11.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/42


Ricorso proposto il 17 gennaio 2023 — UI/Commissione

(Causa T-14/23)

(2023/C 127/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UI (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice del 2 maggio 2022 (in prosieguo: la «prima decisione impugnata») recante rigetto della richiesta di riesame della sua decisione di escludere il ricorrente dalla fase successiva del concorso generale EPSO/AST-SC/10/20 — Segretari (SC 1/SC 2) (in prosieguo: il «concorso»), la decisione implicita di rigetto dell’autorità che ha il potere di nomina del 7 ottobre 2022 riguardo al reclamo proposto dal ricorrente il 7 giugno 2022 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), e la decisione esplicita ARES (2022)s. 8274712 dell’autorità che ha il potere di nomina del 27 ottobre 2022, recante rigetto di detto reclamo (in prosieguo: la «terza decisione impugnata»);

condannare la convenuta a farsi carico delle proprie spese e delle spese sostenute dal ricorrente per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente, con riferimento alle prime due decisioni impugnate, su una violazione del bando di concorso EPSO/AST-SC/10/20 — Segretari (SC 1/SC 2) (in prosieguo: il «bando di concorso») in quanto la commissione giudicatrice ha illegittimamente definito e applicato nuove condizioni di ammissione, non previste nel bando di concorso.

2.

Secondo motivo, vertente, con riferimento alle prime due decisioni impugnate, su un errore manifesto nell’applicazione delle disposizioni del bando di concorso. Il ricorrente afferma che, poiché le condizioni di ammissione adottate dalla commissione giudicatrice violano il bando di concorso, non dovrebbero essere considerate. Le uniche disposizioni legittime e applicabili in materia di ammissibilità dei candidati nel presente concorso sono quelle stabilite nel bando di concorso. La commissione giudicatrice ha commesso un errore manifesto nell’applicazione delle stesse.

3.

Terzo motivo, vertente, con riferimento alle prime due decisioni impugnate, alla carenza di sufficiente e adeguata motivazione. Il ricorrente afferma che, nella decisione del 7 marzo 2022, la commissione giudicatrice ha concluso che egli non poteva qualificarsi alla fase successiva del concorso, poiché non aveva un’esperienza professionale di 7 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni. La commissione giudicatrice è pervenuta a tale conclusione solo in base alle nuove condizioni. La decisione fornisce soltanto una sintesi dei motivi, in essa inclusa mediante collegamento ipertestuale. Nella sua risposta del 2 maggio 2022 alla richiesta di riesame, la commissione giudicatrice ha ulteriormente confermato tale decisione limitandosi a ripetere i motivi della decisione iniziale del 7 marzo 2022. Non è stata fornita alcuna spiegazione dettagliata che consentisse al ricorrente di comprendere i motivi della decisione della commissione giudicatrice.

4.

Quarto motivo, vertente, in subordine e riguardo alla terza decisione impugnata, su una violazione delle disposizioni riguardanti l’ammissibilità dei candidati stabilite nel bando di concorso. Il ricorrente afferma che la terza decisone impugnata è anche illegittima, in quanto conferma l’applicazione delle condizioni che violano il bando di concorso.

5.

Quinto motivo, vertente, in subordine e riguardo alla terza decisione impugnata, su un errore manifesto nell’applicazione delle nuove condizioni stabilite dalla commissione giudicatrice. Il ricorrente afferma che anche qualora si debba ammettere che la commissione giudicatrice abbia correttamente definito nuove condizioni di ammissione (quod non), si dovrebbe comunque rilevare che la commissione giudicatrice ha commesso un errore manifesto nella loro applicazione.