Edizione provvisoria
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
1º ottobre 2025 (*)
« Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2015/1222 – Regolamento (UE) 2019/943 – Allocazione della capacità interzonale fra zone di offerta e gestione della congestione – Determinazione delle metodologie regionali comuni per il calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera – Proposte dei gestori dei sistemi di trasmissione della regione per il calcolo della capacità CORE – Elementi critici della rete interni – Efficienza economica – Fattore di distribuzione del trasferimento di energia – Decisione della commissione dei ricorsi dell’ACER »
Nelle cause T‑600/23 e T‑612/23,
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA), con sede in Bonn (Germania), rappresentata da U. Karpenstein e K. Reiter, avvocati,
ricorrente nella causa T‑600/23,
Repubblica federale di Germania, rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti, assistiti da R. Bierwagen, avvocato,
ricorrente nella causa T‑612/23,
contro
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), rappresentata da P. Martinet, E. Tremmel e M. Povh, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Commissione europea, rappresentata da O. Beynet e T. Scharf, in qualità di agenti,
interveniente nella causa T‑612/23,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),
composto, al momento della deliberazione, da S. Papasavvas, presidente, P. Škvařilová-Pelzl (relatrice), I. Nõmm, D. Kukovec e R. Meyer, giudici,
cancelliere: S. Jund, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza comune del 4 marzo 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con i loro ricorsi fondati sull’articolo 263 TFUE, la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) e la Repubblica federale di Germania chiedono l’annullamento della decisione A-003-2019_R della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 7 luglio 2023, pubblicata sul sito Internet di quest’ultima il 26 luglio 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15), ha previsto, all’articolo 18, paragrafo 5, che la Commissione europea potesse adottare orientamenti relativi, in particolare, al paragrafo 3, lettera d), di detto articolo. Questi ultimi includevano, mediante rinvio all’articolo 8, paragrafo 6, lettera g), del medesimo regolamento, norme in materia di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione.
3 Sulla base dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 714/2009, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2015/1222, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU 2015, L 197, pag. 24). Quest’ultimo stabiliva una serie di requisiti in materia di allocazione della capacità interzonale fra zone di offerta (in prosieguo: le «zone») e alla gestione della congestione relativamente ai mercati del giorno prima e infragiornaliero nel settore dell’energia elettrica. Tali requisiti includevano, in particolare, la determinazione di metodologie comuni per il calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera interzonale (in prosieguo: il «calcolo della capacità») in ciascuna delle regioni di calcolo di detta capacità, conformemente alle disposizioni della sezione 3, intitolata «Metodologie di calcolo della capacità», del capo 1 del titolo II del regolamento 2015/1222. L’articolo 20, contenuto in tale sezione, enunciava le norme relative all’introduzione di metodologie per il calcolo della capacità secondo un «approccio basato sul flusso». Ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 9, del regolamento 2015/1222, un siffatto approccio può essere definito come «metodo di calcolo della capacità in cui gli scambi energetici fra zone (...) sono limitati dai fattori di distribuzione dei flussi di potenza e dai margini disponibili sugli elementi critici di rete». La regione di calcolo della capacità comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia (in prosieguo: la «regione CORE») segue un approccio basato sul flusso.
4 Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222, i gestori dei sistemi di trasmissione (in prosieguo: i «TSO») di ogni regione di calcolo della capacità dovevano definire proposte di metodologie di calcolo della capacità all’interno della rispettiva regione e presentarle ai fini dell’approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione interessate (in prosieguo: le «ANR»).
5 Conformemente all’articolo 9, paragrafi 10 e 12, del regolamento 2015/1222, le ANR interessate devono cercare di raggiungere un accordo e di adottare una decisione sulle proposte dei TSO o, se del caso, sulla versione modificata da questi ultimi, in risposta a una richiesta delle suddette ANR. In forza dell’articolo 9, paragrafi 11 e 12, del regolamento 2015/1222, qualora le ANR interessate non fossero in grado di raggiungere un siffatto accordo, l’ACER doveva deliberare sulle proposte dei TSO o sulla loro versione modificata, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU 2009, L 211, pag. 1).
6 Il 15 settembre 2017 i TSO della regione CORE hanno presentato alle ANR di detta regione, per approvazione, proposte di metodologie regionali comuni per il calcolo della capacità nella loro regione.
7 Poiché le ANR della regione CORE non hanno raggiunto un accordo su tali proposte di metodologie, l’ACER è stata adita. Con la decisione n. 02/2019, del 21 febbraio 2019 (in prosieguo: la «decisione iniziale»), essa ha adottato versioni modificate delle metodologie regionali comuni per il calcolo della capacità per la regione CORE, quali riportate negli allegati I e II di tale decisione (in prosieguo: le «metodologie controverse»).
8 Il 23 aprile 2019, la BNetzA, in qualità di ANR competente in Germania, ha proposto un ricorso dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER avverso la decisione iniziale. Quest’ultimo era fondato sull’articolo 19 del regolamento n. 713/2009.
9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2019, la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione, che è stato iscritto a ruolo con il numero T‑283/19.
10 Il 5 giugno 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54). Quest’ultimo, secondo il suo considerando 1, procedeva alla rifusione del regolamento n. 714/2009 e comportava, conformemente all’articolo 70, l’abrogazione di quest’ultimo regolamento. Poiché la pubblicazione del regolamento 2019/943 è avvenuta il 14 giugno 2019, quest’ultimo è entrato in vigore il 4 luglio 2019, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1. Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 2, primo comma, del regolamento 2019/943, tale regolamento doveva applicarsi, in linea di principio, a decorrere dal 1º gennaio 2020. Tuttavia, conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, in via eccezionale, gli articoli 14 e 15 dovevano applicarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Lo stesso valeva per l’articolo 16 del regolamento 2019/943, ai fini dell’applicazione specifica dell’articolo 14, paragrafo 7, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
11 Con la decisione A-003-2019 della commissione dei ricorsi dell’ACER, dell’11 luglio 2019, il ricorso proposto dalla BNetzA avverso la decisione iniziale è stato respinto in quanto infondato.
12 Il 21 settembre 2019 la BNetzA ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto, da un lato, all’annullamento parziale della decisione iniziale e, dall’altro, all’annullamento della decisione A-003-2019, che è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero T‑631/19.
13 Con sentenza del 7 settembre 2022, BNetzA/ACER (T‑631/19, EU:T:2022:509), il Tribunale ha annullato la decisione A-003-2019 e ha respinto, quanto al resto, il ricorso proposto dalla BNetzA in quanto irricevibile. Il Tribunale ha fondato l’annullamento di detta decisione sul motivo che, in quest’ultima, la commissione dei ricorsi aveva commesso un errore di diritto non verificando se le metodologie controverse fossero conformi ai requisiti degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 che erano stati specificamente invocati dalla BNetzA nel suo ricorso dinanzi a detta commissione, nei limiti in cui questi ultimi erano già applicabili (v. punto 10 supra).
