Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ANDREA BIONDI
presentate il 26 marzo 2026 (1)
Cause riunite C‑266/24 P, C‑269/24 P e C‑289/24 P
Commissione europea
contro
Ryanair DAC (C‑266/24 P)
e
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
contro
Ryanair DAC,
Commissione europea (C‑269/24 P)
e
Société Air France,
Air France-KLM
contro
Ryanair DAC,
Commissione europea (C‑289/24 P)
« Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dai Paesi Bassi a favore della KLM nel contesto della pandemia di COVID‑19 – Garanzia di Stato per un prestito bancario e un prestito subordinato dello Stato – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Determinazione del beneficiario dell’aiuto nell’ambito di un gruppo di società »
I. Introduzione
1. Le impugnazioni in esame si aggiungono alla (ormai vasta) serie di cause in cui i giudici dell’Unione sono stati chiamati a valutare la compatibilità di misure nazionali adottate per attenuare le tragiche conseguenze della pandemia di COVID-19 con il regime normativo dell’Unione in materia di aiuti di Stato.
2. In tale contesto, la Corte ha confermato espressamente le rivendicazioni degli Stati membri secondo cui questi ultimi sono legittimati, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (2) o dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (3), a sostenere determinate imprese nazionali, e non altre, in ragione delle loro caratteristiche strutturalmente essenziali per l’economia dello Stato, ad esempio in termini di connettività, occupazione e infrastrutture.
3. Non mancherà l’occasione, in un altro momento e in un’altra sede, per riesaminare la coerenza delle pronunce della Corte sull’applicazione dei principi del diritto dell’Unione alle misure adottate nel contesto di emergenze gravi e la loro praticabilità, in particolare alla luce delle maggiori e più approfondite conoscenze maturate in relazione all’impatto di tali misure sul mercato. Il controllo degli aiuti di Stato, così come il diritto della concorrenza, è effettivamente un processo dinamico. Tuttavia, il suo obiettivo ultimo è sempre quello di evitare una compartimentazione a livello nazionale, impedendo che il comportamento delle imprese comprometta la concorrenza effettiva e non falsata nel mercato interno, nonché il perseguimento di obiettivi comuni.
4. Le impugnazioni in esame, tuttavia, impongono alla Corte di concentrarsi esclusivamente sulla corretta applicazione di alcune delle nozioni fondamentali della normativa in materia di aiuti di Stato. In particolare, esse sollevano la questione dei criteri da applicare per determinare il beneficiario di una misura di aiuto di Stato nell’ambito di un gruppo di società. La Commissione europea (causa C‑266/24 P), la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (in prosieguo: la «KLM») (causa C‑269/24 P), la Air France-KLM S.A. (in prosieguo: la «Air France-KLM») e la Société Air France S.A. (in prosieguo: la «Air France») (causa C‑289/24 P) chiedono l’annullamento della sentenza nella causa T‑146/22 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione C(2021) 5437 final della Commissione, del 16 luglio 2021 (4) (in prosieguo: la «decisione controversa»), che autorizza misure di sostegno a favore della compagnia aerea KLM. Tali impugnazioni si inseriscono in una serie di sette impugnazioni, tutte riguardanti misure a favore di società del gruppo Air France-KLM (5).
II. Fatti, decisione controversa e sentenza impugnata
5. La KLM fa parte del gruppo Air France-KLM, con a capo la Air France-KLM (6). La Air France, interamente detenuta dalla Air France-KLM, è un’altra società figlia del gruppo e una società sorella della KLM (7).
6. Il 26 giugno 2020 il Regno dei Paesi Bassi ha notificato alla Commissione un aiuto a favore della KLM consistente, da una parte, in una garanzia di Stato per un prestito che le sarebbe stato concesso da un consorzio di banche e, dall’altra, in un prestito di Stato (in prosieguo: la «misura in questione»). Lo stanziamento totale per l’aiuto ammontava a EUR 3,4 miliardi. L’obiettivo della misura in questione era fornire temporaneamente alla KLM le liquidità necessarie per far fronte alle ripercussioni negative della pandemia di COVID‑19. Il Regno dei Paesi Bassi riteneva che, considerata l’importanza della KLM per la propria economia e per i propri servizi aerei, il fallimento di questa avrebbe ulteriormente esacerbato il grave turbamento della sua economia provocato da tale pandemia (8).
7. Con decisione del 13 luglio 2020, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione, da un lato, costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, fosse compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (9). Secondo tale decisione, la KLM era l’unica beneficiaria dell’aiuto, con l’esclusione delle altre società del gruppo Air France-KLM (10).
8. Con sentenza del 19 maggio 2021, Ryanair/Commissione (KLM; COVID‑19) (11), il Tribunale ha annullato la decisione iniziale in quanto viziata da un difetto di motivazione in relazione alla determinazione del beneficiario della misura in questione. Esso ha inoltre deciso di sospendere gli effetti dell’annullamento della suddetta decisione fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 108 TFUE (12).
9. Il 16 luglio 2021 la Commissione ha adottato la decisione controversa, nella quale ha dichiarato che la misura in questione costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma era compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, e che la KLM era l’unica beneficiaria dell’aiuto, con l’esclusione delle altre società del gruppo Air France-KLM.
10. La Ryanair DAC (in prosieguo: la «Ryanair») ha chiesto l’annullamento della decisione controversa sostenendo, in particolare, che la Commissione era incorsa in errore nell’individuare la KLM come unica beneficiaria dell’aiuto. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto tale motivo e ha concluso che il beneficiario della misura di aiuto in questione avrebbe dovuto includere la Air France, la Air France-KLM e la KLM. Per tale motivo, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella sua interezza, senza esaminare gli altri motivi dedotti dalla Ryanair (13).
III. Conclusioni delle parti
11. La Commissione, la KLM, la Air France-KLM e la Air France, nelle loro tre rispettive impugnazioni, chiedono alla Corte, in via principale, di annullare la sentenza impugnata, di statuire definitivamente sulla controversia e di condannare la Ryanair alle spese o, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale ai fini della decisione e di riservare le spese del procedimento.
12. Sia la Repubblica francese che il Regno dei Paesi Bassi chiedono alla Corte di accogliere le impugnazioni e di annullare la sentenza impugnata. Il Regno dei Paesi Bassi chiede inoltre alla Corte di condannare la Ryanair alle spese.
13. La Ryanair chiede alla Corte di respingere le impugnazioni e di condannare la Commissione, la KLM, la Air France-KLM e la Air France alle spese.
IV. Impugnazioni
14. La Commissione deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione. Con il suo primo motivo di impugnazione, essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, avendo applicato un criterio errato per definire il beneficiario dell’aiuto all’interno di un gruppo societario. Con il secondo motivo di impugnazione, essa afferma che il Tribunale ha sostituito la propria valutazione a quella della Commissione, senza dimostrare adeguatamente che il ragionamento della Commissione era viziato da un errore manifesto di valutazione.
15. La KLM (nella causa C‑269/24 P) e la Air France-KLM e la Air France (nella causa C‑289/24 P) deducono tre motivi a sostegno delle loro impugnazioni, dei quali i primi due vertono sugli stessi errori di diritto censurati dalla Commissione nella sua impugnazione nella causa C‑266/24 P. Con il loro terzo motivo, la KLM, la Air France-KLM e la Air France sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, avendo interpretato erroneamente il contesto normativo attinente alla nozione di «vantaggio indiretto derivante da un aiuto di Stato».
A. Primo motivo d’impugnazione
16. Con il loro primo motivo di impugnazione, diretto contro i punti da 54 a 159 della sentenza impugnata, la Commissione, la KLM, la Air France-KLM e la Air France (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti»), sostenute dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, affermano che il Tribunale ha applicato un criterio errato per determinare quale impresa fosse la beneficiaria dell’aiuto concesso mediante la misura in questione. Più precisamente, secondo le ricorrenti, il Tribunale ha erroneamente equiparato l’analisi degli elementi costitutivi di una «singola unità economica» all’analisi del «beneficiario» di una misura di aiuto all’interno di un gruppo societario, concentrandosi sugli elementi che permettono di accertare l’esistenza di siffatta unità anziché stabilire quale impresa benefici effettivamente della misura di aiuto.
17. Gli aiuti pubblici possono essere concessi a favore di persone fisiche o giuridiche. Tuttavia, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano soltanto alle imprese (14). Più precisamente, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone, inter alia, la sussistenza di un vantaggio concesso ad un’impresa (15). Queste due nozioni ne comprendono una terza, che, pur non essendo specificamente menzionata all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è essenziale nel diritto in materia di aiuti di Stato: quella di beneficiario. La nozione di beneficiario – che è pertinente non soltanto ai fini del recupero dell’aiuto, ma anche dell’analisi della questione se una misura nazionale rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e della sua compatibilità – si riferisce all’impresa che fruisce effettivamente dell’aiuto (16).
18. Secondo il criterio consolidato elaborato dalla Corte, la nozione di impresa designa le entità che esercitano un’attività economica, a prescindere dal loro status giuridico e dalle loro modalità di finanziamento (17) e deve essere intesa nel senso si riferisce a un’unità economica, anche se sotto il profilo giuridico questa unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche (18).
19. Sviluppata dalla Corte all’inizio degli anni ‘70, nel contesto dell’attuale articolo 101 TFUE, la nozione di impresa come unità economica è stata trasposta, e giustamente, ad altri settori del diritto dell’Unione strettamente interconnessi (19). Parafrasando l’avvocato generale Jacobs, per ragioni di coerenza e uniformità, in settori del diritto dell’Unione strettamente connessi e che perseguono gli stessi obiettivi, al medesimo concetto dovrebbe essere assegnato, di regola, lo stesso significato, salvo che un’interpretazione diversa sia giustificata (20).
