del Collegio di garanzia dello sport (71). La composizione del Consiglio Nazionale è caratterizzata dalla presenza dei rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e la maggioranza votante all’interno di tale organo deve essere costituita dai voti espressi da questi ultimi (72).

113. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce segnatamente degli elementi appena richiamati, se uno degli organi di giustizia sportiva italiani costituisca una «giurisdizione» ai sensi del diritto dell’Unione. Se così fosse, il sistema di giustizia sportiva concepito dal legislatore italiano, considerato nel suo insieme, non sarebbe incompatibile con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

 Conclusione

114. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla prima e alla terza questione pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia):

1)      L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che limita il controllo della legittimità delle sanzioni disciplinari, come quelle nei procedimenti principali, da parte di «giurisdizioni» ai sensi del diritto dell’Unione, ad un controllo in via incidentale che può, in caso di illegittimità, comportare esclusivamente la concessione di un risarcimento pecuniario a favore dei soggetti ai quali tali sanzioni sono state inflitte. Dette giurisdizioni devono poter annullare siffatte sanzioni e concedere, se del caso, provvedimenti provvisori che consentano di garantire la piena effettività della futura pronuncia giurisdizionale nel merito.

2)      Gli articoli 45 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una normativa nazionale, come quella nel caso di specie, consenta l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare, che vieta ad un dirigente di una società sportiva lo svolgimento dell’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale, purché tale normativa e le sanzioni destinate ad assicurarne il rispetto siano giustificate dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, e la fissazione di tali sanzioni sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Allo stesso modo, gli articoli 101 e 102 TFUE non ostano ad una siffatta normativa nazionale.


1      Lingua originale: il francese.


2      Rigaux, F., «Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale. Cours général de droit international privé», Recueil des cours de l’Académie de La Haye en ligne, Brill, Nijhoff, vol. 213, 1989, pag. 67.


3      GURI n. 298, del 27 dicembre 1947.


4      GURI n. 156, del 7 luglio 2010, pag. 1.


5      GURI n. 192, del 20 agosto 2003, pag. 4.


6      GURI n. 243, del 18 ottobre 2003, pag. 4.


7      Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, in conformità all’articolo 7, comma 5, lettera l), dello statuto del CONI, con deliberazione n. 258, dell’11 giugno 2019.


8      Decisione n. 0128/TFNSD-2021-222.


9      Decisione n. 0089/CFA-2021-2022.


10      Decisione n. 0063/CFA2022-2023, pronunciata il 20 gennaio 2023 e depositata il 30 gennaio 2023.


11      Decisione n. 40/2023.


12      Sentenza n. 49/2011 (GURI n. 8, del 16 febbraio 2011, IT:COST:2011:49).


13      Sentenza n. 160/2019 (GURI n. 27, del 3 luglio 2019, IT:COST:2019:160).


14      In prosieguo: la «Carta».


15      Firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).


16      Il giudice del rinvio richiama altresì l’articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento. Tuttavia, la Corte dovrebbe riformulare tale questione escludendo detta disposizione, in quanto le funzioni dei dirigenti in una società di calcio non mi sembrano rientrare, a causa della loro particolare natura, nelle attività esercitabili in modo stabile e continuativo da un domicilio professionale nello Stato membro di destinazione. V. sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a. (C‑391/20, EU:C:2022:638, punto 54).


17      Sebbene, nelle osservazioni scritte della Commissione, tale eccezione di irricevibilità sembri riferirsi alla prima questione pregiudiziale, la Commissione ha riferito in udienza che detta eccezione riguarda in realtà la terza questione.


18      V., a titolo illustrativo, sentenza del 18 luglio 2013, Citroën Belux (C‑265/12, EU:C:2013:498, punti 32 e 33).


19      Modificato dal Consiglio Nazionale del CONI il 21 novembre 2023 con deliberazione n. 1745, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 dicembre 2023.


20      V. articolo 7, comma 5, lettera l), dello statuto del CONI.


21      V. sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company (C‑333/21; in prosieguo: la «sentenza European Superleague», EU:C:2023:1011, punto 84). È il caso, in particolare, delle norme relative all’esclusione dei giocatori stranieri dalla composizione delle squadre che partecipano alle competizioni tra squadre rappresentative dei rispettivi paesi o di quelle sulla fissazione dei criteri di classificazione utilizzati per selezionare gli atleti che partecipano a competizioni a titolo individuale.


22      V. sentenza del 6 dicembre 2017, Coty Germany (C‑230/16, EU:C:2017:941, punto 22).


23      V. sentenza del 25 febbraio 2025, Alphabet e a. (C‑233/23, EU:C:2025:110, punto 37 e giurisprudenza citata).


24      V. sentenza European Superleague (punti da 131 a 135).


25      V. sentenza del 16 novembre 2023, Commissione/Paesi Bassi (Trasferimento del valore di diritti a pensione) (C‑459/22, EU:C:2023:878, punto 29).


26      V. sentenza del 12 settembre 2013, Konstantinides (C‑475/11, EU:C:2013:542, punto 44).


27      V. sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA (C‑650/22; in prosieguo: la «sentenza FIFA», EU:C:2024:824, punto 95).


28      V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.


29      V. sentenza FIFA (punti 100 e 101).


30      V. sentenze European Superleague (punto 257) e FIFA (punto 111).


31      L’articolo 6 TUE è una disposizione di ordine generale che è irrilevante ai fini dell’analisi di dette questioni [v. sentenza dell’11 settembre 2025, Cairo Network e a. (da C‑764/23 a C‑766/23; in prosieguo: la «sentenza Cairo Network», EU:C:2025:691, punto 61 e giurisprudenza citata)].


