Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 novembre 2024 –
Kargins/Commissione

(causa T‑110/23) ( 1 )

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti promananti da uno Stato membro – Documenti relativi all’intervento della Commissione in una controversia dinanzi alla Corte suprema di Lettonia – Elenco dei documenti oggetto della domanda di accesso ai documenti – Diniego parziale di accesso – Opposizione di uno Stato membro alla divulgazione dei documenti – Eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali – Obbligo di motivazione – Presunzione di legittimità degli atti dell’Unione – Controllo effettuato dall’istituzione e dal giudice dell’Unione sui motivi di opposizione dedotti dallo Stato membro – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Termine previsto dal regolamento n. 1049/2001»

1. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Distinzione tra documento e informazione – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Obbligo per l’istituzione di rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni di un singolo – Assenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

(v. punto 44)

2. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Diniego di accesso a un documento con la motivazione che non esiste o non è detenuto dall’istituzione interessata – Obbligo per l’istituzione di redigere e conservare la documentazione riguardante le proprie attività – Portata – Obbligo di conservazione delle comunicazioni interne e dei progetti relativi a una lettera amicus curiae – Assenza – Presupposto – Conservazione della versione finale di detta lettera

(Art. 15 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001)

(v. punto 54)

3. 

Istituzioni dell’Unione europea – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento 2018/1725 – Domanda di accesso a dati personali – Obbligo di dimostrare la necessità del trasferimento di tali dati – Portata – Verifica da parte dell’istituzione interessata – Criteri di valutazione – Invocazione da parte del richiedente di obiettivi formulati in maniera generica e riguardanti la trasparenza – Rigetto

[Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b), e 2018/1725, art. 9, § 1, b)]

(v. punti 71‑78, 85, 86)

4. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Implicazioni procedurali – Obbligo di motivazione della decisione di diniego di accesso incombente allo Stato membro e all’istituzione dell’Unione – Portata – Controllo da parte dell’istituzione interessata della fondatezza dei motivi di diniego di divulgazione dedotti dallo Stato membro – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1‑3, 5 e 8)

(v. punti 95‑98, 100‑102, 106, 109, 111, 131‑133)

5. 

Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela delle procedure giurisdizionali – Ambito di applicazione – Diniego di divulgazione dei documenti facenti parte di un fascicolo giudiziario – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino)

(v. punti 116, 121, 123‑127)

6. 

Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda – Ambito di applicazione – Procedimento giudiziario nazionale – Intervento della Commissione in tale procedimento in qualità di amicus curiae – Esclusione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)

(v. punti 140, 141)

Dispositivo

1) 

La decisione C(2022) 9584 final della Commissione europea, del 12 dicembre 2022, è annullata nella parte in cui nega l’accesso, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ai documenti da 7.2 a 7.7, 7.10 e 7.11, da 7.14 a 7.17, 7.20 e 7.21, come individuati al punto 2.2 di detta decisione.

2) 

Il ricorso è respinto per il resto.

3) 

Il sig. Rems Kargins e la Commissione si faranno carico ciascuno delle proprie spese.


( 1 ) GU C 173 del 15.5.2023.