20. Più enti giuridicamente indipendenti possono quindi essere considerati come facenti parte di un’unica impresa, al fine di definire il perimetro del beneficiario di un aiuto di Stato, qualora si possa ritenere che essi beneficino, in quanto unità economica, della misura in questione (21).
21. Chiaramente, ciò non significa che, ogniqualvolta il beneficiario di un aiuto di Stato appartenga a un gruppo di società, l’intero gruppo debba automaticamente essere considerato il beneficiario effettivo. Al fine di delimitare il perimetro dell’impresa – intesa come unità economica – beneficiaria di una misura di aiuto all’interno di un gruppo di società di tal genere, occorre tener conto di una molteplicità di elementi, che consentono di determinare in ciascun caso gli effetti economici prevedibili di tale misura e i vantaggi che essa attribuisce. Si tratta quindi di una valutazione di carattere prospettico.
22. Al fine di stabilire se le censure formulate dalle ricorrenti siano fondate, occorre quindi esaminare brevemente le fasi del ragionamento seguito, rispettivamente, dalla Commissione e dal Tribunale al fine di individuare il beneficiario della misura di aiuto in questione.
23. Ai punti da 107 a 110 della decisione controversa, basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale, la Commissione ha ricordato, in primo luogo, che le società all’interno di un gruppo possono essere considerate come un’unica impresa ai fini degli aiuti di Stato quando costituiscono una singola unità economica, circostanza da valutare sulla base di elementi connessi all’esistenza di rapporti tra tali società, quali il controllo diretto o indiretto da parte di un ente, rapporti funzionali e finanziari, attività economiche identiche o parallele e clausole contrattuali specifiche (22). In secondo luogo, la Commissione, richiamando la sentenza del 3 luglio 2003, Belgio/Commissione (23), ha sottolineato che il solo fatto che più società appartengano allo stesso gruppo non significa necessariamente che esse siano tutte, ipso facto, beneficiarie di un aiuto di Stato, dato che l’aiuto può essere circoscritto a specifici enti all’interno del gruppo. In applicazione di tali criteri, ai punti da 112 a 117 della decisione controversa, la Commissione ha poi analizzato: i) i rapporti funzionali, economici e organici tra la Air France, la KLM e la Air France-KLM; e ii) gli accordi relativi alla misura in questione e il rischio di ricaduta dell’aiuto su questi tre enti. A seguito della sua analisi, la Commissione ha considerato, da un lato, che, nonostante l’esistenza di taluni rapporti funzionali, economici e organici (24), la KLM godeva, de facto, di una grande autonomia funzionale, economica e organica, gestiva il suo fabbisogno di finanziamento e di liquidità in modo indipendente (la Air France-KLM non esercitava alcun controllo sui suoi fondi) e effettuava operazioni infragruppo a condizioni di mercato (25). Dall’altro lato, la Commissione ha ritenuto che i meccanismi contrattuali della misura in questione comprendessero molteplici garanzie (26) volte ad assicurare che i fondi sarebbero stati erogati esclusivamente ed effettivamente a beneficio della KLM, alla quale sarebbero stati trasferiti direttamente, senza transitare attraverso la holding e senza possibili ricadute sulla Air France. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che la KLM costituiva un’unità economica distinta rispetto alla sua società madre e alla Air France e che era l’unica beneficiaria di tale misura.
24. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, i rapporti di partecipazione, organici, funzionali ed economici tra la Air France-KLM, la Air France e la KLM e le loro rispettive società figlie e ha concluso che tutti detti elementi erano atti a dimostrare che tali enti costituivano una singola unità economica ai fini dell’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato (27). In particolare, il Tribunale ha constatato che: i) la Air France-KLM esercitava un controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione della Air France e della KLM (28); ii) la conclusione cui era pervenuta la Commissione, vale a dire che la Air France e la KLM godevano di autonomia funzionale, non era comprovata (29); e iii) esisteva un certo grado di interdipendenza economica e finanziaria tra la Air France-KLM e le sue società figlie, nonché un certo grado di integrazione e cooperazione economiche tra la Air France e la KLM (30). In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato i contratti in base ai quali la misura in questione è stata concessa, concludendo che i meccanismi contrattuali ivi previsti non consentivano di affermare che l’unica beneficiaria della misura di aiuto in questione fosse la KLM (31) (punto 132). Inoltre, il Tribunale ha esaminato il tipo di misura concessa e il contesto in cui essa si inseriva, constatando che la Commissione non aveva tenuto conto della decisione Air France-KLM e Air France in siffatto contesto (32).
25. Devo ammettere che le critiche delle ricorrenti al ragionamento del Tribunale mi sembrano eccessivamente formalistiche e in contrasto con l’approccio funzionale complessivo sotteso al diritto in materia di aiuti di Stato. Volendo esprimermi in un [italiano] semplice (e sperando di essere altrettanto chiaro in tutte le altre lingue ufficiali dell’Unione), non riesco a scorgere alcuna differenza sostanziale tra la ricostruzione proposta dalla Commissione nella decisione controversa e il ragionamento del Tribunale.
26. Sia la decisione controversa che la sentenza impugnata si basano su una valutazione individuale e complessiva degli stessi elementi, esaminati esattamente nello stesso ordine. Nessuna delle ricorrenti contesta la pertinenza di detti elementi, né sostiene che il Tribunale abbia omesso di tenere conto di altri elementi parimenti rilevanti. In particolare, esse riconoscono che l’analisi dei rapporti economici, funzionali e organici tra i diversi enti di un gruppo societario costituisce il punto di partenza per determinare il beneficiario di una misura di aiuto all’interno di un siffatto gruppo, dal momento che essa consente, in particolare, di verificare il grado di autonomia decisionale di tali enti.
27. Per determinare la presenza o l’assenza di un’unità economica nel settore degli aiuti di Stato, la decisione controversa e la sentenza impugnata si basano entrambe sulla stessa nozione di impresa come unità economica e, in sostanza, sulla stessa giurisprudenza (33). Ribadisco che le ricorrenti non contestano la pertinenza di tale nozione o di tale giurisprudenza al fine di definire il perimetro del beneficiario di un aiuto di Stato all’interno di un gruppo societario.
28. La Commissione, richiamando il punto 66 della sentenza AceaElectrabel (34), osserva che la nozione di «singola unità economica» in materia di aiuti di Stato può differire da quella applicabile agli altri settori del diritto della concorrenza. Tuttavia, tale argomento non mi convince del tutto.
29. Così come la nozione di «impresa», anche la nozione di «singola unità economica» ha carattere funzionale. La qualificazione di più enti come una singola unità economica ai fini del diritto della concorrenza, compresi gli aiuti di Stato, dipende dall’obiettivo specifico perseguito da tale qualificazione e dal contesto esaminato. Di conseguenza, enti diversi possono essere considerati come un tutt’uno indivisibile ai fini dell’identificazione del beneficiario di un aiuto di Stato in un determinato caso, anche se non sarebbero qualificati in tal modo per fini connessi ad altri settori del diritto della concorrenza.
30. Le ricorrenti sostengono inoltre che il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza ai sensi della quale il beneficiario di un aiuto di Stato può essere limitato a una delle società facenti parte di un gruppo, con l’esclusione delle altre, e che si è quindi basato su un contesto giuridico errato o incompleto. Esse fanno riferimento, in particolare, alla sentenza Verlipack, in cui la Corte ha precisato che la Commissione è legittimata a tener conto della formulazione delle clausole di destinazione nel caso di un prestito pubblico e di concludere che il beneficiario dell’aiuto non è il mutuatario, bensì un ente diverso, al quale il primo è tenuto a trasferire i fondi prestati. Esse sostengono, in sostanza, che da tale sentenza risulta che la concessione di un aiuto a un ente all’interno di un gruppo societario può essere soggetta a restrizioni relative all’accesso ai fondi o alle finalità per le quali l’aiuto può essere utilizzato, sicché, a seconda delle circostanze di ciascun caso, tale ente può essere considerato come un’unità autonoma ai fini dell’identificazione del beneficiario dell’aiuto.
31. A tal riguardo, rilevo anzitutto che il mero fatto che, a differenza della Commissione nella decisione controversa (35), il Tribunale non abbia fatto alcun riferimento alla sentenza Verlipack allorché, ai punti da 54 a 61 della sentenza impugnata, esso ha menzionato la giurisprudenza che ha considerato pertinente e ha esposto i criteri che avrebbe applicato non significa che esso abbia escluso la possibilità che il perimetro del beneficiario di un aiuto di Stato all’interno di un gruppo societario sia limitato a un solo ente.
32. Infatti, detta possibilità può essere accertata soltanto al termine di una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi pertinenti menzionati in precedenza e dipende dalle caratteristiche specifiche di ciascun caso. Pertanto, il ragionamento del Tribunale non può essere contestato sulla sola base dell’omissione censurata, qualora risulti che esso ha effettivamente proceduto a tale valutazione. Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto della sentenza Verlipack né delle sentenze del 25 giugno 1998, British Airways e a./Commissione (36), e dell’11 maggio 2005, Saxonia Edelmetalle e ZEMAG/Commissione, parimenti invocate dalle ricorrenti (37). Tuttavia, esso ha ritenuto che le cause sfociate in tali sentenze non fossero paragonabili a quelle di cui era investito e ha concluso che, a differenza di tali sentenze, il beneficiario della misura di aiuto in questione non poteva essere considerato limitato a una sola società all’interno del gruppo al quale quest’ultima apparteneva (38).
