Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 4 settembre 2025 (1)
Causa C‑199/24
ND
contro
Legal Newsdesk Sweden AB, già Garrapatica AB
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda tingsrätt (Tribunale locale di Attunda, Svezia)]
« Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Protezione dei dati personali – Trattamento dei dati relativi alle condanne penali – Messa a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, delle informazioni relative a condanne penali – Bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione »
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Attunda tingsrätt (Tribunale locale di Attunda, Svezia) offre alla Corte l’opportunità di chiarire la portata dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/679 (2) in una situazione in cui un operatore di banche dati rifiuta di accogliere la richiesta di una persona di cancellare dati personali riguardanti una condanna penale di cui tale persona è stata oggetto.
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
2. L’articolo 85 del RGPD è rubricato «Trattamento e libertà d’espressione e di informazione». È formulato nei termini seguenti:
«1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica».
B. Diritto svedese
3. La yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) [legge costituzionale sulla libertà di espressione (1991:1469); in prosieguo: la «legge sulla libertà di espressione»] è una delle cosiddette mediegrundlagar (leggi costituzionali sui media) in Svezia e contiene disposizioni relative alla tutela costituzionale, in particolare, delle emissioni radiotelevisive e di taluni siti Internet. Il suo obiettivo è garantire la libertà di espressione in tale ambito. Ai sensi del capo 1, articolo 4, della legge sulla libertà di espressione, le disposizioni costituzionali relative alle emissioni di programmi si applicano ad un certo tipo di banche dati, qualora per l’attività interessata esista un certificato di pubblicazione. Nella presente causa il certificato di pubblicazione è stato rilasciato per Lexbase, il che significa che tale banca dati rientra nella tutela costituzionale.
4. Ai sensi del capo 1, articolo 7, primo paragrafo, della lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [legge (2018:218) recante disposizioni integrative al regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione europea (RGPD); in prosieguo: la «legge sulla protezione dei dati»], il RGPD non si applica qualora sia in contrasto con la tryckfrihetsförordningen (legge costituzionale sulla libertà di stampa) o con la legge sulla libertà di espressione. Ai sensi del secondo paragrafo della suddetta disposizione, determinati articoli del RGPD non si applicano al trattamento dei dati personali effettuato, tra l’altro, a scopi giornalistici.
5. Dal capo 1, articolo 14, della legge sulla libertà di espressione discende che nessuna autorità pubblica può, salvo che sul fondamento di tale legge, adottare misure nei confronti di una persona che abbia abusato della libertà di espressione o che abbia contribuito a un tale abuso in un programma, né nei confronti di tale programma per la medesima ragione. Deriva inoltre dal capo 1, articolo 11, della medesima legge, che non è consentito alla pubblica autorità vietare o impedire la trasmissione, la pubblicazione o la diffusione al pubblico di un programma a causa del suo contenuto, a meno che tale legge non preveda un fondamento per tale misura.
6. Una domanda di risarcimento dei danni per abuso della libertà di espressione a causa del contenuto di un programma può essere fondata soltanto – ai sensi del capo 9, articolo 1, della legge costituzionale sulla libertà di espressione – sul motivo che il programma oggetto di tale domanda comporta una violazione della libertà di espressione. Designare una persona come avente uno stile di vita criminale o riprovevole, o fornire altrimenti informazioni atte a esporre una persona alla riprovazione altrui costituisce reato di diffamazione e una violazione della libertà di espressione ai sensi del capo 5, articolo 1, della legge sulla libertà di espressione, nonché del capo 7, articolo 3, del tryckfrihetsförordningen (1949:105) [legge costituzionale (1949:105) sulla libertà di stampa]. Tuttavia, tale comportamento non è punibile se, alla luce delle circostanze, era giustificato al fine di fornire informazioni sulla questione e la persona che ha fornito le informazioni può dimostrare che tali informazioni erano veritiere o che vi erano fondati motivi per ritenere che lo fossero.
