2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/61


Ricorso proposto il 20 febbraio 2023 — D’Agostino/BCE

(Causa T-90/23)

(2023/C 155/79)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Aldo D’Agostino (Napoli, Italia) (rappresentante: M. De Siena, avvocata)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Banca centrale europea (BCE), rappresentata dalla Presidente sig.ra Christine Lagarde:

a)

per avere provocato per i titoli finanziari di proprietà del sig. Aldo D’Agostino, denominati SI FTSE.COPERP, un tracollo nel valore di EUR 841 809,34 registrando una perdita ammontante al 99,47 % del valore complessivo del capitale investito che è pari a EUR 846 198,90 in quanto in data 12 marzo 2020, la sig.ra Christine Lagarde, nella qualità di Presidente della BCE, proferendo la famosa frase«Non siamo qui per ridurre gli spread, non è la funzione della BCE», aveva provocato una diminuzione rilevante del valore dei titoli in tutte le borse del mondo e del 16,92 % alla Borsa di Milano quantificata in una percentuale mai verificata nella storia di detta istituzione, comunicando con detta frase, proferita in una conferenza stampa, al mondo intero, che la BCE non avrebbe più sostenuto il valore dei titoli emessi dai paesi in difficoltà e, quindi, comunicando il cambio totale dell’orientamento della politica monetaria adottata dalla BCE allorquando era presieduta dal precedente Presidente, che aveva terminato il proprio mandato nel novembre del 2019;

b)

per avere con detti comportamenti, ed in conseguenza del suddetto vertiginoso calo dell’indice della Borsa di Milano, provocato la riduzione del valore del patrimonio del ricorrente;

c)

per avere provocato un danno patrimoniale, di EUR 841 809,34 quale danno emergente ed EUR 998 683,90, per lucro cessante;

d)

per avere, provocato un danno patrimoniale ammontante complessivamente ad EUR 1 840 493,24;

e)

per avere provocato un danno non patrimoniale da sofferenza psicologica propria e della propria famiglia, da lesione di onore, reputazione, identità personale e professionale quantificato in EUR 1 000 000,00;

f)

per avere provocato un danno da perdita di chance.

Condannare la BCE, in persona della Presidente pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali, costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante, dei danni non patrimoniali suddetti e dai danni da perdita di chance in favore del ricorrente sig. Aldo D’Agostino, stimati secondo i criteri indicati ai relativi capitoli e paragrafi del presente ricorso, mediante il pagamento delle seguenti somme:

EUR 1 840 493,24, (..), a titolo di danno patrimoniale;

EUR 1 000 000,00, (…), quale danno morale;

e quindi, al pagamento della complessiva somma di EUR 2 840 493,24, (..);

della somma che il Tribunale riterrà di liquidare, secondo il proprio equo apprezzamento, a titoli di danno da perdita di chance;

al pagamento degli interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento.

In via subordinata, risarcire il ricorrente condannando la BCE in persona del Presidente pro tempore al pagamento per le tipologie di danni sopraelencate, di somme di differente entità che venissero accertate nel corso del giudizio, nella misura ritenuta di giustizia, anche a mezzo di perizia da disporsi da parte di codesto Tribunale, ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Il tutto oltre interessi moratori da calcolarsi dal 12 marzo 2020, data dell’evento dannoso e fino all’effettivo risarcimento.

Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Il primo motivo verte sulla responsabilità della BCE ex articoli 340, paragrafo 3oTFUE e 2043 Codice civile italiano, per il danno patrimoniale e morale subito dal ricorrente.

2.

Il secondo motivo fa riferimento ai principi esposti dalla giurisprudenza dell’Unione europea, in particolare nelle sentenze del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C-650/19 P, del 9 febbraio 2022, QI e a./Commissione e BCE, T-868/16, e del 21 gennaio 2014, Klein/Commissione, T-309/10.

Vengono illustrate le condizioni che devono esistere affinché insorga la responsabilità extracontrattuale di un’istituzione europea nei confronti di un cittadino dell’Unione europea e si fa valere la verifica positiva della sussistenza di dette condizioni.

3.

Il terzo motivo verte sulla violazione del diritto primario e derivato dell’Unione europea e sull’abuso di potere della Presidente.

Viene fatta valere la violazione commessa il 12 marzo 2020 dalla BCE, nella persona della sua presidente, degli articoli 127, TFUE, capo 2, rubricato «Politica monetaria», degli articoli 3, 10, 11, 12, 13, 38 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, nonché dell’articolo 17, punti 17.2 e 17.3 del Regolamento adottato con decisione della BCE del 19 febbraio 2004 (1). Viene illustrata, con richiami alla Relazione tecnica allegata, la sussistenza delle tre condizioni necessarie per ritenere esistente la responsabilità di BCE e l’assenza di concause.

4.

Il quarto motivo quantifica, motiva e documenta il danno patrimoniale, morale e da perdita di chance subito dal ricorrente.


(1)  Decisione 2004/257/CE della Banca centrale europea del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (BCE/2004/2) (GU 2004, L 80, pag. 33), come modificata dalla decisione BCE/2014/1 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2014 (GU 2014, L 95, pag. 56).