Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
TAMARA ĆAPETA
presentate il 16 luglio 2026 (1)
Causa C‑273/24 [Naski] (i)
X.Y.
intervenienti:
Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)]
« Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Competenza – Ammissibilità – Stato di diritto – Giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rinvio pregiudiziale alla Corte da parte di un collegio della Sezione civile del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Modifica della composizione di tale collegio dopo la risposta della Corte a una questione pregiudiziale »
I. Introduzione
1. Anni di involuzione sul fronte dello Stato di diritto in Polonia hanno lasciato una ferita difficile da rimarginare, nonostante la volontà di tale Stato membro di porre rimedio alla situazione.
2. La presente causa è un esempio preoccupante di tali difficoltà.
3. In essa la Corte è chiamata a pronunciarsi, e non per la prima volta, su questioni relative all’interpretazione dei requisiti, sanciti dall’ordinamento dell’Unione, di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Allo stesso tempo, la Corte è chiamata a individuare i rimedi per far fronte alla violazione di tali requisiti in una situazione in cui detta violazione è sistemica e ha colpito ampi settori del potere giudiziario in Polonia, ma non è stata ancora contrastata e sanata in modo efficace mediante processi democratici in tale Stato membro.
4. Le difficoltà sono accentuate dalle circostanze specifiche della presente causa che, come spiegherò più dettagliatamente nel prosieguo, trae origine da un ricorso proposto da una persona che, all’epoca, era un giudice e contestava una decisione di trasferimento da una sezione a un’altra di un tribunale regionale in Polonia, e che è ora divenuta Ministro della Giustizia di tale Stato membro.
5. Sebbene, indubbiamente, spetti alla Corte, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, interpretare i requisiti discendenti dallo Stato di diritto, quali concretizzati nell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e nell’articolo 47 della Carta, al fine di fornire al giudice del rinvio indicazioni utili per stabilire se talune norme o situazioni all’interno del sistema giudiziario nazionale siano in contrasto con tali requisiti, non rientra nella competenza della Corte, a mio avviso, decidere il modo in cui porre rimedio a siffatte eventuali violazioni. Spetta piuttosto a ciascuno Stato membro rendere il proprio ordinamento giudiziario conforme a detti requisiti.
6. La Corte si è sostanzialmente espressa in tal senso nella sua recente sentenza del 24 marzo 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Ricusazione di un giudice ordinario) (2). Richiamando la sentenza pilota della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») nella causa Wałęsa c. Polonia (3), la Corte ha statuito che i problemi sistemici che persistono nel sistema giudiziario polacco richiedono adeguate misure legislative e di altro tipo da parte dello Stato polacco (4). Ritengo che tale constatazione trasmetta altresì il messaggio secondo cui non spetta alla Corte fornire soluzioni alle persistenti irregolarità sistemiche.
7. Tenendo presenti queste osservazioni preliminari spiegherò anzitutto, nel modo più breve e più semplice possibile, le complesse circostanze della presente causa. Mi pronuncerò poi sulle ragioni per le quali ritengo che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame esuli dalla competenza della Corte nell’ambito del procedimento pregiudiziale. Infine, qualora la Corte ritenga comunque necessario pronunciarsi sulla presente causa, analizzerò la questione proposta.
II. Contesto
A. Contesto più ampio
8. Il contesto più ampio, caratterizzato dal deterioramento dell’indipendenza della magistratura in Polonia a seguito delle modifiche legislative introdotte dal governo precedente, è ben noto ai giudici della Corte di giustizia. La Corte è stata invitata a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di vari elementi di tali modifiche in diversi procedimenti per inadempimento avviati dalla Commissione europea, e ha interpretato il pertinente diritto dell’Unione al fine di valutare la validità di tali modifiche in un numero ancor più elevato di pronunce pregiudiziali. Tali modifiche sono state oggetto di valutazione anche in una serie di pronunce della Corte EDU, hanno suscitato ampie critiche a livello internazionale e hanno persino condotto all’avvio, per la prima volta in assoluto, della procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, TUE da parte della Commissione (5).
9. A quanto risulta, più di 3 000 giudici sono stati nominati a seguito delle modifiche legislative in questione (6).
10. Tuttavia, a tutt’oggi e dopo il cambiamento di governo avvenuto nel dicembre 2023, non risulta che la Polonia abbia ancora adottato misure generali per affrontare il problema delle nomine irregolari di tali giudici. Di recente la Polonia ha proposto di suddividere i giudici in tre categorie – verde (circa 1 200 giudici di prima nomina), gialla (circa 1 100 persone) e rossa (circa 350 persone in organi giurisdizionali di grado inferiore e 80 persone nella Corte suprema e nella Corte suprema amministrativa) – e di porre rimedio in modo diverso all’illegittimità delle loro nomine, legalizzandone alcune per legge, sottoponendone altre a una nuova procedura di nomina o rimuovendo talune persone dalle funzioni alle quali sono state nominate. Tale proposta è stata presentata alla Commissione di Venezia, che ha risposto con il parere n. 1238/2025, nel marzo 2026 (7); tuttavia, sino ad ora lo Stato polacco non ha adottato alcuna misura concreta, legislativa o di altro tipo.
11. È in tale contesto che si inserisce la presente causa. Al momento si registra una paralisi istituzionale, come osservato da XY nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte. I giudici nominati secondo le procedure anteriori alle modifiche legislative rifiutano di far parte di collegi giudicanti composti da persone nominate giudici in base alle procedure introdotte a seguito delle modifiche legislative, poiché ciò equivarrebbe a legittimarne la nomina. Allo stesso tempo, i cittadini e le parti coinvolte in controversie dinanzi agli organi giurisdizionali polacchi non possono essere certi del fatto che le cause saranno decise da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, e che si concludano con sentenze valide.
B. Circostanze anteriori alla presente causa
12. Per comprendere la presente causa, occorre ritornare all’estate del 2018.
13. XY, precedentemente designato con il nome di W.Ż., era giudice di un tribunale regionale in Polonia. Con decisione del 27 agosto 2018, il presidente di tale tribunale aveva trasferito XY, senza il suo consenso, dalla sezione di detto tribunale in cui esercitava le sue funzioni ad un’altra sezione del medesimo tribunale.
14. Ai sensi del diritto nazionale, XY aveva proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo; la «KRS»), la quale aveva deciso che non vi era luogo a statuire su tale ricorso (in prosieguo: la «decisione della KRS»).
15. Il 14 novembre 2018 XY ha proposto ricorso avverso la delibera controversa della KRS dinanzi alla Corte suprema. L’esame di tale ricorso spettava all’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche, Polonia; in prosieguo: la «Sezione straordinaria»).
16. Nel contesto di tale ricorso XY ha presentato anche un’istanza diretta a ottenere la ricusazione di tutti i giudici che componevano la Sezione straordinaria per il motivo che, tenuto conto delle modalità della loro nomina, essi non soddisfacevano i requisiti di indipendenza e imparzialità degli organi giurisdizionali. L’esame di tale istanza di ricusazione spettava alla Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) (Sezione civile della Corte suprema; in prosieguo: la «Sezione civile»), riunita in collegio di tre giudici.
17. Tuttavia nel frattempo, con ordinanza dell’8 marzo 2019, la Sezione straordinaria, in composizione monocratica nella persona di BD, ha respinto il ricorso di XY avverso la decisione della KRS (in prosieguo: l’«ordinanza di BD»), nonostante il fascicolo fosse in possesso del collegio di tre giudici della Sezione civile, e ciò senza sentire XY.
18. L’ordinanza di BD avrebbe posto fine al procedimento di ricorso e, con esso, al procedimento incidentale nell’ambito quale il collegio di tre giudici della sezione civile era stato chiamato a statuire. Tuttavia il collegio di tre giudici, ritenendo che l’ordinanza di BD avesse violato la legge, ha deciso di rinviare talune questioni a una composizione ampliata, di sette giudici, della Sezione civile. Tali questioni vertevano, tra l’altro, sugli effetti giuridici dell’ordinanza di BD, in ragione delle modalità di nomina a giudice di quest’ultimo.
