Causa T‑379/23
Çolakoğlu Metalurji AŞ
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione che si riunisce con cinque giudici) del 4 marzo 2026
«Dumping – Importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia – Estensione a tali importazioni del dazio antidumping definitivo istituito su determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 – Elusione – Nozione di “operazione di assemblaggio” – Nozione di “operazione di completamento” – Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Errore di diritto»
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Operazione di assemblaggio – Nozione – Operazione di completamento – Inclusione – Trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implica alcun assemblaggio – Trasformazione che non costituisce un’operazione di completamento
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 13, § 1, d), e § 2, b)]
(v. punti 33, 43‑58, 60, 62, 67, 72, 80‑82, 89, 95, 96)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica
(v. punto 39)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 13, § 2, b)]
(v. punti 42, 59)
Sintesi
Il Tribunale annulla il regolamento di esecuzione 2023/825 della Commissione europea che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo (in prosieguo: i «prodotti SSHR»), originari dell’Indonesia, alle importazioni di prodotti SSHR spediti dalla Turchia ( 1 ). In tale occasione, esso si pronuncia sulla questione se un’operazione di trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito possa costituire un’«operazione di assemblaggio o di completamento» e quindi una «pratica, processo o lavorazione» mediante la quale vengono eluse misure antidumping in vigore, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base ( 2 ).
Nel 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2020/1408 ( 3 ) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti SSHR originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.
Nel 2022, a seguito di una denuncia depositata dalla Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, la Commissione ha aperto un’inchiesta sulla possibile elusione di tali misure antidumping mediante importazioni di prodotti SSHR originari dell’Indonesia e spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia. Al termine della sua inchiesta, essa ha adottato il regolamento impugnato.
Con il suo ricorso, la Çolakoğlu Metalurji, un produttore esportatore turco di prodotti SSHR, ricorrente, chiede l’annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui la riguarda. Essa contesta, in sostanza, la qualificazione come «operazione di assemblaggio» attribuita al processo di fabbricazione di prodotti SSHR in Turchia.
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale ricorda che, per determinare l’esistenza di un’elusione, l’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento antidumping di base richiede, in primo luogo, una modificazione della configurazione degli scambi tra un paese terzo e l’Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l’Unione, in secondo luogo, che tale modificazione sia imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, in terzo luogo, la prova che sussiste un pregiudizio per l’industria dell’Unione o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi o di quantitativi di prodotti simili e, in quarto luogo, la sussistenza di elementi di prova che indichino l’esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili. Ai sensi del quarto comma della stessa disposizione, le operazioni di assemblaggio nell’Unione o in un paese terzo rientrano tra le pratiche, i processi o le lavorazioni idonei costituire un’elusione.
Nel regolamento impugnato, la Commissione ha ritenuto che tutte le condizioni previste all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, fossero soddisfatte. Per quanto riguarda la seconda condizione, essa ha ritenuto che la trasformazione di bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR effettuata in Turchia costituisse un’«operazione di completamento» rientrante nella nozione di «operazioni di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base. Tale disposizione precisa le condizioni in base alle quali un’operazione di assemblaggio è considerata elusiva delle misure in vigore e fa riferimento, alla lettera b) di tale disposizione, alle «operazioni di completamento».
In tale contesto, il Tribunale verifica se tale qualificazione sia conforme all’articolo 13 del regolamento antidumping di base.
In via preliminare, il Tribunale rileva che il senso comune di un «assemblaggio» consiste nell’azione di assemblare più pezzi per formare un oggetto. Orbene, la fabbricazione dei prodotti SSHR è realizzata in un’unica fase di produzione, consistente in un riscaldamento, poi in una laminazione a caldo delle bramme di acciai inossidabili. Pertanto, il processo di trasformazione delle bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR non costituisce un assemblaggio ai sensi della definizione sopra riportata.
Tuttavia, nei limiti in cui la Commissione ha qualificato detta trasformazione come «operazione di completamento», rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio» ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base, il Tribunale procede a un’analisi testuale, contestuale, teleologica e storica di tale disposizione, al fine di stabilire se la nozione di «operazione di completamento» debba includere, come sostiene la Commissione, operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implicano alcun assemblaggio, come la trasformazione di bramme di acciai inossidabili in prodotti SSHR nel caso di specie, o, come suggerisce la ricorrente, unicamente operazioni che implicano una forma di assemblaggio di più pezzi.
A tal riguardo, il Tribunale osserva che il regolamento antidumping di base non fornisce una definizione di tale nozione.
