Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 5 giugno 2025 (1)

Causa C111/24 P

German Khan

contro

Consiglio dell’Unione europea

« Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Interpretazione – Nozione di “imprenditori di spicco” – Comportamento personale specifico in termini di influenza sul governo della Federazione russa – Esame da parte del Tribunale della fondatezza dei motivi di ricorso diretti contro tutti i criteri di inserimento – Economia processuale – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto alla reputazione – Inefficacia »






I.      Introduzione

1.        Le presenti conclusioni vertono su un’impugnazione proposta dal sig. German Khan (2) diretta all’annullamento della sentenza del 29 novembre 2023, Khan/Consiglio (T‑333/22, EU:T:2023:758) (3). Con tale sentenza, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente sulla base dell’articolo 263 TFUE avverso:

–        la decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 44), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87 I, pag. 1) (4), e

–        la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1) (5),

nelle parti in cui tali atti hanno iscritto il nome del ricorrente negli elenchi ad essi allegati. Con detti atti, il Consiglio dell’Unione europea ha assoggettato il ricorrente al divieto di ingresso o di transito nel territorio degli Stati membri e ha congelato tutti i suoi fondi e le sue risorse economiche nei medesimi territori.

2.        La presente causa è una delle prime impugnazioni proposte dinanzi alla Corte di giustizia riguardanti le misure restrittive adottate dal Consiglio nel 2022 a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa (6). Principalmente, essa fornisce alla Corte, riunita in Grande Sezione, l’opportunità di determinare l’interpretazione del criterio previsto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC (7), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 (8), nonché all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 (9), come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 (10). Tale criterio, comunemente chiamato «criterio g)», prevede l’inserimento nei suddetti elenchi degli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.

3.        Il ricorrente afferma, in particolare, che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata (11), nel concludere, in sostanza, che il soddisfacimento del criterio ivi contenuto non richiede che il Consiglio dimostri un comportamento o un contributo specifico da parte della persona iscritta negli elenchi, segnatamente in termini di influenza sul governo della Federazione russa, o un legame con il regime di tale paese. Egli sostiene inoltre che il Tribunale ha rifiutato a torto di esaminare i motivi dedotti in primo grado contro il suo inserimento negli elenchi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata.

4.        La presente causa è connessa alle cause C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P e C‑35/24 P, che traggono origine dalle impugnazioni proposte, rispettivamente, dai sigg. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, Tigran Khudaverdyan, Viktor Filippovich Rashnikov e Dmitry Arkadievich Mazepin avverso le sentenze del Tribunale che avevano confermato l’inserimento dei loro nomi negli elenchi delle persone oggetto di misure restrittive ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata. Le conclusioni in tali cause sono parimenti presentate in data odierna e in esse concentro l’attenzione sui punti specifici che la Corte mi ha chiesto di esaminare e che riguardano, tra l’altro, l’interpretazione del criterio di inserimento contenuto in tale disposizione, in particolare alla luce dei principali argomenti comuni addotti dai ricorrenti.

II.    Fatti e procedimento

A.      Fatti all’origine della controversia

5.        I fatti all’origine della controversia sono descritti ai punti da 2 a 18 della sentenza impugnata. Ai fini delle presenti conclusioni, tale contesto può essere sintetizzato facendo riferimento ai seguenti fatti non contestati.

6.        Il ricorrente è un imprenditore di nazionalità russa e israeliana.

7.        Il 17 marzo 2014 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, sulla base dell’articolo 29 TUE, la decisione 2014/145. In pari data, il Consiglio ha adottato, sulla base dell’articolo 215 TFUE, il regolamento n. 269/2014. Entrambi gli atti riguardavano misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

8.        Il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato sia la decisione 2022/329 che modifica la decisione 2014/145, sia il regolamento 2022/330 che modifica il regolamento n. 269/2014, che hanno modificato in particolare i criteri in base ai quali persone fisiche o giuridiche, entità od organismi potevano essere oggetto delle misure restrittive in questione.

9.        L’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) ed e), della decisione 2014/145, nella versione modificata dalla decisione 2022/329 (12), assoggetta al divieto di ingresso o di transito nel territorio degli Stati membri le persone fisiche che rispondono a taluni criteri sostanzialmente identici a quelli enunciati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e g), di tale decisione. Quest’ultima disposizione prevede, a sua volta, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche che rispondono a detti criteri.

10.      Più precisamente, l’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e g), della decisione 2014/145, come modificata, così recita:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:

(…)

d)      persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente[,] i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi;

(…)

g)      imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina,

(...)».

11.      Il regolamento n. 269/2014, nella versione modificata dal regolamento 2022/330 (13), impone l’adozione di misure di congelamento dei fondi e stabilisce le modalità di tale congelamento in termini sostanzialmente identici a quelli della decisione 2014/145, come modificata. L’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e g), del regolamento n. 269/2014, come modificato, riprende, in sostanza, l’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e g), di tale decisione.