33. La Commissione sostiene che non soltanto l’omesso riferimento, ai punti da 54 a 62 della sentenza impugnata, alla sentenza Verlipack, ma anche i riferimenti, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, al paragrafo 11 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (39) e alla sentenza AceaElectrabel indicano che il Tribunale si è basato su un contesto normativo errato. La Commissione sostiene che, sebbene elementi quali l’esistenza di una partecipazione di controllo e altri rapporti funzionali, economici e organici, sui quali si basano detta comunicazione e la sentenza AceaElectrabel, siano adeguati tanto per stabilire se più enti facciano parte di un’unica impresa quanto per identificare il beneficiario dell’aiuto, il peso e l’importanza di tali fattori mutano a seconda che si intenda definire l’«impresa» nel suo complesso o il «beneficiario». Ammetto che non comprendo appieno tale critica.
34. Come indicato in precedenza, la nozione di «impresa», nonché quella di «unità economica» dipendono dall’obiettivo specifico perseguito. Ciò significa che, per stabilire se, all’interno di un gruppo societario, il beneficiario di una misura di aiuto sia soltanto uno degli enti di cui si compone il gruppo, un’unità composta da più enti oppure il gruppo nel suo insieme, occorre tener conto di tutti gli elementi pertinenti, che possono variare caso per caso. Di conseguenza, gli stessi enti potrebbero essere considerati un’unità economica rispetto a una determinata misura di aiuto e non rispetto a un’altra (40).
35. Pertanto, in circostanze come quelle di cui alle presenti cause riunite, non si tratta di determinare il peso o l’importanza da attribuire ai rapporti economici, organici e funzionali esistenti tra gli enti di cui si compone il gruppo – elementi che occorre esaminare in modo approfondito e oggettivo – ma se, alla luce delle caratteristiche specifiche del caso di specie, uno o più di tali enti possano, nonostante tali rapporti, essere considerati come un’impresa autonoma e come unici beneficiari dell’aiuto di cui trattasi. Mi sembra che il Tribunale abbia seguito esattamente questo ragionamento nella sentenza impugnata.
36. Le ricorrenti sostengono altresì, con argomenti che si sovrappongono, che il Tribunale ha escluso la possibilità, per uno Stato membro, di ricorrere a garanzie contrattuali al fine di limitare il beneficio di un aiuto a taluni enti all’interno di un gruppo societario. Tale censura è, a mio avviso, infondata.
37. Infatti, il Tribunale non soltanto ha espressamente riconosciuto che «i contratti in base ai quali è stata concessa la misura di aiuto» rientrano fra i vari elementi che devono essere presi in considerazione nel contesto di una valutazione complessiva diretta a stabilire se enti giuridici distinti possano essere considerati come una singola unità economica ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (41), ma ha anche esaminato in modo approfondito il contenuto dei meccanismi contrattuali istituiti dai contratti in base ai quali è stata concessa la misura di aiuto in questione e ha constatato che la Commissione non aveva dimostrato che tali meccanismi fossero sufficienti a impedire che i fondi concessi alla KLM fossero trasferiti, direttamente o indirettamente, ad altri membri del gruppo.
38. A tal riguardo, è a mio avviso incontestabile, come precisato dal Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata, che l’idoneità di meccanismi contrattuali di tal genere a indirizzare l’intervento verso un unico ente all’interno di un gruppo societario dipende dal loro contenuto effettivo, nonché dalle caratteristiche specifiche del caso. Una conclusione diversa, che non è sostenuta neppure dalle ricorrenti, renderebbe l’identificazione del beneficiario effettivo di una misura di aiuto, in contesti come quello di cui alle presenti cause riunite, un esercizio puramente formalistico.
39. La sentenza Verlipack, lungi dall’invalidare siffatto approccio casistico, di fatto lo conferma. In tale sentenza, la Corte ha riconosciuto che era perfettamente «possibile» che l’analisi delle clausole di destinazione portasse alla conclusione che il beneficiario dei prestiti in questione fosse un ente diverso dal mutuatario. Più in generale, se è vero che la sentenza Verlipack può senz’altro essere interpretata nel senso che riconosce la rilevanza delle condizioni alle quali uno Stato membro concede un aiuto al fine di identificare l’impresa che ne beneficia effettivamente, ritengo che la sua portata non dovrebbe essere estesa in modo eccessivo (42). Essa non può, in particolare, essere interpretata nel senso che accorda una prevalenza incondizionata agli accordi contrattuali sulla realtà economica e sull’efficacia del controllo degli aiuti di Stato.
40. Ricordo, inoltre, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’unico elemento determinante per stabilire se una misura debba essere qualificata come un aiuto di Stato sono gli effetti prodotti da tale misura (43). Questo principio fondamentale della normativa in materia di aiuti di Stato funge anche da guida per individuare il beneficiario di un aiuto di Stato. La causa che ha dato luogo alla sentenza Verlipack costituisce un’applicazione dell’approccio basato sugli effetti che caratterizza il diritto in materia di aiuti di Stato, e non può essere invocata per avallare un metodo che attribuisca un peso eccessivo ai meccanismi contrattuali che accompagnano la concessione dell’aiuto senza un’analisi approfondita del loro contenuto e dei loro effetti.
41. In conclusione, mi sembra che ciò che le ricorrenti descrivono come applicazione di un contesto normativo errato o incompleto e come applicazione o interpretazione erronee della giurisprudenza pertinente o del «peso» da attribuire ai criteri applicabili non sia che una differenza nelle conclusioni alle quali sono giunti la Commissione e il Tribunale sulla base dei fatti e degli elementi di prova pertinenti. Sia il Tribunale che la Commissione hanno applicato, a mio avviso, lo stesso criterio giuridico.
42. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco di respingere il primo motivo di impugnazione in tutte le presenti cause riunite.
B. Secondo motivo d’impugnazione
43. Le ricorrenti, sostenute dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, sostengono che, nel controllo dell’analisi del beneficiario della misura in questione nella decisione controversa, il Tribunale ha ecceduto i limiti del suo controllo marginale in materia economica e ha sostituito la sua valutazione dei fatti e degli elementi di prova a quella della Commissione, senza dimostrare adeguatamente l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nel ragionamento di quest’ultima. In via principale, esse sostengono che il Tribunale è pervenuto a una conclusione opposta rispetto a quella raggiunta dalla Commissione nella decisione controversa, senza constatare un errore manifesto di valutazione nelle fasi dell’analisi della Commissione. Siffatta censura, che, a differenza di quanto sostiene Ryanair, è nel suo complesso ricevibile, è suddivisa in quattro argomenti principali che esaminerò separatamente. Prima di procedere alla mia analisi, può essere utile ricordare brevemente i principi che disciplinano il criterio di controllo giurisdizionale applicabile nelle circostanze di cui alle presenti cause riunite.
44. La Corte ha riconosciuto che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel determinare se società distinte costituiscano un’unica entità economica ai fini dell’individuazione del beneficiario di un aiuto di Stato (44). L’individuazione del beneficiario di un aiuto di Stato, nell’ambito di un gruppo societario, può effettivamente implicare valutazioni economiche complesse e, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il controllo di tali valutazioni è circoscritto. Esso si limita, in particolare, alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errore di diritto, di errore manifesto nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere. Non spetta al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione.
45. Tuttavia, la Corte ha precisato che il margine di discrezionalità di cui dispone la Commissione nell’effettuazione di valutazioni economiche complesse, in particolare nel settore degli aiuti di Stato, non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica (45). Il giudice dell’Unione è tenuto, in particolare, non soltanto a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (46). Come ho già avuto l’occasione di sottolineare, l’intensità del controllo giurisdizionale sulle valutazioni economiche dipende effettivamente dal loro grado di complessità, nonché dalla questione se esse comportino o meno scelte politiche o concernenti obiettivi. Di conseguenza, il criterio del «controllo marginale delle valutazioni economiche complesse» non dovrebbe diventare una formula generale che sottrae indebitamente intere categorie di valutazioni a un controllo giurisdizionale sufficientemente intenso da parte del giudice dell’Unione (47). Ciò vale a maggior ragione nel caso di valutazioni effettuate nella fase della determinazione degli elementi che contribuiscono all’accertamento dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e a definire la sua portata, come l’identificazione dell’impresa beneficiaria dell’aiuto.
46. Come le ricorrenti stesse riconoscono, il Tribunale ha correttamente sottolineato, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, i limiti del suo controllo giurisdizionale nelle cause di cui è investito, facendo riferimento alla giurisprudenza sopra richiamata.
a) Primo argomento: il Tribunale ha oltrepassato i limiti del suo controllo giurisdizionale per quanto riguarda i rapporti di partecipazione, organici e funzionali
47. Le ricorrenti sostengono, in sostanza, che le conclusioni del Tribunale per quanto concerne i rapporti di partecipazione, organici e funzionali non sono in contraddizione con quelle tratte dalla Commissione nella decisione controversa e che la sentenza impugnata non ha individuato un errore manifesto nelle valutazioni della Commissione concernenti tali rapporti.
48. L’argomento in esame, che comprende diverse censure, alcune delle quali irricevibili, come spiegherò nel prosieguo, non è, a mio avviso, corroborato da un’attenta lettura di tale sentenza.
49. A differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, dal ragionamento sotteso ai punti da 63 a 107 della sentenza impugnata (48) risulta che il Tribunale non ha avallato la conclusione della Commissione secondo cui, nonostante «taluni rapporti funzionali, economici e organici tra la Air France, la KLM e la [Air France-KLM]» (punto 112 della decisione controversa), «la KLM e la Air France god[evano] de facto di una grande autonomia funzionale, economica e organica, tanto l’una nei confronti dell’altra quanto nei confronti della loro società madre» (punto 113 della decisione controversa). Il Tribunale ha concluso, al contrario, che tali rapporti, esaminati tanto separatamente quanto congiuntamente, costituivano elementi tali da indicare che questi tre enti non potevano essere considerati autonomi ai fini della misura di aiuto in questione (49).