Per quanto riguarda il contesto, il Tribunale ha già dichiarato che le «operazioni di completamento» sono incluse nelle «operazioni di assemblaggio» e ne formano una declinazione ( 4 ). Pertanto, le «operazioni di completamento» non possono includere operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implicano alcun assemblaggio, poiché tali operazioni non possono avere una portata superiore a quella delle operazioni di assemblaggio in cui esse rientrano.
Tale constatazione è corroborata dal resto della formulazione dell’articolo 13, paragrafo 2, dall’interpretazione teleologica di tale articolo e dalla sua interpretazione storica.
In primo luogo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), affinché un’operazione di assemblaggio sia considerata elusiva delle misure antidumping in vigore, da un lato, i «pezzi» provenienti dal paese soggetto alle misure devono costituire almeno il 60% del valore totale dei «pezzi del prodotto assemblato» e, dall’altro, in sostanza, il valore aggiunto ai «pezzi» originato nell’operazione di assemblaggio o di completamento deve essere inferiore al 25% del costo di produzione. Orbene, l’impiego del termine «pezzi», al plurale, associato ai termini «prodotto assemblato», al singolare, avvalora l’interpretazione secondo cui tale disposizione si riferisce ad operazioni nel corso delle quali più pezzi sono assemblati per formare un oggetto unico.
Inoltre, la condizione relativa alla soglia del 60% perde il suo effetto utile nel caso di una trasformazione di un fattore produttivo unico, in quanto l’assenza di assemblaggio di diversi pezzi rende inutile il calcolo della proporzione di pezzi provenienti dal paese soggetto alle misure rispetto al valore totale dei pezzi del prodotto in esame.
In secondo luogo, la necessità di garantire l’efficacia delle misure antidumping in vigore non può giustificare un’interpretazione estensiva della nozione di «operazione di completamento», rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio». Infatti, anche supponendo che le disposizioni sull’elusione dovessero rivelarsi insufficienti per controllare talune operazioni che potevano avere un’incidenza significativa sull’efficacia delle misure antidumping, la chiara formulazione dell’articolo 13 del regolamento antidumping di base, ai sensi del quale le operazioni di assemblaggio consistono nell’assemblaggio di più pezzi per formare un oggetto, non può, in linea di principio, essere rimessa in discussione da un’interpretazione teleologica della nozione di «operazione di completamento», rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio», con il rischio di ampliare l’ambito di applicazione di quest’ultimo, circostanza che spetta unicamente al legislatore dell’Unione decidere. Un’interpretazione teleologica del genere non può andare contra legem.
Inoltre, l’ampio margine di manovra lasciato alle istituzioni dell’Unione al fine di definire un’elusione consente alla Commissione di esaminare in quale misura la trasformazione in un paese terzo di un fattore produttivo unico proveniente da un paese interessato da misure antidumping in vigore, per formare un prodotto identico o simile a quello oggetto di dette misure, possa costituire un’elusione, anche se una siffatta pratica non corrisponde alle «operazioni di completamento», purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dall’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento antidumping di base.
In terzo luogo, esaminando, in un’interpretazione storica, le diverse modifiche apportate all’articolo 13 del regolamento antidumping di base, il Tribunale constata che dalla genesi di tale disposizione non risulta che le «operazioni di completamento», rientranti nella nozione di «operazione di assemblaggio», possano designare operazioni di trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implicano alcun assemblaggio.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che la tesi della Commissione, secondo cui le summenzionate «operazioni di completamento» possono designare siffatte operazioni di trasformazione, non è suffragata da un’interpretazione letterale, contestuale, teleologica o storica dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base.
Pertanto, la trasformazione di bramme in acciai inossidabili in prodotti SSHR, corrispondente alla trasformazione di un fattore produttivo unico in un prodotto finito che non implicava alcun assemblaggio, non costituisce un’«operazione di completamento» rientrante nella nozione di «operazione di assemblaggio» ai sensi di tale disposizione.
Ne consegue che la seconda condizione richiesta dall’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento antidumping di base per constatare un’elusione delle misure antidumping in vigore non è soddisfatta. Pertanto, il Tribunale annulla il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda la ricorrente.
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 della Commissione, del 17 aprile 2023, che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (GU 2023, L 103, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
( 2 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21, in prosieguo: il «regolamento antidumping di base»).
( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU 2020, L 325, pag. 26).
( 4 ) Sentenza del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑245/22, EU:T:2024:879, e sentenza del 4 dicembre 2024, PGTEX Morocco/Commissione, T‑246/22, EU:T:2024:880.