Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
NICHOLAS EMILIOU
presentate il 12 giugno 2025 (1)
Causa C-77/24 [Wunner] (i)
NM,
OU
contro
TE
[Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]
[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Azione di responsabilità civile promossa da un consumatore avente residenza abituale in uno Stato membro nei confronti degli amministratori di una società di giochi di azzardo online con sede in un altro Stato membro – Domanda fondata sull’asserita violazione della legge nazionale sui giochi d’azzardo del primo Stato membro – Regolamento (CE) n. 864/2007 – Campo di applicazione – Esclusioni – Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) – Obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società – Natura del fondamento dell'azione – Violazione di un obbligo o di una violazione imposti erga omnes – Irrilevanza di tale esclusione – Determinazione della legge applicabile – Articolo 4, paragrafo 1 – Paese in cui il «danno» si verifica – Paese a partire dal quale il giocatore partecipa a giochi d'azzardo online]
I. Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), verte su un'azione di responsabilità civile proposta, dinanzi ai giudici austriaci, da un consumatore con residenza abituale in Austria nei confronti degli ex amministratori di una società di gioco d'azzardo con sede a Malta (ora in stato di fallimento). Il consumatore sostiene che l'offerta, da parte di tale società, di giochi d'azzardo online in Austria senza la concessione necessaria ai sensi del diritto di tale Stato, costituisce un fatto illecito (che ha causato allo stesso perdite monetarie importanti), per le quali sono responsabili gli amministratori.
2. Dovendo decidere se tale fatto illecito sia disciplinato dal diritto austriaco o da quello maltese, il giudice del rinvio chiede chiarimenti su due questioni. In primo luogo, esso desidera sapere se il regolamento (CE) n. 864/2007 (2) (in prosieguo: il «regolamento Roma II») sia applicabile a siffatto illecito. Più in particolare, tale giudice si chiede se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, che esclude dal proprio ambito di applicazione le obbligazioni extracontrattuali «che derivano dal diritto delle società», disciplini tale tipo di responsabilità degli amministratori per gli atti della società. Partendo dal presupposto che non sia questo il caso, tale giudice si interroga sull'interpretazione della norma generale stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, secondo cui un'obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito è disciplinata dalla legge del paese in cui il «danno» si verifica. In sostanza, il giudice del rinvio chiede in cosa consista esattamente il «danno» e dove si sia verificato con riferimento a tale domanda.
II. Contesto normativo
A. Regolamento Roma II
3. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II stabilisce che «le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società […] su aspetti quali […] la responsabilità personale degli organi […] per le obbligazioni della società […]» sono escluse dal campo di applicazione di tale regolamento.
4. L'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento Roma II, intitolato «Norma generale», stabilisce che «[s]alvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».
B. Diritto austriaco
5. L'articolo 1301 dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale austriaco; in prosieguo: l’«ABGB») stabilisce che «[p]iù persone possono divenire responsabili di un danno causato illecitamente, nella misura in cui esse vi abbiano contribuito congiuntamente, in maniera diretta o indiretta, inducendo, minacciando, ordinando, aiutando, occultando e simili, oppure anche soltanto non adempiendo all’obbligo specifico di prevenire il danno».
6. L'articolo 1311 di tale codice prevede che «[i]l caso fortuito colpisce colui in relazione al cui patrimonio o alla cui persona esso si verifica. Laddove, tuttavia, qualcuno abbia provocato il caso fortuito mediante una condotta illecita, lo stesso ha violato norme di legge volte a prevenire i danni fortuiti (...) egli risponde per tutti i danni che altrimenti non si sarebbero verificati».
7. L'articolo 3 del Glücksspielgesetz (legge sui giochi d'azzardo; in prosieguo: la «legge austriaca sui giochi d'azzardo») dispone che «[i]l diritto di organizzare giochi d’azzardo è riservato allo Stato, salvo disposizione contraria contenuta nella presente legge (monopolio del gioco d’azzardo)».
III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali
8. Dall’ordinanza di rinvio e dagli elementi del fascicolo risulta che la Titanium Brace Marketing Limited (in prosieguo: la «Titanium»), attualmente in liquidazione, offriva giochi d'azzardo online dalla propria sede a Malta. Tutte le infrastrutture utilizzate per tale attività, compresi i server, erano localizzate in tale paese. All’epoca dei fatti NM e OU esercitavano attività di amministratori di tale società. La Titanium dirigeva la propria attività verso diversi paesi, tra cui l'Austria, attraverso il sito web www.drueckglueck.com. Su tale sito, i consumatori potevano partecipare ai giochi in questione a partire da detto paese. La Titanium era titolare di una concessione per i giochi d’azzardo rilasciata dalle autorità maltesi, in conformità con la legge maltese. Essa non era tuttavia titolare di una concessione per i giochi d’azzardo in Austria, ai sensi della legge austriaca sui giochi d'azzardo.
9. Per partecipare ai giochi d'azzardo online, i consumatori dovevano creare un account («conto di gioco») sul sito web della Titanium, fatto che implicava l'accettazione da parte del consumatore delle condizioni generali di tale società (concludendo di fatto con quest'ultima un contratto avente ad oggetto il gioco d’azzardo). Essi dovevano in seguito ricaricare tale conto utilizzando uno dei metodi proposti, come il pagamento mediante carta di credito o via bonifico bancario. Quando partecipavano a un gioco d'azzardo, le giocate effettuate venivano addebitate su tale conto. Eventuali vincite venivano parimenti accreditate sullo stesso. I clienti potevano richiedere alla Titanium il pagamento del credito nel loro conto di gioco.
10. Come richiesto dalla legge maltese, la Titanium deteneva un conto bancario («conto bancario di tutela del giocatore»), gestito da una banca con sede a Malta, nel quale depositava gli importi corrispondenti ai saldi accumulati di tutti i conti di gioco. Tali fondi venivano così tenuti separati dal resto del patrimonio sociale per garantire il pagamento dei crediti dei giocatori in caso di fallimento.
11. Tra il 14 novembre 2019 e il 3 aprile 2020, TE, un consumatore con residenza abituale a Vienna (Austria), ha partecipato a giochi d'azzardo online tramite il sito web della Titanium. Per ricaricare il suo conto di gioco, egli ha trasferito denaro dal proprio conto bancario personale, gestito da una banca con sede in Austria, al conto bancario di tutela del giocatore a Malta. Durante tale periodo egli ha perso una somma complessiva di EUR 18 547,67 risultante da tale attività.
12. TE ha promosso un'azione di responsabilità civile nei confronti di NM e OU dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale regionale civile di Vienna, Austria), diretta ad ottenere il risarcimento dei danni in misura equivalente alle sue perdite al gioco, maggiorato degli interessi e delle spese. TE ha sostenuto che l'offerta, in Austria, di giochi d'azzardo online, senza la concessione richiesta dalla legge austriaca sui giochi d'azzardo, costituiva una violazione di tale legge. In qualità di direttori della Titanium, NM e OU erano responsabili delle azioni della società. Poiché la legge austriaca sui giochi d'azzardo è stata concepita (inter alia) per prevenire danni ai consumatori austriaci, essa costituiva una «norma di tutela» (Schutzgesetz) ai sensi dell'articolo 1311 dell’ABGB. In base a quest'ultimo, la violazione di tali «norme di tutela» costituiva un fatto illecito, per il quale NM e OU rispondevano personalmente nei confronti dei clienti della Titanium. TE ha altresì sostenuto che il giudice adito ha competenza giurisdizionale internazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (3) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).
