SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
19 marzo 2025 ( *1 )
«Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato – Intervento della Commissione in qualità di amicus curiae dinanzi ad un giudice nazionale – Illegittimità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione – Eccezione d’illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 – Principi della separazione dei poteri, dell’indipendenza dei giudici nazionali e del diritto ad un ricorso effettivo, d’imparzialità e di neutralità»
Nella causa T‑350/23,
Rems Kargins, residente in Riga (Lettonia), rappresentato da O. Behrends, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e B. Stromsky, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A.-L. Meyer e A. Jensen, in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
composto da A. Marcoulli, presidente, V. Tomljenović (relatrice) e W. Valasidis, giudici,
cancelliere: P. Cullen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 6 novembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
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1 |
Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 268 TFUE e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, il sig. Rems Kargins, ricorrente, chiede il risarcimento del danno che egli avrebbe subìto a causa dell’asserito comportamento illegittimo della Commissione europea, dovuto all’intervento di quest’ultima in qualità di amicus curiae nell’ambito di un procedimento che lo vede contrapposto ad una società terza dinanzi all’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia). [omissis] |
Conclusioni delle parti
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Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
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19 |
Il Consiglio dell’Unione europea chiede, in sostanza, il rigetto del ricorso. |
In diritto
[omissis]
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23 |
Nella fattispecie, il ricorrente afferma che la Commissione ha adottato un comportamento illegittimo presentando le proprie osservazioni in qualità di amicus curiae dinanzi all’Augstākā tiesa (Corte suprema). [omissis] |
Sull’eccezione di illegittimità
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26 |
Il ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare, in via incidentale, l’inapplicabilità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, in quanto esso è privo di fondamento giuridico, travisa diverse disposizioni del diritto dell’Unione, ossia l’articolo 267 TFUE, l’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e non offre sufficienti garanzie procedurali. |
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27 |
La Commissione e il Consiglio contestano gli argomenti del ricorrente. |
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Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento 2015/1589: «1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. 2. Ove necessario ai fini dell’applicazione coerente dell’articolo 107, paragrafo 1, o dell’articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. (...)». |
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29 |
In primo luogo, per quanto riguarda la base giuridica del meccanismo previsto dall’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, occorre ricordare che tale regolamento è stato adottato sul fondamento dell’articolo 109 TFUE. Quest’ultima disposizione prevede che il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa conferisce dunque al Consiglio un potere ampio, in quanto fa riferimento a «tutti i regolamenti utili» nei limiti in cui essi si ricollegano all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. |
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A tale riguardo, da una parte, occorre ricordare che la Commissione esercita un ruolo centrale ed esclusivo riguardo all’esame della compatibilità delle misure di aiuto con il mercato interno. D’altra parte, i giudici nazionali hanno il compito di tutelare i diritti dei singoli, in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in attesa di una decisione finale della Commissione, e, quando tale decisione finale è stata adottata, essi devono trarre le conseguenze del carattere obbligatorio di tale decisione, in forza del principio di primazia del diritto dell’Unione. |
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Quindi, tanto la Commissione, in un ruolo centrale, quanto i giudici nazionali, per quanto concerne la tutela dei diritti dei singoli, a norma dell’articolo 108 TFUE, e le conseguenze delle decisioni, a norma di detto articolo, sono chiamati, ciascuno nel proprio ruolo, ad applicare gli articoli 107 e 108 TFUE. |
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In tale contesto, va osservato che, nell’esercizio dell’ampio potere concesso dall’articolo 109 TFUE, il Consiglio poteva ritenere utile, per l’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, attribuire alla Commissione poteri ai fini, segnatamente, di un’applicazione armonizzata nell’ambito dell’Unione e della cooperazione tra la Commissione e i giudici nazionali. |
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Infatti, al considerando 37 del regolamento 2015/1589 viene indicato che l’applicazione coerente delle norme in materia di aiuti di Stato richiede l’istituzione di meccanismi di cooperazione fra i giudici degli Stati membri e la Commissione, che consentano ai giudici nazionali di rivolgersi alla Commissione per ottenere informazioni o un parere sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato e alla Commissione di formulare osservazioni per iscritto o oralmente ai giudici, agendo conformemente al proprio dovere di difendere l’interesse pubblico. |