50. Le ricorrenti incorrono in errore anche quando affermano che il Tribunale non ha constatato alcun errore manifesto di valutazione nella motivazione della Commissione o nelle sue conclusioni. Il Tribunale ha esaminato i punti 112 e 113 della decisione controversa e ha ritenuto non sufficientemente comprovate, alla luce delle informazioni contenute in tale decisione nonché degli argomenti e degli elementi di prova dinanzi ad esso dedotti, – la cui disponibilità alla Commissione al momento dell’adozione della decisione controversa e la cui pertinenza non sono state contestate dalle ricorrenti (50) –, le constatazioni della Commissione relative all’intensità dei rapporti funzionali, economici e organici tra la Air France e la KLM e la loro società madre. Esso si è quindi mantenuto all’interno dei limiti del suo controllo giurisdizionale delle valutazioni economiche complesse della Commissione nel settore degli aiuti di Stato, come elaborato nella giurisprudenza richiamata al paragrafo 45 delle presenti conclusioni.
51. Il fatto, sottolineato dalle ricorrenti, che il Tribunale non abbia espressamente menzionato la categoria dell’«errore manifesto di valutazione», se non in un passaggio successivo della sentenza impugnata (51) e una volta soltanto, non mette in discussione tale conclusione, pena il rischio di far prevalere le scelte lessicali del Tribunale sul contenuto del suo ragionamento.
52. Per le stesse ragioni esposte in precedenza, ritengo che l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della Commissione non possa essere accolto.
53. Il Tribunale si è concentrato sul controllo della valutazione, da parte della Commissione, dei rapporti economici, organici e funzionali esistenti tra la Air France-KLM, la Air France e la KLM alla luce degli argomenti e degli elementi di prova dedotti dinanzi ad esso e ha concluso che le conclusioni della Commissione non erano fondate. Nella misura in cui tale censura si fonda sul carattere asseritamente troppo dettagliato dell’analisi del Tribunale, si tratta di un argomento eccessivamente semplicistico, basato su una concezione erronea e restrittiva del ruolo dei giudici dell’Unione nel controllo delle valutazioni economiche della Commissione. Il fatto che tale controllo possa avere una portata limitata non significa che tali giudici non siano legittimati, e persino tenuti, ad effettuarlo in modo approfondito.
54. In particolare, a differenza di quanto sostengono la Air France-KLM e la Air France, il Tribunale non ha sostituito la propria valutazione a quella della Commissione per quanto concerne la cooperazione tra la Transavia France e la Transavia Netherlands, menzionata al punto 82 della sentenza impugnata. Al fine di constatare l’esistenza di un certo grado di cooperazione funzionale e commerciale tra tali società, nonostante il fatto che ciascuna di esse disponesse di proprie licenze, certificati, diritti di traffico, slot, attivi, personale e direzione, il Tribunale non si è basato esclusivamente sulla circostanza che entrambe condividevano un marchio e un sito Internet. Esso ha sottolineato il fatto che la «Transavia» appariva, tanto sul mercato, come nei documenti di registrazione universale del 2019 e del 2020, come un singolo operatore, che rappresentava il segmento «low cost» dell’attività commerciale di tale gruppo (52). A tal riguardo, occorre ricordare che l’unità del comportamento sul mercato è ciò che, tipicamente, rende più entità giuridicamente indipendenti una singola «unità economica» (53).
55. Per il resto, gli argomenti dedotti dalle ricorrenti sono, a mio avviso, infondati o irricevibili, in quanto mirano ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti o degli elementi di prova esaminati dal Tribunale, il che, in assenza della prova di uno snaturamento, non rientra nelle competenze della stessa (54).
56. In primo luogo, è vero che, come sottolineato dalla KLM, al punto 89 della sentenza impugnata il Tribunale si è erroneamente basato sul punto 41 della decisione controversa, che illustra in dettaglio la spiegazione offerta dal Regno dei Paesi Bassi circa i rapporti funzionali all’interno del gruppo Air France-KLM, e non fa parte della valutazione della Commissione. Tuttavia, l’affermazione del Regno dei Paesi Bassi secondo cui la KLM e la Air France erano «funzionalmente autonome» è stata avallata dalla Commissione (55), la quale, nella sua valutazione, rinvia ampiamente a tali spiegazioni (56).
57. In secondo luogo, l’argomento della KLM secondo cui, all’interno di un gruppo societario, ci si deve attendere un certo livello di rapporti funzionali e, nonostante un certo grado di coordinamento, le società figlie possono comunque operare in modo autonomo, anche all’interno di una singola unità economica, è inoperante, poiché corrisponde precisamente alla conclusione secondo cui la KLM godeva di siffatta autonomia operativa, conclusione che il Tribunale ha ritenuto non comprovata.
58. In terzo luogo, l’affermazione delle ricorrenti secondo cui i diritti di veto e di approvazione facenti capo alla Air France-KLM non andrebbero oltre le consuete prerogative di cui gode qualsiasi società madre che controlla le sue società figlie, pur essendo corretta sul piano fattuale, non è, a mio avviso, determinante al fine di stabilire quale ente, all’interno del gruppo Air France-KLM, possa essere considerato il beneficiario effettivo, diretto o indiretto, della misura di in questione.
59. In quarto luogo, a differenza di quanto sostengono le ricorrenti, al punto 104 della sentenza impugnata il Tribunale non ha dichiarato che la circostanza che i rapporti commerciali tra la Air France e la KLM, nonché tra tali società figlie e la loro società madre, fossero condotti a «normali condizioni di mercato» rilevava soltanto a fini di imposizione fiscale. Di converso, esso ha ritenuto che siffatta circostanza non fosse sufficiente a dimostrare che tali enti disponevano di un’autonomia economica all’interno del gruppo Air France-KLM, tenuto conto degli elementi da esso precedentemente esaminati ai punti da 100 a 103 di detta sentenza (57). Inoltre, come risulta dal punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la misura in questione avesse l’effetto di rafforzare la posizione finanziaria del gruppo Air France-KLM nel suo insieme, mediante la messa a disposizione di ingenti somme di liquidità che non sarebbero state disponibili a normali condizioni di mercato, nonché di evitare l’insolvenza della KLM. Un siffatto vantaggio era quindi più legato agli effetti benefici che il ripristino della liquidità e della redditività della KLM avrebbe avuto sulla Air France-KLM e sulla Air France piuttosto che al rischio di trasferimento dell’aiuto mediante operazioni tra tali società a condizioni diverse da quelle dettate dal mercato. Pertanto, il fatto che tali operazioni siano state effettuate a normali condizioni di mercato non era essenziale nel ragionamento del Tribunale.
60. In quinto luogo, gli argomenti della KLM, della Air France-KLM e della Air France diretti a contestare la summenzionata affermazione di cui al punto 105 della sentenza impugnata, concernente gli effetti della misura in questione sul gruppo Air France-KLM nel suo insieme, non sono comprovati e, in ogni caso, sono irricevibili, in quanto equivalgono a chiedere alla Corte di controllare la valutazione dei fatti e degli elementi di prova effettuata dal Tribunale, senza invocare il loro snaturamento (58). Per quanto riguarda l’affermazione, contenuta al punto 106 di tale sentenza, secondo cui «la KLM non sarebbe stata verosimilmente in grado di proseguire le proprie attività e, di conseguenza, avrebbe messo a repentaglio anche la prosecuzione delle attività svolte congiuntamente con la Air France», anch’essa contestata dalle ricorrenti, mi limiterò a sottolineare che, secondo la decisione controversa, la misura in questione era stata prevista e autorizzata al fine di far fronte a un’acuta carenza di liquidità della KLM ed evitare il suo fallimento (59). Il Tribunale non è quindi incorso in errore nel ritenere che, in assenza di tale misura, la KLM non sarebbe stata verosimilmente in grado di esercitare le sue attività, comprese quelle in coordinamento con la Air France (60).
61. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, a mio avviso, il primo argomento dedotto dalle ricorrenti, relativo ai rapporti organici, funzionali ed economici all’interno del gruppo Air France-KLM, deve essere respinto.
b) Secondo argomento: il Tribunale ha oltrepassato i limiti del suo controllo giurisdizionale per quanto riguarda i contratti in base ai quali la misura in questione è stata concessa
62. Le ricorrenti, sostenute dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, sostengono che il Tribunale non ha dimostrato che la Commissione sia incorsa in un errore manifesto di valutazione allorché ha concluso, al punto 114 della decisione controversa, che le garanzie contenute nei contratti in base ai quali la misura in questione è stata concessa (61) consentivano di canalizzare il beneficio effettivo di tale misura, in modo efficace ed esclusivo, verso la KLM, allo stesso modo di una clausola di destinazione. Questo secondo argomento, che comprende più censure distinte, è diretto contro i punti da 108 a 132 della sentenza impugnata.
63. Come indicato in precedenza, l’esistenza di clausole di destinazione o di accordi contrattuali che accompagnano la concessione di un aiuto di Stato a un ente facente parte di un gruppo societario può consentire alla Commissione di limitare il perimetro del beneficiario a questo solo ente, che è identificato come un’impresa distinta ai fini di tale aiuto. Tuttavia, è importante ricordare che, come ho parimenti indicato in precedenza, detto risultato dipende dal contenuto effettivo di tali clausole o accordi contrattuali e dalle circostanze complessive del caso concreto.
64. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale si sarebbe erroneamente concentrato, ai punti da 112 a 118 della sentenza impugnata, sul ruolo e sulle prerogative della Air France-KLM ai sensi dell’accordo quadro e avrebbe interpretato erroneamente la natura di un siffatto coinvolgimento. Esse sottolineano che la Air France-KLM era parte di tale accordo soltanto in qualità di azionista della KLM e al fine di garantire il rispetto, da parte della KLM, degli obblighi ad essa incombenti in forza della misura di aiuto. Tale affermazione si basa, a mio avviso, su una interpretazione fuorviante del ragionamento del Tribunale (62).
