SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

19 novembre 2025 ( *1 )

«Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva boscalid – Domanda di rinnovo di una sostanza attiva – Proroga del periodo di approvazione – Ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo – Motivi che sfuggono al controllo del richiedente – Richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Decisione di rigetto della richiesta – Articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009»

Nella causa T‑94/23,

Pollinis France, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Bailleux, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Becker, G. Gattinara e M. ter Haar, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da W. Kuzmienko e O. Denkov, in qualità di agenti,

da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Pecheux, A. Maceroni e A. Nowak-Salles, in qualità di agenti,

da

BASF SE, con sede in Ludwigshafen (Germania), rappresentata da J.-P. Montfort, N. Kyriazopoulou e P. Chopova-Leprêtre, avvocati,

e da

CropLife Europe, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da D. Waelbroeck e I. Antypas, avvocati,

intervenienti

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto, in sede di deliberazione, da R. da Silva Passos, presidente, N. Półtorak, I. Reine, T. Pynnä (relatrice) e H. Cassagnabère, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 13 febbraio 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Pollinis France, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione Ares(2022) 8437051 della Commissione, del 6 dicembre 2022, recante rigetto della richiesta di riesame interno da essa presentata in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU 2022, L 133, pag. 1), nella misura in cui quest’ultimo proroga il periodo di approvazione del boscalid (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2

La ricorrente è un’associazione senza scopo di lucro con sede in Parigi (Francia) avente come obiettivo, in particolare, la promozione della tutela dell’ambiente nel contesto del diritto ambientale.

3

Il boscalid è una sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari della famiglia degli inibitori di succinato deidrogenasi.

4

Il boscalid è stato approvato per la prima volta nell’Unione europea con la direttiva 2008/44/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includere benthiavalicarb, boscalid, carvone, fluoxastrobin, Paecilomyces lilacinus e prothioconazole come sostanze attive (GU 2008, L 94, pag. 13). Conformemente all’allegato di tale direttiva, l’approvazione è entrata in vigore il 1o agosto 2008 e doveva scadere il 31 luglio 2018.

5

Nel giugno 2015 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del boscalid.

6

Il 27 giugno 2018 il periodo di approvazione del boscalid è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (GU 2018, L 163, pag. 13), fino al 31 luglio 2019, in applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1). Il considerando 8 di detto regolamento di esecuzione spiega che, «[d]ato che la loro valutazione è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l’approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo» e che «[è] pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione».

7

Nel novembre 2018 lo Stato membro relatore (Slovacchia) e lo Stato membro correlatore (Francia) hanno pubblicato un progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo del boscalid.

8

Dal 25 gennaio al 27 marzo 2019 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha organizzato una consultazione pubblica sul boscalid.

9

Il 7 maggio 2019 l’approvazione del boscalid è stata prorogata una seconda volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/707 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diuron, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, metalaxyl-m, metiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, s-metolachlor e tebuconazolo (GU 2019, L 120, pag. 16), fino al 31 luglio 2020. Il considerando 7 di detto regolamento riprende la stessa spiegazione contenuta nel considerando 8 del regolamento di esecuzione 2018/917.

10

Nell’agosto 2019 l’EFSA ha chiesto ulteriori informazioni su 122 punti al richiedente il rinnovo.

11

Il 16 settembre 2019 il richiedente il rinnovo ha risposto all’EFSA.

12

Il 24 giugno 2020 l’approvazione del boscalid è stata prorogata una terza volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/869 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, ciazofamid, dimetomorf, etefon, etoxazole, famoxadone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole e s-metolachlor (GU L 2020, L 201, pag. 7), fino al 31 luglio 2021. Il considerando 4 di detto regolamento spiega che, «[d]ato che la valutazione di tutte queste sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo» e che «[è] pertanto necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione». Il considerando 5 aggiunge che è «necessaria una proroga del periodo di approvazione [del boscalid] per lasciare il tempo necessario ad effettuare la valutazione delle proprietà di interferente endocrino secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012».

13

Il 6 maggio l’approvazione del boscalid è stata prorogata una quarta volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di melaleuca alternifolia, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumiossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxyloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (GU 2021, L 160, pag. 89), fino al 31 luglio 2022. Il considerando 5 di detto regolamento riprende la spiegazione contenuta nel considerando 4 del regolamento di esecuzione 2020/869.

14

Il 5 maggio 2022 l’approvazione del boscalid è stata prorogata una quinta volta dal regolamento di esecuzione 2022/708 fino al 31 luglio 2023. Il considerando 5 di detto regolamento spiega che, «[d]ato che la valutazione di tali sostanze attive è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo» e che «[è] pertanto necessario prorogare i periodi di approvazione di dette sostanze per lasciare il tempo necessario a completare la valutazione».

15

La ricorrente ha presentato una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2022/708, sulla base dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), la quale è stata registrata il 4 luglio 2022.

16

Con la decisione impugnata, la Commissione europea ha respinto la richiesta di riesame interno della ricorrente.

17

Dopo la proposizione del presente ricorso, la Commissione ha prorogato una sesta volta l’approvazione del boscalid con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/918, del 4 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive aclonifen, ametoctradin, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, captan, cletodim, ciclossidim, cyflumetofen, dazomet, diclofop, dimetomorf, etefon, fenazaquin, fluopicolide, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formentanato, Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus, imexazol, acido indolilbutirrico, mandipropamide, metalaxil, metaldeide, metam, metazaclor, metribuzin, milbemectin, paclobutrazol, penoxsulam, phenmedipham, pirimifosmetile, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, S-metolachlor, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus, Trichoderma asperellum (ceppo T34) e Trichoderma atroviride ceppo I‑1237 (GU 2023, L 119, pag. 160), fino al 15 aprile 2026. Il considerando 15 di tale regolamento spiega che, «[p]er [il boscalid], l’[EFSA] avrà bisogno di un periodo di tempo supplementare per adottare una conclusione e, se del caso, organizzare una consultazione di esperti, in conformità all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012» e che «[s]arà inoltre necessario un periodo di tempo supplementare per la conseguente decisione di gestione dei rischi in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012». Il considerando 20 aggiunge che, «[d]ato che è probabile che non sia possibile adottare alcuna decisione sul rinnovo dell’approvazione di tali sostanze attive prima della scadenza dei rispettivi periodi di approvazione e che i motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo non sono imputabili ai rispettivi richiedenti, i periodi di approvazione delle sostanze attive dovrebbero essere prorogati al fine di consentire il completamento delle valutazioni necessarie e di concludere i processi decisionali regolamentari relativi alle rispettive domande di rinnovo dell’approvazione».