19. Tale collegio di sette giudici della Sezione civile, a sua volta, ha deciso di proporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
20. Detto rinvio ha condotto alla sentenza del 6 ottobre 2021 nella causa W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (8), in cui la Corte ha fornito un’interpretazione del diritto dell’Unione da cui risulta in sostanza che, tenuto conto delle circostanze della nomina di BD, l’ordinanza da quest’ultimo pronunciata non può considerarsi emessa da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge (9). La Corte ha pertanto giudicato che il collegio di sette giudici doveva, nella sua risposta al collegio di tre giudici, concludere che, in conformità al principio del primato del diritto dell’Unione, esso avrebbe dovuto dichiarare inesistente l’ordinanza di BD (10).
C. Presente causa, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
21. Dopo la pronuncia della sentenza W.Ż., il collegio di sette giudici della Sezione civile avrebbe dovuto rispondere al collegio di tre giudici che il giudice monocratico della Sezione straordinaria non soddisfaceva i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, il che avrebbe consentito al collegio di tre giudici di dichiarare inesistente l’ordinanza di BD.
22. Tuttavia, nel periodo compreso tra il deposito della decisione di rinvio (21 maggio 2019) e la sentenza della Corte nella causa W.Ż. (6 ottobre 2021), tre giudici del collegio di sette membri della Sezione civile sono stati collocati a riposo.
23. Con ordinanza del 26 gennaio 2022 MB, in qualità di presidente della Corte suprema incaricata di dirigere i lavori della Sezione civile (in prosieguo: la «presidente della Sezione civile»), ha designato un nuovo collegio di sette giudici, nel quale i tre giudici collocati a riposo sono stati sostituiti da nuovi membri, unitamente al giudice che presiedeva il collegio.
24. Il nuovo collegio è composto da: JK, primo presidente della Corte suprema e presidente del collegio, KS, CV e RX, tutti e quattro nominati recentemente giudici della Corte suprema a seguito delle modifiche legislative apportate al sistema giudiziario polacco. Gli altri tre giudici avevano fatto parte del collegio precedente: KW, che continuava ad esercitare le funzioni di giudice relatore, WZ e PW. Questi tre giudici erano stati nominati alla Corte suprema prima delle modifiche legislative in questione.
25. Si riporta qui di seguito una tabella di sintesi:
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Collegio precedente |
Nuovo collegio |
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1) TN, presidente |
1) JK, primo presidente della Corte suprema, presidente – nuovo membro |
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2) A – collocato a riposo |
2) KS – nuovo membro |
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3) B – collocato a riposo |
3) CV – nuovo membro |
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4) C – collocato a riposo |
4) RX – nuovo membro |
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5) KW, giudice relatore |
5) KW, giudice relatore – invariato |
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6) PW |
6) PW – invariato |
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7) WZ |
7) WZ – invariato |
26. KW, giudice relatore del collegio di sette giudici, ha deciso di proporre la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame poiché nutre dubbi sul fatto che la modifica della composizione del collegio sia conforme al diritto dell’Unione.
27. Tale giudice sottolinea, in particolare, che la modifica della composizione del collegio è stata effettuata senza ragioni oggettive e in contrasto con la prassi anteriore della Sezione civile, ai sensi della quale il collegio sarebbe stato integrato senza procedere alla designazione di un intero nuovo collegio. Inoltre, il collegio è composto da una maggioranza di giudici nominati nelle stesse circostanze del giudice BD. Ciò suggerisce che tali misure potrebbero essere considerate come miranti a influenzare la decisione del collegio. Tale impressione è rafforzata dal fatto che la modifica è stata decisa dalla giudice MB, in qualità di presidente della Sezione civile, la quale è stata nominata giudice della Corte suprema nelle stesse circostanze in cui è stato nominato BD, nonché dal fatto che l’oggetto della valutazione che il collegio è chiamato a effettuare verte esattamente sulle circostanze della nomina di BD. Di conseguenza, qualsiasi decisione del collegio sarebbe affetta dagli stessi vizi che hanno inficiato l’ordinanza di BD.
28. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che XY ha proposto istanze di ricusazione dei quattro nuovi membri del collegio, che non erano ancora state esaminate al momento della presentazione del rinvio pregiudiziale (11).
29. In tale contesto KW, in qualità di giudice relatore del collegio di sette giudici, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«1) Se, in una situazione in cui un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro (Sąd Najwyższy, Corte suprema), dopo aver ottenuto l’interpretazione del diritto dell’Unione formulata dalla Corte di giustizia in merito alle conseguenze giuridiche della violazione delle norme di legge fondamentali di tale Stato riguardanti la nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), consistente:
a) nella consegna, da parte del Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (presidente della Repubblica di Polonia, Polonia), degli atti di nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonostante la previa impugnazione della delibera della [KRS], contenente la proposta di nomina alla funzione di giudice, dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale competente (Naczelny Sąd Administracyjny; Corte suprema amministrativa, Polonia), nonostante la sospensione, da parte del Naczelny Sąd Administracyjny, dell’esecuzione di tale delibera, in conformità alla legge nazionale, e nonostante la pendenza del procedimento di impugnazione, all’esito del quale il Naczelny Sąd Administracyjny ha definitivamente annullato la delibera impugnata della Krajowa Rada Sądownictwa a causa della sua illegittimità, eliminandola definitivamente dall’ordinamento giuridico, con la conseguenza che l’atto di nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy è stato privato della base richiesta dall’articolo 179 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia), in forma di una proposta della Krajowa Rada Sądownictwa di nomina alla funzione di giudice,
b) nello svolgimento di un procedimento anteriore alla nomina senza il rispetto dei principi di trasparenza ed equità, da parte di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura) il quale, tenuto conto delle circostanze che hanno accompagnato la sua costituzione nonché delle modalità del suo funzionamento, non soddisfa i requisiti di organo costituzionale che vigila sull’indipendenza dei tribunali e dei giudici, in quanto la sua composizione è stata definita secondo le modalità previste dall’ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge dell’8 dicembre 2017, recante modifiche della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi) (Dz. U. – Gazzetta ufficiale polacca – del 2018, posizione 3),
– deve pronunciarsi sulla questione giuridica rimessa a tale organo giurisdizionale, applicando l’interpretazione del diritto dell’Unione europea accolta dalla Corte di giustizia, le disposizioni degli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], nonché dell’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47 [della Carta], debbano essere interpretate nel senso che esse ostano alla partecipazione ad un collegio del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che si pronuncia su tale questione giuridica di qualsiasi persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b), e anche nel senso che esse ostano alle modifiche della composizione di un collegio giudicante dell’organo giurisdizionale dello Stato membro che aveva sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale, in una situazione in cui le modifiche sono state apportate dopo che la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza in risposta alla suddetta questione e non erano giustificate da ragioni oggettive (ad esempio, il decesso o il collocamento a riposo del giudice che faceva parte del collegio giudicante che aveva sottoposto la questione pregiudiziale),
– nonché che esse ostano all’esercizio di qualsiasi attività decisionale nella causa relativa alla definizione di tale questione giuridica, compresa l’adozione dei decreti con i quali, in particolare, viene determinata la composizione del collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema) o fissata la data dell’udienza di tale collegio per la decisione della causa, da parte di una persona nominata alla carica di Prezes Sądu Najwyższego (presidente della Corte suprema, Polonia) che dirige i lavori dell’Izba Cywilna (Sezione civile; in prosieguo: la «Sezione civile»), la quale è stata nominata anch’essa alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettera a) o b), o da qualsiasi altra persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b), con la conseguenza che tali decreti o attività decisionali devono essere considerati privi di effetti giuridici,
– nonché nel senso che un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la cui nomina non è stata viziata da nessuna delle irregolarità descritte al precedente punto 1, lettere a) o b), ha il diritto e l’obbligo, al fine di evitare che una causa venga decisa da un organo giurisdizionale che non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione europea, di rifiutarsi di partecipare ad un collegio del Sąd Najwyższy composto da persone nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al punto 1, lettere a) o b), nonché, in caso di risposta in senso affermativo a tale questione, nel senso che il giudice di tale organo giurisdizionale, la cui nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy non è stata viziata dalle irregolarità di cui al punto 1, lettere a) o b), il quale è giudice relatore nella causa relativa alla questione giuridica considerata, è legittimato a designare il collegio del Sąd Najwyższy chiamato a pronunciarsi su tale questione, disapplicando le disposizioni del diritto nazionale che attribuiscono al Prezes Sądu Najwyższego (presidente della Corte suprema), che dirige i lavori della Sezione civile, il potere di designare i collegi giudicanti nelle cause che rientrano nella competenza della Sezione civile del Sąd Najwyższy, al fine di garantire l’efficacia del diritto dell’Unione europea e dell’interpretazione dello stesso formulata dalla Corte di giustizia, nonché nel senso che esse ostano a che le persone nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b) o qualsiasi altra persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale di uno Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b), ricoprano qualsiasi incarico direttivo in seno al Sąd Najwyższy (ad esempio, le cariche di presidenti di tale organo giurisdizionale, compresa la carica di primo presidente di tale organo giurisdizionale o le cariche di presidenti delle sezioni del Sąd Najwyższy) o esercitino qualsiasi funzione presso gli organi del Sąd Najwyższy [ad esempio, la funzione di membro o di membro supplente del Kolegium Sądu Najwyższego (collegio della Corte suprema) o la funzione di Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego (delegato alla disciplina presso la Corte suprema)], funzioni che possono essere esercitate soltanto dai giudici del Sąd Najwyższy nominati legittimamente, nonché che compiano qualsiasi atto rientrante nella competenza dei giudici del Sąd Najwyższy titolari di tali funzioni, in considerazione della loro possibile influenza materiale o giuridica sull’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del Sąd Najwyższy».
