Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 novembre 2024 –
WS / EUIPO

(causa T-221/23)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Reclutamento – Procedimento di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD – Business Analyst – Decisione di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del procedimento – Ricorso di annullamento – Regola della corrispondenza – Articolo 91, paragrafo 2, dello statuto – Ricevibilità – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità»

1. 

Ricorsi dei funzionari – Motivi vertenti sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, sulla violazione di forme sostanziali e sull’insufficienza di motivazione – Motivi di ordine pubblico – Motivo vertente sulla violazione del diritto alla protezione dei dati personali – Motivo non di ordine pubblico

(v. punto 54)

2. 

Funzionari – Decisione lesiva – Rigetto di una candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori del comitato di selezione – Motivazione limitata alla comunicazione dei punteggi attribuiti dal comitato – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2, e allegato III, art. 6)

(v. punti 71-75)

3. 

Funzionari – Agenti temporanei – Reclutamento – Valutazione delle attitudini dei candidati – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale del comitato di selezione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Onere della prova

(v. punti 76-78)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto

2) 

WS è condannato alle spese.