18

Il 16 giugno 2023 la ricorrente ha presentato una richiesta di riesame interno del regolamento di esecuzione 2023/918 sulla base dell’articolo 10 del regolamento n. 1367/2006.

19

Con decisione del 1o dicembre 2023, la Commissione ha respinto la richiesta di riesame interno della ricorrente.

20

Il 9 febbraio 2024 la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione menzionata al punto 19 supra, iscritto a ruolo con il numero T‑75/24.

Conclusioni delle parti

21

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

22

La Commissione, sostenuta dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell’Unione europea, dalla BASF SE e dalla CropLife Europe, chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

23

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti, in sostanza, il primo, su un’erronea interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009; il secondo, dedotto in subordine, su un’eccezione di illegittimità di detto articolo; il terzo, sul fatto che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le condizioni previste all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 fossero soddisfatte e, il quarto, da un lato, su un errore di diritto commesso dalla Commissione allorché ha ritenuto, nella decisione impugnata, che il regolamento di esecuzione 2022/708 fosse sufficientemente motivato e, dall’altro, su un difetto di motivazione della decisione impugnata.

Sulla persistenza dell’interesse ad agire

24

La BASF chiede al Tribunale di esaminare se la ricorrente conservi un interesse ad agire a seguito dell’adozione del regolamento di esecuzione 2023/918, che ha prorogato il periodo di approvazione del boscalid fino al 15 aprile 2026.

25

Il Tribunale rammenta che l’interesse ad agire di un ricorrente deve essere concreto ed attuale. Tale interesse deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della presentazione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità, e perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire (v. sentenza del 17 settembre 2015, Mory e a./Commissione, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, punti 5657 e giurisprudenza citata).

26

Nel caso di specie, come fa valere la BASF, la Commissione ha adottato un nuovo regolamento di esecuzione al fine di prorogare il periodo di approvazione del boscalid dopo la fine del periodo di proroga previsto dal regolamento di esecuzione 2022/708.

27

Tuttavia, in primo luogo, la decisione impugnata non è stata revocata dalla Commissione, cosicché la controversia ha conservato il suo oggetto (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2018, ClientEarth/Commissione,C‑57/16 P, EU:C:2018:660, punto 45 e giurisprudenza citata).

28

In secondo luogo, dalla giurisprudenza risulta che la parte ricorrente mantiene un interesse a chiedere l’annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione europea per consentire di evitare che l’illegittimità da cui quest’ultimo è a suo avviso inficiato si riproduca in futuro. Un simile interesse ad agire deriva dall’articolo 266, primo comma, TFUE, in forza del quale l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tuttavia, tale interesse ad agire può sussistere solo se l’illegittimità fatta valere può riprodursi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso che ha dato luogo al ricorso presentato dal ricorrente (sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione,C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti da 50 a 52, e del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione,T‑12/17, EU:T:2018:616, punto 28).

29

Ciò si verifica nella presente causa, dal momento che l’illegittimità lamentata dalla ricorrente è basata, in particolare, su un’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, che la Commissione rischia di reiterare in occasione di una richiesta di riesame interno relativo alla proroga del periodo di approvazione del boscalid o di un’altra sostanza. Dal fascicolo della presente causa risulta infatti che la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2023/918 con il quale proroga il periodo di approvazione del boscalid e di varie altre sostanze sulla base dei criteri previsti all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 e che essa ha poi respinto la richiesta di riesame interno della ricorrente relativa a tale proroga.

30

Ne consegue che, nonostante l’adozione del regolamento di esecuzione 2023/918, la ricorrente conserva un interesse ad agire nel caso di specie.

Sul primo e sul terzo motivo di ricorso, vertenti su un’erronea interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009

31

Con il primo e il terzo motivo di ricorso, che occorre esaminare congiuntamente in ragione del loro carattere complementare, la ricorrente fa valere che la Commissione ha interpretato erroneamente l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, in particolare ritenendo che le condizioni di applicazione di tale articolo fossero soddisfatte.

Sulla ricevibilità del primo motivo di ricorso

32

La BASF ritiene che il primo motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente, vertente su un’interpretazione erronea dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, sia irricevibile. La ricorrente non contesterebbe la valutazione contenuta nella risposta alla sua richiesta di riesame interno, bensì indirizzerebbe i propri argomenti avverso la proroga del periodo di approvazione del boscalid da parte del regolamento di esecuzione 2022/708, che era l’oggetto della richiesta di riesame interno. Orbene, qualora un ricorrente proponga un ricorso di annullamento avverso la risposta a una richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, esso può unicamente contestare la legittimità di detta risposta.

33

Il Tribunale rammenta che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 prevede che «[u]na qualsiasi organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11 ha il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l’atto o l’omissione configuri una violazione del diritto ambientale». L’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone che «[l]’organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia».

34

La domanda di riesame interno di un atto amministrativo è diretta quindi a far accertare l’asserita illegittimità o l’infondatezza dell’atto considerato. Il richiedente può in seguito adire il giudice dell’Unione proponendo un ricorso per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere avverso la decisione che rigetta in quanto infondata la richiesta di riesame interno (sentenza del 12 settembre 2019, TestBioTech e a./Commissione, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, punto 38). Ne consegue che, nell’ambito di detto ricorso, il ricorrente non è legittimato a sollevare argomenti che contestino in modo diretto la legittimità o la fondatezza dell’atto oggetto della richiesta di riesame interno (v. sentenza del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione,T‑12/17, EU:T:2018:616, punto 35 e giurisprudenza citata). Infatti, il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati non prevede la possibilità, per il Tribunale, di annullare una decisione che non è oggetto di un ricorso di annullamento diretto in base all’articolo 263 TFUE (sentenza del 4 aprile 2019, ClientEarth/Commissione,T‑108/17, EU:T:2019:215, punto 28).