14 A seguito della sentenza del 7 settembre 2022, BNetzA/ACER (T‑631/19, EU:T:2022:509), la commissione dei ricorsi dell’ACER, con la decisione impugnata, ha confermato la decisione iniziale, osservando in particolare che le metodologie controverse erano conformi agli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943.
15 L’articolo 5, paragrafo 8, delle metodologie controverse, letto alla luce del paragrafo 7 di tale articolo, prevede che la proposta di elenco degli elementi critici della rete (in prosieguo: i «CNE») interni (e le loro contingenze o eventi imprevisti) presentata dai TSO della regione CORE in applicazione dei paragrafi 5 e 6 di tale articolo, attualizzabile ogni due anni, comprende almeno:
«a) un elenco dei CNE interni (e le loro contingenze o eventi imprevisti) proposti il cui fattore massimo di distribuzione del trasferimento di energia degli scambi interzonali è uguale o superiore alla soglia di [in]clusione di cui al paragrafo 7[, ossia il 5% o più];
b) uno studio di impatto dell’aumento della soglia (…) di [in]clusione (…) al 10% o più; e
c) per ciascun CNE interno (e le sue contingenze o eventi imprevisti) proposto, un’analisi che dimostri che la presa in considerazione di tale elemento nel calcolo della capacità è la soluzione economicamente più efficiente per affrontare le congestioni su tale elemento, tenendo conto, ad esempio, delle seguenti alternative:
i) applicazione di contromisure;
ii) riconfigurazione delle zone di offerta;
iii) investimenti nell’infrastruttura di rete in combinazione con una delle due soluzioni summenzionate; oppure
iv) combinazione delle soluzioni summenzionate».
16 Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 8, delle metodologie controverse precisa che, prima di effettuare l’analisi prevista alla lettera c), i TSO della regione CORE devono coordinarsi con le ANR di tale regione e consultarle in merito alla metodologia, alle ipotesi e ai criteri per tale analisi.
17 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 9, delle metodologie controverse, le proposte di elenchi dei CNE interni (e le loro contingenze o eventi imprevisti) presentate dai TSO della regione CORE devono altresì dimostrare che questi ultimi hanno studiato diligentemente le altre soluzioni di cui al paragrafo 8 di detto articolo, con sufficiente anticipo, tenendo conto del termine di attuazione loro impartito, in modo che tali soluzioni possano essere applicate o attuate al momento dell’adozione delle decisioni delle ANR di tale regione su tali proposte.
Conclusioni delle parti
18 Nella causa T‑600/23, la BNetzA chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’ACER alle spese.
19 Nella causa T‑612/23, la Repubblica federale di Germania chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, annullare la decisione impugnata, nella parte in cui conferma l’articolo 5, paragrafi 8 e 9, delle metodologie controverse;
– in subordine, e nell’ipotesi in cui i paragrafi 8 e 9 dell’articolo 5 delle metodologie controverse fossero inscindibili dalle altre disposizioni dell’articolo 5 o da tutte le altre disposizioni di dette metodologie, annullare l’insieme di tali disposizioni;
– condannare l’ACER alle spese.
20 L’ACER chiede, in sostanza, nella causa T‑600/23 e, sostenuta dalla Commissione, nella causa T‑612/23, che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la BNetzA e la Repubblica federale di Germania alle spese.
In diritto
21 Sentite le parti, il Tribunale decide di riunire le cause T‑600/23 e T‑612/23 ai fini della presente sentenza, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura.
Sull’oggetto della controversia
22 Da una lettura complessiva del ricorso nella causa T‑600/23 risulta che, in quest’ultimo e al pari della Repubblica federale di Germania nella causa T‑612/23, la BNetzA chiede l’annullamento della decisione impugnata solo nella parte in cui adotta l’articolo 5, paragrafo 8, lettere b) e c), e paragrafo 9, delle metodologie controverse, che impongono ai TSO della regione CORE taluni requisiti da rispettare quando propongono che un elemento della rete interno e le sue contingenze o eventi imprevisti siano iscritti nell’elenco dei CNE e delle contingenze o eventi imprevisti da includere, quali dati di immissione, nel calcolo della capacità (in prosieguo: le «disposizioni controverse»).
23 Infatti, dal punto 5 del ricorso nella causa T‑600/23 risulta che «[i]l ricorso è diretto contro un elemento particolare della decisione [iniziale]: il meccanismo imposto dall’articolo 5, paragrafi da 5 a 9, di [quest’ultima] decisione», nella misura in cui «la BNetzA ritiene che tale meccanismo sia illecito, poiché rende impossibile, o quantomeno più difficile di quanto previsto dalla legge, applicare il calcolo della capacità agli elementi della rete interni». Inoltre, dai punti 13 e 14 di tale ricorso, che figurano sotto il titolo «Oggetto del ricorso», risulta che, se la BNetzA chiede formalmente «l’annullamento della decisione impugnata», ciò è precisando che «[i]l motivo di diritto dedotto (...) riguarda il meccanismo imposto dall’articolo 5, paragrafi da 5 a 9, della decisione [iniziale] confermato dalla decisione impugnata». In particolare, al punto 14 del ricorso, la BNetzA indica che «[n]essun motivo di diritto è diretto contro la decisione impugnata nella parte in cui quest’ultima conferma le altre disposizioni della decisione [iniziale] oggetto del [suo] ricorso (...) dinanzi alla commissione dei ricorsi» e che, sebbene «[essa] resti del parere che tali altre disposizioni siano illegittime», «[e]ssa si riserva tuttavia di impugnarle nell’ambito del presente ricorso, per mancanza di interesse pratico». La parte del ricorso intitolata «Sintesi del motivo di diritto» conferma altresì che l’intera argomentazione della BNetzA è diretta contro «il meccanismo imposto dall’articolo 5, paragrafi da 5 a 9, della decisione [iniziale]».
24 Pertanto, si deve considerare che tanto il ricorso nella causa T‑600/23 quanto quello nella causa T‑612/23 hanno ad oggetto una domanda di annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui essa adotta le disposizioni controverse.
Nel merito
25 A sostegno del suo ricorso, la BNetzA deduce un motivo unico, vertente, in sostanza, sulla violazione degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222, in quanto l’interpretazione di tali articoli adottata dalla commissione dei ricorsi nelle disposizioni controverse della decisione impugnata non sarebbe conforme a detti articoli nonché a diverse disposizioni del diritto primario dell’Unione e a diversi principi del diritto dell’Unione, vale a dire l’articolo 194 TFUE, l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il principio di proporzionalità, il principio secondo il quale gli elementi essenziali sono riservati al legislatore, il principio dell’equilibrio istituzionale e di attribuzione delle competenze, il principio della parità di trattamento, il principio secondo il quale «ad impossibilia nemo tenetur» e il principio della certezza del diritto.
