ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

5 ottobre 2023 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso per carenza – Mancato avvio, da parte della Commissione europea, di un procedimento per inadempimento – Potere discrezionale della Commissione – Impugnazione manifestamente infondata»

Nella causa C‑153/23 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 10 marzo 2023,

Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), con sede in Roma (Italia),

Federazione Autotrasportatori Italiana (FAI), con sede in Roma,

Federazione Italiana Trasportatori (FEDIT), con sede in Roma,

Confederazione generale dell’industria italiana (Confindustria), con sede in Roma,

Associazione Italiana fra Industriali della Carta Cartoni e Paste per Carta (Assocarta), con sede in Milano (Italia),

Alpetrans Srl, con sede in Marostica (Italia),

Ad Logistica Srl, con sede in Battipaglia (Italia),

Alha Air Lines Handling Agents SpA, con sede in Firenze (Italia),

Arcese Trasporti SpA, con sede in Arco (Italia),

Auta Marocchi SpA, con sede in Trieste (Italia),

Autotrasporti Santuliana Srl, con sede in Castello Molina di Fiemme (Italia),

Bodner Trasp. & Co. Sas, con sede in San Candido (Italia),

Bonati Trasporti Nautici Snc, con sede in Sirmione (Italia),

Burro Trasporti Srl, con sede in Verona (Italia),

Cigala Trasporti Srl, con sede in Pavone del Mella (Italia),

Autotrasporti Cambianica Srl, con sede in San Paolo d’Argon (Italia),

Codifava e Modena Srl, con sede in San Giacomo delle Segnate (Italia),

Consar Soc. coop. cons., con sede in Ravenna (Italia),

Chinotti Autotrasporti Snc, con sede in Pescantina (Italia),

Conserva SpA, con sede in Bitonto (Italia),

Corriere Rosa Srl, con sede in Ala (Italia),

Corsi SpA, con sede in Verona,

Autotrasporti CRAM Srl, con sede in Lograto (Italia),

Cotrim Soc. coop. arl, con sede in Jesi (Italia),

CS Trasporti Srl, con sede in Lugagnano di Sona (Italia),

Autotrasporti Costantino di Biagi Snc, con sede in Terni (Italia),

F.lli Canil SpA, con sede in Bessica di Loria (Italia),

F.lli Dissegna Srl, con sede in Rossano Veneto (Italia),

Feccia F.lli Srl, con sede in Milano,

Fercam SpA, con sede in Bolzano (Italia),

Ferrari Mario Trasporti Srl, con sede in San Bonifacio (Italia),

Franchi Srl, con sede in Rosignano Marittimo (Italia),

Freschi & Schiavoni Srl, con sede in Vignate (Italia),

Autotrasporti Giacomelli Luigi Sas, con sede in Altopiano della Vigolana (Italia),

Gruber Logistics SpA, con sede in Ora (Italia),

IT Risorse Srl, con sede in Volla (Italia),

Lazzarini Trasporti Internazionali Srl, con sede in Pineta di Laives (Italia),

Manima Srl, con sede in Seregno (Italia),

Masotti Srl, con sede in Tavagnacco (Italia),

Messaggerie del Garda Srl, con sede in Truccazzano (Italia),

Morelli Trasporti Snc, con sede in Narni (Italia),

MTL Montichiari Trasporti e Logistica Srl, con sede in Montichiari (Italia),

Autotrasporti Multipli Arcese SpA, con sede in Trento (Italia),

Napolitrans Srl, con sede in Eboli (Italia),

Paganella SpA, con sede in Mantova (Italia),

Autotrasporti Pedot Srl, con sede in Lavis (Italia),

Autotrasporti Petrogalli & C. Sas, con sede in Castegnato (Italia),

Piardi Sergio, con sede in Montichiari (Italia),

Autotrasporti Pe Giuseppe Srl, con sede in Boario Terme (Italia),

SVAT SpA, con sede in Nogarole Rocca (Italia),

Santarosa Trasporti Srl, con sede in Soave (Italia),

Setras (Servizi Trasporti Speciali) Srl, con sede in Narni Scalo (Italia),

Schlern Tir Srl, con sede in Castelrotto (Italia),

Torello Trasporti Srl, con sede in Montoro (Italia),

Trasporti Internazionali Transmec SpA, con sede in Modena (Italia),

Trasporti Pesanti Srl, con sede in Piadena Drizzona (Italia),

Vaccari Global Srl, con sede in Carmignano di Brenta (Italia),

Autotrasporti Vercesi SpA, con sede in Pozzuolo Martesana (Italia),

Vicentini Trasporti Srl, con sede in Verona,

rappresentate da A. Sialino, avvocata,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Confindustria Ceramica, con sede in Sassuolo (Italia),