12.      Il 15 marzo 2022, in considerazione della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti iniziali. Il nome del ricorrente è stato aggiunto all’elenco allegato alla decisione 2014/145, come modificata, e a quello contenuto nell’allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato, con la seguente motivazione:

«[Il ricorrente] è un importante azionista del conglomerato Alfa Group, che comprende Alfa Bank, uno dei principali contribuenti della Russia. Si ritiene che sia una delle persone più influenti del paese. Analogamente ad altri proprietari di Alfa Bank (Mikhail Fridman e Petr Aven), intrattiene strette relazioni con Vladimir Putin, con cui continua a scambiare importanti favori. I proprietari di Alfa Group traggono vantaggi commerciali e giuridici da tali relazioni. La figlia maggiore di Vladimir Putin, Maria, ha gestito un progetto di beneficenza, Alfa‑Endo, finanziato da Alfa Bank. Vladimir Putin ha ricompensato Alfa Group per la sua fedeltà alle autorità russe fornendo assistenza a livello politico ai piani di investimento esteri di Alfa Group.

Pertanto, fornisce attivamente un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina e trae vantaggio dagli stessi. È altresì uno degli imprenditori russi di spicco attivi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».

13.      Il 16 marzo 2022 il Consiglio ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU 2022, C 121 I, pag. 1) un avviso all’attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive previste dagli atti iniziali.

14.      Il 21 marzo 2022 il ricorrente ha chiesto al Consiglio di concedergli l’accesso ai documenti in base ai quali erano state adottate le misure restrittive che lo riguardavano. Il Consiglio ha ottemperato a tale richiesta il 29 marzo 2022.

15.      Il 1º giugno 2022 il ricorrente ha presentato una domanda di riesame al Consiglio.

16.      Il 14 settembre 2022 il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento, che hanno prorogato le misure adottate nei confronti del ricorrente fino al 15 marzo 2023, senza modificare i motivi dell’iscrizione del suo nome negli elenchi di cui trattasi.

B.      Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17.      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2022, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento degli atti iniziali. Successivamente, il ricorrente ha depositato una memoria di adattamento al fine di adeguare le conclusioni del suo ricorso, includendovi una domanda di annullamento degli atti di mantenimento.

18.      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduceva tre motivi, vertenti, in sostanza, il primo, sulla mancanza di fondamento giuridico per l’adozione del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, il secondo, sulla violazione del principio di proporzionalità e, il terzo, su un errore manifesto di valutazione. In udienza, il ricorrente ha precisato che, con i primi due motivi summenzionati, intendeva in realtà sollevare un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE nei confronti dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata. Inoltre, nella sua memoria di adattamento, il ricorrente deduceva un quarto motivo diretto contro gli atti di mantenimento, vertente sulla violazione di forme sostanziali e, in particolare, sulla violazione dell’obbligo di procedere a un riesame periodico e dell’obbligo di motivazione.

19.      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente, tra l’altro, per i seguenti motivi.

20.      In primo luogo, il Tribunale ha respinto il motivo di ricorso secondo cui il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, era illegittimo per mancanza di fondamento giuridico. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato che gli atti controversi erano fondati sui Trattati e, in particolare, sull’articolo 29 TUE per quanto riguarda le decisioni 2022/429 e 2022/1530 nonché sull’articolo 215 TFUE per quanto riguarda i regolamenti di esecuzione 2022/427 e 2022/1529. Tali atti si fondavano quindi sulle basi giuridiche pertinenti in materia di politica estera e di sicurezza comune (14). Inoltre, il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE autorizza il Consiglio ad adottare misure restrittive, con l’unica condizione che una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del Trattato UE preveda simili misure. Ad avviso del Tribunale, se tale condizione è soddisfatta, l’articolo 215, paragrafo 2, TFUE funge da base giuridica appropriata per l’adozione di atti che impongono misure restrittive, anche nei confronti di destinatari che non abbiano alcun legame con il regime dirigente di un paese terzo (15).

21.      In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ha considerato che solo la manifesta inidoneità, in relazione allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire, di un provvedimento adottato in settori che implicano scelte politiche, può inficiare la legittimità di tale provvedimento. Secondo il Tribunale, esiste un collegamento logico tra (i) il fatto di prendere di mira gli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo, tenuto conto della loro importanza per l’economia russa, e (ii) l’obiettivo delle misure restrittive nel caso di specie, che consiste nell’aumentare la pressione sulla Federazione russa nonché il costo delle sue azioni dirette a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il Tribunale ha quindi concluso che l’approccio consistente nel prendere di mira tali persone deve essere considerato coerente con detto obiettivo e non può essere ritenuto manifestamente inadeguato alla luce del medesimo (16).

22.      In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserito errore di valutazione nell’applicazione al ricorrente dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, il Tribunale ha considerato che il criterio ivi contenuto implica la nozione di influenza in correlazione con l’esercizio di un’attività in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, senza ulteriori condizioni riguardanti un legame con il regime di tale governo. Ad avviso del Tribunale, con detto criterio, il Consiglio ha inteso sfruttare l’influenza che la categoria di persone interessate può esercitare sul regime russo, inducendole a fare pressione su di esso affinché modifichi la sua politica. La nozione di «imprenditori di spicco» deve quindi essere compresa come riferita alla loro importanza alla luce, in particolare, del loro status professionale, dell’importanza delle loro attività economiche, della vastità dei loro possedimenti di capitali o delle loro funzioni all’interno di una o più imprese in cui esercitano tali attività (17). Quanto al caso di specie, il Tribunale ha dichiarato che il Consiglio aveva fornito un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti tali da evidenziare che il ricorrente operava in un settore economico, ossia il settore bancario, che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa (18).