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D’altra parte, il considerando 38 del regolamento 2015/1589 precisa, anzitutto, che le osservazioni della Commissione non dovrebbero pregiudicare l’articolo 267 TFUE e che esse non dovrebbero essere giuridicamente vincolanti per i giudici nazionali. Viene poi precisato che le osservazioni sono presentate nel quadro delle regole di procedura nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti. Inoltre, vi si indica che le osservazioni della Commissione rispettano l’indipendenza dei giudici nazionali. Infine, riguardo in particolare alle osservazioni presentate dalla Commissione, di propria iniziativa, viene precisato che esse dovrebbero essere limitate a casi che rivestono importanza per l’applicazione coerente dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE o dell’articolo 108 TFUE. |
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Pertanto, è giocoforza constatare che il meccanismo di cooperazione tra la Commissione e i giudici nazionali, previsto dall’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, può essere considerato utile ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, ai sensi dell’articolo 109 TFUE. |
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In tali circostanze, occorre respingere l’argomento del ricorrente vertente sull’assenza di fondamento nel diritto primario dell’Unione per il meccanismo previsto dall’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. |
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37 |
In secondo luogo, riguardo alla compatibilità con l’articolo 267 TFUE, occorre osservare che non risulta dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 che l’intervento della Commissione, sia esso su richiesta dei giudici nazionali o di propria iniziativa, interferisca con, o pregiudichi la possibilità o, a seconda delle circostanze, l’obbligo dei giudici nazionali di presentare una questione pregiudiziale alla Corte, in forza dell’articolo 267 TFUE. |
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38 |
Infatti, come è indicato al considerando 38 del regolamento 2015/1589, le osservazioni della Commissione, in qualità di amicus curiae, non dovrebbero pregiudicare l’articolo 267 TFUE. Quindi, il meccanismo previsto dall’articolo 29 di detto regolamento si integra nello spirito di leale cooperazione previsto dall’articolo 4 TUE. Si tratta di una possibilità per i giudici nazionali di chiedere alla Commissione di emettere pareri e, per quest’ultima, di presentare osservazioni non vincolanti per tali giudici. Si tratta di un sostegno a disposizione dei giudici nazionali, nei limiti in cui essi lo considerino utile ai fini dell’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. |
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A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che il giudice nazionale, se nutre dubbi o riscontra difficoltà riguardo all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, dispone sempre della possibilità di rivolgersi alla Commissione affinché quest’ultima gli fornisca il proprio contributo conformemente al principio di leale cooperazione (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Mediaset, C‑69/13, EU:C:2014:71, punto 30). |
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Allo stesso modo, per quanto riguarda la facoltà della Commissione, allorché agisce d’ufficio, di presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni degli Stati membri, la Corte ha considerato, alla luce dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), il quale prevede, riguardo all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, un meccanismo identico a quello previsto dall’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, che tale meccanismo di cooperazione si inserisce nell’ambito del principio generale di leale cooperazione, sancito dall’articolo 4 TUE, che assume una particolare importanza ove tale cooperazione riguardi le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull’applicazione e sul rispetto del diritto dell’Unione nell’ordinamento giuridico nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, X, C‑429/07, EU:C:2009:359, punto 21). |
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Per contro, la facoltà o l’obbligo, per i giudici nazionali, di presentare una questione pregiudiziale, a norma dell’articolo 267 TFUE, trova fondamento nei principi dell’applicazione uniforme e della primazia del diritto dell’Unione. Infatti, tale disposizione conferisce ai giudici nazionali la facoltà – ed eventualmente impone loro l’obbligo – di effettuare un rinvio pregiudiziale qualora il giudice rilevi, d’ufficio o su domanda di parte, che il merito della controversia solleva un aspetto previsto al primo comma di detto articolo. Ne discende che i giudici nazionali godono della più ampia facoltà di adire la Corte se ritengono che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad esse pendente, siano sorte questioni, essenziali per la pronuncia nel merito, che implicano un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione (v. sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, C‑104/10, EU:C:2011:506, punto 61 e giurisprudenza citata). |
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Il meccanismo previsto dall’articolo 267 TFUE e quello previsto dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 costituiscono dunque meccanismi complementari che non si escludono reciprocamente, in quanto è assolutamente ipotizzabile che, dopo aver ricevuto osservazioni da parte della Commissione, a norma dell’articolo 29 del regolamento 2015/1589, riguardanti una questione relativa all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, il giudice nazionale sollevi, successivamente, una questione pregiudiziale relativa alla medesima questione dinanzi alla Corte, in forza dell’articolo 267 TFUE. |
