8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/46


Ricorso, proposto il 17 febbraio 2023 — Uniper Global Commodities/ACER

(Causa T-96/23)

(2023/C 164/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Uniper Global Commodities SE (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Richter, M. Schellberg, C. Sieberg e M. Schleifenbaum)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione dei ricorsi della convenuta del 9 dicembre 2022 (n. A 003-2022);

in subordine, annullare la decisione della convenuta del 25 febbraio 2022 (n. 03/2022);

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda principale, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo

La commissione dei ricorsi della convenuta avrebbe erroneamente dichiarato che la decisione della convenuta (n. 03/2022) sarebbe stata «presa nei confronti di un’altra persona» e riguarderebbe la ricorrente sì «direttamente», ma non «individualmente», ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 (1):

L’accertamento della commissione dei ricorsi si fonderebbe su un’interpretazione illegittima dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 e su un’insufficiente valutazione della particolare incidenza nei confronti della ricorrente.

La commissione dei ricorsi avrebbe fondato l’asserita mancanza di incidenza individuale su affermazioni della giurisprudenza concernenti l’articolo 263, paragrafo 4, TFUE, le quali non sarebbero trasponibili al caso di specie o sarebbero state valutate in maniera non corretta.

2.

Secondo motivo

La commissione dei ricorsi, pur avendo effettivamente confermato che la decisione della convenuta costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 4, 3o alternativa, TFUE, avrebbe tuttavia interpretato illegittimamente l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/942 nel senso che, secondo tale disposizione — in deroga all’articolo 263, paragrafo 4, 3o alternativa, TFUE — non sussisterebbe ciononostante una legittimazione a proporre ricorso della ricorrente:

L’interpretazione della commissione dei ricorsi non terrebbe conto né della ratio e dello scopo del procedimento di ricorso né del ruolo della convenuta nell’ambito dell’autoregolamentazione del mercato di bilanciamento dell’elettricità ai sensi del regolamento (UE) 2017/2195 (2), soggetta ad autorizzazione.

L’interpretazione della commissione dei ricorsi darebbe luogo ad un deficit di tutela giuridica contrario al diritto primario.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione dei ricorsi, il tenore letterale della disposizione non osterebbe ad un’interpretazione in forza della quale la ricorrente sarebbe legittimata a proporre ricorso.

A sostegno della sua domanda in subordine, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo

La convenuta, non avendo statuito sulla domanda dell’ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), ma avendo stabilito qualcosa di completamente diverso, avrebbe ecceduto le competenze che le spettano ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2195.

2.

Secondo motivo

La convenuta non avrebbe potuto stabilire i limiti di prezzo senza una nuova consultazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2017/2195 neanche qualora essa fosse stata ritenuta competente in forza del regolamento (UE) 2017/2195 e del regolamento (UE) 2019/942.

3.

Terzo motivo

Per il limite di prezzo fissato dalla convenuta non sussisterebbe alcun fondamento giuridico.

4.

Quarto motivo

In violazione dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/942 e dell’articolo 296 TFUE, la convenuta non avrebbe sufficientemente motivato la fissazione del limite di prezzo.

5.

Quinto motivo

Con la sua decisione, la convenuta avrebbe violato le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), b) ed e), del regolamento (UE) 2017/2195.

6.

Sesto motivo

Con la fissazione del limite di prezzo, la convenuta violerebbe il principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, prima e seconda frase, TUE e dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2195.


(1)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2019, L 158, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU 2017, L 312, pag. 6).