35

Nel caso di specie, anzitutto, la richiesta indica chiaramente che l’oggetto del ricorso di annullamento è la decisione impugnata.

36

Inoltre, risulta direttamente dal titolo del primo motivo di ricorso e dalle diverse parti di quest’ultimo che, secondo la ricorrente, è la decisione impugnata a essere fondata su una lettura erronea dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

37

Infine, dalla lettura complessiva del primo motivo di ricorso risulta che, con la sua argomentazione, la ricorrente fa riferimento all’interpretazione da parte della Commissione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 effettuata nella decisione impugnata. Il fatto che, in ragione dell’oggetto stesso della procedura di riesame interno e della ratio degli articoli 10 e 12 del regolamento n. 1367/2006, possa sussistere una certa sovrapposizione tra gli argomenti presentati nell’ambito della richiesta di riesame interno e quelli invocati a sostegno di un ricorso di annullamento avverso la decisione che respinge detta richiesta in quanto infondata non è tale da intaccare tale conclusione.

38

Pertanto, l’argomento della BASF secondo cui il primo motivo di ricorso è irricevibile, in quanto non riguarda la decisione impugnata, deve essere respinto.

Sulla terza parte del primo motivo di ricorso e sulla seconda parte del terzo motivo di ricorso

39

In primo luogo, con la terza parte del primo motivo di ricorso la ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso un errore di diritto allorché ha ritenuto di poter rinnovare la proroga del periodo di approvazione di una sostanza attiva quale il boscalid senza alcun limite di tempo. Infatti, le proroghe sarebbero misure transitorie che, per loro natura, dovrebbero restare limitate nel tempo e dovrebbero avere carattere eccezionale. In ogni caso, una proroga di cinque anni nel caso di specie non può essere considerata legittima. In secondo luogo, la ricorrente fa valere che i rischi per la salute umana e per l’ambiente dovrebbero essere presi in considerazione al momento dell’adozione della decisione di rinnovo.

40

Con la seconda parte del terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che la durata del periodo totale di proroga dell’approvazione del boscalid non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. La Commissione avrebbe commesso un errore di diritto allorché ha ritenuto che il terzo comma di tale articolo si applicasse solo alle situazioni contemplate dal secondo comma del medesimo articolo. Inoltre, il periodo di proroga dell’approvazione del boscalid non sarebbe appropriato e la durata totale della proroga sarebbe eccessiva.

41

In via preliminare, il Tribunale rammenta che l’articolo 191, paragrafo 2, TFUE prevede che la politica dell’ambiente sia fondata, in particolare, sul principio di precauzione, principio destinato ad applicarsi anche nel quadro di altre politiche dell’Unione, segnatamente la politica di protezione della salute pubblica, nonché quando le istituzioni dell’Unione adottano, nell’ambito della politica agricola comune o della politica del mercato interno, misure di protezione per la salute umana (v. sentenza del 1o ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 41 e giurisprudenza citata).

42

Incombe quindi al legislatore dell’Unione, allorché adotta norme che disciplinano l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, come quelle stabilite dal regolamento n. 1107/2009, conformarsi al principio di precauzione, al fine segnatamente di garantire, ai sensi dell’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’articolo 9 e dell’articolo 168, paragrafo 1, TFUE, un livello elevato di protezione della salute umana (v. sentenza del 1o ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 42 e giurisprudenza citata).

43

Il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi (v. sentenza del 1o ottobre 2019, Blaise e a., C‑616/17, EU:C:2019:800, punto 43 e giurisprudenza citata).

44

Il principio di precauzione, principio generale del diritto dell’Unione, impone alle autorità interessate di adottare, nell’ambito preciso dell’esercizio delle competenze che sono loro attribuite dalla regolamentazione pertinente, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici [v. sentenze del 21 ottobre 2003, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio,T‑392/02, EU:T:2003:277, punto 121 e giurisprudenza citata, e del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (Francia) e a./Commissione, T‑31/07, non pubblicata, EU:T:2013:167, punto 134 e giurisprudenza citata]. Il principio di precauzione è sotteso all’insieme delle disposizioni del regolamento n. 1107/2009.

45

Il considerando 8 del regolamento n. 1107/2009 precisa che il principio di precauzione dovrebbe essere applicato e detto regolamento dovrebbe assicurare che l’industria dimostri che le sostanze o i prodotti fabbricati o immessi sul mercato non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali o alcun impatto inaccettabile sull’ambiente. A tale proposito, occorre rilevare che le procedure di autorizzazione e di approvazione preventiva istituite da tale regolamento per i prodotti fitosanitari e le loro sostanze attive si ispirano al principio di precauzione (v. sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione,T‑719/17, EU:T:2021:143, punti 6061 e giurisprudenza citata).

46

Ne consegue che la Commissione, nell’esercizio delle sue competenze nell’ambito del regolamento n. 1107/2009, deve tener conto del principio di precauzione. Per quanto riguarda più precisamente le sostanze attive, dalla giurisprudenza risulta che la Commissione può adottare misure che limitino l’uso di una sostanza facendo così prevalere l’interesse della sicurezza dei consumatori, e ciò senza attendere l’esito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione,T‑476/17, EU:T:2019:618, punto 97).

47

Al fine di rispondere agli argomenti della ricorrente, occorre pertanto interpretare l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 alla luce del principio di precauzione, tenuto conto della durata e della frequenza della proroga dell’approvazione del boscalid.

48

A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, per interpretare una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi pertinenti per la sua interpretazione (v. sentenze del 2 settembre 2021, CRCAM,C‑337/20, EU:C:2021:671, punto 31 e giurisprudenza citata, e del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal/Consiglio, T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26, punto 56 e giurisprudenza citata).

49

In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 risulta che «[q]ualora, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, sembri probabile che l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo, si adotta una decisione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 79, paragrafo 3, che rinvia la scadenza del periodo di approvazione per tale richiedente per un periodo sufficiente all’esame della domanda». L’articolo 17, terzo comma, del medesimo regolamento prevede gli elementi da prendere in considerazione in sede di fissazione del periodo di proroga, ossia «a) il tempo necessario per fornire le informazioni richieste; b) il tempo necessario per ultimare la procedura; c) se del caso, la necessità di assicurare la redazione di un programma di lavoro coerente, come previsto dall’articolo 18».