Assoimprenditori Alto Adige, con sede in Bolzano,

ricorrenti in primo grado,

Commissione europea,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 2 febbraio 2023, ANITA e a./Commissione (T‑680/22; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2023:40), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il loro ricorso diretto a far constatare la carenza della Commissione europea consistente nell’essersi illegittimamente astenuta dall’avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica d’Austria.

 Ricorso dinanzi al Tribunale, ordinanza impugnata e conclusioni delle ricorrenti dinanzi alla Corte

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2022, le ricorrenti hanno proposto un ricorso per carenza nei confronti della Commissione.

3        Con l’ordinanza impugnata, adottata sulla base dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha ricordato, al punto 5 di tale ordinanza, la giurisprudenza costante secondo cui è irricevibile un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di inadempimento, la Commissione ha omesso di statuire in violazione del Trattato FUE.

4        Il Tribunale ha precisato, al punto 6 di detta ordinanza, che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento disciplinato dall’articolo 258 TFUE, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono rivolti agli Stati membri e che né il parere motivato né l’adizione della Corte al fine di far constatare un inadempimento costituiscono atti che possono incidere direttamente e individualmente sulle persone fisiche o giuridiche, cosicché i privati non sono legittimati a impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per la dichiarazione di inadempimento nei confronti di uno Stato membro.

5        Pertanto, al punto 7 della medesima ordinanza, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

6        Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        statuire definitivamente sulla vertenza, e

–        condannare la Commissione alle spese.

 Sull’impugnazione

7        Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando un’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

8        Tale disposizione trova applicazione nella presente causa.

9        A sostegno della loro impugnazione le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 265, terzo comma, TFUE.

10      Esse affermano che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto, ai punti 5 e 6 dell’ordinanza impugnata, ha considerato irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica che miri a far constatare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per inadempimento, la Commissione aveva omesso di statuire in violazione del Trattato FUE.

11      Orbene, le ricorrenti avrebbero chiesto non già l’avvio di un procedimento per inadempimento, bensì l’avvio di un procedimento diretto a far constatare che la Repubblica d’Austria aveva violato il diritto dell’Unione. Infatti, esse si sarebbero limitate a chiedere alla Commissione di agire contro tale Stato membro al fine di indurlo ad annullare atti adottati in violazione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, basandosi su un’errata comprensione della domanda delle ricorrenti, il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che queste ultime non fossero legittimate ad agire.

12      Le ricorrenti affermano inoltre, in sostanza, che occorre riformare la giurisprudenza relativa ai ricorsi per carenza, in quanto l’attuale limitazione dell’intervento della Corte ai soli casi previsti minerebbe la certezza del diritto e non tutelerebbe la parte che propone un siffatto ricorso.

13      A tal riguardo, dall’atto introduttivo del ricorso in primo grado risulta che il ricorso delle ricorrenti era stato proposto ai sensi dell’articolo 265 TFUE ed era diretto a far accertare la carenza della Commissione in quanto quest’ultima si sarebbe astenuta dall’adottare misure nei confronti della Repubblica d’Austria per gli atti che quest’ultima avrebbe adottato in violazione del diritto dell’Unione.

14      Occorre ricordare che, quando si chiede alla Commissione di esprimersi su una presunta violazione del diritto dell’Unione, l’unica possibilità di cui essa dispone, secondo il sistema giurisdizionale istituito dai Trattati, per porre rimedio a tale violazione è quella di avviare il procedimento per inadempimento, previsto dall’articolo 258 TFUE, nei confronti dello Stato membro interessato (ordinanza del 6 settembre 2022, González Sordo e a./Commissione, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

15      Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel constatare che, con la loro domanda, le ricorrenti miravano a ottenere la constatazione della carenza della Commissione in quanto quest’ultima si sarebbe astenuta dall’avviare il procedimento previsto all’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica d’Austria.