30. Circa un mese dopo il deposito presso la Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa, XY è stato reintegrato nelle sue precedenti funzioni in qualità di giudice e, il 24 luglio 2025, è stato nominato Ministro della Giustizia, data in cui ha rassegnato le sue dimissioni dalle funzioni di giudice (12).
31. La Corte ha deciso di chiedere ulteriori precisazioni al giudice del rinvio (13), che le ha fornite il 9 aprile 2025.
32. Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte nella presente causa XY, il Prokurator Generalny (procuratore generale, Polonia), la Repubblica di Polonia e la Commissione.
33. Il 16 marzo 2026 si è tenuta un’udienza, nel corso della quale tutte le parti, ad eccezione della Repubblica di Polonia, hanno esposto le loro difese orali. Ha partecipato anche il Rzecznik Praw Obywatelskich (Mediatore, Polonia).
III. Analisi
A. Osservazioni preliminari
34. Ai fini della presente causa è importante ricordare che, nella sua giurisprudenza, la Corte ha statuito che il processo di nomina dei giudici costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. Pertanto l’indipendenza di un organo giurisdizionale si misura, in particolare, secondo il modo in cui i suoi membri sono stati nominati (14). Il processo di nomina incide non soltanto sull’indipendenza di un organo giurisdizionale in quanto tale, ma anche sulla composizione del collegio giudicante in ciascuna causa (15).
35. In Polonia, i giudici sono nominati con decisione del presidente della Repubblica su proposta della KRS, che è incaricata di garantire l’indipendenza degli organi giurisdizionali (16). Dopo le modifiche legislative introdotte dalla legge dell’8 dicembre 2017 (17), la Corte ha ritenuto che sussistessero dubbi legittimi quanto all’indipendenza della KRS nel suo ruolo di nomina dei giudici (18).
36. Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che la mera circostanza che un giudice sia stato nominato sulla base di una proposta della KRS nella sua nuova composizione non è sufficiente per concludere nel senso di una violazione dei requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e all’articolo 47 della Carta (19).
37. Di converso, per decidere in merito all’indipendenza di un determinato giudice è necessario prendere in considerazione tutte le circostanze che hanno accompagnato la sua nomina (20).
38. Inoltre, non ogni vizio della procedura di nomina determina l’invalidità della composizione di un organo giurisdizionale; sono rilevanti soltanto le irregolarità di natura tale da suscitare nei singoli dubbi seri e legittimi che tale giudice non sia libero da influenze esterne provenienti, in particolare, da altri rami del potere esecutivo (21).
39. È importante osservare che, sulla base di tale valutazione globale, la Corte ha concluso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina di giudici nell’ambito di procedure fondate sulle delibere della KRS n. 330/2018 (22) e n. 331/2018 (23) suscitavano seri e legittimi dubbi, nei singoli individui, quanto all’indipendenza e all’imparzialità delle persone nominate sulla base di tali delibere.
40. Tali circostanze consistevano, in sostanza, nel fatto che le summenzionate delibere della KRS, mediante le quali la KRS aveva proposto tali persone ai fini della nomina a giudici da parte del presidente della Repubblica di Polonia, sono state sospese dalla Corte suprema amministrativa in attesa della sentenza della Corte di giustizia nella causa A.B. (24), ma il presidente ha nominato i giudici di cui trattasi senza attendere la decisione definitiva di tale organo giurisdizionale e la Corte suprema amministrativa, dopo aver ricevuto la pronuncia pregiudiziale della Corte nella causa A.B., ha annullato le delibere della KRS in questione (25).
41. In questa fase è utile ricordare che, in sede di decisione della questione se una sezione composta da giudici nominati nell’ambito di procedure che suscitano dubbi quanto alla loro indipendenza sia una «giurisdizione» legittimata ad adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte ha dichiarato, nella sentenza Krajowa Rada Sądownictwa (26), che la Sezione straordinaria, i cui giudici sono stati tutti designati sulla base della delibera n. 331/2018 della KRS, non poteva essere considerata conforme a tale condizione, rovesciando così la presunzione ai sensi della quale un organo giurisdizionale nazionale soddisfa i requisiti di una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE (27).
42. Nella sentenza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (28), la Corte ha ritenuto confutata tale presunzione in relazione a una persona nominata sulla base della delibera n. 330/2018 della KRS. La Corte ha giudicato che, sebbene la Sezione civile non sia una nuova sezione, a differenza della Sezione straordinaria, la procedura di nomina dei giudici della Sezione straordinaria (fondata sulla delibera n. 331/2018 della KRS) e quella di nomina dei giudici della Sezione civile (fondata sulla delibera n. 330/2018 della KRS) sono accomunate dagli stessi vizi, che sono «sufficienti, di per sé, a far sorgere nella mente degli amministrati dubbi legittimi e seri sull’indipendenza e l’imparzialità di tale giudice» (29).
43. Designerò tali procedure come «procedure di cui è stata riconosciuta l’irregolarità», in quanto si può concludere che, ad avviso della Corte, i giudici nominati nell’ambito di procedure basate sulle delibere n. 330/2018 e n. 331/2018 della KRS non soddisfano i requisiti di indipendenza del diritto dell’Unione.
44. Come risulta dalla decisione di rinvio, quattro persone nominate nel nuovo collegio di sette giudici, vale a dire JK, KS, CV e RX, nonché MB, che le ha assegnate a tale collegio, sono state nominate giudici della Sezione civile sulla base della delibera n. 330/2018 della KRS.
