Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 novembre 2024 –
WS / EUIPO
(causa T-221/23)
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Reclutamento – Procedimento di selezione EXT/22/08/AD 6/DTD – Business Analyst – Decisione di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del procedimento – Ricorso di annullamento – Regola della corrispondenza – Articolo 91, paragrafo 2, dello statuto – Ricevibilità – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità»
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1. |
Ricorsi dei funzionari – Motivi vertenti sul vizio d’incompetenza dell’autore dell’atto lesivo, sulla violazione di forme sostanziali e sull’insufficienza di motivazione – Motivi di ordine pubblico – Motivo vertente sulla violazione del diritto alla protezione dei dati personali – Motivo non di ordine pubblico (v. punto 54) |
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2. |
Funzionari – Decisione lesiva – Rigetto di una candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Rispetto della segretezza dei lavori del comitato di selezione – Motivazione limitata alla comunicazione dei punteggi attribuiti dal comitato – Ammissibilità (Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2, e allegato III, art. 6) (v. punti 71-75) |
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3. |
Funzionari – Agenti temporanei – Reclutamento – Valutazione delle attitudini dei candidati – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale del comitato di selezione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Onere della prova (v. punti 76-78) |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto |
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2) |
WS è condannato alle spese. |