13. NM e OU hanno replicato eccependo il difetto di giurisdizione internazionale dei giudici austriaci. A loro avviso, l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis conferiva, in realtà, la competenza ai giudici di Malta. Essi hanno altresì sostenuto che l’azione di TE non era disciplinata dal diritto austriaco, bensì dal diritto maltese, che non riconosceva tale responsabilità degli amministratori.
14. Con decisione del 27 aprile 2023, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale regionale civile di Vienna, Austria) ha respinto la domanda per difetto di competenza internazionale.
15. Su impugnazione proposta da TE, l'Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale superiore, Vienna, Austria) con decisione del 4 settembre 2023, ha ritenuto che i giudici austriaci fossero competenti a conoscere del ricorso di TE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis. Di conseguenza, esso ha annullato la parte pertinente della decisione di primo grado e ha rinviato la causa al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale regionale civile di Vienna, Austria) affinché si pronunciasse nel merito.
16. Di conseguenza, NM e OU hanno presentato ricorso per cassazione avverso la decisione dell'Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale superiore, Vienna) dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema): tale ricorso per cassazione è stato dichiarato ricevibile dal primo giudice.
17. Ritenendo, da un lato, che la competenza dei giudici austriaci, ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, sembrasse chiara ma che, dall'altro, la questione della legge applicabile alla domanda di TE non lo fosse, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del [regolamento Roma II] debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche a diritti al risarcimento del danno vantati nei confronti di un organo di una società da un creditore della società a titolo di responsabilità da fatto illecito per violazione di norme di tutela (come ad es. disposizioni della normativa sul gioco d’azzardo) da parte del suddetto organo.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se l’articolo 4, paragrafo 1, del [regolamento Roma II] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un’azione di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito proposta nei confronti di un organo di una società che offre giochi d’azzardo online senza concessione in Austria a causa delle perdite di gioco subite, il luogo dell’evento dannoso deve essere determinato facendo riferimento
a) al luogo a partire dal quale il giocatore effettua versamenti dal suo conto bancario sul conto di gioco detenuto dalla società,
b) al luogo in cui la società detiene il conto di gioco sul quale vengono contabilizzati i versamenti del giocatore, le vincite, le perdite e i bonus,
c) al luogo a partire dal quale il giocatore effettua le giocate attraverso tale conto di gioco, che danno alla fine luogo ad una perdita,
d) al luogo del domicilio del giocatore quale luogo in cui si colloca il diritto al pagamento del suo credito sul conto di gioco,
e) al luogo di ubicazione del suo patrimonio principale».
18. Hanno presentato osservazioni scritte NM e OU, TE, i governi belga e maltese nonché la Commissione europea. NM e OU, TE, i governi austriaco, tedesco, belga e maltese nonché la Commissione sono stati rappresentati all’udienza tenutasi il 5 febbraio 2025.
IV. Analisi
19. Il contesto della presente causa sono i giochi d'azzardo offerti online da società con sede a Malta. Generalmente, i rispettivi siti web non sono solo accessibili a partire da altri Stati membri, ma sono anche diretti a questi ultimi (attraverso le lingue utilizzate, la pubblicità, ecc.). Sebbene tali società operino in forza di concessioni rilasciate dalle autorità maltesi, conformemente con la legge maltese (che mira ad autorizzare la fornitura di servizi di gioco d'azzardo non solo a Malta, ma anche a partire da Malta), esse spesso non sono titolari delle concessioni richieste ai sensi del diritto degli Stati membri destinatari, per fornire tali servizi nel loro territorio (o nel caso dell'Austria, è loro vietato in maniera assoluta, in quanto il gioco d'azzardo è soggetto, di norma, a un monopolio statale).
20. Un numero significativo di consumatori in tali altri Stati membri partecipa a detti giochi d'azzardo online. Molti di loro subiscono perdite considerevoli a causa di tale attività. Negli ultimi anni, tali sfortunati giocatori d'azzardo hanno cercato di recuperare le loro perdite intentando procedimenti civili dinanzi ai tribunali locali contro società di gioco d'azzardo maltesi. Generalmente, essi fanno valere che, dal momento che i giochi cui hanno partecipato erano stati loro offerti illegalmente (in quanto il fornitore in questione non rispettava la legge dello Stato membro in cui il consumatore ha giocato), il contratto di gioco d'azzardo sottostante sarebbe nullo, fatto che comporterebbe la restituzione delle prestazioni scambiate in base a tale contratto, comprese le puntate pagate del consumatore. In Austria e in Germania, tali procedimenti si sono persino trasformati in contenziosi di massa. (4) Risulta che, nella maggior parte dei casi, i tribunali austriaci e tedeschi abbiano accolto tali azioni favorevolmente.
21. Il procedimento avviato da TE dinanzi ai giudici austriaci rientra in tale contesto, poiché anch’egli ha partecipato ai giochi d'azzardo online offerti da una società maltese (la Titanium) e ha perso una somma di denaro considerevole, che ora cerca di recuperare. Nondimeno, la sua azione presenta alcune peculiarità. Come menzionato al paragrafo 12 supra, in primo luogo, essa non è diretta contro la società di gioco d'azzardo stessa (la Titanium), ma contro due dei suoi ex amministratori, e, in secondo luogo, non si fonda sull’asserita illegalità del contratto di gioco d'azzardo e sulla legge sulla restituzione, bensì sul diritto (austriaco) in materia di responsabilità civile.
22. Esistono apparentemente due ragioni per cui TE ha deciso di agire contro NM e OU invece che contro la Titanium. La prima è piuttosto comune: la società è fallita. La seconda, per contro, è straordinaria. In risposta al contenzioso di massa sopra descritto, e in considerazione dell’impatto finanziario che esso potrebbe avere sulle società maltesi operanti nel settore del gioco d’azzardo, il legislatore maltese ha adottato, il 12 giugno 2023, una legge, il cosiddetto «Bill 55», con cui ha aggiunto l’articolo 56A alla legge maltese sul gioco. Tale nuova disposizione stabilisce, in sostanza, che le richieste di restituzione dei giocatori sono irricevibili dinanzi ai giudici maltesi, ma anche che qualsiasi sentenza straniera che accolga siffatte azioni non sarà riconosciuta né eseguita a Malta.
23. La questione di quale legge disciplini l’azione di TE, che costituisce l'unico oggetto delle questioni pregiudiziali proposte dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) (5) è fondamentale per l'esito di tale azione. Come spiega il giudice del rinvio, ai sensi della legge austriaca, così come interpretato dalla propria giurisprudenza, tale domanda potrebbe essere accolta. Ai sensi degli articoli 1301 e 1311 dell’ABGB, gli amministratori possono infatti essere ritenuti responsabili per la violazione di «norme di tutela» (ai sensi dell'articolo 1311) commessa dalla società, e le disposizioni pertinenti della legge austriaca sui giochi d'azzardo rientrano in tale qualificazione. Al contrario, secondo le asserzioni di NM e OU, la legge maltese non riconosce tale responsabilità.
24. Seguendo l'ordine logico con cui il giudice del rinvio ha presentato le sue questioni pregiudiziali, affronterò, nei punti successivi, in primo luogo, la questione dell'applicabilità del regolamento Roma II a un’azione come quella proposta da TE (sezione A, prima questione). In secondo luogo, esaminerò la questione della legge che disciplina tale domanda ai sensi della regola di conflitto di leggi stabilita dall'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento (sezione B, seconda questione). In terzo luogo, affronterò brevemente una questione che, pur andando oltre le questioni sottoposte, è strettamente correlata alla seconda questione, vale a dire la possibilità di sostituire la legge designata dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, sulla base della «clausola di salvaguardia» prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento (sezione C).
