21.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 296/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 10 maggio 2023 — AJ / Bank BPH S.A.

(Causa C-301/23, Bank BPH)

(2023/C 296/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: AJ

Convenuta: Bank BPH S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), nonché il principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale di una normativa nazionale ai sensi della quale un consumatore non può presentare a un organo giurisdizionale una domanda volta ad accertare che un contratto dallo stesso concluso contiene clausole contrattuali che non lo vincolano o che il contratto è nullo per intero.

2)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che il requisito di redazione delle clausole contrattuali in modo chiaro e comprensibile deve ritenersi rispettato in relazione a un contratto di mutuo indicizzato in valuta estera ove la banca abbia comunicato al mutuatario:

un grafico del tasso di cambio storico di tale valuta estera rispetto alla valuta nazionale, che mostri che il tasso di cambio è variato di alcune decine di punti percentuali nel corso di vari anni,

una simulazione che mostri l’incidenza di un aumento del tasso di cambio di una valuta estera di alcune decine di punti percentuali sull’importo delle rate del mutuo.

3)

Se l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che il requisito di redazione delle clausole contrattuali in modo chiaro e comprensibile dev’essere analizzato considerando un modello di consumatore medio, oppure considerando la situazione individuale e le caratteristiche del consumatore al momento della conclusione del contratto, in particolare le sue conoscenze, istruzione e esperienza.

4)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale che prevede che l’importo del margine applicato dalla banca costituisca una media aritmetica dei margini applicati da varie altre banche commerciali specificatamente indicate è in contrasto con il requisito di buona fede e comporta uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi contrattuali delle parti a danno del consumatore.

5)

Se l’articolo 6, paragrafo, 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un’interpretazione giurisprudenziale di una normativa nazionale ai sensi della quale il giudice nazionale può ritenere che un consumatore non sia vincolato soltanto dalla parte abusiva di una clausola contrattuale [che prevede la modifica del tasso di cambio medio del Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia) con un margine di spread] che non costituisce un obbligo contrattuale distinto, ma sia invece vincolato dalla parte restante di tale clausola contrattuale.

6)

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che l’obbligo, gravante sul giudice nazionale, di informare il consumatore delle conseguenza giuridiche che possono derivare dalla dichiarazione della nullità di un contratto riguarda solo il diritto al rimborso derivante dalla nullità del contratto oppure tutte le ipotetiche conseguenze giuridiche (anche ove siano dubbie, controverse o poco probabili) che possono derivare dalla nullità del contratto.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.