II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
7. La Legal Newsdesk Sweden AB (in prosieguo: la «Legal Newsdesk»), convenuta nel procedimento principale, gestisce la banca dati Lexbase e pubblica in quest’ultima i dati personali delle persone che sono state oggetto di procedimento penale. A tale riguardo, la Legal Newsdesk consente di effettuare ricerche su persone e società che sono state oggetto di procedimenti penali o di azioni civili dinanzi a un giudice svedese. Il Myndigheten för press, radio och tv (Autorità svedese per la stampa e la radiodiffusione) [oggi Mediemyndigheten (Agenzia svedese per i media)] ha rilasciato alla Lexbase un cosiddetto utgivningsbevis (certificato che attesta l’assenza di ostacoli giuridici alla pubblicazione e conferisce protezione costituzionale; in prosieguo: il «certificato di pubblicazione»).
8. Il 17 gennaio 2011, ND, ricorrente nel procedimento principale, è stato condannato per un reato e la relativa decisione di condanna è rimasta disponibile su Lexbase fino al mese di febbraio 2024. La decisione di condanna è stata cancellata dal registro pubblico dei casellari giudiziari. Sebbene il ricorrente nel procedimento principale abbia chiesto alla Legal Newsdesk di cancellare i suoi dati personali, questi ultimi non sono stati cancellati immediatamente, ma solo a seguito di un controllo di routine.
9. ND ha proposto dinanzi all’Attunda tingsrätt (Tribunale locale di Attunda), giudice del rinvio, un ricorso diretto a ottenere la condanna della Legal Newsdesk al pagamento dei danni per un importo pari a 300 000 corone svedesi (SEK) (circa EUR 26 000), oltre agli interessi. La Legal Newsdesk ha contestato tale domanda, sostenendo che il contenuto pubblicato su Lexbase era coperto da un certificato di pubblicazione. Tuttavia, secondo il diritto nazionale, in una situazione del genere il RGPD non si applica in quanto tale, dal momento che il diritto alla protezione dei dati personali è garantito dalle leggi costituzionali sui media, che prevedono unicamente la possibilità di ritenere la persona che ha commesso una violazione di tale protezione penalmente responsabile per diffamazione nonché il diritto di chiedere un risarcimento a tale titolo.
10. A tale proposito il giudice del rinvio rileva che l’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD autorizza esplicitamente gli Stati membri a prevedere esenzioni e deroghe in relazione al trattamento dei dati personali a «scopi giornalistici» e, più in generale, per garantire la libertà di espressione e di informazione. Tuttavia, per quanto riguarda il trattamento di dati personali a «scopi giornalistici», il RGPD non definisce cosa debba intendersi per tali scopi. Inoltre, anche se detti scopi dovessero riguardare qualsiasi divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, la giurisprudenza non chiarisce l’incidenza dell’articolo 85 del RGPD sui mezzi di ricorso che devono essere messi a disposizione degli interessati ai sensi degli articoli 79 e 82 di tale regolamento.
11. In tale contesto, con ordinanza del 1º marzo 2024, pervenuta alla cancelleria della Corte il 13 marzo 2024, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1) 1 Se l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) consenta agli Stati membri di adottare misure legislative ulteriori rispetto a quanto ad essi compete ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, di tale regolamento, con riferimento al trattamento dei dati personali a scopi diversi da quelli giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
(2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) consenta di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi di tale regolamento con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, in virtù della quale una persona i cui dati personali sono stati trattati mettendo a disposizione del pubblico, tramite Internet e a pagamento, sentenze di condanna penali che la riguardano, può soltanto avviare un procedimento penale per diffamazione oppure chiedere il risarcimento dei danni per diffamazione.
(3) In caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta negativa alla seconda questione: se un’attività consistente nel mettere a disposizione del pubblico, tramite Internet e a pagamento, senza alcun adattamento o rielaborazione, documenti pubblici sotto forma di sentenze di condanna penali, costituisca un trattamento di dati personali effettuato per gli scopi indicati all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)».
