3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/51


Ricorso proposto il 2 maggio 2023 — Zaklady Farmaceutyczne Polpharma / Commissione

(Causa T-228/23)

(2023/C 235/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (Starogard Gdański, Polonia) (rappresentanti: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck, M. Van Nieuwenborgh e N. Dumont, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile e fondata la sua domanda di annullamento;

annullare la decisione della Commissione contenuta nella sua lettera del 17 marzo 2023 [rif. SANTE.DDG1.B.5/AL/mmc (2023) 2915860], nonché eventuali decisioni successive nella parte in cui prorogano o sostituiscono tale decisione, comprese eventuali misure regolamentari di follow-up, nella misura in cui riguardano la ricorrente;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza e sull’abuso di potere da parte della summenzionata decisione della Commissione del 17 marzo 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata») di modificare e/o revocare l’autorizzazione all’immissione in commercio della ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione di un requisito procedurale essenziale, in quanto la decisione impugnata è priva di base giuridica e ha violato il diritto del ricorrente di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione:

la decisione impugnata applica erroneamente le norme giuridiche, in quanto la Commissione è incorsa in un errore relativamente alla portata della sentenza pronunciata in contraddittorio della Corte di giustizia del 16 marzo 2023, Commissione e a/Pharmaceutical Works Polpharma (da C-438/21 P a C-440/21 P, EU:C:2023:213), e non tiene conto dell’esame del Comitato per i medicinali per uso umano;

la decisione impugnata viola i diritti della difesa e il diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

la decisione impugnata viola la certezza del diritto;

la decisione impugnata viola il legittimo affidamento della ricorrente, compresi i numerosi obblighi nei confronti dei suoi clienti, delle autorità pubbliche, dei grossisti, delle società di trasporto e degli ospedali, per la vendita e la distribuzione del generico dimetilfumarato, e dei pazienti;

la decisione impugnata viola il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.