23.      Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ha concluso che l’inserimento del nome del ricorrente negli atti iniziali conformemente al criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, era sufficientemente fondato. In tale contesto, il Tribunale ha altresì dichiarato che non era necessario esaminare il motivo del ricorrente relativo all’insufficienza di elementi di prova che giustificassero l’applicazione del criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata (19).

III. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

24.      Con la sua impugnazione, depositata presso la Corte di giustizia l’8 febbraio 2024, il ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare gli atti controversi;

–        in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

–        condannare il Consiglio alle spese.

25.      Nella sua comparsa di risposta depositata il 15 maggio 2024, il Consiglio chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare il ricorrente alle spese.

26.      L’11 febbraio 2025 si è tenuta un’udienza, nella quale il ricorrente e il Consiglio hanno risposto ai quesiti per risposta orale posti dalla Corte, in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’espressione «imprenditori di spicco» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, e la questione se il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la fondatezza dei motivi diretti contro tutti i criteri di inserimento applicati al ricorrente dal Consiglio negli atti controversi alla luce della sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio (C‑248/17 P, EU:C:2018:967).

IV.    Valutazione

27.      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, sette motivi, vertenti:

–        il primo, su un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso omettendo di esaminare se l’applicazione al ricorrente dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata, fosse fondata;

–        il secondo, su un errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’interpretare l’espressione «imprenditori di spicco» contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata;

–        il terzo, sulla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE;

–        il quarto, sul fatto che l’interpretazione data dal Tribunale all’espressione «imprenditori di spicco» contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, violerebbe il principio della certezza del diritto, il diritto di proprietà e la libertà d’impresa;

–        il quinto, sul fatto che il Tribunale avrebbe travisato il significato degli elementi di prova prodotti a carico del ricorrente e avrebbe violato l’obbligo di motivazione;

–        il sesto, sull’errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nel concludere che il settore bancario è un settore che costituisce una notevole fonte di reddito per il governo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata;

–        il settimo, sulla violazione da parte del Tribunale del diritto a un processo equo e del principio della parità delle armi.

28.      La Corte ha richiesto un esame degli argomenti vertenti specificamente sull’interpretazione dell’espressione «imprenditori di spicco» contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, che riguardano, in sostanza, il secondo e il quarto motivo di impugnazione. Inoltre, la Corte ha richiesto un’analisi degli argomenti del ricorrente relativi alla questione se il Tribunale sia incorso in errore omettendo di esaminare la fondatezza dell’applicazione al ricorrente dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata. Tali argomenti figurano nel primo motivo di impugnazione. Come richiesto dalla Corte, la mia analisi sarà focalizzata su tali questioni principali, sulle quali le parti hanno concentrato le loro osservazioni orali in udienza.

A.      Sui motivi di impugnazione secondo e quarto

29.      Con il secondo e il quarto motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente il criterio contenuto nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata. In sostanza, egli contesta al Tribunale di avere dichiarato che l’espressione «imprenditori di spicco» di cui a tale disposizione non richiede che il Consiglio dimostri un comportamento specifico della persona iscritta negli elenchi, segnatamente in termini di influenza sul governo della Federazione russa, o un legame con il regime di tale paese. Egli afferma che da talune versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata – come nel caso della versione francese, che utilizza l’espressione «femmes et hommes d’affaires influents» – risulta che l’applicazione di tale disposizione presuppone l’esistenza di un comportamento influente nei confronti di detto governo o l’esistenza di un legame con esso per esercitare tale influenza.

30.      Il Consiglio contesta tali argomenti.

31.      Come risulta dal paragrafo 10 delle presenti conclusioni, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, prevede il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da «imprenditori di spicco [nella versione in lingua inglese: “leading businesspersons”] (...) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina».

32.      Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del contesto in cui essa si inserisce e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Ciò vale, in particolare, quando i termini della disposizione del diritto dell’Unione considerata non contengano alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, il che avviene nel caso di specie per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata (20).

33.      In primo luogo, per quanto attiene all’interpretazione letterale dell’espressione «leading businesspersons», è noto che il termine «businessperson» (imprenditore) designa una persona che lavora nel mondo degli affari, tipicamente a livello dirigenziale in un’impresa. Inoltre, il termine «business» designa l’esercizio di un’attività economica o commerciale. Il termine «businesspersons» contenuto nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, si riferisce quindi a persone che svolgono un’attività economica o commerciale nell’ambito di un’impresa di cui sono proprietarie o nella quale occupano una posizione importante (21).

