31.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ekonomisko lietu tiesa (Lettonia) il 3 maggio 2023 — Procedimento penale contro A, B, C, Z, F, AS Latgales Invest Holding, SIA METEOR HOLDING, METEOR Kettenfabrik GmbH, SIA Tool Industry e AS Ditton pievadķēžu rūpnīca

(Causa C-285/23, Linte (1))

(2023/C 271/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Ekonomisko lietu tiesa

Parti nel procedimento principale

A, B, C, Z, F, AS Latgales Invest Holding, SIA METEOR HOLDING, METEOR Kettenfabrik GmbH, SIA Tool Industry e AS Ditton pievadķēžu rūpnīca

con l’intervento di: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (2), debba essere interpretato nel senso che l’audizione dell’imputato mediante videoconferenza comprende anche la partecipazione dell’imputato al dibattimento di una causa penale in un altro Stato membro mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza.

2)

Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (3), debba essere interpretato nel senso che il diritto dell’imputato di presenziare alla fase orale può essere garantito anche grazie alla partecipazione dell’imputato al dibattimento di una causa penale, che si svolge in un altro Stato membro, mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza.

3)

Se la partecipazione dell’imputato al dibattimento di una causa, che si svolge in un altro Stato membro, mediante videoconferenza dal suo Stato membro di residenza equivalga alla sua presenza fisica in udienza davanti al giudice dello Stato membro dinanzi al quale si svolge la causa.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione pregiudiziale, se la videoconferenza possa essere organizzata solo tramite le autorità competenti dello Stato membro.

5)

In caso di risposta negativa alla quarta questione pregiudiziale, se il giudice dello Stato membro davanti al quale si svolge la causa possa comunicare direttamente con un imputato che si trova in un altro Stato membro e inviargli il link per collegarsi alla videoconferenza.

6)

Se l’organizzazione della videoconferenza senza il tramite delle autorità competenti dello Stato membro sia incompatibile con il mantenimento dello spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  GU 2014, L 130, pag. 1.

(3)  GU 2016, L 65, pag. 1.