3.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 235/42 |
Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Miskolci Egyetem / Consiglio e Commissione
(Causa T-139/23)
(2023/C 235/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Miskolci Egyetem (Miskolc, Ungheria) (rappresentanti: V. Łuszcz and K. Bendzsel Varga, avvocati)
Convenuti: Commissione europea e Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare parzialmente l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (1), nella parte in cui prevede «né con eventuali enti partecipati da tali trust di interesse pubblico» e nella parte in cui tale disposizione della decisione 2022/2506 riguarda la ricorrente; |
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annullare la dichiarazione congiunta dei commissari Hahn e Gabriel del 26 gennaio 2023, avente ad oggetto l’applicazione della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 in relazione ai trust di interesse pubblico ungheresi, nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
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annullare le comunicazioni della Commissione del 20 gennaio, 21 febbraio e 3 marzo 2023, pubblicate come «Disclaimers» o «FAQ» sui portali ERASMUS+ e Horizon Europe, come menzionate nella succitata dichiarazione congiunta, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
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annullare l'atto della Commissione contenuto nella lettera dell'EACEA del 21 febbraio 2023 inviata al coordinatore del consorzio nell'ambito del progetto «Enhancing sport organisations and management», nella parte in cui riguarda la ricorrente; |
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condannare il Consiglio e la Commissione, nonché qualsiasi interveniente che si opponga al presente ricorso, alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 (in prosieguo: il «regolamento sulla condizionalità») (2), dell’obbligo di fornire adeguata motivazione, del principio di proporzionalità, dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 (3).
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza e del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di operare in un mercato non distorto (articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE). |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento e sulla violazione di forme sostanziali. |
Nell’ambito del primo, secondo e quarto motivo, la ricorrente solleva anche un’eccezione di illegittimità del regolamento sulla condizionalità, nel caso in cui quest’ultimo escluda esenzioni individuali dall’applicazione della decisione controversa.
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (GU 2022, L 325, pag. 94).
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433I, pag. 1).
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).