34.      Dal canto suo, il termine «leading» (nella versione italiana: «di spicco») è un aggettivo che in inglese significa «molto importante o il più importante» (22). Dal momento che l’espressione «leading businesspersons» (imprenditori di spicco) è seguita, nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, dall’espressione «che operano in settori economici», la nozione di «leading» deve essere intesa nel senso che si riferisce all’importanza dell’imprenditore interessato nel settore in cui egli opera e all’influenza che tale persona può esercitare in detto settore, il che, in sostanza, è quanto ha constatato il Tribunale al punto 91 della sentenza impugnata. Inoltre, come dichiarato nel medesimo punto, il carattere «leading» («di spicco») di un imprenditore può essere dimostrato alla luce, in particolare, del suo status professionale, dell’importanza delle sue attività economiche, della vastità dei suoi possedimenti di capitali o delle sue funzioni all’interno di una o più imprese in cui egli esercita tali attività. Questa constatazione non è specificamente menzionata dal ricorrente nella sua impugnazione.

35.      Ne consegue che, da un punto di vista letterale, il Tribunale non è incorso in errore nel ritenere, in sostanza, ai punti da 88 a 90 della sentenza impugnata, che tutto ciò che il Consiglio è tenuto a dimostrare, per provare che una persona è un «imprenditore di spicco» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, è che la persona interessata svolge un’attività economica o commerciale e che tale persona è considerata, conformemente agli elementi descritti al punto 91 della sentenza impugnata, un imprenditore molto importante o l’imprenditore più importante nel settore economico in cui opera e può quindi esercitare un’influenza nell’ambito di detto settore.

36.      È vero che alcune versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, qualificano il sostantivo «imprenditori» con un termine equivalente in inglese ad «influential» (influente), anziché a «leading». Il ricorrente invoca questa circostanza per sostenere che gli imprenditori interessati da tale disposizione devono essere in grado di esercitare un’influenza non solo nell’ambito del settore economico in cui operano, ma specificamente sul governo della Federazione russa.

37.      Tuttavia, a tal riguardo ricordo che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una o in alcune delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione (23).

38.      Nel caso di specie, rilevo, in linea con le spiegazioni fornite dal Consiglio in udienza, che 12 versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, qualificano in sostanza il sostantivo «imprenditori» con un termine equivalente a «leading» in inglese (24). Oltre a tali versioni, alcune altre utilizzano termini che possono essere tradotti in inglese con «prominent» (di primo piano) o «principal» (principale), che, sotto il profilo semantico, rispecchiano il termine «leading» (25). Le considerazioni svolte al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, relative all’interpretazione dell’espressione inglese «leading businesspersons», sono quindi pienamente applicabili a tutte le suddette versioni.

39.      Per contro, solo le versioni linguistiche francese, lettone e lituana qualificano il sostantivo «imprenditori» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, con un aggettivo che in inglese sarebbe tradotto con «influential». Tuttavia, anche in tali lingue, uno dei principali significati di «influente» è la qualità di essere «importante» (26). Di conseguenza, al fine di assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, come richiesto dalla giurisprudenza menzionata al paragrafo 37 supra, le versioni linguistiche francese, lettone e lituana dell’espressione inglese «leading businesspersons» devono essere interpretate allo stesso modo della maggior parte delle versioni linguistiche di tale disposizione, ossia nel senso che si riferiscono all’importanza dell’imprenditore interessato nel settore economico in cui opera e nel cui ambito è in grado di esercitare un’influenza. Il Tribunale non ha quindi commesso alcun errore al punto 92 della sentenza impugnata, nel quale è giunto alla stessa conclusione.

40.      Dalle considerazioni che precedono discende che, da un punto di vista letterale, non è fondato l’argomento del ricorrente secondo cui l’espressione «imprenditori di spicco», quale figura all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, imporrebbe al Consiglio di dimostrare un comportamento specifico della persona iscritta negli elenchi, segnatamente in termini di influenza sul governo della Federazione russa, o un legame con il regime di tale paese.

41.      In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione contestuale, vorrei ricordare, anzitutto, che il criterio di inserimento che fa riferimento agli «imprenditori di spicco», quale previsto all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, è stato introdotto per la prima volta dalla decisione 2022/329. Quest’ultima decisione è stata adottata il 25 febbraio 2022, ossia il giorno successivo a quello in cui il presidente della Federazione russa ha annunciato un’operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti di tale paese (27).

42.      Inoltre, è importante sottolineare che, prima di essere modificato dalla decisione 2022/329, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 conteneva già un criterio di inserimento che consentiva, in sostanza, di prendere di mira le persone in grado di esercitare un’influenza individuale sul governo della Federazione russa. Ciò valeva, in particolare, per l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, che faceva riferimento in sostanza a persone fisiche che sostenevano attivamente, materialmente o finanziariamente, i decisori russi responsabili di compromettere o minacciare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, ovvero che traevano vantaggio dagli stessi. Come già indicato nelle presenti conclusioni (28), tale criterio è rimasto nella decisione 2014/145, come modificata, il che mi suggerisce che interpretare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di detta decisione nel senso che richiede la prova di un comportamento influente nei confronti del governo della Federazione russa e di un legame con il regime che governa tale paese, come sostiene il ricorrente, sarebbe semplicemente ridondante e, pertanto, non coerente sotto il profilo contestuale.

43.      A mio avviso, quindi, l’interpretazione contestuale dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, non corrobora l’argomento del ricorrente.