26 A sostegno del suo ricorso, la Repubblica federale di Germania deduce cinque motivi. Il primo, dedotto in via principale, verte sulla violazione degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222. I seguenti motivi di ricorso, dedotti in subordine, vertono, il secondo, su una violazione degli articoli da 32 a 34, dell’articolo 25 e dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222, il terzo, su una violazione dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (GU 2017, L 220, pag. 1), il quarto, su una violazione del principio di proporzionalità e, il quinto, su un difetto di competenza dell’ACER e su una violazione dei requisiti formali derivanti dagli articoli 2 e 4 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato.
27 La BNetzA, nell’ambito del suo motivo unico di ricorso, e la Repubblica federale di Germania, nell’ambito del primo motivo di ricorso, sostengono che le disposizioni controverse si basano su un’interpretazione erronea, da parte della commissione dei ricorsi, degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222, secondo la quale dette disposizioni non osterebbero a che, quando un TSO propone l’inserimento di un elemento della rete interno (e le sue contingenze o eventi imprevisti) nell’elenco dei CNE interni (e le loro contingenze o eventi imprevisti) preso in considerazione nel calcolo della capacità, quest’ultimo debba, da un lato e conformemente al criterio di efficienza economica enunciato all’articolo 5, paragrafo 8, lettera c), delle metodologie controverse (in prosieguo: il «criterio di efficienza economica»), dimostrare che la presa in considerazione di detto elemento in tale calcolo è la soluzione economicamente più efficiente per affrontare le congestioni su tale elemento, tenuto conto delle altre soluzioni disponibili, quali l’applicazione di contromisure, la riconfigurazione delle zone o degli investimenti nell’infrastruttura di rete, e, dall’altra, fornire uno studio di impatto dell’aumento della soglia di inclusione al 10% o più (in prosieguo: l’«interpretazione controversa»).
28 Secondo la BNetzA e la Repubblica federale di Germania, l’interpretazione controversa non è compatibile con un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222, da cui risulterebbe chiaramente che il calcolo della capacità deve includere tutti gli elementi della rete interni (e le loro contingenze o eventi imprevisti) influenzati dagli scambi interzonali indipendentemente dal fatto che tali elementi siano o meno strutturalmente congestionati.
29 A tal riguardo e in via preliminare, occorre osservare che l’articolo 5, paragrafo 8, delle metodologie controverse impone che la proposta di elenco dei CNE interni (e delle loro contingenze o eventi imprevisti) che i TSO della regione CORE devono sottoporre, per approvazione, alle ANR di questa stessa regione o, in mancanza di accordo tra queste ultime o su loro richiesta congiunta, all’ACER, comprenda, oltre all’elenco dei CNE interni proposti il cui fattore di distribuzione del trasferimento di energia (power transfer distribution factor; in prosieguo: il «PTDF») associato è uguale o superiore al 5% [articolo 5, paragrafo 8, lettera a)], uno studio di impatto dell’aumento della soglia di inclusione al 10% o più [articolo 5, paragrafo 8, lettera b)] e un’analisi della soluzione economicamente più efficiente per affrontare le congestioni [articolo 5, paragrafo 8, lettera c)]. Occorre altresì osservare che l’articolo 5, paragrafo 9, delle metodologie controverse impone, in sostanza, ai TSO di dimostrare, quando presentano la proposta di cui trattasi, di aver studiato diligentemente le soluzioni alternative di cui al paragrafo 8 di detto articolo con sufficiente anticipo, in modo che possano essere applicate o attuate al momento dell’adozione delle decisioni delle ANR di tale regione su tale proposta. Ne consegue che, ai fini dell’inserimento di un elemento della rete interno nell’elenco dei CNE interni (e le loro contingenze o eventi imprevisti) da prendere in considerazione nel calcolo della capacità, le disposizioni controverse impongono ai TSO requisiti (in prosieguo: i «requisiti controversi») che vanno al di là della comunicazione dell’elenco dei CNE interni (e le loro contingenze o eventi imprevisti) che rispettano il criterio del PTDF, di cui all’articolo 5, paragrafo 8, lettera a), di dette metodologie.
30 Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 14 del regolamento 2019/943 stabilisce le norme relative al riesame delle zone di offerta, al fine di evitare che esse contengano congestioni strutturali a lungo termine nella rete di trasmissione. L’articolo 15 di detto regolamento disciplina la possibilità offerta agli Stati membri con congestioni strutturali individuate nelle loro reti di elaborare piani d’azione, in cooperazione con le rispettive ANR, al fine di raggiungere, progressivamente e entro il 31 dicembre 2025, i livelli minimi di capacità che i TSO devono mettere a disposizione per gli scambi interzonali. L’articolo 16 del medesimo regolamento disciplina tali livelli minimi di capacità, prevedendo in particolare che, quando viene utilizzato l’approccio basato sul flusso, tale capacità minima, ossia il 70%, determina la quota minima della capacità di un CNE interzonale o interno che rispetti i limiti di sicurezza operativa da utilizzare per il calcolo coordinato della capacità ai sensi del regolamento 2015/1222, tenendo conto di eventi imprevisti. La quota di capacità totale rimanente, pari al 30%, può essere utilizzata per i margini di affidabilità, i flussi di ricircolo e i flussi interni.
31 Inoltre, l’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222 dispone che il responsabile del calcolo coordinato della capacità ignora, ai fini di tale calcolo, i CNE non influenzati significativamente dagli scambi interzonali.
32 Ciò premesso, occorre verificare se, come sostenuto in sostanza dalla BNetzA e dalla Repubblica federale di Germania, l’interpretazione controversa violi gli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 e l’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222, consentendo all’ACER di introdurre, nelle metodologie controverse, i requisiti controversi.
33 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 7 giugno 2005, VEMW e a., C‑17/03, EU:C:2005:362, punto 41 e giurisprudenza citata, e del 9 marzo 2023, ACER/Aquind, C‑46/21 P, EU:C:2023:182, punto 54 e giurisprudenza citata).
34 In primo luogo, occorre esaminare se dalla formulazione delle disposizioni dei regolamenti 2019/943 e 2015/1222 risulti che l’ACER poteva, senza incorrere in errore, introdurre i requisiti controversi nelle metodologie controverse.
35 La BNetzA e la Repubblica federale di Germania sostengono, in sostanza, che nulla nel testo delle disposizioni dei regolamenti 2019/943 e 2015/1222 consente di subordinare la presa in considerazione nel calcolo della capacità di un elemento della rete interno interessato in modo significativo dagli scambi interzonali alla realizzazione di un’analisi di efficienza economica e di uno studio di impatto dell’aumento della soglia di inclusione.