A. Applicabilità del regolamento Roma II (prima questione pregiudiziale)
25. L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma II ne definisce l’ambito di applicazione ratione materiae. In base a tale disposizione, tale strumento si applica, in «circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale».
26. Tali presupposti sono soddisfatti nel caso di specie. In primo luogo, la situazione alla base dell’azione di TE comporta un «conflitto di leggi», in quanto i fatti presentano collegamenti sia con l'Austria che con Malta, sollevando la questione se tale azione debba essere decisa sulla base del diritto austriaco o maltese. In secondo luogo, l'asserita obbligazione di NM e OU di risarcire TE, su cui si fonda l’azione di quest'ultimo, è chiaramente di natura «extracontrattuale» ai sensi del regolamento Roma II, in quanto deriva da un «fatto illecito» (secondo la terminologia del regolamento) (6) asseritamente commesso da NM e OU, consistente nella violazione di un divieto imposto dalla legge a chiunque, indipendentemente dall’esistenza di un «contratto» (vale a dire il divieto di offrire al pubblico in Austria giochi d'azzardo senza concessione, previsto dalla legge austriaca sui giochi d'azzardo). In terzo luogo, tale controversia riguarda la «materia civile e commerciale», dal momento che è sorta tra soggetti privati, ai sensi delle norme comuni del diritto civile.
27. In linea di principio, le regole di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma II determinano la legge applicabile a una siffatta «obbligazione extracontrattuale». Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento esclude talune materie dal suo ambito di applicazione. In particolare, alla lettera d) esso prevede che tale strumento non si applichi, a titolo di eccezione, alle «obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società». A titolo di esempio, tale disposizione specifica che tale categoria comprende «la responsabilità personale degli organi […] per le obbligazioni della società».
28. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, con la sua prima questione, se nell'esclusione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II rientri un’azione quale quella proposta da TE nei confronti di NM e OU, nella loro qualità di amministratori della Titanium.
29. Alla pari di TE, dei governi austriaco e belga e della Commissione, non ritengo che sia questo il caso.
30. In primo luogo, in assenza di un riferimento a (qualsivoglia) legge nazionale nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II, la categoria delle «obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società» deve essere definita in modo autonomo, ai fini di tale regolamento. Al riguardo, particolare importanza dovrebbe essere attribuita all'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione con l'esclusione in questione.
31. Come spiegato dalla Corte nella sua sentenza nella causa BMA Nederland , tale obiettivo consiste, in sostanza, nel garantire che taluni aspetti strettamente collegati alla «nascita» (costituzione), alla «vita» (funzionamento e gestione) e alla «morte» (scioglimento) delle società, e che sono normalmente disciplinati, nel diritto degli Stati membri, da norme specifiche, derogatorie rispetto alle norme comuni del diritto civile e commerciale, siano mantenuti sotto uno status unico, designato come «legge applicabile alla società» (o lex societatis).
32. In effetti, se un altro corpus di norme (ad esempio, la normativa generale in materia di responsabilità extracontrattuale) dovesse interferire con tali questioni quando le società esercitano la loro attività in più Stati, ciò creerebbe un significativo grado di incertezza giuridica per le stesse (e per i loro soci, organi e creditori). Al contrario, la certezza relativa alla legge applicabile a una società prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II mira a favorire la libertà delle società di stabilirsi e di fornire servizi nel mercato interno, ai sensi degli articoli 49 e 56 TFUE (7).
33. Alla luce dell'obiettivo perseguito ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II, e come constatato dalla Corte nella sua sentenza nella causa BMA Nederland, tale esclusione copre la responsabilità/le «obbligazioni extracontrattuali» degli organi della società, compresi gli amministratori, che esistono «per motivi propri del (…) diritto societario» (8). È questo il caso quando tale responsabilità/«obbligazione» deriva dalla violazione di un obbligo (o divieto) imposto a tale amministratore in ragione della sua nomina (il quale, per ipotesi, va al di là degli obblighi che le norme comuni del diritto civile e commerciale impongono a chiunque), indipendentemente dalla qualificazione di tale obbligo secondo la lex fori o la lex causae nazionale. In effetti, in linea generale, i diritti di cui godono gli amministratori e gli obblighi loro imposti in ragione della loro nomina sono indissolubilmente legati alla gestione, al funzionamento, all’esercizio quotidiani e, quindi, alla «vita» di una società. Inoltre, tali diritti e obblighi dipendono in genere dalla forma societaria adottata. Pertanto, tali aspetti dovrebbero rientrare esclusivamente nell'ambito della relativa lex societatis. Di conseguenza, tale responsabilità/«obbligazione» dovrebbe essere considerata come «[derivante] dal diritto delle società» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II. Questo è ciò che il legislatore aveva in mente quando ha menzionato «la responsabilità personale (...) degli organi» in tale disposizione (9).
34. Per contro, come sostengono TE, il governo belga e la Commissione, l'esclusione prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II, non può coprire la responsabilità/le «obbligazioni extracontrattuali» di un amministratore di una società sorte «per motivi estranei (...) [al diritto societario]». (10) Se, come sostiene il governo maltese, assoggettare qualsiasi responsabilità cui possano andare incontro gli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni, indipendentemente dalle ragioni sottostanti, ad un unico corpo normativo costituito dalla lex societatis apporterebbe certezza giuridica agli amministratori della società, attribuire un campo di applicazione così ampio a tale esclusione ne dilaterebbe la portata oltre il suo obiettivo, come spiegato al paragrafo 31 supra. Ciò sarebbe tanto più inappropriato poiché, in quanto eccezione al campo di applicazione di tale regolamento, l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), deve essere assoggettato ad interpretazione restrittiva (11).
35. L’azione proposta da TE (e la corrispondente responsabilità/«obbligazione extracontrattuale» incombente su NM e OU, su cui tale azione si fonda), pur essendo diretta contro gli amministratori della società che agiscono in tale veste, riguarda il secondo scenario sopra descritto. In effetti, la responsabilità/«obbligazione» di NM e OU deriva dalla violazione di un divieto imposto dalla legge indipendentemente dalla loro nomina (vale a dire il divieto per chiunque di offrire al pubblico in Austria giochi d'azzardo senza concessione, previsto dalla legge austriaca sui giochi d'azzardo). Un siffatto divieto, e le conseguenze di una sua violazione, non sono legati alla gestione, al funzionamento, all'esercizio quotidiani e, quindi, alla «vita» di tale società. Esso è imposto per altri motivi «estranei» (compresa la tutela degli interessi dei consumatori).
36. Pertanto, l’asserita responsabilità/«obbligazione extracontrattuale» imposta a NM ed OU non può essere considerata come «[derivante] dal diritto delle società» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II. Di conseguenza, tale responsabilità/«obbligazione» rientra nel campo di applicazione di tale regolamento ed è disciplinata dalla legge designata dalle norme ivi previste. In funzione di tali norme e dei fatti di causa, tale legge potrebbe effettivamente differire dalla lex societatis che disciplina la società. La questione della legge applicabile a tale «obbligazione» sarà esaminata nella sezione seguente delle presenti conclusioni.
37. Tale conclusione non è messa in discussione da NM e OU, né dall'argomento del governo maltese secondo cui, poiché, in senso proprio, la persona che offre i giochi d'azzardo controversi in Austria era la Titanium, e non i suoi amministratori, solo tale società avrebbe potuto violare il divieto previsto dalla legge austriaca sui giochi d'azzardo. L'asserita «obbligazione extracontrattuale» derivante da tale fatto illecito sarebbe, infatti, un’«obbligazione della società». Se un amministratore della società possa essere ritenuto «personalmente responsabile» nei confronti del terzo leso per tale «obbligazione» sarebbe, in sostanza, una questione di «diritto societario». Tale responsabilità sussisterebbe (solo) nel caso in cui tale amministratore abbia violato l'obbligo di diligenza ad esso imposto, in ragione della sua nomina, di garantire che la società adempia ai propri obblighi legali (12).
38. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto da tali intervenienti, in primo luogo, quando una società commette un illecito, la questione se l’«obbligazione extracontrattuale» che ne deriva possa essere imputata agli organi di tale società è, in sostanza, disciplinata dalla legge applicabile a tale illecito, come previsto dal regolamento Roma II (13). Le norme sulla responsabilità civile degli Stati membri (alla pari delle norme di diritto penale) spesso imputano gli atti di una persona a un'altra, in applicazione di diverse teorie (istigazione, responsabilità per fatto altrui e così via). In particolare, gli illeciti commessi dalle società sono talvolta imputabili ai loro organi (in quanto questi ultimi hanno ordinato la linea d'azione controversa, o avevano il diritto, la capacità o il dovere di controllarla, e così via), indipendentemente dagli obblighi altrimenti imposti a tali organi in virtù del «diritto societario». Il fondamento logico di tale imputabilità potenziale della responsabilità è, per sua natura, il «fatto illecito», ed è volto a garantire il rispetto delle norme di condotta nella società e il dovuto risarcimento dovuto alle vittime della violazione di tali norme. L'imputazione di determinati fatti illeciti, commessi dalle società agli organi che le gestiscono, può contribuire a garantire che tali norme siano tenute in debita considerazione da tali entità giuridiche e che le vittime possano ottenere un risarcimento in caso di violazione. Il carattere di «illecito» di tali fatti è confermato dall'articolo 15, lettera g), del regolamento Roma II. In effetti, tale disposizione precisa che la legge applicabile alle «obbligazioni extracontrattuali» che derivano da un fatto illecito disciplina la «responsabilità per fatto altrui».
39. In secondo luogo, è possibile che, in base ai fatti di causa, oltre alla responsabilità «da fatto illecito»/«obbligazione extracontrattuale» derivante dalla violazione della legge austriaca sui giochi d'azzardo, NM e OU potrebbero anche incorrere in una responsabilità «di diritto societario»/«obbligazione extracontrattuale» per violazione di un obbligo di diligenza loro imposto, in ragione della loro nomina, per garantire che la società adempia ai propri obblighi legali. In effetti, è consueto che un singolo evento comporti, per un amministratore della società, un siffatto cumulo di responsabilità (14). Tuttavia, tali «obbligazioni» sono distinte e classificate di conseguenza, alla luce della rispettiva ratio; esse sono disciplinate da leggi diverse, determinate sulla base di diverse regole di conflitto di leggi (regolamento Roma II, da un lato, norme nazionali, dall'altro). Ricordo che, nella fattispecie, l’azione di TE si fonda sulla responsabilità «da fatto illecito» di NM e OU, e non su un’eventuale e parallela responsabilità di «diritto societario» suscettibile di essere imputata agli stessi.
40. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione nel senso che l'esclusione relativa alle «obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società» prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II, non riguarda un'asserita «obbligazione extracontrattuale» di un amministratore di società derivante dalla violazione di un obbligo o di un divieto imposto dalla legge indipendentemente dalla sua nomina, come il divieto per chiunque di offrire giochi d'azzardo in un determinato Stato membro senza concessione rilasciata dalle autorità di tale Stato.
B. Paese in cui si verifica il «danno» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II (seconda questione)
41. Dalla sezione precedente si evince che il regolamento Roma II è applicabile a una «obbligazione extracontrattuale» come quella su cui si fonda l’azione di TE. Mi occuperò ora della questione della legge che disciplina tale «obbligazione» ai sensi di detto regolamento.
42. Nessuna delle norme speciali di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento Roma II contempla un fatto illecito come quello di cui trattasi. Né le parti hanno scelto, come consentito ai sensi dell'articolo 14 dello stesso, la legge applicabile alle «obbligazioni extracontrattuali» che derivano da tale fatto illecito. Pertanto, tale legge dovrebbe essere determinata ai sensi della norma generale stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, di tale atto.
43. Ai sensi di tale norma generale, la legge applicabile alle «obbligazioni extracontrattuali» che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il «danno» si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto «il fatto che ha dato origine al danno» e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le «conseguenze indirette» di tale fatto.
44. In tale contesto, con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale sia il «danno» causato dal (presunto) fatto illecito su cui si fonda l’azione di TE e in quale luogo si considera che tale «danno» si sia verificato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Tale giudice suggerisce, nella sua questione, diversi criteri di collegamento che potrebbero essere rilevanti al riguardo. Alcune spiegazioni preliminari sono, a mio avviso, necessarie per cogliere la complessità di tale questione.
45. Ai fini di tale regolamento, l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento Roma II definisce la nozione di «danno» come «ogni conseguenza derivante da fatto illecito (…)» (il corsivo è mio). Tuttavia, dal paragrafo 43 delle presenti conclusioni risulta che l'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento si fonda su una distinzione più sottile tra il «danno» diretto (15) causato dal fatto che ha determinato il danno e le «conseguenze» indirette di tale fatto. Solo il primo rileva ai fini della determinazione della legge che disciplina un fatto illecito.
46. In molti casi, è relativamente semplice distinguere tra il «danno» diretto causato da un fatto dannoso e una qualsiasi delle sue «conseguenze indirette». Ad esempio, in caso di incidente stradale, tale «danno» consiste nella lesione alla sfera fisica della vittima e/o nel danno materiale al suo veicolo, causato da tale incidente. Esso si è verificato nel luogo in cui ha avuto luogo la collisione. Le ulteriori conseguenze economiche di tale lesione (costi delle cure mediche, perdita di entrate che la lesione ha comportato, ecc.) e/o danni patrimoniali (costi di riparazione del veicolo ecc.) sono «conseguenze indirette» dell'incidente (16).
47. Per contro, distinguere il «danno» diretto causato dal fatto dannoso dalle sue «conseguenze indirette» può rivelarsi difficile in situazioni in cui il danno asserito dal ricorrente non presenta una manifestazione materiale. È questo il caso nella fattispecie, in cui le perdite di gioco rivendicate da TE consistono, essenzialmente, in una riduzione del patrimonio monetario immateriale. Esse rientrano nella categoria delle perdite «puramente economiche» o «puramente finanziarie». Di qui, la seconda questione del giudice del rinvio.
48. Chiarito questo, e per rispondere a tale questione, ricordo che, in linea generale, il «danno» contemplato dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, è costituito dalle conseguenze dirette di un fatto illecito subite dalla vittima (o, più precisamente, da un interesse giuridicamente protetto di quest'ultima, al quale si riferisce l’azione). Ciò dipende dalla natura del (presunto) fatto illecito su cui si fonda l’azione (17). Quindi, per identificare tale «danno», un'analisi delle caratteristiche di tale fatto illecito costituisce un punto di partenza. Tuttavia, poiché la ricerca del «danno» è effettuata ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, occorre tenere presente l'obiettivo perseguito da tale disposizione. La scelta da parte del legislatore dell'Unione del paese in cui il «danno» si verifica in quanto criterio di collegamento era intesa a garantire, nella maggior parte dei casi, l'applicazione della legge che presenta il collegamento più stretto con il fatto illecito e che è prevedibile sia per la vittima che per il responsabile dell’illecito, garantendo così la certezza del diritto. Tale elemento di collegamento era inteso anche a garantire un «giusto equilibrio» tra gli interessi delle parti (18). Il criterio scelto per identificare tale «danno» deve essere convincente dal punto di vista di detti obiettivi e può differire dalla soluzione che potrebbe esistere a tale riguardo nel diritto sostanziale (19).