50

Pertanto, da tale disposizione risulta che se, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, risulti che l’approvazione scadrà prima dell’adozione di una decisione di rinnovo, viene adottata «una decisione (…) che rinvia la scadenza del periodo di approvazione», e ciò «per un periodo sufficiente all’esame della domanda». Sebbene non si possa escludere dalla formulazione di tale disposizione che, alla fine di detto periodo, venga adottata una nuova decisione di proroga, tale proroga, che ha luogo solo per consentire di ultimare la procedura di rinnovo, non può che essere di natura provvisoria, come spiega il Consiglio nella sua memoria di intervento.

51

La durata del periodo di proroga deve pertanto essere adeguata alle circostanze concrete del caso specifico e non può, di conseguenza, essere applicata in maniera automatica, o addirittura sistematica.

52

Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 ha l’effetto di consentire la proroga della procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a causa di circostanze intervenute nel corso della procedura stessa e ignote in precedenza (sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione,T‑476/17, EU:T:2019:618, punto 104).

53

In secondo luogo, occorre tener conto del contesto in cui si inserisce la norma sancita dall’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009.

54

Detta norma fa parte della sezione del regolamento n. 1107/2009 che riguarda l’approvazione delle sostanze attive. Tali approvazioni, nonché il loro rinnovo, sono oggetto di diverse disposizioni che disciplinano lo svolgimento della procedura applicabile.

55

Sotto un primo profilo, un’approvazione può essere concessa solo per un periodo non superiore a dieci anni (articolo 5 del regolamento n. 1107/2009), limitazione che riprende quella prevista dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1), la quale era in vigore al momento dell’approvazione del boscalid. Come spiegato nel considerando 15 del regolamento n. 1107/2009, è per motivi di sicurezza che il periodo di approvazione delle sostanze attive è limitato nel tempo e deve essere proporzionale ai possibili rischi inerenti all’impiego di queste sostanze. Un rinnovo è valido per un periodo non superiore a quindici anni (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1107/2009).

56

Ne consegue che il legislatore si è premurato di prevedere periodi di approvazione e di rinnovo limitati, al fine di evitare il mantenimento sul mercato di sostanze attive che risultassero presentare rischi inaccettabili ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. La realizzazione di tale obiettivo, alla luce del principio di precauzione, richiede che il riesame delle sostanze abbia luogo periodicamente, come sottolinea giustamente la Commissione quando illustra l’approccio periodico del regolamento n. 1107/2009.

57

Sotto un secondo profilo, la domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi tre anni prima della scadenza del periodo di approvazione (articolo 15 del regolamento n. 1107/2009). Detto termine è dunque ritenuto sufficiente per ultimare tale procedura e adottare una decisione sul rinnovo dell’approvazione richiesta, garantendo al contempo l’efficacia dell’approccio periodico ricordato al punto 56 supra.

58

A tal fine, l’articolo 19 del regolamento n. 1107/2009 ha conferito alla Commissione la competenza ad adottare, mediante un regolamento di esecuzione, le disposizioni necessarie per l’applicazione della procedura di rinnovo.

59

È in tal modo che è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 (GU 2012, L 252, pag. 26), che fissa, in particolare, scadenze per le varie fasi della procedura di rinnovo al fine di assicurarne il corretto espletamento (considerando 3). Tale regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle norme già previste nel regolamento n. 1107/2009, garantendo nel contempo condizioni uniformi di applicazione nell’Unione.

60

In particolare, gli articoli da 1 a 8 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 prevedono le norme relative all’ammissibilità della domanda presentata da un produttore della sostanza attiva a uno Stato membro e introducono determinati termini per tale prima fase della procedura. Conformemente all’articolo 3 di detto regolamento, tale domanda è anzitutto verificata dallo Stato membro relatore, il quale si accerta che essa sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 e che contenga tutti gli elementi previsti all’articolo 2 di quest’ultimo. Più specificamente, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la domanda di rinnovo deve contenere i nuovi dati che il richiedente intende presentare e che sono necessari in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1107/2009. Inoltre, conformemente all’articolo 6 del medesimo regolamento, dopo aver ricevuto la risposta affermativa dello Stato membro relatore in merito a tale verifica, il richiedente presenta i fascicoli supplementari allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’EFSA. Infine, ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, se i fascicoli supplementari sono stati presentati entro il termine e contengono tutti gli elementi previsti, lo Stato membro relatore informa il richiedente, lo Stato membro correlatore, la Commissione e l’EFSA della data di ricevimento di tali fascicoli e dell’ammissibilità della domanda.

61

Parimenti, gli articoli da 11 a 14 del regolamento di esecuzione n. 844/2012 definiscono la procedura di valutazione della domanda di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva e prevedono termini precisi entro i quali i diversi attori coinvolti nella procedura devono preparare e comunicare il loro rapporto o le loro conclusioni. Anzitutto, lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, elabora e trasmette alla Commissione, con copia all’EFSA, un rapporto in cui valuta l’idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri per l’approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009 (articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Dopo aver ricevuto il progetto di rapporto valutativo dallo Stato membro relatore, l’EFSA lo inoltra al richiedente e agli altri Stati membri (articolo 12 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). A decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni scritte, l’EFSA, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche più recenti e in base ai documenti d’orientamento disponibili al momento della presentazione dei fascicoli supplementari, adotta conclusioni sull’idoneità della sostanza attiva a soddisfare i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento n. 1107/2009. Se del caso, l’EFSA organizza una consultazione di esperti, in particolare degli esperti dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore. Essa comunica le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le mette a disposizione del pubblico (articolo 13 del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Infine, a seguito del ricevimento delle conclusioni dell’EFSA e tenendo conto del progetto di rapporto valutativo redatto dallo Stato membro relatore, delle osservazioni del richiedente e degli altri Stati membri e delle conclusioni adottate dall’EFSA, la Commissione presenta al comitato permanente una relazione detta «sul rinnovo» e un progetto di regolamento. Al richiedente è data la possibilità di presentare osservazioni in merito alla relazione sul rinnovo (articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Sulla base della relazione sul rinnovo e tenuto conto delle osservazioni presentate dal richiedente, la Commissione adotta un regolamento conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009 (articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012).

