|
2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/61 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — D’Agostino/BCE
(Causa T-90/23)
(2023/C 155/79)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Aldo D’Agostino (Napoli, Italia) (rappresentante: M. De Siena, avvocata)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca centrale europea (BCE), rappresentata dalla Presidente sig.ra Christine Lagarde:
|
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Il primo motivo verte sulla responsabilità della BCE ex articoli 340, paragrafo 3oTFUE e 2043 Codice civile italiano, per il danno patrimoniale e morale subito dal ricorrente. |
|
2. |
Il secondo motivo fa riferimento ai principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea, in particolare nelle sentenze del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C-650/19 P, del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T-868/16, e del 21 gennaio 2014, Klein/Commissione, T-309/10. Vengono illustrate le condizioni che devono esistere affinché insorga la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione europea nei confronti di un cittadino dell’Unione europea e si fa valere la verifica positiva della sussistenza di dette condizioni. |
|
3. |
Il terzo motivo verte sulla violazione del diritto primario e derivato dell’Unione europea e sull’abuso di potere della Presidente. Viene fatta valere la violazione commessa il 12 marzo 2020 dalla BCE, nella persona della sua presidente, degli articoli 127, TFUE, capo 2, rubricato «Politica monetaria», degli articoli 3, 10, 11, 12, 13, 38 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nonché dell’articolo 17, punti 17.2 e 17.3 del Regolamento adottato con decisione della BCE del 19 febbraio 2004 (1). Viene illustrata, con richiami alla Relazione tecnica allegata, la sussistenza delle tre condizioni necessarie per ritenere esistente la responsabilità di BCE e l’assenza di concause. |
|
4. |
Il quarto motivo quantifica, motiva e documenta il danno patrimoniale, morale e da perdita di chance subito dal ricorrente. |
(1) Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU 2004, L 80, pag. 33), come modificata dalla decisione BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014 (GU 2014, L 95, pag. 56).