45. In tali circostanze, con la sua domanda il giudice del rinvio chiede chiarimenti, in sostanza, sulle seguenti tre questioni chiave: in primo luogo, se il diritto dell’Unione osti a che persone nominate nell’ambito di procedure di cui è stata riconosciuta l’irregolarità siedano in un collegio chiamato ad applicare il diritto dell’Unione quale interpretato dalla Corte (nella sentenza W.Ż.); in secondo luogo, se una decisione mediante la quale una persona è nominata presidente della Sezione civile nell’ambito di una procedura di cui è stata riconosciuta l’irregolarità debba essere considerata priva di effetti giuridici; e, in terzo luogo, quali siano le conseguenze di tali irregolarità rispetto ad altri giudici componenti il collegio e, più in particolare, se tali giudici possano rifiutare di sedere in tale collegio e se il giudice relatore sia legittimato a designare altri componenti del collegio.
46. A mio avviso, nella presente causa la Corte non è competente a rispondere a tali questioni (B). Tuttavia, al fine di assistere la Corte qualora essa giunga a una conclusione diversa, analizzerò inoltre tali questioni (C).
B. Eccezioni procedurali
47. Nella presente causa il Mediatore e la Commissione hanno sollevato, in sostanza, due eccezioni procedurali.
48. La prima eccezione riguarda la competenza della Corte. Tali parti sostengono che non occorre che la Corte si pronunci nella presente causa, alla luce degli sviluppi successivi concernenti la reintegrazione di XY nelle sue funzioni di giudice e la sua successiva nomina a Ministro della Giustizia.
49. La seconda eccezione riguarda la ricevibilità della questione pregiudiziale, tenuto conto dei dubbi della Commissione circa la possibilità che il giudice del rinvio possa tener conto della decisione pronunciata dalla Corte.
1. Competenza
50. Ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a rispondere soltanto alle questioni necessarie per dirimere una controversia pendente. In altri termini, è necessaria l’esistenza di una controversia che deve essere decisa dal giudice del rinvio. La Corte non è competente a esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, anche qualora tali questioni possano essere utili in altre cause (30).
51. Nel caso di specie, come si è visto ai paragrafi da 12 a 29 delle presenti conclusioni, la questione è sollevata nell’ambito di un procedimento incidentale connesso al procedimento principale. Nell’ambito di tale procedimento incidentale il collegio di sette giudici è chiamato a pronunciarsi, su domanda del collegio di tre giudici, sull’esistenza giuridica dell’ordinanza di BD la quale ha posto fine al procedimento principale e, con esso, al procedimento incidentale.
52. Il procedimento principale verte sulla domanda di annullamento della decisione della KRS. Qualora il ricorso sia accolto, ciò determinerebbe la reintegrazione di XY nella sezione pertinente del tribunale regionale nel quale egli esercitava le sue funzioni. Tuttavia, nel frattempo XY è stato reintegrato nella sua posizione presso tale tribunale e, successivamente, si è dimesso dalle sue funzioni di giudice una volta nominato Ministro della Giustizia della Repubblica di Polonia. Di conseguenza, il ricorso è privo di oggetto, come affermano, in sostanza, il Mediatore e la Commissione.
53. Tuttavia, in risposta ai quesiti sottoposti dalla Corte (v. paragrafo 31 delle presenti conclusioni), il giudice del rinvio ha precisato di non essersi pronunciato sulla questione se XY fosse stato reintegrato nella sezione del tribunale regionale dalla quale era stato trasferito, in quanto tale accertamento non rientrava nella sua competenza. Secondo tale giudice, poiché XY non ha rinunciato al suo ricorso avverso la decisione della KRS, il compito di tale giudice, consistente nello statuire sull’istanza di ricusazione al fine di garantire che il procedimento principale sia trattato da un collegio regolarmente costituito, rimane invariato, indipendentemente da qualsiasi modifica di natura materiale relativa al procedimento principale. In altri termini, l’istanza di XY diretta alla ricusazione dei giudici della Sezione straordinaria resta valida, sicché continua ad essere necessario trattare tale istanza e risolvere tutte le questioni giuridiche da essa sollevate. In udienza, XY ha confermato che il ricorso di annullamento della decisione della KRS non è stato oggetto di rinuncia.
54. È vero che la Corte ha dichiarato che l’affermazione, da parte del giudice del rinvio, che il procedimento principale è tuttora pendente vincola la Corte e, in linea di principio, non può essere rimessa in discussione dalle parti del procedimento principale (31).
55. Tuttavia, ciò non toglie che spetta alla Corte esaminare, ove necessario, le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (32).
56. Come ha dichiarato la Corte, «laddove risulti che la questione posta manifestamente non è più pertinente ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere» (33).
57. Nel caso di specie, da un lato, il procedimento principale, al quale si ricollega il procedimento incidentale concernente la ricusazione dei giudici, è ancora formalmente pendente. Potrebbe trattarsi di un argomento a favore del fatto che la Corte debba pronunciarsi nella presente causa.
58. Tuttavia, dall’altro lato, è chiaro e pacifico che XY non può più essere reintegrato nelle sue precedenti funzioni di giudice presso il tribunale regionale in Polonia (34). Di conseguenza, il procedimento principale è divenuto privo di oggetto per quanto concerne XY in quanto giudice e ricorrente in tale causa.
59. Ciò che XY ha dichiarato in udienza, in sostanza, è che persiste un interesse alla prosecuzione del procedimento principale sotto il profilo della tutela dell’interesse generale dei cittadini ai sensi del diritto dell’Unione. Egli ha invocato il contesto più ampio, spiegando che il persistere della situazione in cui giudici nominati in modo irregolare continuano a far parte di collegi giudicanti comporta un rischio di danno grave e irreparabile per le parti in causa e determina una violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva.
60. A mio avviso, e sulla base di tali osservazioni, risulta che XY, in quanto Ministro della Giustizia, abbia di fatto deciso di non rinunciare al ricorso da lui proposto quando era ancora giudice, al fine di ottenere dalla Corte un’interpretazione del diritto dell’Unione idonea a contribuire, nell’interesse generale, alla soluzione di problematiche tuttora presenti nel sistema giudiziario polacco.
61. Tuttavia, nell’ambito del procedimento pregiudiziale la Corte non è competente a fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione mediante l’emissione di un parere a carattere consultivo, anche se la risposta potrebbe giovare all’interesse generale (35).
62. Analogamente, neppure un’eventuale futura azione per risarcimento danni potrebbe costituire un fondamento tale da consentire alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale. Siffatta azione non è attualmente pendente (36), sicché la Corte risponderebbe a una questione ipotetica (37), che potrebbe non essere mai sottoposta a un organo giurisdizionale (38).
63. In conclusione, nelle circostanze della presente causa, il fatto che il procedimento sia ancora formalmente pendente non può prevalere sulla regola secondo cui la Corte non è competente a formulare pareri a carattere consultivo o ipotetico nell’ambito del procedimento pregiudiziale, in particolare in una situazione in cui la Corte è consapevole che la causa principale è divenuta priva di oggetto (39).
64. A mio avviso, il ruolo della Corte nel fornire indicazioni ai giudici nazionali mediante l’interpretazione del diritto dell’Unione in casi concreti è essenziale al fine di salvaguardare la legittimità del procedimento di rinvio pregiudiziale e la natura giurisdizionale, anziché consultiva, del ruolo della Corte nell’ambito di tale procedimento.
65. Di conseguenza, ritengo che la Corte non sia competente nel caso di specie, in quanto pronunciarsi in via pregiudiziale in una causa divenuta priva di oggetto esulerebbe dalla sua funzione giurisdizionale.
2. Ricevibilità
66. In subordine, qualora la Corte ritenga che esista tuttora una controversia pendente, occorre esaminare l’eccezione procedurale relativa alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa.
67. A tal riguardo la Commissione, facendo riferimento alla sentenza G e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (40), dubita che il giudice del rinvio possa, ai sensi delle norme del diritto nazionale, tener conto della sentenza della Corte.