44.      In terzo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione teleologica, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, fa parte di un quadro normativo che ha introdotto una serie inedita di misure restrittive volte, come giustamente ricordato dal Tribunale ai punti 52 e 88 della sentenza impugnata (29), ad esercitare la massima pressione sulla Federazione russa aumentando il costo delle sue azioni dirette a compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

45.      Tali sono infatti gli obiettivi delle misure restrittive adottate nei confronti della Russia come formulati, in sostanza, nella sentenza del 25 giugno 2020, VTB Bank/Consiglio (C‑729/18 P, EU:C:2020:499, punto 59) (30), che a sua volta richiama la sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 123) (31). Entrambe le sentenze riguardavano l’interpretazione di misure restrittive settoriali adottate in considerazione delle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina, prima dell’attacco mosso a tale paese dalle forze armate russe il 24 febbraio 2022 (32). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, gli obiettivi individuati dalla Corte in tali sentenze restano validi ai fini dell’interpretazione delle misure restrittive individuali controverse nella presente causa, tenuto conto del fatto che sia le misure restrittive settoriali che quelle individuali sono state adottate nell’ambito di una risposta comune ad una situazione che si è persino ulteriormente deteriorata dopo l’attacco russo, come espressamente indicato dai considerando 10 e 11 della decisione 2022/329, che modifica la decisione 2014/145 (33).

46.      In tale contesto, ritengo, in linea con quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, che ci si possa ragionevolmente attendere che l’adozione di misure restrittive nei confronti degli imprenditori di spicco menzionati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, accresca la pressione sul governo della Federazione russa affinché cessi la sua aggressione militare sul territorio ucraino. Infatti, tali imprenditori di spicco svolgono un ruolo centrale nel mantenere la redditività dei settori economici in cui operano e che in definitiva rafforzano le risorse finanziarie di cui dispone il governo della Federazione russa per perseguire le sue azioni e politiche. Di conseguenza, incidendo sull’attività degli imprenditori di spicco interessati, le misure restrittive controverse nella presente causa sono idonee a ridurre i redditi che il governo della Federazione russa trae dai rispettivi settori della sua economia, aumentando in tal modo il costo delle sue azioni militari e limitando la sua capacità di compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

47.      Ne consegue che, come rilevato dal Tribunale ai punti 54 e 89 della sentenza impugnata, esiste un collegamento logico tra, da un lato, il fatto di prendere di mira gli imprenditori di spicco che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e, dall’altro, l’obiettivo delle misure restrittive nel caso di specie. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, detto collegamento sussiste anche in assenza di uno specifico comportamento della persona inserita negli elenchi, segnatamente in termini di influenza sul governo della Federazione russa, o in assenza di un legame fra detta persona e il regime che governa tale paese.

48.      L’interpretazione teleologica dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, non richiede quindi un riesame delle interpretazioni testuale e contestuale di tale disposizione, quali esposte ai paragrafi 40 e 43 delle presenti conclusioni. Essa corrobora infatti la tesi secondo cui l’espressione «imprenditori di spicco» contenuta nella menzionata disposizione impone al Consiglio di dimostrare unicamente che la persona interessata svolge un’attività economica o commerciale e che detta persona è considerata, quanto meno, come un imprenditore molto importante nel settore in cui opera ed è quindi in grado di esercitare un’influenza nell’ambito del medesimo.

49.      Quanto al resto, poiché il ricorrente afferma che è difficile accertare in che modo le persone inserite negli elenchi dovrebbero comportarsi per non esservi inserite o esserne cancellate, occorre sottolineare che gli imprenditori di primo piano possono essere cancellati dagli elenchi qualora siano in grado di dimostrare di aver lasciato la posizione che costituiva la base del loro inserimento. Di nuovo, mentre una simile posizione può giustificare l’inserimento iniziale, essa non può comportare che la situazione della persona interessata resti fissata nel tempo e che l’esercizio di riesame periodico sia privato di qualsiasi effetto utile, salvo che il Consiglio possa ancora dimostrare un rischio di elusione, questione che non è specificamente sollevata dalla presente causa.

50.      Alla luce delle considerazioni che precedono, nessuno dei metodi interpretativi definiti dalla giurisprudenza della Corte per determinare il significato di una disposizione del diritto dell’Unione richiede, come sostiene il ricorrente, l’esistenza di un comportamento influente della persona interessata nei confronti del governo della Federazione russa o l’esistenza di un legame con quest’ultimo affinché detta persona sia qualificata come «imprenditore di spicco» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata.

51.      Di conseguenza, a mio avviso, non si può affermare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto o abbia violato il principio della certezza del diritto nell’interpretare l’espressione «imprenditori di spicco» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata.

52.      Il secondo e il quarto motivo di impugnazione dovrebbero pertanto essere respinti.

B.      Sul primo motivo di impugnazione

53.      Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente addebita al Tribunale di avere omesso di esaminare i motivi dedotti in primo grado contro il suo inserimento negli elenchi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata. Egli sostiene che, anche supponendo che il Tribunale abbia concluso correttamente che tale inserimento era fondato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di detta decisione, il fatto che esso non abbia esaminato i suoi argomenti relativi all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della stessa ha violato il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il suo diritto alla reputazione. Più precisamente, il ricorrente argomenta che, quando l’atto impugnabile si fonda su più basi giuridiche, il Tribunale non può limitarsi ad esaminare la validità di una sola di esse. Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, in cui i criteri contenuti, rispettivamente, nelle lettere d) e g) dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata, riguardano situazioni totalmente diverse.

