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25.9.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 338/41 |
Ricorso proposto il 12 agosto 2023 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Vorwarts Pharma (HYALERA)
(Causa T-497/23)
(2023/C 338/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (rappresentante: R. Kunz-Hallstein, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vorwarts Pharma sp. z o.o. (Białystok, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «HYALERA» — Domanda di registrazione n. 18 195 287
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 maggio 2023 nel procedimento R 230/2023-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese; in subordine, nel caso di intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, condannare l’EUIPO e l’interveniente, in solido tra loro, alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione; |
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e del principio di coesistenza dei marchi nazionali e dell’Unione per quanto riguarda la caratterizzazione del marchio precedentemente registrato come descrittivo, non distintivo e non in grado di creare confusione; |
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e del principio di coesistenza dei marchi nazionali e dell’Unione per quanto riguarda le decisioni e le prove a cui viene fatto riferimento, nonché l’argomentazione utilizzata; |
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’assenza di rischio di confusione. |