36 L’ACER contesta che i requisiti controversi siano incompatibili con un’interpretazione letterale degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222.
37 A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 2 del regolamento 2019/943, intitolato «Definizioni», dispone, al suo punto 69, che, per CNE, si deve intendere un «elemento di rete, all’interno di una zona (...) o tra zone (...), preso in considerazione nel calcolo della capacità, che limita la quantità di energia elettrica che può essere scambiata [tra zone]». Come giustamente osservato dalla BNetzA e dalla Repubblica federale di Germania, da tale definizione non deriva che, nel contesto del regolamento 2019/943, requisiti relativi alla qualificazione degli elementi della rete interni (e le loro contingenze o eventi imprevisti) diversi da quello dell’influenza significativa degli scambi interzonali possano essere introdotti nelle metodologie controverse e comportare pertanto che taluni elementi che limitano in modo significativo gli scambi interzonali, a causa delle congestioni strutturali che incidono su di essi, non siano considerati critici e siano esclusi dal calcolo della capacità nonché dall’applicazione delle regole relative al calcolo di tale capacità.
38 Del resto, l’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento 2019/943 conferma che il livello massimo di capacità interzonale da mettere a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato riguarda, oltre alle «interconnessioni», le «reti di trasmissione interessate dalla capacità transfrontaliera», vale a dire tutti gli elementi della rete interni che hanno un impatto non trascurabile su detta capacità e possono quindi limitarla.
39 In secondo luogo, tale interpretazione del regolamento 2019/943 è corroborata dal contenuto dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222, ai sensi del quale «[n]el calcolo della capacità interzonale, ogni responsabile del calcolo coordinato della capacità (...) ignora gli elementi critici di rete non influenzati significativamente dalle modifiche delle posizioni nette della zona [di offerta] conformemente alla metodologia [per il calcolo della capacità]».
40 A tal riguardo, il calcolo del PTDF è uno strumento matematico utilizzato per misurare l’influenza sul CNE degli scambi interzonali nell’ambito dell’approccio basato sul flusso, come risulta in particolare dall’articolo 2, secondo comma, punto 9, dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), v), e dall’articolo 29, paragrafo 7, lettere b), c) e f), del regolamento 2015/1222. L’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 (GU 2013, L 163, pag. 1), definisce il PTDF come una rappresentazione del flusso fisico su un CNE indotta dalla variazione della posizione netta di una zona. Come riconosciuto dall’ACER in udienza e come risulta dall’articolo 5, paragrafo 7 e paragrafo 8, lettera a), delle metodologie controverse, la commissione dei ricorsi ha ammesso, nella decisione impugnata, la proposta dei TSO di considerare che un elemento della rete interno il cui PTDF era inferiore al 5% non soddisfaceva il criterio dell’influenza significativa degli scambi interzonali.
41 Ne consegue che, come il giudice dell’Unione ha già avuto occasione di precisare, allo stato attuale del diritto dell’Unione, si deve ritenere che i CNE includano tutti gli elementi di rete interni che soddisfano il criterio dell’influenza significativa degli scambi interzonali, come misurato dal loro PTDF (v., in tal senso, sentenze del 25 settembre 2024, CRE/ACER, T‑446/21, non pubblicata, EU:T:2024:647, punto 51; del 25 settembre 2024, RTE/ACER, T‑472/21, non pubblicata, EU:T:2024:648, punto 52, e del 25 settembre 2024, BNetzA/ACER, T‑485/21, EU:T:2024:653, punto 47).
42 Come giustamente osservato dalla BNetzA e dalla Repubblica federale di Germania, dal tenore letterale dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222 non risulta che, nell’ambito della metodologia di calcolo della capacità di cui all’articolo 21 di tale regolamento, elementi di rete interni significativamente influenzati dagli scambi interzonali, come misurati dal loro PTDF, possano non essere considerati critici ed esclusi dal calcolo della capacità nonché dall’applicazione delle regole relative a tale calcolo per il motivo che non risponderebbero a requisiti supplementari, diretti in particolare a tener conto del fatto che tali elementi sarebbero strutturalmente congestionati.
43 In terzo luogo, occorre respingere gli argomenti dell’ACER secondo i quali il rinvio, nel testo dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettera b), seconda frase, del regolamento 2019/943, agli «orientamenti in materia di allocazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (...) n. 714/2009» e quindi, in sostanza, al regolamento 2015/1222 consentiva di subordinare a requisiti supplementari, quali il rispetto del criterio di efficienza economica o la realizzazione di uno studio di impatto dell’aumento della soglia di inclusione al 10% o più, la qualificazione degli «elementi interni di rete» come «critici» e, pertanto, la loro presa in considerazione nel calcolo della capacità nonché l’applicazione a tali elementi delle norme relative al calcolo di tale capacità.
44 Anzitutto, nei limiti in cui l’ACER si riferisce essenzialmente alla versione francese e la BNetzA nonché la Repubblica federale di Germania alla versione tedesca dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettera b), seconda frase, del regolamento 2019/943, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione o vedersi riconosciuto carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve pertanto essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. ordinanza del 2 dicembre 2022, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom, C‑229/22, EU:C:2022:978, punto 21 e giurisprudenza citata; sentenze del 21 marzo 2024, Cobult, C‑76/23, EU:C:2024:253, punto 25, e del 5 settembre 2024, BIOR, C‑344/23, EU:C:2024:696, punto 45).
45 Nel caso di specie, occorre determinare, nelle diverse versioni linguistiche dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettera b), seconda frase, del regolamento 2019/943, ciò che, da un punto di vista grammaticale, deve essere determinato «a norma degli orientamenti in materia di allocazione di capacità e di gestione delle congestioni adottati sulla base dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (...) n. 714/2009». A tal riguardo, al di fuori delle versioni tedesca, bulgara e ceca di tale disposizione che, da un punto di vista grammaticale, rinviano piuttosto agli «eventi imprevisti» che colpiscono i CNE che, come sostiene l’ACER, ai CNE stessi, le altre versioni linguistiche possono essere intese nel senso che rinviano globalmente alla prima parte di frase e, quindi, alla capacità, rispettando i limiti di sicurezza operativa di ciascun CNE (con le sue contingenze o eventi imprevisti), di cui un margine corrispondente al 70% deve essere mantenuto disponibile per gli scambi interzonali (in prosieguo: la «MACZT del 70%»).
