Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 agosto 2024 –
Volkskreditbank / CRU
(causa T‑374/23) ( 1 )
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(MRU) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il periodo contributivo 2023 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione nel tempo degli effetti dell’ordinanza»
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1. |
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, comma 1 e 4) (v. punto 30) |
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2. |
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, comma 1 e 4) (v. punti 29, 31) |
Dispositivo
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1) |
La decisione SRB/ES/2023/23 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 2 maggio 2023, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (FRU), è annullata nella parte riguardante la Volkskreditbank AG. |
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2) |
Gli effetti della decisione SRB/ES/2023/23 sono mantenuti, per quanto riguarda la Volkskreditbank, fino a quando il SRB non avrà adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente ordinanza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dal giorno in cui la presente ordinanza diventa definitiva. |
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3) |
Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Volkskreditbank. |
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4) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese. |
( 1 ) GU C 314 del 4.9.2023.