49. In tale contesto, occorre prendere in considerazione anche la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis. Ricordo che tale disposizione contiene una regola sulla competenza speciale in «materia di illeciti civili», che designa i giudici del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto». Nella sentenza Bier (20) la Corte ha ritenuto che ciò copra tanto i) il luogo ove è insorto il «danno», quanto ii) il luogo ove si è verificato l’evento generatore dello stesso (per cui il ricorrente può scegliere dove intentare un'azione quando questi due luoghi non coincidono). Per quanto riguarda il primo criterio, la Corte ha stabilito, nella sentenza Marinari (21), che esso è limitato al luogo in cui si è verificato il «danno iniziale» e non copre i luoghi in cui la vittima sostiene di aver subito ulteriori «conseguenze indirette» dell'evento dannoso. Poiché l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis e l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II si fondano sulle stesse distinzioni e perseguono obiettivi analoghi (quantomeno per quanto riguarda lo stretto collegamento con il fatto illecito, la prevedibilità e la certezza del diritto) (22), occorre garantire un'interpretazione uniforme dei due regolamenti (23).
50. Alla luce dei fatti riassunti nei paragrafi da 8 a 11 supra, gli intervenienti hanno espresso opinioni radicalmente diverse su ciò che dovrebbe essere considerato, nel caso di specie, il «danno» diretto causato dal (presunto) fatto illecito su cui si fonda l'azione di TE e il luogo in cui tale «danno» si è verificato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II.
51. Da un lato, NM e OU, il governo maltese e la Commissione sostengono che tale «danno» è costituito dalle perdite di gioco subite da TE quando ha effettuato giocate sul sito web della Titanium. La conseguenza diretta di tali perdite sarebbe stata la riduzione, e infine la perdita totale, di un bene specifico di TE, distinguibile dal resto del suo patrimoine, vale a dire la somma di denaro che egli aveva volontariamente trasferito sul conto bancario di tutela del giocatore al fine di ricaricare il suo conto di gioco (virtuale) (24). Tale «danno» si sarebbe verificato nel luogo in cui è situato tale conto bancario che, a sua volta, si considera essere il luogo in cui ha sede l’istituto che lo gestiva (25). Poiché tale banca ha sede a Malta, il «danno» si sarebbe verificato in detto paese e, di conseguenza, l’azione di TE sarebbe disciplinata dalla legge maltese, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Per contro, gli effetti finanziari che tale perdita ha avuto sul patrimonio di TE nel suo complesso sarebbero semplici «conseguenze indirette» del presunto fatto illecito. Pertanto, anche ammettendo che TE abbia avvertito tali effetti nel luogo della sua residenza abituale in Austria (in virtù della finzione secondo cui il «centro patrimoniale» era situato in tale luogo), ciò sarebbe irrilevante ai sensi di tale disposizione.
52. D'altro canto, TE e i governi austriaco, tedesco e belga ritengono, in sostanza, che il «danno» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II consista nel trasferimento iniziale di denaro a favore della Titanium, effettuato da TE al fine di ricaricare il suo conto di gioco (virtuale) ed effettuare le giocate. Tale «danno» si sarebbe verificato in Austria in considerazione di una combinazione di fattori, segnatamente, il fatto che l'attività della Titanium fosse diretta verso l’Austria, che TE abbia partecipato ai giochi d'azzardo controversi a partire da tale paese, che abbia trasferito tale somma dal proprio conto bancario austriaco, che la sua residenza abituale e il «centro patrimoniale» siano situati in tale paese e che la sua azione si fondi sulla presunta violazione della legge austriaca sui giochi d'azzardo (26). Pertanto, la legge austriaca sarebbe applicabile a tale fatto illecito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II.
53. È vero che la scelta tra le due soluzioni non è semplice. Tuttavia, dopo un’attenta valutazione, concordo con la seconda tesi.
54. La soluzione suggerita da NM e OU, dal governo maltese e dalla Commissione si fonda essenzialmente su un'analogia con la sentenza Kronhofer, (27) che concerne la norma sulla competenza in materia di «illeciti civili», ora prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis. In tale causa, un consumatore domiciliato in Austria (il sig. Kronhofer) aveva concluso un contratto con un'impresa di investimento in Germania. Di conseguenza, egli aveva trasferito dei fondi su un conto di investimenti presso la società in Germania, fondi che sono poi stati utilizzati per la sottoscrizione di strumenti finanziari. Tali strumenti avevano perso valore, causando la perdita di una parte dei fondi investiti.
55. Da tale sentenza si può evincere che, secondo la Corte, il «danno» diretto consisteva nella perdita di una parte dei fondi depositati nel conto di investimento. Tale «danno» si era verificato in Germania, nel luogo in cui aveva sede l’istituto che gestiva il conto (28). Per contro, gli effetti finanziari che tale perdita ha avuto sul patrimonio del sig. Kronhofer nel suo complesso sono semplici «conseguenze indirette» dell’evento dannoso. Anche supponendo che il sig. Kronhofer abbia avvertito tali effetti nel luogo del suo domicilio in Austria (in virtù della finzione secondo cui il «centro patrimoniale» della vittima era situato in tale luogo) (29), ciò non poteva giustificare l’attribuzione della competenza ai giudici di tale luogo (30).
56. A mio avviso, la soluzione che si desume dalla sentenza Kronhofer è adatta ai casi in cui una persona i) incarica un'altra persona (in genere una banca o un'impresa di investimenti) di gestire un determinato bene di sua proprietà; ii) separa volontariamente, a tal fine, detto bene dal resto del proprio patrimoine depositandolo su un conto specifico, in accordo con la persona incaricata; e iii) tale persona incaricata commette successivamente un illecito legato alla cattiva gestione del bene in questione (investimento negligente, appropriazione indebita, «churning» [movimentazione artificiosa del conto], ecc.). In tal caso, il «danno» diretto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, può essere considerato, in modo convincente, come la diminuzione o la perdita di quel particolare bene (dal momento che la protezione di tale interesse finanziario del richiedente è al centro del fatto illecito in questione) e situato nel paese in cui è stato depositato. La legge di tale paese presenta il collegamento più stretto con il fatto illecito e, poiché le parti avevano concordato la destinazione del patrimonio, entrambe potevano prevedere che sarebbe stata applicata tale legge.
57. Tuttavia, il (presunto) fatto illecito sotteso all’azione di TE è molto diverso rispetto a quelli sopra descritti. Come sottolineano TE e i governi austriaco, tedesco e belga, tale illecito non riguarda la cattiva gestione, da parte della Titanium, della somma di denaro che TE ha trasferito sul conto bancario di tutela del giocatore al fine di ricaricare il suo conto di gioco (virtuale). Piuttosto, rammento in questa sede che l'illecito contestato consiste nel fatto che la Titanium aveva proposto tali giochi d'azzardo a TE, pur non essendo nemmeno titolare della concessione richiesta dalla legge austriaca sui giochi d'azzardo.
58. Alla luce delle caratteristiche di tale fatto illecito, ritengo che, con la sua azione, TE cerchi di difendere gli interessi dei consumatori, tutelati dalla legge austriaca sui giochi d'azzardo, connessi al fatto che non vengono proposti giochi d'azzardo se non quelli regolamentati e autorizzati tramite concessione (evitando la dipendenza dal gioco d'azzardo e le sue conseguenze sociali e finanziarie, la frode, ecc.) (31). Un'ingerenza in tali interessi e, quindi il «danno» causato dal fatto illecito, avrebbero potuto verificarsi solo quando TE ha partecipato a tali giochi d'azzardo privi di concessione, segnatamente effettuando giocate in tale ambito (mentre, se la legge fosse stata rispettata, non avrebbe potuto farlo) (32).