46 Pertanto, la maggior parte delle versioni linguistiche dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettera b), del regolamento 2019/943 conferma la lettura fatta dalla BNetzA e dalla Repubblica federale di Germania di tale disposizione, secondo la quale il legislatore dell’Unione intendeva fare riferimento, in quest’ultima, alla determinazione della capacità, rispettando i limiti di sicurezza operativa di ciascun CNE (con le sue contingenze o eventi imprevisti), di cui una parte sostanziale, ossia la MACZT del 70%, doveva essere tenuta a disposizione per gli scambi interzonali. Per contro, nessuna di tali versioni consente di constatare, come sostiene l’ACER, che tale disposizione autorizzasse i TSO, le ANR o essa stessa a subordinare a requisiti supplementari la qualificazione degli «elementi interni di rete» come «critici» e, pertanto, la loro presa in considerazione nel calcolo della capacità e l’applicazione a tali elementi delle norme relative a detto calcolo.
47 Tale interpretazione è corroborata dai lavori preparatori del regolamento 2019/943 (documenti ST 5834/18 REV 4, ST 5834/18 REV 5 e ST 5070/19), che sono accessibili al pubblico e che fanno chiaramente riferimento, mediante il rinvio ivi operato, in sostanza, al regolamento 2015/1222, alla determinazione della capacità, rispettando i limiti di sicurezza operativa di ciascun CNE (con le sue contingenze o eventi imprevisti) e non soltanto alle contingenze o ai CNE.
48 Inoltre, nei limiti in cui le parti invitano altresì a leggere il contenuto dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettera b), del regolamento 2019/943 alla luce del considerando 31 di tale regolamento, occorre ricordare che, sebbene i termini di un considerando di un atto legislativo dell’Unione possano essere utilizzati per precisare una disposizione di tale atto e costituiscano un importante strumento interpretativo (v. sentenza del 19 dicembre 2019, Puppinck e a./Commissione, C‑418/18 P, EU:C:2019:1113, punto 75 e giurisprudenza citata), secondo costante giurisprudenza il preambolo di un atto legislativo dell’Unione non ha, di per sé, alcun valore giuridico vincolante. Tale preambolo non può essere fatto valere né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto interessato né al fine di interpretare tali disposizioni in un senso manifestamente in contrasto con la loro formulazione (contra legem) (v. sentenza del 19 giugno 2014, Karen Millen Fashions, C‑345/13, EU:C:2014:2013, punto 31 e giurisprudenza citata).
49 Nel caso di specie, il contenuto del considerando 31 del regolamento 2019/943 non può quindi condurre a un’interpretazione contra legem dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettera b), di tale regolamento, che, conformemente alla conclusione dell’interpretazione uniforme di cui al precedente punto 46, si riferisce alla determinazione della capacità, rispettando i limiti di sicurezza operativa di ciascun CNE (le sue contingenze o eventi imprevisti), di cui una parte sostanziale, ossia la MACZT del 70%, deve essere mantenuta disponibile per gli scambi interzonali.
50 Del resto, al di fuori della versione tedesca, le versioni del considerando 31 del regolamento 2019/943 redatte in tutte le altre lingue dell’Unione, comprese le versioni bulgara e ceca, confermano che il legislatore dell’Unione ha inteso riferirsi, mediante il rinvio diretto, in sostanza, al regolamento 2015/1222, alla determinazione della capacità, rispettando i limiti di sicurezza operativa di ciascun CNE (con le sue contingenze o eventi imprevisti), di cui una «percentuale» sostanziale, ossia la MACZT del 70%, deve essere tenuta a disposizione per gli scambi interzonali.
51 Occorre aggiungere che il fatto, rilevato dall’ACER, che sia indicato, nelle versioni redatte in tutte le lingue dell’Unione, ad eccezione della versione tedesca, che tale determinazione deve avvenire conformemente al o al termine del «processo di selezione ai sensi del regolamento (...) 2015/1222» non implica che tale determinazione possa basarsi sui requisiti controversi. Al contrario, tale riferimento indiretto al processo di selezione dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222, di cui al precedente punto 39, riflette la volontà del legislatore dell’Unione di applicare l’approccio adottato in detta disposizione per la selezione dei CNE, vale a dire un approccio fondato sul criterio dell’influenza significativa degli elementi interni di rete da parte degli scambi interzonali, come misurato dal loro PTDF. Non risulta quindi da un siffatto riferimento che la qualificazione degli «elementi interni di rete» come «critici» e, pertanto, la loro presa in considerazione nel calcolo della capacità e l’applicazione a questi ultimi delle norme relative a detto calcolo possano essere subordinate a requisiti diversi da quello dell’influenza significativa degli scambi interzonali.
52 Alla luce di quanto precede, l’ACER non può quindi fondatamente sostenere che dalla formulazione dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettera b), del regolamento 2019/943, letto alla luce del considerando 31 di tale regolamento, risulterebbe che requisiti diversi da quello dell’influenza significativa degli scambi interzonali potrebbero essere introdotti, nelle metodologie controverse, al fine di determinare gli elementi della rete interni che dovrebbero essere considerati «critici» e, come tali, inseriti nell’elenco dei CNE (e le loro contingenze o eventi imprevisti) presi in considerazione nel calcolo della capacità e soggetti alle norme relative a detto calcolo.
53 Inoltre, nei limiti in cui l’ACER osserva che l’articolo 21 del regolamento 2015/1222, intitolato «Metodologia di calcolo della capacità», adottato dalla Commissione su delega del legislatore dell’Unione, fissa solo gli elementi che detta metodologia, in particolare nel caso dell’approccio basato sul flusso, deve «almeno» comportare, senza escludere che quest’ultima possa contenere altri elementi non esplicitamente previsti da tale disposizione, si deve constatare che ciò non può consentire la modifica, nelle metodologie controverse, dei criteri stabiliti dalle norme pertinenti per determinare gli elementi della rete interni che possono essere considerati «critici» e, come tali, inseriti nell’elenco dei CNE (e le loro contingenze o eventi imprevisti) presi in considerazione nel calcolo della capacità e soggetti alle norme relative a detto calcolo.
54 Infine, il fatto che, da un lato, l’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento 2015/1222 disponga che tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità utilizzano, per quanto possibile ed entro il 31 dicembre 2020, dati di immissione armonizzati per il calcolo della capacità, in particolare nel caso dell’approccio basato sul flusso, e che, dall’altro, i CNE (e le loro contingenze o eventi imprevisti) che, conformemente all’articolo 2, punto 69, del regolamento 2019/943, sono presi in considerazione nella procedura di calcolo della capacità e limitano la quantità di energia elettrica che può essere scambiata tra zone siano dati di immissione nella «procedura di calcolo della capacità disponibile per i flussi indotti dagli scambi interzonali», menzionato all’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettera b), del regolamento 2019/943 e stabilito dalla metodologia di calcolo della capacità basato sul flusso, adottata conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222, non consente di concludere che la selezione degli elementi della rete interni che dovrebbero essere considerati «critici» e, come tali, inseriti nell’elenco dei CNE (e le loro contingenze o eventi imprevisti) presi in considerazione nel calcolo della capacità e soggetti alle norme relative a tale calcolo possa essere subordinata a requisiti diversi da quello dell’influenza significativa degli scambi interzonali.