65. A differenza di quanto sembrano sottintendere le ricorrenti, ai punti da 112 a 118 della sentenza impugnata il Tribunale non ha inteso stabilire che la qualità di parte dell’accordo quadro della Air France-KLM le consentisse di beneficiare direttamente dell’aiuto in questione, frustrando così gli sforzi delle autorità dei Paesi Bassi intesi a canalizzare tale aiuto unicamente verso la KLM. Di converso, esso ha ritenuto che il coinvolgimento della Air France-KLM nella concessione e nell’attuazione della misura in questione dimostrasse che il ruolo di tale società non era soltanto quello di un intermediario, bensì di una parte contrattuale attiva (63).
66. In tale contesto, è comprensibile che il Tribunale, seppur contestato dalle ricorrenti in relazione a tale aspetto, non abbia precisato in modo più dettagliato la natura dei diritti che la Air France-KLM avrebbe tratto dalla sua partecipazione all’accordo quadro, che sembrano consistere perlopiù in diritti di approvazione nell’ambito del rispetto delle condizioni imposte dalle autorità dei Paesi Bassi ai fini della concessione della misura in questione. Una siffatta precisazione non era necessaria ai fini del ragionamento del Tribunale, ai sensi del quale la Commissione ha omesso di considerare, o ha considerato in modo inadeguato, il coinvolgimento attivo della Air-France-KLM (64) nella concessione e nell’attuazione (65) della misura in questione in sede di determinazione del beneficiario di tale misura.
67. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che le disposizioni contrattuali incluse nei contratti in base ai quali è stata concessa la misura in questione – segnatamente le clausole che prevedevano che l’aiuto dovesse essere utilizzato esclusivamente per gli scopi aziendali della KLM, che i prestiti ad altri soggetti del gruppo Air France-KLM erano vietati, che i fondi derivanti dalla misura in questione non potevano essere utilizzati a beneficio diretto della Air France-KLM e che doveva essere nominato un agente dello Stato per garantire il rispetto di tali obblighi – precludevano a enti diversi dalla KLM di beneficiare direttamente dell’aiuto e, parimenti, impedivano qualsiasi fuoriuscita indiretta dell’aiuto dalla KLM verso altre società del gruppo. Avendo tratto una conclusione diversa, il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della Commissione.
68. In primo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in errore nell’analizzare tali disposizioni isolatamente, e senza esaminare l’effetto della misura in questione nel suo complesso. Siffatta affermazione è, a mio avviso, priva di fondamento. Il Tribunale ha esaminato i meccanismi contrattuali di cui alla decisione controversa sia singolarmente (v. punti 120, 122, 128 e 130 della sentenza impugnata) sia nel loro complesso, e ha concluso che essi non consentivano di corroborare la conclusione che l’unico beneficiario della misura in questione fosse la KLM (v. punto 132 della sentenza impugnata).
69. In secondo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha bocciato tali meccanismi contrattuali per il solo motivo che essi non erano in grado di impedire alla Air-France-KLM e alla Air France di beneficiare di vantaggi indiretti, i quali non costituiscono aiuti indiretti, bensì, tutt’al più, effetti economici secondari. Analogamente, la KLM sostiene che il Tribunale ha omesso di precisare la natura di tali vantaggi indiretti e di indicare il motivo per cui la Commissione avrebbe dovuto ritenere che fosse probabile o sufficientemente plausibile, nella sua valutazione ex ante, che tali vantaggi si sarebbero concretizzati, basandosi quindi su ipotesi astratte. Tali censure saranno esaminate più dettagliatamente nell’ambito dell’analisi del terzo motivo di impugnazione nelle cause C‑269/24 P e C‑289/24 P.
70. In terzo luogo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha omesso di valutare gli effetti combinati dei summenzionati meccanismi contrattuali alla luce della struttura societaria e di governance del gruppo Air France-KLM. La Commissione richiama il punto 116 della decisione controversa, in cui essa ha spiegato che siffatta struttura escludeva il rischio che l’aiuto ricevuto dalla KLM fosse trasferito alla Air France mediante accordi di cooperazione finanziaria o commerciale a condizioni vantaggiose. Tuttavia, come indicato al paragrafo 59 delle presenti conclusioni, secondo il Tribunale gli effetti della misura in questione sulla Air France-KLM e sulla KLM non dipendevano dalla possibilità che l’aiuto fosse trasferito mediante operazioni a condizioni diverse da quelle dettate dal mercato. Pertanto, anche tale censura deve essere respinta.
71. In quarto luogo, la Air France-KLM e la Air France sostengono che il Tribunale ha trascurato la valutazione economica complessa e discrezionale effettuata dalla Commissione nella sezione 2.5.3 della decisione controversa, che dimostra l’importanza delle garanzie contrattuali. A tal riguardo, rilevo, da un lato, che i punti da 48 a 53 di tale decisione, inclusi nella sezione in parola, contengono semplicemente le spiegazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi in merito a tali misure di garanzia e non contengono alcuna valutazione della Commissione (66). Dall’altro lato, come spiegato al paragrafo 68 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha tenuto conto dei meccanismi contrattuali richiamati nella decisione controversa e ha ritenuto che essi non fossero sufficienti per corroborare le conclusioni della Commissione circa il perimetro del beneficiario della misura in questione.
72. Alla luce di quanto precede, anche il secondo argomento dedotto dalle ricorrenti deve, a mio avviso, essere respinto.
c) Terzo argomento: il Tribunale è incorso in vari errori di diritto nell’esame del tipo di misura di aiuto concessa e del contesto in cui è stata concessa
73. Le ricorrenti, sostenute dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, sostengono che il Tribunale ha erroneamente contestato alla Commissione di non aver tenuto conto, nella sua valutazione della misura in questione, della decisione Air France e della decisione Air France-KLM e Air France (67). Tale terzo argomento è diretto contro i punti da 140 a 146 della sentenza impugnata.
74. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore e in una contraddizione allorché ha addebitato alla Commissione di non aver esaminato approfonditamente la decisione Air France, pur avendo espressamente riconosciuto, al punto 141 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva ritenuto tale decisione non pertinente ai fini della valutazione della misura in questione.
75. A tal riguardo, osservo che dal punto 144 di tale sentenza emerge chiaramente che, secondo il Tribunale, sebbene la Commissione avesse richiamato la decisione Air France, essa aveva omesso di esaminare l’effetto cumulativo della misura in questione e delle misure oggetto della decisione Air France e della decisione Air France-KLM e Air France, dato che esisteva un nesso cronologico, strutturale ed economico tra le stesse. Non rinvengo alcuna contraddizione in tale ragionamento.
76. Inoltre, la mera circostanza che la Commissione abbia concluso che le tre misure in parola avevano beneficiari distinti, corrispondenti a enti diversi o a diverse configurazioni di enti appartenenti allo stesso gruppo, non rimette di per sé in discussione il suo dovere di esaminare i loro effetti sulla posizione del gruppo nel suo insieme. Quando più enti che beneficiano di aiuti di Stato operano sul mercato come una singola unità, sarebbe artificioso e contrario all’efficacia del controllo degli aiuti di Stato ritenere, senza un’ulteriore analisi, che, poiché detti aiuti erano destinati individualmente a ciascuno tali enti, non si producono effetti sull’unità nel suo complesso (68).
77. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che Tribunale è incorso in errore allorché ha contestato alla Commissione di non aver esaminato la decisione Air France-KLM e Air France, adottata dopo la decisione iniziale, che è stata annullata con la sentenza del 19 maggio 2021. Dato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, a seguito di siffatto annullamento la Commissione doveva porsi nella situazione in cui si trovava al momento dell’adozione della decisione iniziale, essa non ha tenuto conto, correttamente, dell’aiuto oggetto delle decisioni Air France-KLM e Air France, che sono posteriori al momento rilevante ai fini della decisione controversa.
78. A tal riguardo, è certamente vero che la Corte ha ripetutamente affermato che il procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui l’illegittimità si è verificata (69). Tuttavia, a mio avviso, tale constatazione ha principalmente implicazioni procedurali e non può giustificare la conclusione secondo cui, nell’ambito del riesame della compatibilità di un aiuto di Stato dopo l’annullamento della sua precedente decisione, la Commissione non dovrebbe tener conto di una misura che, pur non essendo ancora stata notificata al momento dell’adozione della decisione annullata, presenta un nesso assai stretto con tale aiuto e si rivolge a enti appartenenti allo stesso gruppo societario.
79. Inoltre, la Corte ha precisato che, per conformarsi ad una sentenza di annullamento e dare ad essa piena esecuzione, le istituzioni interessate sono tenute a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione, la quale evidenzia le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che le istituzioni interessate devono prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato (70). Nella sua sentenza del 19 maggio 2021, che ha annullato la decisione iniziale, il Tribunale, pur non richiamando la decisione Air France-KLM, che era appena stata adottata, ha sottolineato la particolare attenzione con la quale la Commissione deve esaminare i legami tra le società appartenenti allo stesso gruppo, quando vi sia motivo di temere gli effetti sulla concorrenza derivanti da un cumulo di aiuti di Stato in seno allo stesso gruppo (71) e ha contestato alla Commissione di aver omesso di motivare la possibilità che l’aiuto precedentemente concesso alla Air France e autorizzato nella decisione Air France potesse essere utilizzato, sia pure parzialmente, per le esigenze della KLM (72). In tale contesto, il Tribunale ha respinto lo stesso ragionamento sostenuto dalla Commissione nella sua impugnazione, ai sensi del quale, in particolare, poiché la KLM non era uno dei beneficiari degli aiuti di Stato concessi alla Air France e alla Air France-KLM, essa non era tenuta a fornire spiegazioni sugli effetti cumulativi di tali diverse misure sulla posizione del gruppo France-KLM nel suo insieme (73).