59. In tale contesto, la creazione da parte di TE di un conto di gioco sul sito web della Titanium e il versamento di una somma di denaro alla stessa per ricaricare tale conto sono, a mio avviso, semplici atti preparatori che portano a tale «danno». Ne consegue, in particolare, che il conto bancario (o la carta di credito associata) utilizzato dal giocatore a tal fine è irrilevante ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Inoltre, considerare la localizzazione di tale conto come elemento di collegamento sarebbe difficilmente conciliabile con gli obiettivi di collegamento stretto, prevedibilità e certezza del diritto perseguiti da tale disposizione. Un giocatore potrebbe avere conti bancari in diversi paesi e utilizzare uno qualsiasi di essi per ricaricare il proprio conto di gioco. Un tale elemento potrebbe pertanto portare all'applicazione di una legge senza alcun collegamento con il fatto illecito e che sarebbe imprevedibile per l’autore del fatto illecito (33).
60. Analogamente, le ulteriori conseguenze finanziarie sfavorevoli derivanti dall’effettuazione delle giocate (34) (come l'impossibilità di recuperare somme di denaro dalla società di gioco d'azzardo a causa della mancanza di credito residuo sul conto di gioco) sono, a mio avviso, «conseguenze indirette» del fatto illecito, irrilevanti ai fini della determinazione della legge applicabile in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Inoltre, la localizzazione di tali conseguenze costituirebbe una scelta non adeguata del criterio di collegamento. Ritenere che esse si verifichino nel paese in cui la società di gioco d'azzardo detiene i fondi del giocatore (nel caso di specie, il luogo in cui era detenuto il conto bancario di tutela del giocatore) non sarebbe appropriato. Tale paese non sarebbe necessariamente prevedibile per il giocatore. (35) Il fatto di «affidare» (per così dire) tali fondi alla Titanium è un aspetto accessorio della partecipazione ai giochi d'azzardo (36) e la legge applicabile non dovrebbe dipendere da tale meccanismo. Come affermato in precedenza, al giorno d'oggi un conto bancario può essere aperto ovunque; un fattore del genere potrebbe persino essere strumentalizzato dalle società di gioco d’azzardo per influenzare la scelta della legge applicabile. Di conseguenza, la legge del paese in cui tale conto è situato potrebbe non presentare un collegamento particolarmente stretto con il fatto illecito. Localizzare tali conseguenze finanziarie, in alternativa, nel «centro patrimoniale» del giocatore, sarebbe una finzione eccessivamente remota.
61. Poiché il «danno», nel senso di conseguenza pregiudizievole per gli interessi tutelati invocati, si è verificato quando il consumatore ha partecipato a giochi d'azzardo senza concessione, tale «danno» deve essersi verificato nel luogo in cui tali giochi hanno avuto luogo. A mio avviso, la scelta di tale criterio di collegamento per determinare il luogo in cui si è verificato il «danno» diretto, ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, è conforme all'orientamento attuale della giurisprudenza della Corte, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis, per quanto riguarda le perdite finanziarie causate da operazioni che le vittime non avrebbero effettuato (o quanto meno non alle medesime condizioni) in assenza dell’azione dell’autore dell’illecito (37).
62. In base a tale criterio di collegamento, localizzare il «danno» diretto quando una persona ha partecipato a giochi d'azzardo senza concessione in un luogo fisico (un casinò illegale, ad esempio) è semplice. Il «danno» si è verificato in detto luogo. La difficoltà nel caso di specie risiede nel fatto che TE ha partecipato a tali giochi online, sul sito web della Titanium.
63. NM e OU e il governo maltese suggeriscono, in sostanza, di adottare una finzione giuridica in base alla quale i giochi d'azzardo controversi hanno avuto luogo a Malta, facendo valere l'argomento secondo cui tutte le strutture e le infrastrutture, compresi i server, utilizzate dalla Titanium per offrire tali giochi ed gestire le giocate erano situate in tale paese, che il sito internet e i conti di gioco (virtuali) erano gestiti dal personale della Titanium in tale luogo e che anche tutte le decisioni adottate dagli amministratori della Titanium in relazione alla sua attività erano state prese in tale paese.
64. A mio avviso, non vi è dubbio che tutte le decisioni e le azioni della Titanium nonché quelle di NM e OU che hanno portato alla (presunta) lesione degli interessi di TE sono state adottate a Malta. Tuttavia, ciò rende Malta, in primo luogo, il «paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Come indicato al paragrafo 43 supra, tale criterio di collegamento è stato respinto dal legislatore dell'Unione per quanto riguarda la legge applicabile ai fatti illeciti, in particolare perché non garantiva un «giusto equilibrio» tra gli interessi delle parti (38) (dato che, a mio avviso, porterebbe spesso a designare la legge del paese in cui l'autore dell'illecito è stabilito o risiede abitualmente).
65. Nella fattispecie, considerare che il «danno» diretto si sia verificato anche a Malta, in virtù della finzione secondo cui i giochi d'azzardo controversi avrebbero avuto luogo in tale paese, disattenderebbe, a mio avviso, tale intento legislativo. Al contrario, nella controversia in esame è opportuno adottare, piuttosto, la finzione secondo cui tali giochi hanno avuto luogo in Austria, come sostengono in sostanza TE e i governi austriaco, tedesco e belga, il che conduce all’applicazione della legge austriaca ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II.
66. Contrariamente a quanto sostenuto da NM e OU, tale finzione non si giustifica unicamente con il fatto che il sito internet della Titanium fosse accessibile in Austria. In effetti, è pacifico che la Titanium dirigeva la propria attività verso (inter alia) consumatori austriaci, come TE. Il sito web in questione aveva un titolo in tedesco (www.drueckglueck.com) e utilizzava tale lingua, esso impiegava un dominio di primo livello neutro «.com» (anziché il dominio maltese «.mt») ed era apparentemente pubblicizzato in Austria. Ciò rende ragionevole, a mio avviso, considerare determinante il fatto che TE abbia effettuato giocate su tale sito internet a partire dall'Austria (39). Tale finzione è, inoltre, coerente con il fondamento dell’azione di TE, dal momento che l'ambito di applicazione della legge austriaca sui giochi d'azzardo, in quanto strumento di diritto pubblico adottato dallo Stato austriaco, è limitato al territorio austriaco; di conseguenza, gli interessi dei consumatori tutelati da tale legge possono essere violati solo qualora un consumatore partecipi a giochi d'azzardo senza concessione in Austria.
67. NM e OU obiettano, rispetto a tale finzione, che in realtà TE avrebbe potuto accedere al sito web della Titanium da qualsiasi luogo, anche al di fuori dell'Austria, utilizzando ad esempio uno smartphone. In effetti, non è chiaro dove TE si trovasse esattamente quando ha effettuato l'accesso al sito web. Inoltre, l'illecito non riguarda una singola giocata ma una serie di giocate, che potrebbero essere state effettuate a partire da vari luoghi, in Austria e altrove.
68. Va da sé che la legge applicabile non dovrebbe variare per ogni giocata effettuata, a seconda del luogo dove si trovava TE in quel momento. Non solo i luoghi esatti a partire dai quali sono state effettuate le giocate potrebbero essere difficili da dimostrare, ma tale approccio potrebbe anche portare alla frammentazione della legge applicabile e alla designazione di una legge (o leggi) aventi poco o nessun collegamento con il fatto illecito e che potrebbe essere del tutto imprevedibile per l'autore del fatto illecito (40).
