(Causa T-350/23)

Rems Kargins

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 marzo 2025

«Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato – Intervento della Commissione in qualità di amicus curiae dinanzi ad un giudice nazionale – Illegittimità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione – Eccezione d’illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 – Principi della separazione dei poteri, dell’indipendenza dei giudici nazionali e del diritto ad un ricorso effettivo, d’imparzialità e di neutralità»

Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione – Intervento della Commissione in qualità di amicus curiae dinanzi ad un giudice nazionale responsabile dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato – Violazione dei principi della separazione dei poteri, dell’indipendenza dei giudici nazionali e del diritto ad un ricorso effettivo, d’imparzialità e di neutralità – Insussistenza di una violazione sufficientemente qualificata – Insussistenza di un comportamento illegittimo – Inconfigurabilità della responsabilità dell’Unione

(Artt. 107-109, 267, 268 e 340, secondo comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47; regolamento del Consiglio 2015/1589, considerando 37 e 38 e art. 29, § 2)

(v. punti 21, 22, 29-39, 41, 42, 44-46, 48-51, 53-55, 58-61, 63-66, 68-72, 74-78, 80, 81, 83-91)

Sintesi

Con la sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione ( 1 ), diretto al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subìto a causa di un intervento asseritamente illegittimo della Commissione europea, in qualità di amicus curiae, nel contesto di una controversia nazionale pendente dinanzi all’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia). In tale occasione, il Tribunale si pronuncia sulla legittimità del meccanismo di cooperazione tra la Commissione europea e i giudici nazionali, previsto dall’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589 ( 2 ), nell’ambito dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

Nella fattispecie, un ex azionista della AS Parex banka ha effettuato un deposito presso detta banca e la titolarità di tale deposito è stata trasferita al ricorrente, il sig. Kargins. Nel contesto della crisi bancaria del 2008, la Parex banka ha beneficiato di misure di aiuto che sono state oggetto di due decisioni della Commissione, adottate rispettivamente nel 2010 e nel 2014 ( 3 ). In applicazione del piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione, il deposito del ricorrente è stato attribuito a un nuovo ente.

Nel 2012, il ricorrente ha proposto un’azione civile contro tale ente per ottenere il rimborso di detto deposito. Una prima decisione favorevole al ricorrente è stata emessa nel 2013 e confermata nel 2016 con sentenza dell’Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta (Corte suprema, sezione giurisdizionale per le cause civili, Lettonia).

Le autorità lettoni hanno informato la Commissione di quest’ultima sentenza, in quanto essa poteva essere in contrasto con le sue decisioni del 2010 e del 2014. Successivamente, la Commissione ha presentato, in qualità di amicus curiae, osservazioni presso il giudice nazionale, sul fondamento dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

Con sentenza emessa nel 2018, l’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) ha annullato la sentenza del 2016. In tale contesto, il ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno che l’intervento della Commissione nel procedimento giurisdizionale nazionale gli avrebbe cagionato.

Giudizio del Tribunale

Considerato quanto precede, il Tribunale esamina segnatamente l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente nei confronti dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589.

In primo luogo, il Tribunale constata che il regolamento 2015/1589 è stato adottato sul fondamento dell’articolo 109 TFUE, che riconosce ampio potere al Consiglio, in quanto tale articolo prevede che il Consiglio possa stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

Infatti, poiché sia la Commissione sia i giudici nazionali ( 4 ) sono chiamati ad applicare gli articoli 107 e 108 TFUE, i meccanismi di cooperazione, come quelli previsti dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589, che consentono, da un lato, ai giudici di rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o pareri in merito all’applicazione di tali norme e, dall’altro, alla Commissione di formulare osservazioni scritte o orali dinanzi a tali giudici, devono essere considerati utili ai fini dell’applicazione di detti articoli del trattato FUE.