12. Osservazioni scritte sono state presentate dalle parti del procedimento principale, dai governi bulgaro, finlandese e svedese, nonché dalla Commissione europea. Le parti nel procedimento principale, il Regno di Svezia e la Commissione hanno assistito all’udienza tenutasi il 14 maggio 2025.
III. Valutazione
A. Sulle questioni prima e seconda relative alla portata dell’articolo 85, paragrafi 1 e 2, del RGPD
13. Con le sue prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 85, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretato nel senso che esso autorizza una normativa nazionale in forza della quale l’unico mezzo di ricorso a disposizione di una persona i cui dati personali sono oggetto di trattamento mediante la messa a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, di condanne penali che la riguardano è l’avvio di un procedimento penale per diffamazione o la presentazione di una domanda di risarcimento dei danni per diffamazione.
1. Sulla struttura dell’articolo 85 del RGPD
14. Esaminerò anzitutto la struttura e la genesi dell’articolo 85 del RGPD.
15. Secondo l’articolo 85, paragrafo 1, del RGPD il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi di detto regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
16. Tale disposizione riflette e cerca di conciliare – un termine che ricorda la terminologia usata nella convenzione 108 (3) del Consiglio d’Europa – tre diritti fondamentali distinti e potenzialmente confliggenti contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»): la protezione dei dati personali (4), la libertà di espressione e di informazione (5) e la libertà delle arti e delle scienze (6).
17. Poiché l’articolo 85, paragrafo 1, del RGPD contiene la parola «incluso», ne posso dedurre che l’attività giornalistica costituisce una delle numerose sottocategorie della più ampia categoria del diritto alla libertà di espressione e di informazione.
18. Per quanto concerne la sottocategoria specifica del trattamento effettuato a scopi giornalistici (7), l’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD specifica che gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione.
19. Per quanto riguarda la differenza e l’interazione tra i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 85 del RGPD, il primo stabilisce il mandato regolamentare generale e i suoi principi, mentre il secondo istituisce il meccanismo di attuazione di un elenco specifico di settori, consentendo espressamente agli Stati membri di prevedere esenzioni o deroghe a determinati capi del RGPD.
20. A questo punto si rendono opportune alcune osservazioni in ordine a tale disposizione.
21. In primo luogo, come indica la formulazione dell’articolo 85, paragrafo 1, del RGPD (8), gli Stati membri hanno l’obbligo (e non la mera facoltà) di conciliare la protezione dei dati con la libertà di espressione.
22. In secondo luogo, uno specifico meccanismo per l’attuazione di tale obbligo è previsto solo per il trattamento di dati effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. In nessun punto l’articolo 85 del RGPD specifica se sia possibile avvalersi di tale meccanismo anche riguardo ad altri settori che ricadono nell’ambito della libertà di espressione ma che non costituiscono un trattamento per gli scopi summenzionati.
23. In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD, agli Stati membri è imposto l’obbligo di prevedere esenzioni e deroghe a un certo numero di capi del RGPD, limitando così l’ambito di applicazione effettivo di tali capi qualora tali esenzioni e deroghe siano necessarie per conciliare la protezione dei dati con la libertà di espressione. Ciò indica che esistono situazioni in cui la protezione dei dati deve essere limitata affinché sia compatibile e conciliabile con la libertà di espressione.
24. In quarto luogo, quando gli Stati membri adempiono agli obblighi ad essi incombenti in forza dell’articolo 85 del RGPD, essi agiscono nell’ambito di applicazione del RGPD. Pertanto, essi attuano il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, con la conseguenza che la Carta è applicabile a tale esercizio di conciliazione (9).