80. Ritengo quindi che, nelle circostanze specifiche delle presenti cause, il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto nel concludere che la Commissione era tenuta a tener conto della decisione Air France e della decisione Air France-KLM e Air France, in quanto elementi facenti parte del contesto della misura in questione.
d) Quarto argomento: il Tribunale non ha oltrepassato i limiti del suo controllo giurisdizionale per quanto riguarda il bilanciamento, da parte della Commissione, degli elementi considerati
81. Le ricorrenti sostengono che nessuno degli elementi sui quali il Tribunale si è basato riguarda la valutazione effettuata al punto 117 della decisione controversa, in cui la Commissione, nell’esercizio della sua ampia discrezionalità nella valutazione di questioni economiche complesse, ha ponderato gli elementi pertinenti precedentemente individuati in tale decisione al fine di decidere se l’esistenza di rapporti di controllo, funzionali, economici e organici tra la KLM, la Air France-KLM e la Air France significasse che anche queste ultime due società beneficiavano della misura di aiuto, nonostante la struttura e la governance del gruppo e le misure contrattuali contenute nei contratti in base ai quali l’aiuto è stato concesso e attuato. Ad avviso delle ricorrenti, il Tribunale ha omesso di constatare un errore manifesto di valutazione nell’ambito di un siffatto bilanciamento e avrebbe quindi sostituito la propria valutazione a quella della Commissione.
82. A tal riguardo, mi limito a sottolineare, da un lato, che il punto 117 della decisione controversa va inteso più come una conclusione tratta dalla Commissione sulla base delle sue valutazioni precedenti, esposte ai punti da 112 a 116, che come un bilanciamento motivato dei vari elementi pertinenti (74) e, dall’altro, che il Tribunale è giunto alla conclusione che l’analisi di tali elementi da parte della Commissione era viziata in ogni fase, il che ha inevitabilmente compromesso il bilanciamento di detti elementi.
e) Conclusioni sul secondo motivo di impugnazione
83. Per le ragioni sopra esposte, il secondo motivo di impugnazione in ciascuna delle presenti cause riunite deve, a mio avviso, essere respinto.
C. Terzo motivo di impugnazione nelle cause C‑269/24 P e C‑289/24 P
84. La Air France-KLM e la Air France, così come la KLM, affermano che il Tribunale ha omesso di distinguere correttamente i vantaggi indiretti dagli effetti economici secondari. Sebbene non siano strutturati come un motivo distinto, gli argomenti delle ricorrenti si sovrappongono a quelli dedotti dalla Commissione e illustrati al paragrafo 69 delle presenti conclusioni. Le censure delle ricorrenti sono dirette contro i punti da 147 a 158 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto l’argomento della Commissione secondo cui la misura in questione aveva, tutt’al più, solo «semplici effetti economici secondari» nei confronti della Air France-KLM e della Air France, i quali non potevano essere qualificati come vantaggio diretto o indiretto a favore di queste.
85. La nozione di vantaggi indiretti è, di fatto, una nozione alquanto sfuggente. La giurisprudenza su tale aspetto è esigua (75). Di converso, nel punto 116 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato si precisa che i vantaggi indiretti dovrebbero essere distinti dai semplici effetti economici secondari inerenti a quasi tutte le misure di aiuto di Stato. A tale scopo, gli effetti prevedibili della misura devono essere valutati in una prospettiva ex ante. Pertanto, si verifica un vantaggio indiretto se la misura è concepita in modo da trasferire i suoi effetti secondari «a imprese o gruppi di imprese identificabili». Nella nota 181 di tale comunicazione si spiega che, invece, si riscontra un semplice effetto economico secondario sotto forma di aumento della produzione, che non costituisce un aiuto indiretto, qualora un’impresa, ad esempio un intermediario finanziario, si limiti a trasferire integralmente l’aiuto al beneficiario.
86. Devo riconoscere che, a mio avviso, la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato è utile nella pratica, ma problematica sotto il profilo costituzionale, in quanto si tratta di uno strumento, adottato nel contesto dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che definisce una nozione oggettiva la cui interpretazione è riservata ai giudici dell’Unione, mentre gli atti di soft law dovrebbero limitarsi agli altri paragrafi dell’articolo 107 TFUE, la cui applicazione rientra specificamente nelle competenze della Commissione.
87. Nonostante tale problematicità, i giudici dell’Unione tendono a basarsi su tale comunicazione, come avvenuto nella sentenza impugnata (76), e hanno statuito che essa, al pari di qualsiasi strumento di soft law concepito per specificare i criteri che la Commissione intende applicare nell’esercizio del suo potere discrezionale, è vincolante nei confronti di tale istituzione (77). Più recentemente, il Tribunale ha fatto specifico riferimento alla definizione contenuta nel succitato punto 116 della comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato, constatando che la Commissione, oltre ai vantaggi diretti, ha il dovere di esaminare i vantaggi indiretti, e non può quindi fare ricorso a un argomento specifico per confutare l’esistenza di un vantaggio diretto senza esaminare contemporaneamente se esso abbia creato un vantaggio indiretto altrove (78).
88. È pertanto chiaro che i vantaggi indiretti impongono una sorta di analisi de novo al fine di stabilire se i criteri elencati all’articolo 107, paragrafo 1, siano soddisfatti per quanto riguarda beneficiari distinti rispetto ai beneficiari diretti. Tuttavia, quando una misura di aiuto di Stato conferisce un vantaggio a una singola unità economica, l’analisi da effettuare è, per definizione, limitata a siffatta unità e non è necessario esaminare i vantaggi indiretti sui singoli enti che compongono detta unità.
89. Nelle presenti cause riunite, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione fosse incorsa in errore avendo escluso la Air France-KLM e la Air France dal perimetro del beneficiario della misura in questione, dato che gli elementi pertinenti esaminati indicavano che esse costituivano, ai fini della misura in questione, una singola unità economica con la KLM e che i contratti che accompagnavano la concessione di tale misura non erano sufficienti, in particolare alla luce del livello di integrazione all’interno del gruppo Air France-KLM, per escludere tali tre enti dai benefici di detta misura nel suo complesso. Il Tribunale ha aggiunto che la Air France-KLM e la Air France avevano beneficiato, quantomeno, di vantaggi indiretti (79). Gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nell’ambito del loro terzo motivo dovrebbero quindi essere dichiarati inoperanti.
90. In ogni caso, ritengo che tali argomenti non possano, verosimilmente, essere accolti. I vantaggi indicati dal Tribunale – ossia gli «effetti prevedibili ex ante» consistenti nel i) migliorare la situazione finanziaria e la stabilità finanziaria della Air France-KLM e del gruppo nel suo insieme, inclusa la Air France; ii) rafforzare la capacità della Air France-KLM di raccogliere fondi sui mercati finanziari per le esigenze delle sue società figlie, inclusa la Air France; e iii) garantire la continuità delle attività della KLM, una delle principali società figlie del gruppo, ed evitare che il rischio che la sua insolvenza contaminasse la Air France-KLM e l’intero gruppo (80) – i quali interessano specificamente il gruppo Air France-KLM, nonché la società holding e la società figlia Air France, non possono essere considerati, alla luce di tutte le circostanze del caso, semplici effetti economici secondari equiparabili a quelli che si possono produrre sui partner commerciali del beneficiario di un aiuto di Stato.
91. Ritengo pertanto che anche il terzo motivo di impugnazione nelle cause C‑269/24 e C‑289/24 debba essere respinto.
D. Conclusioni sulle impugnazioni
92. Per le ragioni sopra esposte, le presenti impugnazioni dovrebbero, a mio avviso, essere respinte. Di conseguenza, suggerisco alla Corte di condannare la Commissione, la KLM, la Air France-KLM e la Air France a farsi carico delle spese sostenute dalla Ryanair in relazione al presente procedimento di impugnazione, nonché la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione a farsi carico delle proprie spese, in applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, e dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, applicabili al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento.
V. Conclusione
93. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di respingere le impugnazioni, condannare la Commissione europea, la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, la Air France-KLM S.A. e la Société Air France S.A. a farsi carico delle spese sostenute dalla Ryanair DAC in relazione al presente procedimento di impugnazione, nonché la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione europea a farsi carico delle proprie spese, in applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, e dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, applicabili al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 V. sentenza del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione (C‑321/21 P, EU:C:2023:713, punto 23).
