Causa T‑24/23

UF

contro

Commissione europea

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2024

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), punto i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Mancato accertamento dei fatti»

  1. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Guardia del corpo di membri della Commissione – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Risoluzione con preavviso – Giustificazione fondata sulla cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di avviare un procedimento disciplinare – Insussistenza

    [Statuto dei funzionari, allegato IX; regime applicabile agli altri agenti, artt. 47, c), i), e 49, § 1]

    (v. punti 53-57)

  2. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Guardia del corpo di membri della Commissione – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Giustificazione fondata sulla cessazione del rapporto di fiducia – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, c), e 47, c), i)]

    (v. punto 58)

  3. Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Guardia del corpo di membri della Commissione – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Giustificazione fondata sulla cessazione del rapporto di fiducia – Decisione di licenziamento – Obbligo di accertare la sussistenza dei fatti allegati – Portata – Inosservanza – Conseguenze

    [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, c), e 47, c), i)]

    (v. punti 64-70)

Sintesi

Adito da UF, guardia del corpo di membri della Commissione europea, il Tribunale annulla la decisione di tale istituzione recante risoluzione del contratto di lavoro di agente temporaneo a tempo indeterminato dell’interessato.

In tale occasione, il Tribunale fornisce precisazioni sugli obblighi delle istituzioni e, segnatamente, sull’accertamento dei fatti nell’ambito di una decisione che dispone la risoluzione, per cessazione del rapporto di fiducia, di un contratto esistente tra l’istituzione e un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»).

Nella specie, in seguito a denunce ricevute da parte del servizio medico riguardanti il comportamento asseritamente inadeguato del ricorrente in occasione di due test virologici di reazione a catena della polimerasi, detti «PCR», ai quali egli ha dovuto sottoporsi nell’ambito delle sue funzioni, l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») ha risolto il suo contratto per cessazione del rapporto di fiducia con un preavviso di cinque mesi. Il ricorrente ha proposto un reclamo avverso tale decisione, che, tuttavia, è stato respinto dall’AACC. Di conseguenza, il ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione che dispone la risoluzione del suo contratto di lavoro e, dall’altra, il risarcimento del danno morale subìto.

Giudizio del Tribunale

Per cominciare, il Tribunale osserva che, in linea di principio, l’AACC era legittimata a risolvere il contratto del ricorrente sulla base dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA, anteriormente alla sua scadenza e con un preavviso di un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi e un massimo di dieci mesi, senza dover promuovere un procedimento disciplinare.

Infatti, a causa dell’ampio potere discrezionale di cui l’AACC dispone in caso di una mancanza tale da giustificare il licenziamento di un agente temporaneo, nulla la obbliga ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti di quest’ultimo anziché ricorrere alla facoltà di risoluzione unilaterale del contratto, prevista all’articolo 47, lettera c), del RAA e solo nell’ipotesi in cui l’AACC intenda licenziare un agente temporaneo senza preavviso, in caso di grave inadempimento agli obblighi ai quali egli è tenuto, occorre avviare, conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del RAA, il procedimento disciplinare previsto dall’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e applicabile per analogia agli agenti temporanei.

Nel caso di specie, la risoluzione del contratto del ricorrente, con preavviso rispettato, è stata motivata dalla cessazione del rapporto di fiducia tra la Commissione e il ricorrente, dovuta ai comportamenti addebitati a quest’ultimo, tenuti in occasione dei test PCR suddetti, in applicazione dell’articolo 47, lettera c), punto i), del RAA e non in applicazione dell’articolo 49, paragrafo 1, del RAA. A tal riguardo, anche se non spetta all’AACC sostituire la propria valutazione a quella del superiore gerarchico del ricorrente quanto al carattere reale della cessazione del rapporto di fiducia, l’AACC deve tuttavia verificare, innanzitutto, se la mancanza o la perdita di un rapporto di fiducia sia stata effettivamente lamentata; accertarsi, poi, dell’esattezza materiale dei fatti; e, infine, accertarsi che, alla luce del motivo addotto, la domanda di risoluzione non sia viziata da una violazione dei diritti fondamentali o ancora da uno sviamento di potere. In tale contesto, l’AACC può in particolare ritenere, alla luce delle osservazioni esposte dall’interessato, che circostanze particolari giustifichino la previsione di provvedimenti diversi dal licenziamento, ad esempio l’assegnazione dell’interessato ad altre funzioni in seno alla Commissione.

Inoltre, se un’istituzione che decide la risoluzione di un contratto di agente temporaneo fa riferimento, in particolare, a precisi fatti materiali all’origine della decisione di licenziamento per cessazione del rapporto di fiducia, il giudice è tenuto a verificare la veridicità di tali fatti materiali. In particolare, qualora un’istituzione chiarisca i motivi all’origine della perdita di fiducia facendo riferimento a precisi fatti materiali, il giudice deve controllare che tali motivi si basino su fatti materialmente esatti. Così facendo, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’autorità competente, secondo la quale la cessazione del rapporto di fiducia è accertata, ma si limita a controllare se i fatti all’origine della decisione illustrati dall’istituzione siano materialmente esatti.

A tal riguardo, dopo aver esaminato i fatti di cui trattasi, il Tribunale conclude che l’AACC ha viziato la propria decisione di illegittimità, considerandosi sufficientemente edotta in base alle testimonianze degli infermieri che hanno effettuato i due test PCR controversi, la cui versione dei fatti è stata messa in discussione dal ricorrente, e rifiutandosi di procedere ad una verifica dei fatti all’origine della decisione impugnata alla luce di altri elementi di prova che erano, tuttavia, disponibili, ovvero organizzando un’indagine amministrativa. Pertanto, il Tribunale accoglie gli argomenti del ricorrente, vertenti sul fatto che le circostanze che giustificano la decisione non sono accertate. Esso respinge, tuttavia, la sua domanda di risarcimento, in quanto il ricorrente non è pervenuto a dimostrare, come gli incombeva, che il danno morale da lui lamentato non potesse essere integralmente riparato mediante l’annullamento della decisione impugnata e che fosse, come tale, risarcibile.