Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2025 –
Ege İhracatçıları Birliği e a. / Commissione

(Causa T‑122/23) ( 1 )

«Sovvenzioni – Importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 – Dazio compensativo definitivo – Errore manifesto di valutazione – Analisi del trasferimento – Calcolo dell’importo della sovvenzione – Metodologia differente da quella utilizzata durante l’indagine iniziale – Cambiamento delle circostanze – Esistenza di un vantaggio – Prestiti e trattamenti fiscali preferenziali – Definizione del prodotto di cui trattasi»

1. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037)

(v. punti 14-17, 43, 89, 132, 136)

2. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Riesame – Calcolo del vantaggio conferito ai beneficiari – Ricorso all’analisi del trasferimento effettuata durante l’indagine iniziale – Ammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 1, § 1, e artt. 3 e 5)

(v. punti 20-25)

3. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Regolamento che istituisce dazi compensativi – Valutazione della legittimità in funzione degli elementi d’informazione disponibili al momento dell’adozione del regolamento – Irricevibilità – Impossibilità per il ricorrente che ha partecipato al procedimento amministrativo di invocare elementi in fatto non presentati nel corso di tale procedimento

(Art. 263 TFUE; regolamento della Commissione 2022/2390)

(v. punti 26-34, 70, 71, 131)

4. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Vantaggio conferito al beneficiario – Calcolo del vantaggio – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova a carico del ricorrente – Inesistenza della prova di tale errore

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2, 5 e 7, § 4]

(v. punti 35-39, 63-69, 72-85, 159-169, 173-187, 191-199)

5. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Riesame – Mutamento del metodo di calcolo – Presupposti – Mutamento di circostanze – Nozione – Interpretazione restrittiva – Adeguamenti operati in base ad elementi non esaminati nel procedimento iniziale – Adeguamento che non costituisce un cambiamento della metodologia

(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 9, e 2016/1037, art. 22, § 6)

(v. punti 44-59, 90-114)

6. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Contributo finanziario delle pubbliche autorità del paese d’origine o di esportazione – Trasferimento diretto di fondi – Nozione – Origine dei fondi – Prestiti preferenziali all’esportazione a basso tasso d’interesse e crediti di risconto – Concessione da parte di una banca integralmente detenuta dallo Stato – Finanziamenti costitutivi di sovvenzione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2]

(v. punti 137-153)

7. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi – Sovvenzione – Nozione – Vantaggio conferito al beneficiario – Sostegno finanziario che favorisce segnatamente le esportazioni del prodotto di cui trattasi verso l’Unione – Onere della prova a carico della Commissione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1037, art. 3, punti 1, a), i), e 2]

(v. punti 203-209, 213-220)

Dispositivo

1) 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2390 della Commissione, del 7 dicembre 2022, recante modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullato nei limiti in cui riguarda la Ege İhracatçıları Birliği e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, fatta eccezione per la Özpekler İnșaat Taahhüt Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Șirketi e per la Selina Balık İșleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret AȘ.

2) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) 

La Commissione europea è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 155 del 2.5.2023.