25. In quinto luogo, il compito dell’esercizio effettivo della conciliazione è lasciato agli Stati membri. Spetta a questi calibrare tale rapporto conformemente alle proprie tradizioni giuridiche e costituzionali. Ciò porta inevitabilmente a una certa disparità tra i livelli di protezione nell’Unione europea, sia per quanto riguarda la protezione dei dati sia per quanto attiene alla libertà di espressione, poiché occorre conciliare due diritti potenzialmente confliggenti. Tuttavia, era proprio questa l’intenzione del legislatore dell’Unione.
26. Infine, l’articolo 85 del RGPD non fornisce in alcun caso una base giuridica che consenta agli Stati membri di dichiarare l’intero RGPD inapplicabile a determinate situazioni. Ciò vale sia per il paragrafo 1 che per il paragrafo 2 di tale disposizione. Sebbene spetti al giudice del rinvio verificare tale punto, ritengo che l’articolo 85 del RGPD non fornisca una base giuridica che consenta alla normativa svedese di dichiarare il RGPD inapplicabile nella misura in cui esso sia in contrasto con la normativa svedese in materia di libertà di espressione.
2. Rapporto tra i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 85 del RGPD
27. Come indicato in precedenza, l’articolo 85 del RGPD non precisa se sia possibile avvalersi del paragrafo 2 di tale disposizione in relazione a materie rientranti nell’ambito della libertà di espressione che non costituiscono un trattamento a scopi giornalistici (10). Uno Stato membro può prevedere esenzioni e deroghe ai capi da II a VII e IX anche qualora non riguardino un trattamento a scopi giornalistici?
28. A mio avviso, gli Stati membri non possono prevedere esenzioni e deroghe a interi capi del RGPD.
29. In primo luogo, il fatto che l’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD elenchi accuratamente un certo numero di capi del RGPD interessati da tali limitazioni indica che tale disposizione si applica soltanto alla materia specifica trattata in tale paragrafo, ossia il trattamento effettuato a scopi giornalistici.
30. In secondo luogo, l’articolo 85, paragrafo 3, del RGPD, che obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione le disposizioni di legge da essi adottate ai sensi del paragrafo 2, non avrebbe molto senso se gli Stati membri potessero, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, prevedere esenzioni e deroghe anche ai capi del RGPD elencati all’articolo 85, paragrafo 2. L’articolo 85, paragrafo 3, del RGPD è volto a porre la Commissione in una posizione che le consente di effettuare un esame attento delle deroghe previste dagli Stati membri a determinati capi del RGPD. Tale obiettivo sarebbe vanificato se gli Stati membri, in forza dell’articolo 85, paragrafo 1, potessero prevedere esenzioni e deroghe non soggette all’obbligo di notifica.
31. In terzo luogo, l’analisi del processo legislativo che ha portato all’adozione del RGPD è istruttiva. Essa rivela che la Commissione, nel suo progetto iniziale che è poi divenuto l’articolo 85 del RGPD, ha inteso, seguendo la logica del precursore di tale disposizione nella direttiva 95/46/CE (11), limitare la conciliazione tra la protezione dei dati e la libertà di espressione ai trattamenti effettuati esclusivamente a scopi giornalistici. In tale ottica, essa ha proposto che la disposizione in questione fosse composta da due paragrafi, che rassomigliano in sostanza all’articolo 85, paragrafi 2 e 3, del RGPD (12). Il Parlamento ha cercato di estendere il regime proposto alla libertà di espressione in generale. È stato proposto che il riferimento agli scopi giornalistici fosse cancellato e sostituito dall’espressione «quando (...) necessario» (13). Tuttavia, tale proposta non è stata da ultimo accolta.
32. Il risultato è l’articolo 85 del RGPD nella sua forma attuale. Se fosse possibile per uno Stato membro adottare le stesse misure tanto ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, quanto ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD, la posizione del Parlamento che era stata respinta in una fase anteriore in effetti prevarrebbe.
