11.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 321/54


Ricorso proposto il 7 luglio 2023 — Mincu Pătrașcu Brâncuși / Procura europea

(Causa T-385/23)

(2023/C 321/60)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși (Bucarest, Romania) (rappresentate: A. Şandru, avvocato)

Convenuta: Procura europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di rinvio a giudizio e di archiviazione parziale di un caso, adottata dalla camera permanente della Procura europea l’8 dicembre 2022 nel fascicolo EPPO n. I.130/2021, con cui la Procura europea ha deciso di rinviare a giudizio il caso nel quale il ricorrente è imputato, considerato che la camera permanente non è composta dal numero minimo di procuratori europei imposto dalla normativa dell’Unione, e quindi risultano violate le disposizioni relative alla composizione delle camere permanenti disciplinate dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017;

[il ricorrente] deduce l’eccezione di illegittimità con riguardo al regolamento interno della Procura europea perché si trova in contraddizione con l’articolo 10 del regolamento EPPO e l’eccezione di illegittimità con riguardo alle disposizioni del regolamento interno della Procura europea che sono in contraddizione con il TFUE e con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento EPPO con l’adozione della decisione impugnata.

In sostanza, la decisione impugnata della camera permanente n. 10 è stata emessa in violazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»), che nella composizione della camera permanente impone il numero di due membri permanenti unitamente ad un presidente della stessa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla deduzione dell’eccezione di illegittimità del regolamento interno della Procura europea.

Tenendo presente che l’EPPO considera che è stato sufficiente il fatto che sono state rispettate le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento interno della Procura europea nell’adozione della decisione impugnata della camera permanente, il ricorrente ha dedotto, sulla base dell’articolo 277 del TFUE, l’eccezione di illegittimità con riguardo a tale previsione perché si trova in contraddizione con l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento EPPO, il quale non consente deroghe.