55 A tal riguardo, la situazione è diversa da quella relativa all’attuazione tecnica da parte dei TSO, delle ANR o dell’ACER, identificando il PTDF pertinente da prendere in considerazione nell’ambito delle metodologie controverse, del criterio dell’influenza significativa degli scambi interzonali enunciato dal legislatore dell’Unione e, su delega, dalla Commissione all’articolo 2, punto 69, del regolamento 2019/943 e all’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222. Al punto 112 della decisione iniziale, l’ACER stessa ha osservato che il criterio dell’influenza significativa era un elemento importante per determinare l’elenco finale dei CNE (e le loro contingenze o eventi imprevisti) da prendere in considerazione nel calcolo della capacità, esplicitamente richiesto dall’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222.
56 Orbene, nessun fondamento esplicito equivalente a quello di cui all’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222 per il criterio dell’influenza significativa esiste, in quest’ultimo regolamento, per giustificare che sia determinato anche, nell’ambito di tale metodologia, un criterio che indichi a quale condizione gli elementi di rete interni che limitano la quantità di energia elettrica che può essere scambiata tra zone dovrebbero essere iscritti nell’elenco dei CNE (e le loro contingenze o eventi imprevisti) presi in considerazione nel processo di calcolo della capacità e, pertanto, per giustificare l’adozione, da parte dell’ACER, dei requisiti controversi. Del resto, ai punti 109 e 112 della decisione iniziale e ai punti 47, 48 e 52 della decisione impugnata, l’ACER e la commissione dei ricorsi si sono limitate a rinviare, quale fondamento del criterio di efficienza economica, al punto 1.7 dell’allegato I del regolamento n. 714/2009, di cui la commissione dei ricorsi ha giustamente constatato, al punto 46 della decisione impugnata, che esso non poteva più costituire una base giuridica valida per detto criterio, poiché non era più applicabile (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, BNetzA/ACER, T‑631/19, EU:T:2022:509, punti da 76 a 85).
57 In tale contesto, occorre ricordare che le metodologie comuni di cui all’articolo 9, paragrafo 7, e all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento 2015/1222 hanno ad oggetto la definizione, da parte dei TSO, di una metodologia per il calcolo coordinato della capacità per una regione. In forza dell’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento, la proposta di metodologia elaborata dai TSO deve contenere «almeno» alcuni elementi, tra cui, in particolare, delle «metodologie di calcolo dei dati di immissione per il calcolo della capacità», che devono comprendere i parametri elencati all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), da i) a iv), del regolamento 2015/1222. Queste ultime disposizioni riguardano la determinazione del margine operativo di trasmissione, la determinazione dei limiti di sicurezza operativa, le contingenze pertinenti ai fini del calcolo della capacità e i vincoli di allocazione applicabili, la determinazione dei criteri di cambiamento di generazione e la determinazione delle contromisure da prendere in considerazione nel calcolo della capacità.
58 Nel caso di specie, occorre rilevare che le metodologie controverse attuano tali disposizioni. Più in particolare, l’articolo 5 di dette metodologie, che contiene i requisiti controversi, figura al titolo 3 di queste ultime, dedicato ai «dati di immissione per il calcolo della capacità». Esso mira quindi ad attuare l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2015/1222 e ha ad oggetto, come indica il suo titolo, la definizione, da parte dei TSO, dei CNE interni (e delle loro contingenze o eventi imprevisti), la quale costituisce, conformemente all’articolo 4, paragrafo 8, di tali metodologie, la prima fase del processo di calcolo della capacità.
59 Orbene, come indicato al precedente punto 29, l’articolo 5, paragrafo 8, delle metodologie controverse impone che la proposta di elenco dei CNE interni (e delle loro contingenze o eventi imprevisti) che i TSO della regione CORE devono sottoporre comprenda, oltre all’elenco dei CNE interni proposti il cui PTDF associato è uguale o superiore al 5%, uno studio di impatto dell’aumento della soglia di inclusione al 10% o più e un’analisi della soluzione economicamente più efficiente per affrontare le congestioni.
60 L’obbligo di includere, nella proposta di elenco dei CNE interni (e delle loro contingenze o eventi imprevisti), un siffatto studio di impatto e una siffatta analisi va al di là dei parametri fissati dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2015/1222 per il calcolo dei dati di immissione per il calcolo della capacità e non corrisponde agli obiettivi previsti da tale disposizione. Infatti, sebbene tali studi e tali analisi possano rivelarsi pertinenti, a lungo termine, per affrontare le congestioni strutturali, resta il fatto che essi non costituiscono dati di immissione per il calcolo della capacità e non partecipano, in quanto tali, al processo di calcolo di quest’ultima, il quale si basa, principalmente, sulla determinazione, da parte dei TSO, di un elenco di CNE conforme alla definizione fornita dal legislatore dell’Unione all’articolo 2, punto 69, del regolamento 2019/943. La stessa constatazione si impone, per identità di motivi, per quanto riguarda l’obbligo, previsto dall’articolo 5, paragrafo 9, delle metodologie controverse, di includere, nella proposta di elenco dei CNE interni (e delle loro contingenze o eventi imprevisti), la dimostrazione che le soluzioni alternative di cui al paragrafo 8 di detto articolo sono state studiate con diligenza e con sufficiente anticipo.
61 Ne consegue che dal tenore letterale delle disposizioni dei regolamenti 2019/943 e 2015/1222 non risulta che l’ACER potesse, senza incorrere in errore, introdurre i requisiti controversi nelle metodologie controverse.
62 In secondo luogo, occorre esaminare se il contesto in cui si inseriscono le disposizioni del regolamento 2019/943 confermi che i requisiti controversi non potevano essere introdotti nelle metodologie controverse.
63 La BNetzA e la Repubblica federale di Germania sostengono, in sostanza, che da un’interpretazione contestuale delle disposizioni del regolamento 2019/943 risulta che la presa in considerazione nel calcolo della capacità degli elementi della rete interni influenzati dagli scambi interzonali non può essere subordinata a un criterio di efficienza economica.