16      La nozione di «carenza» di cui all’articolo 265 TFUE riguarda l’astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione (ordinanza del 6 settembre 2022, González Sordo e a./Commissione, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

17      Il ricorso per carenza può essere proposto non solo contro la mancata adozione di un atto che produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo, ma anche contro la mancata adozione di un atto preparatorio, qualora esso costituisca il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento che deve sfociare in un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti (ordinanza del 6 settembre 2022, González Sordo e a./Commissione, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

18      Tuttavia, occorre constatare che nessuna delle misure sollecitate alla Commissione da parte delle ricorrenti può essere qualificata come atto produttivo di effetti giuridici vincolanti tali da incidere sui loro interessi, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica, o come atto che costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento che può sfociare in un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti nei loro confronti (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2022, González Sordo e a./Commissione, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, punto 18).

19      Infatti, le misure che la Commissione avrebbe potuto adottare sarebbero state rivolte unicamente alla Repubblica d’Austria e non alle ricorrenti e il procedimento avviato a tal fine avrebbe potuto sfociare solo nell’adozione di atti produttivi di effetti giuridici vincolanti nei confronti di tale Stato membro (v., in tal senso, ordinanza del 6 settembre 2022, González Sordo e a./Commissione, C‑36/22 P, EU:C:2022:666, punto 19).

20      Pertanto, ai punti 5 e 6 dell’ordinanza impugnata il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto ritenendo che il ricorso dovesse essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

21      Di conseguenza, occorre respingere il motivo unico e, pertanto, l’impugnazione nella sua interezza in quanto manifestamente infondata.

 Sulle spese

22      Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa. Nel caso di specie, poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alle altre parti del procedimento e, quindi, prima che queste abbiano potuto sostenere le spese, si deve disporre che le ricorrenti si facciano carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2)      Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (ANITA), Federazione Autotrasportatori Italiana (FAI), Federazione Italiana Trasportatori (FEDIT), Confederazione generale dell’industria italiana (Confindustria), Associazione Italiana fra Industriali della Carta Cartoni e Paste per Carta (Assocarta), Alpetrans Srl, Ad Logistica Srl, Alha Air Lines Handling Agents SpA, Arcese Trasporti SpA, Auta Marocchi SpA, Autotrasporti Santuliana Srl, Bodner Trasp. & Co. Sas, Bonati Trasporti Nautici Snc, Burro Trasporti Srl, Cigala Trasporti Srl, Autotrasporti Cambianica Srl, Codifava e Modena Srl, Consar Soc. coop. cons., Chinotti Autotrasporti Snc, Conserva SpA, Corriere Rosa Srl, Corsi SpA, Autotrasporti CRAM Srl, Cotrim Soc. coop. arl, CS Trasporti Srl, Autotrasporti Costantino di Biagi Snc, F.lli Canil SpA, F.lli Dissegna Srl, Feccia F.lli Srl, Fercam SpA, Ferrari Mario Trasporti Srl, Franchi Srl, Freschi & Schiavoni Srl, Autotrasporti Giacomelli Luigi Sas, Gruber Logistics SpA, IT Risorse Srl, Lazzarini Trasporti Internazionali Srl, Manima Srl, Masotti Srl, Messaggerie del Garda Srl,Morelli Trasporti Snc, MTL Montichiari Trasporti e Logistica Srl, Autotrasporti Multipli Arcese SpA, Napolitrans Srl, Paganella SpA,Autotrasporti Pedot Srl, Autotrasporti Petrogalli & C. Sas, Piardi Sergio, Autotrasporti Pe Giuseppe Srl, SVAT SpA, Santarosa Trasporti Srl, Setras (Servizi Trasporti Speciali) Srl, Schlern Tir Srl, Torello Trasporti Srl, Trasporti Internazionali Transmec SpA, Trasporti Pesanti Srl, Vaccari Global Srl, Autotrasporti Vercesi SpA e Vicentini Trasporti Srl si fanno carico delle proprie spese.

Lussemburgo, il 5 ottobre 2023.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

M. Safjan


*      Lingua processuale: l’italiano.