62

Solo l’ultima fase della procedura prevista all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione n. 844/2012, che riguarda l’adozione del regolamento di rinnovo dell’approvazione conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, non prevede un termine.

63

Ne consegue che la procedura di rinnovo è fondata sull’esecuzione di un calendario preciso (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Arysta LifeScience Netherlands/Commissione,T‑476/17, EU:T:2019:618, punto 103). L’imposizione di tali termini e la necessità che essi siano rispettati sono peraltro coerenti con il requisito secondo cui occorre che l’intera procedura non duri più di tre anni, come risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012 (sentenza del 9 dicembre 2021, Agrochem–Maks/Commissione, C‑374/20 P, non pubblicata, EU:C:2021:990, punto 82).

64

Il rispetto di tali termini e dell’esigenza di celerità della procedura è tanto più importante in quanto un regolamento di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, che proroga l’approvazione della sostanza attiva in questione per un certo periodo, ha gli stessi effetti di un regolamento di esecuzione recante approvazione iniziale di una determinata sostanza ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento oppure di un regolamento recante rinnovo dell’approvazione ai sensi dell’articolo 20 del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2018, Mellifera/Commissione,T‑12/17, EU:T:2018:616, punti 5758).

65

Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 preveda un meccanismo che deve essere applicato in via eccezionale, qualora le condizioni previste da detto regolamento siano soddisfatte. Un’applicazione sistematica di tale meccanismo nelle procedure di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva non è quindi compatibile con i requisiti del regolamento n. 1107/2009 e, più in generale, con lo spirito di tale regolamento.

66

Al contrario, la Commissione deve, ogniqualvolta essa prolunghi un periodo di approvazione, effettuare una valutazione del caso specifico e prendere in considerazione gli elementi pertinenti al fine di definire il «periodo sufficiente» richiesto per ultimare la valutazione in corso.

67

Peraltro, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 lascia alla discrezionalità della Commissione la determinazione di cosa costituisca un «periodo sufficiente». Tale potere discrezionale non è assoluto, ma è limitato dal terzo comma di detto articolo, che prevede gli elementi da prendere in considerazione in sede di fissazione del periodo di proroga.

68

Inoltre, l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 non può essere letto e applicato isolatamente, bensì deve essere letto in combinato disposto con le disposizioni del terzo comma che lo completa.

69

A tal riguardo, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui il terzo comma dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 si applica solo alle situazioni contemplate dal secondo comma di detto articolo.

70

Da un lato, tale interpretazione non trova fondamento nel tenore letterale dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. Infatti, i primi due commi di tale articolo utilizzano la stessa espressione «periodo sufficiente» di proroga e non vi è motivo di operare una distinzione tra i due. Inoltre, il secondo comma di tale articolo ha carattere transitorio, in quanto si applica alle sostanze la cui iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414 è scaduta prima del 14 giugno 2014. Non è così per il terzo comma, che fa riferimento anche ad altre disposizioni del regolamento n. 1107/2009, ossia quelle dell’articolo 18, che non hanno carattere transitorio. La portata del terzo comma dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 non è dunque limitata al secondo comma di detto articolo.

71

Dall’altro lato, nel testo originale della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006) 388 definitivo della Commissione, del 12 luglio 2006, relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari, il primo e il secondo comma di quello che è attualmente l’articolo 17 del regolamento n. 1107/009 facevano parte del medesimo comma, il quale era direttamente seguito dal comma relativo alla durata della proroga. Ciò dimostra l’intenzione del legislatore di prevedere gli elementi da prendere in considerazione per fissare la durata della proroga applicati nelle situazioni contemplate oggi dai primi due commi dell’articolo 17 di tale regolamento.

72

Ne consegue che il terzo comma dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 è applicabile per fissare il «periodo sufficiente» di proroga.

73

Sotto un terzo profilo, come ricordato ai punti da 41 a 46 supra, il principio di precauzione è sotteso all’insieme delle disposizioni del regolamento n. 1107/2009.

74

In tale contesto, l’espressione «periodo sufficiente» utilizzata all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 deve essere intesa nel senso che essa richiede la definizione di un periodo che non scenda al di sotto né ecceda quanto necessario per ultimare la procedura di rinnovo per ciascun caso specifico.

75

In terzo luogo, occorre tener conto degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1107/2009.

76

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, il regolamento n. 1107/2009 intende assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola. La Commissione sostiene quindi correttamente che l’obiettivo del regolamento n. 1107/2009 è multiplo. Tuttavia, come risulta dal considerando 24 del regolamento n. 1107/2009, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno dare priorità all’obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale.

77

Imponendo il mantenimento di un livello elevato di protezione dell’ambiente, il regolamento n. 1107/2009 applica l’articolo 11 TFUE, il quale prevede che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni dell’Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, e l’articolo 114, paragrafo 3, TFUE, che concretizza tale obbligo. Quest’ultimo articolo dispone effettivamente che la Commissione, nelle sue proposte in materia, segnatamente, di protezione dell’ambiente, presentate a titolo del ravvicinamento delle disposizioni legislative che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici, e che anche il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea, nell’ambito delle rispettive competenze, cercano di conseguire tale obiettivo. Tale protezione ha un’importanza preponderante rispetto alle considerazioni di ordine economico, di modo che essa è tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori (v. sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione,T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 59 e giurisprudenza citata).

78

Ne consegue che, tra i diversi obiettivi del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve attribuire particolare importanza a quello di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente quando essa svolge una procedura di rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, a fortiori qualora tale procedura ecceda l’ambito temporale previsto per il suo svolgimento e essa conceda una proroga del periodo di approvazione ai sensi dell’articolo 17 di detto regolamento.