64 L’ACER ritiene che un’interpretazione contestuale delle disposizioni del regolamento 2019/943, effettuata alla luce della regola di principio che il legislatore dell’Unione avrebbe enunciato all’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, prima frase, del regolamento 2019/943, confermi che essa poteva introdurre i requisiti controversi nelle metodologie controverse. Secondo tale regola, i TSO non dovrebbero limitare la capacità interzonale per gestire problemi di congestione interna, il che sarebbe confermato anche dalla definizione di «zona» e dalle norme che disciplinano dette zone di cui all’articolo 2, punto 65, e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2019/943. Orbene, l’inserimento dei requisiti controversi nelle metodologie controverse sarebbe stato necessario al fine di garantire il rispetto di tale regola di principio.
65 A tal riguardo, occorre osservare che, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, seconda frase, del regolamento 2019/943 e dell’articolo 16, paragrafo 8, primo comma, lettere a) e b), del medesimo regolamento, la regola di principio enunciata nella prima frase di detto paragrafo 8 si considera rispettata se i livelli di capacità disponibili per gli scambi interzonali conseguono, per i confini in cui è utilizzato un approccio basato sul flusso, la MACZT del 70%, mentre l’importo massimo del 30% restante può essere utilizzato per i margini di affidabilità, i flussi di ricircolo e i flussi interni. Il legislatore dell’Unione ha quindi istituito una presunzione di adempimento, da parte dei TSO che raggiungono la MACZT del 70%, dell’obbligo ad essi incombente di non limitare la capacità interzonale per gestire problemi di congestione interna.
66 Al considerando 27, quarta e sesta frase, del regolamento 2019/943, il legislatore dell’Unione ha quindi chiaramente spiegato che, nell’ambito di tale regolamento, «[era] necessario stabilire livelli minimi chiari di capacità disponibile per gli scambi interzonali, al fine di ridurre gli effetti prodotti dai flussi di ricircolo e dalle congestioni interne sugli scambi interzonali e di fornire ai soggetti partecipanti al mercato un valore di capacità prevedibile», mentre «[l]a quota di capacità totale rimanente p[oteva] essere utilizzata per i margini di affidabilità, i flussi di ricircolo e i flussi interni».
67 La presunzione menzionata al precedente punto 65 non è rimessa in discussione dalla definizione di una «zona» né dalle norme che disciplinano dette zone enunciate all’articolo 2, punto 65, e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2019/943, il cui contenuto è invocato dall’ACER.
68 È vero che dall’articolo 2, punto 65, e dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2019/943 risulta che, all’interno di una zona, «i partecipanti al mercato sono in grado di scambiare energia senza allocazione di capacità» e che, in linea di principio, dette zone «non contengono (...) congestioni strutturali».
69 Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 1, terza frase, del regolamento 2019/943 precisa i casi in cui le congestioni strutturali restano ammissibili, in particolare quando «tali congestioni strutturali non portino a riduzioni della capacità interzonale di scambio conformemente ai requisiti di cui all’articolo 16». Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 1, quarta frase, di detto regolamento prevede che le zone all’interno dell’Unione sono configurate in modo da ottimizzare l’efficienza economica e al fine di massimizzare le opportunità commerciali interzonali in conformità dell’articolo 16 di tale regolamento, preservando nel contempo la sicurezza dell’approvvigionamento. Orbene, come già osservato al precedente punto 65, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento 2019/943, quando i TSO della regione CORE raggiungono la MACZT del 70% e gestiscono problemi di congestione interna con il restante 30%, si ritiene che essi non pregiudichino illegittimamente l’ottimizzazione dell’efficienza economica e delle opportunità commerciali interzonali.
70 Inoltre, all’articolo 15 del regolamento 2019/943, al quale l’articolo 16, paragrafo 8, di tale regolamento rinvia, il legislatore dell’Unione ha previsto che ogni Stato membro con congestione strutturale identificata possa, in cooperazione con la propria ANR, decidere, conformemente all’articolo 14, paragrafo 7, di detto regolamento, di sviluppare un piano d’azione contenente un calendario concreto (in prosieguo: la «traiettoria lineare») per l’adozione di misure volte a ridurre tale congestione e che deve consentire ai suoi TSO di raggiungere, entro il 31 dicembre 2025, la MACZT del 70%.
71 Orbene, il 28 dicembre 2019, la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione e all’ACER un «piano d’azione per la zona» controllata dai suoi TSO (Aktionplan Gebotszone). Conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, terza frase, del regolamento 2019/943, nel periodo di attuazione di tale piano d’azione, la Repubblica federale di Germania deve unicamente garantire che la capacità messa a disposizione degli scambi interzonali conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, di detto regolamento sia almeno equivalente ai valori della traiettoria lineare, anche mediante l’uso di contromisure nella regione CORE.
72 Come riconosciuto dall’ACER in udienza, in risposta a un quesito orale del Tribunale, la Repubblica federale di Germania e i suoi TSO hanno complessivamente rispettato, fino ad oggi, la traiettoria lineare prevista nel loro piano d’azione, cosicché, conformemente alla presunzione enunciata nella prima frase dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento 2019/943, si deve ritenere che essi abbiano rispettato la regola di principio secondo la quale essi non devono limitare la capacità interzonale di scambio per gestire problemi di congestione interna.
73 In tale contesto, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento 2019/943, i TSO sono tenuti a ricorrere a contromisure, quali scambi compensativi o ridispacciamento, ai sensi dell’articolo 2, punto 26, del regolamento 2019/943, per sfruttare al massimo le capacità disponibili per gli scambi interzonali, solo al fine di conseguire la capacità minima a norma del paragrafo 8 del medesimo articolo, ossia la MACZT del 70% o, se è in corso un piano d’azione, i valori corrispondenti alla traiettoria lineare.
74 Inoltre, conformemente all’articolo 15 del regolamento 2019/943 e come risulta dal considerando 31, sesta frase, del regolamento 2019/943 e come ammesso dalla stessa commissione dei ricorsi al punto 60 della decisione impugnata, una riconfigurazione di zona non dovrebbe poter aver luogo contro la volontà dello Stato membro interessato, a condizione che la capacità minima sia raggiunta, ossia la MACZT del 70% o i valori corrispondenti alla traiettoria lineare.
75 Ne consegue che, quando le capacità minime sono raggiunte dai TSO, l’applicazione del criterio di efficienza economica, nella misura in cui impone a questi ultimi di verificare se una riconfigurazione della loro zona o l’utilizzo di contromisure non siano soluzioni economicamente più efficienti dell’allocazione di capacità per affrontare congestioni sui loro elementi interni di rete, è, in pratica, priva di qualsiasi rilevanza, in quanto non è giuridicamente vincolante per lo Stato membro o per i TSO interessati. Ciò è stato peraltro riconosciuto dall’ACER in udienza, in risposta a un quesito orale del Tribunale, relativo all’eventuale riconfigurazione di una zona.
76 Di conseguenza, l’esame del contesto in cui si inseriscono le disposizioni del regolamento 2019/943 conferma che l’ACER non poteva, senza incorrere in errore, introdurre i requisiti controversi nelle metodologie controverse.
