14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/32


Ricorso proposto il 15 giugno 2023 — Repubblica ceca/Commissione

(Causa T-329/23)

(2023/C 286/44)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil a L. Halajová, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a rimborsare alla Repubblica ceca l’indebito arricchimento, nell’intero ammontare, corrispondente alla somma di 61 111 077,21 CZK, che, senza giustificazione giuridica, è stato versato sotto condizione sul conto della Commissione europea.

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, a farsi carico delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quanto segue:

La controversia concerne importazioni di determinate partite di tessili, calzature e occhiali da sole avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2011 nell’ambito della cosiddetta azione Discount riguardante le importazioni dall’Asia sottovalutate. L’importo controverso corrisponde alla differenza tra il dazio che è stato riscosso in base al valore doganale delle merci dichiarato e il dazio che, ad avviso della Commissione europea, avrebbe dovuto essere riscosso in base al valore statistico di merci classificate allo stesso codice TARIC, previa detrazione dei costi di recupero. Inizialmente la Commissione europea ha chiesto il pagamento della differenza sulla base del 50 % del valore statistico e pertanto il 15 giugno 2018 è stato trasferito sul conto della Commissione europea, con riserva per evitare che aumentassero gli interessi di mora, l’importo pari a 28 307 935,78 CZK. Dopo alcuni anni la Commissione europea ha richiesto il pagamento della differenza del 100 % del valore statistico e pertanto il 20 dicembre 2022 è stata trasferita, nuovamente con riserva, sul conto della Commissione europea la somma pari a 33 444 448,24 CZK. Nel frattempo la Commissione europea ha consentito alla Repubblica ceca di recuperare mediante compensazione l’importo di 641 306,81 CZK per alcune partite erroneamente incluse.

Con il suddetto comportamento la Commissione ha fatto sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Non esisteva alcuna ragione giuridica per il trasferimento delle somme di cui trattasi sul conto dell’Unione europea. La Repubblica ceca aveva rispettato tutti gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, giacché, nel caso delle importazioni di cui trattasi, aveva effettuato un controllo approfondito delle merci e della relativa documentazione e, a seguito di tale accertamento, aveva determinato e riscosso il dazio sulla base del valore dichiarato in dogana. Nel contempo la ricorrente afferma che, anche nel caso in cui si fosse avuto un valore dichiarato in dogana errato, a suo parere non si sarebbe potuto riscuotere il dazio sulla base del valore statistico. Il valore doganale dovrebbe essere stabilito mediante il meccanismo di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, quindi principalmente secondo il valore doganale di merci identiche o simili. In ogni caso per le importazioni avvenute nel mese di novembre 2011 la Commissione ha utilizzato un tasso di cambio dell’euro (EUR) alla corona ceca (CZK) non corretto, sopravvalutando quindi a torto la somma richiesta.