68. Nella sentenza G e a. (41), la Corte ha dichiarato irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice relatore di un collegio di tre giudici di un tribunale regionale in Polonia. Con le sue questioni tale giudice relatore chiedeva se un giudice, facente parte dello stesso collegio e nominato in determinate circostanze particolari, soddisfacesse i requisiti inerenti a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione.
69. La Corte ha sottolineato che la necessità, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dell’interpretazione pregiudiziale richiesta implica che il giudice nazionale il quale decide di adire la Corte possa, da solo, trarre le conseguenze di tale interpretazione valutando, alla luce della stessa, la legittimità della nomina di un altro giudice del medesimo collegio giudicante e, se del caso, ricusando quest’ultimo. Tuttavia, secondo la Corte, dalle norme di diritto nazionale non risultava che tale giudice relatore potesse, da solo, procedere in tal modo (42).
70. A mio avviso, la presente causa si distingue chiaramente dalla sentenza G e a. In tale sentenza, l’indipendenza del giudice in relazione alla quale il giudice del rinvio nutriva dubbi non era ancora stata oggetto di una decisione giurisdizionale da parte dell’organo giurisdizionale nazionale competente a valutare la regolarità della procedura di nomina di detto giudice.
71. Di converso, la presente causa riguarda persone che sono state nominate alla Sezione civile in una procedura (basata sulla delibera n. 330/2018 della KRS), che è già stata giudicata irregolare dalla Corte, tenuto conto delle sentenze della Corte suprema amministrativa e della Corte EDU (v. paragrafo 42 delle presenti conclusioni), ed è affetta da un vizio così profondo da porsi in contrasto con i requisiti dell’Unione di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Pertanto, il giudice del rinvio nella presente causa, a differenza del giudice del rinvio nella causa G e a., non è chiamato a valutare esso stesso la regolarità della nomina di taluni membri del collegio di sette giudici ma si limita, sostanzialmente, a chiedere indicazioni sulle conseguenze che discendono dal diritto dell’Unione nel caso in cui una persona sia stata nominata nel contesto di una procedura di cui è stata riconosciuta l’irregolarità.
72. Di conseguenza, a mio avviso, qualora la Corte ritenga che esiste tuttora una controversia pendente, la domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa è ricevibile.
C. Merito
1. Partecipazione al collegio di persone nominate nel contesto di procedure di cui è stata riconosciuta l’irregolarità
73. Con la prima parte della sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, quali garantiti dall’articolo 19, paragrafo 1, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostino a che persone nominate giudici nel contesto di procedure di cui è stata riconosciuta l’irregolarità siedano in collegi chiamati a decidere controversie facendo applicazione del diritto dell’Unione.
74. Nella presente causa, il collegio di sette giudici è chiamato ad applicare la sentenza della Corte nella sentenza W.Ż., al fine di orientare il collegio di tre giudici circa gli effetti giuridici dell’ordinanza di BD che ha respinto il ricorso di XY avverso la decisione della KRS.
75. A mio avviso, la stessa sentenza W.Ż. fornisce una risposta alla prima parte della questione del giudice del rinvio.
76. Nel rispondere alla questione sollevata nella sentenza W.Ż., la Corte ha precisato che l’ordinanza di BD dovrebbe essere considerata inesistente, qualora il giudice del rinvio concluda che il giudice di cui trattasi è stato nominato nell’ambito di una procedura che viola le norme procedurali fondamentali di uno Stato membro in materia di nomina dei giudici. Secondo la Corte, una persona nominata nell’ambito di una procedura di cui è stata riconosciuta l’irregolarità non soddisfa i requisiti inerenti all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE per quanto concerne la nozione di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. L’efficacia diretta dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE e il principio del primato del diritto dell’Unione comportano quindi l’obbligo, per un giudice nazionale, di disapplicare l’ordinanza di BD (43).
77. Sebbene la Corte non si sia espressa in questi termini, ritengo che il modo più semplice per interpretare la sua sentenza sia che l’ordinanza di BD non può produrre effetti giuridici ai sensi del diritto dell’Unione poiché, alla luce del diritto dell’Unione, tale persona non è un giudice. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE esige, in particolare, che tutti i giudici che possono essere chiamati ad applicare il diritto dell’Unione siano indipendenti. L’indipendenza è garantita, in particolare, da procedure di nomina dei giudici che devono essere tali da non suscitare dubbi ragionevoli e seri, nei cittadini, quanto al fatto che le persone nominate a posti di giudice siano soggette a un controllo esterno, in particolare da parte di altri rami del potere esecutivo. Le persone nominate giudici nell’ambito di una procedura che viola le norme fondamentali in materia di procedure di nomina dei giudici previste dal diritto nazionale e che suscita, a sua volta, dubbi quanto alla circostanza che sia controllata dal potere legislativo ed esecutivo, non sono giudici. Poiché le decisioni giudiziarie possono essere adottate soltanto da giudici, le decisioni di persone nominate nell’ambito di procedure di cui è stata riconosciuta l’irregolarità non possono produrre effetti giuridici.
78. Mentre la sentenza W.Ż. riguardava una decisione adottata da un giudice monocratico, nel caso di specie il collegio è composto da sette giudici, quattro dei quali sono stati nominati nell’ambito di una procedura in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta. A tal riguardo, nella sentenza AW «T» (44), la Corte ha affermato di aver «già dichiarato che la presenza, in seno all’organo di cui si tratta, di un solo giudice nominato nelle stesse circostanze di cui si trattava nella causa che ha dato luogo [alla sentenza Krajowa Rada Sądownictwa] è sufficiente a privare tale organo della sua qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta».
79. Da ciò consegue che un collegio misto, composto da giudici nominati regolarmente e irregolarmente, non è un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge e, pertanto, non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta.
80. Come ho già spiegato (v. paragrafo 37 delle presenti conclusioni), una decisione ai sensi della quale una procedura di nomina è irregolare al punto da indurre a concludere che la persona nominata non è un giudice dipende da tutte le circostanze che accompagnano la nomina, che devono essere valutate dai giudici nazionali. Non spetta alla Corte procedere a tale valutazione, sebbene essa possa fornire indicazioni ai giudici nazionali in merito agli elementi da prendere in considerazione (45).
81. Inoltre, sebbene la Corte non sia competente a valutare nomine specifiche, in particolare nell’ambito del procedimento pregiudiziale, essa ha tuttavia riconosciuto, come ho già spiegato (v. paragrafi 41 e 42 delle presenti conclusioni), l’irregolarità di talune procedure di nomina di giudici della Corte suprema, in quanto ciò era stato accertato da organi giurisdizionali nazionali e dalla Corte EDU.
82. A mio avviso, quindi, le persone designate a far parte del collegio di sette giudici nella sua nuova composizione, che sono state nominate giudici della Corte suprema nell’ambito della procedura avviata con la delibera n. 330/2018 o n. 331/2018 della KRS, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non sono giudici, e non possono far parte di un collegio chiamato ad applicare il diritto dell’Unione quale interpretato dalla Corte e che, ai sensi del diritto nazionale, deve essere composto da giudici.
83. Inoltre, condivido l’argomento di XY secondo cui, unitamente al problema dell’indipendenza, esiste anche un problema di imparzialità dei giudici nella presente causa. Infatti tali persone, nominate nell’ambito della stessa procedura di nomina di BD alla Corte suprema, si pronuncerebbero sul proprio caso. Se dichiarassero l’irregolarità della procedura di nomina di BD ciò inciderebbe sulla loro stessa posizione di giudici. Infatti, come dichiarato dalla Corte, i giudici che sono chiamati a pronunciarsi su una causa concreta non devono soltanto essere indipendenti, ma anche imparziali, nel senso che non devono avere un qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia (46). Se le persone di cui trattasi dovessero essere considerate giudici e potessero essere designate quali membri del collegio (quod non), alla loro partecipazione a tale procedimento concreto osterebbe il requisito dell’imparzialità.