33. Ergo, gli Stati membri possono al massimo limitare, in circostanze particolari, in forza dell’articolo 85, paragrafo 1, del RGPD, i diritti contenuti nel medesimo regolamento. Le condizioni precise in cui ciò è possibile sono, nel caso di specie, ipotetiche e andrebbero oltre la portata della controversia dinanzi al giudice del rinvio.
3. Sull’assenza di esenzioni o deroghe al capo VIII del RGPD
34. Inoltre, né l’articolo 85, paragrafo 1, del RGPD, né, invero, nessun’altra disposizione del RGPD consente agli Stati membri di limitare i diritti riconosciuti agli interessati ai sensi del capo VIII (relativo ai mezzi di ricorso, alla responsabilità e alle sanzioni), in quanto ciò equivarrebbe a ignorare l’omissione espressa di tale capo all’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD.
35. Dalle informazioni presentate dal giudice del rinvio risulta che il diritto alla protezione dei dati personali nell’ambito della diffusione dei dati relativi ai reati è garantito solo dalla responsabilità penale per diffamazione e dalla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni a tale titolo. Ne consegue che il diritto nazionale di cui trattasi esclude direttamente diversi mezzi di ricorso contemplati al capo VIII in caso di trattamento di dati personali protetti dalla libertà di espressione in forza del diritto nazionale, come la proposizione di un reclamo ai sensi dell’articolo 77 del RGPD, dato che l’autorità di controllo non sembra avere il potere di infliggere sanzioni penali o di concedere un risarcimento dei danni. Per le stesse ragioni, il diritto nazionale in questione sembra escludere la possibilità di ottenere un’ingiunzione nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD.
36. Sulla base di tale constatazione, propongo di rispondere alle prime due questioni dichiarando che l’articolo 85, paragrafo 1, del RGPD dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale l’unico mezzo di ricorso a disposizione di una persona i cui dati personali sono oggetto di trattamento mediante la messa a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, di condanne penali che la riguardano è l’avvio di un procedimento penale per diffamazione o la presentazione di una domanda di risarcimento dei danni per diffamazione.
B. Sulla terza questione relativa alla nozione di «scopi giornalistici» ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD
37. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’attività consistente nel mettere a disposizione del pubblico, su Internet e a pagamento, senza alcun adattamento o rielaborazione, documenti pubblici sotto forma di sentenze di condanna penali, costituisca un trattamento di dati personali effettuato per scopi giornalistici ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD (14).
38. Anzitutto, occorre sottolineare che il giudice del rinvio si limita a chiedere chiarimenti sulla questione se la presente causa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD. Per contro, il giudice del rinvio non chiede se il Regno di Svezia – nell’ipotesi in cui fosse applicabile l’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD – abbia correttamente conciliato la libertà di espressione con la protezione dei dati.
39. La questione è, quindi, se la banca dati della Legal Newsdesk sia una banca dati a scopi giornalistici.
40. In assenza di una definizione chiara, il punto di partenza per interpretare ciò che si intende con il termine «scopi giornalistici» dev’essere il suo significato abituale. Sul punto i dizionari standard forniscono una definizione piuttosto ristretta del termine «giornalismo»: «il lavoro di raccolta e redazione di informazioni di attualità per quotidiani, riviste, emittenti radiofoniche, televisive o siti Internet d’informazione; le informazioni di attualità in forma scritta (15)»; «il lavoro consistente nella redazione di articoli per quotidiani, riviste, emittenti televisive o radiofoniche (16)».
