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11.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 127/51 |
Ricorso proposto il 17 febbraio 2023 — Beauty Biosciences / EUIPO — Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO)
(Causa T-80/23)
(2023/C 127/62)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: D. Mărginean, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société de Recherche Cosmétique SARL (Lussemburgo, Lussemburgo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo BEAUTYBIO — marchio dell’Unione europea n. 16 919 342
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2022 nel procedimento R 1038/2022-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata respingendo la domanda di dichiarazione di nullità nella sua interezza e mantenendo il marchio registrato controverso per tutti i prodotti registrati di cui alla classe 3; |
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modificare la decisione impugnata respingendo la domanda di dichiarazione di nullità nella sua interezza e mantenendo il marchio registrato controverso per tutti i prodotti registrati di cui alla classe 3; |
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condannare la Société de Recherche Cosmétique SARL alle spese sostenute dalla Beauty Biosciences LLC nel presente procedimento, nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento; |
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violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. |