54.      Il Consiglio contesta tali argomenti. Esso afferma che l’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata era adeguatamente suffragato dalla costante giurisprudenza della Corte. Inoltre, il Consiglio si oppone alla distinzione operata dal ricorrente per quanto riguarda i criteri contenuti, rispettivamente, nelle lettere d) e g) dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145, come modificata. Sostiene che tali criteri sono entrambi neutri, in quanto nessuno di essi esprime un giudizio di valore sul comportamento della persona interessata o implica una censura da parte del Consiglio riguardo al comportamento di detta persona.

55.      In via preliminare, si deve ricordare che, negli atti controversi nella presente causa (34), il Consiglio ha basato l’inserimento del ricorrente negli elenchi non solo sul criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, ma altresì sul criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della stessa. In sostanza, il Consiglio ha ritenuto che il ricorrente avesse attivamente fornito un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, e che avesse anche tratto vantaggio dagli stessi. Come risulta dalla motivazione addotta dal Consiglio (35), tra i motivi a sostegno di tale inserimento figuravano le strette relazioni del ricorrente con il presidente del governo della Federazione russa, Vladimir Putin, nonché gli importanti favori scambiati tra loro. Il Consiglio si è inoltre basato, a tal fine, sull’assistenza fornita a livello politico da Putin all’Alfa Group, di cui il ricorrente era un importante azionista, per sviluppare i suoi piani di investimento esteri come ricompensa per la fedeltà di tale gruppo.

56.      Occorre rilevare che, ai punti da 133 a 135 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il motivo dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi di cui trattasi, basato sul suo status di imprenditore di spicco operante in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, era sufficientemente dimostrato. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che non fosse necessario esaminare la fondatezza degli altri motivi di ricorso sollevati dal ricorrente e volti a mettere in discussione la valutazione del Consiglio relativa all’inserimento del ricorrente negli elenchi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata.

57.      Secondo la giurisprudenza della Corte, richiamata dal Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata, per quanto attiene al sindacato di legittimità di una decisione recante misure restrittive e in considerazione della loro natura preventiva, qualora il giudice dell’Unione concluda che almeno uno dei motivi menzionati è sufficientemente preciso e concreto, che è dimostrato e che di per sé costituisce un fondamento adeguato di tale decisione, la circostanza che altri di questi motivi non lo siano non basterà per giustificare l’annullamento di detta decisione.

58.      Tale affermazione è stata inizialmente formulata nella sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C 595/10 P, EU:C:2013:518) (36), in cui la Corte ha fatto specificamente riferimento ai motivi sottesi all’applicazione di un criterio di inserimento alla persona interessata. Se almeno uno di tali motivi è dimostrato e sufficiente, la circostanza che altri motivi non lo siano non significa che detto criterio sia stato applicato erroneamente e che la decisione del Consiglio sia quindi illegittima (37). Nella sua giurisprudenza successiva, segnatamente nella sentenza del 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Consiglio (C‑248/17 P, EU:C:2018:967) (38), la Corte ha applicato il medesimo ragionamento per analogia alla situazione in cui uno dei criteri di inserimento – e non semplicemente gli elementi della motivazione che giustificano l’applicazione di detto criterio – è considerato fondato nell’ambito di un’impugnazione. In sostanza, secondo la Corte, il motivo di impugnazione relativo ad un eventuale criterio supplementare di inserimento diviene, in tali circostanze, inoperante, in quanto il dispositivo della sentenza impugnata deve essere considerato fondato (39).

59.      Quanto alla presente causa, tengo a rilevare, anzitutto, che la prassi del Tribunale in materia di misure restrittive non appare coerente, come dimostrano le cause pendenti nelle quali ho recentemente presentato conclusioni (Timchenko/Consiglio, C‑702/23 P, EU:C:2025:273, e Timchenko/Consiglio, C‑703/23 P, EU:C:2025:274). Nelle sentenze impugnate in tali cause, il Tribunale non si è basato sulla giurisprudenza della Corte derivante, ad esempio, dalla sentenza Bank Tejarat. Esso ha esaminato la legittimità delle decisioni controverse del Consiglio alla luce, da un lato, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145, come modificata, e, dall’altro, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della stessa. Ciò significa che l’approccio adottato dalla Corte nella presente causa può avere conseguenze rilevanti sulla prassi decisionale del Tribunale.

60.      Ciò detto, occorre rammentare che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, l’inoperatività di un motivo di ricorso dedotto si riferisce all’inidoneità dello stesso – nel caso in cui sia fondato – a determinare l’annullamento richiesto dal ricorrente (40). Tipicamente, è inoperante un motivo di ricorso che critica un aspetto di un atto nei casi in cui l’atto può legittimamente fondarsi anche soltanto su altri elementi o su altri aspetti (41). In siffatte circostanze, il principio di economia processuale consente al Tribunale di non esaminare un simile motivo di ricorso, in quanto esso sarebbe in ogni caso ininfluente sulla legittimità dell’atto in questione (42).