41. A questo punto è possibile basarsi in larga misura sulla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 9 della direttiva 95/46, il precursore dell’articolo 85 del RGPD. In tale giurisprudenza, la Corte ha dichiarato che le nozioni relative al diritto alla libertà di espressione, come il giornalismo, devono essere interpretate estensivamente (17), il che dimostra che la conciliazione tra la protezione dei dati e la libertà di espressione non segue il sistema tradizionale regola-eccezione. Inoltre, le attività che comportano la raccolta e la pubblicazione sistematiche di elenchi completi di dati fiscali personali, ricavati da registri pubblici e successivamente pubblicati, possono essere classificate come «attività giornalistiche» se sono finalizzate alla divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, indipendentemente dal mezzo di trasmissione utilizzato. Esse non sono riservate alle imprese operanti nel settore dei media e possono essere connesse a uno scopo di lucro (18).
42. Inoltre, come giustamente sottolineato dalla Commissione, gli scopi giornalistici non sono necessariamente collegati ai mezzi di comunicazione tradizionali quali giornali, radio e televisione (19). La Corte ha così dichiarato che le esenzioni e le deroghe previste all’articolo 9 della direttiva 95/46 si applicano non solo alle imprese operanti nel settore dei media, ma anche a chiunque eserciti un’attività giornalistica (20), cosicché, in linea di principio, anche i blogger e i singoli possono avvalersi dell’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD.
43. Inoltre, il fatto che la pubblicazione di dati di dominio pubblico sia effettuata a fini di lucro non osta, prima facie, a che tale pubblicazione sia considerata un’attività esercitata «unicamente a scopi giornalistici». Ogni impresa cercherà di trarre profitto dalle proprie attività. Un certo successo commerciale può anche costituire la condizione sine qua non per la sussistenza di un giornalismo professionistico (21).
44. Tuttavia, in una causa riguardante la questione se la registrazione e la pubblicazione su un sito Internet di un video di taluni agenti di polizia che esercitavano le loro funzioni all’interno di un commissariato rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 9 della direttiva 95/46, la Corte ha dichiarato che non si può ritenere che ogni informazione pubblicata su Internet, che riguardi dati personali, rientri nella nozione di «attività giornalistiche» e, a detto titolo, benefici delle esenzioni e delle deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 95/46 (22).
45. Infine, la Corte tende a concedere un notevole margine di manovra ai giudici del rinvio per stabilire se, nelle cause di cui sono investiti, esista effettivamente un trattamento per scopi giornalistici. A tale proposito, essa attribuisce importanza al fatto che l’unico scopo della pubblicazione sia la «divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee (23)».
46. Sebbene spetti in definitiva al giudice del rinvio applicare tale giurisprudenza alla causa di cui è investito, sulla base delle informazioni contenute nell’ordinanza di rinvio non ritengo che lo scopo del trattamento da parte della Legal Newsdesk sia la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee (24). La società in questione si limita a gestire una banca dati che fornisce l’accesso esclusivamente alle decisioni degli organi giurisdizionali penali, senza alcun ulteriore trattamento o elaborazione di tali dati. Dubito che tali informazioni sulle condanne penali siano pubblicate al fine di richiamare l’attenzione della società su una questione particolare. Si ha piuttosto l’impressione, come sostenuto peraltro in modo convincente dalla Commissione, che la Legal Newsdesk metta a disposizione tali informazioni solo a coloro che le pagano, senza che vi siano indicazioni che tale società intenda, più in generale, attirare l’attenzione del pubblico su tali informazioni.
47. Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, trovo difficile proporre di considerare che una siffatta attività sia svolta per scopi giornalistici.
48. Propongo pertanto di rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD deve essere interpretato nel senso che un’attività consistente nel mettere a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, senza alcun trattamento o elaborazione, documenti pubblici sotto forma di condanne penali non costituisce un trattamento di dati personali a scopi giornalistici.
IV. Conclusione
49. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Attunda tingsrätt (Tribunale locale di Attunda, Svezia) nei termini seguenti:
(1) L’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale l’unico mezzo di ricorso a disposizione di una persona i cui dati personali sono oggetto di trattamento mediante la messa a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, di condanne penali che la riguardano è l’avvio di un procedimento penale per diffamazione o la presentazione di una domanda di risarcimento dei danni per diffamazione.