69. Nondimeno, per evitare tali problemi, (tutte) le giocate dovrebbero essere considerate effettuate presso la residenza abituale di TE in Austria all'epoca dei fatti, senza tenere conto della sua ubicazione effettiva ogni volta che ha giocato a un gioco d'azzardo.
70. A mio avviso, tale interpretazione porta alla designazione di una legge (nella fattispecie la legge austriaca) strettamente collegata al presunto fatto illecito (che, lo ricordo, si basa precisamente sul fatto che i giochi d'azzardo erano illegali ai sensi della legge austriaca sui giochi d'azzardo). Essa soddisfa inoltre l'obiettivo della certezza del diritto e della prevedibilità in quanto è evidente, come sottolineano TE e i governi austriaco, tedesco e belga, che una società maltese di gioco d'azzardo che dirige la sua attività verso un determinato Stato membro può ragionevolmente attendersi che il diritto di tale Stato possa essere applicabile ai fatti illeciti collegati a tale attività (41).
71. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione nel senso che, quando un consumatore asserisce di avere subito perdite al gioco a seguito della partecipazione, a partire dallo Stato membro in cui risiede abitualmente, ai giochi d'azzardo online offerti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro senza una concessione rilasciata dalle autorità del primo Stato, il «danno» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, si è verificato nel primo Stato, in quanto paese a partire dal quale sono state effettuate le giocate.
C. Se la legge designata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere sostituita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, di tale strumento
72. Dinanzi alla Corte, NM e OU e il governo maltese sostengono che, qualora fosse designata la legge austriaca, contrariamente a quanto da essi proposto, come applicabile al fatto illecito su cui si fonda l'azione di TE, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, tale legge dovrebbe essere sostituita sulla base della «clausola di salvaguardia» di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento. Essi ritengono che «dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito [presentava] manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese», come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, vale a dire Malta. Pertanto, ai sensi di tale disposizione, dovrebbe invece applicarsi la legge maltese. Poiché tale aspetto è collegato alla seconda questione, lo esaminerò brevemente.
73. Occorre sottolineare anzitutto che, mentre la «clausola di salvaguardia» prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II ha lo scopo di controbilanciare la norma generale «rigida» prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, accordando al giudice adito una certa flessibilità per garantire, in ogni caso, che la legge applicabile sia quella che presenti effettivamente un collegamento più stretto con il fatto illecito (42), la sostituzione della legge designata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dovrebbe essere eccezionale, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto perseguite dal regolamento Roma II. Come risulta dalla formulazione dell'articolo 4, paragrafo 3, tale «clausola di salvaguardia» dovrebbe essere utilizzata solo se, in base a un'analisi globale delle circostanze del caso, risulta manifestamente che il fatto illecito presenta collegamenti più stretti con un paese diverso da quello in cui si è verificato il «danno». Si tratta di un criterio rigoroso.
74. Come sostengono TE e i governi austriaco, tedesco e belga, ciò non si verifica nel caso di specie. Sebbene il fatto illecito presenti indubbiamente dei collegamenti con Malta, ai fini della scelta della legge applicabile essi non sono manifestamente più rilevanti rispetto ai collegamenti con l'Austria.
75. In effetti, sebbene la sede e le infrastrutture della Titanium fossero site a Malta, i giochi d'azzardo controversi erano diretti verso l'Austria, paese in cui TE risiedeva abitualmente e a partire dal quale partecipava a tali giochi. Sebbene NM e OU potrebbero aver esercitato le loro funzioni a partire da Malta ai sensi del diritto societario maltese, ricordo che l’azione di TE si fonda su una presunta violazione delle norme austriache in materia di giochi d'azzardo. La localizzazione del conto bancario di tutela del giocatore a Malta non è, come ho spiegato nella sezione precedente, rilevante ai fini del fatto illecito in questione (né lo è, per converso, la localizzazione del conto bancario personale di TE in Austria). Infine, per quanto riguarda l'argomento dedotto da NM e OU e dal governo maltese secondo cui il contratto di gioco d'azzardo tra TE e la Titanium era disciplinato dalla legge maltese, è vero che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II precisa che un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese «potrebbe fondarsi segnatamente su un [contratto] preesistente tra le parti, (…) che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione» (il corsivo è mio). Nondimeno, in primo luogo non sono convinto che il contratto in questione sia rilevante ai fini del fatto illecito asserito. In secondo luogo, è tutt'altro che chiaro il fatto che la legge maltese disciplinasse tale contratto. Essendo stato concluso tra un consumatore e un professionista che dirigeva la sua attività verso il primo, esso era piuttosto disciplinato dalla legge del paese in cui tale consumatore aveva la propria residenza abituale (in altri termini, la legge austriaca), conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (43).
76. Desidero formulare un'ultima osservazione in merito alla presente causa. Le presenti conclusioni vertono interamente sulla questione della legge che disciplina il fatto illecito su cui si fonda l’azione di TE. Se tale azione sia fondata è un'altra questione. Stabilire, ad esempio, se TE debba avere diritto al risarcimento per le perdite subite, o se tale risarcimento debba essergli negato sul presupposto che avrebbe contribuito egli stesso a tali perdite o che abbia commesso un errore scegliendo di partecipare ai giochi d'azzardo offerti dalla Titanium, è una questione inerente al merito che deve essere decisa alla luce del diritto austriaco in materia di responsabilità civile. Analogamente, una parte significativa del dibattito dinanzi alla Corte ha riguardato la questione se l'obbligo per le società di gioco d'azzardo con sede a Malta, e operanti in forza di concessioni maltesi, di conformarsi alla legge austriaca sui giochi d'azzardo (e l’imposizione di una responsabilità da fatto illecito a tali società e ai loro amministratori in caso di inosservanza) sia compatibile con la libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 56 TFUE. Anche questa è una questione di merito che deve essere decisa dal giudice adito al momento di valutare la fondatezza. È evidente che se le disposizioni pertinenti della legge austriaca sui giochi d'azzardo comportassero una restrizione ingiustificata di tale libertà, una tale responsabilità non potrebbe essere imputata a NM e OU, e l’azione di TE andrebbe respinta di conseguenza. Per contro, se tale legge fosse compatibile con la libertà in questione, sarebbe altresì compatibile con tale libertà ritenere tali amministratori responsabili del fatto illecito commesso dalla Titanium.
V. Conclusioni
77. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali proposte dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria):
1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»),
deve essere interpretato nel senso che l'esclusione relativa alle «obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società» prevista in tale articolo non riguarda un'asserita «obbligazione extracontrattuale» di un amministratore di società derivante dalla violazione di un obbligo o di un divieto imposto dalla legge indipendentemente dalla sua nomina, come il divieto per chiunque di offrire giochi d'azzardo in un determinato Stato membro senza concessione rilasciata dalle autorità di tale Stato.
2) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007
deve essere interpretato nel senso che quando un consumatore asserisce di avere subito perdite al gioco a seguito della partecipazione, a partire dallo Stato membro in cui risiede abitualmente, ai giochi d'azzardo online offerti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro senza una concessione rilasciata dalle autorità del primo Stato, il «danno» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, si è verificato nel primo Stato, in quanto paese a partire dal quale sono state effettuate le giocate.
1 Lingua originale: l’inglese.
i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2 Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199, pag. 40).
3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
4 V. Pena, P., Schumann, H. e Peigné, M., «EU citizens lose out as Malta regulatory “sledgehammer” protect gambling giants», Investigate Europe, 6 marzo 2025.
5 Di conseguenza, nelle presenti conclusioni non affronterò la questione della compatibilità dell'articolo 56 BIS della legge maltese sul gioco d’azzardo con il diritto dell'Unione.
