11.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/51


Ricorso proposto il 17 febbraio 2023 — Beauty Biosciences / EUIPO — Société de Recherche Cosmétique (BEAUTYBIO)

(Causa T-80/23)

(2023/C 127/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: D. Mărginean, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société de Recherche Cosmétique SARL (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo BEAUTYBIO — marchio dell’Unione europea n. 16 919 342

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2022 nel procedimento R 1038/2022-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata respingendo la domanda di dichiarazione di nullità nella sua interezza e mantenendo il marchio registrato controverso per tutti i prodotti registrati di cui alla classe 3;

modificare la decisione impugnata respingendo la domanda di dichiarazione di nullità nella sua interezza e mantenendo il marchio registrato controverso per tutti i prodotti registrati di cui alla classe 3;

condannare la Société de Recherche Cosmétique SARL alle spese sostenute dalla Beauty Biosciences LLC nel presente procedimento, nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento;

violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.