30.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 189/26 |
Impugnazione proposta il 17 aprile 2023 dalla European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 febbraio 2023, causa T-81/22, Euranimi / Commissione
(Causa C-252/23 P)
(2023/C 189/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, V. Villante, avvocati, P. Gjørtler, advokat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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dichiarare ricevibile la presente impugnazione; |
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annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalla Euranimi; |
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rinviare la causa al Tribunale ai fini dell’esame nel merito del ricorso della Euranimi; |
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condannare la Commissione europea alle spese della presente impugnazione e del procedimento di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.
Primo motivo: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e in particolare del requisito dell’incidenza diretta ed individuale — erronea qualificazione dei fatti.
Secondo motivo: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE nonché del requisito e della nozione degli atti regolamentari che non comportano alcuna misura d'esecuzione — erronea qualificazione dei fatti e snaturamento degli elementi di prova.
Terzo motivo: erronea qualificazione dei fatti e snaturamento degli elementi di prova.