3 V. sentenza del 30 maggio 2024, Ryanair/Commissione (C‑353/21 P, EU:C:2024:437, punti 29 e 30).
4 Aiuto di Stato SA.57116 (2020/N) – Paesi Bassi – COVID‑19: Garanzia di Stato e prestito di Stato a favore della KLM.
5 Oltre alla misura in questione nelle impugnazioni in esame, vengono in considerazione altre due misure. La prima è un aiuto individuale concesso dalla Repubblica francese alla Air France sotto forma, da un lato, di una garanzia di Stato pari al 90% su un prestito dell’importo di EUR 4 miliardi concesso da un consorzio di banche e, dall’altro, di un prestito societario dell’importo massimo di EUR 3 miliardi, approvato il 4 maggio 2020 con la decisione C(2020)2983 final della Commissione, relativa all’aiuto di Stato SA.57082 (2020/N) – Francia – COVID‑19 – Quadro temporaneo (articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE) – Garanzia e prestito societario a favore della Air France (in prosieguo: la «decisione Air France»). Il Tribunale ha annullato tale decisione con sentenza del 20 dicembre 2023, Ryanair e Malta Air/Commissione (Air France; COVID‑19) (T‑216/21, EU:T:2023:822). I procedimenti di impugnazione avviati dalla Commissione (C‑166/24 P) nonché dalla Air France-KLM e dalla Air France (C‑192/24 P) sono stati sospesi. La seconda misura è un aiuto individuale concesso dalla Repubblica francese sotto forma di ricapitalizzazione della Air France e della Air France-KLM (in prosieguo: la «Air France-KLM»), approvato il 5 aprile 2021 con la decisione C(2021) 2488 final della Commissione, relativa all’aiuto di Stato SA.59913 – Francia – COVID‑19 – Ricapitalizzazione della Air France e della holding Air France-KLM (in prosieguo: la «decisione Air France-KLM e Air France»), annullata dal Tribunale con la sentenza del 20 dicembre 2023, Ryanair e Malta Air/Commissione (Air France-KLM e Air France; COVID‑19) (T‑494/21, EU:T:2023:831). Anche i procedimenti di impugnazione avviati dalla Commissione (causa C‑167/24 P) nonché dalla Air France-KLM e dalla Air France (causa C‑193/24 P) avverso tale sentenza sono stati sospesi.
6 La Air France-KLM possiede, direttamente o indirettamente, il 93,84% del capitale sociale della KLM, che rappresenta il 99,7% dei diritti economici, vale a dire dei diritti ai dividendi, e il 49% dei diritti di voto. Al momento dell’adozione della decisione C(2020) 4871 final, relativa all’aiuto di Stato SA.57116 (2020/N) – Paesi Bassi – COVID‑19: Garanzia di Stato e prestito di Stato a favore della KLM, (in prosieguo: la «decisione iniziale») la Repubblica francese deteneva una quota del 14,3% nella Air France-KLM e il Regno dei Paesi Bassi una quota del 14%.
7 Nel prosieguo, i riferimenti alla KLM e alla Air France devono essere intesi, rispettivamente, come riferimenti alla KLM e alle sue società figlie, nonché alla Air France e alle sue società figlie.
8 Sentenza impugnata, punto 5.
9 V. la decisione iniziale menzionata in precedenza, alla nota 6.
10 Sentenza impugnata, punto 7.
11 T‑643/20, EU:T:2021:286 (in prosieguo: la «sentenza del 19 maggio 2021»).
12 Sentenza impugnata, punto 9.
13 A sostegno del ricorso, la Ryanair ha dedotto altri quattro motivi, vertenti, in sostanza, i) su una violazione delle disposizioni del Trattato FUE e dei principi generali del diritto relativi alla non discriminazione, alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, ii) su un’erronea applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, iii) su una violazione dei suoi diritti procedurali, e iv) su una violazione dell’obbligo di motivazione.
14 V., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2006, Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197, punti 26, 27 e 36) e del 20 novembre 2025, Staten genom Sjöfartsverket (C‑401/24, EU:C:2025:902, punto 21).
15 V. sentenza del 20 novembre 2025, Staten genom Sjöfartsverket (C‑401/24, EU:C:2025:902, punto 21).
16 V., in particolare, sentenze del 21 marzo 1991, Italia/Commissione (C‑303/88, EU:C:1991:136, punto 57) e del 29 luglio 2024, Koiviston Auto Helsinki/Commissione (C‑697/22 P, EU:C:2024:641, punto 79).
17 V., in particolare, sentenza del 20 novembre 2025, Staten genom Sjöfartsverket (C‑401/24, EU:C:2025:902, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
18 V. sentenza del 12 luglio 1984, Hydrotherm Gerätebau (170/83, EU:C:1984:271, punto 11) e, recentemente, sentenza del 13 febbraio 2025, ILVA (Sanzione pecuniaria per violazione del RGPD) (C‑383/23, EU:C:2025:84, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
19 V. sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione (323/82, EU:C:1984:345, punto 11); del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, punti da 112 a 114); e del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commissione (C‑480/09 P, in prosieguo: la «sentenza AceaElectrabel», EU:C:2010:787, punti da 47 a 51). V. anche sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione (C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 102). Per quanto riguarda la giurisprudenza del Tribunale, v., in particolare, sentenza del 17 marzo 2015, Pollmeier Massivholz/Commissione (T‑89/09, EU:T:2015:153, punto 122 e giurisprudenza ivi citata). Nel settore delle sovvenzioni, v. sentenza del 28 novembre 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics and Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissione (C‑269/23 P e C‑272/23 P, EU:C:2024:984, punto 156).
20 Conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2005:655, nota 26).
21 Anche la prassi della Commissione corrobora tale approccio. V., ad esempio, decisione (UE) 2017/1283 della Commissione, del 30 agosto 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) al quale l’Irlanda ha dato esecuzione a favore di Apple [notificata con il numero C(2016) 5605] (GU 2017, L 187, pag. 1), punti da 416 a 418, e decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2015) 9837] (GU 2016, L 260, pag. 61), punti da 183 a 186. Le sentenze del Tribunale che confermano quest’ultima decisione, in particolare, per quanto concerne il ricorso alla nozione di unità economica per definire il perimetro del beneficiario di un aiuto di Stato, sono attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia [v. sentenze del 20 settembre 2023, Dow Silicones e a./Commissione (T‑858/16 e T‑867/16, EU:T:2023:570, punti da 111 a 119) e del 20 settembre 2023, Magnetrol International e a./Commissione (T‑263/16 RENV, T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16, EU:T:2023:565, punti da 141 a 156)].
22 La Commissione ha citato le sentenze del 14 ottobre 2004, Pollmeier Malchow/ Commissione (T‑137/02, EU:T:2004:304, punti 50 e 51); dell’8 settembre 2009, AceaElectrabel/Commissione (T‑303/05, EU:T:2009:312, punto 101); e la sentenza del 19 maggio 2021, punto 47.
23 C‑457/00; in prosieguo: la «sentenza Verlipack», EU:C:2003:387.
24 La Commissione ha menzionato i seguenti rapporti: i) la Air France e la KLM appartengono allo stesso gruppo societario, controllato dalla Air France-KLM; ii) le società del gruppo Air France-KLM svolgono un’attività economica parallela (vale a dire attività connesse al trasporto aereo di passeggeri e merci); iii) la Air France-KLM assiste le sue società figlie nel coordinamento di talune delle loro attività, in particolare nel settore delle vendite e della gestione dei prezzi e dei ricavi; iv) la Air France-KLM fornisce alle sue società figlie funzioni generali di supporto in alcuni settori, seppur limitati; v) la Air France-KLM fornisce determinati servizi finanziari alle sue società figlie e può (occasionalmente) raccogliere capitali sui mercati a beneficio delle stesse; vi) la Air France-KLM dispone di taluni diritti di veto sui piani aziendali, sui bilanci e sulla remunerazione, nomina e revoca dei dirigenti della KLM; vii) la Air France-KLM dispone di un diritto di approvazione per quanto riguarda le operazioni di finanziamento della KLM superiori a EUR 150 milioni.
25 La Commissione ha rilevato che la Air France-KLM non forniva sostegno finanziario alla KLM e che i costi di finanziamento e operativi che essa sosteneva a favore delle sue società figlie erano compensati da pagamenti e commissioni a condizioni di mercato.
26 Tali garanzie sono elencate al punto 53 della decisione controversa.
27 Sentenza impugnata, punti da 63 a 107.
28 Sentenza impugnata, punto 76.
29 Sentenza impugnata, punto 96.
30 Sentenza impugnata, punti da 100 a 104.
31 Sentenza impugnata, punti da 108 a 132.
32 Sentenza impugnata, punti da 140 a 146.
33 V. punti 107 e 108 della decisione controversa e punto 55 della sentenza impugnata. Per quanto riguarda il riferimento alla sentenza Verlipack, v., più in dettaglio, paragrafi da 28 a 32 delle presenti conclusioni.
34 Al punto 66 della sentenza AceaElectrabel, il Tribunale ha respinto gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, ai sensi dei quali la Commissione non avrebbe ritenuto che essi dovessero essere considerati come una singola unità economica in forza delle norme applicabili alle pratiche restrittive o alle concentrazioni.
35 V. punti 109 e 110 della decisione controversa.
36 T‑371/94 e T‑394/94, EU:T:1998:140.
37 T‑111/01 e T‑133/01, EU:T:2005:166.
38 Sentenza impugnata, punti 137 e 138.
39 Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del [TFUE] (GU 2016, C 262, pag. 1). Il paragrafo 11 di tale comunicazione richiama le sentenze della Corte che applicano la nozione di «singola unità economica» nel settore degli aiuti di Stato. Esso richiama la sentenza AceaElectrabel, punti da 47 a 55, e la sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (C‑222/04, EU:C:2006:8, punto 112).
40 V., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800, punto 47), in cui la Corte ha precisato che «la medesima società madre può far parte di diverse unità economiche costituite, a seconda dell’attività economica interessata, da essa stessa e da varie combinazioni delle sue società figlie, tutte appartenenti allo stesso gruppo di società».
41 Sentenza impugnata, punti 56 e 134.
42 Peraltro, occorre osservare che i fatti della causa che ha dato luogo alla sentenza Verlipack sono particolari e molto diversi da quelli di cui alle presenti cause riunite. I due prestiti in questione in tale causa erano stati concessi al fine di finanziare l’investimento del gruppo tedesco Heye nel gruppo belga Verlipack. Risulta che Heye, mutuatario, e Verlipack, beneficiario effettivo dei prestiti, non appartenevano allo stesso gruppo di imprese nel momento della concessione della misura di aiuto, in quanto il loro rapporto era limitato a un’assistenza tecnica; v. i punti 12 e 107 della decisione 2001/856/CE della Commissione, del 4 ottobre 2000, relativa agli aiuti di Stato in favore di Verlipack – Belgio (GU 2001, L 320, pag. 28).
