14.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 286/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 9 maggio 2023 — ENGIE Deutschland GmbH / Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
(Causa C-293/23, ENGIE Deutschland)
(2023/C 286/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: ENGIE Deutschland GmbH
Resistente: Landesregulierungsbehörde beim Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Con l’intervento di: Zwickauer Energieversorgung GmbH, Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2, punti 28 e 29, e gli articoli 30 e segg. della direttiva 2019/944 (1) ostino a una disposizione quale l’articolo 3, punto 24a, in combinato disposto con il punto 16, dell’EnWG (legge sulla gestione dell’energia; in prosieguo l’«EnWG»), secondo cui il gestore di un impianto energetico per l’erogazione di energia elettrica non è soggetto ad alcun obbligo incombente a gestori di un sistema di distribuzione, se al posto dell’attuale rete di distribuzione realizza e gestisce l’impianto energetico al fine di alimentare, con l’energia elettrica prodotta in una centrale di cogenerazione termoelettrica, diversi condomini comprendenti fino a 200 unità abitative date in locazione con un quantitativo annuo fino a 1 000 MWh di energia elettrica, laddove i costi di realizzazione e gestione dell’impianto energetico sono posti a carico degli utenti finali (locatari), quale componente di una tariffa base da corrispondersi mensilmente per ciascuna unità per il riscaldamento fornito, mentre l’energia elettrica prodotta viene venduta dal gestore ai locatari medesimi.
(1) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125).