Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2023 –
Autoramiksas / Commissione
(causa C‑12/23 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorsi d’annullamento e per carenza – Rifiuto della Commissione europea di avviare un procedimento per inadempimento – Potere discrezionale della Commissione – Impugnazione manifestamente infondata»
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1. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 10) |
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2. |
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento – Esclusione (Artt. 258 e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 16‑19) |
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3. |
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Omesso avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità (Artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE) (v. punti 20, 21) |
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4. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Ordinanza del Tribunale che ha respinto un ricorso di annullamento in quanto manifestamente irricevibile – Motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione relativi a questioni di merito – Motivi manifestamente infondati (Art. 256 TFUE) (v. punto 24) |
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. |
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2) |
La Autoramiksas UAB si fa carico delle proprie spese. |