Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 agosto 2024 –
Volkskreditbank / CRU

(causa T‑374/23) ( 1 )

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(MRU) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo contributivo 2023 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione nel tempo degli effetti dell’ordinanza»

1. 

Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, comma 1 e 4)

(v. punto 30)

2. 

Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, comma 1 e 4)

(v. punti 29, 31)

Dispositivo

1) 

La decisione SRB/ES/2023/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 2 maggio 2023, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (FRU), è annullata nella parte riguardante la Volkskreditbank AG.

2) 

Gli effetti della decisione SRB/ES/2023/23 sono mantenuti, per quanto riguarda la Volkskreditbank, fino a quando il SRB non avrà adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente ordinanza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dal giorno in cui la presente ordinanza diventa definitiva.

3) 

Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Volkskreditbank.

4) 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.


( 1 ) GU C 314 del 4.9.2023.