43 V. sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity (C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punto 68).
44 V. punto 63 della sentenza AceaElectrabel. Prima di tale sentenza, tale statuizione appariva soltanto nella giurisprudenza del Tribunale; v. sentenza dell’8 settembre 2009, AceaElectrabel/Commissione (T‑303/05, EU:T:2009:312, punto 101 e giurisprudenza citata).
45 V. sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 64).
46 V., nel settore degli aiuti di Stato, in particolare, sentenze del 2 settembre 2010, Commissione/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 65) e del 20 settembre 2018, Spagna/Commissione (C‑114/17 P, EU:C:2018:753, punto 104).
47 V. le mie conclusioni nella causa Deutsche Lufthansa/Ryanair e a. (C‑457/23 P, EU:C:2025:802, paragrafi 18 e 19).
48 Ai punti da 63 a 77 della sentenza impugnata è stato effettuato un controllo approfondito dell’analisi della Commissione alla luce dei dati sui quali essa si è fondata, nonché degli argomenti e degli elementi di prova presentati da Ryanair. Si è concluso che tali rapporti indicavano, da un lato, che la Air France-KLM esercitava effettivamente un controllo, intervenendo direttamente o indirettamente nella gestione della Air France e della KLM e partecipando all’attività economica da esse esercitata e che, dall’altro lato, vi erano una procedura decisionale centralizzata e un certo grado di coordinamento, almeno per quanto riguarda l’adozione di alcune decisioni importanti. Per quanto riguarda i rapporti funzionali tra la Air France-KLM, la Air France e la KLM, al termine di un’analisi altrettanto approfondita, effettuata ai punti da 78 a 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la conclusione della Commissione secondo cui la Air France e la KLM godevano di autonomia funzionale era rimessa in discussione da vari elementi, segnatamente: i) il potere di veto della Air France-KLM sulla retribuzione, sulla nomina e sulla revoca dei dirigenti delle sue società figlie; ii) il suo coinvolgimento in decisioni importanti o strategiche in materia di finanziamento, di investimento e di operazioni relative alla flotta; e iii) l’esistenza di un certo grado di integrazione e cooperazione funzionali tra la Air France e la KLM e le rispettive società figlie. Infine, per quanto riguarda i rapporti economici tra la Air France-KLM, la Air France e la KLM, il Tribunale ha constatato, ai punti da 98 a 107 della sentenza impugnata, che la conclusione della Commissione secondo cui questi tre enti godevano, de facto, di autonomia economica era altresì contraddetta da una serie di elementi emergenti dalla decisione controversa e dalle prove dinanzi ad esso dedotte.
49 V., rispettivamente, punti 77, 97 e 107 della sentenza impugnata.
50 Segnatamente, i documenti di registrazione universale della Air France-KLM del 2019 e del 2020, depositati presso l’Autorité des marchés financiers (Autorità dei mercati finanziari, Francia) in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU 2017, L 168, pag. 12; in prosieguo: i «documenti di registrazione universale del 2019 e del 2020»). Le ricorrenti contestano l’importanza attribuita dal Tribunale a tali documenti. A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, a esaminare gli elementi di prova sui quali basa il proprio accertamento di detti fatti (v., in particolare, sentenza del 9 giugno 2016, PROAS/Commissione, C‑616/13 P, EU:C:2016:415, punto 52). Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v., in particolare, la sentenza del 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03, EU:C:2006:229, punto 52).
51 V. punto 159 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha tratto la sua conclusione sulla questione del beneficiario della misura di aiuto.
52 V. punto 82 della sentenza impugnata. Al punto 102 di tale sentenza il Tribunale ha altresì sottolineato il fatto che la Commissione avesse riconosciuto, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, che la Air France-KLM aveva negoziato un ordinativo comune di aeromobili per conto della KLM, della Transavia Netherlands e della Transavia France.
53 V., in particolare, sentenza del 22 gennaio 2026, Semural Waste & Energy (C‑812/24, EU:C:2026:38, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
54 V., in particolare, sentenza del 23 novembre 2023, Ryanair e Airport Marketing Services (C‑758/21 P, EU:C:2023:917, punto 124).
55 Nel punto 113 della decisione controversa si legge che la KLM e la Air France «godono de facto di una grande autonomia funzionale (...)».
56 [«[G]odono de facto di una grande autonomia funzionale (...)]».
57 Segnatamente, il fatto i) che la Air France-KLM generasse i propri introiti unicamente presso le sue società figlie, ii) che tale società holding agisse nell’interesse di queste ultime raccogliendo fondi per le loro esigenze sui mercati finanziari sulla base della situazione finanziaria del gruppo Air France-KLM nel suo insieme e iii) l’esistenza di accordi di ripartizione dei costi tra la Air France e la KLM, nonché di attività svolte in comune dalle stesse.
58 Il Tribunale ha basato le sue affermazioni concernenti gli effetti della misura in questione a livello del gruppo Air France-KLM principalmente sui documenti di registrazione universale del 2019 e del 2020 ad esso presentati.
59 V. punti 12 e 13 della decisione controversa e punto 105 della sentenza impugnata.
60 Lo stesso vale per quanto riguarda la conclusione tratta dal Tribunale al punto 126 della sentenza impugnata.
61 La misura in questione doveva essere concessa sulla base, in particolare, dei seguenti contratti, descritti al punto 18 della decisione controversa: i) un accordo quadro concluso tra lo Stato dei Paesi Bassi, la KLM e la Air France-KLM (in prosieguo: l’«accordo quadro»); ii) un accordo su una linea di credito rotativo concluso tra la KLM e un consorzio di banche; e iii) un contratto relativo a un prestito statale concluso tra lo Stato dei Paesi Bassi e la KLM.
62 Ai punti da 112 a 118 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che la Air France-KLM era parte contraente dell’accordo quadro e che, in quanto tale, essa assumeva «diritti e obblighi contrattuali» nei confronti delle altre parti contrattuali nell’ambito della concessione e dell’attuazione della misura in questione. Oltre all’approvazione del finanziamento ai sensi della misura in questione (punto 113), il Tribunale ha menzionato l’accordo su un piano di ristrutturazione della KLM, la modifica di talune clausole degli accordi conclusi tra il Regno dei Paesi Bassi, la Air France-KLM e la KLM al momento dell’approvazione della fusione tra la Air France e la KLM nel 2004 e l’attuazione di altre condizioni riguardanti, in particolare, il diritto del lavoro, la qualità della rete e la sostenibilità (punti da 114 a 117 della sentenza impugnata).
63 V. punto 153 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha inteso operare una distinzione tra la presente causa e quella che ha dato luogo alla sentenza Verlipack.
64 V. punti 118 e 119 della sentenza impugnata.
65 La Air France-KLM e la Air France sembrano contestare l’esattezza dell’affermazione del Tribunale secondo cui la Air France-KLM ha avuto un ruolo nell’attuazione della misura in questione, senza tuttavia invocare un errore di interpretazione delle disposizioni contrattuali pertinenti, né tantomeno uno snaturamento del loro contenuto.
66 Siffatta valutazione è contenuta nei punti da 114 a 117 della decisione controversa.
67 V. nota 5 delle presenti conclusioni.
68 Per quanto riguarda la concessione di aiuti di Stato a enti appartenenti a gruppi societari attivi in più Stati membri, il Tribunale ha altresì ricordato che la Commissione e gli Stati membri hanno un dovere reciproco di leale cooperazione e sono tenuti a collaborare in buona fede per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del Trattato FUE (v. punto 164 della sentenza impugnata).
69 V., in particolare, sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punto 82), citata dalla Commissione nelle sue memorie.
70 V. sentenza del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punto 81).
71 V. sentenza del 19 maggio 2021, punto 48.
72 V. sentenza del 19 maggio 2021, punti 42, 43 e 72.
73 V. sentenza del 19 maggio 2021, punto 37.
74 Al punto 117 della decisione controversa si legge quanto segue: «Tutto considerato, nonostante i rapporti tra la KLM, la Air France e la [Air France-KLM], la Commissione ritiene, nel complesso, che, sulla base degli elementi di prova indicati nella sezione 2.5 e valutati ai punti (...) da 112 a 116, la società figlia KLM sia sufficientemente autonoma sul piano giuridico e finanziario per essere considerata un’unità economica distinta dalla [Air France-KLM] e dalla Air France ai fini dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla misura di aiuto notificata. (...)».
75 V., in particolare, sentenze del 19 settembre 2000, Germania/Commissione (C‑156/98, EU:C:2000:467, punti 26 e 27); del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione (C‑382/99, EU:C:2002:363, punti da 55 a 69); e del 28 luglio 2011, Mediaset/Commissione (C‑403/10 P, EU:C:2011:533, punti da 73 a 83).
76 Sentenza impugnata, punto 152.
77 V. sentenza del 10 aprile 2024, Danske Slagtermestre/Commissione (T‑486/18 RENV, EU:T:2024:217, punto 73).
78 V. sentenza del 16 ottobre 2025, Paesi Bassi/Commissione (C‑59/24 P, EU:C:2025:798, punti 91 e 92).
79 Ciò risulta chiaramente dal ragionamento complessivo del Tribunale e, in particolare, dai punti da 125 a 127 e 153 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto l’argomento della Commissione relativo all’esistenza di semplici effetti economici secondari, basandosi sulla sentenza AceaElectrabel e sul controllo esercitato dalla Air France-KLM sulle sue società figlie, nonché dai punti da 154 a 156.
80 Sentenza impugnata, punti da 125 a 127, 155 e 156.