79

Dall’insieme delle considerazioni che precedono si possono trarre i seguenti principi. In primo luogo, la proroga del periodo di approvazione è di natura provvisoria ed eccezionale, ed è consentita in ragione di circostanze intervenute nel corso della procedura stessa e ignote in precedenza. Essa deve essere adottata alla luce delle circostanze concrete del caso specifico e non può, di conseguenza, essere applicata in maniera automatica, o addirittura sistematica. In secondo luogo, la durata della proroga deve essere sufficiente all’esame della domanda di rinnovo. Nel fissare tale durata, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi previsti dall’articolo 17, terzo comma, del regolamento n. 1107/2009 ed effettuare una valutazione caso per caso. In terzo luogo, tale periodo non deve scendere al di sotto né eccedere quanto necessario per ultimare la procedura di rinnovo.

80

In quarto luogo, più in generale, quando intende applicare l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, la Commissione deve tener conto della durata complessiva della procedura di rinnovo, al fine di assicurarsi che quest’ultima resti entro limiti ragionevoli alla luce dell’esigenza di celerità della procedura ricordata al punto 64 supra. In particolare, tenuto conto della durata limitata di un’approvazione e dell’approccio periodico scelto dal legislatore, basato su una nuova valutazione dei rischi delle sostanze attive a intervalli regolari, non si può ammettere che la proroga dell’approvazione, che riveste carattere provvisorio ed eccezionale, consenta il mantenimento sul mercato di una sostanza attiva per un periodo significativamente superiore a quello dell’approvazione iniziale, il che priverebbe di qualsiasi effetto utile il sistema del rinnovo istituito da tale regolamento.

81

Così interpretato, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime un bilanciamento dei diversi interessi in gioco compatibile con gli obiettivi di detto regolamento e con il principio di precauzione. Da un lato, sono presi in considerazione gli interessi che depongono a favore del fatto che una sostanza approvata conformemente alle norme dell’Unione non sia vietata in modo imprevedibile a causa di ritardi nel calendario della procedura di rinnovo che sfuggono al controllo del richiedente.

82

Dall’altro lato, la proroga concessa è solo provvisoria, può essere interrotta da una decisione di non rinnovo o essere accompagnata da limitazioni nell’uso delle sostanze e, soprattutto, non deve eccedere quanto necessario, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso specifico.

83

Nel caso di specie, nella decisione impugnata, in primo luogo, la Commissione ritiene che il terzo comma dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 si applichi solo alle situazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del secondo comma di tale articolo e che quindi non si applichi alla proroga del periodo di approvazione del boscalid. In secondo luogo, la Commissione giustifica la proroga in esame in base al fatto che essa era in attesa della relazione dell’EFSA. Essa ritiene che una proroga di durata più breve, rinnovabile ove necessario, sia preferibile a un’unica proroga di durata più lunga. In terzo luogo, l’argomento vertente sul fatto che il periodo di approvazione del boscalid era già stato prorogato più volte sarebbe irrilevante. Secondo la Commissione, non vi sarebbe alcuna limitazione quanto alla frequenza di applicazione dell’articolo 17 di detto regolamento. La Commissione sottolinea altresì che le condizioni previste da tale articolo erano soddisfatte nel caso di specie e che il meccanismo di proroga è stato previsto dal legislatore nell’interesse della certezza del diritto.

84

Inoltre, nella decisione impugnata, la Commissione nega di aver concesso proroghe illimitate. Essa riconosce che vi sono problemi nel rispetto dei termini a livello degli Stati membri, ma ritiene che tali problemi sistemici non siano tali da rendere illegittima una decisione di proroga.

85

Peraltro, per quanto riguarda il principio di precauzione, la Commissione spiega, nella decisione impugnata, che l’applicazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 non richiede né un’analisi né una scelta sostanziale, in quanto una decisione nel merito viene adottata al termine della procedura sul rinnovo. Il suo potere discrezionale sarebbe limitato alla scelta della durata del periodo di proroga ed è solo nell’ambito di tale scelta che il principio di precauzione sarebbe applicato. L’applicazione di tale principio significherebbe, per la Commissione, che la proroga debba essere la più breve possibile per ottenere i risultati scientifici necessari, conformemente al regolamento n. 1107/2009, e che non si debba attendere la fine del periodo di proroga per adottare una decisione di rinnovo o di non rinnovo.

86

Così, in primo luogo, nella decisione impugnata, la Commissione ha esplicitamente negato l’applicabilità degli elementi previsti al terzo comma dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 (v. punti 69 e 83 supra). In secondo luogo, essa ritiene che i criteri previsti da tale articolo fossero soddisfatti, senza tuttavia esaminare i diversi elementi del caso di specie al fine di assicurarsi di applicare una proroga di durata sufficiente all’esame della domanda di rinnovo dell’approvazione del boscalid.

87

A tal riguardo, risulta che il regolamento di esecuzione 2022/708 applica il medesimo periodo di proroga, vale a dire un anno, a 50 sostanze diverse. Se è vero, come fa valere la Commissione nelle sue memorie, che essa non è obbligata ad adottare 50 regolamenti di esecuzione diversi, ciascuno riguardante una sostanza diversa, un periodo di proroga identico per 50 sostanze, non corredato di spiegazioni quanto alla scelta di tale durata, può difficilmente conciliarsi con l’esigenza di un’analisi caso per caso. Gli argomenti della Commissione secondo cui essa non era tenuta a effettuare un’analisi sostanziale e non avrebbe potuto consentire la scadenza dell’approvazione di tali sostanze in ragione delle richieste di informazioni supplementari non incidono sul suo obbligo di effettuare un’analisi in concreto di ciò che è un periodo «sufficiente» nel caso della proroga del periodo di approvazione di ciascuna sostanza, tra cui il boscalid.

88

In terzo luogo, l’approccio della Commissione espresso nella decisione impugnata, secondo cui essa ha optato per estensioni di un periodo limitato, che poteva essere prorogato nuovamente se necessario, anziché per un solo periodo più lungo, viola l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, il quale richiede, come spiegato al punto 79 supra, che il periodo di proroga sia calcolato in concreto e in funzione delle fasi della procedura che restano da svolgere e che esso non scenda al di sotto né ecceda quanto necessario per ultimare la procedura di rinnovo.

89

In quarto luogo, la Commissione commette un errore di diritto laddove afferma, nella decisione impugnata, che le proroghe successive dell’approvazione del boscalid non devono essere prese in considerazione e che non esiste alcuna limitazione per quanto riguarda la frequenza di utilizzo dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009. Un siffatto approccio è contrario al principio enunciato al punto 80 supra.