84. In conclusione, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima parte della questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che partecipino a un collegio persone nominate giudici della Corte suprema in violazione delle norme fondamentali del diritto nazionale che disciplinano la nomina dei giudici, suscitando, nei cittadini, seri e legittimi dubbi quanto all’indipendenza di tali persone.
2. Effetti giuridici delle decisioni della presidente della Sezione civile
85. Con la seconda parte della sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le decisioni della presidente della Sezione civile sulla composizione di un collegio giudicante della Corte suprema devono essere considerate prive di effetti giuridici, qualora siano state adottate da una persona nominata giudice nell’ambito di una procedura di cui è stata riconosciuta l’irregolarità.
86. Anzitutto, ritengo importante osservare che la presidente della Sezione civile è stata nominata giudice di tale organo giurisdizionale nell’ambito di una procedura fondata sulla delibera n. 330/2018 della KRS. Come ho già rilevato, tale procedura è già stata considerata dalla Corte sufficientemente irregolare da mettere seriamente in dubbio l’indipendenza delle persone nominate.
87. Di fatto, questa parte della questione presenta due profili: da un lato, la circostanza se la decisione di una persona nominata giudice in modo irregolare produca effetti giuridici e, dall’altro, se l’eventuale irregolarità di detta decisione infici automaticamente la validità della composizione del collegio così designato e le pronunce da esso emesse. La maggioranza delle parti del procedimento dinanzi alla Corte ha espresso preoccupazioni quanto al secondo profilo della questione.
88. Nella sentenza nella causa Daka (47), la Corte ha operato una distinzione tra le decisioni relative all’organizzazione interna di un organo giurisdizionale e le decisioni giudiziarie che pongono fine a un procedimento. Essa ha poi concluso che una decisione del primo tipo, anche se adottata da una persona nominata giudice nell’ambito di una procedura di cui è stata riconosciuta l’irregolarità, «non è, di per sé, sufficiente a giustificare che i collegi giudicanti così costituiti e investiti di tali cause debbano, anch’essi, essere considerati come non costituenti un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione» (48). Pertanto, nella sentenza Daka, la Corte ha fornito un’interpretazione rilevante per quanto attiene al secondo profilo della questione.
89. Tale constatazione è, di fatto, conforme ad altre sentenze della Corte nelle quali quest’ultima ha sottolineato che la valutazione della regolarità della composizione di un organo giurisdizionale o di un collegio giudicante non può dipendere da un unico elemento, ma deve essere valutata sulla base di tutte le circostanze rilevanti (49). In tal senso, come sostiene il Mediatore, la mera circostanza che un collegio sia stato designato mediante la decisione di una persona nominata giudice nell’ambito di una procedura di cui è stata riconosciuta l’irregolarità, pur costituendo un elemento suscettibile di essere preso in considerazione, non dovrebbe, di per sé solo, privare il collegio della qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Qualora tutti i giudici di un siffatto collegio siano giudici e abbiano statuito in modo indipendente, conformemente alla legge, la decisione di tale collegio, anche nel caso in cui sia stato designato da una persona nominata giudice in modo irregolare, non sarebbe invalida.
90. Tuttavia, tale questione è diversa da quella se la decisione di una persona nominata giudice nell’ambito di una procedura di cui è stata riconosciuta l’irregolarità possa essere considerata giuridicamente valida.
91. A mio avviso, la risposta dipende dalla questione se, ai sensi del diritto nazionale, talune decisioni che non sono, di per sé, decisioni mediante le quali è decisa la causa, ma che disciplinano il modo in cui quest’ultima deve essere decisa, siano affidate ai giudici o possano, di converso, essere adottate da persone che esercitano funzioni amministrative presso un organo giurisdizionale.
92. Qualora il diritto nazionale preveda che la composizione dei collegi sia decisa da un giudice avente una determinata funzione in seno all’organo giurisdizionale, come il presidente dell’organo o di una sezione, una decisione recante la designazione di un collegio non produrrebbe effetti giuridici nel caso in cui la persona che l’ha adottata non sia un giudice, in ragione delle irregolarità esistenti nella procedura di nomina a giudice di tale persona. Tuttavia, il diritto nazionale può prevedere la composizione automatica dei collegi, ad esempio sulla base di algoritmi o altri sistemi di assegnazione, e la mera registrazione di tale composizione nella decisione di un soggetto che eserciti una determinata funzione all’interno dell’organo giurisdizionale. In un caso del genere, non importa il fatto che la persona che adotta la decisione sia un giudice o meno.
93. Se il diritto nazionale affida determinati tipi di decisioni relative all’organizzazione interna di un organo giurisdizionale a una persona che è un giudice, al fine di garantire il rispetto dell’indipendenza e dell’imparzialità dei giudici, una decisione di tal genere adottata da una persona che non è un giudice non è giuridicamente valida.
94. È in tal senso che interpreto l’argomento di XY, con il quale sostanzialmente concordo, e ai sensi del quale il criterio da applicare alla decisione della presidente della Sezione civile nella presente causa non è quello di cui alla sentenza Daka, bensì quello stabilito nella sentenza Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione) (50). In tale sentenza, la Corte ha valutato, in particolare, le funzioni del presidente del Trybunal Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia). La Corte ha sottolineato che le decisioni organizzative del presidente della Corte costituzionale possono esercitare un’indubbia influenza sull’attività di detto organo giurisdizionale, il che significa che dette decisioni devono essere adottate da una persona nominata sulla base di norme che non lascino spazio ad alcun legittimo dubbio sull’utilizzo delle prerogative e delle funzioni del presidente come strumento di influenza sull’attività giudiziaria di detto organo giurisdizionale, oppure di controllo politico di tale attività (51).
95. In conclusione, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda parte della questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso priva di validità giuridica le decisioni relative all’organizzazione interna di un organo giurisdizionale qualora tali decisioni siano affidate, sulla base del diritto nazionale, a un giudice, nel caso in cui la persona che le adotta sia stata nominata giudice nell’ambito di una procedura che violi l’articolo 19, paragrafo 1, TUE. Tuttavia, l’invalidità giuridica di una decisione di tal genere, recante la composizione di un collegio, non può automaticamente condurre alla conclusione che la composizione del collegio è invalida o che le decisioni del collegio non producono effetti giuridici.
3. Conseguenze
96. Con la terza parte della sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che la conclusione secondo cui il collegio di sette giudici non è un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, consente ai giudici facenti parte di tale collegio di rifiutare di parteciparvi e se, in tal caso, il giudice relatore possa designare esso stesso la composizione del collegio.
97. Nella sentenza W.Ż. la Corte ha dichiarato, richiamando la sua sentenza A.B., che, «in caso di violazione accertata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare queste stesse disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali precedentemente in vigore, e di esercitare, al contempo, esso stesso il controllo giurisdizionale previsto da queste ultime disposizioni» (52).
98. Pertanto, se l’efficacia diretta dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con il principio del primato del diritto dell’Unione, può condurre alla disapplicazione di norme nazionali contrarie a tale disposizione, l’integrazione delle lacune così create è rimessa al diritto nazionale.
99. A mio avviso, i tre giudici correttamente nominati possono rifiutarsi di partecipare al collegio di sette giudici. Essi potrebbero invocare il primato del diritto dell’Unione per concludere che il collegio è stato designato in modo irregolare e potrebbero, se necessario, disapplicare qualsiasi norma di diritto nazionale che suggerisca una conclusione diversa. Tuttavia, non sembra esistere alcuna norma di diritto nazionale che vieti a tali giudici di rifiutarsi di partecipare alla decisione della causa finché il collegio non sia regolarmente costituito. Di conseguenza, non vi è necessità di disapplicare norme di diritto nazionale. Inoltre, la possibilità che detti giudici rifiutino di partecipare a siffatto collegio non è un diritto attribuito dall’ordinamento dell’Unione, ma discende piuttosto dal fatto che il collegio di cui trattasi non è composto di sette giudici e che i giudici nominati non possono parteciparvi sino a quando sia costituito in tal modo.
