17.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/18


Ricorso proposto il 26 febbraio 2023 — SBK Art / Consiglio

(Causa T-102/23)

(2023/C 134/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SBK Art OOO (Mosca, Russia) (rappresentanti: G. Lansky e P. Goeth, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare, ai sensi degli articoli 263, 275, secondo comma, e 277 TFUE, l’inapplicabilità dell’articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), come modificata dalla decisione 2022/2477/PESC del Consiglio (2), e dell’articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) 269/2014 del Consiglio (3), come modificato dal regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio (4);

in aggiunta, o indipendentemente da quanto precede, annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/2477 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2476 del Consiglio del 16 dicembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (5), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso ai sensi degli articoli 263 e 277 TFUE, la ricorrente fa valere che gli atti impugnati sono viziati da i) l’applicazione di diritto derivato dell’UE che viola i trattati e lo Stato di diritto, ii) violazione illegittima dei diritti procedurali della ricorrente, iii) sproporzionalità, iv) un errore di valutazione, e v) violazione illegittima dell’obbligo di motivazione; per cui i criteri d’inserimento in elenco contestati devono essere disapplicati e gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui essi riguardano la ricorrente.


(1)  GU 2014, L 78, pag. 16.

(2)  GU 2022, L 322I, pag. 466.

(3)  GU 2014, L 78, pag. 6.

(4)  GU 2022, L 259I, pag. 76.

(5)  GU 2022, L 322I, pag. 318.