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7.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 278/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gießen (Germania) il 26 mai 2023 — GM / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-333/23, Habonov (1))
(2023/C 278/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Gießen
Parti
Ricorrente: GM
Resistente: Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l'articolo 19 TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa vigente nello Stato membro del giudice del rinvio in materia di retribuzione dei giudici, contenuta nel Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2023 sowie im Jahr 2024 des Bundeslandes Hessen (Legge del Land dell’Assia in materia di ulteriore adeguamento delle retribuzioni e delle prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici per gli anni 2023 e 2024) [Bollettino dello Hessischer Landtag (Consiglio regionale del Land dell’Assia) n. 20/9499], qualora il Land dell’Assia non dovesse provvedere a porre in essere, entro il termine che la Corte di Giustizia dell’Unione europea stabilirà successivamente alla comunicazione della propria pronuncia, un sistema retributivo dei giudici conforme ai criteri europei. |
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2) |
Se l'articolo 19 TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 2, 3 e 6 della direttiva 2000/78/CE (2) del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una retribuzione dei giudici appartenenti al grado retributivo R 6 del Bundesbesoldungsgesetz (Legge federale sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici), vigente nello Stato membro del giudice del rinvio, che sia collegata all’età di 35 anni, con la conseguenza che ai giudici dello Stato membro del giudice del rinvio che abbiano finora percepito una retribuzione inferiore al grado R 6 ai sensi del Bundesbesoldungsgesetz spetta la retribuzione nella misura corrispondente al medesimo grado retributivo R 6, e che i giudici dello Stato membro del giudice del rinvio che abbiano fatto richiesta, conformemente al diritto nazionale, di una retribuzione adeguata alle loro funzioni per gli esercizi passati o abbiano impugnato il livello non corretto della propria retribuzione, possono pretendere la corresponsione di ciascun importo differenziale rispetto al menzionato grado retributivo R 6 per i precedenti anni di attività. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).