100. Se il primato consente ai giudici di considerare inesistente il collegio, tale principio non può risolvere la questione concernente le modalità in base alle quali il collegio debba essere validamente costituito. Tale questione è rimessa al diritto nazionale che, a sua volta, deve essere conforme al diritto dell’Unione. Di conseguenza, se il diritto nazionale non prevede la possibilità che il giudice relatore designi il collegio, in circostanze in cui non vi sia un presidente della Sezione civile regolarmente nominato come giudice, al quale competa l’assegnazione di giudici al collegio, il diritto dell’Unione non istituisce un siffatto diritto.
101. In altri termini, sebbene la seconda frase dell’articolo 19, paragrafo 1, TUE possa essere sufficientemente chiara da conferire a tale disposizione un efficacia diretta che permetta di concludere nel senso della violazione del requisito dell’indipendenza dei giudici (53), essa non può essere considerata sufficientemente chiara da prevedere norme relative all’organizzazione del potere giudiziario in uno Stato membro, così da conferire al giudice relatore il diritto di designare un collegio.
102. L’articolo 19, paragrafo 1, TUE può fungere da criterio per valutare la legittimità delle norme nazionali esistenti e disapplicarle (decisione negativa), ma non può sostituire o creare norme nazionali mancanti (decisione positiva).
103. La soluzione quanto alla designazione di collegi dovrebbe pertanto essere trovata mediante l’interpretazione del diritto nazionale (54), che a sua volta deve essere conforme al diritto dell’Unione (55). Se una soluzione di tal genere non può essere rinvenuta nel diritto nazionale, ciò potrebbe rappresentare un segnale, per il legislatore, che siffatta lacuna, non colmabile mediante un’interpretazione giurisprudenziale, deve essere colmata mediante misure legislative.
104. In conclusione, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza parte della questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso consente ai giudici di rifiutarsi di partecipare a un collegio la cui composizione comprende persone che sono state nominate giudici nell’ambito di una procedura che, di per sé, è in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, fino a quando il collegio non sia validamente costituito. Tuttavia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non istituisce il diritto, in capo a un giudice relatore, di designare un collegio in tali circostanze.
IV. Conclusione
105. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di dichiarare che essa non è competente a rispondere alla questione proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) nella presente causa.
In subordine, suggerisco alla Corte di rispondere a tale questione nei seguenti termini:
1) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che partecipino a un collegio persone nominate giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema, polonia) in violazione delle norme fondamentali del diritto nazionale che disciplinano la nomina dei giudici, suscitando, nella mente dei cittadini, seri e legittimi dubbi quanto all’indipendenza di tali persone.
2) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,
dev’essere interpretato nel senso che esso priva di validità giuridica le decisioni relative all’organizzazione interna di un organo giurisdizionale qualora tali decisioni siano affidate, sulla base del diritto nazionale, a un giudice, nel caso in cui la persona che le adotta sia stata nominata giudice nell’ambito di una procedura che viola l’articolo 19, paragrafo 1, TUE. Tuttavia, l’invalidità giuridica di una decisione di tal genere, recante la composizione di un collegio, non può automaticamente condurre alla conclusione che la composizione del collegio è invalida o che le decisioni del collegio non producono effetti giuridici.
3) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali,
dev’essere interpretato nel senso che esso consente ai giudici di rifiutarsi di partecipare a un collegio in cui siedono persone che sono state nominate giudici nell’ambito di una procedura che, di per sé, è in contrasto con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, fino a quando il collegio non sia validamente costituito. Tuttavia l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non istituisce il diritto, in capo a un giudice relatore, di designare un collegio in tali circostanze.
1 Lingua originale: l’inglese.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2 C‑521/21 (in prosieguo: la «sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich», EU:C:2026:242).
3 Corte EDU, 23 novembre 2023 (CE:ECHR:2023:1123JUD005084921).
4 V. sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich (in particolare, punto 62).
5 A seguito del cambiamento di governo nel dicembre 2023, e alla luce delle intenzioni del nuovo governo di ripristinare lo Stato di diritto in Polonia, il 29 maggio 2024 la Commissione ha ritirato la sua proposta motivata di avvio della procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, TUE.
6 V., ad esempio, sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich (punto 58).
7 Parere congiunto urgente della Commissione di Venezia e della Direzione generale per i diritti umani e lo Stato di diritto (DGI) del Consiglio d’Europa sul progetto di legge sullo status dei giudici nominati o promossi tra il 2018 e il 2025 e altre questioni correlate, CDL-AD (2026)002, 12 marzo 2026. Inoltre, la Polonia ha formulato una tesi alternativa, che è stata oggetto di critiche. V. Parere congiunto n. 1276/2026 della Commissione di Venezia e della DGI del Consiglio d’Europa sul progetto di legge «sul ripristino del diritto a un processo equo e all'esame delle cause senza ritardi ingiustificati», proposto dal Presidente della Repubblica (CDL-AD(2026)020, 16 giugno 2026). Per ulteriori pareri su altre questioni pertinenti relative alla Polonia, v. il sito internet della Commissione di Venezia, disponibile all’indirizzo: https://www.coe.int/en/web/venice-commission/poland.
8 C‑487/19 (in prosieguo: la «sentenza W.Ż», EU:C:2021:798).
9 V. sentenza W.Ż. (in particolare, punti da 138 a 154 e 161).
10 V. sentenza W.Ż. (punto 155).
11 Tuttavia XY ha precisato che, nel frattempo, le sue istanze di ricusazione di questi quattro membri sono state respinte da un giudice che, secondo quanto dichiarato da XY, è stato anch’esso nominato in flagrante violazione della legge.
12 Tali fatti sono stati confermati da XY in udienza.
13 Tali precisazioni vertevano, in sostanza, da un lato, sulla questione se XY fosse stato reintegrato nelle sue funzioni di giudice e sulle implicazioni di tale circostanza nei vari procedimenti avviati e, dall’altro, sulla questione se, ai sensi del diritto polacco, il giudice del rinvio fosse competente a valutare la legittimità, alla luce del diritto dell’Unione, della nomina di un altro giudice a membro dello stesso collegio, nonché sulla sua competenza, ai sensi del diritto polacco, a controllare la legittimità delle decisioni del presidente della Corte suprema recanti la designazione di collegi e sui mezzi di ricorso disponibili avverso tali decisioni.
14 V., ad esempio, sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich (punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
15 V., ad esempio, sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich (punto 73 e giurisprudenza ivi citata).
16 Ciò è previsto dall’articolo 186, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia. Inoltre, l’articolo 179 della Costituzione così dispone: «I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica, su proposta della [KRS], a tempo indeterminato».
17 Tali modifiche comprendevano la cessazione anticipata dei mandati dei giudici in seno a tale organo e la modifica delle norme relative alla nomina di nuovi membri, la maggior parte dei quali era eletta, in passato, da giudici, mentre le nuove norme conferivano tale potere al Parlamento. Tali modifiche, se collocate nel loro contesto pertinente, comprensivo di modifiche parallele della legge sulla Corte suprema, hanno sollevato serie preoccupazioni quanto al fatto che il processo di nomina dei giudici in Polonia fosse controllato dai poteri legislativo ed esecutivo. V., a tal riguardo, sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 143). V., anche, Corte EDU, 8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819, §§ da 309 a 312 e 320).
18 V., ad esempio, sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) (C‑791/19, EU:C:2021:596, punti da 101 a 108) e sentenza W.Ż. (punto 150).