90

Gli argomenti della Commissione con i quali essa sostiene che i periodi di proroga non possono essere sommati e che la nozione di durata accumulata, durante la quale l’approvazione di una sostanza è prorogata sulla base dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, è sconosciuta a detto regolamento non sono tali da mettere in discussione tale conclusione.

91

È vero che il regolamento di esecuzione 2022/708 prevede la proroga del periodo di approvazione del boscalid per un anno e che è solo questo regolamento a costituire l’oggetto della richiesta di riesame interno. È altresì pacifico che la Commissione poteva riesaminare unicamente la legittimità di tale regolamento.

92

Tuttavia, tenuto conto della natura provvisoria della proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive e del fatto che si tratta di una misura che interviene nel corso di una procedura di rinnovo della quale costituisce un’eventuale fase, non è possibile considerare tale proroga isolatamente rispetto alla totalità della procedura di cui essa fa parte.

93

Nel caso di specie, il regolamento di esecuzione 2022/708 prevede una quinta proroga del periodo di approvazione del boscalid, estendendo così il periodo di esame della domanda di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza a otto anni e prorogando l’approvazione di cinque anni.

94

Se tale contesto dovesse essere ignorato, il risultato dell’esame della legittimità delle proroghe successive sarebbe ogni volta simile a quello di una prima proroga. Orbene, un tale risultato sarebbe contrario ai principi enunciati ai punti 79 e 80 supra.

95

Un’analisi isolata di ciascun periodo di proroga contribuirebbe inoltre ad aggravare ciò che la Commissione descrive nella decisione impugnata come problemi «sistemici» connessi al rispetto dei termini della procedura di rinnovo.

96

Occorre dunque respingere tali argomenti della Commissione.

97

Pertanto, occorre accogliere la terza parte del primo motivo di ricorso e la seconda parte del terzo motivo di ricorso, senza che sia necessario esaminare le altre parti del primo motivo di ricorso.

Sulla prima parte del terzo motivo di ricorso

98

Con la prima parte del terzo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore di diritto allorché ha ritenuto che il ritardo nella procedura di rinnovo fosse dovuto a motivi che sfuggivano al controllo del richiedente.

99

Anzitutto, occorre constatare che le diverse versioni linguistiche dell’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 presentano divergenze. Infatti, sebbene talune versioni, compresa la francese, utilizzino l’espressione «raisons indépendantes de la volonté du demandeur» [motivi indipendenti dalla volontà del richiedente], il concetto di «volonté» [volontà] non si ritrova in altre versioni linguistiche. Infatti, alcune altre versioni linguistiche, tra cui l’inglese, utilizzano la nozione di «controllo». Altre versioni linguistiche, come il tedesco, utilizzano il concetto di «responsabilità» o ancora la nozione di influenza. Altre versioni si limitano, da parte loro, a menzionare motivi «indipendenti dal richiedente».

100

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione di una disposizione del diritto dell’Unione usata in una delle versioni linguistiche non può fungere da unico fondamento per l’interpretazione di tale disposizione ovvero vedersi riconosciuta priorità rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni esistenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, la disposizione in questione dev’essere interpretata alla luce del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (v. sentenza del 12 settembre 2019, A e a., C‑347/17, EU:C:2019:720, punto 38 e giurisprudenza citata).

101

Pertanto, l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 e più precisamente l’espressione «motivi che sfuggono al controllo del richiedente» devono essere interpretati tenendo conto al contempo della finalità di tale disposizione e del contesto in cui essa si inserisce.

102

Per quanto riguarda il contesto in cui tale norma si inserisce, in primo luogo, occorre rinviare alle considerazioni esposte al punto 54 supra e seguenti. In secondo luogo, occorre esaminare il ruolo del richiedente il rinnovo nell’ambito dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009.

103

Infatti, tanto la procedura di approvazione quanto la procedura di rinnovo sono avviate su iniziativa del produttore della sostanza attiva, in seguito, eventualmente, richiedente il rinnovo, come risulta rispettivamente dall’articolo 7 del regolamento n. 1107/2009 e dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 844/2012. Il produttore della sostanza attiva, in seguito, eventualmente, richiedente il rinnovo è un attore centrale nel corso delle procedure di approvazione e rinnovo e un interlocutore principale per i soggetti coinvolti in tali procedure.

104

Per quanto riguarda più precisamente la procedura di rinnovo, il richiedente il rinnovo è responsabile del contenuto della domanda (articolo 3 del regolamento di esecuzione n. 844/2012), del deposito di fascicoli supplementari (articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione n. 844/2012) e della trasmissione di informazioni supplementari allo Stato membro relatore o all’EFSA (articolo 11, paragrafo 5, e articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 844/2012) e può presentare osservazioni all’EFSA sul progetto di rapporto valutativo dello Stato membro relatore o sulla relazione sul rinnovo (articolo 12, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 844/2012). Ciascuna di tali interazioni con il richiedente il rinnovo è soggetta a termini precisi.

105

Ne consegue che il richiedente il rinnovo è un attore che partecipa a tutte le fasi della procedura fornendo dati o presentando osservazioni, il che gli permette di influenzare lo svolgimento della procedura. Il legislatore ha dunque deciso di subordinare la proroga del periodo di approvazione alla condizione che l’eventuale ritardo sia dovuto a «motivi che sfuggono al controllo del richiedente» il rinnovo.

106

Per contro, per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione, il richiedente il rinnovo non deve presentare domanda e non è prevista una procedura di consultazione con quest’ultimo. La procedura è avviata d’ufficio e la Commissione deve verificare se il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo non sia dovuto a «motivi che sfuggono al controllo del richiedente».

107

Pertanto, il comportamento del richiedente deve essere valutato alla luce delle diverse fasi della procedura di rinnovo precedenti un’eventuale proroga del periodo di approvazione, nelle quali il richiedente ha svolto un ruolo partecipativo.

108

A tal riguardo, l’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 esprime un bilanciamento dei diversi interessi in gioco compatibile con gli obiettivi di detto regolamento e con il principio di precauzione.