6 V., per tale definizione, articolo 2 del regolamento Roma II.
7 In quanto tale, detta esclusione contribuisce agli obiettivi di prevedibilità e certezza del diritto per quanto riguarda la legge applicabile alle «obbligazioni extracontrattuali» e il corretto funzionamento del mercato interno perseguiti dal regolamento Roma II (v. considerando 6 del medesimo). Tuttavia, tale certezza è raggiunta solo in parte. In assenza di un regolamento dell’Unione sulla legge applicabile alle società, la lex societatis (unica) applicabile ad una società è determinata, in ciascuna controversia, alla luce delle regole (nazionali) di conflitto di leggi della giurisdizione adita. Al riguardo, esistono tradizionalmente differenze nel diritto internazionale privato degli Stati membri. Alcuni applicano la legge del paese di costituzione, mentre altri applicano la legge del paese in cui si trova la «sede effettiva» della società. Pertanto, sebbene una società debba essere disciplinata da una sola legge, essa non è necessariamente la stessa in tutte le giurisdizioni.
8 Sentenza nella causa BMA Nederland (punto 54).
9 V., in tal senso, sentenza nella causa BMA Nederland (punto 55); Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») [COM(2003) 427 fin.], Relazione, pag. 9.
10 Sentenza nella causa BMA Nederland (punto 54).
11 V., per analogia, sentenza del 6 giugno 2019, Weil (C‑361/18, EU:C:2019:473, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
12 V., nel diritto societario maltese, articolo 136A, paragrafo 3, del Maltese Companies Act [legge maltese sulle società].
13 V. Calliess, G.-P. e Renner, M., Rome Regulations: Commentary, 3a edizione, Kluwer Law International, 2020, pagg. 478 e 479, punto 52.
14 V. sentenza del 10 settembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, punto 19).
15 V., per tale termine, articolo 16 del regolamento Roma II.
16 V., in tal senso, considerando 17 del regolamento Roma II.
17 V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Löber (C‑304/17, EU:C:2018:310, punti 69 e 70 e riferimenti).
18 V. considerando 6, 14 e 16 del regolamento Roma II.
19 V. sentenza del 10 dicembre 2015, Lazar (C‑350/14, EU:C:2015:802, punto 21).
20 Sentenza del 30 novembre 1976 (21/76, EU:C:1976:166, punti 24 e 25).
21 Sentenza del 19 settembre 1995 (C‑364/93, EU:C:1995:289, punto 15).
22 V. sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, punti 26 e 28 e giurisprudenza ivi citata).
23 V. considerando 7 del regolamento Roma II e sentenza nella causa BMA Nederland (punto 60).
24 Dal momento che i) le giocate sono state effettuate con i fondi accreditati sul conto di gioco (virtuale) e le eventuali perdite avrebbero inciso sul saldo di tale conto virtuale e ii) poiché il conto bancario di tutela del giocatore conteneva fondi corrispondenti al saldo di credito di tutti i conti di gioco del giocatore, in ultima analisi, le perdite derivanti dal gioco avrebbero comportato una detrazione dei fondi accreditati su tale conto bancario.
25 Ciò corrisponde al punto b) della seconda questione.
26 Tale approccio combina i punti a), c), d) ed e) della seconda questione pregiudiziale.
27 Sentenza del 10 giugno 2004 (C‑168/02, in prosieguo, la «sentenza nella causa Kronhofer», EU:C:2004:364).
28 Il denaro scritturale non è un bene materiale. Si tratta, in sostanza, di un credito del titolare del conto nei confronti della banca che lo gestisce, in virtù del contratto relativo al conto. La localizzazione del denaro scritturale deve essere determinata attraverso una finzione giuridica, vale a dire facendo riferimento al luogo in cui si trova la sede dell’istituto che gestisce il conto (o il codice paese dell'IBAN del conto, che di norma coincide) (v. Lehmann, M., «Where does economic loss occur?», Journal of Private International Law, Vol. 7, 2011, pagg. da 527 a 550, in particolare, pagg. 532, 534 e 535).
29 Un siffatto «centro patrimoniale» di una persona non esiste. Tale «centro» e la sua potenziale localizzazione nel luogo della residenza abituale di tale persona, sono finzioni giuridiche.
30 V., in tal senso, sentenza nella causa Kronhofer (punti da 17 a 21).
31 Allorché uno Stato vieta o disciplina le offerte di gioco d'azzardo, esso lo fa (tra l'altro) nell'interesse dei propri residenti, tenendo conto dei rischi legati al gioco d'azzardo, come la dipendenza, e così via.
32 È evidente che TE ha contribuito a tale «danno» scegliendo di partecipare ai giochi d'azzardo. Potrebbe anche essere stato un comportamento illegale, in Austria, da parte sua, tuttavia, si tratta di questioni di merito (v. paragrafo 76 infra).
33 V., per analogia, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 38).
34 Evidentemente, se il giocatore non avesse effettivamente perso le giocate effettuate, malgrado la potenziale interferenza con i suoi interessi tutelati derivante dal solo fatto di giocare a giochi d'azzardo senza concessione, difficilmente sarebbe in grado di dimostrare una perdita risarcibile. Tuttavia, anche in questo caso si tratta di una questione attinente al merito.
35 È vero che, come sottolineano NM e OU, quando i giocatori pagavano tramite bonifico bancario, veniva loro fornito l'IBAN del conto bancario di tutela del giocatore e, pertanto, ne venivano necessariamente a conoscenza in quel momento. Tuttavia, quando i giocatori utilizzavano la loro carta di credito per aggiungere fondi al proprio conto di gioco, non ricevevano necessariamente tali informazioni. NM e OU replicano che il conto bancario di tutela del giocatore era descritto nelle condizioni generali della Titanium. Tuttavia, come sostiene TE, le persone raramente prestano particolare attenzione a tali condizioni generali.
36 Come sottolinea il governo belga, tale sistema esiste unicamente per ragioni pratiche; sarebbe macchinoso per il giocatore dover effettuare un pagamento (ad esempio, con la sua carta di credito) alla società di gioco d'azzardo ogni volta che effettua una giocata.
37 V. sentenze del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:534, punti da 29 a 40), e del 15 luglio 2021, Volvo e a. (C‑30/20, EU:C:2021:604, punti 39 e 40). V., altresì, per una decisione che può essere intesa nello stesso senso, sentenza del 12 maggio 2021, Vereniging van Effectenbezitters (C‑709/19, EU:C:2021:377, punto 35).
38 V., in tal senso, considerando 15 e 16 del regolamento Roma II.
39 Ciò corrisponde al punto c) della seconda questione. V., per analogia, sentenze del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C‑272/18, EU:C:2019:827, punto 53), e del 28 novembre 2024, VariusSystems digital solutions (C‑526/23, EU:C:2024:985, punto 22).
40 Tale approccio sarebbe ancora più problematico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis. In effetti, individuare una pluralità di luoghi in cui si è verificato il «danno» condurrebbe alla competenza territoriale di altrettanti giudici in Austria e, potenzialmente, anche al di fuori di tale paese.
41 V., per analogia, sentenza del 15 luglio 2021, Volvo e a. (C‑30/20, EU:C:2021:604, punto 42), e conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Stichting Right to Consumer Justice e Stichting App Stores Claims (C‑34/24, EU:C:2025:212, pag. 86).
42 V. considerando 14 del regolamento Roma II.
43 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU 2008, L 177, pag. 6). Anche qualora tale contratto contenesse una clausola di scelta del diritto applicabile che designa il diritto maltese, il consumatore avrebbe comunque potuto avvalersi della tutela garantita dalle disposizioni imperative del diritto austriaco, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I.