In secondo luogo, il Tribunale considera che il meccanismo previsto dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 non è in contrasto con l’articolo 267 TFUE. In tal senso, esso rileva che da tale disposizione non risulta che l’intervento della Commissione, sia esso su domanda dei giudici nazionali o di propria iniziativa, interferisca con o pregiudichi la possibilità o l’obbligo per i giudici nazionali di presentare una questione pregiudiziale alla Corte in forza dell’articolo 267 TFUE ( 5 ).

Infatti, da una parte, il meccanismo previsto dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 si integra nello spirito di leale cooperazione ( 6 ) e rappresenta un sostegno per i giudici nazionali, poiché le osservazioni della Commissione non sono vincolanti per tali giudici.

Dall’altra parte, la facoltà o l’obbligo per i giudici nazionali di presentare una questione pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE trovano fondamento nei principi dell’applicazione uniforme e della primazia del diritto dell’Unione. I giudici nazionali hanno quindi la facoltà – ed eventualmente l’obbligo – di effettuare un rinvio pregiudiziale qualora essi constatino, d’ufficio o su domanda di parte, che il merito della controversia implica la soluzione di una questione ricadente sotto le previsioni del primo comma di tale articolo. È infatti prevedibile che un giudice nazionale, dopo aver ricevuto osservazioni da parte della Commissione, a norma dell’articolo 29 del regolamento 2015/1589, su una questione relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, proponga successivamente alla Corte una questione pregiudiziale avente ad oggetto la medesima questione, in forza dell’articolo 267 TFUE.

Pertanto, i meccanismi previsti dall’articolo 267 TFUE e dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 sono complementari e non si escludono reciprocamente.

In terzo luogo, il Tribunale considera che il meccanismo previsto dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 non è in contrasto con l’articolo 108 TFUE. Infatti, in forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione può adire direttamente la Corte, a titolo una procedura di infrazione, qualora uno Stato membro non si conformi a una decisione della Commissione che constata che un aiuto di Stato non è compatibile con il mercato interno. Per contro, dall’articolo 108 TFUE non risulta che alla Commissione sia precluso di rivolgersi direttamente alla Corte a motivo di un intervento in qualità di amicus curiae nell’ambito di un procedimento nazionale, a norma dell’articolo 29 del regolamento 2015/1589. Del pari, da quest’ultima disposizione non risulta che la facoltà di intervenire in qualità di amicus curiae sia condizionata dalla possibilità o meno per la Commissione di adire la Corte a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Pertanto, l’intervento della Commissione, in forza dell’articolo 29 del regolamento 2015/1589, non pregiudica il procedimento che può essere avviato dalla Commissione in base all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

In ultimo luogo, il Tribunale considera che il meccanismo previsto dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 prevede garanzie procedurali sufficienti. Infatti, le osservazioni della Commissione sono comunicate in conformità alle regole procedurali nazionali, incluse quelle che sono destinate alla salvaguardia dei diritti delle parti e rispettano l’indipendenza dei giudici nazionali. Pertanto, nell’ambito della procedura nazionale in questione, che è reputata conforme all’articolo 19 TUE e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono applicabili le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale.


( 1 ) Fondato sugli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE.

( 2 ) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9). In forza dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, «ove necessario ai fini dell'applicazione coerente dell'articolo 107, paragrafo 1, o dell'articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato».

( 3 ) 2011/364/UE: Decisione della Commissione, del 15 settembre 2010, sull’aiuto di Stato C 26/09 (ex N 289/09) che la Lettonia prevede di eseguire per la ristrutturazione di AS Parex banka (GU 2011, L 163, pag. 28) e decisione (EU) 2015/162 della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.36612 (2014/C) (ex 2013/NN) al quale la Lettonia ha dato esecuzione in favore di Parex (GU 2015, L 27, pag. 12).

( 4 ) Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

( 5 ) Considerando 38 del regolamento 2015/1589.

( 6 ) Previsto dall’articolo 4 TUE.