109

Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009, occorre fare riferimento ai punti da 75 a 78 supra e, in particolare, al fatto che la Commissione deve attribuire particolare importanza all’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente nel gestire una procedura di rinnovo di una sostanza attiva.

110

La Commissione, quando esamina il ruolo svolto dal richiedente il rinnovo in relazione ai ritardi verificatisi nel corso di una procedura di rinnovo, deve assicurarsi non solo che tale richiedente abbia agito nel rispetto dei termini, ma anche che il ritardo nello svolgimento della procedura di rinnovo sia indipendente dalla sua condotta, ossia che egli non abbia agito in modo tale da causare ritardi o da concorrere a ritardi.

111

Ne consegue che un approccio richiedente un elemento intenzionale da parte del richiedente in relazione ai ritardi nello svolgimento della procedura è troppo restrittivo e rischia di minare l’equilibrio stabilito dal legislatore a vantaggio degli interessi del richiedente il rinnovo. Un siffatto approccio restrittivo favorevole al richiedente il rinnovo sarebbe altresì contrario alla giurisprudenza, la quale esige che il livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente abbia un’importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2021, FMC/Commissione,T‑719/17, EU:T:2021:143, punto 59 e giurisprudenza citata), nonché al contesto in cui si inserisce la norma prevista all’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 e che è costituito da un quadro normativo che definisce in modo dettagliato la partecipazione del richiedente il rinnovo alla procedura.

112

Al fine di rispettare il bilanciamento effettuato dal legislatore, occorre pertanto interpretare l’articolo 17, primo comma, del regolamento n. 1107/2009 nel senso che esso richiede un’analisi oggettiva e in concreto delle ragioni del ritardo per stabilire se tale ritardo sia dovuto a motivi che sfuggono al controllo del richiedente, il quale deve aver rispettato con diligenza tutte le norme che si applicano alla domanda e alla procedura di rinnovo. A tal riguardo, il fatto che il ritardo sia dovuto, almeno in parte, alla presentazione tardiva di un rapporto o di conclusioni da parte di una o più autorità coinvolte nella procedura di rinnovo non può essere sufficiente per escludere qualsiasi ruolo del richiedente, dato che quest’ultimo avrebbe potuto essere all’origine di un siffatto ritardo, seppur avendo rispettato i termini impostigli dal regolamento n. 1107/2009.

113

Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la Commissione ritiene che il ritardo sia dovuto a motivi che sfuggono al controllo del richiedente il rinnovo qualora tale ritardo sia ascrivibile ad altri soggetti della procedura di rinnovo, ad esempio allo Stato membro relatore, all’EFSA o a sé stessa, oppure a casi di forza maggiore. La Commissione spiega che essa deve unicamente dimostrare che il ritardo non è dovuto al richiedente il rinnovo, senza dover esaminare perché tale ritardo si sia verificato, né chi potrebbe essere considerato «colpevole», né supervisionare gli altri attori che intervengono nel corso della procedura di rinnovo. In primo luogo, la Commissione spiega che il ritardo di cui trattasi nel caso di specie era dovuto alla presentazione tardiva del progetto di rapporto riveduto dallo Stato membro relatore, il che costituirebbe una circostanza chiaramente soddisfacente la condizione prevista all’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 secondo cui il ritardo non deve essere causato dal richiedente il rinnovo. In secondo luogo, la Commissione sottolinea che le affermazioni della ricorrente secondo cui le lacune nei dati identificate nel progetto di rapporto per il rinnovo e il fatto che l’EFSA ha chiesto informazioni supplementari potrebbero aver contribuito al ritardo devono essere respinte in quanto speculative. In terzo luogo, e in ogni caso, tali affermazioni sarebbero fondate su una confusione tra la completezza dei fascicoli supplementari e le conclusioni che possono essere tratte dalla valutazione dei fascicoli presentati. Il richiedente il rinnovo dovrebbe presentare fascicoli supplementari che soddisfino i requisiti dei dati del quadro normativo applicabile per suffragare la sua domanda di rinnovo. Di conseguenza, secondo la Commissione, un richiedente il rinnovo non può essere responsabile, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009, delle lacune nei dati o delle domande di informazioni supplementari che ne risultano in forza del regolamento di esecuzione n. 844/2012.

114

A tal riguardo, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non ha ritenuto necessario procedere a una verifica concreta, e neppure sommaria, del ruolo del richiedente il rinnovo in relazione al fatto che la procedura di rinnovo ha subito ritardi.

115

Nelle sue memorie, la Commissione fa inoltre valere che un ritardo causato, almeno in parte, da un attore diverso dal richiedente il rinnovo, nel caso di specie lo Stato membro relatore, non può essere inteso come riconducibile alla responsabilità o alla volontà del richiedente. La Commissione ritiene di non dover esaminare il peso del concorso del richiedente il rinnovo al ritardo.

116

Orbene, allorché non ha proceduto a un’analisi in concreto del ruolo svolto dal richiedente, ha applicato un approccio restrittivo del ruolo del richiedente il rinnovo negli eventuali ritardi della procedura di rinnovo e ha ignorato qualsiasi ruolo eventuale di quest’ultimo in caso di concorso, anche parziale, al ritardo di un altro soggetto, la Commissione ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 17 del regolamento n. 1107/2009 e non ha rispettato il bilanciamento effettuato dal legislatore (v. punti 111 e 112 supra).

117

Ne consegue che anche la prima parte del terzo motivo di ricorso deve essere accolta.

118

Pertanto, occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda il boscalid, senza che sia necessario esaminare il secondo e il quarto motivo di ricorso.

Sulle spese

119

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

120

In applicazione dell’articolo 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura, il Parlamento, il Consiglio, la BASF e la CropLife Europe sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione Ares(2022) 8437051 della Commissione, del 6 dicembre 2022, recante rigetto della richiesta di riesame interno proposta dalla Pollinis France in merito al regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s–metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea è annullata nella parte in cui essa proroga il periodo di approvazione del boscalid.

 

2)

La Commissione europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Pollinis France.

 

3)

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la BASF SE e la CropLife Europe si faranno carico delle proprie spese.

 

da Silva Passos

Półtorak

Reine

Pynnä

Cassagnabère

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 2025.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.