Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2023 –
Autoramiksas / Commissione

(causa C‑12/23 P)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorsi d’annullamento e per carenza – Rifiuto della Commissione europea di avviare un procedimento per inadempimento – Potere discrezionale della Commissione – Impugnazione manifestamente infondata»

1. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale

(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)

(v. punto 10)

2. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione

(Artt. 258 e 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 16‑19)

3. 

Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omesso avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità

(Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE)

(v. punti 20, 21)

4. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Ordinanza del Tribunale che ha respinto un ricorso di annullamento in quanto manifestamente irricevibile – Motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione relativi a questioni di merito – Motivi manifestamente infondati

(Art. 256 TFUE)

(v. punto 24)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2) 

La Autoramiksas UAB si fa carico delle proprie spese.