61.      Nel caso di specie, quand’anche il Tribunale avesse constatato che il Consiglio aveva applicato erroneamente al ricorrente l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata, ciò non avrebbe influito sul dispositivo della decisione del Consiglio – che in sostanza lo assoggetta al divieto di ingresso nel territorio degli Stati membri e dispone il congelamento di tutti i suoi fondi in tale territorio –e gli atti in questione avrebbero comunque dovuto essere dichiarati legittimi. Questo è esattamente il tipo di situazione cui fa riferimento la sentenza Bank Tejarat, la quale si basa sulla premessa consolidata secondo cui l’annullamento di un atto incide soltanto sul dispositivo dell’atto oggetto di controllo giurisdizionale, e non sulla motivazione su cui l’istituzione interessata ha basato tale decisione.

62.      Inoltre, sebbene gli atti delle istituzioni dell’Unione godano di una presunzione di legittimità, come affermato dal ricorrente, tale presunzione si estende solo al dispositivo dell’atto di cui trattasi e non alla motivazione sulla quale detto dispositivo è fondato. Ciò significa che quando il Tribunale, per ragioni di economia processuale, rifiuta di esaminare la fondatezza di uno dei criteri di inserimento applicati a una persona oggetto di misure restrittive, come è avvenuto nel caso di specie, non si può presumere che la valutazione del Consiglio su un criterio alternativo sia stata avallata dalla sentenza del Tribunale. A tale proposito, ritengo che erroneamente il ricorrente sostenga che il mancato esame, da parte del Tribunale, del suo inserimento negli elenchi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata, è idoneo a ledere il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

63.      Oltre a ciò, è vero che, a differenza della sentenza Bank Tejarat, i due criteri di inserimento applicati nel caso di specie non solo hanno ad oggetto situazioni differenti, ma sono anche di natura sensibilmente diversa. Come risulta dalla prima parte delle presenti conclusioni, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, consente in definitiva di inserire una persona negli elenchi in ragione del fatto che essa opera, come imprenditore di spicco, in un settore economico redditizio per il governo della Federazione russa. Per contro, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata, attribuisce alla persona inserita negli elenchi il comportamento consistente nel sostenere materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, o nel trarre vantaggio dagli stessi.

64.      Tuttavia, la diversa natura dei criteri di inserimento applicati al ricorrente negli atti controversi non è idonea a mettere in discussione le considerazioni concettuali esposte ai paragrafi 60 e 61 supra. Inoltre, tale diversa natura non converte detti criteri di inserimento in elementi distinti che possano essere separati dal resto della decisione del Consiglio, consentendo così, conformemente alla giurisprudenza della Corte (43), un annullamento parziale di tale decisione.

65.      Infine, la Corte ha dichiarato che una persona il cui nome è stato inserito in un elenco di persone assoggettate al congelamento dei beni mantiene un interesse quantomeno morale a ottenere l’annullamento di detto inserimento, al fine di far riconoscere dal giudice dell’Unione che essa non avrebbe mai dovuto essere iscritta in tale elenco, tenuto conto delle conseguenze per la sua reputazione, anche dopo che il suo nome sia stato cancellato da detto elenco (44). In tale sentenza, la Corte ha confermato che una persona mantiene un interesse, basato sul suo diritto alla reputazione, a chiedere l’annullamento di una decisione di inserimento del Consiglio anche quando, dopo un riesame periodico, detta istituzione decida di cancellarla dall’elenco. Tuttavia, la situazione nel caso di specie è diversa, giacché, di nuovo, l’esame da parte del Tribunale di un criterio alternativo di inserimento non avrebbe potuto comunque portare all’annullamento degli atti controversi. Per tale motivo, e in linea con le discussioni svoltesi in udienza, il rimedio di cui dispone il ricorrente per tutelare la propria reputazione è un’azione per il risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 340 TFUE (45).

66.      Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale possa concludere che, qualora uno dei criteri che giustificano l’inserimento di una persona in un elenco risulti fondato, non è necessario esaminare i motivi sottesi ad un criterio alternativo di inserimento addotto dal Consiglio a sostegno della medesima decisione.Di conseguenza, e poiché il Tribunale non era tenuto ad esaminare la fondatezza dell’inserimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145, come modificata, erroneamente il ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

67.      Il primo motivo di impugnazione dovrebbe pertanto essere respinto.

V.      Conclusione

68.      Alla luce dell’analisi esposta nelle presenti conclusioni, propongo alla Corte di respingere l’impugnazione per quanto riguarda il secondo e il quarto motivo di impugnazione, nella misura in cui vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata. Inoltre, propongo alla Corte di respingere l’impugnazione per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione.

69.      Non mi pronuncerò sugli altri motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente né sulla questione relativa a quale parte debba essere condannata alle spese in applicazione dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      In prosieguo: il «ricorrente».


3      In prosieguo: la «sentenza impugnata».


4      In prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali».


5      In prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento» e, congiuntamente agli atti iniziali: gli «atti controversi».