77 In terzo luogo, occorre esaminare se un’interpretazione teleologica delle disposizioni dei regolamenti 2019/943 e 2015/1222 confermi che i requisiti controversi non potevano essere introdotti nelle metodologie controverse.
78 La BNetzA e la Repubblica federale di Germania ritengono che l’interpretazione controversa non sia compatibile con un’interpretazione teleologica degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222.
79 L’ACER replica che un’interpretazione teleologica delle disposizioni del regolamento 2019/943, effettuata alla luce dell’obiettivo che il legislatore dell’Unione avrebbe perseguito nell’ambito di tale regolamento, confermerebbe che essa poteva introdurre i requisiti controversi nelle metodologie controverse. Infatti, al pari di quest’ultimo regolamento, detti requisiti sarebbero stati intesi a garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica garantendo che fossero sistematicamente privilegiate le soluzioni economicamente più efficienti e con il migliore rapporto costi‑benefici. BNetzA e la Repubblica federale di Germania contestano la fondatezza di tali argomenti.
80 A tal riguardo, occorre sottolineare che, anche considerando, come sostiene l’ACER, che da una lettura complessiva delle diverse disposizioni del regolamento 2019/943 risulti che quest’ultimo conterrebbe una regola generale secondo la quale, nell’ambito dell’applicazione delle norme destinate a garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica, le soluzioni con il migliore rapporto costi‑benefici dovrebbero essere privilegiate e che l’ACER sarebbe stata autorizzata, sulla base di tale regola, a introdurre i requisiti controversi nelle metodologie controverse, occorre ricordare che qualsiasi norma di carattere generale può essere limitata o esclusa, secondo il principio per cui la norma speciale deroga a quella generale (lex specialis derogat legi generali), quando esistono norme speciali che disciplinano materie specifiche (sentenza del 14 luglio 2005, Le Voci/Consiglio, T‑371/03, EU:T:2005:290, punto 122). Le disposizioni speciali prevalgono quindi sulle norme generali nelle situazioni che mirano specificamente a disciplinare (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 81 e giurisprudenza citata). In ogni caso, in quanto norme speciali, le disposizioni di allocazione della capacità e di gestione della congestione di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento 2019/943 dovrebbero quindi prevalere sulla regola generale invocata dall’ACER.
81 Inoltre, come osservano giustamente la BNetzA e la Repubblica federale di Germania, dalla genesi legislativa del regolamento 2019/943, che opera una rifusione del regolamento n. 714/2009, risulta che le norme speciali enunciate agli articoli 15 e 16 di detto regolamento sono state adottate dal legislatore dell’Unione sebbene quest’ultimo fosse pienamente a conoscenza della raccomandazione dell’ACER n. 02/2016, dell’11 novembre 2016, sulle metodologie comuni per il calcolo della capacità e la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi compensativi, e della nota esplicativa della Commissione che accompagnava la sua proposta COM(2016) 861 final, del 30 novembre 2016, di regolamento del Parlamento e del Consiglio sul mercato interno dell’energia elettrica, che deponevano a favore di un’applicazione sistematica, in materia di allocazione di capacità e di gestione della congestione, delle soluzioni con il migliore rapporto costi‑benefici, come sarebbe derivata, a loro avviso, dal punto 1.7 dell’allegato I del regolamento n. 714/2009.
82 Come risulta dall’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento 2019/943, letto alla luce del considerando 27, quarta e sesta frase, di tale regolamento, alla luce dei diversi interessi in gioco, il legislatore dell’Unione ha inteso, in detto regolamento, attuare un approccio più equilibrato di quello proposto dall’ACER, nella sua raccomandazione, e dalla Commissione, nella sua proposta, imponendo in particolare ai TSO di rispettare livelli minimi di capacità interzonale corrispondenti alla MACZT del 70% o, se del caso e fino al 31 dicembre 2025, ai valori corrispondenti alla traiettoria lineare, consentendo loro al contempo di utilizzare il restante 30% per gestire, in particolare, problemi di congestione interna.
83 L’ACER non può quindi fondatamente sostenere che, in applicazione di una regola generale favorevole alle soluzioni con il migliore rapporto costi‑benefici, essa sarebbe stata autorizzata a limitare, mediante i requisiti controversi, l’ambito di applicazione degli articoli 15 e 16 del regolamento 2019/943 e il semplice fatto che, nel caso di specie, sarebbero esistite soluzioni economicamente più efficienti di quelle adottate dal legislatore dell’Unione non poteva giustificare l’esclusione di queste ultime.
84 Ne consegue che un’interpretazione teleologica delle disposizioni dei regolamenti 2019/943 e 2015/1222 conferma che l’ACER non poteva, senza incorrere in errore, introdurre i requisiti controversi nelle metodologie controverse.
85 Dall’insieme delle valutazioni che precedono risulta che l’interpretazione controversa viola gli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 e l’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222, in quanto queste ultime disposizioni non consentivano, nelle metodologie controverse, di introdurre i requisiti controversi, i quali impongono obblighi che vanno al di là della semplice comunicazione dell’elenco dei CNE interni (e le loro contingenze o eventi imprevisti) che rispettano il criterio del PTDF, di cui all’articolo 5, paragrafo 8, lettera a), di dette metodologie.
86 Di conseguenza, e senza che sia necessario esaminare le altre censure e gli altri argomenti dedotti dalla BNetzA a sostegno del suo motivo unico di ricorso o a sostegno del primo motivo di ricorso dedotto dalla Repubblica federale di Germania, vertenti sulla violazione degli articoli da 14 a 16 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2015/1222, nonché gli altri motivi di ricorso dedotti in subordine dalla Repubblica federale di Germania, occorre accogliere tale motivo unico e tale primo motivo e, su tale base, annullare le disposizioni controverse della decisione impugnata.
Sulle spese
87 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
88 Poiché l’ACER è rimasta soccombente nel contenuto delle sue domande, essa dev’essere condannata alle spese, conformemente alle domande di BNetzA e della Repubblica federale di Germania.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Le cause T‑600/23 e T‑612/23 sono riunite ai fini della sentenza.
2) La decisione A-003-2019_R della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 7 luglio 2023, è annullata nella parte in cui adotta l’articolo 5, paragrafo 8, lettere b) e c), e paragrafo 9, delle metodologie regionali comuni per il calcolo della capacità del giorno prima e infragiornaliera per la regione di calcolo della capacità comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, quali riportate negli allegati I e II della decisione n. 02 dell’ACER, del 21 febbraio 2019.
3) L’ACER è condannata alle spese.
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Papasavvas |
Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
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Kukovec |
Meyer |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1º ottobre 2025.
Firme
* Lingue processuali: il tedesco e l’inglese.