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Infatti, nella causa sfociata nella sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172), la Corte ha statuito nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, in forza dell’articolo 267 TFUE, allorché, nella controversia principale dinanzi al giudice del rinvio, la Commissione aveva presentato osservazioni in veste di amicus curiae (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 37). |
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Peraltro, occorre ricordare che le osservazioni della Commissione, in veste di amicus curiae, non sono vincolanti per i giudici nazionali. |
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A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che la possibilità per i giudici nazionali di chiedere chiarimenti alla Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE non pregiudicava la possibilità o l’obbligo per i giudici nazionali di sottoporle una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tali disposizioni, in forza dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1996, SFEI e a., C‑39/94, EU:C:1996:285, punti 50 e 51). |
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Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il meccanismo previsto dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 non è in contrasto con l’articolo 267 TFUE. |
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In terzo luogo, riguardo agli argomenti del ricorrente secondo cui il meccanismo previsto dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 è incompatibile con l’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, in quanto esso interferisce con la competenza della Corte ad esaminare un eventuale inadempimento dello Stato membro interessato, si devono svolgere le seguenti considerazioni. |
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In forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione può adire direttamente la Corte, avviando una procedura d’infrazione, qualora uno Stato membro non si conformi ad una decisione della Commissione che constati che un aiuto di Stato non è compatibile con il mercato interno, a norma dell’articolo 107 TFUE, e che esso deve essere soppresso o modificato. |
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Per contro, dall’articolo 108 TFUE non risulta che osti alla possibilità della Commissione di adire direttamente la Corte il fatto che essa sia intervenuta in qualità di amicus curiae nell’ambito di un procedimento nazionale, a norma dell’articolo 29 del regolamento 2015/1589. Del pari, da quest’ultima disposizione non risulta che la facoltà di intervenire in qualità di amicus curiae sia condizionata dalla possibilità della Commissione di adire o meno la Corte a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE. Ne deriva che il meccanismo previsto dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 non incide in alcun modo sul meccanismo di controllo degli aiuti di Stato effettuato dalla Commissione, previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, il fatto che, nell’ambito di una controversia nazionale, la Commissione intervenga, a titolo non giurisdizionale, presentando osservazioni non vincolanti per i giudici nazionali lascia impregiudicato il procedimento che la Commissione può avviare a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nell’ipotesi in cui ritenga che una misura statale sia in contrasto con l’articolo 107 TFUE e debba essere soppressa o modificata. |
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Si tratta pertanto di meccanismi distinti, complementari e che non si escludono reciprocamente. |
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Ne consegue che il meccanismo previsto dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 non è in contrasto con l’articolo 108 TFUE. |
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L’argomento, per nulla suffragato, del ricorrente, secondo cui l’articolo 108 TFUE è esso stesso illegittimo, anche supponendolo ricevibile, è privo di qualsiasi fondamento. Infatti il divieto di aiuti di Stato, enunciato all’articolo 107 TFUE, è la base stessa del funzionamento del mercato interno, nel quale la concorrenza non dev’essere falsata da misure statali. Del pari, la funzione di vigilanza, concessa alla Commissione dall’articolo 108 TFUE, costituisce un elemento fondamentale del sistema di controllo degli aiuti di Stato istituito dai Trattati. |
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In quarto luogo, riguardo alle garanzie procedurali che disciplinano l’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, dal considerando 38 di tale regolamento risulta che le osservazioni della Commissione devono essere presentate nel quadro delle regole di procedura nazionali, comprese quelle intese a tutelare i diritti delle parti, nel pieno rispetto dell’indipendenza dei giudici nazionali. |
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Pertanto, sono applicabili nell’ambito del procedimento nazionale di cui trattasi le garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, diritto che è ritenuto conforme all’articolo 19 TUE e all’articolo 47 della Carta. Occorre pertanto respingere l’argomento del ricorrente secondo cui il meccanismo previsto dall’articolo 29 del regolamento 2015/1589 non prevede sufficienti garanzie procedurali. [omissis] |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: |
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Marcoulli Tomljenović Valasidis Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 marzo 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.