32      V., in particolare, sentenza del 22 giugno 2023, État belge (Elementi successivi alla decisione di rimpatrio), (C‑711/21 e C‑712/21, EU:C:2023:503, punto 35 e giurisprudenza citata).


33      Per un richiamo ancora più completo di tale giurisprudenza, v. le mie conclusioni nella causa Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23, EU:C:2025:165, punti da 61 a 69).


34      Sentenza del 16 febbraio 2022 (C‑156/21, EU:C:2022:97; in prosieguo: la «sentenza Ungheria/Parlamento e Consiglio»).


35      Sentenza del 5 giugno 2023 (C‑204/21, EU:C:2023:442; in prosieguo: la «sentenza Commissione/Polonia»).


36      Sentenze Ungheria/Parlamento e Consiglio (punti 233 e 234), e Commissione/Polonia (punti da 72 a 74).


37      V. sentenza Commissione/Polonia (punti da 77 a 79).


38      Sentenza del 27 febbraio 2018 (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 35).


39      V. sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2021:153, punto 143).


40      V. sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311, punto 45).


41      V. sentenze del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 36); del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015, punto 58), e dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a. (C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 55).


42      V. segnatamente sentenza del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) (C‑432/22, EU:C:2024:987, punto 70). V., parimenti, a tal riguardo, le recenti conclusioni da me presentate nella causa Sociedad Civil Catalana (C‑523/24, EU:C:2025:889, punti da 112 a 121).


43      Sentenza del 1° agosto 2025 (C 600/23; in prosieguo: la «sentenza Royal Football Club Seraing», EU:C:2025:617, punto 75).


44      Sentenza Royal Football Club Seraing (punto 86).


45      Come si evince da tale sentenza, tale ragionamento si inserisce nel solco della sentenza del 21 dicembre 2023, International Skating Union/Commissione (C‑124/21 P, EU:C:2023:1012).


46      Sentenza Royal Football Club Seraing (punti 76 e 100).


47      Sentenza Royal Football Club Seraing (punti 84 e 85).


48      Sentenza Royal Football Club Seraing (punto 103).


49      Sentenza Royal Football Club Seraing (punto 104).


50      Sentenza Royal Football Club Seraing (punto 105).


51      Sentenza Cairo Network (punto 83).


52      Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU 2002, L 108, pag. 33).


53      Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (GU 2017, L 138, pag. 131).


54      Sentenza Cairo Network (punti 75 e 78).


55      In udienza, il CONI ha sostenuto che la revocazione delle decisioni degli organi della giustizia sportiva, come prevista dall’articolo 63 del codice di giustizia sportiva del CONI, permette alla parte che ha conseguito la dichiarazione dell’illegittimità di una sanzione disciplinare da parte del giudice amministrativo di ottenere che detti organi si conformino su tale profilo alla sentenza di quest’ultimo giudice. Anche ammettendo che sia dimostrato, tale elemento non mi sembra sufficiente per escludere l’incompatibilità delle disposizioni nazionali in questione con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.


56      In un’ipotesi del genere, si potrebbe tutt’al più verificare se le norme nazionali che disciplinano le modalità procedurali di un mezzo di impugnazione esistente rispettino le condizioni di equivalenza ed effettività inerenti all’articolo 47 della Carta. V. sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia (C‑497/20, EU:C:2021:1037), esaminata nelle mie conclusioni nella causa AW «T» (C‑225/22, EU:C:2025:270, paragrafi da 47 a 50).


57      Sentenza del 30 giugno 1966 (61/65, EU:C:1966:39).


58      V., da ultimo, sentenza del 1° agosto 2025, Daka e a. (C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23, EU:C:2025:592, punto 53 e giurisprudenza citata).


59      V. sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17, punto 61 e giurisprudenza citata).


60      Corte EDU, 28 gennaio 2020, Ali Riza e altri c. Turchia (CE:ECHR:2020:0128JUD003022610).


61      Si ricorda che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta precisa che, laddove quest’ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. Orbene, come emerge dalle spiegazioni relative all’articolo 47 della Carta, il secondo comma di tale articolo corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. La Corte deve, pertanto, sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 47, secondo comma, della Carta assicuri un livello di protezione che non conculchi quello garantito all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU [v. sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punto 165 e giurisprudenza citata)].


62      V. Corte EDU, 28 gennaio 2020, Ali Riza e altri c. Turchia (CE:ECHR:2020:0128JUD003022610, §§ 209 e 217).


63      Corte EDU, 28 gennaio 2020, Ali Riza e altri c. Turchia (CE:ECHR:2020:0128JUD003022610, § 216) (traduzione libera).


64      V. articolo 27, comma 3, dello statuto della FIGC, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 479, del 20 novembre 2024.


65      V. articolo 35, comma 1, dello statuto della FIGC.


66      La Commissione federale di garanzia è un organo incaricato principalmente di verificare se i componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello soddisfino le condizioni richieste per esercitare siffatte funzioni (v. articolo 5, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, con deliberazione n. 1538, Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015, approvato con decreto Presidenza Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2015).


67      V. articolo 5, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e articolo 34 dello statuto della FIGC.


68      V. articolo 26 dello statuto della FIGC.


69      V. articolo 6, comma 4, lettera l1), dello statuto del CONI.


70      V. articolo 5, comma 2, e articolo 12 bis, comma 7, dello statuto del CONI.


71      V. articolo 13 ter, comma 3, dello statuto del CONI.


72      V. articolo 6, comma 3, dello statuto del CONI.