3.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 235/39


Ricorso proposto il 13 marzo 2023 — Óbudai Egyetem / Consiglio e Commissione

(Causa T-132/23)

(2023/C 235/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Óbudai Egyetem (Università Óbudai, Budapest, Ungheria) (rappresentanti: V. Łuszcz e K. Bendzsel-Varga, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente l’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 (1), nella parte in cui dispone «né con eventuali enti partecipati da tali trust di interesse pubblico» e nella parte in cui tale disposizione della decisione 2022/2506 riguarda la ricorrente;

annullare la dichiarazione comune del 26 gennaio 2023 dei Commissari Hahn e Gabriel in merito all’applicazione della decisione di esecuzione del Consiglio del 15 dicembre 2022 in relazione ai trust di interesse pubblico ungheresi nella parte che riguarda la ricorrente;

annullare le comunicazioni della Commissione del 20 gennaio, 21 febbraio e 3 marzo 2023, pubblicate come «Esclusione di responsabilità» o «Domande frequenti» sui portali ERASMUS+ e Horizon Europe, menzionate nella dichiarazione comune di cui trattasi, nella parte che riguarda la ricorrente;

annullare l’atto giuridico della Commissione, contenuto nel messaggio di posta elettronica della EIT Manufacturing del 2 febbraio 2023 inviato al coordinatore del consorzio per il progetto «Action to Boost Ecosystem Impact through Cross-partner Learning — EcoAction», nella parte che riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio, la Commissione e qualsiasi parte interveniente che si opponga al ricorso di cui trattasi a sostenere le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento sulla condizionalità (2), dell’obbligo di un’adeguata motivazione, del principio di proporzionalità, dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 (3).

La ricorrente sostiene che la Commissione e il Consiglio (i) hanno omesso di dimostrare la pertinenza della violazione del principio della buona gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o della protezione degli interessi finanziari dell’Unione e di dimostrare il nesso reale tra la violazione e il rischio di alterare la buona gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la protezione degli interessi finanziari dell’Unione; e (ii) hanno omesso di dimostrare la proporzionalità della misura ex articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sulla condizionalità. La ricorrente ritiene inoltre che la Commissione e il Consiglio abbiano commesso errori di valutazione, abbiano violato il regolamento sulla condizionalità e siano venuti meno all’obbligo di un’adeguata motivazione a tale riguardo. La ricorrente inoltre formula un’eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento sulla condizionalità, nel caso che tale regolamento escluda deroghe individuali all’applicazione della decisione controversa.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza e sulla violazione del principio di pari trattamento e di non discriminazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di operare in una situazione di mercato non falsata (articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE).

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento e sulla violazione delle forme sostanziali.

Nel contesto del primo, del secondo e del quarto motivo, la ricorrente formula altresì un’eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento sulla condizionalità, nel caso che tale regolamento escluda deroghe individuali all’applicazione della decisione controversa.


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio del 15 dicembre 2022 relativa a misure di protezione del bilancio dell’Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (GU 2022, L 325, pag. 94).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo ad un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433I, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).