26.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 223/38


Ricorso proposto il 3 maggio 2023 — Akgün Seramik e a. / Commissione

(Causa T-231/23)

(2023/C 223/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akgün Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ (Pazaryeri, Turchia) e altri 14 (rappresentanti: F. Di Gianni, A. Scalini and G. Coppo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia (1) (in prosieguo: il «regolamento impugnato») nella parte in cui riguarda i ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte del regolamento impugnato, dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (in prosieguo: il «regolamento di base»), in quanto la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione nel concludere che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte del regolamento impugnato, dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, in quanto la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che le importazioni dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio all'industria dominante dell'Unione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte del regolamento impugnato, dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base in quanto la Commissione ha effettuato un'analisi del pregiudizio non basata sul criterio della proporzione maggioritaria della produzione totale dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo antidumping dell'OMC.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte del regolamento impugnato dell’articolo 2, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base, in quanto (i) la Commissione ha erroneamente dedotto le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto dell'operatore commerciale collegato alla Bien & Qua dal prezzo all'esportazione e, alternativamente, (ii) la Commissione, non applicando le stesse detrazioni al valore normale, ha omesso di effettuare un confronto equo.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione del 9 febbraio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia (GU 2023, L 41, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).