6      V., altresì, sentenza del 13 marzo 2025, Shuvalov/Consiglio (C‑271/24 P, EU:C:2025:180), nonché le mie conclusioni nelle cause Timchenko/Consiglio (C‑702/23 P, EU:C:2025:273) e Timchenko/Consiglio (C‑703/23 P, EU:C:2025:274).


7      Decisione del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).


8      Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145 (GU 2022, L 50, pag. 1).


9      Regolamento del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).


10      Regolamento del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento n. 269/2014 (GU 2022, L 51, pag. 1).


11      Per ragioni di concisione, i riferimenti al criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, devono essere intesi nel senso che riguardano anche il criterio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), di tale decisione e all’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 269/2014, come modificato. V. paragrafi 9 e 11 delle presenti conclusioni.


12      In prosieguo: la «decisione 2014/145, come modificata».


13      In prosieguo: il «regolamento n. 269/2014, come modificato».


14      Sentenza impugnata, punti 31 e 32.


15      Sentenza impugnata, punti da 37 a 39.


16      Sentenza impugnata, punti da 51 a 56.


17      Sentenza impugnata, punti da 88 a 91.


18      Sentenza impugnata, punto 111.


19      Sentenza impugnata, punti 133 e 134.


20      Sentenza del 20 marzo 2025, DL (C‑61/24, EU:C:2025:197, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).


21      V., al riguardo, la definizione fornita dal Cambridge Dictionary, disponibile all’indirizzo https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/businessperson.


22      V., in particolare, la definizione fornita dal Cambridge Dictionary, disponibile all’indirizzo https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/leading.


23      V. sentenza del 28 novembre 2024, Másdi (C‑169/23, EU:C:2024:988, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).


24      V. le versioni nelle lingue bulgara, ceca, tedesca, estone, croata, italiana, ungherese, polacca, slovacca, slovena, finlandese e svedese dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata.


25      V. le versioni nelle lingue neerlandese, portoghese, spagnola, irlandese e rumena dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata.


26      V., in particolare, la definizione fornita dal Le Robert, disponibile all’indirizzo https://dictionnaire.lerobert.com/definition/influent.


27      V. considerando 9 della decisione 2022/329.


28      V. paragrafo 10 supra.


29      Osservo brevemente che le constatazioni operate dal Tribunale ai punti da 52 a 54 della sentenza impugnata, relativamente agli obiettivi perseguiti dalle misure restrittive controverse nella presente causa, rientrano nella sua valutazione dell’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente in primo grado ai sensi dell’articolo 277 TFUE alla luce del principio di proporzionalità. Tuttavia, esse sono coerenti con la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 88 della sentenza impugnata, nell’ambito della sua valutazione dell’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata, il che consente di considerare congiuntamente tutte le suddette constatazioni.


30      V. altresì sentenza del 17 settembre 2020, Rosneft e a./Consiglio (C‑732/18 P, EU:C:2020:727, punto 85).


31      V. mie conclusioni nella causa Timchenko/Consiglio (C‑703/23 P, EU:C:2025:274, paragrafo 52).


32      V. decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata, e regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).


33      Devo inoltre richiamare l’attenzione della Corte sui considerando 2 e 4 della decisione 2022/329, i quali enunciano che l’Unione continua a «sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina» e menzionano la necessità di adottare ulteriori misure restrittive che impongano gravissime e pesanti conseguenze alla Russia per la sua aggressione militare. Inoltre, il considerando 10 della decisione 2022/329 enuncia che la risposta dell’Unione «[avrebbe] compre[so] misure restrittive sia settoriali sia individuali» in reazione all’«invasione non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa». Da tale enunciazione risulta che questi due tipi di misure sono elementi interconnessi che perseguono il medesimo obiettivo.


34      V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.


35      V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.


36      In prosieguo: la «sentenza Kadi II».


37      Sentenza Kadi II, punto 130.


38      In prosieguo: la «sentenza Bank Tejarat».


39      Sentenza Bank Tejarat, punti 60 e 61. I termini utilizzati dalla Corte in tali punti appaiono ambigui, in quanto essa fa riferimento ad «elementi della motivazione» anziché a «criteri». Tuttavia, dal punto 57 risulta che la Corte fa riferimento ai criteri di inserimento di cui trattasi in detta causa e non agli elementi della motivazione alla base dell’applicazione di tali criteri.


40      V. sentenza del 21 settembre 2000, EFMA/Consiglio (C‑46/98 P, EU:C:2000:474, punto 38).


41      V. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Evropaïki Dynamiki/BCE (C‑401/09 P, EU:C:2011:31, paragrafo 88).


42      V. conclusioni dell’avvocato generale La Pergola nella causa EFMA/Consiglio (C‑46/98 P, EU:C:1999:547, paragrafo 10).


43      V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Consiglio (C‑425/13, EU:C:2015:483, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).


44      V. sentenza del 31 gennaio 2019 Islamic Republic of Iran Shipping Lines e a./Consiglio (C‑225/17 P, EU:C:2019:82, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).


45      V., a tale proposito, sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio (C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punto 49).