19 V., ad esempio, sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich (punto 83 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente la Corte ha ritenuto che neppure l’assenza, per i partecipanti alla procedura di nomina di cui trattasi, di un diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo sia sufficiente, di per sé, per ritenere che un organo giurisdizionale o un collegio non sia «precostituito per legge» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta. V. punto 88 di tale sentenza.
20 V., ad esempio, sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich (punti 78 e 91 e giurisprudenza ivi citata).
21 V., ad esempio, sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX-II e C‑543/18 RX-II, EU:C:2020:232, punto 75) e sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich (punti 76 e 77).
22 La delibera della KRS del 28 agosto 2018, n. 330 (in prosieguo: la «delibera n. 330/2018 della KRS»), ha raccomandato la nomina di sette candidati in qualità di giudici della Sezione civile, tra cui le cinque persone di cui trattasi nella presente causa (MB, JK, KS, CV e RX).
23 La delibera della KRS del 28 agosto 2018, n. 331 (in prosieguo: la «delibera n. 331/2018 della KRS»), ha raccomandato la nomina di venti candidati in qualità di giudici della Sezione straordinaria, tra cui BD, che ha emesso l’ordinanza i cui effetti sono all’origine della presente causa.
24 Sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici della Corte suprema – Ricorsi), C‑824/18; in prosieguo: la «sentenza A.B.», EU:C:2021:153).
25 V., ad esempio, sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21; in prosieguo: la «sentenza Krajowa Rada Sądownictwa», EU:C:2023:1015, punti da 50 a 54).
26 V. sentenza Krajowa Rada Sądownictwa (punti da 40 a 78). V. anche, ad esempio, ordinanze del 9 aprile 2024, T. (Programmi audiovisivi per bambini) (C‑22/22, EU:C:2024:313), e del 21 giugno 2024, Kancelaria B. (C‑810/23, EU:C:2024:543).
27 Siffatta presunzione è stata confermata nella sentenza del 29 marzo 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235, in particolare punti 69 e 72), in cui la Corte ha altresì precisato che la presunzione può essere rovesciata nel caso in cui una decisione giudiziaria definitiva emessa da un organo giurisdizionale nazionale o internazionale porti a ritenere che il giudice costituente il giudice del rinvio non abbia la qualità di organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.
28 V. sentenza del 7 novembre 2024 (C‑326/23, EU:C:2024:940, punti da 20 a 37). In tale causa la Corte ha tenuto conto della sentenza della Corte EDU del 3 febbraio 2022, Advance Pharma sp. z. o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2022:0203JUD00146920). V., anche, ordinanza del 3 marzo 2025, Rabal e Drałka (C‑586/24 e C‑605/24, EU:C:2025:206).
29 Sentenza del 7 novembre 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (C‑326/23, EU:C:2024:940, punto 35).
30 V. sentenza del 16 luglio 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332, punto 25). Ciò è stato ribadito in numerose occasioni. V., ad esempio, sentenza del 22 marzo 2022, Prokurator Generalny (Sezione disciplinare della Corte Suprema – Nomina) (C‑508/19, EU:C:2022:201, punti 60 e 62).
31 V., ad esempio, sentenza del 2 febbraio 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contratti tipo di assicurazione ingannevoli) (C‑208/21, EU:C:2023:64, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
32 V. sentenza del 16 dicembre 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302, punti da 18 a 21); v. anche, ad esempio, sentenza del 22 giugno 2023, État belge (Elementi successivi alla decisione di rimpatrio) (C‑711/21 e C‑712/21, EU:C:2023:503, punto 31).
33 Sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) (il corsivo è mio).
34 Il Mediatore ha osservato che XY non può più essere reintegrato nella sezione del tribunale in cui esercitava le sue funzioni, poiché egli non è più un giudice.
35 V., a tal riguardo, ad esempio, sentenza del 24 novembre 2022, Banco Cetelem (C‑302/21, EU:C:2022:919, in particolare punti da 30 a 34), e ordinanza del 29 gennaio 2020, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (C‑522/18, EU:C:2020:42, in particolare punti da 26 a 35).
36 XY ha confermato, in udienza, di aver rinunciato alla domanda di risarcimento danni al momento dell’assunzione delle funzioni di Ministro. Pertanto, tale domanda non è attualmente pendente.
37 V., a tal riguardo, ordinanza del 10 giugno 2011, Mohammad Imran (C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387, punti 19 e 20).
38 Inoltre, il Mediatore ha precisato che, nel diritto polacco, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni, il giudice che si pronuncia su una causa sarebbe competente a valutare la legittimità della decisione della KRS ai fini di tale azione. Pertanto, l’annullamento della decisione della KRS non è necessario affinché un giudice civile si pronunci, in futuro, su un’azione per risarcimento danni proposta da XY.
39 In tal senso, il Mediatore ha precisato che, quando la causa diviene priva di oggetto, è prassi della Corte suprema concludere il relativo procedimento.
40 V. sentenza del 9 gennaio 2024 (C‑181/21 e C‑262/21; in prosieguo: la «sentenza G e a.», EU:C:2024:1).
41 V. sentenza G e a. (punti da 66 a 73).
42 V. sentenza G e a. (punti 69 e 70).
43 V. sentenza W.Ż. (punti da 152 a 155).
44 Sentenza del 4 settembre 2025 (C‑225/22, EU:C:2025:649, punto 57). V. anche, ad esempio, sentenza del 16 luglio 2026, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego (C-96/24, C-103/24 e C-112/24, punto 84).
45 Di fatto, la Corte ha fornito siffatte indicazioni al giudice del rinvio ai punti da 134 a 155 della sentenza W.Ż.
46 V., ad esempio, sentenza del 14 novembre 2024, s. (Modifica del collegio giudicante) (C‑197/23, EU:C:2024:956, punto 60). V., anche, più recentemente, sentenze del 16 luglio 2026, Gekus (C‑748/23, in particolare punti da 50 a 62), e del 16 luglio 2026, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego (C-96/24, C-103/24 e C-112/24, in particolare punti da 67 a 79), dove la Corte ha dichiarato, in considerazione del principio di imparzialità, che i membri di un collegio chiamati a decidere se la partecipazione di un giudice in un determinato procedimento sia tale da violare il requisito del giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, non possono trovarsi essi stessi nell’identica posizione del giudice in questione.
47 V. sentenza del 1º agosto 2025, Daka e a. (C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23; in prosieguo: la «sentenza Daka», EU:C:2025:592, punto 86).
48 Sentenza Daka (punto 87).
49 V., a tal riguardo, sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich (punti 78 e 91, nonché giurisprudenza ivi citata).
50 Sentenza del 18 dicembre 2025 (C‑448/23, EU:C:2025:975).
51 V. sentenza del 18 dicembre 2025, Commissione/Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione) (C‑448/23, EU:C:2025:975, punti 278 e 279).
52 Sentenza W.Ż. (punto 144).
53 Nella sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich la Corte ha recentemente dichiarato quanto segue (punto 51): «L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro e preciso, non accompagnato da alcuna condizione riguardante l’indipendenza che deve caratterizzare i giudici chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione» (il corsivo è mio).
54 V., a tal riguardo, sentenza Rzecznik Praw Obywatelskich (punti da 63 a 65).
55 A tal riguardo, il Mediatore e la Commissione hanno fatto riferimento all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte suprema, che potrebbe essere applicato per analogia. XY ha sostenuto, in risposta a un quesito posto in udienza, che esiste una norma consuetudinaria ai sensi della quale è nominato il giudice successivo nell’ordine della lista, salvo che tale giudice abbia già un carico di lavoro eccessivo. La questione se si possa fare ricorso all’una o all’altra di tali norme al fine di fornire una soluzione per la designazione di un collegio nel caso in cui la persona nominata a tal fine sia stata nominata in modo irregolare rientra nella competenza del giudice del rinvio.