(2) L’articolo 85, punto 2, del regolamento 2016/679
dev’essere interpretato nel senso che un’attività consistente nel mettere a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, senza alcun trattamento o elaborazione, documenti pubblici sotto forma di condanne penali non costituisce un trattamento di dati personali a scopi giornalistici.
1 Lingua originale: l’inglese.
2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).
3 V. preambolo della convenzione originale del 1981 del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, disponibile all’indirizzo https://rm.coe.int/1680078b37. Tale convenzione è stata completamente aggiornata nel 2018 con il protocollo di modifica della convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (CETS n. 223 – disponibile all’indirizzo https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum= 223). A tale riguardo sono stati introdotti nuovi obblighi in materia di notifica delle violazioni dei dati, un rafforzamento dei diritti delle persone e meccanismi migliorati per i flussi transfrontalieri di dati. Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della convenzione riveduta elenca ora la libertà di espressione expressis verbis come motivo di limitazione della protezione dei dati. Tale protocollo non è ancora entrato in vigore in quanto richiede la ratifica di almeno 38 delle parti della convenzione, e attualmente soltanto 33 di queste parti hanno ratificato il protocollo (v. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum= 223). Il testo consolidato può essere consultato al seguente indirizzo: https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1.
4 Articolo 8 della Carta.
5 Articolo 11 della Carta.
6 Articolo 13 della Carta.
7 Nonché a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, ipotesi che non è pertinente nel caso di specie.
8 «Il diritto degli Stati membri concilia (...)».
9 V. anche, a tal fine, Schiedermair, S., in Ehmann, E. e Selmayr, M. (a cura di), Datenschutz-Grundverordnung, Kommentar, 3a edizione, C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2022, articolo 85, punto 4.
10 Per comodità, nel fare riferimento all’articolo 85, paragrafo 2, del RGPD, d’ora innanzi non menzionerò l’«espressione accademica, artistica o letteraria», dato che la presente causa non tratta tali questioni.
11 V. articolo 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).
12 V. articolo 80 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), COM/2012/011 final – 2012/0011 (COD), adottata il 25 gennaio 2012, trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 27 gennaio 2012.
13 V. articolo 80 della posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 12 marzo 2014 in vista dell’adozione del regolamento (UE) n..../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), adottata con risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [COM (2012) 0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)].
14 Sebbene il termine «giornalistici» non figuri nel testo della questione, conformemente alla proposta della Commissione suggerisco di riformulare leggermente la questione in tal senso, dato che è evidente che il giudice del rinvio si interroga solo sulla nozione di «scopi giornalistici» e non anche sulla nozione di scopi di «espressione accademica, artistica o letteraria».
15 V. la definizione proposta dall’Oxford Advanced Learner’s Dictionary, disponibile all’indirizzo https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/journalism?q=journalism.
16 V. la definizione proposta dal Cambridge Learner’s Dictionary, disponibile all’indirizzo https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/journalism.
17 V. sentenze del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 56), e del 14 febbraio 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122, punto 51).
18 V. sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 61).
19 Ciò trova riscontro anche nel considerando 153 del RGPD, che costituisce l’equivalente descrittivo dell’articolo 85 del RGPD e che menziona espressamente il «settore audiovisivo».
20 V. sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 58). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:266, paragrafo 65).
21 V. sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 59).
22 V. sentenza del 14 febbraio 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122, punto 58). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Buivids (C‑345/17, EU:C:2018:780, paragrafo 55).
23 V. sentenze del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727, punto 62), e del 14 febbraio 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122, punto 59).
24 Occorre ricordare, a tale proposito, che, in seguito alla sentenza del 16 dicembre 2008, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia (C-73/07, EU:C:2008:727), il giudice del rinvio in tale causa è giunto alla conclusione che nel caso di specie non vi era trattamento a scopi giornalistici. V. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) del 21 giugno 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia (CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 22).