13.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 94/63


Ricorso proposto il 30 gennaio 2023 — Domator 24 / EUIPO — Acer (PREDATOR)

(Causa T-33/23)

(2023/C 94/76)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Domator24 sp. z o.o (Zielona Góra, Polonia) (rappresentante: T. Gawliczek, radca prawny)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acer, Inc. (Taipei, Taiwan)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «PREDATOR» — Marchio dell’Unione europea n. 16 757 262

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 09/11/2022 nel procedimento R 381/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata dell’EUIPO del 9 novembre 2022 (punti 1 e 2 del dispositivo) e dichiarare che, nel caso di specie, non sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, e di conseguenza la decisione di primo grado rimane in vigore e la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’unione europea EUTM-016757262 «PREDATOR» è respinta nella sua interezza;

condannare il rimborso alla ricorrente delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nonché, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, delle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO;

condannare l’interveniente, nel caso in cui partecipasse al procedimento, a sopportare le proprie spese ad esso collegate.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (Versione codificata);

violazione delle norme sulla libera valutazione delle prove e violazione dell’articolo 95, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 55, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 22, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.